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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa SI Di IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1150 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cicerone ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale giusta procura allegata all'atto Email_1
di citazione
- parte attrice/opponente -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio De Santis ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo studio legale in Frosinone, via Tommaso Landolfi n. 167, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- parte convenuta/opposta –
e
(Fall. n. 1/2023), in persona del Curatore Fallimentare, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Tiberio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Ferentino (FR), in via Municipio n. 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-terzo chiamato in causa-
OGGETTO: opposizione a precetto.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 le parti hanno discusso la causa come da processo verbale da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto.
FATTO E DIRITTO
1. La società a opposto l'atto di precetto notificatole in data 24.03.2023 da Parte_1 CP_1
con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 14.707,30, oltre spese
[...]
successive, sulla base dell'ordinanza di assegnazione del 14.07.2021 e successivo provvedimento di correzione del 21.07.2022, resi dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Frosinone all'esito della procedura esecutiva n. 53/21 rge, notificati alla società terza pignorata in data 27.07.2022. Premesso che in data 09.12.2019 le società e (rispettivamente terzo pignorato e Parte_1 CP_2
debitrice principale) hanno stipulato un contratto di affitto del ramo d'azienda costituito da attività di minimercato per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non, l'opponente ha dedotto che: a) tale contratto, il cui canone è stato oggetto di plurimi pignoramenti ed è stato versato sino al dovuto ad altri creditori di debitrice esecutata, ha cessato i suoi effetti al 30 aprile 2022; b) CP_2
in ragione delle posizioni debitorie di nei confronti di sono state azionate, in CP_2 Parte_1 qualità di terzo pignorato, sette procedure esecutive, e segnatamente: i) da parte della sig.ra
è stato notificato atto di pignoramento in data 31 gennaio 2020, iscritto al n. 270/2020 Parte_2
rge, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1025/2019; ii) dalla sig.ra è stato notificato atto di Pt_3
pignoramento in data 31.01.2020, poi iscritto al n. 281/2020 rge, in forza di decreto ingiuntivo n.
1025/2019; iii) dalla sig.ra sono stati notificati due atti di pignoramento: l'uno in data CP_3
31.01.2020, poi iscritto al n. 271/2020 rge, fondato sul decreto ingiuntivo n. 1041/2019; l'altro in data 28.07.2020, successivamente iscritto al n. 287/2020 rge, in forza di decreto ingiuntivo n.
25/2020; iv) da parte della sig.ra sono stati notificati tre atti di pignoramento: il primo il CP_1
31.01.2020, iscritto al n. 273/2020 rge, fondato sul decreto ingiuntivo n. 1024/2019; il secondo notificato il 3.03.2020 e iscritto al n. 288/2020 rge, sulla base del decreto ingiuntivo n. 14/2020; il terzo notificato il 14.12.2020, iscritto al n. 53/2021 rge, in forza dei decreti ingiuntivi n. 111/2020 e
266/2020; c) in data 25.02.2020 le lavoratrici sig.re e creditrici di CP_3 Parte_2 Pt_3 CP_2
hanno sottoscritto verbali di conciliazione sindacale in forza dei quali e
[...] Parte_1 CP_2
si sono obbligate al pagamento in solido, in 24 rate mensili, di quanto dovuto alle lavoratrici;
con
2 scrittura privata avente pari data certa, e richiamati i verbali di conciliazione CP_2 Parte_1
sindacale, hanno pattuito che il pagamento sarebbe stato effettuato dalla a favore delle Pt_1
predette lavoratrici, con surrogazione della Società nei diritti delle creditrici nei confronti di CP_2
e compensazione di tale credito con i canoni di affitto del ramo d'azienda dovuti da a
[...] Pt_1
fino all'ammontare di € 36.127,26 (importo versato alle lavoratrici da in luogo di CP_2 Parte_1
sulla base del predetto verbale di conciliazione). Pertanto, l'opponente ha argomentato CP_2
circa l'illegittimità dell'atto di precetto notificatole dalla sig.ra perchè la somma precettata CP_1
non è dovuta, non essendo l'intimata più obbligata nei confronti del debitore principale e ha chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, di dichiarare, ex art. 615
c.p.c., l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto del 24.03.2023 per inesistenza del credito intimato a con tutte le conseguenze di legge;
di condannare la sig.ra al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni in favore di ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., da determinarsi in via Parte_1
equitativa ex art. 96 co. 3 c.p.c.; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'avversaria opposizione, che l'intimata avrebbe dovuto proporre, per far valere i fatti posti a fondamento dell'odierna domanda, in sede esecutiva mobiliare ovvero con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, notificata alla controparte in data 27.07.2022 e, dunque, in data successiva al recesso del contratto di affitto d'azienda, che invece risale all'aprile
2022; che l'inesigibilità del credito per fatti relativi al rapporto tra l'originario debitore esecutato e il terzo pignorato non può essere fatto valere con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione. Ha pertanto invocato il rigetto dell'istanza di sospensione e declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e comunque il suo rigetto;
vinte le spese di lite.
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c.; rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata da parte attrice;
assegnati i termini di cui all'art. 171ter
c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
autorizzata la chiamata in causa del Controparte_2
(che, nel costituirsi, ha eccepito l'inefficacia ex art. 44 L.Fall. del pagamento eseguito da
[...]
in favore della sig.ra deducendo altresì che la stessa è stata ammessa al passivo Parte_1 CP_1
del fallimento con decreto del G.D. del 17/05/2023 per la somma di € 20.156,80, anche CP_2
per i titoli azionati nell'esecuzione presso terzi definita con l'ordinanza di assegnazione posta alla base dell'atto di precetto opposto dal terzo pignorato ossia i decreti ingiuntivi n. Parte_1
111/2020 e n. 266/2020 emessi dal Tribunale di Frosinone-Sez. Lavoro); fissata la discussione orale
3 per l'udienza del 05.11.2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio;
concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 04.11.2025 per la discussione, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
2. Giova innanzitutto effettuare una ricognizione dei fatti posti alla base dell'opposizione e delle contrapposte deduzioni delle parti.
Parte opponente espone di aver stipulato con in data 09.12.2019 un contratto di CP_2
affitto d'azienda, con il quale ha affittato a il ramo della sua azienda in Cervaro CP_2 Pt_1
(FR), avente ad oggetto attività di minimercato per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non. Tale contratto è stato stipulato per il periodo dal 10.12.2019 al 31.12.2023, salvo recesso anticipato da parte della conduttrice.
Successivamente, a istanza di diverse lavoratrici, sono state intraprese le sette procedure esecutive mobiliari (pignoramenti presso terzi) richiamate nella esposizione in fatto, tutte nei confronti di quale debitrice principale, nonché contro in qualità di terzo CP_2 Parte_1
pignorato.
Rappresenta l'opponente che in data 25.02.2020 le lavoratrici sig.re e CP_3 Parte_2
hanno sottoscritto verbali di conciliazione sindacale in forza dei quali e Pt_3 Parte_1 CP_2 si sono obbligate al pagamento in solido, in 24 rate mensili, di quanto loro dovuto. In virtù di
[...]
tale soluzione conciliativa intervenuta con le parti e con scrittura privata Parte_2 CP_3 Pt_3
del 25.02.2020, entrambe le Società hanno pattuito quanto segue: “il pagamento che eseguirà ex Pt_1
art. 2 dei verbali di conciliazione sindacale a favore delle signore , e Parte_4 Parte_5 [...]
avverrà con surroga integrale, ex art. 1203 comma 1 n. 3 c.c., nei diritti delle creditrici, ed il CP_4
conseguente credito di € 36.127,26 che cadrà in capo alla sarà dalle Parti compensato col pari debito Parte_1 della nei confronti della per i canoni di affitto del ramo d'azienda corrente in Cervaro, via Parte_1 CP_2
Piternis n. 38, come da contratto del 9 dicembre 2019 rogato per notaio (rep. 69979; racc. Persona_1
31117); canoni che sino all'ammontare di € 36.127,26 non sarà tenuta a versare a . Parte_1 CP_2
Dichiara di aver ricevuto in data 27.07.2022 la notifica dell'ordinanza di Parte_1
assegnazione del 14.07.2021 e del provvedimento di correzione del 21.07.2022, emessi dal
Tribunale di Frosinone all'esito della procedura esecutiva n. 53/21 rge intrapresa dalla sig.ra
, odierna parte opposta, contro quale debitore principale e Controparte_1 CP_2 Parte_1
quale terzo pignorato.
