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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 605 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) entrambi residenti in Collecorvino (PE)
[...] C.F._2 via G. D'Annunzio n. 30 rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Giardina, come in atti
-APPELLANTI-
CONTRO
P.VA , già Controparte_1 P.VA_1 Controparte_2
incorporante con sede legale in Padova via San Marco n. 11 in Controparte_3
persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa da CP_4
e dall'avv. Renata Castellan unitamente all'avv. Controparte_5
Sebastiano Angelo Scarpa anche in via disgiunta fra loro, come in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 569/2023 pubblicata in data 20.04.2023.
Conclusioni delle parti: Per gli appellanti: Gli appellanti a mezzo dello scrivente difensore precisano le conclusioni riportandosi al proprio atto di appello nonché a tutti i propri atti e verbali di causa, contestano tutte le deduzioni avversarie poiché infondate in fatto e in diritto, e chiedono l'accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate nei predetti scritti difensivi, che qui si riportano: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in via principale 1) ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della 2) Ritenere e dichiarare la nullità del decreto Controparte_1 ingiuntivo per violazione dell'art. 50 del TUB e dell'art. 2697 c.c., stante la carenza di prova del credito, sia relativo al contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018 e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto;
3) Accertare, ritenere e dichiarare che il contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018 è viziato in quanto è contrario a norme imperative in materia di trasparenza bancaria e interessi e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero annullarlo;
4) accertare, ritenere e dichiarare Illegittimità delle clausole del contratto di prestito personale n.
C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono l'ammortamento alla francese, in quanto determinano anatocismo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero annullare dette clausole;
5) accertare, ritenere e dichiarare Illegittimità delle clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono il tasso di mora usurario e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero annullare dette clausole;
7) accertare, ritenere e dichiarare Illegittimità delle clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono il TAN E TAEG in modo indeterminabile e violano le norme in materia di trasparenza nei contratti bancari e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero annullare dette clausole;
8) per l'ulteriore effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale 9) accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità di tutti gli interessi applicati e, per l'effetto, eliminarli dall'originario credito finanziato, individuando quale importo da versare la sola sorte capitale finanziato e, cioè la somma di € 5.000,00; 10) accertare, ritenere e dichiarare che in seguito ai versamenti effettuati dai ricorrenti di € 5.000,00 11) condannare la convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti al fine di scomputarli dall'importo complessivo finanziato;
12) per l'effetto rideterminare il un nuovo piano di ammortamento e la rata in base al superiore importo residuo;
in via subordinata 13) laddove si dovesse ritenere e dichiarare che la declaratoria di nullità non consenta il totale annullamento degli interessi, ma comporti all'applicazione dei tassi di interessi legali, in sostituzione di quelli illegittimamente previsti, si chiede di accertare i rapporti in dare e avare tra le parti, individuando l'importo residuo da versare tenuto conto degli importi già pagati dagli attori, nell'importo di € 9.300,00 14) condannare la convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti al fine di scomputarli dall'importo complessivo;
15) rideterminare il piano di ammortamento e la rata in base al superiore importo che sarà accertato, in base all'applicazione dei tassi BOT annuali ex art. 115-bis comma 7 TUB;
In via istruttoria 16) nominare CT ex art. 191 c.p.c. per le finalità del presente giudizio e per stabilire e accertare: a) che il contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, è viziato in quanto è contrario a norme imperative in materia di trasparenza bancaria e interessi;
b) che le clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, prevedono un meccanismo di ammortamento alla francese che determina anatocismo;
c) che le clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, prevedono un tasso di mora usurario;
d) che le clausole del contratto di prestito personale n.
C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono che il TAEG derivante dalla clausola di estinzione anticipata è superiore al tasso soglia;
e) che clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono il TAN E
TAEG, violano le norme in materia di trasparenza nei contratti bancari;
f) accertare l'importo residuo da versare eliminando gli interessi applicati;
g) accertare gli importi versati;
h) rideterminare il un nuovo piano di ammortamento e la rata in base al superiore importo residuo, conforme alla legge;
17) acquisire il fascicolo del giudizio monitorio dinnanzi al Tribunale di Pescara RG. 3994/2021. 18) - con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario Per l'appellata : Il patrocinio di si riporta al contenuto Controparte_1 della propria comparsa di costituzione d'appello richiamando le conclusioni ivi dimesse e per l'effetto: NEL MERITO- previo integrale rigetto dell'appello proposto dai IG.ri e , confermarsi integralmente la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 569/2023 del 20.4.2023, pubblicata il 20.4.2023 ed emessa dal Tribunale civile di Pescara nell'ambito del procedimento n. 3994/2021 R.G.; IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compenso di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per Legge, per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA - dichiararsi inammissibile per tardività ex art. 345 c.p.c. la produzione documentale del doc. D prodotto in grado di appello dagli appellanti;
- dichiararsi inammissibile perché esplorativa la richiesta di CT contabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1293/21, con cui il Tribunale di
Pescara ingiungeva il pagamento in solido in favore di Controparte_3 dell'importo di € 11.283,81, oltre interessi come da domanda, quale saldo debitore di un prestito personale n. C_ 456179 acceso in data 11.09.2018 da Parte_1
con e con garanzia assunta da .
[...] CP_6 Parte_2
Sostenevano la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dello ius postulandi di
, avendo la ricorrente conferito mandato ad una società di Controparte_5
avvocati; il difetto di legittimazione attiva di non evincendosi negli Controparte_3
atti allegati al monitorio che la posizione debitoria di era stata ceduta;
la Pt_1 violazione dell'art. 50 TUB in quanto l'estratto conto depositato è un documento sintetico privo dei requisiti di cui all'art 50 TUB;
carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito contenendo il contratto clausole che comportano lo sforamento del tasso soglia quali la commissione di estinzione anticipata, Taeg superiore al tasso soglia, anatocismo bancario derivante dal piano di ammortamento alla francese. Avanzavano domanda riconvenzionale, a seguito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali , chiedendo di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti e rideterminare un nuovo ammortamento e una nuova rata del finanziamento, in base all'art. 125-bis, comma 7, TUB e condannare la banca alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti al fine di scomputarli dall'importo complessivo .
Si costituiva ( già ) incorporante Controparte_1 Controparte_2
impugnando e contestando tutti i motivi di opposizione proposti e Controparte_3
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e depositate dalle parti le memorie ex art 183 c.p.c., all'udienza del 20.04.23 il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.,
Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 569/2023 pubblicata il 20.04.2023 rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto che dichiarava definitivamente esecutivo, con condanna degli opponenti, in solido, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali liquidate in € 4.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, VA e CAP come per legge. Condannava ciascuno degli opponenti al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 co. 4 bis d.lg n. 28/2010.
1.1Il Primo Giudice rigettava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto dello ius postulandi di in quanto dalla lettura del ricorso Controparte_5 monitorio si evinceva che l'incarico era stato conferito alla predetta società e ad almeno un singolo professionista quale l'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa.
Rigettava anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Controparte_3
riportandosi alle indicazione fornite dalla giurisprudenza di legittimità e ritenendo che l'elenco degli elementi idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito fosse meramente esemplificativo e da valutarsi di volta in volta dal giudice di merito: nel caso di specie, dall'estratto conto pratica relativa 456179 ( numero del contratto di prestito personale) del cliente Parte_1
proveniente dalla cedente prodotto in sede monitoria, già si evinceva la CP_6
prova certa della inclusione del rapporto de quo nella vicenda successoria, a cui andavano aggiunti il possesso da parte della cessionaria del titolo contrattuale e la formale comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione.
Pertanto il Tribunale riteneva adeguatamente provata la titolarità del rapporto in capo all'opposta nella qualità di cessionaria del credito.
Quanto alle censure degli opponenti riguardo la violazione dell'art. 50 TUB, il Primo
Giudice dopo aver precisato che era onere degli opponenti (preso atto della posizione confessoria assunta dagli stessi in ordine all'effettiva stipula del contratto di finanziamento de quo e all'erogazione della somma ) allegare e provare il relativo adempimento, riteneva il richiamo all'art. 50 TUB inconferente dal momento che tale disposizione si riferisce alla prova dell'andamento del conto corrente bancario mentre, nel caso di specie, trattasi di finanziamento personale ove l'attestazione del funzionario funge solo da allegazione integrativa sull'importo della somma oggetto di obbligazione restitutoria, che trova la sua fonte nel contratto e nell'erogazione del prestito.
Una volta dimostrata dal creditore la fonte dell'obbligazione, era onere del debitore allegare e comprovare un difforme importo residuo rispetto alla condizioni contrattuali pattuite.
Il Tribunale ha ritenute infondate le doglianze degli opponenti sull'applicazione di interessi anatocistici, insiti nella pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, per il fatto che tale modalità di ammortamento nasconderebbe una prassi anatocistica non pattuita e illegittima , contrastante con l'art. 1284 c.c., implicando l'addebito di interessi ad un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Dopo un ampio excursus sulle caratteristiche del sistema di ammortamento c.d. alla francese , che prevede la restituzione della somme mutuate mediante il pagamento di rate di importo costante ciascuna delle quali composta da una quota capitale e una di interessi, ed escludendo qualsiasi capitalizzazione di interessi essendo calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e considerando che gli interessi alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma pagati come quota per interessi della rata, e che seppure gli interessi pagati dal mutuatario risultano maggiori ( rispetto all'ammortamento all'italiana) tuttavia vi è il vantaggio di pagare rate sempre uguali (evitando di pagare rate più onerose all'inizio del finanziamento), il Tribunale riteneva che l'effetto anatocistico non discendeva di per sé dall'ammortamento alla francese ove gli interessi non vengono capitalizzati, come anzidetto, e la cui peculiarità era solo la diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota di interessi e capitale variano solo al fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Né si può sostenere, continuava il Primo Giudice, che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che nell'ammortamento alla francese l'onere degli interessi sia inizialmente maggiore rispetto al piano di ammortamento all'italiana: in realtà, il regime calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta (ove gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale) è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno sicchè nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi senza che ne derivi il fenomeno anatocistico ex art 1283 c.c., essendo la maggiorazione degli interessi riconducibile al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti.
