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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 929/2018 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . , con il patrocinio degli avv.ti MARCO Parte_1 C.F._1
SAVERIO MONTANARI e ROSA SCIATTA, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
ADEO OSTILLIO e ANDREA OSTILLIO, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 33 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per l'udienza del 11.6.2018 formulando, per le ragioni che si stanno per esaminare, le
[...] seguenti conclusioni:
“1) Disporre la collazione dell'atto di donazione disposto dalla de cuius a favore della sig.ra dell'immobile sito in Taranto, via Basento n. 32, indicato al paragrafo 5 delle Controparte_1 premesse, e per l'effetto dichiarare la sig.ra tenuta a rendere alla massa ereditaria Controparte_1
l'immobile in natura ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'operata successione ai sensi e per gli effetti degli art.
737, 746, 747 c.c.;
2) ordinare alla sig.ra di restituire alla massa ereditaria l'importo di euro 1.571.035, Controparte_1
02 o la diversa maggiore somma che sarà accertata quale debito verso il de cuius per la restituzione delle somme di cui risulterà che la stessa abbia indebitamente disposto sui conti correnti bancari cointestati con la de cuius, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, ovvero in subordine imputare le predette somme alla quota di eredità spettante alla sig.ra e disporre il prelievo di Controparte_1 beni sulla massa ereditaria a favore del sig. in proporzione della propria quota Parte_1 pari al 50%;
3) procedere allo scioglimento della comunione, nominando CTU per l'esatta determinazione della massa attiva e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
4) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
5) porre ogni spesa a carico della massa e in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali condannare gli opponenti alle relative spese legali di procedura;
6) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
7) condannare in ogni caso la sig.ra a pagare dal dott. Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 785.517,51 a titolo di restituzione della quota pari al 50% delle somme di cui la convenuta ha disposto sui conti correnti indicati in premessa, o del diverso o maggiore importo che pagina 2 di 33 risulterà accertato a titolo di restituzione delle somme di proprietà della de cuius delle quali ha disposto la convenuta.
Con vittoria delle spese di lite “.
La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 21.5.2018 nella quale ha così concluso:
“ 1) Dichiarare improcedibile la domanda attrice non preceduta dalla richiesta di mediazione in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria per l'asse relitto da e della divisione Persona_1 dello stesso asse con la formazione delle quote spettanti agli eredi;
2)Dichiarare inammissibile la domanda attrice tesa a conseguire la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di €.785.517,51;
3)Determinare la massa attiva dell'asse ereditario relitto da dando luogo alla collazione Persona_1 di quanto in vita la stessa de cuius ha disposto come liberalità immobiliari e mobiliari, in favore del figlio EP e ricomprendendovi i crediti dalla stessa vantati verso il figlio EP, e quindi dei suoi eredi, in forza del contratto di associazione in partecipazione agli utili della farmacia, utili che, già per differenza tra quanto enunciato da parte attrice come dovuto e quanto in effetti erogato, sono pari ad €.128.629,18 , importo a cui si devono aggiungere €.75,063,00 per gli utili non corrisposti per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 ed €. €.444.343,86 per restituzione, con rivalutazione ex art.8 del contratto di associazione in partecipazione agli utili, dell'apporto finanziario €.206.582,75 che anche la associata ha dato all'associante con il detto contratto di associazione Persona_1 PA in partecipazione del 19/4/1988, importi questi ultimi accertati nel lodo pronunziato il 13/12/2014 e corretto il 17/1/2015 dal Collegio Arbitrale nell'arbitrato
contro
Controparte_1 PA
4)Procedere allo scioglimento della comunione, nominando CTU che, una volta determinata la massa attiva con la esatta individuazione dei beni immobili e dei valori mobiliari caduti in successione anche per effetto della collazione del donatum al figlio EP, provveda alla formazione delle quote e conseguentemente dare corso alla divisione attribuendo, con le modalità di legge, a ciascun erede la quota adesso spettante.
5) Ove non dichiarata inammissibile la domanda attorea tesa alla condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di €.751.517,51, la si rigetti perché infondata in fatto e diritto.
6)Dichiarare litigante temerario l'attore e condannarlo al risarcimento del danno, determinato secondo equità, in favore della convenuta per aver scientemente proposto la sua domanda anche se a conoscenza che i fatti rappresentati non erano veri, in quanto disponeva della documentazione di pagina 3 di 33 quanto il suo dante causa aveva effettivamente pagato alla genitrice e di quanto alla Persona_1 stessa ancora doveva in adempimento agli obblighi assunti con il contratto di associazione in partecipazione agli utili della farmacia.
7)Porre a carico della massa le spese di lite relative allo scioglimento della comunione e della divisione dell'asse ereditario e condannare l'attore al pagamento delle spese di lite relativamente ai capi della domanda inammissibili e gradatamente infondati.”
Con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. l'attore ha così precisato le proprie conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) Disporre la collazione ai sensi degli artt. 737, 746 e 747 c.c., dell'atto di donazione disposto dalla de cuius in favore di avente a oggetto l'immobile sito in Taranto, Via Persona_1 Controparte_1
Basento n. 32, contraddistinto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Taranto alla Partita
20206, Foglio 203, sub 19 e per l'effetto dichiarare la convenuta tenuta a rendere Controparte_1 alla massa ereditaria l'immobile in natura ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'operata successione;
2) Ordinare alla SI.ra di restituire alla massa ereditaria l'importo complessivo di Controparte_1
Euro 1.571.035,02 o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata, anche all'esito di CTU, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria, quale debito verso la de cuius per la restituzione delle somme di denaro di cui la stessa si è appropriata indebitamente e\o di cui ha Controparte_1 disposto senza titolo sui conti correnti bancari cointestati con la de cuius, , ovvero in subordine imputare le predette somme alla quota di eredità spettante alla SI.ra e disporre il Controparte_1 prelievo di beni sulla massa ereditaria a favore del SI. in proporzione della Parte_1 propria quota pari al 50%;
3) Disporre e ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria della massa ereditaria della de cuius nominando CTU per la esatta determinazione della massa attiva e per la Persona_1 formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
4) Disporre e ordinare la correlativa divisione della massa ereditaria in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale, divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
pagina 4 di 33 5) Porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
6) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale;
7) Condannare in ogni caso la SI.ra a pagare al dott. Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 785.517,51 a titolo di restituzione della quota pari al 50% delle somme di cui la convenuta ha disposto sui conti correnti cointestati con la de cuius o del diverso minore o maggiore importo che risulterà accertato anche a seguito di CTU a titolo di restituzione delle somme di proprietà della de cuius delle quali ha disposto indebitamente la convenuta Controparte_1
8) Accertare, rilevare e dichiarare che il contratto di associazione in partecipazione del 19.4.1988 e del rinnovo successivo, tra e oggetto di domanda di imputazione alla PA Persona_1 massa ereditaria formulata dalla convenuta, è nullo per essere stato stipulato in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c. avendo costituito il mezzo per eludere l'applicazione delle norme imperative contenute nella legge intitolata “Norme di riordino del settore farmaceutico” n. 362\1961, ss.mm.ii. e per l'effetto dichiarare e accertare che gli utili percepiti dalla e da percepire, come Persona_1 eccepito dalla convenuta, non siano dovuti alla stessa e quindi non siano da imputare alla massa ereditaria, e per l'effetto condannare la SI.ra a restituire agli eredi di Controparte_1 CP_3
tra cui l'odierno attore la somma di Euro 1.200.000,00, o quella minore
[...] Parte_1
o maggiore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria percepita da in vita e indebitamente sottratta dalla che ne ha completamente Persona_1 Controparte_1 disposto senza averne titolo, appropriandosene indebitamente;
9) Rigettare tutte le eccezioni preliminari, pregiudiziali e di merito sollevate dalla convenuta e ogni domanda formulata ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto;
10)Condannare al rimborso delle spese di lite da quantificarsi secondo i valori Controparte_1 massimi della Tariffa Forense oltre al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver resistito alla presente azione in mala fede e\o con colpa grave. “.
Con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. la convenuta ha, invece, ribadito le conclusioni rese nella comparsa di risposta con la sola esclusione di quella di cui al punto 1 [ 1) Dichiarare improcedibile la domanda attrice non preceduta dalla richiesta di mediazione in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria per l'asse relitto da e della divisione dello stesso Persona_1
pagina 5 di 33 asse con la formazione delle quote spettanti agli eredi;
], essendo stata nelle more espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione obbligatoria.
A seguito di dichiarazione di continenza ex art.39 c.p.c. della causa instaurata (successivamente alla presente causa) innanzi al Tribunale di Taranto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e concernente lo scioglimento della comunione ereditaria di
[...] Controparte_2 Parte_1
(coniuge di , e la presente causa, giusta ordinanza del Tribunale di Taranto del
[...] Persona_1
6.5.2019, ha riassunto innanzi a questo Tribunale la suddetta causa nei Parte_1 confronti di e di , chiedendo che si procedesse anche alla Controparte_1 Controparte_2 divisione della comunione ereditaria di nato a [...] il [...] e deceduto in Taranto Parte_1 in data 11/5/1985.
Mentre è rimasta contumace, si è costituita in giudizio con Controparte_2 Controparte_1 comparsa di risposta nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“ A)Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria apertasi in Taranto il 11/5/1985 con il decesso di , nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) con Parte_1 CodiceFiscale_4 ripartizione dei frutti prodotti e non ancora ripartiti, e procedere alla divisione dell'asse ereditario comprendente i seguenti beni immobili formando quote, anche per il mezzo di CTU, che consentano attribuzione a ciascuno degli eredi la piena proprietà di singola unità immobiliare dell'asse, salvi i conguagli ove necessari, ovvero la vendita della unità immobiliari che, residuando dalle quote formate, non siano divisibili, con formazione di separate masse liquide da ripartire tra i singoli eredi :
a)appartamento in Taranto al primo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 12; b)appartamento in Taranto al primo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in
NCEU al foglio203 particella 122 sub 13; c)appartamento in Taranto al secondo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 6; d)appartamento in Taranto al secondo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 7;
e)appartamento in Taranto al terzo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 8; f) appartamento in Taranto al terzo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in
NCEU al foglio203 particella 122 sub 9; g) appartamento in Taranto al terzo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 10; h)locale commerciale in Taranto alla via Galeso 52 in NCEU al foglio 203 particella 122 sub di superficie di mq 17; i)locale commerciale in
Taranto alla via Galeso 54 in NCEU al foglio 203 particella 122 sub 2 di mq 59; l)locale al piano terra dell'immobile in Taranto alla via Mar Piccolo 29 in NCEU al foglio 203 particella 123 sub 4. pagina 6 di 33 B)Porre le spese a carico della massa, salvo il rispetto del principio di soccombenza ove vengano rigettate opposizioni e contestazioni avanzate dalle parti. “.
Quindi tale causa riassunta è stata riunita alla presente.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni:
Parte_1
<< 1) Ordinare alla SI.ra di restituire alla massa ereditaria l'importo che risulterà Controparte_1 dimostrato, quale debito verso la de cuius per la restituzione delle somme di cui la stessa Persona_1 abbia indebitamente disposto sui conti correnti bancari cointestati con la de cuius, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, ovvero in subordine imputare le predette somme alla quota di eredità spettante alla SI.ra e disporre il prelievo di beni sulla massa ereditaria a favore del Controparte_1
SI. in proporzione della propria quota pari al 50%. Parte_1
2) Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria delle masse ereditarie di e Persona_1
previa esatta determinazione della massa attiva e formazione delle singole quote, previa Parte_1 esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti.
3) Ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi.
4) Porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.
5) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
6) Condannare in ogni caso la SI.ra a pagare al Dott. Controparte_1 Parte_1
l'importo che risulterà dimostrato, a titolo di restituzione della quota pari al 50 % delle somme di cui la convenuta risulti avere disposto sui conti correnti indicati in atti, a titolo di restituzione delle somme di proprietà della de cuius delle quali ha disposto la convenuta.
In via istruttoria: - Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ordinare alla convenuta SI.ra
ed alla BNL Banca Nazionale del Lavoro e ad l'esibizione - ex art. 210 Controparte_1 CP_4 cpc- degli estratti conto a fare data dall'apertura, relativi al conto corrente di cui la stessa era cointestataria con la de cuius e precisamente: BNL n. 38560 e n. 36601/400947967, CP_4 aperti presso la filiale di Taranto. - Disporre la rinnovazione della CTU contabile ed il completamento
pagina 7 di 33 della CTU di stima del compendio ereditario immobiliare finalizzata alle operazioni divisionali. Con vittoria delle spese di lite. >>;
Controparte_1
<< 1)Dichiari la inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della domanda di divisione degli immobili costituenti l'asse immobiliare relitto da , deceduto il Parte_1
11/5/1985, stante la non conformità edilizia degli immobili che lo costituiscono e che sono individuati nella CTU dell'arch. Per_2
2) Dichiari la inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della domanda di divisione degli immobili costituenti l'asse immobiliare relitto da , deceduta il Persona_1
18/5/2017, stante la non conformità edilizia degli immobili che ne sono parte e che sono individuati nella CTU dell'arch. Per_2
3)Dichiari inammissibile e, gradatamente, rigetti la domanda attrice tesa alla collazione da parte di dell'immobile in Taranto alla via Basento 32 in NCEU alla Partita 20206, foglio Controparte_1
203, particella 518 sub 19 oggetto della donazione da parte di con atto del Persona_1 Per_3
3/12/1983 rep.246077 e racc.27383 in favore della figlia titolo di anticipata quota di Controparte_1 legittima ed il di più sulla disponibile e con dispensa da collazione (Cass. 14193/2022).
4)Dichiari inammissibile e gradatamente rigetti perché infondata la domanda complessivamente individuata nella conclusione sub 8 formulata da nella memoria ex art. 183 VI Parte_1 comma n.1 cpc e finalizzata sia alla declaratoria di nullità del contratto di associazione in compartecipazione agli utili della farmacia, sottoscritto in data 19/4/1988 e del successivo rinnovo tra
e pretesamente ritenuti conclusi in frode alla legge di riordino del PA Persona_1 settore farmaceutico n.362/1961 e successive modificazioni ed anche alla condanna di CP_1
previa declaratoria della non debenza degli utili percepiti e da percepire da parte di
[...] [...]
a restituire agli eredi di la somma di €.1.200.000,00, o minore o maggiore Per_1 PA accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, percepita da in Persona_1 vita e pretesamente sottratta indebitamente da che ne avrebbe disposto senza averne Controparte_1 titolo, appropriandosene;
5)Dichiari inammissibile e gradatamente rigetti perché infondata la domanda attrice formulata al punto sub 7 della memoria ex art 183 VI comma n.1 tesa a conseguire la condanna di Controparte_1
a pagare a l'importo di €.785.517,51 a titolo di restituzione della quota pari al Parte_1
pagina 8 di 33 50% delle somme di cui la avrebbe disposto sui conti correnti cointestati con la de Controparte_1 cuius o del diverso minore o maggiore importo accertando a mezzo di CTU
6)Accerti e dichiari che la movimentazione e la utilizzazione anche da parte di di Controparte_1 somme di presenti nei conti correnti BNL n.38560 e (già Credito Italiano) Persona_1 CP_4
n.947967 e Banca Generali n. 542453 cointestati alla stessa e , come Controparte_1 Persona_1 anche nel conto Banca Generali n.188989 intestato alla sola è avvenuto con il tacito Controparte_1 consenso e/o nell'interesse della stessa Persona_1
7)Determini la massa mobiliare dell'asse ereditario relitto da ricomprendendovi: a) Persona_1
l'importo di €. 161.288,37, dato dal saldo alla data odierna del conto corrente Banca Generali n. 850 -
330 0542453, e l'importo di €.3.714,08, dato dal saldo alla data odierna del conto corrente CP_4
n. 947967, conti correnti entrambi cointestati b)il credito di €. Parte_2
519.422,52 di verso , e quindi verso i suoi eredi, per omesso pagamento Persona_1 PA sia di €.75.063,00 quali utili degli anni 2011, 2012, 2013 e sia di €.444.359,52 per omessa restituzione dell'apporto rivalutato, importi che sono stati così riconosciuti dovuti qualitativamente e quantitativamente dal lodo che, confermato nella sua legittimità nei successivi tre gradi del giudizio oppositivo, è stato pronunciato, nella speculare posizione della altra associata Controparte_1 contro l'associante dal Collegio Arbitrale costituitosi nell'Arbitrato irrituale al PA quale aveva dato accesso in forza del contratto di associazione in partecipazione agli Controparte_1 utili della farmacia del 19/4/1988 intercorso tra l'associante e le associate PA [...]
e Per_1 Controparte_5
8)Determinata e qualificata la massa mobiliare (somme liquide e crediti) dell'eredità relitta da Per_1
proceda alla sua divisione in due quote uguali per importo, all'interno delle quali il diritto di
[...] ciascun erede venga previamente compensato, sino alla concorrenza del minor importo con il controcredito della massa ereditaria nei suoi confronti, indicando l'eventuale conguaglio in favore dell'altro erede. Nella formazione delle quote ripartisca in parti uguali i crediti ereditari di
[...] verso soggetti terzi. Determinato il conguaglio, ove spettante in favore di uno dei due eredi, ne Per_1 dichiari l'importo e condanni l'erede a ciò tenuto, al pagamento del relativo importo in favore dell'altro erede.
9) Dichiarare litigante temerario l'attore e condannarlo al risarcimento del Parte_1 danno, determinato secondo equità, in favore della convenuta per aver scientemente proposto la sua domanda anche se a conoscenza che i fatti rappresentati non erano veri, in quanto disponeva della pagina 9 di 33 documentazione di quanto il suo dante causa aveva effettivamente pagato alla genitrice e Persona_1 di quanto alla stessa ancora doveva in adempimento agli obblighi assunti con il contratto di associazione in partecipazione agli utili della farmacia.
10)Rigetti ogni altra domanda proposta dall'attore nei confronti della odierna concludente.
11) Ponga a carico della massa le spese di lite relative allo scioglimento della comunione e della divisione dell'asse ereditario e condanni l'attore al pagamento delle spese di lite relativamente ai capi della domanda inammissibili e gradatamente infondati. >>.
………….
