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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1544/2024 promossa da:
( C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Lombardini del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Rimini (RN), Via Pomposa n. 43/A
OPPONENTE
CONTRO
sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romana Belli ed elettivamente domiciliato in Rimini, via Macanno n. 25 presso l'Avvocatura della sede dell'Ente - pec t . Email_1
OPPOSTO
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
L'opposizione proposta da avverso l'Avviso di Addebito n. Parte_1 437 2024 00010762 50 000 formato dall' in data 24\10\2024 del valore di CP_1 Euro 10.870,35 a titolo di omesso pagamento di contributi IVS relativi al periodo 10/2018-06/2020 appare meritevole di integrale accoglimento .
Risulta infatti decisivo come tutte le questioni della presente causa già valutate dal Giudice del Lavoro di Rimini nell'ambito della causa di accertamento negativo in prevenzione n. 210\2019 RGL definita con sentenza n. 358\2019 favorevole alle ragioni della ricorrente . Si riporta di seguito uno stralcio della sentenza n. 358\2019 : “ … La presente vicenda processuale concerne il ricorso per accertamento negativo in prevenzione proposto da avverso il verbale unico di Parte_1 accertamento n. 2018013483 dell'11.10.2018 con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 7.003,83 a titolo di omessi contributi previdenziali relativi agli anni 2016 e 2017 in relazione alla iscrizione della ricorrente – già iscritta alla Gestione separata di cui all'art. 2 legge 8 agosto 1995 n. 335 in quanto socia e legale rappresentante della società Rimini Hotel S.r.l. , esercente attività di gestione dell'Hotel Touring S.r.l., con sede legale in Rimini (RN), Via Regina Margherita n. 82 alla Gestione dei Commercianti – alla gestione commercianti in relazione alla attività commerciale dalla stessa asseritamente svolta . Sul piano normativo vengono in rilievo l'art. 1, comma 202 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ( “A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”) , l'art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che ha novellato l'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160 nei seguenti termini testuali "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli" nonché l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 : “ Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere sulla Controparte_2 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente…” . Risulta allora decisivo come l'espletata istruttoria abbia permesso di accertare che la ricorrente nel periodo di riferimento non si sia mai occupata in misura prevalente della parte commerciale della società Rimini Hotel S.r.l. , interamente e unicamente gestita dal personale dipendente della predetta società . Facendo fede sul punto le convergenti deposizioni testimoniali di seguito riportate che contrastano efficacemente quelle parzialmente di segno contrario rese da ( la quale ha in ogni affermato : “ e il fratello Testimone_1 Pt_2 non danno le direttive ogni giorno ai dipendenti , ma solo in caso di emergenze e di guasti o problemi che si verificano …” ) , e Parte_3 [...]
: , che lavora in hotel dal 2013 con Parte_4 Testimone_2 mansioni di impiegato – responsabile uffici acquisti , sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1) “Vero è che la sig.ra ha sempre svolto Parte_1 amministratore delegato della società “Rimini Hotel S.r.l.”? Dica il teste di quali attività si occupa e si occupava la sig.ra nella società Parte_1
“Rimini Hotel S.r.l.”.”: è amministratore della RIMINI Parte_1 HOTEL Srl e non ha una mansione specifica : il suo compito è quello di supervisionare e controllare l'andamento della azienda . 2) “Vero è che mai la sig.ra si è occupata dell'attività commerciale relativa alla Parte_1 società “Rimini Hotel S.r.l.” in quanto tali attività sono sempre state affidate ai dipendenti della stessa società”?: Confermo. 3) Vero è che la società Rimini Hotel S.r.l. occupa mediamente 50 dipendenti con un picco durante la stagione estiva di circa 70/80 dipendenti? : Credo che il picco sia di 50 dipendenti mentre nel periodo invernale i dipendenti indicativamente sono una trentina. 4) Vero è che la parte commerciale della società Rimini Hotel S.r.l. è gestita unicamente dal personale dipendente della predetta società e nella fattispecie i sigg. Pt_5
, e : L'attività commerciale in
[...] Testimone_2 Parte_6 particolare è curata da , cura la parte Parte_5 Parte_6 amministrativa mentre io mi occupo dell'ufficio acquisti. 5) Vero è che i sigg.
, e si occupano poi Parte_5 Testimone_2 Parte_6 dell'aspetto puramente commerciale, effettuando preventivi e contatti con la clientela per la vendita delle camere : Confermo …” . , che Parte_5 lavora in hotel dal 2012 con mansioni di responsabile commerciale , sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ 1) “Vero è che la sig.ra ha Parte_1 sempre svolto la funzione di amministratore delegato della società “Rimini Hotel S.r.l.”? Dica il teste di quali attività si occupa e si occupava la sig.ra nella società “Rimini Hotel S.r.l.”.”: è Parte_1 Parte_1 proprietaria e responsabile della RIMINI HOTEL Srl ma non è una parte operativa : so che lei è amministratrice delegata . 2) “Vero è che mai la sig.ra si è occupata dell'attività commerciale relativa alla società Parte_1
“Rimini Hotel S.r.l.” in quanto tali attività sono sempre state affidate ai dipendenti della stessa società”?: Confermo. 3) Vero è che la società Rimini Hotel S.r.l. occupa mediamente 50 dipendenti con un picco durante la stagione estiva di circa 70/80 dipendenti? : Non so il numero preciso, più o meno siamo sui 50 dipendenti . 4) Vero è che la parte commerciale della società Rimini Hotel S.r.l. è gestita unicamente dal personale dipendente della predetta società e nella fattispecie i sigg. , e : Parte_5 Testimone_2 Parte_6 L'attività commerciale in particolare è curata da me , cura la Parte_6 parte amministrativa mentre si occupa dell'ufficio acquisti. 5) Vero Tes_2 è che i sigg. , e si occupano Parte_5 Testimone_2 Parte_6 poi dell'aspetto puramente commerciale, effettuando preventivi e contatti con la clientela per la vendita delle camere : Sono io che me ne occupo…” . Vanno pertanto dichiarati non dovuti dalla parte ricorrente i recuperi contributivi di cui al verbale unico di accertamento n. 2018013483 dell'11.10.2018…” .
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 23\12\2024 , disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accoglie l'opposizione e , accertata la natura indebita del recupero a contribuzione previdenziale , dichiara l'inefficacia dell'Avviso di Addebito n. 437 2024 00010762 50 000 formato dall' in data 24\10\2024 del valore di CP_1 Euro 10.870,35.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 oltre ad € 43,00 per esborsi , rimborso delle spese generali e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 10\06\2025
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'