In definitiva, secondo il Tribunale, una volta stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento, le modalità della sua determinazione non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano di invalidità del contratto né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o l'altro criterio.
Nell'ammortamento alla francese manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, ossia un pregresso debito per interessi su cui calcolare la produzione di ulteriori interessi, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi siano esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo. In conclusione, il Tribunale rigettava l'eccezione confermando l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello pattuito nel contratto, la violazione del divieto di anatocismo, ritenendo l'applicazione, nel calcolo del piano di ammortamento di tale genere, di un tasso composto tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso del capitale e degli interessi corrispettivi.
Quanto agli effetti della capitalizzazione composta sul TAEG e TEG, il Tribunale, esclusa ogni questione di conoscibilità del costo complessivo dell'operazione ( essendo l'approvazione del Taeg insita nell'approvazione del piano di rimborso), evidenziava come sia onere di chi contesti il superamento del tasso soglia indicare in modo specifico in che termini sia avvenuto il superamento e di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia ( essendo provvedimenti amministrativi e non normativi con conseguente inapplicabilità del principio iura novit curia).
Inoltre, nella valutazione comparativa tra TEG e TEGM, andava considerato il prevalente orientamento della Suprema Corte basato sul principio di necessaria simmetricità che esprime l'esigenza che l'accertamento del carattere usuraio degli interessi abbia luogo attraverso la comparazione di valori omogenei e che, quindi, il
TEGM applicabile al rapporto controverso da porre a confronto con il tasso soglia sia calcolato mediante la medesima metodologia.
Nel caso di specie , il Tribunale rilevava la laconicità della prospettazione attorea che aveva genericamente allegato e non provato che il piano era stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta e che tale regime, applicando il principio di simmetricità, determinava sin dall'origine un superamento del tasso soglia.
Aggiungeva che l'esclusione della penale di estinzione anticipata dal calcolo del tasso usurario è espressamente prevista dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della BA d'AL, non ponendosi in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti e non riguardando un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verifichino eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto stesso.
Evidenziava che sostenere il superamento del tasso soglia ex L. 108/96 per effetto dell'inclusione nel TEG della clausola di estinzione anticipata del mutuo comporterebbe una sorta di tasso sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione , quali gli interessi corrispettivi ( che attengono alla fase fisiologica del rapporto) e la penale ( che costituisce elemento accidentale avente natura eventuale, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al mancato guadagno).
Quanto alla denuncia di usurarietà del tasso di mora, il Primo Giudice osservava come gli opponenti non tenessero in considerazione i principi consolidatisi sul punto
, rilevando altresì come non fosse neppure chiaro se fosse stato proposto dagli stessi un cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ( impraticabile) e se avessero tenuto conto, nella individuazione del TEGM mora, delle maggiorazioni previste dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Per valutare il superamento del tasso soglia, precisava il Tribunale, non possono sommarsi tra loro tassi corrispettivi e di mora, né altre spese contrattualmente previste quali ad esempio quelle per acquisire la perizia valutativa dell'immobile, per l'istruttoria, per l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca , per l'assicurazione dell'immobile, per la penale e cosi via trattandosi di voci aventi una causa diversa e distinta dalla corrispettività e proprio per l'indicata eterogeneità teleologica confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c..
L'opposizione veniva rigettata e le spese seguivano la soccombenza;
veniva inoltre posta a carico degli opponenti l'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art 8 co. 4 bis D.lgs 28/2010 prevista per la parte invitata che ,senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione.
2. Avverso la sentenza n. 569/23 del Tribunale di Pescara hanno proposto impugnazione e per i motivi di seguito Parte_1 Parte_2
indicati:
2.1. Violazione e falsa applicazione art. 58 TUB, art. 2697 e 1346 c.c.- Erronea valutazione e travisamento dei documenti. Parte appellante contesta la sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva da parte della sull'assunto che la prova della Controparte_3
cessione del credito potesse essere fornita con qualsiasi mezzo mentre, al contrario, la prova va data in modo precipuo dimostrando tutti i passaggi della cessione, individuando in modo inequivoco se il credito è effettivamente incluso nella cessione in questione.
Secondo l'appellante la controparte non ha adempiuto all'onere probatorio non evincendosi dal contratto di cessione che la posizione del IG. sia stata ceduta, Pt_1 rinviando l'art. 2 a degli allegati per l'individuazione dei crediti ceduti ma in nessuno di essi è indicato il prestito personale del IG. n. C_456179 del 11.09.2018. Pt_1
La documentazione considerata dal Primo Giudice non era idonea , secondo l'appellante, a dimostrare la cessione del credito da parte di in quanto dal CP_6
contratto di cessione non si evince se il finanziamento oggetto di causa sia incluso nell'operazione; inoltre il riferimento all'avvenuto deposito da parte della appellata del contratto di finanziamento non può valere a dimostrare il trasferimento del credito così come non può assumere rilievo allo scopo la comunicazione di cessione inviata al debitore.
2.2 Violazione e falsa applicazione art. 50 TUB e art. 2697 c.c.
Con questo motivo censurano la sentenza impugnata secondo la quale gli appellanti
(opponenti in primo grado) non avevano contestato l'esistenza dell'erogazione del credito, l'ammontare del credito residuo e la documentazione depositata dalla banca per provare il credito.
Evidenziano che era onere probatorio della banca opposta , quale attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, fornire la prova della fondatezza della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, la banca aveva prodotto solo l'estratto di saldaconto certificato , sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo ma che non esonerava l'opposta dall'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere in giudizio, mediante la produzione degli estratti conto destinati a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, non potendo il saldaconto certificato ex art 50 TUB integrare prova del credito in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore.
Aggiungono di aver espressamente contestato, contrariamente a quanto asserito dal
Tribunale, il quantum richiesto e i rapporti dare-avere non potendosi, pertanto, inferirne alcuna valenza confessoria e ribadendo che, a fronte delle contestazioni degli opponenti, era onere della banca produrre tutta la documentazione necessaria per l'esatta determinazione del saldo passivo, ossia gli estratti conto, essendo il saldaconto documento sintetico, insufficiente a provare l'esistenza e l'entità del credito non contenendo un completo resoconto delle partite di dare- avere e privo degli elementi di trasparenza di cui all'art. 50 TUB.
2.3. Violazione e falsa applicazione art. 1283 c.c.- Violazione e falsa applicazione art. 117 commi 4 e 6, 121 e 125 TUB nonché art. 1283 c.c.- Erronea valutazione dei fatti e delle prove.
Contestano la sentenza di Primo Grado che ha ritenuto che l'ammortamento alla francese non comportasse alcun anatocismo, tassi indeterminabili e la violazione di obblighi di trasparenza bancaria.
Secondo gli appellanti nel meccanismo dell'ammortamento alla francese gli interessi determinati per ogni rata vengano computati non su un debito residuo di puro capitale, ma su un capitale costituito anche dagli interessi relativi a tutti i periodi precedenti e ciò in violazione del divieto di anatocismo ex art 1283 c.c.
Doveva, pertanto, disporsi, secondo gli appellanti, da parte del Primo Giudice, una
CT per la rielaborazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice che, a differenza del regime di capitalizzazione composta, prevede che l'interesse si produca proporzionalmente rispetto al tempo, determinando una minore onerosità dell'operazione.
Denunciano la violazione degli obblighi di trasparenza in materia di credito al consumo da parte della banca non rilevata dal Tribunale, che ha dato per scontato che l'opposta avesse adeguatamente informato gli appellanti dell'ammortamento alla francese e delle conseguenze, sotto il profilo dell'indeterminatezza dei tassi, a causa della capitalizzazione composta degli interessi. Aggiungono che non può escludersi la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria , come ritenuto dal Primo giudice, secondo il quale, trattandosi di finanziamenti a piano di ammortamento prestabilito ( ove il cliente conosce già ab origine l'esposizione debitoria , il numero e l'importo delle rate) non fosse necessaria alcuna documentazione ulteriore;
gli appellanti sostengono che il consumatore non possiede le competenze tecniche del professionista (dovendo pertanto essere messo nelle condizioni di conoscere in modo puntuale il tasso applicato) e che, nel caso di specie, il contratto non riportava chiaramente l'utilizzo del criterio di capitalizzazione composta degli interessi con conseguente indeterminatezza del tasso applicato.
Chiedono la nomina di un CT al fine di calcolare un nuovo piano di ammortamento eliminando gli interessi capitalizzati in modo composito.
2.4 Violazione e falsa applicazione art. 117 commi 4 e 6, 121 e 125 TUB nonché art. 1283 c.c.- Erronea valutazione dei fatti e delle prove.
Con questo motivo gli appellanti sostengono che la capitalizzazione composta falsi i dati relativi al Taeg e/o al Teg del finanziamento: deducono di aver provato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Primo Grado, che il piano di ammortamento era stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta e che tale regime comportava sin dall'origine un superamento del tasso soglia.
Il contratto di finanziamento oggetto di causa, secondo gli appellanti, contiene delle clausole che determinano lo sforamento del tasso soglia, come le spese connesse con il ritardato pagamento (art. 13) quali ad es. le spese di sollecito, le spese di esazione che sommati al tasso di mora ( 18%) potrebbero portare al superamento del tasso usura.
Nel caso di specie il tasso soglia usura rilevato da BA d'AL per il periodo
01.01.2018-31.03.18 (crediti personali) era pari al 16.811%, mentre il Taeg e Tan indicati in contratto erano indeterminabili e quelli applicati in concreto dalla BA superiori al tasso soglia imponendosi, pertanto, la nomina del CT al fine di calcolare un nuovo piano di ammortamento con un Tan e un Taeg corretto e nel rispetto delle disposizioni di legge.
2.5 Violazione e falsa applicazione art 644 c.p.c art. 1 della legge 24/01, di interpretazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. nella lettera introdotta dalla
L. 108/96.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto che la clausola di estinzione anticipata possa essere computata ai fini del calcolo del TAEG
e del TEG.