Va premesso che parte attrice ha implicitamente rinunciato alle domande di cui alle conclusioni sub 1 ( Disporre la collazione ai sensi degli artt. 737, 746 e 747 c.c., dell'atto di donazione disposto dalla de cuius in favore di avente a oggetto l'immobile sito in Taranto, Persona_1 Controparte_1
Via Basento n. 32, contraddistinto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Taranto alla Partita
20206, Foglio 203, sub 19 e per l'effetto dichiarare la convenuta tenuta a rendere Controparte_1 alla massa ereditaria l'immobile in natura ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'operata successione) e sub 8 (
Accertare, rilevare e dichiarare che il contratto di associazione in partecipazione del 19.4.1988 e del rinnovo successivo, tra e oggetto di domanda di imputazione alla PA Persona_1 massa ereditaria formulata dalla convenuta, è nullo per essere stato stipulato in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c. avendo costituito il mezzo per eludere l'applicazione delle norme imperative contenute nella legge intitolata “Norme di riordino del settore farmaceutico” n. 362\1961, ss.mm.ii. e per l'effetto dichiarare e accertare che gli utili percepiti dalla e da percepire, come Persona_1 eccepito dalla convenuta, non siano dovuti alla stessa e quindi non siano da imputare alla massa ereditaria, e per l'effetto condannare la SI.ra a restituire agli eredi di Controparte_1 CP_3
tra cui l'odierno attore la somma di Euro 1.200.000,00, o quella minore
[...] Parte_1
o maggiore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria percepita da in vita e indebitamente sottratta dalla che ne ha completamente Persona_1 Controparte_1 disposto senza averne titolo, appropriandosene indebitamente;
) della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., non avendole confermate in sede di precisazione delle conclusioni e non avendole neanche menzionate nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.
pagina 10 di 33 Lo stesso ragionamento vale per la domanda della convenuta concernente la Controparte_1 collazione del donatum in favore di in ipotesi concernente somme di danaro per PA complessivi € 16.991,43 (già Lit.32.900.000).
Perciò non occorre esaminare dette domande.
Va parimenti rilevata la tardività della domanda di cui alle conclusioni sub 6 delle note di precisazione delle conclusioni della convenuta [Accerti e dichiari che la Controparte_1 movimentazione e la utilizzazione anche da parte di di somme di Controparte_1 Persona_1 presenti nei conti correnti BNL n.38560 e (già Credito Italiano) n.947967 e Banca Generali CP_4
n. 542453 cointestati alla stessa e , come anche nel conto Banca Controparte_1 Persona_1
Generali n.188989 intestato alla sola è avvenuto con il tacito consenso e/o Controparte_1 nell'interesse della stessa ] perché non formulata entro il primo termine di cui all'art.183 Persona_1 comma 6 c.p.c..
Tale domanda va, quindi, dichiarata inammissibile (seppure va esaminata la corrispondente mera difesa, in quanto esplicitata sin dalla comparsa di risposta, come d'altronde va esaminata l'eccezione di nullità del contratto di associazione in partecipazione formulata dall'attore).
Le domande di scioglimento delle comunioni relativamente ai beni immobili ereditari
Il CTU nominato, arch. incaricato di verificare anzitutto la regolarità Persona_4 edilizia e catastale degli immobili ereditari oggetto di causa, ha accertato in relazione ai 14 beni immobili in discussione, puntualmente descritti nella relazione depositata in data 28.6.2024, che:
a) tutte le porzioni di fabbricato (12) presentano irregolarità edilizie, sanabili mediante richiesta di idoneo titolo edilizio in sanatoria, previ interventi di demolizioni o comunque di rimozione o modifica di parti delle unità immobiliari, o in alternativa mediante ripristino dello stato dei luoghi come da titoli edilizi esistenti;
tutte le porzioni di fabbricato presentano anche difformità catastali;
b) non è stato possibile esaminare la regolarità di un terreno, che non è nella disponibilità delle parti;
c) è stato possibile esaminare, anche se non mediante sopralluogo ma solo mediante sistema informatico GIS del portale cartografico della nonché Parte_3 attraverso le vedute messe a disposizione dal sistema Google maps, altro terreno, che non è nella disponibilità delle parti, e tale verifica porta a ritenere la conformità catastale dello stato dell'immobile. pagina 11 di 33 Dunque tutti gli immobili ereditari oggetto di causa costituenti porzioni di fabbricati presentano irregolarità edilizie e catastali.
Tali irregolarità sono ostative alla pronuncia richiesta dalle parti con le domande di scioglimento della comunione (ora solo da parte attrice, la cui difesa tuttavia nelle memorie conclusive non ha dedotto alcunchè sull'esito della consulenza tecnica e sulle conclusioni di controparte di improcedibilità della domanda di divisione) in quanto, tenuto conto delle sanzioni di nullità previste dagli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, la piena regolarità edilizia dei fabbricati o di parti di essi costituisce condizione dell'azione ex art. 713
c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili 25021/2019).
In proposito è opportuno aggiungere che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (secondo la medesima pronuncia delle SS.UU.) e che analoga sanzione di nullità è prevista dall'art.29 comma 1 bis L.52/1985 anche in caso di mancata dichiarazione o attestazione di conformità alle planimetrie catastali dello stato di fatto degli immobili, sicché anche il difetto di detta conformità - che, come detto, emerge dalla relazione di c.t.u. - è ostativo allo scioglimento della comunione.
Va aggiunto che, sempre secondo Cass. SS. UU. 25021/2019 “ Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti
l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.”
Ebbene nel caso di specie le parti non hanno chiesto lo scioglimento parziale della comunione limitatamente a beni immobili che non presentano irregolarità edilizie e catastali, cioè ai terreni, ma solamente in riferimento alla massa ereditaria mobiliare lasciata da Persona_1
Le domande di scioglimento delle due comunioni ereditarie avente ad oggetto i beni immobili vanno, pertanto, dichiarate improcedibili, mentre va esaminata quella concernente la predetta massa ereditaria mobiliare.
Le restanti domande delle parti.
A sostegno delle proprie restanti domande ha dedotto che: Parte_1 pagina 12 di 33 1) In data 18/5/2017 era deceduta in Pescara la SI.ra vedova nata a [...] Persona_1 CP_1 sulla Marcellana (SA) e con ultimo domicilio in Pescara, Via G. Bovio n. 286 int. 6, senza lasciare testamento.
2) Gli eredi risultavano essere figlia della de cuius, e per Controparte_1 Parte_1 rappresentazione quale unico figlio di figlio della de cuius, premorto in data PA
13/7/2015.
3) Pertanto, ai sensi dell'art. 566 c.c., la quota di eredità legittima spettante all'attore era pari a 1/2 dell'intero.
4) L'asse ereditario era costituito, oltreché da un indiviso compendio immobiliare, dalle somme giacenti sui conti correnti cointestati tra la de cuius e la figlia Controparte_1
5) risultava essere stata cointestataria dei seguenti rapporti di conto corrente con la Controparte_1 defunta n. 36601/400947967, BNL n. 38560, BANCA GENERALI n. Persona_1 CP_4
850330542453. Sui predetti conti correnti, cointestati con la convenuta, erano state versate o accreditate le seguenti somme di esclusiva proprietà o spettanza della de cuius - € Persona_1
1.142.180,20 corrispostile dal figlio quali utili rivenienti dall'esercizio della Farmacia PA sita in Taranto, Via Galeso n. 52, in base al contratto di associazione in partecipazione del 19/12/1988 tra lo stesso quale associante, e la de cuius, quale associata;
PA
- € 225.333,51 quali ratei della pensione di reversibilità corrisposta dall' alla de cuius;
CP_6
- € 11.262,68 accreditati dall'INPS per la pensione di invalidità di cui la de cuius era titolare;
- € 28.780,32 quali introiti assicurativi maturati nel periodo 2015/2016;
- € 174.782,35 versati sul conto Banca Generali alla data del 28/7/2014.
In totale € 1.582.339,06
6) Alla morte della de cuius i saldi dei predetti conti correnti erano pari ai seguenti Persona_1 importi: - € 4.446,56; - Banca Generali€ 461,82 - Sul conto acceso presso la BNL, che CP_4 risultava estinto alla data del 30/9/2012, il saldo creditore finale era di € 6.395,66.
7) Pertanto le somme di cui è stato disposto sui predetti conti correnti ammontavano in totale ad €
1.571.035,02.
8) I conti correnti sopra indicati risultavano essere stati alimentati solo da accrediti e versamenti di somme appartenenti alla de cuius, mentre le operazioni di addebito risultavano essere state compiute solo dalla convenuta che sola aveva disposto di somme sui predetti conti correnti, Controparte_1 senza avere effettuato versamenti di somme proprie. Le somme di cui aveva disposto la convenuta pagina 13 di 33 risultano, quindi, di esclusiva pertinenza della de cuius. Pertanto risultava essere Controparte_1 debitrice nei confronti della de cuius del predetto importo di € 1.571.035,02, che era ora obbligata a versare alla massa ereditaria o comunque al coerede per la quota pari al 50%. Parte_1
La convenuta ha replicato quanto segue: Controparte_1
1) I conti correnti, che aveva voluto cointestati con la figlia, erano stati utilizzati Persona_1 direttamente dalla de cuius, che aveva disposto dei saldi con l'utilizzazione della carta di credito, con l'uso di assegni bancari, con prelievi allo sportello e con bonifici;
2) la cointestataria quando aveva effettuato operazioni sul conto corrente Controparte_1 cointestato, lo aveva fatto sempre con il consenso della madre e comunque nell'interesse di costei.
3) Nel dicembre 2013 la sig.ra era a Pescara per quivi trascorrere le feste natalizie Persona_1 presso la figlia;
rimasta colpita da ictus, era stata ricoverata in ospedale;
un volta guarita e dimessa aveva deciso di trasferirsi definitivamente a Pescara ed era andata ad abitare in una casa ammobiliata sita nello stesso stabile in cui viveva la figlia e di proprietà del sig.
così conservando la propria indipendenza, ma essendo sempre assistita Parte_4 dalla presenza di una badante e dalle cure affettuose della figlia;
4) nel luglio 2014, messi a punto aspetti relativi alla erogazione delle pensioni, e Controparte_1 la madre avevano acceso il conto cointestato presso Banca Generali ove aveva Controparte_1 riversato gli €.174.782,35 che, unitamente al controvalore di polizza vita a premio unico di
€.30.000,00 in precedenza sottoscritta, rappresentavano il saldo delle entrate e delle uscite di quanto ella, con il consenso della madre e nell'esclusivo interesse di costei, aveva negli ultimi tempi amministrato e che ricomprendeva anche il saldo creditore di BNL che alla data di chiusura era pari ad €.6.395,66;
5) con le disponibilità sussistenti sul conto corrente cointestato Generali si era fatto fronte a quanto occorrente per il fabbisogno quotidiano della allora ormai novantatreenne Persona_1
(badante, spese per vitto e alloggio con rimborso al proprietario di casa del costo delle utenze rimaste a lui intestate, vestiario e di beni per la cura della persona);
6) prima che la madre si trasferisse a Pescara, quando aveva anche superato da qualche tempo gli ottanta anni di età, la sig.ra viveva a Taranto in casa propria ed era assistita da Persona_1 badanti che si erano succedute nel tempo;
la figlia faceva la spola tra Pescara e CP_1
Taranto, ove trascorreva più giorni ogni mese con la madre e provvedeva anche pagina 14 di 33 all'approvvigionamento del fabbisogno mensile dei generi alimentari più importanti, quali carne e formaggi stagionati ed altro con esclusione di ortaggi, pasta ed altre vettovaglie che venivano acquistati in loco di volta in volta e provvedeva anche agli acquisti di biancheria, cosmetici, capi di abbigliamento e di quant'altro potesse occorrerle in base alle necessità rappresentatele dalla madre alla quale, con cadenza almeno mensile, consegnava anche le liquidità occorrenti perché potesse far fronte al pagamento di costi per l'assistenza domestica prestatale dalla badante e per quanto ancora le occorreva per la cura della persona e per il mantenimento della casa;
7) le attuali disponibilità presso Banca Generali, ove , sempre con il consenso e nell'interesse di era stata anche accesa la polizza con capitale di €.150.000,00 che consentiva Persona_1 migliore remunerazione del capitale ed anche di acquisire la liquidità -che, riversata sul conto corrente, consentiva di far fronte alle spese - si valorizzavano in €. 165.249,87, di cui €.
131.722,23, quale controvalore della polizza a premio unico di €.150.000,00, sulla quale erano stati effettuati rimborsi per €.27.879,97 confluiti si conto corrente, di cui €.33.065,82 quale controvalore della polizza a premio unico di €.30.000,00 sulla quale erano stati effettuati rimborsi per 4.493,86, anch'essi confluiti in conto corrente e utilizzati per sostenere le spese di vita della de cuius, e di cui €.461,82 quale saldo del conto corrente ove erano state annotate tutte le entrate, e quindi anche quelle che controparte definiva introiti assicurativi nel periodo
2015/2016, e tutte le spese che dall'apertura del conto erano state sostenute per necessità della de cuius Persona_1
8) l'attore affermava che il suo genitore, dott. essendo debitore verso la de cuius PA della somma di €.1.142.180,20 a titolo di utili alla stessa dovuti come rinvenienti dalla gestione della farmacia sita in Taranto alla via Galeso 42 in base al contratto di associazione in partecipazione del 19/4/1988 (questa è la data esatta dell'atto), aveva corrisposto a Persona_1 la detta somma di €.1.142.180,20, così alimentando con tale importo i conti correnti cointestati e poiché gli utili lordi effettivamente corrisposti dal dott. Persona_1 Controparte_1 erano stati pari solo ad €.1.013.551,02 e cioè inferiori di €.128.629,18 rispetto PA
a quelli dovuti per ammissione dell'attore, questo credito verso gli eredi del dott. CP_3 andava ricompreso nell'asse ereditario in questione;
[...]
9) Fatta questa precisazione, andava poi rilevato che, in effetti, nella disponibilità della de cuius non erano pervenuti gli utili lordi, ma solo gli utili al netto delle ritenute di legge e Persona_1 pagina 15 di 33 ciò sino al 2011, giacchè dopo tale annualità null'altro era stato corrisposto per tale titolo ed il contratto di associazione in partecipazione era cessato al 31/12/2013 senza, peraltro, che il dott. avesse corrisposto gli utili effettivamente maturati nell'anno 2011, nell'anno PA
2012 e nell'anno 2013 e restituito alla de cuius l'apporto di €.206.582,75 da rivalutarsi ai sensi dell'art. 8 del contratto di associazione in partecipazione;
10) nella disponibilità di erano pervenuti, quindi, solo €.859.410,33, che Persona_1 rappresentavano gli utili corrisposti dal dott. al netto delle ritenute di acconto PA dallo stesso praticate;
nella disponibilità di quali ratei di pensione ENPAF, al Persona_1 netto delle ritenute di legge, erano pervenuti solo €.206.746,60, a fronte della somma lorda di
€.225.333.51 indicata dall'attore;
11) dalle somme nette, così accreditate in favore della sig.ra la stessa nel periodo sino Persona_1
a tutto il 2016 aveva sopportato spese mediche ed aveva pagato tasse eccedenti le ritenute già praticate, per complessivi €.400.309,09; nei 29 anni intercorrenti tra il maggio 1988 ed il maggio 2017, allorchè era deceduta, aveva potuto disporre, al netto delle spese mediche e delle tasse, di complessivi €.665.847,83, pari a €.22.960,27 per anno e cioè €.1.913,35 per mese. Con tale disponibilità finanziaria, a cui negli ultimi due anni si era aggiunto l'importo della pensione di invalidità corrisposta da INPS, aveva fatto fronte alle spese del quotidiano, Persona_1 spese che, come da documentazione parziale rinvenuta presso l'abitazione della defunta, ammontavano ad almeno €.130.944,00 così distinti: €.7.660,96 per pagamento di fornitura di acqua, di €. 26.691,99 per quote condominiali, di €.13.534,00 per spese condominiali di ristrutturazione, di €.27.703,44 per fornitura di Gas, di €.13.916,48 per fornitura di elettricità, di
€.6.752,55 per utenza telefonica, di €. 4.719,41 per tassa smaltimento rifiuti, di €.2.463,90 per canone TV, di €.651,63 per , di €. 8.119,04 per spese effettuate con la carta di credito Pt_5
SI, di €.2.956,63 per spese fatte con carta di credito BNL, di €.98,30 per tassa al Comune di
Salerno, di €. 14.160,00 per retribuzione della collaboratrice familiare , di Parte_6
€.723,04 per affitto di casa vacanza in Pescara, di €.981,29 per una vacanza in Sardegna presso il villaggio Valtur, di €.68,68 per una camera di albergo in Roma, di €.101,02 per colazione al
Ristorante di Harrods a Londra, di €.1.041,32 per il pagamento del premio della polizza RAS;
non si era trovata documentazione dei compensi corrisposti alle badanti che aveva Persona_1 avuto alle sue dipendenze, ininterrottamente dal 2005 sino al giorno della sua morte;
vi erano le ricevute di quanto corrisposto negli ultimi tre anni alla sig.ra , per Persona_5 pagina 16 di 33 €.46.409,07; la convenuta aveva rinvenuto la copia del ricorso di lavoro proposto in danno di da ove costei, dichiarando di aver ricevuto Persona_1 Parte_7 mensilmente, brevi manu la somma di €.900,00 dall'agosto 2009 al dicembre 2013 e quindi
€.47.700,00, aveva rivendicato il diritto a differenze retributive per €.28.923,14 comprensive di mancato preavviso e di TFR non corrisposto;
la relativa controversia era stata conciliata con la corresponsione di €11.000,00, come da assegni circolari intestati alla detta badante per
€.10,000,00 ed al suo difensore per €.1.000,00; considerando che per il periodo gennaio
2005/luglio 2009 le badanti fossero state pagate in egual misura, aveva speso per Persona_1 tale sua necessità la somma di 52.284,37 [€.900x13 mesi=11.700,00 (costo annuo):12(costo mensile comprensivo di 13a) x55 mesi)] a titolo di retribuzione mensile e di tredicesima, somma a cui andava aggiunto il TFR, pari ad €. 3.899,99. Le spese sostenute per le badanti, nel periodo gennaio 2005/maggio 2017 assommavano ad €161.293,43. In altri termini, dovendo fare in conti in tasca alla defunta costei, solo per quanto su evidenziato, aveva Persona_1 sostenuto certamente spese per €.692.546,52 a fronte di incassi netti per €.1.066.156,93 con un saldo attivo di 373.610,41 da cui erano state utilizzate le risorse occorrenti per il vivere quotidiano e cioè per il vitto, per l'abbigliamento, per gli spostamenti in taxi, per la cura della persona e per i viaggi. incassati gli utili che il figlio aveva ritenuto di Persona_1 corrisponderle ed i retei delle pensioni ed INPS e pagate tasse, spese mediche, costi CP_6 delle utenze, spese condominiali e quanto su evidenziato, nonché soddisfatte le retribuzioni delle badanti, per sue altre necessità aveva avuto disponibili, nell'arco temporale compreso tra il maggio 1988 ed il maggio 2017, solo €.1.073,59 al mese (€.373.610,41: 348 mesi); inoltre, per assolvere doveri assistenziali verso la sorella maggiore inferma già dal 1995 e Persona_6 bisognosa di assistenza continua, aveva contributo alle necessità della sorella Persona_1 corrispondendo con bonifici bancari in favore del nipote €. 26.475,26 Controparte_7
(vecchie lire 51.263.250) nell'arco temporale 14/3/1995- 30/9/1999; le disponibilità liquide e liquidabili relitte da ed a questa riferite, ammontano a complessivi €. 169.696,43, Persona_1 di cui €. 165.249,87 presso Banca Generali ed €.4.446,56 presso . CP_4
12) Per quanto sopra esposto sub 8 e 9, nell'asse ereditario da dividere andavano anche ricompresi i crediti vantati dalla defunta verso gli eredi di e cioè Persona_1 PA
€.128.629,18, gli utili della farmacia prodotti negli anni 2011, 2012 e 2013 e l'apporto finanziario di €.206.582,75 rivalutato secondo quanto indicato dall'art. 8 del contratto di pagina 17 di 33 associazione in partecipazione agli utili;
per l'accertamento delle medesime Controparte_1 ragioni di credito, essendo anch'essa associata in partecipazione con lo stesso atto del
19/4/1988, aveva dato accesso al collegio arbitrale, che nel suo lodo aveva quantificato in
€.75.063,00 gli utili non corrisposti negli esercizi 2011,2012 e 2013 ed aveva quantificato in
€.444.343,86 la somma da corrispondere all'associata per il rimborso rivalutato a termini di contratto della somma di €.206.582,75 apportata all'associante stante la PA identità tra la posizione contrattuale di e di entrambe associate Controparte_1 Persona_1 alle medesime condizioni e patti, si poteva affermare che e quindi i suoi eredi, PA erano debitori verso la de cuius per la somma di €.75.063,00 per utili non Persona_1 corrisposti e relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013 e per €.444.343,86 per mancata restituzione dell'apporto rivalutato ex art.8 del contratto di associazione in partecipazione, alla sua scadenza del 31/12/2013.