4 In data 01.02.2022, ha inviato a a mezzo raccomandata la Parte_1 CP_2
comunicazione con cui ha manifestato la volontà di recedere dal contratto di affitto;
tale volontà era già stata manifestata con pec del 31.01.2022 indirizzata alla controparte contrattuale. Infine, in data
11.05.2022 è stata effettuata dichiarazione di recesso unilaterale dal contratto di affitto con atto a rogito notaio . Persona_2
In data 24.03.2023 ha ricevuto la notifica del precetto poi opposto nella presente Parte_1
sede.
Parte opponente sostiene che, essendo medio tempore intervenuto il recesso dal contratto di affitto di azienda stipulato con (e, precisamente, a partire dal 30 aprile 2022) la CP_2 Pt_1
non sarebbe più obbligata nei confronti della sig.ra che non potrebbe più agire CP_1
esecutivamente contro la Società, non assumendo più quest'ultima la qualità di debitor debitoris.
Conseguentemente, l'iniziativa esecutiva della sarebbe illegittima in quanto il credito CP_1
precettato non potrebbe più essere fatto valere nei confronti della ma andrebbe Parte_1
richiesto all'originaria debitrice, ossia CP_2
Sotto altro profilo, l'opponente ritiene la pretesa della non dovuta, avendo la Società CP_1
sottoscritto in data 25.02.2020 un accordo con sulla base del quale CP_2 Parte_1
eseguendo il pagamento di quanto stabilito nei verbali di conciliazione in favore delle sig.re e si sarebbe surrogata nei diritti delle creditrici nei confronti di e Parte_2 CP_3 Pt_3 CP_2
avrebbe compensato tale credito con quanto dovuto a titolo di canone di affitto per il ramo d'azienda, fino alla concorrenza dell'importo di € 36.127,26, da versati alle lavoratrici. Pt_1
Per parte sua, l'opposta eccepisce l'inammissibilità della domanda, ritenendo che i fatti dedotti da controparte avrebbero dovuto essere fatti valere nel processo esecutivo, poi esitato nell'ordinanza di assegnazione che costituisce l'odierno titolo esecutivo, ovvero con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, a seguito della sua notifica, trattandosi di fatti già esistenti a quel tempo. Sostiene inoltre che, trattandosi di fatti riguardanti il rapporto tra il terzo pignorato e il debitore principale, essi non possono essere fatti valere con opposizione a precetto.
2.1. L'opposizione è fondata.
In primo luogo, si osserva che il precetto opposto è stato notificato sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Frosinone in data 14.07.2021 in esito alla procedura esecutiva mobiliare n. 53/21 rge, con successivo provvedimento di correzione del 21.07.2021. La
5 richiamata ordinanza ha assegnato alla sig.ra fino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
12.757,91, il canone d'affitto mensilmente dichiarato dovuto dal terzo, con decorrenza da aprile
2022 e comunque dal totale pagamento di cui ai precedenti pignoramenti dedotti dal terzo. Pt_1
deduce che il contratto di affitto di ramo d'azienda, in forza del quale l'opponente doveva il
[...]
versamento del canone d'affitto mensile a ha cessato la propria efficacia dall'aprile 2022 CP_2
(mese a partire dal quale iniziava a decorrere l'obbligazione nei confronti della sig.ra , in CP_1
ragione del recesso unilaterale esercitato dall'opponente con comunicazione a mezzo pec del
31.01.2022 e a mezzo raccomandata del 01.02.2024, nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi pattuito contrattualmente dalle parti;
recesso unilaterale successivamente formalizzato per atto del
Notaio del 11.05.2022. Tale circostanza sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo Per_1
(l'ordinanza di assegnazione, infatti, benché notificata in data successiva al recesso esercitato da
è stata emessa in data antecedente, e precisamente in data 14.07.2021) eliderebbe, Parte_1
stando alle argomentazioni dell'opponente, l'obbligazione del terzo pignorato nei confronti della creditrice, essendo venuto meno il rapporto contrattuale tra e e, Parte_1 CP_2
conseguentemente, la qualità di debitor debitoris di Parte_1
Quest'ultima sostiene altresì che la sig.ra non ha diritto ad agire esecutivamente nei CP_1
suoi confronti, avendo la Società debitrice stipulato degli accordi di conciliazione con tre lavoratrici, all'esito dei quali sarebbe intervenuta la stessa nonché per la circostanza che la sig.ra Parte_1
avrebbe intrapreso nel tempo diverse procedure esecutive contro la in qualità di CP_1 Parte_1
terzo pignorato.
Ebbene, le circostanze da ultimo richiamate sono inconferenti, in quanto, da un lato, attengono a vicende processuali - e ad accordi conciliativi intervenuti a chiusura di tali contenziosi - riguardanti la Società debitrice e altri soggetti non interessati dal presente procedimento (invero, gli accordi intervenuti tra la e la non rilevano nel caso di specie dal momento che CP_2 Parte_1
essi si pongono a valle dei verbali conciliativi relativi ai contenziosi intrapresi dalle sig.re Pt_3
e e non riguardano le vicende della sig.ra , odierna parte opposta;
si Parte_2 CP_3 Controparte_1
tratta peraltro di circostanze già note all'opponente all'epoca dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, atteso che il verbale di conciliazione sindacale e la scrittura privata richiamate sono state sottoscritte in data 25.02.2020, laddove l'ordinanza è stata pronunciata in data 14.07.2022); dall'altro, la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui la sig.ra avrebbe intrapreso nel CP_1
tempo diverse procedure esecutive contro la in qualità di terzo pignorato non assume Parte_1
6 rilievo nella presente sede nella misura in cui non se ne conosce l'esito (fatta eccezione per la procedura iscritta al n. 53/21 r.g.e., esitata nell'emissione di ordinanza di assegnazione del
14.07.2021 e conseguente provvedimento di correzione del 21.07.2021, costituente il titolo esecutivo sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto) e in ogni caso l'opponente non eccepisce l'avvenuta soddisfazione del credito in esito alle anzidette procedure, con estinzione di ogni ragione di credito in capo alla parte intimante.
Quanto, invece, alla prima delle deduzioni sopra elencate, e sulla base della quale si ritiene la fondatezza della domanda, si osserva quanto segue.
Si tratta di principio pacifico quello secondo cui l'ordinanza di assegnazione non possa essere impugnata attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione. Infatti, il provvedimento in questione segna la fine della procedura esecutiva, sicché è inammissibile l'azione volta a contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, laddove l'azione esecutiva è già stata intrapresa ed è altresì giunta a conclusione. Pertanto, l'unico rimedio ammesso avverso l'ordinanza di assegnazione
è l'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/06/2023, n. 15822: “In tema di espropriazione presso terzi, avverso
l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.”; cfr., ex plurimis,
Cassazione civile sez. III, 21/04/2022, n.12690; Cass. civ., sez. III, sent. 12 aprile 2023, n. 9736).
Sicché priva di pregio appare l'osservazione di parte convenuta secondo cui l'opponente avrebbe dovuto muovere le sue contestazioni nell'ambito della instaurata procedura esecutiva mobiliare, essendo invero la circostanza lamentata dall'opponente (recesso dal contratto di affitto d'azienda esercitato in data 31.01.2022/01.02.2022, con cessazione della sua efficacia a partire dalla fine del mese di aprile 2022) sopravvenuta rispetto all'emissione dell'ordinanza di assegnazione
(emessa in data 14.07.2022) e, quindi, alla chiusura di quello specifico processo espropriativo rubricato al numero 53/21 rge.
Analogamente, le doglianze proposte non avrebbero potuto trovare sede nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza di assegnazione, essendo preclusa tale possibilità per le ragioni su spiegate.
7 D'altro canto, lo stesso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi non appare confacente al tipo di motivi fatti valere dall'opponente, il quale invero non contesta la regolarità formale del titolo
(rectius, “la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva” cfr. ex plurimis Cass. n. 16262/05, Cass. n. 13205/12, Cass. n. 13938/12, Cass. n.
20989/12, Cass. n. 20052/2013), bensì il diritto della creditrice ad agire esecutivamente nei suoi confronti per fatti attinenti al rapporto obbligatorio a monte originariamente intercorrente tra il debitore principale e il terzo pignorato.
Ciò detto, occorre verificare se la presente sede sia quella deputata alla delibazione della domanda proposta dall'opponente.
Ebbene, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il terzo pignorato (che, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo), mentre ove il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra l'originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere a un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 4 gennaio 2023, n. 108, nella cui motivazione si legge: “Quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante.
Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente
(ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo: ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10912 del 05/05/2017). Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (così, ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812 - 01)”.
8 Secondo la pronuncia richiamata “una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione, sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione”.
Tale principio di diritto da ultimo espresso dalla giurisprudenza citata va coordinato con quanto richiamato in motivazione, e precisamente con il precedente in essa richiamato, nell'ambito del quale la Cassazione si era espressa in questi termini: “Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art. 188 disp. att.
c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata)”.
Ebbene, per effetto della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione si realizza una modificazione sotto il profilo soggettivo del rapporto obbligatorio: all'originaria obbligazione intercorrente tra creditore procedente e debitore principale si sostituisce quella intercorrente tra creditore procedente/assegnatario e terzo pignorato/assegnato, che trova la sua fonte nell'ordinanza medesima (cfr. tra le altre Cass., civ. sez. III, del 10 maggio 2016, n. 9390).
Trattandosi di atto che non necessita di attuazione, l'ordinanza di assegnazione non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che, con la sua pronuncia, esaurisce definitivamente la sua funzione.
Stante l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza di assegnazione, per le ragioni di cui sopra, ne consegue che il terzo pignorato possa avvalersi del solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, laddove intenda far valere vizi formali del titolo ovvero del processo esecutivo. Ove si tratti, invece, di far valere eventuali circostanze sopravvenute che siano
9 modificative o estintive della pretesa creditoria consacrata nell'ordinanza di assegnazione, il terzo pignorato potrà avvalersi dell'opposizione avverso la successiva esecuzione intrapresa sulla base dell'ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo, purché si tratti di fatti inerenti il rapporto obbligatorio avente fonte nell'ordinanza stessa (ossia quello tra creditore assegnatario e terzo pignorato), essendo invece rimesso a un ordinario processo di cognizione l'accertamento del sopravvenuto venir meno del rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore originario e terzo pignorato (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 12 aprile 2023, n. 9736: “L'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che l'ha emessa e, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore, dovendo quest'ultimo, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare eventualmente accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito”).
Come è stato rilevato, “In caso di opposizione all'esecuzione avverso atto di precetto intimato sulla base di una precedente ordinanza di assegnazione, devono ritenersi estranee all'oggetto del giudizio tutte le considerazioni relative alla legittimità dell'ordinanza di assegnazione posta a base dell'atto di precetto opposto. In particolare, sia con riguardo ai profili relativi alla pignorabilità del credito assegnato, sia con riguardo ai profili relativi agli altri presupposti dell'assegnazione, inclusi quelli attinenti, per un verso, alla eventuale legittimità di una assegnazione di un credito in forma generica, cioè senza la esatta determinazione del suo importo e, per il verso opposto, alla legittimità di una assegnazione disposta per importo pari all'intero credito fatto valere in via esecutiva, pur in presenza di una espressa dichiarazione di quantità ed eventualmente anche in mancanza degli altri presupposti per l'applicazione della cd. regola della non contestazione di cui all'articolo 548 del Cpc. Oggetto del giudizio, in altri termini, è esclusivamente quello di accertare se, sulla base del titolo esecutivo fatto valere con
l'atto di precetto opposto, sussista il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata ed in quali limiti. A tal fine, il titolo esecutivo va certamente interpretato, onde stabilire se il giudice dell'esecuzione (giusto o sbagliato che siffatto provvedimento possa essere) abbia inteso assegnare esclusivamente gli importi disponibili sul conto corrente momento del pignoramento, pur senza specificarne l'entità (e, quindi, rendendo necessario per il creditore assegnatario un autonomo accertamento da effettuare in sede di cognizione, al fine di poter agire in via esecutiva contro il terzo pignorato) ovvero abbia inteso effettivamente assegnare un importo pari all'intero credito fatto valere in via esecutiva” (Cassazione civile sez. III, 11/04/2023, n.9653).
10 In specie, l'opponente sostiene l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dalla sig.ra in ragione di un fatto, certamente successivo e, di conseguenza, sopravvenuto rispetto alla CP_1
formazione del titolo esecutivo, atteso che l'ordinanza di assegnazione è stata emessa in data
14.07.2021 laddove la comunicazione di recesso unilaterale dal contratto di affitto d'azienda è stata inoltrata per la prima volta in data 31.01.2022.
A ben vedere, si tratta di circostanza che non attiene direttamente al rapporto obbligatorio scaturente dall'ordinanza di assegnazione, ossia tra la sig.ra in qualità di creditrice CP_1
procedente e la in qualità di terzo pignorato e, quindi, di soggetto obbligato nei confronti Parte_1
della all'adempimento dell'obbligazione consistente nel pagamento del credito CP_1
nell'importo assegnato dal giudice dell'esecuzione con la decorrenza prevista dal provvedimento.
Infatti, l'opponente fa valere quale fatto estintivo dell'obbligazione su di esso gravante in forza dell'ordinanza di assegnazione l'avvenuto recesso dal contratto di affitto di azienda che la stessa
Società aveva stipulato con la debitrice principale;
rapporto contrattuale in ragione del quale Pt_1
ha assunto la veste di terzo pignorato nelle plurime procedure esecutive intentate contro
[...] CP_2
La conseguenza di quanto sostenuto dalla Società è che il verificarsi del recesso in questione
[...]
avrebbe automaticamente eliso l'obbligazione su di essa gravante in forza dell'ordinanza di assegnazione, rendendo non dovute da le somme ivi assegnate. Pt_1
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, tale circostanza che attiene al rapporto tra l'originario debitore e il terzo pignorato, benché sopravvenuta alla formazione del titolo, non può trovare sede nell'ambito di una opposizione all'esecuzione, quale è l'opposizione a precetto, potendo il terzo pignorato far valere con il rimedio oppositivo fatti modificativi o estintivi della propria obbligazione che attengano al rapporto obbligatorio tra questo e la creditrice procedente, come consacrato nell'ordinanza di assegnazione (ad esempio, il venir meno del diritto del creditore ad agire esecutivamente nei confronti dell'assegnato per adempimento dell'obbligazione da parte del terzo avvenuto successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione). Con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore procedente è ravvisabile nell'ordinanza stessa. Sicché è consentito al terzo pignorato di far valere fatti modificativi o estintivi della propria obbligazione, sopravvenuti rispetto all'emissione dell'ordinanza, attinenti al rapporto obbligatorio, scaturente dall'ordinanza medesima, tra il creditore e il terzo pignorato.
11 Di contro, eventuali fatti che attengano al rapporto obbligatorio a monte intercorrente tra il debitore principale e il terzo pignorato dovranno essere fatti valere nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l'insussistenza dell'obbligo in capo al terzo pignorato, ossia che, per circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, questi non è più tenuto all'obbligazione nei confronti del creditore assegnatario.
E pur tuttavia, com'è noto, “Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente
l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito” (Cass. civ.,
Sez. 3, sent. n. 5635/2017). Ne consegue che, in applicazione dei principi richiamati, nonché di un generale principio di economia delle attività processuali, il presente procedimento, quale ordinario giudizio di cognizione, possa qualificarsi anche in termini di giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito per cui è causa.
Così qualificata l'azione e rilevata la compiuta instaurazione del contraddittorio su tale domanda di accertamento negativo, per essersi il costituito in giudizio, deve Controparte_2
ritenersi fondata la domanda di parte opponente, laddove è evidente che il recesso dal contratto di affitto di azienda sia intervenuto successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione e che tale circostanza sopravvenuta abbia inciso sul diritto della a percepire somme dalla CP_1 Pt_1 in forza dell'ordinanza di assegnazione. Invero, venuto meno il rapporto obbligatorio tra
[...] Pt_1
e fondato sul contratto richiamato, viene meno altresì il vincolo di nei
[...] CP_2 Parte_1
confronti della sig.ra CP_1
Dunque, l'esecuzione è stata ab origine intrapresa sulla scorta di un titolo esecutivo valido ed efficace - del quale il terzo pignorato non ha contestato la regolarità formale attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti - che individua il soggetto creditore e il soggetto debitore (assegnato),
l'importo del credito assegnato e il momento a partire dal quale il credito diviene esigibile;
tuttavia, il terzo pignorato può far valere un fatto sopravvenuto di carattere estintivo attinente al rapporto obbligatorio a monte (in specie, il recesso da parte di dal contratto di affitto di azienda Parte_1
stipulato con per ottenere l'accertamento negativo del credito riconosciuto in capo al CP_2
soggetto creditore (sig.ra . CP_1
3. Infondata è la domanda del con cui chiede di dichiararsi l'inefficacia ex art. 44 L.Fall. CP_2
dei pagamenti eseguiti da alla sig.ra in forza dell'ordinanza di assegnazione Parte_1 CP_1
12 poiché, stando a quanto consta agli atti di causa, non sembrerebbero esservi stati pagamenti in esecuzione dell'ordinanza successivi alla dichiarazione di fallimento, pronunciata con sentenza n.
1/2023 depositata il 03.01.2023 (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2017, n. 19947:
“In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal
"debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi della L.Fall., art. 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina
l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicchè l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia.
Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dalla L.Fall., art. 56, il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo." (Cass. 1227/2016). Il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi della L.Fall., art. 44, il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato”).
3.1. Per le medesime ragioni non può ritenersi meritevole di positivo apprezzamento l'argomentazione dell'opposta , la quale ritiene che l'importo maturato nel mese di Controparte_1
aprile 2022, dunque antecedentemente alla dichiarazione unilaterale di recesso effettuata per atto pubblico da dovrebbe essere da quest'ultima comunque versato alla creditrice. Invero, Parte_1
essendo intervenuto il fallimento della qualunque pagamento effettuato in esecuzione CP_2
dell'ordinanza di assegnazione e a seguito della dichiarazione di fallimento sarebbe ormai privo di efficacia ex art. 44 L.Fall., con diritto della Curatela ad acquisire al fallimento tali somme. Peraltro, dalla documentazione in atti si apprende che la sig.ra è stata ammessa al passivo del CP_1
13 fallimento per le somme da lei vantate sulla base, tra gli altri, dell'ordinanza di CP_2
assegnazione del 14.07.2021 e del relativo decreto di correzione. È pertanto in quella sede che il suo credito dovrà trovare soddisfazione.
4. Quanto alle domande di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate dall'opponente e dal : CP_2
osservato che “la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria trova applicazione in due diverse ipotesi: allorquando l'attore, agendo con malafede o colpa grave, intraprenda o coltivi un giudizio destinato ad un esito sfavorevole rivendicando pretese insussistenti oppure qualora il convenuto, pur essendo cosciente della fondatezza delle pretese avversarie, si opponga in modo irragionevole alla domanda di controparte ostacolando la tutela dell'altrui diritto. In entrambi i casi, controparte e giudice sono costretti a svolgere attività processuali evitabili aggravate da un dispendio di tempo, mezzi e risorse. In assenza di parametri di riferimento normativi, la somma da liquidare deve essere ricavata dall'intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
dalle modalità attraverso le quali si realizza l'abuso del processo e dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate” (Tribunale Pisa, sez. I, 09/01/2023, n. 31); osservato che il comma primo del richiamato articolo richiede che vi sia una soccombenza totale e completa ai fini della condanna, non essendo sufficiente una soccombenza soltanto parziale o virtuale, né potendosi pronunciare tale condanna in caso di vittoria totale della parte contro cui la domanda è stata proposta;
osservato che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U., 9912/2018; Cass. 19948/2023; Cass. Civ., sez. I,
27/10/2023, n.29831); osservato in ogni caso che la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato
14 istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost. (Cass. civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19948); osservato che “ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non occorre necessariamente la consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda da parte dell'attore (ipotesi, peraltro, prevista dal citato articolo con l'espresso riferimento alla "mala fede") ma è sufficiente la "colpa grave", la quale si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza, che consenta di avvertire facilmente
l'ingiustizia della propria domanda. L'accertamento di tale "colpa grave", implicando un apprezzamento di mero fatto, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. civ. n. 10097/2023); osservato altresì che, nella giurisprudenza di merito, l'accertamento in ordine alla responsabilità aggravata ai fini della condanna comminabile d'ufficio debba svolgersi sulla scorta di una valutazione oggettiva della condotta processuale, qualificabile in termini di abuso del processo (“La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna
d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. , di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria -
Corte App. Napoli, sez. IV, 19/07/2025, n. 3863; “L' art. 96, comma 3, c.p.c. stabilisce una misura sanzionatoria di natura pubblicistica volta a punire l'utilizzo abusivo dello strumento processuale ad opera della parte soccombente. Tale strumentalizzazione si configura mediante la proposizione di domande, eccezioni o difese grossolanamente inammissibili o manifestamente infondate. L'accertamento che il giudice è chiamato a effettuare si fonda esclusivamente sull'analisi oggettiva della condotta processuale, indipendentemente dall'elemento soggettivo” - Tribunale Palermo, sez. V, 11/02/2025); osservato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
tanto premesso, ritenuto che non possa darsi luogo a condanna della come richiesto dal Parte_1
, avendo l'opponente ottenuto l'accoglimento delle proprie domande;
CP_2 ritenuto che non possa pronunciarsi condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 Controparte_1
comma 1 c.p.c., non essendo stata fornita prova degli elementi costitutivi della fattispecie, e in
15 particolare dell'elemento soggettivo in capo a parte opposta ovvero del danno subito Controparte_1
da controparte;
osservato che, ai fini della condanna d'ufficio ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, non sia necessaria la prova del danno, essendo sufficiente il riscontro della violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria istanza, ovvero, secondo la giurisprudenza di merito già citata, la valutazione della condotta processuale in termini oggettivi e di abusività della stessa;
rilevato che, benché la sia stata informata da del recesso unilaterale da questa CP_1 Parte_1
esercitato con pec del 28.03.2023 successiva alla notifica del precetto opposto, avvenuta a mezzo pec in data 24.03.2023, va comunque evidenziato che la parte era a conoscenza del fatto che, a tale data, la debitrice fosse già stata dichiarata fallita con sentenza n. 1/2023 depositata in data 03.01.2023, tant'è che la ha presentato domanda di insinuazione al passivo anche in ragione CP_1
dell'ordinanza di assegnazione sulla cui base è stato notificato il precetto opposto, domanda integralmente accolta con decreto del G.D. del 17.05.2023; la circostanza dell'ammissione al passivo fallimentare è provata documentalmente e comunque mai contestata dalla che tuttavia ha CP_1
insistito nella volontà di vedersi riconoscere al di fuori della sede fallimentare il proprio credito integralmente o anche solo parzialmente (cfr. da ultimo verbale d'udienza del 04.11.2025); per tali ragioni, si ritiene che la condotta della possa essere stigmatizzata nei termini di cui CP_1
all'art. 96 comma 3 c.p.c., con conseguente sua condanna al pagamento della somma equitativamente liquidata in dispositivo nella misura corrispondente all'importo delle spese di lite che si vanno a liquidare sempre in dispositivo, in favore di in persona del l.r.p.t., e del Parte_1 Controparte_2
in persona del Curatore Fallimentare.
[...]
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal
D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, tenuto conto del valore della controversia e operata la riduzione di 1/3 della fase istruttoria, avendo l'opponente omesso il deposito della terza memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., e della metà della fase decisionale, avendo depositato le sole note conclusive del 25.10.2024 e non anche gli atti di cui all'art. 189 c.p.c. Le spese sono poste a carico di parte opposta (soccombente quanto Controparte_1
16 all'opposizione a precetto) e del (soccombente quanto all'accertamento Controparte_2
negativo del credito e all'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L.Fall.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1150 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da in persona Parte_1
del l.r.p.t., nei confronti di e in persona del Controparte_1 Controparte_2
Curatore Fallimentare, avente ad oggetto “opposizione a precetto – accertamento negativo del credito” ex art. 615 co. 1 c.p.c., rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- ACCERTA e DICHIARA che ora in fallimento (Fall. n. 1/2023) non è più creditrice di CP_2
sulla base del contratto di affitto di ramo d'azienda del 09/12/2019, giusta dichiarazione Parte_1
di recesso unilaterale per atto del Notaio del 11.05.2022, e per l'effetto, Per_1
- DICHIARA che non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 Parte_1
sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa il 14.07.2021 e conseguente decreto di correzione del 21.07.2021;
- RIGETTA la domanda di inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L.Fall.;
- CONDANNA a rifondere al in persona del Curatore Controparte_1 Controparte_2
Fallimentare, e a in persona del l.r.p.t., a ciascuno la somma equitativamente Parte_1 determinata di € 3.669,50;
- CONDANNA e il in persona del Curatore Fallimentare, a Controparte_1 Controparte_2
rifondere ciascuna al procuratore antistatario della parte opponente le spese di giudizio Parte_1
che liquida nella somma di € 3.669,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per Legge, con clausola di distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa SI Di IC
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa SI Di IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1150 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cicerone ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale giusta procura allegata all'atto Email_1
di citazione
- parte attrice/opponente -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio De Santis ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo studio legale in Frosinone, via Tommaso Landolfi n. 167, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- parte convenuta/opposta –
e
(Fall. n. 1/2023), in persona del Curatore Fallimentare, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Tiberio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Ferentino (FR), in via Municipio n. 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-terzo chiamato in causa-
OGGETTO: opposizione a precetto.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2025 le parti hanno discusso la causa come da processo verbale da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto.
FATTO E DIRITTO
1. La società a opposto l'atto di precetto notificatole in data 24.03.2023 da Parte_1 CP_1
con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 14.707,30, oltre spese
[...]
successive, sulla base dell'ordinanza di assegnazione del 14.07.2021 e successivo provvedimento di correzione del 21.07.2022, resi dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Frosinone all'esito della procedura esecutiva n. 53/21 rge, notificati alla società terza pignorata in data 27.07.2022. Premesso che in data 09.12.2019 le società e (rispettivamente terzo pignorato e Parte_1 CP_2
debitrice principale) hanno stipulato un contratto di affitto del ramo d'azienda costituito da attività di minimercato per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non, l'opponente ha dedotto che: a) tale contratto, il cui canone è stato oggetto di plurimi pignoramenti ed è stato versato sino al dovuto ad altri creditori di debitrice esecutata, ha cessato i suoi effetti al 30 aprile 2022; b) CP_2
in ragione delle posizioni debitorie di nei confronti di sono state azionate, in CP_2 Parte_1 qualità di terzo pignorato, sette procedure esecutive, e segnatamente: i) da parte della sig.ra
è stato notificato atto di pignoramento in data 31 gennaio 2020, iscritto al n. 270/2020 Parte_2
rge, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1025/2019; ii) dalla sig.ra è stato notificato atto di Pt_3
pignoramento in data 31.01.2020, poi iscritto al n. 281/2020 rge, in forza di decreto ingiuntivo n.
1025/2019; iii) dalla sig.ra sono stati notificati due atti di pignoramento: l'uno in data CP_3
31.01.2020, poi iscritto al n. 271/2020 rge, fondato sul decreto ingiuntivo n. 1041/2019; l'altro in data 28.07.2020, successivamente iscritto al n. 287/2020 rge, in forza di decreto ingiuntivo n.
25/2020; iv) da parte della sig.ra sono stati notificati tre atti di pignoramento: il primo il CP_1
31.01.2020, iscritto al n. 273/2020 rge, fondato sul decreto ingiuntivo n. 1024/2019; il secondo notificato il 3.03.2020 e iscritto al n. 288/2020 rge, sulla base del decreto ingiuntivo n. 14/2020; il terzo notificato il 14.12.2020, iscritto al n. 53/2021 rge, in forza dei decreti ingiuntivi n. 111/2020 e
266/2020; c) in data 25.02.2020 le lavoratrici sig.re e creditrici di CP_3 Parte_2 Pt_3 CP_2
hanno sottoscritto verbali di conciliazione sindacale in forza dei quali e
[...] Parte_1 CP_2
si sono obbligate al pagamento in solido, in 24 rate mensili, di quanto dovuto alle lavoratrici;
con
2 scrittura privata avente pari data certa, e richiamati i verbali di conciliazione CP_2 Parte_1
sindacale, hanno pattuito che il pagamento sarebbe stato effettuato dalla a favore delle Pt_1
predette lavoratrici, con surrogazione della Società nei diritti delle creditrici nei confronti di CP_2
e compensazione di tale credito con i canoni di affitto del ramo d'azienda dovuti da a
[...] Pt_1
fino all'ammontare di € 36.127,26 (importo versato alle lavoratrici da in luogo di CP_2 Parte_1
sulla base del predetto verbale di conciliazione). Pertanto, l'opponente ha argomentato CP_2
circa l'illegittimità dell'atto di precetto notificatole dalla sig.ra perchè la somma precettata CP_1
non è dovuta, non essendo l'intimata più obbligata nei confronti del debitore principale e ha chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, di dichiarare, ex art. 615
c.p.c., l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto del 24.03.2023 per inesistenza del credito intimato a con tutte le conseguenze di legge;
di condannare la sig.ra al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni in favore di ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., da determinarsi in via Parte_1
equitativa ex art. 96 co. 3 c.p.c.; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'avversaria opposizione, che l'intimata avrebbe dovuto proporre, per far valere i fatti posti a fondamento dell'odierna domanda, in sede esecutiva mobiliare ovvero con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, notificata alla controparte in data 27.07.2022 e, dunque, in data successiva al recesso del contratto di affitto d'azienda, che invece risale all'aprile
2022; che l'inesigibilità del credito per fatti relativi al rapporto tra l'originario debitore esecutato e il terzo pignorato non può essere fatto valere con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione. Ha pertanto invocato il rigetto dell'istanza di sospensione e declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e comunque il suo rigetto;
vinte le spese di lite.
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c.; rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata da parte attrice;
assegnati i termini di cui all'art. 171ter
c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
autorizzata la chiamata in causa del Controparte_2
(che, nel costituirsi, ha eccepito l'inefficacia ex art. 44 L.Fall. del pagamento eseguito da
[...]
in favore della sig.ra deducendo altresì che la stessa è stata ammessa al passivo Parte_1 CP_1
del fallimento con decreto del G.D. del 17/05/2023 per la somma di € 20.156,80, anche CP_2
per i titoli azionati nell'esecuzione presso terzi definita con l'ordinanza di assegnazione posta alla base dell'atto di precetto opposto dal terzo pignorato ossia i decreti ingiuntivi n. Parte_1
111/2020 e n. 266/2020 emessi dal Tribunale di Frosinone-Sez. Lavoro); fissata la discussione orale
3 per l'udienza del 05.11.2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio;
concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 04.11.2025 per la discussione, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
2. Giova innanzitutto effettuare una ricognizione dei fatti posti alla base dell'opposizione e delle contrapposte deduzioni delle parti.
Parte opponente espone di aver stipulato con in data 09.12.2019 un contratto di CP_2
affitto d'azienda, con il quale ha affittato a il ramo della sua azienda in Cervaro CP_2 Pt_1
(FR), avente ad oggetto attività di minimercato per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non. Tale contratto è stato stipulato per il periodo dal 10.12.2019 al 31.12.2023, salvo recesso anticipato da parte della conduttrice.
Successivamente, a istanza di diverse lavoratrici, sono state intraprese le sette procedure esecutive mobiliari (pignoramenti presso terzi) richiamate nella esposizione in fatto, tutte nei confronti di quale debitrice principale, nonché contro in qualità di terzo CP_2 Parte_1
pignorato.
Rappresenta l'opponente che in data 25.02.2020 le lavoratrici sig.re e CP_3 Parte_2
hanno sottoscritto verbali di conciliazione sindacale in forza dei quali e Pt_3 Parte_1 CP_2 si sono obbligate al pagamento in solido, in 24 rate mensili, di quanto loro dovuto. In virtù di
[...]
tale soluzione conciliativa intervenuta con le parti e con scrittura privata Parte_2 CP_3 Pt_3
del 25.02.2020, entrambe le Società hanno pattuito quanto segue: “il pagamento che eseguirà ex Pt_1
art. 2 dei verbali di conciliazione sindacale a favore delle signore , e Parte_4 Parte_5 [...]
avverrà con surroga integrale, ex art. 1203 comma 1 n. 3 c.c., nei diritti delle creditrici, ed il CP_4
conseguente credito di € 36.127,26 che cadrà in capo alla sarà dalle Parti compensato col pari debito Parte_1 della nei confronti della per i canoni di affitto del ramo d'azienda corrente in Cervaro, via Parte_1 CP_2
Piternis n. 38, come da contratto del 9 dicembre 2019 rogato per notaio (rep. 69979; racc. Persona_1
31117); canoni che sino all'ammontare di € 36.127,26 non sarà tenuta a versare a . Parte_1 CP_2
Dichiara di aver ricevuto in data 27.07.2022 la notifica dell'ordinanza di Parte_1
assegnazione del 14.07.2021 e del provvedimento di correzione del 21.07.2022, emessi dal
Tribunale di Frosinone all'esito della procedura esecutiva n. 53/21 rge intrapresa dalla sig.ra
, odierna parte opposta, contro quale debitore principale e Controparte_1 CP_2 Parte_1
quale terzo pignorato.
4 In data 01.02.2022, ha inviato a a mezzo raccomandata la Parte_1 CP_2
comunicazione con cui ha manifestato la volontà di recedere dal contratto di affitto;
tale volontà era già stata manifestata con pec del 31.01.2022 indirizzata alla controparte contrattuale. Infine, in data
11.05.2022 è stata effettuata dichiarazione di recesso unilaterale dal contratto di affitto con atto a rogito notaio . Persona_2
In data 24.03.2023 ha ricevuto la notifica del precetto poi opposto nella presente Parte_1
sede.
Parte opponente sostiene che, essendo medio tempore intervenuto il recesso dal contratto di affitto di azienda stipulato con (e, precisamente, a partire dal 30 aprile 2022) la CP_2 Pt_1
non sarebbe più obbligata nei confronti della sig.ra che non potrebbe più agire CP_1
esecutivamente contro la Società, non assumendo più quest'ultima la qualità di debitor debitoris.
Conseguentemente, l'iniziativa esecutiva della sarebbe illegittima in quanto il credito CP_1
precettato non potrebbe più essere fatto valere nei confronti della ma andrebbe Parte_1
richiesto all'originaria debitrice, ossia CP_2
Sotto altro profilo, l'opponente ritiene la pretesa della non dovuta, avendo la Società CP_1
sottoscritto in data 25.02.2020 un accordo con sulla base del quale CP_2 Parte_1
eseguendo il pagamento di quanto stabilito nei verbali di conciliazione in favore delle sig.re e si sarebbe surrogata nei diritti delle creditrici nei confronti di e Parte_2 CP_3 Pt_3 CP_2
avrebbe compensato tale credito con quanto dovuto a titolo di canone di affitto per il ramo d'azienda, fino alla concorrenza dell'importo di € 36.127,26, da versati alle lavoratrici. Pt_1
Per parte sua, l'opposta eccepisce l'inammissibilità della domanda, ritenendo che i fatti dedotti da controparte avrebbero dovuto essere fatti valere nel processo esecutivo, poi esitato nell'ordinanza di assegnazione che costituisce l'odierno titolo esecutivo, ovvero con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, a seguito della sua notifica, trattandosi di fatti già esistenti a quel tempo. Sostiene inoltre che, trattandosi di fatti riguardanti il rapporto tra il terzo pignorato e il debitore principale, essi non possono essere fatti valere con opposizione a precetto.
2.1. L'opposizione è fondata.
In primo luogo, si osserva che il precetto opposto è stato notificato sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Frosinone in data 14.07.2021 in esito alla procedura esecutiva mobiliare n. 53/21 rge, con successivo provvedimento di correzione del 21.07.2021. La
5 richiamata ordinanza ha assegnato alla sig.ra fino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
12.757,91, il canone d'affitto mensilmente dichiarato dovuto dal terzo, con decorrenza da aprile
2022 e comunque dal totale pagamento di cui ai precedenti pignoramenti dedotti dal terzo. Pt_1
deduce che il contratto di affitto di ramo d'azienda, in forza del quale l'opponente doveva il
[...]
versamento del canone d'affitto mensile a ha cessato la propria efficacia dall'aprile 2022 CP_2
(mese a partire dal quale iniziava a decorrere l'obbligazione nei confronti della sig.ra , in CP_1
ragione del recesso unilaterale esercitato dall'opponente con comunicazione a mezzo pec del
31.01.2022 e a mezzo raccomandata del 01.02.2024, nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi pattuito contrattualmente dalle parti;
recesso unilaterale successivamente formalizzato per atto del
Notaio del 11.05.2022. Tale circostanza sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo Per_1
(l'ordinanza di assegnazione, infatti, benché notificata in data successiva al recesso esercitato da
è stata emessa in data antecedente, e precisamente in data 14.07.2021) eliderebbe, Parte_1
stando alle argomentazioni dell'opponente, l'obbligazione del terzo pignorato nei confronti della creditrice, essendo venuto meno il rapporto contrattuale tra e e, Parte_1 CP_2
conseguentemente, la qualità di debitor debitoris di Parte_1
Quest'ultima sostiene altresì che la sig.ra non ha diritto ad agire esecutivamente nei CP_1
suoi confronti, avendo la Società debitrice stipulato degli accordi di conciliazione con tre lavoratrici, all'esito dei quali sarebbe intervenuta la stessa nonché per la circostanza che la sig.ra Parte_1
avrebbe intrapreso nel tempo diverse procedure esecutive contro la in qualità di CP_1 Parte_1
terzo pignorato.
Ebbene, le circostanze da ultimo richiamate sono inconferenti, in quanto, da un lato, attengono a vicende processuali - e ad accordi conciliativi intervenuti a chiusura di tali contenziosi - riguardanti la Società debitrice e altri soggetti non interessati dal presente procedimento (invero, gli accordi intervenuti tra la e la non rilevano nel caso di specie dal momento che CP_2 Parte_1
essi si pongono a valle dei verbali conciliativi relativi ai contenziosi intrapresi dalle sig.re Pt_3
e e non riguardano le vicende della sig.ra , odierna parte opposta;
si Parte_2 CP_3 Controparte_1
tratta peraltro di circostanze già note all'opponente all'epoca dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione, atteso che il verbale di conciliazione sindacale e la scrittura privata richiamate sono state sottoscritte in data 25.02.2020, laddove l'ordinanza è stata pronunciata in data 14.07.2022); dall'altro, la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui la sig.ra avrebbe intrapreso nel CP_1
tempo diverse procedure esecutive contro la in qualità di terzo pignorato non assume Parte_1
6 rilievo nella presente sede nella misura in cui non se ne conosce l'esito (fatta eccezione per la procedura iscritta al n. 53/21 r.g.e., esitata nell'emissione di ordinanza di assegnazione del
14.07.2021 e conseguente provvedimento di correzione del 21.07.2021, costituente il titolo esecutivo sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto) e in ogni caso l'opponente non eccepisce l'avvenuta soddisfazione del credito in esito alle anzidette procedure, con estinzione di ogni ragione di credito in capo alla parte intimante.
Quanto, invece, alla prima delle deduzioni sopra elencate, e sulla base della quale si ritiene la fondatezza della domanda, si osserva quanto segue.
Si tratta di principio pacifico quello secondo cui l'ordinanza di assegnazione non possa essere impugnata attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione. Infatti, il provvedimento in questione segna la fine della procedura esecutiva, sicché è inammissibile l'azione volta a contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, laddove l'azione esecutiva è già stata intrapresa ed è altresì giunta a conclusione. Pertanto, l'unico rimedio ammesso avverso l'ordinanza di assegnazione
è l'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/06/2023, n. 15822: “In tema di espropriazione presso terzi, avverso
l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.”; cfr., ex plurimis,
Cassazione civile sez. III, 21/04/2022, n.12690; Cass. civ., sez. III, sent. 12 aprile 2023, n. 9736).
Sicché priva di pregio appare l'osservazione di parte convenuta secondo cui l'opponente avrebbe dovuto muovere le sue contestazioni nell'ambito della instaurata procedura esecutiva mobiliare, essendo invero la circostanza lamentata dall'opponente (recesso dal contratto di affitto d'azienda esercitato in data 31.01.2022/01.02.2022, con cessazione della sua efficacia a partire dalla fine del mese di aprile 2022) sopravvenuta rispetto all'emissione dell'ordinanza di assegnazione
(emessa in data 14.07.2022) e, quindi, alla chiusura di quello specifico processo espropriativo rubricato al numero 53/21 rge.
Analogamente, le doglianze proposte non avrebbero potuto trovare sede nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza di assegnazione, essendo preclusa tale possibilità per le ragioni su spiegate.
7 D'altro canto, lo stesso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi non appare confacente al tipo di motivi fatti valere dall'opponente, il quale invero non contesta la regolarità formale del titolo
(rectius, “la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva” cfr. ex plurimis Cass. n. 16262/05, Cass. n. 13205/12, Cass. n. 13938/12, Cass. n.
20989/12, Cass. n. 20052/2013), bensì il diritto della creditrice ad agire esecutivamente nei suoi confronti per fatti attinenti al rapporto obbligatorio a monte originariamente intercorrente tra il debitore principale e il terzo pignorato.
Ciò detto, occorre verificare se la presente sede sia quella deputata alla delibazione della domanda proposta dall'opponente.
Ebbene, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il terzo pignorato (che, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo), mentre ove il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra l'originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere a un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 4 gennaio 2023, n. 108, nella cui motivazione si legge: “Quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante.
Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente
(ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo: ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10912 del 05/05/2017). Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (così, ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812 - 01)”.
8 Secondo la pronuncia richiamata “una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione, sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione”.
Tale principio di diritto da ultimo espresso dalla giurisprudenza citata va coordinato con quanto richiamato in motivazione, e precisamente con il precedente in essa richiamato, nell'ambito del quale la Cassazione si era espressa in questi termini: “Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione successiva alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito, con la quale il debitore intendeva fare valere la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia, ex art. 188 disp. att.
c.p.c., del decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa l'esecuzione forzata)”.
Ebbene, per effetto della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione si realizza una modificazione sotto il profilo soggettivo del rapporto obbligatorio: all'originaria obbligazione intercorrente tra creditore procedente e debitore principale si sostituisce quella intercorrente tra creditore procedente/assegnatario e terzo pignorato/assegnato, che trova la sua fonte nell'ordinanza medesima (cfr. tra le altre Cass., civ. sez. III, del 10 maggio 2016, n. 9390).
Trattandosi di atto che non necessita di attuazione, l'ordinanza di assegnazione non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che, con la sua pronuncia, esaurisce definitivamente la sua funzione.
Stante l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza di assegnazione, per le ragioni di cui sopra, ne consegue che il terzo pignorato possa avvalersi del solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, laddove intenda far valere vizi formali del titolo ovvero del processo esecutivo. Ove si tratti, invece, di far valere eventuali circostanze sopravvenute che siano
9 modificative o estintive della pretesa creditoria consacrata nell'ordinanza di assegnazione, il terzo pignorato potrà avvalersi dell'opposizione avverso la successiva esecuzione intrapresa sulla base dell'ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo, purché si tratti di fatti inerenti il rapporto obbligatorio avente fonte nell'ordinanza stessa (ossia quello tra creditore assegnatario e terzo pignorato), essendo invece rimesso a un ordinario processo di cognizione l'accertamento del sopravvenuto venir meno del rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore originario e terzo pignorato (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 12 aprile 2023, n. 9736: “L'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che l'ha emessa e, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore, dovendo quest'ultimo, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare eventualmente accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito”).
Come è stato rilevato, “In caso di opposizione all'esecuzione avverso atto di precetto intimato sulla base di una precedente ordinanza di assegnazione, devono ritenersi estranee all'oggetto del giudizio tutte le considerazioni relative alla legittimità dell'ordinanza di assegnazione posta a base dell'atto di precetto opposto. In particolare, sia con riguardo ai profili relativi alla pignorabilità del credito assegnato, sia con riguardo ai profili relativi agli altri presupposti dell'assegnazione, inclusi quelli attinenti, per un verso, alla eventuale legittimità di una assegnazione di un credito in forma generica, cioè senza la esatta determinazione del suo importo e, per il verso opposto, alla legittimità di una assegnazione disposta per importo pari all'intero credito fatto valere in via esecutiva, pur in presenza di una espressa dichiarazione di quantità ed eventualmente anche in mancanza degli altri presupposti per l'applicazione della cd. regola della non contestazione di cui all'articolo 548 del Cpc. Oggetto del giudizio, in altri termini, è esclusivamente quello di accertare se, sulla base del titolo esecutivo fatto valere con
l'atto di precetto opposto, sussista il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata ed in quali limiti. A tal fine, il titolo esecutivo va certamente interpretato, onde stabilire se il giudice dell'esecuzione (giusto o sbagliato che siffatto provvedimento possa essere) abbia inteso assegnare esclusivamente gli importi disponibili sul conto corrente momento del pignoramento, pur senza specificarne l'entità (e, quindi, rendendo necessario per il creditore assegnatario un autonomo accertamento da effettuare in sede di cognizione, al fine di poter agire in via esecutiva contro il terzo pignorato) ovvero abbia inteso effettivamente assegnare un importo pari all'intero credito fatto valere in via esecutiva” (Cassazione civile sez. III, 11/04/2023, n.9653).
10 In specie, l'opponente sostiene l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dalla sig.ra in ragione di un fatto, certamente successivo e, di conseguenza, sopravvenuto rispetto alla CP_1
formazione del titolo esecutivo, atteso che l'ordinanza di assegnazione è stata emessa in data
14.07.2021 laddove la comunicazione di recesso unilaterale dal contratto di affitto d'azienda è stata inoltrata per la prima volta in data 31.01.2022.
A ben vedere, si tratta di circostanza che non attiene direttamente al rapporto obbligatorio scaturente dall'ordinanza di assegnazione, ossia tra la sig.ra in qualità di creditrice CP_1
procedente e la in qualità di terzo pignorato e, quindi, di soggetto obbligato nei confronti Parte_1
della all'adempimento dell'obbligazione consistente nel pagamento del credito CP_1
nell'importo assegnato dal giudice dell'esecuzione con la decorrenza prevista dal provvedimento.
Infatti, l'opponente fa valere quale fatto estintivo dell'obbligazione su di esso gravante in forza dell'ordinanza di assegnazione l'avvenuto recesso dal contratto di affitto di azienda che la stessa
Società aveva stipulato con la debitrice principale;
rapporto contrattuale in ragione del quale Pt_1
ha assunto la veste di terzo pignorato nelle plurime procedure esecutive intentate contro
[...] CP_2
La conseguenza di quanto sostenuto dalla Società è che il verificarsi del recesso in questione
[...]
avrebbe automaticamente eliso l'obbligazione su di essa gravante in forza dell'ordinanza di assegnazione, rendendo non dovute da le somme ivi assegnate. Pt_1
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, tale circostanza che attiene al rapporto tra l'originario debitore e il terzo pignorato, benché sopravvenuta alla formazione del titolo, non può trovare sede nell'ambito di una opposizione all'esecuzione, quale è l'opposizione a precetto, potendo il terzo pignorato far valere con il rimedio oppositivo fatti modificativi o estintivi della propria obbligazione che attengano al rapporto obbligatorio tra questo e la creditrice procedente, come consacrato nell'ordinanza di assegnazione (ad esempio, il venir meno del diritto del creditore ad agire esecutivamente nei confronti dell'assegnato per adempimento dell'obbligazione da parte del terzo avvenuto successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione). Con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore procedente è ravvisabile nell'ordinanza stessa. Sicché è consentito al terzo pignorato di far valere fatti modificativi o estintivi della propria obbligazione, sopravvenuti rispetto all'emissione dell'ordinanza, attinenti al rapporto obbligatorio, scaturente dall'ordinanza medesima, tra il creditore e il terzo pignorato.
11 Di contro, eventuali fatti che attengano al rapporto obbligatorio a monte intercorrente tra il debitore principale e il terzo pignorato dovranno essere fatti valere nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l'insussistenza dell'obbligo in capo al terzo pignorato, ossia che, per circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, questi non è più tenuto all'obbligazione nei confronti del creditore assegnatario.
E pur tuttavia, com'è noto, “Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente
l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito” (Cass. civ.,
Sez. 3, sent. n. 5635/2017). Ne consegue che, in applicazione dei principi richiamati, nonché di un generale principio di economia delle attività processuali, il presente procedimento, quale ordinario giudizio di cognizione, possa qualificarsi anche in termini di giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito per cui è causa.
Così qualificata l'azione e rilevata la compiuta instaurazione del contraddittorio su tale domanda di accertamento negativo, per essersi il costituito in giudizio, deve Controparte_2
ritenersi fondata la domanda di parte opponente, laddove è evidente che il recesso dal contratto di affitto di azienda sia intervenuto successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione e che tale circostanza sopravvenuta abbia inciso sul diritto della a percepire somme dalla CP_1 Pt_1 in forza dell'ordinanza di assegnazione. Invero, venuto meno il rapporto obbligatorio tra
[...] Pt_1
e fondato sul contratto richiamato, viene meno altresì il vincolo di nei
[...] CP_2 Parte_1
confronti della sig.ra CP_1
Dunque, l'esecuzione è stata ab origine intrapresa sulla scorta di un titolo esecutivo valido ed efficace - del quale il terzo pignorato non ha contestato la regolarità formale attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti - che individua il soggetto creditore e il soggetto debitore (assegnato),
l'importo del credito assegnato e il momento a partire dal quale il credito diviene esigibile;
tuttavia, il terzo pignorato può far valere un fatto sopravvenuto di carattere estintivo attinente al rapporto obbligatorio a monte (in specie, il recesso da parte di dal contratto di affitto di azienda Parte_1
stipulato con per ottenere l'accertamento negativo del credito riconosciuto in capo al CP_2
soggetto creditore (sig.ra . CP_1
3. Infondata è la domanda del con cui chiede di dichiararsi l'inefficacia ex art. 44 L.Fall. CP_2
dei pagamenti eseguiti da alla sig.ra in forza dell'ordinanza di assegnazione Parte_1 CP_1
12 poiché, stando a quanto consta agli atti di causa, non sembrerebbero esservi stati pagamenti in esecuzione dell'ordinanza successivi alla dichiarazione di fallimento, pronunciata con sentenza n.