Argomentano che le Istruzioni della BA di AL per la rilevazione dei tassi globali medi, che escludono dal calcolo del TAEG le penali a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché costi meramente eventuali, non possono derogare a norme imperative quali la riserva di legge in materia penale ex art 644 c.p.
a cui si aggiunge l'art. 1 L. 24/01 di interpretazione dell'art. 644 c.pc. e dell'art. 1915
c.c. che prevede come l'usurarietà debba valutarsi al momento della pattuizione ( e non al momento del pagamento) per cui, poiché la clausola di estinzione anticipata è prevista nel contratto de quo (art. 10), risulta evidente che tale voce di costo debba essere considerata ai fini del calcolo del TEG.
Precisano di non aver proceduto, contrariamente a quanto sostenuto dal Primo
Giudice, alla sommatoria della clausola di estinzione anticipata con gli interessi moratori e corrispettivi al fine di calcolare l'usurarietà ma che, nell'ipotesi che il contraente concluda il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 5, risulterebbe a suo carico un TAEG del 41,621%, calcolato includendo le spese di chiusura anticipata del contratto, superiore al tasso soglia rilevato da BA d'AL per il periodo e la classe di operazione in oggetto;
con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co.2 c.c. e azzeramento di tutte le clausole contrattuali sugli interessi.
2.6 Erroneità della sentenza laddove ha implicitamente rigettato la domanda riconvenzionale.
L'accoglimento dei motivi di appello con la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali determina, secondo gli appellanti, un ridimensionamento dell'importo richiesto dalla BA ad € 5.000.00 e la condanna dell'appellata alla restituzione degli interessi illegittimamente previsti in contratto scomputando quelli corrisposti dall'importo complessivo;
o in subordine l'applicazione dei tassi di interesse Bot annuali in sostituzione di quelli illegittimamente previsti
2.7 Erroneità della sentenza laddove ha implicitamente rigettato la richiesta di
CT.
Secondo gli appellanti il Primo Giudice avrebbe dovuto disporre una CT stante le nullità denunciate del contratto di finanziamento de quo.
2.8 Erroneità della sentenza sulle spese del giudizio.
Chiedono la riforma della statuizione sulle spese con condanna della banca alle spese del doppio grado di giudizio.
3. Si è costituita in appello (già Controparte_1 Controparte_2
incorporante chiedendo il rigetto di ogni avverso motivo di
[...] Controparte_3
gravame in quanto palesemente infondato.
Sostiene come la produzione documentale dimostrasse l'intervenuta cessione del credito oggetto di causa vantato da in favore dell'appellata; che fosse CP_6
pacifico che gli appellati non avessero contestato la conclusione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma finanziata e che in sede monitoria era stato prodotto l'estratto conto redatto da indicante tutti i movimenti CP_6 successivi all'erogazione del finanziamento estraneo al disposto dell'art. 50 TUB precisando che tale certificazione non è richiesta nel caso di specie, trattandosi di prestito personale per il quale è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento o una scheda contabile dei movimenti.
Ribadisce che l'ammortamento alla francese non determina alcuna violazione dell'art. art. 1283 c.c. non configurandosi alcuna pratica illegittima di anatocismo consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti in quanto, all'interno di ciascuna rata, la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche ( venendo pagati prima soprattutto gli interessi, che sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente nelle rate successive) ma in definitiva, sebbene più costoso rispetto a quello all'italiana, ha il vantaggio per il debitore di avere rate (ad interessi costanti ) uguali. Rappresenta che pertanto nell'ammortamento alla francese non si verifica alcun pagamento di interessi scaduti e non si verifica alcun prelievo occulto da parte della banca .
Eccepisce la tardività ex art 345 c.p.c. della produzione del decreto ministeriale contenente il tasso soglia usura rilevato dalla BA d'AL per il periodo
01.01.2018-31.03.18 effettuata dagli appellanti in grado di appello.
Reitera l'argomentazione per cui la clausola di estinzione anticipata, essendo un onere meramente potenziale non direttamente collegato all'erogazione del finanziamento, non può essere computata ai fini del calcolo del TAEG e TEG;
nonché l'infondatezza della usurarietà del tasso di mora in quanto inferiore al tasso soglia previsto nel D.M. per i contratti conclusi dall'01.01.18 .
Si oppone alla richiesta di CT in quanto avente finalità esplorative.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 28.01.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va rigettato.
5.1 Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
, sollevata dagli appellanti, che la Corte ritiene di disattendere. Controparte_1
Nel caso di specie la questione verte sul contratto di cessione di crediti intercorso fra
( cedente) e (cessionaria) avente ad oggetto ( art. 2 CP_6 Controparte_3 cessione) la cessione pro soluto, ai sensi della L. 52/91 e dell'art. 1260 e ss. del codice civile, di una serie di crediti indicati, per quel che qui interessa , nell'Allegato
A, denominato lista crediti ceduti Credito al consumo e documenti.
Nel medesimo art. 2 era prevista la consegna da parte di della copia/originale CP_6
“della documentazione contenuta nel fascicolo di ciascun credito ceduto avente valore probatorio dei Crediti ceduti (“i Titoli”).
Come è noto, ai fini dell' efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto è necessario che questi sia informato della cessione mediante notificazione e che, in caso di trasferimenti di crediti in massa (in blocco) in deroga al principio dell'opponibilità al debitore ex art 1264 c.c., è previsto per la cessionaria ,a norma dell'art. 58 TUB, l'adempimento della pubblicazione dell'avviso sulla G.U per rendere la cessione opponibile al debitore ceduto.
Nel caso di specie la cessionaria ha provveduto ad inviare al debitore ceduto ( Pt_1
mediante racc.ta a.r. (doc. 5 fasc. primo grado appellata) datata 27.01.21 recante come oggetto “ cessione pro-soluto del credito di € 11.356,21 originariamente vantato da (con il n. di riferimento della pratica della (Rif. CP_6 CP_6
COFNDG3876403 - ( ) e il n. del contratto : , Parte_1 P.VA_2 comunicazione che “ in data 22 dicembre 2020 nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1260 e seguenti c.c., ha ceduto pro soluto alla scrivente società la ragione di credito di CP_6
cui in oggetto per un ammontare complessivo ceduto, alla data del 9 dicembre 2020, pari a € 11.356,21 per capitale e interessi, vantata nei Suoi confronti.”
Tale missiva di comunicazione della cessione del credito vale come prova della messa a conoscenza della circostanza da parte della cessionaria, tuttavia la notifica ex art 1264 c.c. non costituisce requisito di validità della cessione dovendo il cessionario provare la titolarità del rapporto con documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione in blocco.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 20495/2020) infatti, tale adempimento, che non è subordinato a particolari requisiti di forma, è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, rilevando solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente .
In linea generale, dunque, ai fini della prova della cessione del credito non può ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art 1264
c.c. né, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, l'avviso di pubblicazione in G.U ex art 58 TUB.
Di recente in materia di cessione di crediti in blocco è intervenuta la Suprema Corte precisando (Cass.n. 17994/23, Cass. n. 21821/23 punto 6.20 in parte motiva) che“in definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 Tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di quantificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'AL, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. Indicando la Suprema Corte (Cass. n. 21821/23) la possibilità di verificare l'inclusione del credito tra quelli ceduti attraverso la verifica e valutazione degli atti prodotti in giudizio.
Nel caso di specie, l'appellata ha depositato il contratto di cessione dei crediti che rimanda, quanto all'indicazione dei crediti ceduti, all'allegato A che risulta depositato in atti per estratto ( relativo alla posizione oggetto di causa), il contratto di finanziamento n. 456179 ( titolo negoziale consegnato da come indicato CP_6 nella cessione) con garanzia rilasciata dalla IG.ra , l'estratto Parte_2
conto pratica n. 456179 e la predetta comunicazione di cessione del credito CP_6 contenente l'espresso riferimento alla posizione creditoria, con indicazione del numero della pratica e del contratto di finanziamento.
Va aggiunto che quando oggetto di contestazione è anche la sussistenza di un contratto di cessione del credito oggetto di causa allora è anche tale contratto che deve essere oggetto di prova, potendo tale prova può ben essere fornita a mezzo presunzioni che devono essere valutate liberamente dal giudice.
La Suprema Corte al riguardo ha precisato che: “Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 17944/23 e più di recente Cass. n.
17262/24).
Nel caso di specie sulla base dei documenti depositati in atti appare sufficientemente dimostrata l'esistenza della cessione del credito vantato nei confronti di parte appellante ed oggetto di giudizio, potendo all'uopo costituire elemento presuntivo da valorizzare in tale senso la comunicazione inviata al debitore ceduto recante l'espressa indicazione della posizione creditoria ( n. di pratica, n. contratto e importo dovuto); a ciò si aggiunga come , seguendo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità , l'esame della documentazione prodotta in giudizio ( quali il contratto di cessione con l'estratto dell'allegato A recante l'indicazione del credito ceduto oggetto di causa, il contratto di finanziamento con piano di ammortamento, estratto conto pratica 456179) consenta, considerando l'insolvenza del debitore ceduto, di ricondurre il credito preteso dalla cessionaria fra quelli oggetto della cessione e di affermare la legittimazione attiva dell'appellata essendo provata la stipulazione del contratto di cessione e quindi il concreto trasferimento della titolarità del credito dalla cedente ( con conseguente reale legittimazione sostanziale ad esigerlo CP_6
da parte della cessionaria.
5.2 Infondate sono anche le censure degli appellanti in ordine alla violazione dell'art
50 Tub osservando la Corte che, nel caso oggetto di causa, la richiesta di pagamento dell'appellata, avanzata in via monitoria, non riguarda il saldo debitore di un conto corrente bancario per la prova del quale trova applicazione quanto disposto dall'art. 50 TUB (che consente al creditore di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti), venendo in discussione un credito azionato con decreto ingiuntivo che trae origine da un contratto di finanziamento ai fini del quale, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n.
21/2023) “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante
l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez.
I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II,
29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209)”.
Pertanto, quando il credito azionato in via monitoria derivi da un contratto di finanziamento, come nel caso di specie, la prova del credito si considera raggiunta con la produzione in giudizio del titolo negoziale e del piano di ammortamento
(essendo l'ammontare della rata e la sua periodicità predeterminata nel contratto stesso) e l'allegazione dell'inadempimento del debitore, su cui grava l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte, considerando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si seguono le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art 2697 c.c.