A sua volta l'attore, in prima udienza e con successive precisazioni con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., ha specificamente contestato le predette deduzioni in fatto della convenuta.
Per tale motivo è stata disposta consulenza tecnica contabile con la quale la consulente nominata, dott.ssa , è stata incaricata di rispondere ai seguenti quesiti: Persona_7
“ - verifichi la corposa documentazione contabile versata in atti dalle parti nonché quella reperibile presso destinataria di ordine di esibizione emesso all'udienza del 19.1.2023 che non Controparte_8 risulta osservato, e presso BNL Paribas s.p.a., che ha solamente in parte ottemperato al medesimo ordine di esibizione (omettendo l'esibizione delle contabili operazioni eseguite e degli assegni tratti su ciascuno dei conti correnti per il periodo dall'apertura dei medesimi conti alla data del 30.6.2017),
- ricostruisca, quindi, i movimenti contabili oggetto di causa (segnatamente quelli descritti dalle parti negli atti introduttivi del giudizio e nelle prime memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.) in modo da fornire al giudice gli elementi necessari per valutare la fondatezza delle opposte tesi delle parti, esposte nei predetti atti difensivi, relative alla gestione dei conti correnti cointestati tra la de cuius e Persona_1
e ai debiti e crediti della massa ereditaria;
Controparte_1
- esprima un giudizio di compatibilità tecnico contabile di dette tesi con le risultanze documentali;
”.
L'esito di detta consulenza tecnica (la cui relazione deve qui ritenersi integralmente richiamata), espletata su tutta la documentazione indicata nei quesiti e pienamente attendibile perché esente da errori di calcolo e da vizi logici, può sintetizzarsi nei seguenti termini.
pagina 18 di 33 Redditi netti percepiti da dal 1988 sino alla sua morte Persona_1
I redditi netti complessivamente percepiti da dal 1988 sino alla sua morte ascendono ad Persona_1 euro 1.080.886,50 e si riferiscono alle seguenti causali:
A) Utili derivanti dall'associazione in partecipazione nella farmacia di proprietà del figlio competenza anni 1988-2010 PA
E' verosimile che gli utili netti da associazione in partecipazione corrisposti dalla farmacia di a di competenza degli anni 1988-2010 ascendano ad euro PA Persona_1
859.410,32, come emergente dalle certificazioni rilasciate per gli anni di avvenuto pagamento di questi, eseguiti dal 1988 al 2011, corrispondenti ad un lordo di euro 1.013.551,60.
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi della parte convenuta con le risultanze documentali.
B) Pensione Stante la sostanziale corrispondenza tra il prospetto riepilogativo CP_6 dell'Ente e le certificazioni rilasciate da questo, la pensione netta di reversibilità erogata dall' Ente di Assistenza Farmacisti, complessivamente CP_6 Controparte_9 percepita da negli anni 1988-2017, corrisponde con quanto comunicato dall'Ente Persona_1
e, quindi, ascende ad euro 210.213,50.
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi di entrambe le parti con le risultanze documentali.
C) Pensione INPS
La pensione di invalidità erogata dall'INPS, complessivamente percepita da negli Persona_1 anni 2016-2017, così come risultante dal cassetto previdenziale ed accreditata per l'intero periodo di percezione sul conto corrente Banca Generali cointestato n. 542453, ascende ad euro
11.262,68.
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi di entrambe le parti con le risultanze documentali.
D) Accertamento della computabilità di altre somme prospettate dall'attore a disposizione di rispetto ai redditi sopra indicati Accertamento della computabilità del Persona_1 giroconto di euro 174.782,35, eseguito sul c/c cointestato Banca Generali n.542453 nel luglio 2014, nelle somme a disposizione di previa verifica della modalità di Persona_1 costituzione della relativa provvista.
pagina 19 di 33 La provvista costituita sul c/c Banca Generali n.188989, formalmente intestato a CP_1
per il giroconto di euro 174.782,35 – nel quale non può considerarsi incluso il saldo
[...] creditore di euro 6.395,66 del conto corrente cointestato BNL che è confluito, nella diversa misura di euro 5.010,39, sul c/c Unicredit cointestato n.947967 - a favore del conto corrente
Banca Generali cointestato n.542453 è ragionevolmente riferibile: - per la parte Persona_8 afferente al saldo del conto corrente precedente l'operazione, pari ad euro 5.759,35, alla differenza tra le entrate e le uscite che lo hanno interessato per le causali analiticamente rappresentate delle quali, per la gran parte, è documentata la riferibilità a - per la Persona_1 parte afferente all'entrata conseguente al bonifico di euro 169.123,00, disposto da CP_1
e per errato accredito, verosimilmente, al controvalore della
[...] Parte_8 dismissione dei fondi sottoscritti per euro 165.000,00 accreditato erroneamente, unitamente alla plusvalenza realizzata di euro 4.123,00, sul conto corrente di costoro e non sul c/c 188989 dal quale erano state attinte le somme per la relativa sottoscrizione.
Di conseguenza, poiché non vi è in atti la documentazione integrale che attesti gli investimenti in strumenti finanziari, eseguiti da con i redditi percepiti a titolo di utili da Persona_1 associazione in partecipazione e di pensione nel periodo 1988-maggio 2017 e gli eventuali rendimenti, e se negli anni eventuali plusvalenze hanno costituito nuova provvista per i ridetti investimenti, e, tenuto conto che solamente i rendimenti rinvenienti da questi prodotti potrebbero essere assunti quali ulteriori somme, rispetto ai redditi sopra indicati, nella disponibilità della stessa, fermo restando che, comunque, nel caso specifico, gli strumenti finanziari che hanno occupato il c/c 188989 hanno prodotto in valore assoluto una minusvalenza di euro 34.318,26, si deve ritenere che il giroconto di euro 174.782,35 a favore del conto corrente Banca Generali cointestato n.542453 non possa essere portato, Persona_8 come richiesto dall'attore, ad incremento delle somme nella disponibilità di nel Persona_1 periodo 1988-maggio 2017.
Non vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi dell'attore con le risultanze documentali.
E) Accertamento della computabilità dell'incasso di introiti assicurativi 2015-2016 sul c/c cointestato Banca Generali n.542453 nelle somme a disposizione di previa Persona_1 verifica della modalità di costituzione della relativa provvista
pagina 20 di 33 Gli introiti assicurativi indicati dall'attore sono rappresentati dall'importo complessivo dei riscatti parziali delle due polizze vita Valore Plus 1.531.465 e BG Stile Libero Unit
n.0002206327 pari ad euro 28.780,32, dei quali è stato riscontrato l'avvenuto accredito sul c/c
542423 Banca Generali cointestato Le predette polizze, a Parte_2 prescindere dal nominativo del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari sono state indicate dalla stessa convenuta come di pertinenza di Persona_1
Tenuto conto che non vi è in atti la documentazione che attesti i rendimenti di tali polizze eventualmente inclusi negli importi accreditati a titolo di riscatto parziale e che solamente tali rendimenti potrebbero essere assunti quali ulteriori somme, i riscatti parziali non possono essere assunti come tali rispetto ai redditi sopra indicati, nella disponibilità di fermo Persona_1 restando che, all'esito del riscatto totale eseguito dopo il decesso, entrambe le polizze hanno prodotto una plusvalenza, rispettivamente il Valore Plus di euro di euro 7.363,82 e la BG Stile
Libero di euro 6.097,40, i riscatti parziali delle polizze per complessivi euro 28.780,32 a favore del conto corrente Banca Generali cointestato n.542453 non possono essere Persona_8 portati ad incremento delle somme nella disponibilità di nel periodo 1988-maggio Persona_1
2017.
Non vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi dell'attore con le risultanze documentali.
Procedendo ad enucleare dagli estratti conto di cui al punto a. della premessa metodologica, con decorrenza dal 10.10.1996, le uscite per investimenti in strumenti finanziari incluse le polizze e le entrate per l'incasso delle cedole e per le relative dismissioni e rimborsi, è emerso che è stata realizzata una plusvalenza complessiva di euro 60.518,25 di cui - euro 81.375,00 costituita dalla plusvalenza afferente ai titoli gestiti sui c/c 14631 e 38560 BNL cointestati, - (-) euro 34.318,26 costituita dalla minusvalenza afferente ai titoli gestiti sul c/c 188989 Banca Generali formalmente intestato a - ed euro 13.461,22 costituita dalla plusvalenza Controparte_1 afferente alle due polizze vita delle quali ha chiesto il rimborso totale dopo la Controparte_1 morte di Persona_1
Per cui, se si limitano le conclusioni al periodo parziale 10.10.1996-18.05.2017 e sulla scorta dei soli dati emergenti dagli estratti conto disponibili degli istituti presso i quali è Persona_1 stata intestataria di rapporti, è possibile riscontrare una plusvalenza netta generata dalla gestione degli strumenti finanziari inclusa la polizza sino alla data decesso di per Persona_1 pagina 21 di 33 complessivi euro 47.057,03, che può essere portata ad incremento delle somme nella sua disponibilità nel periodo 1988-maggio 2017.
F) Somme rinvenute sui conti correnti cointestati e polizze vigenti costituite con somme di pertinenza di alla data della sua morte Persona_1
Alla data del decesso di avvenuto il 18.05.2017, sono state rinvenute sui conti Persona_1 correnti somme a credito per complessivi euro 4.908,38, di cui: - euro 461,82 sul conto corrente
Banca Generali cointestato n. 542453; - euro 4.446,56 sul conto Parte_9 corrente cointestato n.36601/400947967. Sono state, CP_4 Parte_9 altresì, rinvenute due polizze vita delle quali, non è possibile fornire la valutazione a causa della mancanza degli estratti conto, ma la sola differenza tra la sottoscrizione ed i riscatti parziali operati pari a complessivi euro 147.626,17, di cui: - euro 25.506,14 per Valore Plus 1.531.465 sottoscritta il 22.02.2010 per l'importo di euro 30.000,00 e riscattata parzialmente per euro
4.493,86; - euro 122.120,03 per BG Stile Libero Unit n.0002206327 sottoscritta il 30.07.2014 per l'importo di euro 150.000,00 e riscattata parzialmente per euro 27.879,97.
All'esito del riscatto totale di entrambe ad opera di sul c/c 542423 Banca Controparte_1
Generali cointestato è stato accreditato l'importo complessivo di Parte_2 euro 161.087,39, di cui euro 32.869,96 per la polizza Valore Plus 1.531.465 ed euro 128.217,43 per la polizza BG Stile Libero Unit n.0002206327.
Le due polizze, a prescindere dal nominativo del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari, sono state indicate dalla stessa convenuta come di pertinenza di Persona_1
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali nei termini numerici sopra indicati.
Utilizzi dei redditi netti di Imposte e tasse, spese mediche e spese per il quotidiano Persona_1 documentate dalla convenuta
Le risultanze degli accertamenti analitici eseguiti sui documenti afferenti alle imposte e tasse, alle spese mediche e alle spese per il quotidiano di pertinenza di prodotte dalla Persona_1 convenuta e riscontrate con gli estratti conto in atti, sono le seguenti:
- le causali di spesa indicate dalla convenuta come di pertinenza della de cuius e documentate per euro 619.359,41:
pagina 22 di 33 - quanto ad euro 143.439,10 sono state pagate con addebito dei conti correnti cointestati
[...]
di cui euro 44.309,06 sono state individuate dal CTU negli estratti Per_1 Controparte_1 conto e sono ulteriori rispetto a quelle dalla stessa documentate;
- quanto ad euro 69.733,24 sono state pagate con addebito del conto corrente 188989 Banca
Generali formalmente intestato ad Controparte_1
- quanto ad euro 5.448,77 sono state pagate con addebito del conto corrente 72791 Banca
Generali cointestato Parte_10
- quanto ad euro 380.344,99 sono state interessate da pagamenti che non sono tracciati oppure non sono riscontrabili, in quanto: sono stati eseguiti su istituti di credito non di pertinenza di sono stati eseguiti, anche a mezzo bonifico per contanti, su Poste, tramite Persona_1 canale Lottomatica, su istituti di credito o presso lo sportello di fornitori;
i modelli di pagamento risultano quietanzati, ma non risulta l'addebito sui conti di pertinenza della Per_1 oppure il pagamento è intervenuto in un periodo nel quale non sono presenti in atti gli estratti conto;
nelle fatture è previsto il pagamento su un istituto di credito;
trattasi di retribuzioni per le quali il prestatore ha dichiarato l'avvenuta percezione in un ricorso di lavoro;
trattasi di retribuzioni per le quali il prestatore ha rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;
- quanto ad euro 20.393,31 non vi sono in atti documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- le causali di spesa indicate dalla convenuta come di pertinenza della de cuius per euro
41.535,50: quanto ad euro 34.278,80 sono caratterizzate dal fatto che la documentazione di spesa è incompleta o mancante;
quanto ad euro 7.256,70 risultano duplicate.
Vi è, quindi, parziale compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali nei termini numerici riportati nella tabella di pagina 125 della relazione.
Dazioni a favore della sorella mediante disposizioni a favore del nipote Persona_6 [...]
CP_7
La documentazione giustificativa prodotta dalla convenuta per le dazioni, ammontanti a complessivi euro 23.653,73, eseguite da alla sorella mediante disposizioni Persona_1 Per_6
a favore del nipote , è costituita da contabili di bonifico e copie di estratti Controparte_7 conto dai quali emerge che le stesse sono avvenute:
pagina 23 di 33 - per euro 5.216,21 con addebito sul c/c cointestato e Parte_11 Parte_8
n. 060046; Controparte_1
- per euro 6.145,84 con addebito sul c/c BNL cointestato n. 14631;
- per euro 12.291,67 con addebito sul c/c BNL cointestato n. 38560.
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali nei termini numerici e di modalità di pagamento sopra riportate.
Eventuali somme a credito da ricomprendere nell'asse ereditario nei Controparte_10 riguardi di per differenza utili della farmacia 1988-2010 PA
È stato accertato che gli utili da associazione in partecipazione di competenza degli anni 1988-
2010 della Farmacia di IT EP sono stati percepiti da dal 1988 al 2011 Persona_1 nella misura netta certificata di euro 859.410,32 e non è presente in atti ulteriore documentazione che attesti l'esistenza di utili non corrisposti per tali annualità. Pertanto, non sono stati accertati crediti di nei riguardi di per eventuali Persona_1 PA differenze di utili afferenti alle annualità 1988-2010 da ricomprendere nella massa ereditaria.
Non vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali.
Dazioni a favore di ovvero a persone ad esso riferibili, eventuali rimborsi e PA credito di da ricomprendere nella massa ereditaria Persona_1
In assenza delle microfilmature degli assegni bancari indicati da quali dazioni Controparte_1 di a dal conto BNL n.38560, l'attività svolta dal CTU ha portato ad Persona_1 PA accertare che - per l'importo complessivo di euro 8.831,41 (lire 17.100.000) sono stati tratti sul c/c BNL cointestato 14631 - e per l'importo complessivo di euro 28.766,65 (lire 55.700.000) sono stati tratti sul c/c BNL cointestato n. 38560 e che risultano tutti incassati su di Pt_12
Taranto. Il numero di codice 6811 indicato unitamente all'ABI e al CAB nella causale di addebito sul conto corrente costituisce una ulteriore esplicitazione che gli assegni sono stati negoziati presso l'Agenzia BNL di Taranto 2 cui il codice si riferisce, e non corrisponde al numero del conto corrente di chi ha incassato l'assegno, come sostenuto dalla convenuta. Mentre, gli ulteriori assegni indicati dalla convenuta, segnatamente il n. 129385137 del 2.9.1997 di £
1.000.000 ed il n. 129385138 del 13.9.1997 di £ 1.000.000 non risultano tratti dal c/c
[...]
. C.F._5
pagina 24 di 33 Conclusivamente: - non è stato possibile accertare che il beneficiario degli assegni indicati dalla convenuta sia mentre è stato possibile verificare che sono stati tutti estinti PA presso la BNL di Taranto 2; - come logica conseguenza, non è stato possibile accertare l'eventuale credito di conseguente a tali dazioni da eventualmente ricomprendere Persona_1 nella massa ereditaria.
Pertanto, non vi è compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali.
Disposizioni operate da a favore suo ovvero di persone ad essa riferibili, Controparte_1 eventuali rimborsi e credito di da ricomprendere nella massa ereditaria Persona_1
Le disposizioni operate da a favore suo ovvero di persone ad essa riferibili Controparte_1 sono state catalogate in due categorie:
1.disposizioni di bonifico ovvero versamenti di assegni bancari e circolari con somme di pertinenza di – in quanto rinvenienti dal c/c cointestato BNL 38560 e dal c/c Persona_1 cointestato n. 947967 - e con beneficiaria accreditati sul c/c 188989 CP_4 Controparte_1 ad essa intestato.
Dall'analisi del concreto funzionamento del c/c 188989 - che ha portato a rilevare che per la gran parte il conto è stato alimentato da somme in entrata di pertinenza di e che Persona_1 con tali somme sono stati gestiti investimenti in strumenti finanziari - il cui valore residuo prima dell'estinzione del conto per la polizza vita ed il controvalore dell'ultimo disinvestimento dei titoli sono stati rispettivamente gestito/girocontato sul c/c Banca Generali cointestato
[...]
n.542453 – ed i pagamenti di imposte e di contributi e prestazioni Parte_2 sanitarie della Pragma soc.coop, anch'essi di pertinenza di è emerso che: Persona_1
- l'importo complessivo di euro 14.461,01 costituisce il totale delle disposizioni prive di causale operate da dal c/c 188989 a favore suo ovvero di persone ad essa riferibili Controparte_1 mediante la provvista costituita da somme di pertinenza di rinvenienti dal c/c Persona_1 cointestato BNL 38560 e dal c/c cointestato n. 947967, residue rispetto a quelle CP_4 utilizzate per investimenti finanziari, ovvero per le quali non è stata accertata la genesi;
- non è stato possibile accertare la destinazione nonché la riferibilità a ovvero alla Persona_1 intestataria del conto corrente dei prelevamenti allo sportello e pagobancomat Controparte_1
e dei pagamenti pagobancomat per complessivi euro 72.895.41.
pagina 25 di 33 2. Disposizioni di bonifico con somme di pertinenza di – in quanto rinvenienti dai Persona_1
c/c cointestato BNL 38560 e c/c cointestato n. 947967 - e con beneficiaria CP_4 CP_1 accreditate presso altri istituti di credito, che sono stati individuati sulla scorta dell'ABI
[...]
e del CAB indicati nella causale riportata nell'estratto della banca dal quale sono stati disposti, e bonifico disposto da sul c/c cointestato BNL 38560. L'analisi dei movimenti Controparte_1 ha portato a rilevare l'importo complessivo di euro 44.106,93 che costituisce il totale delle disposizioni operate da a suo favore mediante la provvista costituita da Controparte_1 somme di pertinenza di rinvenienti dal c/c cointestato BNL 38560 e dal c/c Persona_1 cointestato n. 947967, prive di causale ovvero con causali delle quali non vi è stata CP_4 alcuna allegazione in atti, al netto della disposizione da essa operata sul c/c cointestato n.38560.
