Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2847/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE –
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Trezzi Mea, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] in data [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Mitrione Anna, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente congiuntamente, come da precisazione delle conclusioni congiunte all'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte:
1 Pronunciare la separazione personale fra i coniugi, sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
2 autorizzare i coniugi a vivere separati, nell'obbligo del reciproco rispetto;
130,00 mensili, essendo ormai tutti maggiorenni ed indipendenti economicamente;
4 nulla disporre in ordine all'affidamento dei figli e diritti di visita essendo tutti e tre maggiorenni, nonché in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
5 si dà atto che esiste un debito del sig. relativo ad un finanziamento con la società PSA – gruppo CP_1
Stellantis, per l'acquisto della sua auto, con garante il debito residuo ammonta ad € Parte_1
5.700,73, somma che il sig. si impegna a pagare integralmente;
CP_1
6 in riferimento alla casa coniugale sita in Mariano Comense – Via S. Agostino n. 7B, di proprietà comune dei coniugi, le parti convengono che il sig. si obblighi a cedere a titolo gratuito alla sig.ra CP_1 [...]
che si obbliga ad accettare, la sua quota del 50% della casa coniugale composta da: Pt_1
- al piano secondo (terzo fuori terra), ingresso-soggiorno con angolo cottura antibagno, bagno, servizi e balcone con annesso separato ripostiglio ubicato nel sottoscala;
- al piano terzo-sottotetto (quarto fuori terra) da corridoio di disimpegno, due mansarde, ripostiglio, bagno e servizi.
L'immobile è corredato, in proprietà esclusiva, da reliquato di terreno di pertinenza al piano terreno (a livello del piano stradale di calpestio); così come censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
15 (quindici), particella 3.807, subalterno 722, ubicazione via Sant'Agostino, piani T-2-3, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale mq 105 (escluse aree scoperte mq 102), rendita €
503,55.
Il tutto, quanto alla provenienza, come da atto di compravendita – Notaio del 21.12.2017 Persona_1
- allegato in atti (doc. 5 fascicolo . Pt_1
Il trasferimento predetto è subordinato alla condizione sospensiva che la sig.ra sino alla cessione Pt_1 della quota, onori integralmente i ratei del mutuo gravante sull'immobile e corrisponda tutte le spese condominiali e di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria attinenti il cespite, nonché ottenga dalla Banca la liberazione del sig. da ogni obbligo nei confronti dell'Istituto di Credito che ha CP_1 concesso il mutuo a mezzo del quale è stato acquistato l'immobile, anche con riferimento ad eventuali rate scadute non pagate;
7. la sig.ra si impegna, pertanto, ad accollarsi il residuo del mutuo chiedendo lo svincolo del sig. Pt_1
e a pagare integralmente le rate mensili sin dalla sottoscrizione del presente accordo, CP_1 dichiarando di non avere più nulla a pretendere dal sig. per i pagamenti arretrati da lei CP_1 effettuati;
8. le parti si impegnano, pertanto, a dare esecuzione all'obbligo di cessione di quota immobiliare assunto procedendo mediante atto notarile, da stipularsi avanti un Notaio scelto dalla sig.ra entro un Pt_1 anno dal deposito della sentenza di separazione;
9. il presente trasferimento immobiliare trova causa nella separazione, in quanto atto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, pertanto, vantano il diritto all'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e tassa archivio, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 19 Legge del 6 marzo 1987 n.
74, nella parte in cui non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti relativi al procedimento di separazione/divorzio dei coniugi. Tale esenzione è stata confermata dalla Circolare della Agenzia delle
Entrate n. 2E del 21 febbraio 2014.