Pertanto avendo l'appellata assolto al proprio onere probatorio depositando il contratto di finanziamento , il piano di ammortamento ( non essendo necessario nei termini anzidetti l'estratto conto certificato ex art 50 TUB) ed in assenza di contestazioni specifiche sulla conclusione del contratto di finanziamento e sull'erogazione del somma finanziata della controparte, il motivo di gravame va rigettato.
5.3 Riguardo il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del fenomeno dell'anatocismo e l'applicazione da parte della banca del regime di capitalizzazione composto degli interessi nel piano di ammortamento alla francese, che determinerebbe l'inserimento di un costo occulto con ricadute negative sulla determinazione dei tassi, si rileva che questa Corte aderisce all'impostazione che non individua nel piano di ammortamento di questo tipo ( ove il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti per cui le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo: con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è sempre inferiore) violazione del divieto di anatocismo e dunque dell'art. 1283 c.c..
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla stessa intestata
Corte in diversi precedenti in materia di mutui, ai quali si intende dare continuità, anche alla luce dell'intervento della pronuncia della Corte di Cassazione a SS. UU.
n.15130/24 ( e anche da ultimo, Cass. n. 1167/2025), nel metodo di ammortamento
“alla francese” gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, con la conseguenza che, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale sistema non comporta dal punto di vista giuridico capitalizzazione degli interessi, dal momento che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Sul punto giova riportare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra cui
Cass. n. 27823/23 , citata anche da SS.UU. n. 15130/24) secondo il quale tale metodo comporta che gli interessi siano calcolati solo sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi per cui “ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n.
34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
D'altra parte deve osservarsi anche che il concetto di interesse composto in matematica finanziaria non significa affatto che l'interesse vada calcolato su altri interessi. Infatti, come evidenziato anche in dottrina e giurisprudenza di merito, secondo la legge dell'interesse composto, l'interesse matura di rata in rata sull'intero capitale iniziale e solo una frazione di quel capitale viene a scadenza insieme con gli interessi maturati, di modo che deve dirsi che il debito residuo finale ( al termine di ciascun periodo) ha prodotto interessi, che scadono e sono disponibili per il pagamento, senza che a sua volta quel debito vada a scadere e ad essere disponibile per il rimborso.
La disponibilità degli interessi maturati in un momento anteriore alla scadenza del capitale (della quota di capitale) che li ha generati assoggetta, appunto, l'operazione alla legge dell'interesse composto, non producendo alcun fenomeno anatocistico
(come chiarito dalla Suprema Corte sopra richiamata) Inoltre, va evidenziato che una volta che sia stato raggiunto l'accordo fra le parti sugli elementi essenziali del contratto ( somma mutuata, tasso, durata del prestito e numero delle rate) la misura della rata discende dagli indicati elementi contrattuali, sicché va escluso ogni profilo di indeterminatezza del contratto (segnatamente con riferimento all'interesse pattuito), atteso che con la sottoscrizione del piano di ammortamento il mutuatario è in grado di valutare le condizioni economiche applicate.
Nel caso di specie come si evince dagli atti di causa nel contratto di finanziamento ( fasc. primo grado appellata) sono riportati (cfr. in particolare documento informativo allegato al contratto) l'espressa indicazione che le modalità di calcolo delle rate avviene con rate costanti (alla francese) , i criteri di determinazione dei tassi, la durata del mutuo e tutte le condizioni contrattuali compreso l'indicazione del Tan (
8,565%) e del Taeg (10,24%), tutti inferiori al tasso soglia previsto per i crediti personali nel trimestre di riferimento luglio-settembre 2018 pari al 16,61% e quindi infondata anche l'ulteriore censura in ordine all'usurarietà del contratto di finanziamento.
5.4 Quanto alle censure sull'usurarietà del finanziamento , incidendo, la capitalizzazione composta, ( come sostenuto dagli appellanti), sui dati relativi al
TAEG e/o TEG, va rilevato innanzitutto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ( Cass n. 8883/2020, Cass n 29240/21 e precedenti pronunce) come non sia necessario che la parte supporti la deduzione di nullità producendo i decreti ministeriali che hanno fissato i tassi soglia (non dovendo il giudice dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione e applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei decreti ministeriali potendo acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla PA o l'acquisizione di una CT tecnico-contabile), con conseguente irrilevanza ed infondatezza dell'eccezione dell'appellata in ordine alla tardiva ex art 345 c.p.c. produzione dei decreti ministeriali da parte degli appellanti ( peraltro neppure riferiti al periodo della stipula del contratto avvenuto a settembre 2018) Sul punto deve osservarsi che raffrontando il tasso di mora previsto mensilmente nel contratto di finanziamento n. 456179 del 11.09.2018 (1,5% art.
8.1 Condizione generali del contratto ove viene disciplinato l'interesse di mora e previsto che non possa superare il tasso soglia) e il tasso soglia degli interessi moratori pari al 20,48 %
(ottenibile dal TEGM relativo al terzo trimestre 2018 con la maggiorazione di 3.1 ( D.M.
rilevazione tassi soglia moratori luglio settembre 2018 art. 3 punto 5) aumentata di ¼ e con ulteriore aumento di quattro punti percentuali per la categoria di riferimento: credito personale, secondo quanto statuito da SS.UU n. 19597/20) non si verifica alcun superamento del tasso soglia, con conseguente infondatezza della censura.
A ciò si aggiunga che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito dalle Sezioni Unite (sent. n. 19597/2020) in caso di eventuale superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolgerebbe comunque anche quella relativa agli interessi corrispettivi ( che continuano ad essere dovuti) né la nullità dell'intero rapporto.
La Corte ritiene, aderendo a precedenti pronunce, che il parametro cui fare riferimento ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, in un lasso di tempo o per una determinata operazione finanziaria, debba essere il TEG, calcolato in base alle Istruzioni della BA d'AL e parametrato ai TEGM pubblicati nei decreti ministeriali trimestrali e corrispondente al tasso di interesse medio praticato da tutte le banche e gli intermediari finanziari nel territorio italiano, distinto per categoria omogenea di operazioni.
Il TEG e il TAEG ( cui gli appellanti vorrebbero ricondurre , ricomprendendovi tutte le voci di costo del finanziamento compreso l'interesse moratorio, la verifica dell'usurarietà del mutuo) sono in realtà due parametri diversi per origine normativa, finalità, caratteristiche e criteri di calcolo. Sul punto da ultimo la giurisprudenza di legittimità, è intervenuta chiarendo che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata da nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del
c.vo n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”
(Cass. Ord. n. 4597 del 14 febbraio 2023), derivandone profili risarcitori a favore del cliente su cui incombe l'onere di fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, dimostrando il pregiudizio patrimoniale subito per essergli stata compromessa la possibilità di accedere ad altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca:circostanze tutte non provate nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel calcolo del TEG non possono essere ricomprese gli interessi di mora (né le connesse spese legate all'inadempimento), contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, venendo ad esistenza nella eventuale fase patologica del rapporto e non direttamente connessi all'erogazione del credito , in quanto dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento da parte del cliente con funzione risarcitoria del tutto diversa dalla funzione remunerativa degli interessi corrispettivi.
Secondo le SS.UU della Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giudizio in punto di usurarietà si caratterizza per un esigenza di omogeneità o simmetria ( e non di onnicomprensività ) che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del
TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi , sicchè se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava sarà in principio viziato.
L'impossibilità di sommare il tasso contrattuale con l'interesse moratorio (e le altre spese rilevanti ai fini dell'individuazione del TEG) deriva dunque sia dall'esigenza di comparare grandezze omogenee utilizzando gli stessi criteri seguiti dalla BA
d'AL per la rilevazione trimestrale del TEGM, sia dalla natura accidentale ed eventuale del secondo venendo ad esistenza solo in caso di inadempimento e nella misura che andrà a determinarsi solo a posteriori sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso. Ugualmente non può essere computata ai fini del calcolo del TAEG e del TEG la clausola di estinzione anticipata: ponendosi al riguardo la Corte, nel solco di precedenti pronunce e della giurisprudenza di legittimità.
La penale per estinzione anticipata infatti rappresenta un onere economico meramente eventuale subordinato al verificarsi di una condizione incerta quale è il recesso del mutuatario che trova giustificazione in quanto riferita alla remunerazione del costo sostenuto dalla banca per aver messo a disposizione il capitale mutuato a favore del cliente e del mancato guadagno degli interessi corrispettivi come pattuiti per la durata del mutuo. Non esprimendo, quindi, alcun costo per il cliente al momento della pattuizione, non viene considerata ai fini dell'apprezzamento dell'usura originaria del tasso convenzionale e, pertanto, non deve essere considerata ai fini del calcolo del TEG da confrontare con la soglia antiusura (sul punto da ultimo
Cass. n. 7352/22, Cass. 23866/22, Cass. n. 4597/23 che confermano come :“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”).
Non può essere inclusa , come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza , tra le voci rilevanti ai sensi della L. 108/96 stante la sua disomogeneità rispetto alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia per cui includendola nel TEG si determinerebbe la sommatoria fra elementi eterogenei per natura e funzioni quali gli interessi corrispettivi e la penale tenendo conto che secondo le SS.UU della
Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giudizio in punto di usurarietà si caratterizza, come anzidetto, per un esigenza di omogeneità o simmetria. La penale per estinzione anticipata non rappresenta un costo collegato all'erogazione del credito ai fini dell'art. 644 c.p. in quanto trattasi di elemento accidentale del negozio che viene ad esistenza solo se, e nel momento in cui, vi è il recesso del mutuatario dal contratto;
tale recesso (diritto potestativo) costituisce espressione di autonomia negoziale del cliente su cui la banca non può influire e quest'ultima ,
d'altro canto, non ha alcun potere contrattuale di anticipare, contro la volontà del cliente, la chiusura del contratto allo scopo di maturare il diritto a percepire tale commissione escludendosi, quindi che possa rappresentare un fattore di lucro per la banca.
Da quanto esposto appare evidente l'infondatezza della censura di usurarietà dovendosi ulteriormente ribadire, infine, che gli appellanti non hanno assolto all'onere probatorio che incombe sulla parte che adduca l'usurarietà dei tassi, come correttamente evidenziato dal Primo Giudice.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduca la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla l. n. 108/1996, abbia l'onere di allegare e indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia precisando la Suprema Corte (Cass. n. 2311/2018, Cass. n.