Poichè sono stati rinvenuti pagamenti di pertinenza di da parte di Persona_1 Controparte_1
o di persone ad essa riferibili per complessivi euro 10.694,98 - che sono stati computati quali spese dalla stessa sostenute con i propri redditi e che non hanno formato oggetto di una domanda di rimborso in tale giudizio da parte della convenuta -, la CTU ha prospettato due ipotesi:
- ipotesi 1, ove non si tenga conto dei pagamenti di pertinenza di eseguiti da Persona_1
o da persone ad essa riferibili, l'importo delle disposizioni - prive di causale Controparte_1 ovvero con causali delle quali non vi è stata alcuna allegazione in atti - da questa eseguite a suo favore mediante la provvista costituita da somme di pertinenza di rinvenienti dal Persona_1
c/c cointestato BNL 38560 e dal c/c cointestato n. 947967 - al netto della disposizione CP_4 da essa operata sul c/c cointestato n.38560 - ascende a complessivi euro 58.567,94;
- ipotesi 2, ove si tenga conto dei pagamenti di pertinenza di eseguiti da Persona_1 CP_1
o da persone ad essa riferibili l'importo delle disposizioni - prive di causale ovvero
[...] con causali delle quali non vi è stata alcuna allegazione in atti - da questa eseguite a suo favore mediante la provvista costituita da somme di pertinenza di rinvenienti dal c/c Persona_1 cointestato BNL 38560 e dal c/c cointestato n. 947967 - al netto della disposizione da CP_4 essa operata sul c/c cointestato n.38560 – ascende a complessivi euro 47.872,96.
In conseguenza di quanto precede, il credito da ricomprendere nella massa ereditaria nelle differenti prospettazioni ascende ad euro 58.567,94 nell'ipotesi 1 e ad euro 47.872,96 nell'ipotesi 2.
pagina 26 di 33 Pertanto, vi è compatibilità tecnico contabile della tesi dell'attore con le risultanze documentali nei limiti numerici indicati in tale conclusione.
In base a tutto quanto ha potuto verificare la CTU, dott.ssa deve ritenersi solo Persona_7 parzialmente fondata la domanda attorea concernente il debito della convenuta derivante dall'utilizzo in proprio favore di somme di danaro depositate sui conti correnti cointestati ma appartenenti alla de cuius, più precisamente deve ritenersi che le somme che Persona_1 CP_1 deve versare alla massa ereditaria ammontano a euro 58.567,94.
[...]
Ed invero:
1) Secondo quanto sopra esposto, i redditi netti complessivamente percepiti da dal Persona_1
1988 sino alla sua morte ascendono ad euro 1.080.886,50, cioè ad una media di poco più di €
37.000 l'anno e cioè poco più di € 3.000 mensili;
2) Le spese della de cuius allegate dalla convenuta e dalla medesima in gran parte dimostrate risultano compatibili con dette disponibilità economiche e con i residui saldi, alla data del
18.5.2017 (data di apertura della successione), dei conti correnti intestati alla Per_1
3) La convenuta non ha fornito la specifica allegazione, né la prova di fatti giustificativi degli accrediti sui propri conti correnti della complessiva somma di € 58.567,94, derivanti da disposizioni sui conti correnti cointestati BNL 38560 e n. 947967; né ha eccepito in CP_4 compensazione un proprio credito di euro 10.694,98 nei confronti della de cuius e, quindi, dell'eredità;
4) Perciò il credito dell'eredità nei confronti di ammonta a € 58.567,94. Controparte_1
Quanto, invece, alla pretesa della convenuta di inclusione nella massa ereditaria il credito di €.
519.422,52 di verso , e quindi verso i suoi eredi, per omesso Persona_1 PA pagamento sia di €.75.063,00 quali utili degli anni 2011, 2012, 2013 e sia di €.444.359,52 per omessa restituzione dell'apporto di lire 400.000.000, rivalutato, all'associazione in partecipazione, si osserva quanto segue.
Nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. – seppure anche a supporto di domande di accertamento della nullità contrattuale e di conseguente ripetizione di indebito poi abbandonate –
l'attore ha eccepito che il contratto di associazione in partecipazione del 19.4.1988, come pure il patto di successivo rinnovo, sarebbe nullo per essere stato stipulato in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 pagina 27 di 33 c.c.. Questa in particolare la tesi espressa dalla difesa di parte attrice: “ In particolare, il contratto di associazione in partecipazione ha con tutta evidenza costituito il mezzo per eludere l'applicazione delle norme imperative contenute nella legge intitolata “Norme di riordino del settore farmaceutico”
n. 362\1961, ss.mm.ii. Tale legge, infatti, prevede innanzitutto che per gestire una farmacia è necessario avere una autorizzazione rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio. L'autorizzazione fu rilasciata a nome di padre PA dell'odierno attore, che infatti ha sempre gestito la farmacia in proprio nome e per suo conto, essendone l'unico titolare. La legge 362\1961 ss.mm.ii. prevede, altresì, una procedura obbligatoria ancorata a termini puntuali, che disciplina espressamente l'acquisto a titolo di successione di una farmacia, indicando come requisito essenziale anche il possedere il titolo di farmacista iscritto all'albo della provincia ove è sita la farmacia da gestire. La associata in partecipazione non Persona_1 possedeva neppure il titolo di farmacista. Quindi, con il contratto di associazione in partecipazione sono state eluse le norme, chiaramente imperative, contenute nella legge 362\1961 ss.mm.ii. che, si ribadisce, permette al solo titolare della autorizzazione dell'autorità sanitaria, iscritto all'albo dei farmacisti, la gestione della farmacia e, quindi, per l'effetto, la percezione degli utili, e non a terzi. “.
L'eccezione è infondata.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione anche con l'ordinanza (prodotta nel presente giudizio dalla convenuta in data 23.10.2024) che ha definito il giudizio parallelo tra e Controparte_1 CP_3
- al quale sono subentrati gli eredi e – (avente
[...] Parte_1 Controparte_2 ad oggetto la medesima pretesa creditoria di €. 519.422,52 dell'odierna convenuta verso CP_3
e quindi verso i suoi eredi, per omesso pagamento sia di €.75.063,00 quali utili degli anni
[...]
2011, 2012, 2013 e sia di €.444.359,52 per omessa restituzione dell'apporto di lire 400.000.000, rivalutato, all'associazione in partecipazione - pretesa che si fondava sul medesimo rapporto contrattuale qui in esame –), secondo orientamento costante della S.C. il contratto di associazione in partecipazione tra il titolare di una farmacia, in qualità di associante, ed un terzo, nonché, in generale, i patti che conferiscono a terzi solo diritti di cointeressenza economica, lasciando all'associante la titolarità, l'amministrazione e la gestione della farmacia, non si pongono in contrasto con gli artt. 11 e
12 della predetta legge, che vietano la scissione della titolarità dell'impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servizio farmaceutico (cfr. Cass., Sez. III, 1/04/2014, n. 7525; Cass., Sez. II,
27/06/2006, n. 14808; 21/06/1995, n. 7026).
pagina 28 di 33 Ed invero gli artt. 11 e 12 della legge n. 475 del 1968, nel disporre che il titolare della farmacia dovesse avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia e che il trasferimento della titolarità della farmacia dovesse aver luogo a favore di un altro farmacista, che avesse conseguito la titolarità o fosse risultato idoneo in un precedente concorso, miravano ad assicurare che la titolarità delle farmacie spettasse a persone qualificate sul piano professionale ed iscritte ad un ordine professionale, sì da essere tenute a rispettare le relative regole giuridiche e deontologiche, e che la gestione delle farmacie e dei relativi servizi e beni fosse affidata, nell'interesse della salute collettiva, agli stessi professionisti, in modo da evitare che le farmacie potessero far capo ad imprenditori animati solo da intenti lucrativi;
sulla base di tali considerazioni, si è affermato che, fermo il rispetto di tali requisiti, non si pone assolutamente in contrasto con le predette disposizioni ogni figura contrattuale che conferisca a terzi solo diritti di partecipazione economica nell'ambito dell'attività di una farmacia, lasciandone la titolarità, l'amministrazione e la gestione ad un farmacista, come è pacificamente avvenuto nel caso di specie.
L'attore ha, poi, eccepito, in prima udienza e nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., “ la programmata inesistenza di alcun apporto finanziario da parte della de cuius cosi come Persona_1 da parte della SI.ra , al Dott. la mancata corresponsione al Dott. Controparte_1 PA dell'importo di Lit. 400.000.000 a titolo di preteso apporto finanziario da parte della PA de cuius cosi come da parte della SI.ra , ….la simulazione della Persona_1 Controparte_1 ricezione dell'apporto finanziario da parte delle associanti (che infatti controparte non ha dimostrato)”.
Su tale aspetto la convenuta, sin dalla comparsa di risposta, ha richiamato l'intero giudizio arbitrale sopraindicato (avente ad oggetto, come detto, la parallela controversia tra e Controparte_1 CP_3
- al quale sono subentrati gli eredi e ), il cui
[...] Parte_1 Controparte_2 lodo è stato impugnato innanzi al Tribunale di Pescara, con giudizio proseguito innanzi alla Corte di
Appello di L'Aquila e definito con la suddetta ordinanza della Corte di Cassazione.
Questo giudice condivide la valutazione operata dal Tribunale di Pescara nella sentenza 1272/2020
(versata in atti dalla convenuta), in relazione a detto apporto, che si riporta di seguito:
“
5.9. D'altro canto, nel caso di specie nemmeno può discorrersi, come sostenuto dall'attore, di simulazione del pagamento del corrispettivo delle quote e dell'apporto finanziario, dal momento che in entrambi i contratti non erano state descritte le modalità con le quali nel contratto di PA cessione, e in quello di associazione in partecipazione, avessero estinto Controparte_1 pagina 29 di 33 l'obbligazione pecuniaria – di pari entità – su di loro rispettivamente gravante, in nessuno dei due contratti è inoltre stato utilizzato il termine pagamento o versamento
5.10. Nel contratto di cessione (art. 5) si legge: «il corrispettivo della cessione è stato fra i comparenti convenuto ed accettato in complessive lire DUECENTOSESSNTATREMILIONI (£.263.000.000) di cui lire 198.000.000 per l'avviamento il rimanente per diritto ceduto di cui le cedenti rilasciano quietanza
(…)» e in quello associazione in partecipazione: «art 4. Le associate conferisco all'associante il seguente apporto finanziario (…) £.400.000.000 (diconsi lire quattrocentomilioni) Controparte_1 che viene convenuto essere pari al 24,50 dell'attuale valore venale della Farmacia in comune libero commercio. Art.
5. A fronte dell'apporto conferito ciascuna associato percepirà una partecipazione pari al 24,50% degli utili netti di gestione della Farmacia».
Si precisa, in senso contrario a quanto dedotto dall'attore, che l'utilizzo del presente ( “conferiscono”)
e del participio passato ( “conferito”) depongono univocamente nel senso che la convenuta avesse estinto l'obbligazione già al momento della stipula;
come confermano siffatta interpretazione
l'esecuzione da parte del del contratto per quasi 25 anni e il prolungamento della sua durata CP_1 alla scadenza, senza che vi fosse ma i stata alcuna contestazione nei confronti della sorella.
5.11. Dal tenore letterale delle clausole riportate non si evince che le obbligazioni pecuniarie assunte siano state estinte mediante consegna di denaro, ma solo che i creditori – i germani a parti CP_1 invertite – avevano riconosciuto di essere stati soddisfatti al momento della stipula.
5.12. Tale aspetto è stato efficacemente colto anche dal Collegio arbitrale: «Il regolamento a mezzo
(non versamento, ma) compensazione dell'apporto finanziario, pacificamente riconosciuto dalla dottoressa è altresì evidenziato dai riscontri contabili operati dal CTU ». “. CP_1
Tale valutazione, che si fonda sull'interpretazione di due atti negoziali stipulati da stretti congiunti contestualmente innanzi al medesimo notaio ( ), avendo medesima data (19.4.1988) e Persona_9 numeri di repertorio consecutivi ( 182111 e 182112), oltre che contenuto che conferma la contestualità
( ci si riferisce alle premesse del contratto di associazione in partecipazione, in cui si dà atto della cessione delle quote ereditarie relative alla titolarità e proprietà della farmacia con “contemporaneo e separato atto “), si attaglia perfettamente anche al presente giudizio, concernendo la posizione contrattuale di identica a quella di nei confronti di (e Persona_1 Controparte_1 PA dei suoi eredi), ed essendo versati in atti sia i citati contratti di cessione di quote ereditarie e di associazione in partecipazione, sia la scrittura privata del 19/4/2008 reg. il 15/6/2008 al n.2702, che ha pagina 30 di 33 prorogato la scadenza dell'associazione in partecipazione al 31/12/2013, sia il lodo arbitrale e le sentenze che hanno definito il relativo giudizio.
Né è, inoltre, qui contestato il calcolo relativo alla rivalutazione al 31.12.2013 secondo gli indici Istat dell'importo di lire 400.000.000, determinante il credito di € 444.359,52.
L'attore ha, poi, tempestivamente eccepito, sempre in prima udienza e nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., la prescrizione di tutti i diritti nascenti dal contratto stesso, in particolare la prescrizione quinquennale dei pretesi utili.
Detta eccezione è certamente infondata in relazione al preteso credito concernente la restituzione dell'apporto finanziario di lire 400.000.000, in relazione al quale non è applicabile la prescrizione quinquennale disciplinata dall'art.2948 c.c., ma quella ordinaria decennale ex art.2946 c.c., essendo l'associazione in partecipazione cessata in data 31.12.2013 ed avendo la convenuta azionato nel presente giudizio la pretesa creditoria (nei confronti del solo ) costituendosi in data Parte_1
21.5.2018.
Deve, quindi, ritenersi utilmente interrotto, con effetto permanente ex artt. 2943 comma 2 e 2945 comma 2 c.c., anche il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 c.c., ma solo in relazione agli utili dell'anno 2013, atteso che secondo l'art.6 del contratto di associazione in partecipazione gli utili dovevano essere calcolati e pagati al termine di ciascun anno solare.
L'eccezione è, quindi, fondata in relazione agli utili degli anni 2011 e 2012.
Poiché è pacifico il mancato pagamento degli utili 2013 e l'attore non ha contestato la quantificazione operata nel parallelo giudizio arbitrale, la somma dovuta a titolo di utili 2013 è di € 22.916,00.
Tuttavia la domanda di volta a far valere il credito della de cuius - Controparte_1 Persona_1 originato dal rapporto contrattuale di associazione in partecipazione - nei confronti degli eredi di
( e è stata formalizzata solamente nei PA Parte_1 Controparte_2 confronti dell'odierno attore, , sicchè può accogliersi solo limitatamente alla Parte_1 quota ereditaria spettantegli (quale figlio di e coerede unitamente alla moglie di PA
, nella misura di ½ ex art.581 c.c., atteso che gli eredi ai PA Controparte_2 sensi dell'art.752 c.c. rispondono dei debiti ereditari in proporzione alla loro quota.
Dunque la pretesa della convenuta è fondata nella misura di complessivi € 233.637,76 (444.359,52 +
22.916,00 = 467.275,52 /2 = 233.637,76 ); né si può in questa sede inserire nella massa ereditaria la quota di credito ( di € 233.637,76) in ipotesi spettante nei confronti della , proprio perché CP_2 tale erede di non è parte della causa 929/2018. PA pagina 31 di 33 Riassumendo, la massa ereditaria mobiliare da dividere tra e va Parte_1 Controparte_1 così determinata:
1) € 161.288,37, quale attuale saldo del conto corrente Banca Generali n. 850 - 330 0542453;
2) € 3.714,08, quale attuale saldo del conto corrente n. 947967; CP_4
3) € 233.637,76, quale credito di verso;
Persona_1 PA
4) € 58.567,94 quale credito di verso , Persona_1 Controparte_1
avendosi così complessivi € 457.208,15.
A ciascuno dei due eredi (attore e convenuta) spetterebbe, quindi, la somma di € 228.604,07; tuttavia il debito verso l'eredità dell'attore è superiore a tale importo, sicchè il suo debito residuo è di € 5.033,68, mentre il debito verso l'eredità della convenuta è inferiore a detto importo, sicchè il suo credito ammonta a € 170.036,13.
Pertanto i saldi dei conti correnti Banca Generali n. 850 - 330 0542453 e n. 947967 vanno CP_4 attribuiti interamente alla convenuta e l'attore va condannato a pagare in suo favore la somma di €
5.033,68.
Le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio
Atteso l'esito della controversia (improcedibilità della domanda di divisione degli immobili e sulle restanti domande prevalente soccombenza dell'attore - ma non certamente temerarietà delle sue domande - ), le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore indeterminabile ed alta complessità con parametri tariffari medi, vanno poste per il 45% a carico dell'attore e per il restante 55% compensate tra le parti costituite (oltre che dichiarate irripetibili nei confronti della convenuta rimasta contumace); le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione degli immobili costituenti l'asse immobiliare relitto da , deceduto il 11/5/1985; Parte_1
2) Dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione degli immobili costituenti l'asse immobiliare relitto da , deceduta il 18/5/2017; Persona_1 pagina 32 di 33 3) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente ai beni mobili facenti parte dell'eredità lasciata da , deceduta il 18/5/2017, e per l'effetto: Persona_1
a) attribuisce a tutte le somme di danaro depositate sui conti correnti Banca Generali Controparte_1
n. 850 - 330 0542453 e n. 947967; CP_4
b) condanna a pagare in favore di la somma di € 5.033,68. Parte_1 Controparte_1
4) condanna a pagare in favore di il 45% delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida per l'intero in € 14.103,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 55%;
5) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio nei confronti di;
Controparte_2
6) pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate in corso di causa, per il 50% a carico di e per il 50% a carico di . CP_1 Parte_1 Controparte_1
Pescara, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
pagina 33 di 33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 929/2018 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . , con il patrocinio degli avv.ti MARCO Parte_1 C.F._1
SAVERIO MONTANARI e ROSA SCIATTA, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
ADEO OSTILLIO e ANDREA OSTILLIO, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 33 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per l'udienza del 11.6.2018 formulando, per le ragioni che si stanno per esaminare, le
[...] seguenti conclusioni:
“1) Disporre la collazione dell'atto di donazione disposto dalla de cuius a favore della sig.ra dell'immobile sito in Taranto, via Basento n. 32, indicato al paragrafo 5 delle Controparte_1 premesse, e per l'effetto dichiarare la sig.ra tenuta a rendere alla massa ereditaria Controparte_1
l'immobile in natura ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'operata successione ai sensi e per gli effetti degli art.
