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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2024, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 4155 /2023 R.G., riservato per la decisione all'udienza del 28-2-2024, e vertente TRA
(C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
PO (NA), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Coppola giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
(C.F. ) nata il [...] in Controparte_1 C.F._2
NA , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Savino giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 26-9-2023 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13-9-2023 i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in Pompei (Na) in data
15/10/2012 (iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pompei, anno
2012, parte I, numero 14), adottando il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione, è nato il figlio in data 22/04/2004 in Govory (Ucraina), Persona_1 attualmente maggiorenne nonché economicamente indipendente ed autosufficiente.
Hanno allegato che nel corso degli anni è progressivamente venuta a mancare la comunione morale e materiale tra i coniugi, i quali intendono addivenire ad una pronuncia giudiziale di formalizzazione della separazione, regolando le relative condizioni sulla base degli accordi raggiunti.
All'udienza del 28-2-2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, prendendo atto del parere reso dal p.m.
2.La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, poiché esse non contrastano con norme inderogabili.
Il Collegio dà atto che le parti hanno regolato di comune accordo aspetti patrimoniali che non rientrano nel contenuto della sentenza di separazione, prevedendo che il rimborso delle rate del mutuo ipotecario stipulato dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, intestata a , resti a carico della moglie. Testimone_1
3.Trattandosi di procedura su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] ai seguenti patti e condizioni: Controparte_1
1. I coniugi vivranno separatamente, con diritto di fissare in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2. in considerazione della precaria situazione economica dei coniugi essi rinunciano al reciproco mantenimento. Analogamente, nessun mantenimento viene fissato per il figlio in quanto attualmente economicamente autosufficiente Persona_2 in quanto titolare di redditi propri da lavoro dipendente;
3. ogni altro rapporto tra le parti è stato bonariamente definito.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
C) nulla sulle spese.
Torre Annunziata, così deciso nella camera di consiglio del 5-3-2024
il presidente estensore dott.ssa Silvia Blasi