8883/20) che “ per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez. 2 - 7 Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Di conseguenza la contestazione non può essere generica, dovendo la verifica essere condotta nei limiti delle censure sollevate che devono fondarsi su riferimenti normativi e giurisprudenziali corretti ( mentre quelli esposti dagli appellanti non pertinenti alla fattispecie oggetto di causa, come sopra illustrato ) con l'indicazione dell'entità dei tassi che si assumono applicati dalla banca e di quelli soglia ( nel caso di specie neppure corretti essendo riferiti al DM relativo al periodo gennaio-marzo
2018 mentre il prestito è stato stipulato in data 11.09.18) e ciò in quanto (Cass. n.
2311/2018) “La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo
l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata
o meno applicazione di un tasso usurario”.
Pertanto alla genericità a al difetto di prova ,come evidenziato, non può supplire la richiesta di CT , reiterata in appello, che non può avere finalità esplorative ossia utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova dell'usurarietà denunciata, alla ricerca di elementi , fatti o circostanze non provate.
6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra domanda e questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori per il principio consolidato in giurisprudenza che esclude la funzione meramente esplorativa e supplettiva della CT, come sopra illustrato.
7.Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 5.201 ad € 26.000) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA e in solido fra loro Parte_1 Parte_2 al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad VA e
CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 605 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) entrambi residenti in Collecorvino (PE)
[...] C.F._2 via G. D'Annunzio n. 30 rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Giardina, come in atti
-APPELLANTI-
CONTRO
P.VA , già Controparte_1 P.VA_1 Controparte_2
incorporante con sede legale in Padova via San Marco n. 11 in Controparte_3
persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa da CP_4
e dall'avv. Renata Castellan unitamente all'avv. Controparte_5
Sebastiano Angelo Scarpa anche in via disgiunta fra loro, come in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 569/2023 pubblicata in data 20.04.2023.
Conclusioni delle parti: Per gli appellanti: Gli appellanti a mezzo dello scrivente difensore precisano le conclusioni riportandosi al proprio atto di appello nonché a tutti i propri atti e verbali di causa, contestano tutte le deduzioni avversarie poiché infondate in fatto e in diritto, e chiedono l'accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate nei predetti scritti difensivi, che qui si riportano: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in via principale 1) ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della 2) Ritenere e dichiarare la nullità del decreto Controparte_1 ingiuntivo per violazione dell'art. 50 del TUB e dell'art. 2697 c.c., stante la carenza di prova del credito, sia relativo al contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018 e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto;
3) Accertare, ritenere e dichiarare che il contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018 è viziato in quanto è contrario a norme imperative in materia di trasparenza bancaria e interessi e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero annullarlo;
4) accertare, ritenere e dichiarare Illegittimità delle clausole del contratto di prestito personale n.
C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono l'ammortamento alla francese, in quanto determinano anatocismo e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero annullare dette clausole;
5) accertare, ritenere e dichiarare Illegittimità delle clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono il tasso di mora usurario e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero annullare dette clausole;
7) accertare, ritenere e dichiarare Illegittimità delle clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono il TAN E TAEG in modo indeterminabile e violano le norme in materia di trasparenza nei contratti bancari e, per l'effetto, dichiararne la nullità ovvero annullare dette clausole;
8) per l'ulteriore effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale 9) accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità di tutti gli interessi applicati e, per l'effetto, eliminarli dall'originario credito finanziato, individuando quale importo da versare la sola sorte capitale finanziato e, cioè la somma di € 5.000,00; 10) accertare, ritenere e dichiarare che in seguito ai versamenti effettuati dai ricorrenti di € 5.000,00 11) condannare la convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti al fine di scomputarli dall'importo complessivo finanziato;
12) per l'effetto rideterminare il un nuovo piano di ammortamento e la rata in base al superiore importo residuo;
in via subordinata 13) laddove si dovesse ritenere e dichiarare che la declaratoria di nullità non consenta il totale annullamento degli interessi, ma comporti all'applicazione dei tassi di interessi legali, in sostituzione di quelli illegittimamente previsti, si chiede di accertare i rapporti in dare e avare tra le parti, individuando l'importo residuo da versare tenuto conto degli importi già pagati dagli attori, nell'importo di € 9.300,00 14) condannare la convenuta alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti al fine di scomputarli dall'importo complessivo;
15) rideterminare il piano di ammortamento e la rata in base al superiore importo che sarà accertato, in base all'applicazione dei tassi BOT annuali ex art. 115-bis comma 7 TUB;
In via istruttoria 16) nominare CT ex art. 191 c.p.c. per le finalità del presente giudizio e per stabilire e accertare: a) che il contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, è viziato in quanto è contrario a norme imperative in materia di trasparenza bancaria e interessi;
b) che le clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, prevedono un meccanismo di ammortamento alla francese che determina anatocismo;
c) che le clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, prevedono un tasso di mora usurario;
d) che le clausole del contratto di prestito personale n.
C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono che il TAEG derivante dalla clausola di estinzione anticipata è superiore al tasso soglia;
e) che clausole del contratto di prestito personale n. C_456179 dell'11.09.2018, laddove prevedono il TAN E
TAEG, violano le norme in materia di trasparenza nei contratti bancari;
f) accertare l'importo residuo da versare eliminando gli interessi applicati;
g) accertare gli importi versati;
h) rideterminare il un nuovo piano di ammortamento e la rata in base al superiore importo residuo, conforme alla legge;
17) acquisire il fascicolo del giudizio monitorio dinnanzi al Tribunale di Pescara RG. 3994/2021. 18) - con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario Per l'appellata : Il patrocinio di si riporta al contenuto Controparte_1 della propria comparsa di costituzione d'appello richiamando le conclusioni ivi dimesse e per l'effetto: NEL MERITO- previo integrale rigetto dell'appello proposto dai IG.ri e , confermarsi integralmente la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 569/2023 del 20.4.2023, pubblicata il 20.4.2023 ed emessa dal Tribunale civile di Pescara nell'ambito del procedimento n. 3994/2021 R.G.; IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compenso di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per Legge, per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA - dichiararsi inammissibile per tardività ex art. 345 c.p.c. la produzione documentale del doc. D prodotto in grado di appello dagli appellanti;
- dichiararsi inammissibile perché esplorativa la richiesta di CT contabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1293/21, con cui il Tribunale di
Pescara ingiungeva il pagamento in solido in favore di Controparte_3 dell'importo di € 11.283,81, oltre interessi come da domanda, quale saldo debitore di un prestito personale n. C_ 456179 acceso in data 11.09.2018 da Parte_1
con e con garanzia assunta da .
[...] CP_6 Parte_2
Sostenevano la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dello ius postulandi di
, avendo la ricorrente conferito mandato ad una società di Controparte_5
avvocati; il difetto di legittimazione attiva di non evincendosi negli Controparte_3
atti allegati al monitorio che la posizione debitoria di era stata ceduta;
la Pt_1 violazione dell'art. 50 TUB in quanto l'estratto conto depositato è un documento sintetico privo dei requisiti di cui all'art 50 TUB;
carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito contenendo il contratto clausole che comportano lo sforamento del tasso soglia quali la commissione di estinzione anticipata, Taeg superiore al tasso soglia, anatocismo bancario derivante dal piano di ammortamento alla francese. Avanzavano domanda riconvenzionale, a seguito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali , chiedendo di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti e rideterminare un nuovo ammortamento e una nuova rata del finanziamento, in base all'art. 125-bis, comma 7, TUB e condannare la banca alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti al fine di scomputarli dall'importo complessivo .
Si costituiva ( già ) incorporante Controparte_1 Controparte_2
impugnando e contestando tutti i motivi di opposizione proposti e Controparte_3
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e depositate dalle parti le memorie ex art 183 c.p.c., all'udienza del 20.04.23 il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.,
Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 569/2023 pubblicata il 20.04.2023 rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto che dichiarava definitivamente esecutivo, con condanna degli opponenti, in solido, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali liquidate in € 4.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, VA e CAP come per legge. Condannava ciascuno degli opponenti al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 co. 4 bis d.lg n. 28/2010.
1.1Il Primo Giudice rigettava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto dello ius postulandi di in quanto dalla lettura del ricorso Controparte_5 monitorio si evinceva che l'incarico era stato conferito alla predetta società e ad almeno un singolo professionista quale l'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa.
Rigettava anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Controparte_3
riportandosi alle indicazione fornite dalla giurisprudenza di legittimità e ritenendo che l'elenco degli elementi idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito fosse meramente esemplificativo e da valutarsi di volta in volta dal giudice di merito: nel caso di specie, dall'estratto conto pratica relativa 456179 ( numero del contratto di prestito personale) del cliente Parte_1
proveniente dalla cedente prodotto in sede monitoria, già si evinceva la CP_6
prova certa della inclusione del rapporto de quo nella vicenda successoria, a cui andavano aggiunti il possesso da parte della cessionaria del titolo contrattuale e la formale comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione.
Pertanto il Tribunale riteneva adeguatamente provata la titolarità del rapporto in capo all'opposta nella qualità di cessionaria del credito.
Quanto alle censure degli opponenti riguardo la violazione dell'art. 50 TUB, il Primo
Giudice dopo aver precisato che era onere degli opponenti (preso atto della posizione confessoria assunta dagli stessi in ordine all'effettiva stipula del contratto di finanziamento de quo e all'erogazione della somma ) allegare e provare il relativo adempimento, riteneva il richiamo all'art. 50 TUB inconferente dal momento che tale disposizione si riferisce alla prova dell'andamento del conto corrente bancario mentre, nel caso di specie, trattasi di finanziamento personale ove l'attestazione del funzionario funge solo da allegazione integrativa sull'importo della somma oggetto di obbligazione restitutoria, che trova la sua fonte nel contratto e nell'erogazione del prestito.
Una volta dimostrata dal creditore la fonte dell'obbligazione, era onere del debitore allegare e comprovare un difforme importo residuo rispetto alla condizioni contrattuali pattuite.