10. si precisa che l'accordo patrimoniale relativo alla cessione a titolo gratuito della quota della casa coniugale è un elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
le parti danno atto e dichiarano che il trasferimento immobiliare che si impegnano a realizzare a seguito della sentenza di separazione, avviene in esecuzione delle condizioni di separazione concordate;
11. sino al perfezionamento dell'atto di cessione di quota immobiliare, la sig.ra avrà facoltà di Pt_1 abitare l'immobile a condizione che la stessa onori corrisponda quanto dovuto per ratei di mutuo, spese condominiali e di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria attinenti il cespite;
12. nel caso in cui non si dovesse procedere al presente trasferimento, nei termini sopra indicati, per causa non imputabile alla sig.ra quest'ultima, tenuto conto dell'occupazione in via esclusiva del cespite Pt_1
e per tutto il periodo di occupazione dello stesso, rinunzia a richiedere al sig. le somme dalla CP_1 stessa corrisposte a titolo di rateo di mutuo e a titolo di spese condominiali e di manutenzione, sostenute;
13. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al contributo per il loro mantenimento.
14. i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente comune aperto presso Banca Intesa – Filiale di
Mariano Comense, suddividendone le relative spese.
15. le spese legali si intendono interamente compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori ed i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 27.7.2022, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale con addebito al marito, sposato in Giussano in data Controparte_1
11.12.1999, nonché l'assegnazione della casa coniugale, ponendo altresì a carico del marito un contributo al mantenimento dei tre figli, (nata il [...]), (nata il [...]) e (nato il Per_2 Per_3 Per_4
21.8.2004), maggiorenni ma non economicamente indipendenti, di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Como.
Sentita la sola parte ricorrente all'udienza presidenziale del 31.5.2023, attesa la mancata costituzione o comparizione personale del resistente, il Presidente delegato si è riservato. Con ordinanza emessa in data
6.6.2023, - LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
RILEVATO, preliminarmente, che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio, essa è volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
SENTITA la parte ricorrente ed il suo difensore;
RILEVATO che il convenuto non si è costituito in giudizio, né è comparso personalmente;
RILEVATO che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, aspirazioni (Cass.
5.3.2018, n. 5088; Cass. 14.8.2020, n. 17183); RILEVATO che, secondo quanto riferito dalla signora n udienza, i figli maggiorenni sono rimasti a vivere con lei nella casa coniugale. (nata il Pt_1 Per_2
23.1.2000) lavora a chiamata come estetista percependo circa € 900 mensili, (nata il [...]) lavora Per_3 da un mese per una cooperativa, con contratto a termine prorogato sino ad agosto 2023, mentre Per_4
(nato il [...]) lavora, da settembre 2022, per la medesima cooperativa della sorella con contratto a termine, già rinnovato per un ulteriore periodo (cfr. verbale udienza del 31.5.2023); RITENUTO pertanto che, allo stato, i figli maggiorenni della coppia non possano ancora considerarsi economicamente autonomi, in ragione della tipologia di contratti di lavoro dai medesimi sottoscritti, dell'attuale precarietà lavorativa e dei modesti redditi percepiti;
RITENUTO altresì che, attesa la mancata autosufficienza economica dei figli, la casa coniugale debba essere assegnata in via esclusiva alla signora unitamente a tutti gli arredi Pt_1
e corredi in essa esistenti;
tale provvedimento risponde ex art. 337 sexies c.c. all'esigenza di protezione nei confronti dei figli (minori e maggiorenni ma economicamente non autosufficienti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. 21334/2013; Cass. 14553/2011); RILEVATO che, in mancanza di accordo, quanto alle spese della casa coniugale, devono trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass.
Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836). La rata di mutuo dovrà essere corrisposta da entrambi pro quota, in quanto cointestatari;
RILEVATO altresì che l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione sul punto (Cass. 17.12.2015, n. 25420); RILEVATO che la signora ha dichiarato di Pt_1 lavorare come ASA presso una casa di riposo con stipendio di circa € 1.100 mensili su 13 mensilità, già decurtato della cessione del quinto per un finanziamento con rata mensile di € 177. Dalla documentazione economica prodotta, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a €
1.533 nel 2020 (CU 2021) e pari a € 1.563 nel 2021 (CU 2022) mentre, nel 2022, ha percepito una busta paga mensile di € 1.300 circa (cfr. buste paga 2022). Vive unitamente ai tre figli nella casa coniugale in comproprietà con il marito, su cui grava un mutuo cointestato con rata mensile di € 500. Ha poi riferito di essere garante di un finanziamento auto contratto dal marito con rata mensile di € 220, che attualmente quest'ultimo non sta pagando;
RILEVATO che, secondo quanto riferito dalla signora il marito Pt_1 lavora da due anni per Servizi Fiduciari Società Cooperativa con stipendio di circa € 1.100 circa su 13 mensilità ma non sa dove viva attualmente;
RITENUTO che
, in via provvisoria, pur in difetto di più precisi dati relativi alla situazione lavorativa e patrimoniale del resistente, che risulta dotato di una propria professionalità come guardia giurata ed è certamente obbligato al mantenimento dei figli, valutata la situazione economica della madre che deve far fronte alle esigenze della casa e dei figli, tenuto anche conto che il padre non provvede in alcun modo al loro mantenimento diretto, appare congruo ed equo porre a carico di quale contributo per il mantenimento indiretto dei figli, un assegno mensile di € Controparte_1
300, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Como;
RITENUTO che le statuizioni economiche, come sopra determinate, debbano farsi decorrere dalla mensilità di giugno 2023, tenuto conto della funzione e della natura giuridica dei provvedimenti provvisori pronunciati ai sensi dell'art. 708 c.p.c. che intervengono in corso di causa per regolare, nelle more, in via d'urgenza, aspetti controversi della famiglia disgregata;
RITENUTO poi necessario, nell'esercizio dei poteri di ufficio di cui il Giudice del confitto familiare dispone a tutela della prole (Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606; Cass. Sez. I
22 maggio 2014 n. 11412; Cass. Sez. I 23 ottobre 2017 n. 25055), in funzione delle determinazioni che dovranno essere assunte per il mantenimento dei figli, ordinare ex artt. 210-213 c.p.c., a CENTRO PER
L'IMPIEGO, INPS e Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio della documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del signor , come meglio in CP_1 dispositivo indicato;
RITENUTO infine che, in vista della prossima udienza, le parti debbano provvedere ad integrare/aggiornare la documentazione economica prodotta depositando, in particolare, le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio complete, il modulo di “autodichiarazione redditi e patrimonio” secondo il modello in uso presso questo Tribunale (reperibile sul sito), le ultime buste paga, nonché la documentazione relativa a eventuali spese abitative e finanziamenti in corso, nonché le buste paga ed i contratti di lavoro dei figli e - il Presidente delegato ha posto a carico di con Per_2 Per_3 Per_4 Controparte_1 decorrenza dal mese di giugno 2023, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti mediante versamento a , dell'importo mensile di € 300, Parte_1 oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, ha assegnato la casa coniugale alla signora ha ordinato a CENTRO PER L'IMPIEGO, INPS e Agenzia delle Pt_1
Entrate la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di ha disposto il deposito di documentazione economico- Controparte_1 reddituale indicata in parte motiva, anche in relazione ai figli e Ha poi nominato se Per_2 Per_3 Per_4 stessa Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data del 7.3.2024.
In data 26.2.2024, si è costituito aderendo alla domanda di separazione e chiedendo Controparte_1 la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e del contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico, atteso il mutamento in melius della situazione reddituale dei figli o, in subordine, previa revoca dell'assegno a favore di e ridurre l'importo dell'assegno a favore di , qualora ancora Per_2 Per_4 Per_3 priva di occupazione, a € 50,00 mensili.
All'udienza del 22.1.2025, sentita la parte resistente, che ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare nell'attualità, anche sotto il profilo economico, il Giudice ha rideterminato -tenuto conto delle condizioni economiche e personali delle parti risultanti dagli atti, dell'assegnazione della casa coniugale alla signora della perdurante situazione di precarietà lavorativa dei figli ed in particolare di Pt_1 Per_3 con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 130 mensili omnicomprensivi, da versare a , entro il giorno 10 di ogni mese e rinviato Parte_1 la causa al 14.5.2025, per verificare l'esito delle trattative in corso. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte contenenti precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le statuizioni accessorie
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale di limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso l'accordo raggiunto dalle parti anche sotto questo profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in Giussano, in data 11.12.1999 (atto trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1 del Comune di Giussano - atto n. 70, parte II, serie A, anno 1999);
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da precisazione delle conclusioni congiunte all'udienza del 14.5.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
COMPENSA tra le parti le spese di lite. SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giussano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 16.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao