Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 25/02/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00734/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Pierpaolo De Vizio, anche in sostituzione dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia;
Considerato che non appaiono emergere profili di fumus forieri di un futuro accoglimento dal momento che le condotte che sono state oggetto di valutazione disciplinare sono gravi anche una volta depurate dalle contestazioni che in sede penale erano state ritenute insussistenti;
Ritenuto che il provvedimento impugnato dia atto in modo autonomo rispetto alle conclusioni del processo penale delle ragioni che non consentono al militare la prosecuzione del servizio, avendo posto in essere condotte contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare;
Ritenuto che possano compensarsi le spese della presente fase cautelare poiché l’Amministrazione si è costituita con comparsa di stile;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 824/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.