Il Tribunale ha ritenute infondate le doglianze degli opponenti sull'applicazione di interessi anatocistici, insiti nella pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, per il fatto che tale modalità di ammortamento nasconderebbe una prassi anatocistica non pattuita e illegittima , contrastante con l'art. 1284 c.c., implicando l'addebito di interessi ad un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Dopo un ampio excursus sulle caratteristiche del sistema di ammortamento c.d. alla francese , che prevede la restituzione della somme mutuate mediante il pagamento di rate di importo costante ciascuna delle quali composta da una quota capitale e una di interessi, ed escludendo qualsiasi capitalizzazione di interessi essendo calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e considerando che gli interessi alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma pagati come quota per interessi della rata, e che seppure gli interessi pagati dal mutuatario risultano maggiori ( rispetto all'ammortamento all'italiana) tuttavia vi è il vantaggio di pagare rate sempre uguali (evitando di pagare rate più onerose all'inizio del finanziamento), il Tribunale riteneva che l'effetto anatocistico non discendeva di per sé dall'ammortamento alla francese ove gli interessi non vengono capitalizzati, come anzidetto, e la cui peculiarità era solo la diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota di interessi e capitale variano solo al fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Né si può sostenere, continuava il Primo Giudice, che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che nell'ammortamento alla francese l'onere degli interessi sia inizialmente maggiore rispetto al piano di ammortamento all'italiana: in realtà, il regime calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta (ove gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale) è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno sicchè nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi senza che ne derivi il fenomeno anatocistico ex art 1283 c.c., essendo la maggiorazione degli interessi riconducibile al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti.
In definitiva, secondo il Tribunale, una volta stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento, le modalità della sua determinazione non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano di invalidità del contratto né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o l'altro criterio.
Nell'ammortamento alla francese manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, ossia un pregresso debito per interessi su cui calcolare la produzione di ulteriori interessi, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi siano esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo. In conclusione, il Tribunale rigettava l'eccezione confermando l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello pattuito nel contratto, la violazione del divieto di anatocismo, ritenendo l'applicazione, nel calcolo del piano di ammortamento di tale genere, di un tasso composto tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso del capitale e degli interessi corrispettivi.
Quanto agli effetti della capitalizzazione composta sul TAEG e TEG, il Tribunale, esclusa ogni questione di conoscibilità del costo complessivo dell'operazione ( essendo l'approvazione del Taeg insita nell'approvazione del piano di rimborso), evidenziava come sia onere di chi contesti il superamento del tasso soglia indicare in modo specifico in che termini sia avvenuto il superamento e di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia ( essendo provvedimenti amministrativi e non normativi con conseguente inapplicabilità del principio iura novit curia).
Inoltre, nella valutazione comparativa tra TEG e TEGM, andava considerato il prevalente orientamento della Suprema Corte basato sul principio di necessaria simmetricità che esprime l'esigenza che l'accertamento del carattere usuraio degli interessi abbia luogo attraverso la comparazione di valori omogenei e che, quindi, il
TEGM applicabile al rapporto controverso da porre a confronto con il tasso soglia sia calcolato mediante la medesima metodologia.
Nel caso di specie , il Tribunale rilevava la laconicità della prospettazione attorea che aveva genericamente allegato e non provato che il piano era stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta e che tale regime, applicando il principio di simmetricità, determinava sin dall'origine un superamento del tasso soglia.
Aggiungeva che l'esclusione della penale di estinzione anticipata dal calcolo del tasso usurario è espressamente prevista dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della BA d'AL, non ponendosi in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti e non riguardando un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verifichino eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto stesso.
Evidenziava che sostenere il superamento del tasso soglia ex L. 108/96 per effetto dell'inclusione nel TEG della clausola di estinzione anticipata del mutuo comporterebbe una sorta di tasso sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione , quali gli interessi corrispettivi ( che attengono alla fase fisiologica del rapporto) e la penale ( che costituisce elemento accidentale avente natura eventuale, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al mancato guadagno).
Quanto alla denuncia di usurarietà del tasso di mora, il Primo Giudice osservava come gli opponenti non tenessero in considerazione i principi consolidatisi sul punto
, rilevando altresì come non fosse neppure chiaro se fosse stato proposto dagli stessi un cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ( impraticabile) e se avessero tenuto conto, nella individuazione del TEGM mora, delle maggiorazioni previste dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Per valutare il superamento del tasso soglia, precisava il Tribunale, non possono sommarsi tra loro tassi corrispettivi e di mora, né altre spese contrattualmente previste quali ad esempio quelle per acquisire la perizia valutativa dell'immobile, per l'istruttoria, per l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca , per l'assicurazione dell'immobile, per la penale e cosi via trattandosi di voci aventi una causa diversa e distinta dalla corrispettività e proprio per l'indicata eterogeneità teleologica confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c..
L'opposizione veniva rigettata e le spese seguivano la soccombenza;
veniva inoltre posta a carico degli opponenti l'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art 8 co. 4 bis D.lgs 28/2010 prevista per la parte invitata che ,senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione.
2. Avverso la sentenza n. 569/23 del Tribunale di Pescara hanno proposto impugnazione e per i motivi di seguito Parte_1 Parte_2
indicati:
2.1. Violazione e falsa applicazione art. 58 TUB, art. 2697 e 1346 c.c.- Erronea valutazione e travisamento dei documenti. Parte appellante contesta la sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva da parte della sull'assunto che la prova della Controparte_3
cessione del credito potesse essere fornita con qualsiasi mezzo mentre, al contrario, la prova va data in modo precipuo dimostrando tutti i passaggi della cessione, individuando in modo inequivoco se il credito è effettivamente incluso nella cessione in questione.
Secondo l'appellante la controparte non ha adempiuto all'onere probatorio non evincendosi dal contratto di cessione che la posizione del IG. sia stata ceduta, Pt_1 rinviando l'art. 2 a degli allegati per l'individuazione dei crediti ceduti ma in nessuno di essi è indicato il prestito personale del IG. n. C_456179 del 11.09.2018. Pt_1
La documentazione considerata dal Primo Giudice non era idonea , secondo l'appellante, a dimostrare la cessione del credito da parte di in quanto dal CP_6
contratto di cessione non si evince se il finanziamento oggetto di causa sia incluso nell'operazione; inoltre il riferimento all'avvenuto deposito da parte della appellata del contratto di finanziamento non può valere a dimostrare il trasferimento del credito così come non può assumere rilievo allo scopo la comunicazione di cessione inviata al debitore.
2.2 Violazione e falsa applicazione art. 50 TUB e art. 2697 c.c.
Con questo motivo censurano la sentenza impugnata secondo la quale gli appellanti
(opponenti in primo grado) non avevano contestato l'esistenza dell'erogazione del credito, l'ammontare del credito residuo e la documentazione depositata dalla banca per provare il credito.
Evidenziano che era onere probatorio della banca opposta , quale attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, fornire la prova della fondatezza della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, la banca aveva prodotto solo l'estratto di saldaconto certificato , sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo ma che non esonerava l'opposta dall'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere in giudizio, mediante la produzione degli estratti conto destinati a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, non potendo il saldaconto certificato ex art 50 TUB integrare prova del credito in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore.
Aggiungono di aver espressamente contestato, contrariamente a quanto asserito dal
Tribunale, il quantum richiesto e i rapporti dare-avere non potendosi, pertanto, inferirne alcuna valenza confessoria e ribadendo che, a fronte delle contestazioni degli opponenti, era onere della banca produrre tutta la documentazione necessaria per l'esatta determinazione del saldo passivo, ossia gli estratti conto, essendo il saldaconto documento sintetico, insufficiente a provare l'esistenza e l'entità del credito non contenendo un completo resoconto delle partite di dare- avere e privo degli elementi di trasparenza di cui all'art. 50 TUB.
2.3. Violazione e falsa applicazione art. 1283 c.c.- Violazione e falsa applicazione art. 117 commi 4 e 6, 121 e 125 TUB nonché art. 1283 c.c.- Erronea valutazione dei fatti e delle prove.
Contestano la sentenza di Primo Grado che ha ritenuto che l'ammortamento alla francese non comportasse alcun anatocismo, tassi indeterminabili e la violazione di obblighi di trasparenza bancaria.
Secondo gli appellanti nel meccanismo dell'ammortamento alla francese gli interessi determinati per ogni rata vengano computati non su un debito residuo di puro capitale, ma su un capitale costituito anche dagli interessi relativi a tutti i periodi precedenti e ciò in violazione del divieto di anatocismo ex art 1283 c.c.
Doveva, pertanto, disporsi, secondo gli appellanti, da parte del Primo Giudice, una
CT per la rielaborazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice che, a differenza del regime di capitalizzazione composta, prevede che l'interesse si produca proporzionalmente rispetto al tempo, determinando una minore onerosità dell'operazione.
Denunciano la violazione degli obblighi di trasparenza in materia di credito al consumo da parte della banca non rilevata dal Tribunale, che ha dato per scontato che l'opposta avesse adeguatamente informato gli appellanti dell'ammortamento alla francese e delle conseguenze, sotto il profilo dell'indeterminatezza dei tassi, a causa della capitalizzazione composta degli interessi. Aggiungono che non può escludersi la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria , come ritenuto dal Primo giudice, secondo il quale, trattandosi di finanziamenti a piano di ammortamento prestabilito ( ove il cliente conosce già ab origine l'esposizione debitoria , il numero e l'importo delle rate) non fosse necessaria alcuna documentazione ulteriore;
gli appellanti sostengono che il consumatore non possiede le competenze tecniche del professionista (dovendo pertanto essere messo nelle condizioni di conoscere in modo puntuale il tasso applicato) e che, nel caso di specie, il contratto non riportava chiaramente l'utilizzo del criterio di capitalizzazione composta degli interessi con conseguente indeterminatezza del tasso applicato.
Chiedono la nomina di un CT al fine di calcolare un nuovo piano di ammortamento eliminando gli interessi capitalizzati in modo composito.
2.4 Violazione e falsa applicazione art. 117 commi 4 e 6, 121 e 125 TUB nonché art. 1283 c.c.- Erronea valutazione dei fatti e delle prove.
Con questo motivo gli appellanti sostengono che la capitalizzazione composta falsi i dati relativi al Taeg e/o al Teg del finanziamento: deducono di aver provato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Primo Grado, che il piano di ammortamento era stato sviluppato in regime di capitalizzazione composta e che tale regime comportava sin dall'origine un superamento del tasso soglia.
Il contratto di finanziamento oggetto di causa, secondo gli appellanti, contiene delle clausole che determinano lo sforamento del tasso soglia, come le spese connesse con il ritardato pagamento (art. 13) quali ad es. le spese di sollecito, le spese di esazione che sommati al tasso di mora ( 18%) potrebbero portare al superamento del tasso usura.
Nel caso di specie il tasso soglia usura rilevato da BA d'AL per il periodo
01.01.2018-31.03.18 (crediti personali) era pari al 16.811%, mentre il Taeg e Tan indicati in contratto erano indeterminabili e quelli applicati in concreto dalla BA superiori al tasso soglia imponendosi, pertanto, la nomina del CT al fine di calcolare un nuovo piano di ammortamento con un Tan e un Taeg corretto e nel rispetto delle disposizioni di legge.
2.5 Violazione e falsa applicazione art 644 c.p.c art. 1 della legge 24/01, di interpretazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. nella lettera introdotta dalla
L. 108/96.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto che la clausola di estinzione anticipata possa essere computata ai fini del calcolo del TAEG
e del TEG.
Argomentano che le Istruzioni della BA di AL per la rilevazione dei tassi globali medi, che escludono dal calcolo del TAEG le penali a carico del cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché costi meramente eventuali, non possono derogare a norme imperative quali la riserva di legge in materia penale ex art 644 c.p.
a cui si aggiunge l'art. 1 L. 24/01 di interpretazione dell'art. 644 c.pc. e dell'art. 1915
c.c. che prevede come l'usurarietà debba valutarsi al momento della pattuizione ( e non al momento del pagamento) per cui, poiché la clausola di estinzione anticipata è prevista nel contratto de quo (art. 10), risulta evidente che tale voce di costo debba essere considerata ai fini del calcolo del TEG.
Precisano di non aver proceduto, contrariamente a quanto sostenuto dal Primo
Giudice, alla sommatoria della clausola di estinzione anticipata con gli interessi moratori e corrispettivi al fine di calcolare l'usurarietà ma che, nell'ipotesi che il contraente concluda il finanziamento a seguito del pagamento della rata numero 5, risulterebbe a suo carico un TAEG del 41,621%, calcolato includendo le spese di chiusura anticipata del contratto, superiore al tasso soglia rilevato da BA d'AL per il periodo e la classe di operazione in oggetto;
con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co.2 c.c. e azzeramento di tutte le clausole contrattuali sugli interessi.
2.6 Erroneità della sentenza laddove ha implicitamente rigettato la domanda riconvenzionale.
L'accoglimento dei motivi di appello con la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali determina, secondo gli appellanti, un ridimensionamento dell'importo richiesto dalla BA ad € 5.000.00 e la condanna dell'appellata alla restituzione degli interessi illegittimamente previsti in contratto scomputando quelli corrisposti dall'importo complessivo;
o in subordine l'applicazione dei tassi di interesse Bot annuali in sostituzione di quelli illegittimamente previsti
2.7 Erroneità della sentenza laddove ha implicitamente rigettato la richiesta di
CT.
Secondo gli appellanti il Primo Giudice avrebbe dovuto disporre una CT stante le nullità denunciate del contratto di finanziamento de quo.
2.8 Erroneità della sentenza sulle spese del giudizio.
Chiedono la riforma della statuizione sulle spese con condanna della banca alle spese del doppio grado di giudizio.
3. Si è costituita in appello (già Controparte_1 Controparte_2
incorporante chiedendo il rigetto di ogni avverso motivo di
[...] Controparte_3
gravame in quanto palesemente infondato.
Sostiene come la produzione documentale dimostrasse l'intervenuta cessione del credito oggetto di causa vantato da in favore dell'appellata; che fosse CP_6
pacifico che gli appellati non avessero contestato la conclusione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma finanziata e che in sede monitoria era stato prodotto l'estratto conto redatto da indicante tutti i movimenti CP_6 successivi all'erogazione del finanziamento estraneo al disposto dell'art. 50 TUB precisando che tale certificazione non è richiesta nel caso di specie, trattandosi di prestito personale per il quale è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento o una scheda contabile dei movimenti.
Ribadisce che l'ammortamento alla francese non determina alcuna violazione dell'art. art. 1283 c.c. non configurandosi alcuna pratica illegittima di anatocismo consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti in quanto, all'interno di ciascuna rata, la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche ( venendo pagati prima soprattutto gli interessi, che sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente nelle rate successive) ma in definitiva, sebbene più costoso rispetto a quello all'italiana, ha il vantaggio per il debitore di avere rate (ad interessi costanti ) uguali. Rappresenta che pertanto nell'ammortamento alla francese non si verifica alcun pagamento di interessi scaduti e non si verifica alcun prelievo occulto da parte della banca .
Eccepisce la tardività ex art 345 c.p.c. della produzione del decreto ministeriale contenente il tasso soglia usura rilevato dalla BA d'AL per il periodo
01.01.2018-31.03.18 effettuata dagli appellanti in grado di appello.
Reitera l'argomentazione per cui la clausola di estinzione anticipata, essendo un onere meramente potenziale non direttamente collegato all'erogazione del finanziamento, non può essere computata ai fini del calcolo del TAEG e TEG;
nonché l'infondatezza della usurarietà del tasso di mora in quanto inferiore al tasso soglia previsto nel D.M. per i contratti conclusi dall'01.01.18 .
Si oppone alla richiesta di CT in quanto avente finalità esplorative.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 28.01.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va rigettato.
5.1 Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
, sollevata dagli appellanti, che la Corte ritiene di disattendere. Controparte_1
Nel caso di specie la questione verte sul contratto di cessione di crediti intercorso fra
( cedente) e (cessionaria) avente ad oggetto ( art. 2 CP_6 Controparte_3 cessione) la cessione pro soluto, ai sensi della L. 52/91 e dell'art. 1260 e ss. del codice civile, di una serie di crediti indicati, per quel che qui interessa , nell'Allegato
A, denominato lista crediti ceduti Credito al consumo e documenti.
Nel medesimo art. 2 era prevista la consegna da parte di della copia/originale CP_6
“della documentazione contenuta nel fascicolo di ciascun credito ceduto avente valore probatorio dei Crediti ceduti (“i Titoli”).
Come è noto, ai fini dell' efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto è necessario che questi sia informato della cessione mediante notificazione e che, in caso di trasferimenti di crediti in massa (in blocco) in deroga al principio dell'opponibilità al debitore ex art 1264 c.c., è previsto per la cessionaria ,a norma dell'art. 58 TUB, l'adempimento della pubblicazione dell'avviso sulla G.U per rendere la cessione opponibile al debitore ceduto.
Nel caso di specie la cessionaria ha provveduto ad inviare al debitore ceduto ( Pt_1
mediante racc.ta a.r. (doc. 5 fasc. primo grado appellata) datata 27.01.21 recante come oggetto “ cessione pro-soluto del credito di € 11.356,21 originariamente vantato da (con il n. di riferimento della pratica della (Rif. CP_6 CP_6
COFNDG3876403 - ( ) e il n. del contratto : , Parte_1 P.VA_2 comunicazione che “ in data 22 dicembre 2020 nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1260 e seguenti c.c., ha ceduto pro soluto alla scrivente società la ragione di credito di CP_6
cui in oggetto per un ammontare complessivo ceduto, alla data del 9 dicembre 2020, pari a € 11.356,21 per capitale e interessi, vantata nei Suoi confronti.”
Tale missiva di comunicazione della cessione del credito vale come prova della messa a conoscenza della circostanza da parte della cessionaria, tuttavia la notifica ex art 1264 c.c. non costituisce requisito di validità della cessione dovendo il cessionario provare la titolarità del rapporto con documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione in blocco.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 20495/2020) infatti, tale adempimento, che non è subordinato a particolari requisiti di forma, è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, rilevando solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente .
In linea generale, dunque, ai fini della prova della cessione del credito non può ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art 1264
c.c. né, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, l'avviso di pubblicazione in G.U ex art 58 TUB.
Di recente in materia di cessione di crediti in blocco è intervenuta la Suprema Corte precisando (Cass.n. 17994/23, Cass. n. 21821/23 punto 6.20 in parte motiva) che“in definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 Tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di quantificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'AL, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. Indicando la Suprema Corte (Cass. n. 21821/23) la possibilità di verificare l'inclusione del credito tra quelli ceduti attraverso la verifica e valutazione degli atti prodotti in giudizio.
Nel caso di specie, l'appellata ha depositato il contratto di cessione dei crediti che rimanda, quanto all'indicazione dei crediti ceduti, all'allegato A che risulta depositato in atti per estratto ( relativo alla posizione oggetto di causa), il contratto di finanziamento n. 456179 ( titolo negoziale consegnato da come indicato CP_6 nella cessione) con garanzia rilasciata dalla IG.ra , l'estratto Parte_2
conto pratica n. 456179 e la predetta comunicazione di cessione del credito CP_6 contenente l'espresso riferimento alla posizione creditoria, con indicazione del numero della pratica e del contratto di finanziamento.
Va aggiunto che quando oggetto di contestazione è anche la sussistenza di un contratto di cessione del credito oggetto di causa allora è anche tale contratto che deve essere oggetto di prova, potendo tale prova può ben essere fornita a mezzo presunzioni che devono essere valutate liberamente dal giudice.
La Suprema Corte al riguardo ha precisato che: “Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 17944/23 e più di recente Cass. n.
17262/24).
Nel caso di specie sulla base dei documenti depositati in atti appare sufficientemente dimostrata l'esistenza della cessione del credito vantato nei confronti di parte appellante ed oggetto di giudizio, potendo all'uopo costituire elemento presuntivo da valorizzare in tale senso la comunicazione inviata al debitore ceduto recante l'espressa indicazione della posizione creditoria ( n. di pratica, n. contratto e importo dovuto); a ciò si aggiunga come , seguendo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità , l'esame della documentazione prodotta in giudizio ( quali il contratto di cessione con l'estratto dell'allegato A recante l'indicazione del credito ceduto oggetto di causa, il contratto di finanziamento con piano di ammortamento, estratto conto pratica 456179) consenta, considerando l'insolvenza del debitore ceduto, di ricondurre il credito preteso dalla cessionaria fra quelli oggetto della cessione e di affermare la legittimazione attiva dell'appellata essendo provata la stipulazione del contratto di cessione e quindi il concreto trasferimento della titolarità del credito dalla cedente ( con conseguente reale legittimazione sostanziale ad esigerlo CP_6
da parte della cessionaria.