1/2023 depositata il 03.01.2023 (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2017, n. 19947:
“In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal
"debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi della L.Fall., art. 44, se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina
l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicchè l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia.
Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dalla L.Fall., art. 56, il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo." (Cass. 1227/2016). Il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi della L.Fall., art. 44, il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato”).
3.1. Per le medesime ragioni non può ritenersi meritevole di positivo apprezzamento l'argomentazione dell'opposta , la quale ritiene che l'importo maturato nel mese di Controparte_1
aprile 2022, dunque antecedentemente alla dichiarazione unilaterale di recesso effettuata per atto pubblico da dovrebbe essere da quest'ultima comunque versato alla creditrice. Invero, Parte_1
essendo intervenuto il fallimento della qualunque pagamento effettuato in esecuzione CP_2
dell'ordinanza di assegnazione e a seguito della dichiarazione di fallimento sarebbe ormai privo di efficacia ex art. 44 L.Fall., con diritto della Curatela ad acquisire al fallimento tali somme. Peraltro, dalla documentazione in atti si apprende che la sig.ra è stata ammessa al passivo del CP_1
13 fallimento per le somme da lei vantate sulla base, tra gli altri, dell'ordinanza di CP_2
assegnazione del 14.07.2021 e del relativo decreto di correzione. È pertanto in quella sede che il suo credito dovrà trovare soddisfazione.
4. Quanto alle domande di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate dall'opponente e dal : CP_2
osservato che “la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria trova applicazione in due diverse ipotesi: allorquando l'attore, agendo con malafede o colpa grave, intraprenda o coltivi un giudizio destinato ad un esito sfavorevole rivendicando pretese insussistenti oppure qualora il convenuto, pur essendo cosciente della fondatezza delle pretese avversarie, si opponga in modo irragionevole alla domanda di controparte ostacolando la tutela dell'altrui diritto. In entrambi i casi, controparte e giudice sono costretti a svolgere attività processuali evitabili aggravate da un dispendio di tempo, mezzi e risorse. In assenza di parametri di riferimento normativi, la somma da liquidare deve essere ricavata dall'intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
dalle modalità attraverso le quali si realizza l'abuso del processo e dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate” (Tribunale Pisa, sez. I, 09/01/2023, n. 31); osservato che il comma primo del richiamato articolo richiede che vi sia una soccombenza totale e completa ai fini della condanna, non essendo sufficiente una soccombenza soltanto parziale o virtuale, né potendosi pronunciare tale condanna in caso di vittoria totale della parte contro cui la domanda è stata proposta;
osservato che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U., 9912/2018; Cass. 19948/2023; Cass. Civ., sez. I,
27/10/2023, n.29831); osservato in ogni caso che la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato
14 istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost. (Cass. civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19948); osservato che “ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non occorre necessariamente la consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda da parte dell'attore (ipotesi, peraltro, prevista dal citato articolo con l'espresso riferimento alla "mala fede") ma è sufficiente la "colpa grave", la quale si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza, che consenta di avvertire facilmente
l'ingiustizia della propria domanda. L'accertamento di tale "colpa grave", implicando un apprezzamento di mero fatto, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. civ. n. 10097/2023); osservato altresì che, nella giurisprudenza di merito, l'accertamento in ordine alla responsabilità aggravata ai fini della condanna comminabile d'ufficio debba svolgersi sulla scorta di una valutazione oggettiva della condotta processuale, qualificabile in termini di abuso del processo (“La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna
d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. , di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria -
Corte App. Napoli, sez. IV, 19/07/2025, n. 3863; “L' art. 96, comma 3, c.p.c. stabilisce una misura sanzionatoria di natura pubblicistica volta a punire l'utilizzo abusivo dello strumento processuale ad opera della parte soccombente. Tale strumentalizzazione si configura mediante la proposizione di domande, eccezioni o difese grossolanamente inammissibili o manifestamente infondate. L'accertamento che il giudice è chiamato a effettuare si fonda esclusivamente sull'analisi oggettiva della condotta processuale, indipendentemente dall'elemento soggettivo” - Tribunale Palermo, sez. V, 11/02/2025); osservato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
tanto premesso, ritenuto che non possa darsi luogo a condanna della come richiesto dal Parte_1
, avendo l'opponente ottenuto l'accoglimento delle proprie domande;
CP_2 ritenuto che non possa pronunciarsi condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 Controparte_1
comma 1 c.p.c., non essendo stata fornita prova degli elementi costitutivi della fattispecie, e in
15 particolare dell'elemento soggettivo in capo a parte opposta ovvero del danno subito Controparte_1
da controparte;
osservato che, ai fini della condanna d'ufficio ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, non sia necessaria la prova del danno, essendo sufficiente il riscontro della violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria istanza, ovvero, secondo la giurisprudenza di merito già citata, la valutazione della condotta processuale in termini oggettivi e di abusività della stessa;
rilevato che, benché la sia stata informata da del recesso unilaterale da questa CP_1 Parte_1
esercitato con pec del 28.03.2023 successiva alla notifica del precetto opposto, avvenuta a mezzo pec in data 24.03.2023, va comunque evidenziato che la parte era a conoscenza del fatto che, a tale data, la debitrice fosse già stata dichiarata fallita con sentenza n. 1/2023 depositata in data 03.01.2023, tant'è che la ha presentato domanda di insinuazione al passivo anche in ragione CP_1
dell'ordinanza di assegnazione sulla cui base è stato notificato il precetto opposto, domanda integralmente accolta con decreto del G.D. del 17.05.2023; la circostanza dell'ammissione al passivo fallimentare è provata documentalmente e comunque mai contestata dalla che tuttavia ha CP_1
insistito nella volontà di vedersi riconoscere al di fuori della sede fallimentare il proprio credito integralmente o anche solo parzialmente (cfr. da ultimo verbale d'udienza del 04.11.2025); per tali ragioni, si ritiene che la condotta della possa essere stigmatizzata nei termini di cui CP_1
all'art. 96 comma 3 c.p.c., con conseguente sua condanna al pagamento della somma equitativamente liquidata in dispositivo nella misura corrispondente all'importo delle spese di lite che si vanno a liquidare sempre in dispositivo, in favore di in persona del l.r.p.t., e del Parte_1 Controparte_2
in persona del Curatore Fallimentare.
[...]
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal
D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, tenuto conto del valore della controversia e operata la riduzione di 1/3 della fase istruttoria, avendo l'opponente omesso il deposito della terza memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., e della metà della fase decisionale, avendo depositato le sole note conclusive del 25.10.2024 e non anche gli atti di cui all'art. 189 c.p.c. Le spese sono poste a carico di parte opposta (soccombente quanto Controparte_1
16 all'opposizione a precetto) e del (soccombente quanto all'accertamento Controparte_2
negativo del credito e all'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L.Fall.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1150 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da in persona Parte_1
del l.r.p.t., nei confronti di e in persona del Controparte_1 Controparte_2
Curatore Fallimentare, avente ad oggetto “opposizione a precetto – accertamento negativo del credito” ex art. 615 co. 1 c.p.c., rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- ACCERTA e DICHIARA che ora in fallimento (Fall. n. 1/2023) non è più creditrice di CP_2
sulla base del contratto di affitto di ramo d'azienda del 09/12/2019, giusta dichiarazione Parte_1
di recesso unilaterale per atto del Notaio del 11.05.2022, e per l'effetto, Per_1
- DICHIARA che non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1 Parte_1
sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa il 14.07.2021 e conseguente decreto di correzione del 21.07.2021;
- RIGETTA la domanda di inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L.Fall.;
- CONDANNA a rifondere al in persona del Curatore Controparte_1 Controparte_2
Fallimentare, e a in persona del l.r.p.t., a ciascuno la somma equitativamente Parte_1 determinata di € 3.669,50;
- CONDANNA e il in persona del Curatore Fallimentare, a Controparte_1 Controparte_2
rifondere ciascuna al procuratore antistatario della parte opponente le spese di giudizio Parte_1
che liquida nella somma di € 3.669,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per Legge, con clausola di distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa SI Di IC
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