737, 746, 747 c.c.;
2) ordinare alla sig.ra di restituire alla massa ereditaria l'importo di euro 1.571.035, Controparte_1
02 o la diversa maggiore somma che sarà accertata quale debito verso il de cuius per la restituzione delle somme di cui risulterà che la stessa abbia indebitamente disposto sui conti correnti bancari cointestati con la de cuius, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, ovvero in subordine imputare le predette somme alla quota di eredità spettante alla sig.ra e disporre il prelievo di Controparte_1 beni sulla massa ereditaria a favore del sig. in proporzione della propria quota Parte_1 pari al 50%;
3) procedere allo scioglimento della comunione, nominando CTU per l'esatta determinazione della massa attiva e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
4) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
5) porre ogni spesa a carico della massa e in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali condannare gli opponenti alle relative spese legali di procedura;
6) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
7) condannare in ogni caso la sig.ra a pagare dal dott. Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 785.517,51 a titolo di restituzione della quota pari al 50% delle somme di cui la convenuta ha disposto sui conti correnti indicati in premessa, o del diverso o maggiore importo che pagina 2 di 33 risulterà accertato a titolo di restituzione delle somme di proprietà della de cuius delle quali ha disposto la convenuta.
Con vittoria delle spese di lite “.
La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 21.5.2018 nella quale ha così concluso:
“ 1) Dichiarare improcedibile la domanda attrice non preceduta dalla richiesta di mediazione in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria per l'asse relitto da e della divisione Persona_1 dello stesso asse con la formazione delle quote spettanti agli eredi;
2)Dichiarare inammissibile la domanda attrice tesa a conseguire la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di €.785.517,51;
3)Determinare la massa attiva dell'asse ereditario relitto da dando luogo alla collazione Persona_1 di quanto in vita la stessa de cuius ha disposto come liberalità immobiliari e mobiliari, in favore del figlio EP e ricomprendendovi i crediti dalla stessa vantati verso il figlio EP, e quindi dei suoi eredi, in forza del contratto di associazione in partecipazione agli utili della farmacia, utili che, già per differenza tra quanto enunciato da parte attrice come dovuto e quanto in effetti erogato, sono pari ad €.128.629,18 , importo a cui si devono aggiungere €.75,063,00 per gli utili non corrisposti per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 ed €. €.444.343,86 per restituzione, con rivalutazione ex art.8 del contratto di associazione in partecipazione agli utili, dell'apporto finanziario €.206.582,75 che anche la associata ha dato all'associante con il detto contratto di associazione Persona_1 PA in partecipazione del 19/4/1988, importi questi ultimi accertati nel lodo pronunziato il 13/12/2014 e corretto il 17/1/2015 dal Collegio Arbitrale nell'arbitrato
contro
Controparte_1 PA
4)Procedere allo scioglimento della comunione, nominando CTU che, una volta determinata la massa attiva con la esatta individuazione dei beni immobili e dei valori mobiliari caduti in successione anche per effetto della collazione del donatum al figlio EP, provveda alla formazione delle quote e conseguentemente dare corso alla divisione attribuendo, con le modalità di legge, a ciascun erede la quota adesso spettante.
5) Ove non dichiarata inammissibile la domanda attorea tesa alla condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di €.751.517,51, la si rigetti perché infondata in fatto e diritto.
6)Dichiarare litigante temerario l'attore e condannarlo al risarcimento del danno, determinato secondo equità, in favore della convenuta per aver scientemente proposto la sua domanda anche se a conoscenza che i fatti rappresentati non erano veri, in quanto disponeva della documentazione di pagina 3 di 33 quanto il suo dante causa aveva effettivamente pagato alla genitrice e di quanto alla Persona_1 stessa ancora doveva in adempimento agli obblighi assunti con il contratto di associazione in partecipazione agli utili della farmacia.
7)Porre a carico della massa le spese di lite relative allo scioglimento della comunione e della divisione dell'asse ereditario e condannare l'attore al pagamento delle spese di lite relativamente ai capi della domanda inammissibili e gradatamente infondati.”
Con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. l'attore ha così precisato le proprie conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) Disporre la collazione ai sensi degli artt. 737, 746 e 747 c.c., dell'atto di donazione disposto dalla de cuius in favore di avente a oggetto l'immobile sito in Taranto, Via Persona_1 Controparte_1
Basento n. 32, contraddistinto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Taranto alla Partita
20206, Foglio 203, sub 19 e per l'effetto dichiarare la convenuta tenuta a rendere Controparte_1 alla massa ereditaria l'immobile in natura ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'operata successione;
2) Ordinare alla SI.ra di restituire alla massa ereditaria l'importo complessivo di Controparte_1
Euro 1.571.035,02 o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata, anche all'esito di CTU, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria, quale debito verso la de cuius per la restituzione delle somme di denaro di cui la stessa si è appropriata indebitamente e\o di cui ha Controparte_1 disposto senza titolo sui conti correnti bancari cointestati con la de cuius, , ovvero in subordine imputare le predette somme alla quota di eredità spettante alla SI.ra e disporre il Controparte_1 prelievo di beni sulla massa ereditaria a favore del SI. in proporzione della Parte_1 propria quota pari al 50%;
3) Disporre e ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria della massa ereditaria della de cuius nominando CTU per la esatta determinazione della massa attiva e per la Persona_1 formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
4) Disporre e ordinare la correlativa divisione della massa ereditaria in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale, divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
pagina 4 di 33 5) Porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
6) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale;
7) Condannare in ogni caso la SI.ra a pagare al dott. Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 785.517,51 a titolo di restituzione della quota pari al 50% delle somme di cui la convenuta ha disposto sui conti correnti cointestati con la de cuius o del diverso minore o maggiore importo che risulterà accertato anche a seguito di CTU a titolo di restituzione delle somme di proprietà della de cuius delle quali ha disposto indebitamente la convenuta Controparte_1
8) Accertare, rilevare e dichiarare che il contratto di associazione in partecipazione del 19.4.1988 e del rinnovo successivo, tra e oggetto di domanda di imputazione alla PA Persona_1 massa ereditaria formulata dalla convenuta, è nullo per essere stato stipulato in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c. avendo costituito il mezzo per eludere l'applicazione delle norme imperative contenute nella legge intitolata “Norme di riordino del settore farmaceutico” n. 362\1961, ss.mm.ii. e per l'effetto dichiarare e accertare che gli utili percepiti dalla e da percepire, come Persona_1 eccepito dalla convenuta, non siano dovuti alla stessa e quindi non siano da imputare alla massa ereditaria, e per l'effetto condannare la SI.ra a restituire agli eredi di Controparte_1 CP_3
tra cui l'odierno attore la somma di Euro 1.200.000,00, o quella minore
[...] Parte_1
o maggiore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria percepita da in vita e indebitamente sottratta dalla che ne ha completamente Persona_1 Controparte_1 disposto senza averne titolo, appropriandosene indebitamente;
9) Rigettare tutte le eccezioni preliminari, pregiudiziali e di merito sollevate dalla convenuta e ogni domanda formulata ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto;
10)Condannare al rimborso delle spese di lite da quantificarsi secondo i valori Controparte_1 massimi della Tariffa Forense oltre al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver resistito alla presente azione in mala fede e\o con colpa grave. “.
Con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. la convenuta ha, invece, ribadito le conclusioni rese nella comparsa di risposta con la sola esclusione di quella di cui al punto 1 [ 1) Dichiarare improcedibile la domanda attrice non preceduta dalla richiesta di mediazione in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria per l'asse relitto da e della divisione dello stesso Persona_1
pagina 5 di 33 asse con la formazione delle quote spettanti agli eredi;
], essendo stata nelle more espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione obbligatoria.
A seguito di dichiarazione di continenza ex art.39 c.p.c. della causa instaurata (successivamente alla presente causa) innanzi al Tribunale di Taranto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e concernente lo scioglimento della comunione ereditaria di
[...] Controparte_2 Parte_1
(coniuge di , e la presente causa, giusta ordinanza del Tribunale di Taranto del
[...] Persona_1
6.5.2019, ha riassunto innanzi a questo Tribunale la suddetta causa nei Parte_1 confronti di e di , chiedendo che si procedesse anche alla Controparte_1 Controparte_2 divisione della comunione ereditaria di nato a [...] il [...] e deceduto in Taranto Parte_1 in data 11/5/1985.
Mentre è rimasta contumace, si è costituita in giudizio con Controparte_2 Controparte_1 comparsa di risposta nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“ A)Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria apertasi in Taranto il 11/5/1985 con il decesso di , nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) con Parte_1 CodiceFiscale_4 ripartizione dei frutti prodotti e non ancora ripartiti, e procedere alla divisione dell'asse ereditario comprendente i seguenti beni immobili formando quote, anche per il mezzo di CTU, che consentano attribuzione a ciascuno degli eredi la piena proprietà di singola unità immobiliare dell'asse, salvi i conguagli ove necessari, ovvero la vendita della unità immobiliari che, residuando dalle quote formate, non siano divisibili, con formazione di separate masse liquide da ripartire tra i singoli eredi :
a)appartamento in Taranto al primo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 12; b)appartamento in Taranto al primo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in
NCEU al foglio203 particella 122 sub 13; c)appartamento in Taranto al secondo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 6; d)appartamento in Taranto al secondo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 7;
e)appartamento in Taranto al terzo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 8; f) appartamento in Taranto al terzo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in
NCEU al foglio203 particella 122 sub 9; g) appartamento in Taranto al terzo piano dello stabile alla via Buffoluto n.3 in NCEU al foglio203 particella 122 sub 10; h)locale commerciale in Taranto alla via Galeso 52 in NCEU al foglio 203 particella 122 sub di superficie di mq 17; i)locale commerciale in
Taranto alla via Galeso 54 in NCEU al foglio 203 particella 122 sub 2 di mq 59; l)locale al piano terra dell'immobile in Taranto alla via Mar Piccolo 29 in NCEU al foglio 203 particella 123 sub 4. pagina 6 di 33 B)Porre le spese a carico della massa, salvo il rispetto del principio di soccombenza ove vengano rigettate opposizioni e contestazioni avanzate dalle parti. “.
Quindi tale causa riassunta è stata riunita alla presente.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni:
Parte_1
<< 1) Ordinare alla SI.ra di restituire alla massa ereditaria l'importo che risulterà Controparte_1 dimostrato, quale debito verso la de cuius per la restituzione delle somme di cui la stessa Persona_1 abbia indebitamente disposto sui conti correnti bancari cointestati con la de cuius, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, ovvero in subordine imputare le predette somme alla quota di eredità spettante alla SI.ra e disporre il prelievo di beni sulla massa ereditaria a favore del Controparte_1
SI. in proporzione della propria quota pari al 50%. Parte_1
2) Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria delle masse ereditarie di e Persona_1
previa esatta determinazione della massa attiva e formazione delle singole quote, previa Parte_1 esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti.
3) Ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi.
4) Porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.
5) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
6) Condannare in ogni caso la SI.ra a pagare al Dott. Controparte_1 Parte_1
l'importo che risulterà dimostrato, a titolo di restituzione della quota pari al 50 % delle somme di cui la convenuta risulti avere disposto sui conti correnti indicati in atti, a titolo di restituzione delle somme di proprietà della de cuius delle quali ha disposto la convenuta.
In via istruttoria: - Senza inversione dell'onere della prova, si chiede ordinare alla convenuta SI.ra
ed alla BNL Banca Nazionale del Lavoro e ad l'esibizione - ex art. 210 Controparte_1 CP_4 cpc- degli estratti conto a fare data dall'apertura, relativi al conto corrente di cui la stessa era cointestataria con la de cuius e precisamente: BNL n. 38560 e n. 36601/400947967, CP_4 aperti presso la filiale di Taranto. - Disporre la rinnovazione della CTU contabile ed il completamento
pagina 7 di 33 della CTU di stima del compendio ereditario immobiliare finalizzata alle operazioni divisionali. Con vittoria delle spese di lite. >>;
Controparte_1
<< 1)Dichiari la inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della domanda di divisione degli immobili costituenti l'asse immobiliare relitto da , deceduto il Parte_1
11/5/1985, stante la non conformità edilizia degli immobili che lo costituiscono e che sono individuati nella CTU dell'arch. Per_2
2) Dichiari la inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e della domanda di divisione degli immobili costituenti l'asse immobiliare relitto da , deceduta il Persona_1
18/5/2017, stante la non conformità edilizia degli immobili che ne sono parte e che sono individuati nella CTU dell'arch. Per_2
3)Dichiari inammissibile e, gradatamente, rigetti la domanda attrice tesa alla collazione da parte di dell'immobile in Taranto alla via Basento 32 in NCEU alla Partita 20206, foglio Controparte_1
203, particella 518 sub 19 oggetto della donazione da parte di con atto del Persona_1 Per_3
3/12/1983 rep.246077 e racc.27383 in favore della figlia titolo di anticipata quota di Controparte_1 legittima ed il di più sulla disponibile e con dispensa da collazione (Cass. 14193/2022).
4)Dichiari inammissibile e gradatamente rigetti perché infondata la domanda complessivamente individuata nella conclusione sub 8 formulata da nella memoria ex art. 183 VI Parte_1 comma n.1 cpc e finalizzata sia alla declaratoria di nullità del contratto di associazione in compartecipazione agli utili della farmacia, sottoscritto in data 19/4/1988 e del successivo rinnovo tra
e pretesamente ritenuti conclusi in frode alla legge di riordino del PA Persona_1 settore farmaceutico n.362/1961 e successive modificazioni ed anche alla condanna di CP_1
previa declaratoria della non debenza degli utili percepiti e da percepire da parte di
[...] [...]
a restituire agli eredi di la somma di €.1.200.000,00, o minore o maggiore Per_1 PA accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, percepita da in Persona_1 vita e pretesamente sottratta indebitamente da che ne avrebbe disposto senza averne Controparte_1 titolo, appropriandosene;
5)Dichiari inammissibile e gradatamente rigetti perché infondata la domanda attrice formulata al punto sub 7 della memoria ex art 183 VI comma n.1 tesa a conseguire la condanna di Controparte_1
a pagare a l'importo di €.785.517,51 a titolo di restituzione della quota pari al Parte_1
pagina 8 di 33 50% delle somme di cui la avrebbe disposto sui conti correnti cointestati con la de Controparte_1 cuius o del diverso minore o maggiore importo accertando a mezzo di CTU
6)Accerti e dichiari che la movimentazione e la utilizzazione anche da parte di di Controparte_1 somme di presenti nei conti correnti BNL n.38560 e (già Credito Italiano) Persona_1 CP_4
n.947967 e Banca Generali n. 542453 cointestati alla stessa e , come Controparte_1 Persona_1 anche nel conto Banca Generali n.188989 intestato alla sola è avvenuto con il tacito Controparte_1 consenso e/o nell'interesse della stessa Persona_1
7)Determini la massa mobiliare dell'asse ereditario relitto da ricomprendendovi: a) Persona_1
l'importo di €. 161.288,37, dato dal saldo alla data odierna del conto corrente Banca Generali n. 850 -
330 0542453, e l'importo di €.3.714,08, dato dal saldo alla data odierna del conto corrente CP_4
n. 947967, conti correnti entrambi cointestati b)il credito di €. Parte_2
519.422,52 di verso , e quindi verso i suoi eredi, per omesso pagamento Persona_1 PA sia di €.75.063,00 quali utili degli anni 2011, 2012, 2013 e sia di €.444.359,52 per omessa restituzione dell'apporto rivalutato, importi che sono stati così riconosciuti dovuti qualitativamente e quantitativamente dal lodo che, confermato nella sua legittimità nei successivi tre gradi del giudizio oppositivo, è stato pronunciato, nella speculare posizione della altra associata Controparte_1 contro l'associante dal Collegio Arbitrale costituitosi nell'Arbitrato irrituale al PA quale aveva dato accesso in forza del contratto di associazione in partecipazione agli Controparte_1 utili della farmacia del 19/4/1988 intercorso tra l'associante e le associate PA [...]
e Per_1 Controparte_5
8)Determinata e qualificata la massa mobiliare (somme liquide e crediti) dell'eredità relitta da Per_1
proceda alla sua divisione in due quote uguali per importo, all'interno delle quali il diritto di
[...] ciascun erede venga previamente compensato, sino alla concorrenza del minor importo con il controcredito della massa ereditaria nei suoi confronti, indicando l'eventuale conguaglio in favore dell'altro erede. Nella formazione delle quote ripartisca in parti uguali i crediti ereditari di
[...] verso soggetti terzi. Determinato il conguaglio, ove spettante in favore di uno dei due eredi, ne Per_1 dichiari l'importo e condanni l'erede a ciò tenuto, al pagamento del relativo importo in favore dell'altro erede.
9) Dichiarare litigante temerario l'attore e condannarlo al risarcimento del Parte_1 danno, determinato secondo equità, in favore della convenuta per aver scientemente proposto la sua domanda anche se a conoscenza che i fatti rappresentati non erano veri, in quanto disponeva della pagina 9 di 33 documentazione di quanto il suo dante causa aveva effettivamente pagato alla genitrice e Persona_1 di quanto alla stessa ancora doveva in adempimento agli obblighi assunti con il contratto di associazione in partecipazione agli utili della farmacia.
10)Rigetti ogni altra domanda proposta dall'attore nei confronti della odierna concludente.
11) Ponga a carico della massa le spese di lite relative allo scioglimento della comunione e della divisione dell'asse ereditario e condanni l'attore al pagamento delle spese di lite relativamente ai capi della domanda inammissibili e gradatamente infondati. >>.
………….
Va premesso che parte attrice ha implicitamente rinunciato alle domande di cui alle conclusioni sub 1 ( Disporre la collazione ai sensi degli artt. 737, 746 e 747 c.c., dell'atto di donazione disposto dalla de cuius in favore di avente a oggetto l'immobile sito in Taranto, Persona_1 Controparte_1
Via Basento n. 32, contraddistinto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Taranto alla Partita
20206, Foglio 203, sub 19 e per l'effetto dichiarare la convenuta tenuta a rendere Controparte_1 alla massa ereditaria l'immobile in natura ovvero ad imputarne il valore alla propria porzione, in quest'ultimo caso avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'operata successione) e sub 8 (
Accertare, rilevare e dichiarare che il contratto di associazione in partecipazione del 19.4.1988 e del rinnovo successivo, tra e oggetto di domanda di imputazione alla PA Persona_1 massa ereditaria formulata dalla convenuta, è nullo per essere stato stipulato in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c. avendo costituito il mezzo per eludere l'applicazione delle norme imperative contenute nella legge intitolata “Norme di riordino del settore farmaceutico” n. 362\1961, ss.mm.ii. e per l'effetto dichiarare e accertare che gli utili percepiti dalla e da percepire, come Persona_1 eccepito dalla convenuta, non siano dovuti alla stessa e quindi non siano da imputare alla massa ereditaria, e per l'effetto condannare la SI.ra a restituire agli eredi di Controparte_1 CP_3
tra cui l'odierno attore la somma di Euro 1.200.000,00, o quella minore
[...] Parte_1
o maggiore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria percepita da in vita e indebitamente sottratta dalla che ne ha completamente Persona_1 Controparte_1 disposto senza averne titolo, appropriandosene indebitamente;
) della prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., non avendole confermate in sede di precisazione delle conclusioni e non avendole neanche menzionate nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.
pagina 10 di 33 Lo stesso ragionamento vale per la domanda della convenuta concernente la Controparte_1 collazione del donatum in favore di in ipotesi concernente somme di danaro per PA complessivi € 16.991,43 (già Lit.32.900.000).
Perciò non occorre esaminare dette domande.
Va parimenti rilevata la tardività della domanda di cui alle conclusioni sub 6 delle note di precisazione delle conclusioni della convenuta [Accerti e dichiari che la Controparte_1 movimentazione e la utilizzazione anche da parte di di somme di Controparte_1 Persona_1 presenti nei conti correnti BNL n.38560 e (già Credito Italiano) n.947967 e Banca Generali CP_4
n. 542453 cointestati alla stessa e , come anche nel conto Banca Controparte_1 Persona_1
Generali n.188989 intestato alla sola è avvenuto con il tacito consenso e/o Controparte_1 nell'interesse della stessa ] perché non formulata entro il primo termine di cui all'art.183 Persona_1 comma 6 c.p.c..
Tale domanda va, quindi, dichiarata inammissibile (seppure va esaminata la corrispondente mera difesa, in quanto esplicitata sin dalla comparsa di risposta, come d'altronde va esaminata l'eccezione di nullità del contratto di associazione in partecipazione formulata dall'attore).
Le domande di scioglimento delle comunioni relativamente ai beni immobili ereditari
Il CTU nominato, arch. incaricato di verificare anzitutto la regolarità Persona_4 edilizia e catastale degli immobili ereditari oggetto di causa, ha accertato in relazione ai 14 beni immobili in discussione, puntualmente descritti nella relazione depositata in data 28.6.2024, che:
a) tutte le porzioni di fabbricato (12) presentano irregolarità edilizie, sanabili mediante richiesta di idoneo titolo edilizio in sanatoria, previ interventi di demolizioni o comunque di rimozione o modifica di parti delle unità immobiliari, o in alternativa mediante ripristino dello stato dei luoghi come da titoli edilizi esistenti;
tutte le porzioni di fabbricato presentano anche difformità catastali;
b) non è stato possibile esaminare la regolarità di un terreno, che non è nella disponibilità delle parti;
c) è stato possibile esaminare, anche se non mediante sopralluogo ma solo mediante sistema informatico GIS del portale cartografico della nonché Parte_3 attraverso le vedute messe a disposizione dal sistema Google maps, altro terreno, che non è nella disponibilità delle parti, e tale verifica porta a ritenere la conformità catastale dello stato dell'immobile. pagina 11 di 33 Dunque tutti gli immobili ereditari oggetto di causa costituenti porzioni di fabbricati presentano irregolarità edilizie e catastali.
Tali irregolarità sono ostative alla pronuncia richiesta dalle parti con le domande di scioglimento della comunione (ora solo da parte attrice, la cui difesa tuttavia nelle memorie conclusive non ha dedotto alcunchè sull'esito della consulenza tecnica e sulle conclusioni di controparte di improcedibilità della domanda di divisione) in quanto, tenuto conto delle sanzioni di nullità previste dagli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, la piena regolarità edilizia dei fabbricati o di parti di essi costituisce condizione dell'azione ex art. 713
c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili 25021/2019).
In proposito è opportuno aggiungere che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (secondo la medesima pronuncia delle SS.UU.) e che analoga sanzione di nullità è prevista dall'art.29 comma 1 bis L.52/1985 anche in caso di mancata dichiarazione o attestazione di conformità alle planimetrie catastali dello stato di fatto degli immobili, sicché anche il difetto di detta conformità - che, come detto, emerge dalla relazione di c.t.u. - è ostativo allo scioglimento della comunione.
Va aggiunto che, sempre secondo Cass. SS. UU. 25021/2019 “ Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti
l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.”
Ebbene nel caso di specie le parti non hanno chiesto lo scioglimento parziale della comunione limitatamente a beni immobili che non presentano irregolarità edilizie e catastali, cioè ai terreni, ma solamente in riferimento alla massa ereditaria mobiliare lasciata da Persona_1
Le domande di scioglimento delle due comunioni ereditarie avente ad oggetto i beni immobili vanno, pertanto, dichiarate improcedibili, mentre va esaminata quella concernente la predetta massa ereditaria mobiliare.
Le restanti domande delle parti.
A sostegno delle proprie restanti domande ha dedotto che: Parte_1 pagina 12 di 33 1) In data 18/5/2017 era deceduta in Pescara la SI.ra vedova nata a [...] Persona_1 CP_1 sulla Marcellana (SA) e con ultimo domicilio in Pescara, Via G. Bovio n. 286 int. 6, senza lasciare testamento.
2) Gli eredi risultavano essere figlia della de cuius, e per Controparte_1 Parte_1 rappresentazione quale unico figlio di figlio della de cuius, premorto in data PA
13/7/2015.
3) Pertanto, ai sensi dell'art. 566 c.c., la quota di eredità legittima spettante all'attore era pari a 1/2 dell'intero.
4) L'asse ereditario era costituito, oltreché da un indiviso compendio immobiliare, dalle somme giacenti sui conti correnti cointestati tra la de cuius e la figlia Controparte_1
5) risultava essere stata cointestataria dei seguenti rapporti di conto corrente con la Controparte_1 defunta n. 36601/400947967, BNL n. 38560, BANCA GENERALI n. Persona_1 CP_4
850330542453. Sui predetti conti correnti, cointestati con la convenuta, erano state versate o accreditate le seguenti somme di esclusiva proprietà o spettanza della de cuius - € Persona_1
1.142.180,20 corrispostile dal figlio quali utili rivenienti dall'esercizio della Farmacia PA sita in Taranto, Via Galeso n. 52, in base al contratto di associazione in partecipazione del 19/12/1988 tra lo stesso quale associante, e la de cuius, quale associata;
PA
- € 225.333,51 quali ratei della pensione di reversibilità corrisposta dall' alla de cuius;
CP_6
- € 11.262,68 accreditati dall'INPS per la pensione di invalidità di cui la de cuius era titolare;
- € 28.780,32 quali introiti assicurativi maturati nel periodo 2015/2016;
- € 174.782,35 versati sul conto Banca Generali alla data del 28/7/2014.
In totale € 1.582.339,06
6) Alla morte della de cuius i saldi dei predetti conti correnti erano pari ai seguenti Persona_1 importi: - € 4.446,56; - Banca Generali€ 461,82 - Sul conto acceso presso la BNL, che CP_4 risultava estinto alla data del 30/9/2012, il saldo creditore finale era di € 6.395,66.
7) Pertanto le somme di cui è stato disposto sui predetti conti correnti ammontavano in totale ad €
1.571.035,02.
8) I conti correnti sopra indicati risultavano essere stati alimentati solo da accrediti e versamenti di somme appartenenti alla de cuius, mentre le operazioni di addebito risultavano essere state compiute solo dalla convenuta che sola aveva disposto di somme sui predetti conti correnti, Controparte_1 senza avere effettuato versamenti di somme proprie. Le somme di cui aveva disposto la convenuta pagina 13 di 33 risultano, quindi, di esclusiva pertinenza della de cuius. Pertanto risultava essere Controparte_1 debitrice nei confronti della de cuius del predetto importo di € 1.571.035,02, che era ora obbligata a versare alla massa ereditaria o comunque al coerede per la quota pari al 50%. Parte_1
La convenuta ha replicato quanto segue: Controparte_1
1) I conti correnti, che aveva voluto cointestati con la figlia, erano stati utilizzati Persona_1 direttamente dalla de cuius, che aveva disposto dei saldi con l'utilizzazione della carta di credito, con l'uso di assegni bancari, con prelievi allo sportello e con bonifici;
2) la cointestataria quando aveva effettuato operazioni sul conto corrente Controparte_1 cointestato, lo aveva fatto sempre con il consenso della madre e comunque nell'interesse di costei.
3) Nel dicembre 2013 la sig.ra era a Pescara per quivi trascorrere le feste natalizie Persona_1 presso la figlia;
rimasta colpita da ictus, era stata ricoverata in ospedale;
un volta guarita e dimessa aveva deciso di trasferirsi definitivamente a Pescara ed era andata ad abitare in una casa ammobiliata sita nello stesso stabile in cui viveva la figlia e di proprietà del sig.
così conservando la propria indipendenza, ma essendo sempre assistita Parte_4 dalla presenza di una badante e dalle cure affettuose della figlia;
4) nel luglio 2014, messi a punto aspetti relativi alla erogazione delle pensioni, e Controparte_1 la madre avevano acceso il conto cointestato presso Banca Generali ove aveva Controparte_1 riversato gli €.174.782,35 che, unitamente al controvalore di polizza vita a premio unico di
€.30.000,00 in precedenza sottoscritta, rappresentavano il saldo delle entrate e delle uscite di quanto ella, con il consenso della madre e nell'esclusivo interesse di costei, aveva negli ultimi tempi amministrato e che ricomprendeva anche il saldo creditore di BNL che alla data di chiusura era pari ad €.6.395,66;
5) con le disponibilità sussistenti sul conto corrente cointestato Generali si era fatto fronte a quanto occorrente per il fabbisogno quotidiano della allora ormai novantatreenne Persona_1
(badante, spese per vitto e alloggio con rimborso al proprietario di casa del costo delle utenze rimaste a lui intestate, vestiario e di beni per la cura della persona);
6) prima che la madre si trasferisse a Pescara, quando aveva anche superato da qualche tempo gli ottanta anni di età, la sig.ra viveva a Taranto in casa propria ed era assistita da Persona_1 badanti che si erano succedute nel tempo;
la figlia faceva la spola tra Pescara e CP_1
Taranto, ove trascorreva più giorni ogni mese con la madre e provvedeva anche pagina 14 di 33 all'approvvigionamento del fabbisogno mensile dei generi alimentari più importanti, quali carne e formaggi stagionati ed altro con esclusione di ortaggi, pasta ed altre vettovaglie che venivano acquistati in loco di volta in volta e provvedeva anche agli acquisti di biancheria, cosmetici, capi di abbigliamento e di quant'altro potesse occorrerle in base alle necessità rappresentatele dalla madre alla quale, con cadenza almeno mensile, consegnava anche le liquidità occorrenti perché potesse far fronte al pagamento di costi per l'assistenza domestica prestatale dalla badante e per quanto ancora le occorreva per la cura della persona e per il mantenimento della casa;
7) le attuali disponibilità presso Banca Generali, ove , sempre con il consenso e nell'interesse di era stata anche accesa la polizza con capitale di €.150.000,00 che consentiva Persona_1 migliore remunerazione del capitale ed anche di acquisire la liquidità -che, riversata sul conto corrente, consentiva di far fronte alle spese - si valorizzavano in €. 165.249,87, di cui €.
131.722,23, quale controvalore della polizza a premio unico di €.150.000,00, sulla quale erano stati effettuati rimborsi per €.27.879,97 confluiti si conto corrente, di cui €.33.065,82 quale controvalore della polizza a premio unico di €.30.000,00 sulla quale erano stati effettuati rimborsi per 4.493,86, anch'essi confluiti in conto corrente e utilizzati per sostenere le spese di vita della de cuius, e di cui €.461,82 quale saldo del conto corrente ove erano state annotate tutte le entrate, e quindi anche quelle che controparte definiva introiti assicurativi nel periodo
2015/2016, e tutte le spese che dall'apertura del conto erano state sostenute per necessità della de cuius Persona_1
8) l'attore affermava che il suo genitore, dott. essendo debitore verso la de cuius PA della somma di €.1.142.180,20 a titolo di utili alla stessa dovuti come rinvenienti dalla gestione della farmacia sita in Taranto alla via Galeso 42 in base al contratto di associazione in partecipazione del 19/4/1988 (questa è la data esatta dell'atto), aveva corrisposto a Persona_1 la detta somma di €.1.142.180,20, così alimentando con tale importo i conti correnti cointestati e poiché gli utili lordi effettivamente corrisposti dal dott. Persona_1 Controparte_1 erano stati pari solo ad €.1.013.551,02 e cioè inferiori di €.128.629,18 rispetto PA
a quelli dovuti per ammissione dell'attore, questo credito verso gli eredi del dott. CP_3 andava ricompreso nell'asse ereditario in questione;
[...]
9) Fatta questa precisazione, andava poi rilevato che, in effetti, nella disponibilità della de cuius non erano pervenuti gli utili lordi, ma solo gli utili al netto delle ritenute di legge e Persona_1 pagina 15 di 33 ciò sino al 2011, giacchè dopo tale annualità null'altro era stato corrisposto per tale titolo ed il contratto di associazione in partecipazione era cessato al 31/12/2013 senza, peraltro, che il dott. avesse corrisposto gli utili effettivamente maturati nell'anno 2011, nell'anno PA
2012 e nell'anno 2013 e restituito alla de cuius l'apporto di €.206.582,75 da rivalutarsi ai sensi dell'art. 8 del contratto di associazione in partecipazione;
10) nella disponibilità di erano pervenuti, quindi, solo €.859.410,33, che Persona_1 rappresentavano gli utili corrisposti dal dott. al netto delle ritenute di acconto PA dallo stesso praticate;
nella disponibilità di quali ratei di pensione ENPAF, al Persona_1 netto delle ritenute di legge, erano pervenuti solo €.206.746,60, a fronte della somma lorda di
€.225.333.51 indicata dall'attore;
11) dalle somme nette, così accreditate in favore della sig.ra la stessa nel periodo sino Persona_1
a tutto il 2016 aveva sopportato spese mediche ed aveva pagato tasse eccedenti le ritenute già praticate, per complessivi €.400.309,09; nei 29 anni intercorrenti tra il maggio 1988 ed il maggio 2017, allorchè era deceduta, aveva potuto disporre, al netto delle spese mediche e delle tasse, di complessivi €.665.847,83, pari a €.22.960,27 per anno e cioè €.1.913,35 per mese. Con tale disponibilità finanziaria, a cui negli ultimi due anni si era aggiunto l'importo della pensione di invalidità corrisposta da INPS, aveva fatto fronte alle spese del quotidiano, Persona_1 spese che, come da documentazione parziale rinvenuta presso l'abitazione della defunta, ammontavano ad almeno €.130.944,00 così distinti: €.7.660,96 per pagamento di fornitura di acqua, di €. 26.691,99 per quote condominiali, di €.13.534,00 per spese condominiali di ristrutturazione, di €.27.703,44 per fornitura di Gas, di €.13.916,48 per fornitura di elettricità, di
€.6.752,55 per utenza telefonica, di €. 4.719,41 per tassa smaltimento rifiuti, di €.2.463,90 per canone TV, di €.651,63 per , di €. 8.119,04 per spese effettuate con la carta di credito Pt_5
SI, di €.2.956,63 per spese fatte con carta di credito BNL, di €.98,30 per tassa al Comune di
Salerno, di €. 14.160,00 per retribuzione della collaboratrice familiare , di Parte_6
€.723,04 per affitto di casa vacanza in Pescara, di €.981,29 per una vacanza in Sardegna presso il villaggio Valtur, di €.68,68 per una camera di albergo in Roma, di €.101,02 per colazione al
Ristorante di Harrods a Londra, di €.1.041,32 per il pagamento del premio della polizza RAS;
non si era trovata documentazione dei compensi corrisposti alle badanti che aveva Persona_1 avuto alle sue dipendenze, ininterrottamente dal 2005 sino al giorno della sua morte;
vi erano le ricevute di quanto corrisposto negli ultimi tre anni alla sig.ra , per Persona_5 pagina 16 di 33 €.46.409,07; la convenuta aveva rinvenuto la copia del ricorso di lavoro proposto in danno di da ove costei, dichiarando di aver ricevuto Persona_1 Parte_7 mensilmente, brevi manu la somma di €.900,00 dall'agosto 2009 al dicembre 2013 e quindi
€.47.700,00, aveva rivendicato il diritto a differenze retributive per €.28.923,14 comprensive di mancato preavviso e di TFR non corrisposto;
la relativa controversia era stata conciliata con la corresponsione di €11.000,00, come da assegni circolari intestati alla detta badante per
€.10,000,00 ed al suo difensore per €.1.000,00; considerando che per il periodo gennaio
2005/luglio 2009 le badanti fossero state pagate in egual misura, aveva speso per Persona_1 tale sua necessità la somma di 52.284,37 [€.900x13 mesi=11.700,00 (costo annuo):12(costo mensile comprensivo di 13a) x55 mesi)] a titolo di retribuzione mensile e di tredicesima, somma a cui andava aggiunto il TFR, pari ad €. 3.899,99. Le spese sostenute per le badanti, nel periodo gennaio 2005/maggio 2017 assommavano ad €161.293,43. In altri termini, dovendo fare in conti in tasca alla defunta costei, solo per quanto su evidenziato, aveva Persona_1 sostenuto certamente spese per €.692.546,52 a fronte di incassi netti per €.1.066.156,93 con un saldo attivo di 373.610,41 da cui erano state utilizzate le risorse occorrenti per il vivere quotidiano e cioè per il vitto, per l'abbigliamento, per gli spostamenti in taxi, per la cura della persona e per i viaggi. incassati gli utili che il figlio aveva ritenuto di Persona_1 corrisponderle ed i retei delle pensioni ed INPS e pagate tasse, spese mediche, costi CP_6 delle utenze, spese condominiali e quanto su evidenziato, nonché soddisfatte le retribuzioni delle badanti, per sue altre necessità aveva avuto disponibili, nell'arco temporale compreso tra il maggio 1988 ed il maggio 2017, solo €.1.073,59 al mese (€.373.610,41: 348 mesi); inoltre, per assolvere doveri assistenziali verso la sorella maggiore inferma già dal 1995 e Persona_6 bisognosa di assistenza continua, aveva contributo alle necessità della sorella Persona_1 corrispondendo con bonifici bancari in favore del nipote €. 26.475,26 Controparte_7
(vecchie lire 51.263.250) nell'arco temporale 14/3/1995- 30/9/1999; le disponibilità liquide e liquidabili relitte da ed a questa riferite, ammontano a complessivi €. 169.696,43, Persona_1 di cui €. 165.249,87 presso Banca Generali ed €.4.446,56 presso . CP_4
12) Per quanto sopra esposto sub 8 e 9, nell'asse ereditario da dividere andavano anche ricompresi i crediti vantati dalla defunta verso gli eredi di e cioè Persona_1 PA
€.128.629,18, gli utili della farmacia prodotti negli anni 2011, 2012 e 2013 e l'apporto finanziario di €.206.582,75 rivalutato secondo quanto indicato dall'art. 8 del contratto di pagina 17 di 33 associazione in partecipazione agli utili;
per l'accertamento delle medesime Controparte_1 ragioni di credito, essendo anch'essa associata in partecipazione con lo stesso atto del
19/4/1988, aveva dato accesso al collegio arbitrale, che nel suo lodo aveva quantificato in
€.75.063,00 gli utili non corrisposti negli esercizi 2011,2012 e 2013 ed aveva quantificato in
€.444.343,86 la somma da corrispondere all'associata per il rimborso rivalutato a termini di contratto della somma di €.206.582,75 apportata all'associante stante la PA identità tra la posizione contrattuale di e di entrambe associate Controparte_1 Persona_1 alle medesime condizioni e patti, si poteva affermare che e quindi i suoi eredi, PA erano debitori verso la de cuius per la somma di €.75.063,00 per utili non Persona_1 corrisposti e relativi agli esercizi 2011, 2012 e 2013 e per €.444.343,86 per mancata restituzione dell'apporto rivalutato ex art.8 del contratto di associazione in partecipazione, alla sua scadenza del 31/12/2013.
A sua volta l'attore, in prima udienza e con successive precisazioni con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., ha specificamente contestato le predette deduzioni in fatto della convenuta.
Per tale motivo è stata disposta consulenza tecnica contabile con la quale la consulente nominata, dott.ssa , è stata incaricata di rispondere ai seguenti quesiti: Persona_7
“ - verifichi la corposa documentazione contabile versata in atti dalle parti nonché quella reperibile presso destinataria di ordine di esibizione emesso all'udienza del 19.1.2023 che non Controparte_8 risulta osservato, e presso BNL Paribas s.p.a., che ha solamente in parte ottemperato al medesimo ordine di esibizione (omettendo l'esibizione delle contabili operazioni eseguite e degli assegni tratti su ciascuno dei conti correnti per il periodo dall'apertura dei medesimi conti alla data del 30.6.2017),
- ricostruisca, quindi, i movimenti contabili oggetto di causa (segnatamente quelli descritti dalle parti negli atti introduttivi del giudizio e nelle prime memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.) in modo da fornire al giudice gli elementi necessari per valutare la fondatezza delle opposte tesi delle parti, esposte nei predetti atti difensivi, relative alla gestione dei conti correnti cointestati tra la de cuius e Persona_1
e ai debiti e crediti della massa ereditaria;
Controparte_1
- esprima un giudizio di compatibilità tecnico contabile di dette tesi con le risultanze documentali;
”.
L'esito di detta consulenza tecnica (la cui relazione deve qui ritenersi integralmente richiamata), espletata su tutta la documentazione indicata nei quesiti e pienamente attendibile perché esente da errori di calcolo e da vizi logici, può sintetizzarsi nei seguenti termini.
pagina 18 di 33 Redditi netti percepiti da dal 1988 sino alla sua morte Persona_1
I redditi netti complessivamente percepiti da dal 1988 sino alla sua morte ascendono ad Persona_1 euro 1.080.886,50 e si riferiscono alle seguenti causali:
A) Utili derivanti dall'associazione in partecipazione nella farmacia di proprietà del figlio competenza anni 1988-2010 PA
E' verosimile che gli utili netti da associazione in partecipazione corrisposti dalla farmacia di a di competenza degli anni 1988-2010 ascendano ad euro PA Persona_1
859.410,32, come emergente dalle certificazioni rilasciate per gli anni di avvenuto pagamento di questi, eseguiti dal 1988 al 2011, corrispondenti ad un lordo di euro 1.013.551,60.
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi della parte convenuta con le risultanze documentali.
B) Pensione Stante la sostanziale corrispondenza tra il prospetto riepilogativo CP_6 dell'Ente e le certificazioni rilasciate da questo, la pensione netta di reversibilità erogata dall' Ente di Assistenza Farmacisti, complessivamente CP_6 Controparte_9 percepita da negli anni 1988-2017, corrisponde con quanto comunicato dall'Ente Persona_1
e, quindi, ascende ad euro 210.213,50.
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi di entrambe le parti con le risultanze documentali.
C) Pensione INPS
La pensione di invalidità erogata dall'INPS, complessivamente percepita da negli Persona_1 anni 2016-2017, così come risultante dal cassetto previdenziale ed accreditata per l'intero periodo di percezione sul conto corrente Banca Generali cointestato n. 542453, ascende ad euro
11.262,68.
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi di entrambe le parti con le risultanze documentali.
D) Accertamento della computabilità di altre somme prospettate dall'attore a disposizione di rispetto ai redditi sopra indicati Accertamento della computabilità del Persona_1 giroconto di euro 174.782,35, eseguito sul c/c cointestato Banca Generali n.542453 nel luglio 2014, nelle somme a disposizione di previa verifica della modalità di Persona_1 costituzione della relativa provvista.
pagina 19 di 33 La provvista costituita sul c/c Banca Generali n.188989, formalmente intestato a CP_1
per il giroconto di euro 174.782,35 – nel quale non può considerarsi incluso il saldo
[...] creditore di euro 6.395,66 del conto corrente cointestato BNL che è confluito, nella diversa misura di euro 5.010,39, sul c/c Unicredit cointestato n.947967 - a favore del conto corrente
Banca Generali cointestato n.542453 è ragionevolmente riferibile: - per la parte Persona_8 afferente al saldo del conto corrente precedente l'operazione, pari ad euro 5.759,35, alla differenza tra le entrate e le uscite che lo hanno interessato per le causali analiticamente rappresentate delle quali, per la gran parte, è documentata la riferibilità a - per la Persona_1 parte afferente all'entrata conseguente al bonifico di euro 169.123,00, disposto da CP_1
e per errato accredito, verosimilmente, al controvalore della
[...] Parte_8 dismissione dei fondi sottoscritti per euro 165.000,00 accreditato erroneamente, unitamente alla plusvalenza realizzata di euro 4.123,00, sul conto corrente di costoro e non sul c/c 188989 dal quale erano state attinte le somme per la relativa sottoscrizione.
Di conseguenza, poiché non vi è in atti la documentazione integrale che attesti gli investimenti in strumenti finanziari, eseguiti da con i redditi percepiti a titolo di utili da Persona_1 associazione in partecipazione e di pensione nel periodo 1988-maggio 2017 e gli eventuali rendimenti, e se negli anni eventuali plusvalenze hanno costituito nuova provvista per i ridetti investimenti, e, tenuto conto che solamente i rendimenti rinvenienti da questi prodotti potrebbero essere assunti quali ulteriori somme, rispetto ai redditi sopra indicati, nella disponibilità della stessa, fermo restando che, comunque, nel caso specifico, gli strumenti finanziari che hanno occupato il c/c 188989 hanno prodotto in valore assoluto una minusvalenza di euro 34.318,26, si deve ritenere che il giroconto di euro 174.782,35 a favore del conto corrente Banca Generali cointestato n.542453 non possa essere portato, Persona_8 come richiesto dall'attore, ad incremento delle somme nella disponibilità di nel Persona_1 periodo 1988-maggio 2017.
Non vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi dell'attore con le risultanze documentali.
E) Accertamento della computabilità dell'incasso di introiti assicurativi 2015-2016 sul c/c cointestato Banca Generali n.542453 nelle somme a disposizione di previa Persona_1 verifica della modalità di costituzione della relativa provvista
pagina 20 di 33 Gli introiti assicurativi indicati dall'attore sono rappresentati dall'importo complessivo dei riscatti parziali delle due polizze vita Valore Plus 1.531.465 e BG Stile Libero Unit
n.0002206327 pari ad euro 28.780,32, dei quali è stato riscontrato l'avvenuto accredito sul c/c
542423 Banca Generali cointestato Le predette polizze, a Parte_2 prescindere dal nominativo del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari sono state indicate dalla stessa convenuta come di pertinenza di Persona_1
Tenuto conto che non vi è in atti la documentazione che attesti i rendimenti di tali polizze eventualmente inclusi negli importi accreditati a titolo di riscatto parziale e che solamente tali rendimenti potrebbero essere assunti quali ulteriori somme, i riscatti parziali non possono essere assunti come tali rispetto ai redditi sopra indicati, nella disponibilità di fermo Persona_1 restando che, all'esito del riscatto totale eseguito dopo il decesso, entrambe le polizze hanno prodotto una plusvalenza, rispettivamente il Valore Plus di euro di euro 7.363,82 e la BG Stile
Libero di euro 6.097,40, i riscatti parziali delle polizze per complessivi euro 28.780,32 a favore del conto corrente Banca Generali cointestato n.542453 non possono essere Persona_8 portati ad incremento delle somme nella disponibilità di nel periodo 1988-maggio Persona_1
2017.
Non vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi dell'attore con le risultanze documentali.
Procedendo ad enucleare dagli estratti conto di cui al punto a. della premessa metodologica, con decorrenza dal 10.10.1996, le uscite per investimenti in strumenti finanziari incluse le polizze e le entrate per l'incasso delle cedole e per le relative dismissioni e rimborsi, è emerso che è stata realizzata una plusvalenza complessiva di euro 60.518,25 di cui - euro 81.375,00 costituita dalla plusvalenza afferente ai titoli gestiti sui c/c 14631 e 38560 BNL cointestati, - (-) euro 34.318,26 costituita dalla minusvalenza afferente ai titoli gestiti sul c/c 188989 Banca Generali formalmente intestato a - ed euro 13.461,22 costituita dalla plusvalenza Controparte_1 afferente alle due polizze vita delle quali ha chiesto il rimborso totale dopo la Controparte_1 morte di Persona_1
Per cui, se si limitano le conclusioni al periodo parziale 10.10.1996-18.05.2017 e sulla scorta dei soli dati emergenti dagli estratti conto disponibili degli istituti presso i quali è Persona_1 stata intestataria di rapporti, è possibile riscontrare una plusvalenza netta generata dalla gestione degli strumenti finanziari inclusa la polizza sino alla data decesso di per Persona_1 pagina 21 di 33 complessivi euro 47.057,03, che può essere portata ad incremento delle somme nella sua disponibilità nel periodo 1988-maggio 2017.
F) Somme rinvenute sui conti correnti cointestati e polizze vigenti costituite con somme di pertinenza di alla data della sua morte Persona_1
Alla data del decesso di avvenuto il 18.05.2017, sono state rinvenute sui conti Persona_1 correnti somme a credito per complessivi euro 4.908,38, di cui: - euro 461,82 sul conto corrente
Banca Generali cointestato n. 542453; - euro 4.446,56 sul conto Parte_9 corrente cointestato n.36601/400947967. Sono state, CP_4 Parte_9 altresì, rinvenute due polizze vita delle quali, non è possibile fornire la valutazione a causa della mancanza degli estratti conto, ma la sola differenza tra la sottoscrizione ed i riscatti parziali operati pari a complessivi euro 147.626,17, di cui: - euro 25.506,14 per Valore Plus 1.531.465 sottoscritta il 22.02.2010 per l'importo di euro 30.000,00 e riscattata parzialmente per euro
4.493,86; - euro 122.120,03 per BG Stile Libero Unit n.0002206327 sottoscritta il 30.07.2014 per l'importo di euro 150.000,00 e riscattata parzialmente per euro 27.879,97.
All'esito del riscatto totale di entrambe ad opera di sul c/c 542423 Banca Controparte_1
Generali cointestato è stato accreditato l'importo complessivo di Parte_2 euro 161.087,39, di cui euro 32.869,96 per la polizza Valore Plus 1.531.465 ed euro 128.217,43 per la polizza BG Stile Libero Unit n.0002206327.
Le due polizze, a prescindere dal nominativo del contraente, dell'assicurato e dei beneficiari, sono state indicate dalla stessa convenuta come di pertinenza di Persona_1
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali nei termini numerici sopra indicati.
Utilizzi dei redditi netti di Imposte e tasse, spese mediche e spese per il quotidiano Persona_1 documentate dalla convenuta
Le risultanze degli accertamenti analitici eseguiti sui documenti afferenti alle imposte e tasse, alle spese mediche e alle spese per il quotidiano di pertinenza di prodotte dalla Persona_1 convenuta e riscontrate con gli estratti conto in atti, sono le seguenti:
- le causali di spesa indicate dalla convenuta come di pertinenza della de cuius e documentate per euro 619.359,41:
pagina 22 di 33 - quanto ad euro 143.439,10 sono state pagate con addebito dei conti correnti cointestati
[...]
di cui euro 44.309,06 sono state individuate dal CTU negli estratti Per_1 Controparte_1 conto e sono ulteriori rispetto a quelle dalla stessa documentate;
- quanto ad euro 69.733,24 sono state pagate con addebito del conto corrente 188989 Banca
Generali formalmente intestato ad Controparte_1
- quanto ad euro 5.448,77 sono state pagate con addebito del conto corrente 72791 Banca
Generali cointestato Parte_10
- quanto ad euro 380.344,99 sono state interessate da pagamenti che non sono tracciati oppure non sono riscontrabili, in quanto: sono stati eseguiti su istituti di credito non di pertinenza di sono stati eseguiti, anche a mezzo bonifico per contanti, su Poste, tramite Persona_1 canale Lottomatica, su istituti di credito o presso lo sportello di fornitori;
i modelli di pagamento risultano quietanzati, ma non risulta l'addebito sui conti di pertinenza della Per_1 oppure il pagamento è intervenuto in un periodo nel quale non sono presenti in atti gli estratti conto;
nelle fatture è previsto il pagamento su un istituto di credito;
trattasi di retribuzioni per le quali il prestatore ha dichiarato l'avvenuta percezione in un ricorso di lavoro;
trattasi di retribuzioni per le quali il prestatore ha rilasciato quietanza di avvenuto pagamento;
- quanto ad euro 20.393,31 non vi sono in atti documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- le causali di spesa indicate dalla convenuta come di pertinenza della de cuius per euro
41.535,50: quanto ad euro 34.278,80 sono caratterizzate dal fatto che la documentazione di spesa è incompleta o mancante;
quanto ad euro 7.256,70 risultano duplicate.
Vi è, quindi, parziale compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali nei termini numerici riportati nella tabella di pagina 125 della relazione.
Dazioni a favore della sorella mediante disposizioni a favore del nipote Persona_6 [...]
CP_7
La documentazione giustificativa prodotta dalla convenuta per le dazioni, ammontanti a complessivi euro 23.653,73, eseguite da alla sorella mediante disposizioni Persona_1 Per_6
a favore del nipote , è costituita da contabili di bonifico e copie di estratti Controparte_7 conto dai quali emerge che le stesse sono avvenute:
pagina 23 di 33 - per euro 5.216,21 con addebito sul c/c cointestato e Parte_11 Parte_8
n. 060046; Controparte_1
- per euro 6.145,84 con addebito sul c/c BNL cointestato n. 14631;
- per euro 12.291,67 con addebito sul c/c BNL cointestato n. 38560.
Vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali nei termini numerici e di modalità di pagamento sopra riportate.
Eventuali somme a credito da ricomprendere nell'asse ereditario nei Controparte_10 riguardi di per differenza utili della farmacia 1988-2010 PA
È stato accertato che gli utili da associazione in partecipazione di competenza degli anni 1988-
2010 della Farmacia di IT EP sono stati percepiti da dal 1988 al 2011 Persona_1 nella misura netta certificata di euro 859.410,32 e non è presente in atti ulteriore documentazione che attesti l'esistenza di utili non corrisposti per tali annualità. Pertanto, non sono stati accertati crediti di nei riguardi di per eventuali Persona_1 PA differenze di utili afferenti alle annualità 1988-2010 da ricomprendere nella massa ereditaria.
Non vi è, quindi, compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali.
Dazioni a favore di ovvero a persone ad esso riferibili, eventuali rimborsi e PA credito di da ricomprendere nella massa ereditaria Persona_1
In assenza delle microfilmature degli assegni bancari indicati da quali dazioni Controparte_1 di a dal conto BNL n.38560, l'attività svolta dal CTU ha portato ad Persona_1 PA accertare che - per l'importo complessivo di euro 8.831,41 (lire 17.100.000) sono stati tratti sul c/c BNL cointestato 14631 - e per l'importo complessivo di euro 28.766,65 (lire 55.700.000) sono stati tratti sul c/c BNL cointestato n. 38560 e che risultano tutti incassati su di Pt_12
Taranto. Il numero di codice 6811 indicato unitamente all'ABI e al CAB nella causale di addebito sul conto corrente costituisce una ulteriore esplicitazione che gli assegni sono stati negoziati presso l'Agenzia BNL di Taranto 2 cui il codice si riferisce, e non corrisponde al numero del conto corrente di chi ha incassato l'assegno, come sostenuto dalla convenuta. Mentre, gli ulteriori assegni indicati dalla convenuta, segnatamente il n. 129385137 del 2.9.1997 di £
1.000.000 ed il n. 129385138 del 13.9.1997 di £ 1.000.000 non risultano tratti dal c/c
[...]
. C.F._5
pagina 24 di 33 Conclusivamente: - non è stato possibile accertare che il beneficiario degli assegni indicati dalla convenuta sia mentre è stato possibile verificare che sono stati tutti estinti PA presso la BNL di Taranto 2; - come logica conseguenza, non è stato possibile accertare l'eventuale credito di conseguente a tali dazioni da eventualmente ricomprendere Persona_1 nella massa ereditaria.
Pertanto, non vi è compatibilità tecnico contabile della tesi della convenuta con le risultanze documentali.
Disposizioni operate da a favore suo ovvero di persone ad essa riferibili, Controparte_1 eventuali rimborsi e credito di da ricomprendere nella massa ereditaria Persona_1
Le disposizioni operate da a favore suo ovvero di persone ad essa riferibili Controparte_1 sono state catalogate in due categorie:
1.disposizioni di bonifico ovvero versamenti di assegni bancari e circolari con somme di pertinenza di – in quanto rinvenienti dal c/c cointestato BNL 38560 e dal c/c Persona_1 cointestato n. 947967 - e con beneficiaria accreditati sul c/c 188989 CP_4 Controparte_1 ad essa intestato.
Dall'analisi del concreto funzionamento del c/c 188989 - che ha portato a rilevare che per la gran parte il conto è stato alimentato da somme in entrata di pertinenza di e che Persona_1 con tali somme sono stati gestiti investimenti in strumenti finanziari - il cui valore residuo prima dell'estinzione del conto per la polizza vita ed il controvalore dell'ultimo disinvestimento dei titoli sono stati rispettivamente gestito/girocontato sul c/c Banca Generali cointestato
[...]
n.542453 – ed i pagamenti di imposte e di contributi e prestazioni Parte_2 sanitarie della Pragma soc.coop, anch'essi di pertinenza di è emerso che: Persona_1
- l'importo complessivo di euro 14.461,01 costituisce il totale delle disposizioni prive di causale operate da dal c/c 188989 a favore suo ovvero di persone ad essa riferibili Controparte_1 mediante la provvista costituita da somme di pertinenza di rinvenienti dal c/c Persona_1 cointestato BNL 38560 e dal c/c cointestato n. 947967, residue rispetto a quelle CP_4 utilizzate per investimenti finanziari, ovvero per le quali non è stata accertata la genesi;
- non è stato possibile accertare la destinazione nonché la riferibilità a ovvero alla Persona_1 intestataria del conto corrente dei prelevamenti allo sportello e pagobancomat Controparte_1
e dei pagamenti pagobancomat per complessivi euro 72.895.41.
pagina 25 di 33 2. Disposizioni di bonifico con somme di pertinenza di – in quanto rinvenienti dai Persona_1
c/c cointestato BNL 38560 e c/c cointestato n. 947967 - e con beneficiaria CP_4 CP_1 accreditate presso altri istituti di credito, che sono stati individuati sulla scorta dell'ABI
[...]
e del CAB indicati nella causale riportata nell'estratto della banca dal quale sono stati disposti, e bonifico disposto da sul c/c cointestato BNL 38560. L'analisi dei movimenti Controparte_1 ha portato a rilevare l'importo complessivo di euro 44.106,93 che costituisce il totale delle disposizioni operate da a suo favore mediante la provvista costituita da Controparte_1 somme di pertinenza di rinvenienti dal c/c cointestato BNL 38560 e dal c/c Persona_1 cointestato n. 947967, prive di causale ovvero con causali delle quali non vi è stata CP_4 alcuna allegazione in atti, al netto della disposizione da essa operata sul c/c cointestato n.38560.
Poichè sono stati rinvenuti pagamenti di pertinenza di da parte di Persona_1 Controparte_1
o di persone ad essa riferibili per complessivi euro 10.694,98 - che sono stati computati quali spese dalla stessa sostenute con i propri redditi e che non hanno formato oggetto di una domanda di rimborso in tale giudizio da parte della convenuta -, la CTU ha prospettato due ipotesi:
- ipotesi 1, ove non si tenga conto dei pagamenti di pertinenza di eseguiti da Persona_1
o da persone ad essa riferibili, l'importo delle disposizioni - prive di causale Controparte_1 ovvero con causali delle quali non vi è stata alcuna allegazione in atti - da questa eseguite a suo favore mediante la provvista costituita da somme di pertinenza di rinvenienti dal Persona_1
c/c cointestato BNL 38560 e dal c/c cointestato n. 947967 - al netto della disposizione CP_4 da essa operata sul c/c cointestato n.38560 - ascende a complessivi euro 58.567,94;
- ipotesi 2, ove si tenga conto dei pagamenti di pertinenza di eseguiti da Persona_1 CP_1
o da persone ad essa riferibili l'importo delle disposizioni - prive di causale ovvero
[...] con causali delle quali non vi è stata alcuna allegazione in atti - da questa eseguite a suo favore mediante la provvista costituita da somme di pertinenza di rinvenienti dal c/c Persona_1 cointestato BNL 38560 e dal c/c cointestato n. 947967 - al netto della disposizione da CP_4 essa operata sul c/c cointestato n.38560 – ascende a complessivi euro 47.872,96.
In conseguenza di quanto precede, il credito da ricomprendere nella massa ereditaria nelle differenti prospettazioni ascende ad euro 58.567,94 nell'ipotesi 1 e ad euro 47.872,96 nell'ipotesi 2.
pagina 26 di 33 Pertanto, vi è compatibilità tecnico contabile della tesi dell'attore con le risultanze documentali nei limiti numerici indicati in tale conclusione.
In base a tutto quanto ha potuto verificare la CTU, dott.ssa deve ritenersi solo Persona_7 parzialmente fondata la domanda attorea concernente il debito della convenuta derivante dall'utilizzo in proprio favore di somme di danaro depositate sui conti correnti cointestati ma appartenenti alla de cuius, più precisamente deve ritenersi che le somme che Persona_1 CP_1 deve versare alla massa ereditaria ammontano a euro 58.567,94.
[...]
Ed invero:
1) Secondo quanto sopra esposto, i redditi netti complessivamente percepiti da dal Persona_1
1988 sino alla sua morte ascendono ad euro 1.080.886,50, cioè ad una media di poco più di €
37.000 l'anno e cioè poco più di € 3.000 mensili;
2) Le spese della de cuius allegate dalla convenuta e dalla medesima in gran parte dimostrate risultano compatibili con dette disponibilità economiche e con i residui saldi, alla data del
18.5.2017 (data di apertura della successione), dei conti correnti intestati alla Per_1
3) La convenuta non ha fornito la specifica allegazione, né la prova di fatti giustificativi degli accrediti sui propri conti correnti della complessiva somma di € 58.567,94, derivanti da disposizioni sui conti correnti cointestati BNL 38560 e n. 947967; né ha eccepito in CP_4 compensazione un proprio credito di euro 10.694,98 nei confronti della de cuius e, quindi, dell'eredità;
4) Perciò il credito dell'eredità nei confronti di ammonta a € 58.567,94. Controparte_1
Quanto, invece, alla pretesa della convenuta di inclusione nella massa ereditaria il credito di €.
519.422,52 di verso , e quindi verso i suoi eredi, per omesso Persona_1 PA pagamento sia di €.75.063,00 quali utili degli anni 2011, 2012, 2013 e sia di €.444.359,52 per omessa restituzione dell'apporto di lire 400.000.000, rivalutato, all'associazione in partecipazione, si osserva quanto segue.
Nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. – seppure anche a supporto di domande di accertamento della nullità contrattuale e di conseguente ripetizione di indebito poi abbandonate –
l'attore ha eccepito che il contratto di associazione in partecipazione del 19.4.1988, come pure il patto di successivo rinnovo, sarebbe nullo per essere stato stipulato in frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 pagina 27 di 33 c.c.. Questa in particolare la tesi espressa dalla difesa di parte attrice: “ In particolare, il contratto di associazione in partecipazione ha con tutta evidenza costituito il mezzo per eludere l'applicazione delle norme imperative contenute nella legge intitolata “Norme di riordino del settore farmaceutico”
n. 362\1961, ss.mm.ii. Tale legge, infatti, prevede innanzitutto che per gestire una farmacia è necessario avere una autorizzazione rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio. L'autorizzazione fu rilasciata a nome di padre PA dell'odierno attore, che infatti ha sempre gestito la farmacia in proprio nome e per suo conto, essendone l'unico titolare. La legge 362\1961 ss.mm.ii. prevede, altresì, una procedura obbligatoria ancorata a termini puntuali, che disciplina espressamente l'acquisto a titolo di successione di una farmacia, indicando come requisito essenziale anche il possedere il titolo di farmacista iscritto all'albo della provincia ove è sita la farmacia da gestire. La associata in partecipazione non Persona_1 possedeva neppure il titolo di farmacista. Quindi, con il contratto di associazione in partecipazione sono state eluse le norme, chiaramente imperative, contenute nella legge 362\1961 ss.mm.ii. che, si ribadisce, permette al solo titolare della autorizzazione dell'autorità sanitaria, iscritto all'albo dei farmacisti, la gestione della farmacia e, quindi, per l'effetto, la percezione degli utili, e non a terzi. “.
L'eccezione è infondata.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione anche con l'ordinanza (prodotta nel presente giudizio dalla convenuta in data 23.10.2024) che ha definito il giudizio parallelo tra e Controparte_1 CP_3
- al quale sono subentrati gli eredi e – (avente
[...] Parte_1 Controparte_2 ad oggetto la medesima pretesa creditoria di €. 519.422,52 dell'odierna convenuta verso CP_3
e quindi verso i suoi eredi, per omesso pagamento sia di €.75.063,00 quali utili degli anni
[...]
2011, 2012, 2013 e sia di €.444.359,52 per omessa restituzione dell'apporto di lire 400.000.000, rivalutato, all'associazione in partecipazione - pretesa che si fondava sul medesimo rapporto contrattuale qui in esame –), secondo orientamento costante della S.C. il contratto di associazione in partecipazione tra il titolare di una farmacia, in qualità di associante, ed un terzo, nonché, in generale, i patti che conferiscono a terzi solo diritti di cointeressenza economica, lasciando all'associante la titolarità, l'amministrazione e la gestione della farmacia, non si pongono in contrasto con gli artt. 11 e
12 della predetta legge, che vietano la scissione della titolarità dell'impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servizio farmaceutico (cfr. Cass., Sez. III, 1/04/2014, n. 7525; Cass., Sez. II,
27/06/2006, n. 14808; 21/06/1995, n. 7026).
pagina 28 di 33 Ed invero gli artt. 11 e 12 della legge n. 475 del 1968, nel disporre che il titolare della farmacia dovesse avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia e che il trasferimento della titolarità della farmacia dovesse aver luogo a favore di un altro farmacista, che avesse conseguito la titolarità o fosse risultato idoneo in un precedente concorso, miravano ad assicurare che la titolarità delle farmacie spettasse a persone qualificate sul piano professionale ed iscritte ad un ordine professionale, sì da essere tenute a rispettare le relative regole giuridiche e deontologiche, e che la gestione delle farmacie e dei relativi servizi e beni fosse affidata, nell'interesse della salute collettiva, agli stessi professionisti, in modo da evitare che le farmacie potessero far capo ad imprenditori animati solo da intenti lucrativi;
sulla base di tali considerazioni, si è affermato che, fermo il rispetto di tali requisiti, non si pone assolutamente in contrasto con le predette disposizioni ogni figura contrattuale che conferisca a terzi solo diritti di partecipazione economica nell'ambito dell'attività di una farmacia, lasciandone la titolarità, l'amministrazione e la gestione ad un farmacista, come è pacificamente avvenuto nel caso di specie.
L'attore ha, poi, eccepito, in prima udienza e nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., “ la programmata inesistenza di alcun apporto finanziario da parte della de cuius cosi come Persona_1 da parte della SI.ra , al Dott. la mancata corresponsione al Dott. Controparte_1 PA dell'importo di Lit. 400.000.000 a titolo di preteso apporto finanziario da parte della PA de cuius cosi come da parte della SI.ra , ….la simulazione della Persona_1 Controparte_1 ricezione dell'apporto finanziario da parte delle associanti (che infatti controparte non ha dimostrato)”.
Su tale aspetto la convenuta, sin dalla comparsa di risposta, ha richiamato l'intero giudizio arbitrale sopraindicato (avente ad oggetto, come detto, la parallela controversia tra e Controparte_1 CP_3
- al quale sono subentrati gli eredi e ), il cui
[...] Parte_1 Controparte_2 lodo è stato impugnato innanzi al Tribunale di Pescara, con giudizio proseguito innanzi alla Corte di
Appello di L'Aquila e definito con la suddetta ordinanza della Corte di Cassazione.
Questo giudice condivide la valutazione operata dal Tribunale di Pescara nella sentenza 1272/2020
(versata in atti dalla convenuta), in relazione a detto apporto, che si riporta di seguito:
“
5.9. D'altro canto, nel caso di specie nemmeno può discorrersi, come sostenuto dall'attore, di simulazione del pagamento del corrispettivo delle quote e dell'apporto finanziario, dal momento che in entrambi i contratti non erano state descritte le modalità con le quali nel contratto di PA cessione, e in quello di associazione in partecipazione, avessero estinto Controparte_1 pagina 29 di 33 l'obbligazione pecuniaria – di pari entità – su di loro rispettivamente gravante, in nessuno dei due contratti è inoltre stato utilizzato il termine pagamento o versamento
5.10. Nel contratto di cessione (art. 5) si legge: «il corrispettivo della cessione è stato fra i comparenti convenuto ed accettato in complessive lire DUECENTOSESSNTATREMILIONI (£.263.000.000) di cui lire 198.000.000 per l'avviamento il rimanente per diritto ceduto di cui le cedenti rilasciano quietanza
(…)» e in quello associazione in partecipazione: «art 4. Le associate conferisco all'associante il seguente apporto finanziario (…) £.400.000.000 (diconsi lire quattrocentomilioni) Controparte_1 che viene convenuto essere pari al 24,50 dell'attuale valore venale della Farmacia in comune libero commercio. Art.
5. A fronte dell'apporto conferito ciascuna associato percepirà una partecipazione pari al 24,50% degli utili netti di gestione della Farmacia».
Si precisa, in senso contrario a quanto dedotto dall'attore, che l'utilizzo del presente ( “conferiscono”)
e del participio passato ( “conferito”) depongono univocamente nel senso che la convenuta avesse estinto l'obbligazione già al momento della stipula;
come confermano siffatta interpretazione
l'esecuzione da parte del del contratto per quasi 25 anni e il prolungamento della sua durata CP_1 alla scadenza, senza che vi fosse ma i stata alcuna contestazione nei confronti della sorella.
5.11. Dal tenore letterale delle clausole riportate non si evince che le obbligazioni pecuniarie assunte siano state estinte mediante consegna di denaro, ma solo che i creditori – i germani a parti CP_1 invertite – avevano riconosciuto di essere stati soddisfatti al momento della stipula.
5.12. Tale aspetto è stato efficacemente colto anche dal Collegio arbitrale: «Il regolamento a mezzo
(non versamento, ma) compensazione dell'apporto finanziario, pacificamente riconosciuto dalla dottoressa è altresì evidenziato dai riscontri contabili operati dal CTU ». “. CP_1
Tale valutazione, che si fonda sull'interpretazione di due atti negoziali stipulati da stretti congiunti contestualmente innanzi al medesimo notaio ( ), avendo medesima data (19.4.1988) e Persona_9 numeri di repertorio consecutivi ( 182111 e 182112), oltre che contenuto che conferma la contestualità
( ci si riferisce alle premesse del contratto di associazione in partecipazione, in cui si dà atto della cessione delle quote ereditarie relative alla titolarità e proprietà della farmacia con “contemporaneo e separato atto “), si attaglia perfettamente anche al presente giudizio, concernendo la posizione contrattuale di identica a quella di nei confronti di (e Persona_1 Controparte_1 PA dei suoi eredi), ed essendo versati in atti sia i citati contratti di cessione di quote ereditarie e di associazione in partecipazione, sia la scrittura privata del 19/4/2008 reg. il 15/6/2008 al n.2702, che ha pagina 30 di 33 prorogato la scadenza dell'associazione in partecipazione al 31/12/2013, sia il lodo arbitrale e le sentenze che hanno definito il relativo giudizio.
Né è, inoltre, qui contestato il calcolo relativo alla rivalutazione al 31.12.2013 secondo gli indici Istat dell'importo di lire 400.000.000, determinante il credito di € 444.359,52.
L'attore ha, poi, tempestivamente eccepito, sempre in prima udienza e nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., la prescrizione di tutti i diritti nascenti dal contratto stesso, in particolare la prescrizione quinquennale dei pretesi utili.
Detta eccezione è certamente infondata in relazione al preteso credito concernente la restituzione dell'apporto finanziario di lire 400.000.000, in relazione al quale non è applicabile la prescrizione quinquennale disciplinata dall'art.2948 c.c., ma quella ordinaria decennale ex art.2946 c.c., essendo l'associazione in partecipazione cessata in data 31.12.2013 ed avendo la convenuta azionato nel presente giudizio la pretesa creditoria (nei confronti del solo ) costituendosi in data Parte_1
21.5.2018.
Deve, quindi, ritenersi utilmente interrotto, con effetto permanente ex artt. 2943 comma 2 e 2945 comma 2 c.c., anche il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 c.c., ma solo in relazione agli utili dell'anno 2013, atteso che secondo l'art.6 del contratto di associazione in partecipazione gli utili dovevano essere calcolati e pagati al termine di ciascun anno solare.
L'eccezione è, quindi, fondata in relazione agli utili degli anni 2011 e 2012.
Poiché è pacifico il mancato pagamento degli utili 2013 e l'attore non ha contestato la quantificazione operata nel parallelo giudizio arbitrale, la somma dovuta a titolo di utili 2013 è di € 22.916,00.
Tuttavia la domanda di volta a far valere il credito della de cuius - Controparte_1 Persona_1 originato dal rapporto contrattuale di associazione in partecipazione - nei confronti degli eredi di
( e è stata formalizzata solamente nei PA Parte_1 Controparte_2 confronti dell'odierno attore, , sicchè può accogliersi solo limitatamente alla Parte_1 quota ereditaria spettantegli (quale figlio di e coerede unitamente alla moglie di PA
, nella misura di ½ ex art.581 c.c., atteso che gli eredi ai PA Controparte_2 sensi dell'art.752 c.c. rispondono dei debiti ereditari in proporzione alla loro quota.
Dunque la pretesa della convenuta è fondata nella misura di complessivi € 233.637,76 (444.359,52 +
22.916,00 = 467.275,52 /2 = 233.637,76 ); né si può in questa sede inserire nella massa ereditaria la quota di credito ( di € 233.637,76) in ipotesi spettante nei confronti della , proprio perché CP_2 tale erede di non è parte della causa 929/2018. PA pagina 31 di 33 Riassumendo, la massa ereditaria mobiliare da dividere tra e va Parte_1 Controparte_1 così determinata:
1) € 161.288,37, quale attuale saldo del conto corrente Banca Generali n. 850 - 330 0542453;
2) € 3.714,08, quale attuale saldo del conto corrente n. 947967; CP_4
3) € 233.637,76, quale credito di verso;
Persona_1 PA
4) € 58.567,94 quale credito di verso , Persona_1 Controparte_1
avendosi così complessivi € 457.208,15.
A ciascuno dei due eredi (attore e convenuta) spetterebbe, quindi, la somma di € 228.604,07; tuttavia il debito verso l'eredità dell'attore è superiore a tale importo, sicchè il suo debito residuo è di € 5.033,68, mentre il debito verso l'eredità della convenuta è inferiore a detto importo, sicchè il suo credito ammonta a € 170.036,13.
Pertanto i saldi dei conti correnti Banca Generali n. 850 - 330 0542453 e n. 947967 vanno CP_4 attribuiti interamente alla convenuta e l'attore va condannato a pagare in suo favore la somma di €
5.033,68.
Le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio
Atteso l'esito della controversia (improcedibilità della domanda di divisione degli immobili e sulle restanti domande prevalente soccombenza dell'attore - ma non certamente temerarietà delle sue domande - ), le spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore indeterminabile ed alta complessità con parametri tariffari medi, vanno poste per il 45% a carico dell'attore e per il restante 55% compensate tra le parti costituite (oltre che dichiarate irripetibili nei confronti della convenuta rimasta contumace); le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico delle parti costituite per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione degli immobili costituenti l'asse immobiliare relitto da , deceduto il 11/5/1985; Parte_1
2) Dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di divisione degli immobili costituenti l'asse immobiliare relitto da , deceduta il 18/5/2017; Persona_1 pagina 32 di 33 3) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente ai beni mobili facenti parte dell'eredità lasciata da , deceduta il 18/5/2017, e per l'effetto: Persona_1
a) attribuisce a tutte le somme di danaro depositate sui conti correnti Banca Generali Controparte_1
n. 850 - 330 0542453 e n. 947967; CP_4
b) condanna a pagare in favore di la somma di € 5.033,68. Parte_1 Controparte_1
4) condanna a pagare in favore di il 45% delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida per l'intero in € 14.103,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 55%;
5) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio nei confronti di;
Controparte_2
6) pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate in corso di causa, per il 50% a carico di e per il 50% a carico di . CP_1 Parte_1 Controparte_1
Pescara, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
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