5.2 Infondate sono anche le censure degli appellanti in ordine alla violazione dell'art
50 Tub osservando la Corte che, nel caso oggetto di causa, la richiesta di pagamento dell'appellata, avanzata in via monitoria, non riguarda il saldo debitore di un conto corrente bancario per la prova del quale trova applicazione quanto disposto dall'art. 50 TUB (che consente al creditore di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti), venendo in discussione un credito azionato con decreto ingiuntivo che trae origine da un contratto di finanziamento ai fini del quale, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n.
21/2023) “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante
l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez.
I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II,
29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209)”.
Pertanto, quando il credito azionato in via monitoria derivi da un contratto di finanziamento, come nel caso di specie, la prova del credito si considera raggiunta con la produzione in giudizio del titolo negoziale e del piano di ammortamento
(essendo l'ammontare della rata e la sua periodicità predeterminata nel contratto stesso) e l'allegazione dell'inadempimento del debitore, su cui grava l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte, considerando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si seguono le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art 2697 c.c.
Pertanto avendo l'appellata assolto al proprio onere probatorio depositando il contratto di finanziamento , il piano di ammortamento ( non essendo necessario nei termini anzidetti l'estratto conto certificato ex art 50 TUB) ed in assenza di contestazioni specifiche sulla conclusione del contratto di finanziamento e sull'erogazione del somma finanziata della controparte, il motivo di gravame va rigettato.
5.3 Riguardo il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del fenomeno dell'anatocismo e l'applicazione da parte della banca del regime di capitalizzazione composto degli interessi nel piano di ammortamento alla francese, che determinerebbe l'inserimento di un costo occulto con ricadute negative sulla determinazione dei tassi, si rileva che questa Corte aderisce all'impostazione che non individua nel piano di ammortamento di questo tipo ( ove il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti per cui le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo: con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è sempre inferiore) violazione del divieto di anatocismo e dunque dell'art. 1283 c.c..
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla stessa intestata
Corte in diversi precedenti in materia di mutui, ai quali si intende dare continuità, anche alla luce dell'intervento della pronuncia della Corte di Cassazione a SS. UU.
n.15130/24 ( e anche da ultimo, Cass. n. 1167/2025), nel metodo di ammortamento
“alla francese” gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, con la conseguenza che, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale sistema non comporta dal punto di vista giuridico capitalizzazione degli interessi, dal momento che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Sul punto giova riportare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra cui
Cass. n. 27823/23 , citata anche da SS.UU. n. 15130/24) secondo il quale tale metodo comporta che gli interessi siano calcolati solo sulla quota di capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi per cui “ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n.
34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
D'altra parte deve osservarsi anche che il concetto di interesse composto in matematica finanziaria non significa affatto che l'interesse vada calcolato su altri interessi. Infatti, come evidenziato anche in dottrina e giurisprudenza di merito, secondo la legge dell'interesse composto, l'interesse matura di rata in rata sull'intero capitale iniziale e solo una frazione di quel capitale viene a scadenza insieme con gli interessi maturati, di modo che deve dirsi che il debito residuo finale ( al termine di ciascun periodo) ha prodotto interessi, che scadono e sono disponibili per il pagamento, senza che a sua volta quel debito vada a scadere e ad essere disponibile per il rimborso.
La disponibilità degli interessi maturati in un momento anteriore alla scadenza del capitale (della quota di capitale) che li ha generati assoggetta, appunto, l'operazione alla legge dell'interesse composto, non producendo alcun fenomeno anatocistico
(come chiarito dalla Suprema Corte sopra richiamata) Inoltre, va evidenziato che una volta che sia stato raggiunto l'accordo fra le parti sugli elementi essenziali del contratto ( somma mutuata, tasso, durata del prestito e numero delle rate) la misura della rata discende dagli indicati elementi contrattuali, sicché va escluso ogni profilo di indeterminatezza del contratto (segnatamente con riferimento all'interesse pattuito), atteso che con la sottoscrizione del piano di ammortamento il mutuatario è in grado di valutare le condizioni economiche applicate.
Nel caso di specie come si evince dagli atti di causa nel contratto di finanziamento ( fasc. primo grado appellata) sono riportati (cfr. in particolare documento informativo allegato al contratto) l'espressa indicazione che le modalità di calcolo delle rate avviene con rate costanti (alla francese) , i criteri di determinazione dei tassi, la durata del mutuo e tutte le condizioni contrattuali compreso l'indicazione del Tan (
8,565%) e del Taeg (10,24%), tutti inferiori al tasso soglia previsto per i crediti personali nel trimestre di riferimento luglio-settembre 2018 pari al 16,61% e quindi infondata anche l'ulteriore censura in ordine all'usurarietà del contratto di finanziamento.
5.4 Quanto alle censure sull'usurarietà del finanziamento , incidendo, la capitalizzazione composta, ( come sostenuto dagli appellanti), sui dati relativi al
TAEG e/o TEG, va rilevato innanzitutto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ( Cass n. 8883/2020, Cass n 29240/21 e precedenti pronunce) come non sia necessario che la parte supporti la deduzione di nullità producendo i decreti ministeriali che hanno fissato i tassi soglia (non dovendo il giudice dare rilievo, ai fini della prova dell'illecita pattuizione e applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei decreti ministeriali potendo acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla PA o l'acquisizione di una CT tecnico-contabile), con conseguente irrilevanza ed infondatezza dell'eccezione dell'appellata in ordine alla tardiva ex art 345 c.p.c. produzione dei decreti ministeriali da parte degli appellanti ( peraltro neppure riferiti al periodo della stipula del contratto avvenuto a settembre 2018) Sul punto deve osservarsi che raffrontando il tasso di mora previsto mensilmente nel contratto di finanziamento n. 456179 del 11.09.2018 (1,5% art.
8.1 Condizione generali del contratto ove viene disciplinato l'interesse di mora e previsto che non possa superare il tasso soglia) e il tasso soglia degli interessi moratori pari al 20,48 %
(ottenibile dal TEGM relativo al terzo trimestre 2018 con la maggiorazione di 3.1 ( D.M.
rilevazione tassi soglia moratori luglio settembre 2018 art. 3 punto 5) aumentata di ¼ e con ulteriore aumento di quattro punti percentuali per la categoria di riferimento: credito personale, secondo quanto statuito da SS.UU n. 19597/20) non si verifica alcun superamento del tasso soglia, con conseguente infondatezza della censura.
A ciò si aggiunga che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito dalle Sezioni Unite (sent. n. 19597/2020) in caso di eventuale superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolgerebbe comunque anche quella relativa agli interessi corrispettivi ( che continuano ad essere dovuti) né la nullità dell'intero rapporto.
La Corte ritiene, aderendo a precedenti pronunce, che il parametro cui fare riferimento ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, in un lasso di tempo o per una determinata operazione finanziaria, debba essere il TEG, calcolato in base alle Istruzioni della BA d'AL e parametrato ai TEGM pubblicati nei decreti ministeriali trimestrali e corrispondente al tasso di interesse medio praticato da tutte le banche e gli intermediari finanziari nel territorio italiano, distinto per categoria omogenea di operazioni.
Il TEG e il TAEG ( cui gli appellanti vorrebbero ricondurre , ricomprendendovi tutte le voci di costo del finanziamento compreso l'interesse moratorio, la verifica dell'usurarietà del mutuo) sono in realtà due parametri diversi per origine normativa, finalità, caratteristiche e criteri di calcolo. Sul punto da ultimo la giurisprudenza di legittimità, è intervenuta chiarendo che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata da nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del
c.vo n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”
(Cass. Ord. n. 4597 del 14 febbraio 2023), derivandone profili risarcitori a favore del cliente su cui incombe l'onere di fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, dimostrando il pregiudizio patrimoniale subito per essergli stata compromessa la possibilità di accedere ad altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca:circostanze tutte non provate nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel calcolo del TEG non possono essere ricomprese gli interessi di mora (né le connesse spese legate all'inadempimento), contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, venendo ad esistenza nella eventuale fase patologica del rapporto e non direttamente connessi all'erogazione del credito , in quanto dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento da parte del cliente con funzione risarcitoria del tutto diversa dalla funzione remunerativa degli interessi corrispettivi.
Secondo le SS.UU della Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giudizio in punto di usurarietà si caratterizza per un esigenza di omogeneità o simmetria ( e non di onnicomprensività ) che disciplina la determinazione del tasso in concreto e del
TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi , sicchè se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava sarà in principio viziato.
L'impossibilità di sommare il tasso contrattuale con l'interesse moratorio (e le altre spese rilevanti ai fini dell'individuazione del TEG) deriva dunque sia dall'esigenza di comparare grandezze omogenee utilizzando gli stessi criteri seguiti dalla BA
d'AL per la rilevazione trimestrale del TEGM, sia dalla natura accidentale ed eventuale del secondo venendo ad esistenza solo in caso di inadempimento e nella misura che andrà a determinarsi solo a posteriori sulla base dell'entità dell'inadempimento stesso. Ugualmente non può essere computata ai fini del calcolo del TAEG e del TEG la clausola di estinzione anticipata: ponendosi al riguardo la Corte, nel solco di precedenti pronunce e della giurisprudenza di legittimità.
La penale per estinzione anticipata infatti rappresenta un onere economico meramente eventuale subordinato al verificarsi di una condizione incerta quale è il recesso del mutuatario che trova giustificazione in quanto riferita alla remunerazione del costo sostenuto dalla banca per aver messo a disposizione il capitale mutuato a favore del cliente e del mancato guadagno degli interessi corrispettivi come pattuiti per la durata del mutuo. Non esprimendo, quindi, alcun costo per il cliente al momento della pattuizione, non viene considerata ai fini dell'apprezzamento dell'usura originaria del tasso convenzionale e, pertanto, non deve essere considerata ai fini del calcolo del TEG da confrontare con la soglia antiusura (sul punto da ultimo
Cass. n. 7352/22, Cass. 23866/22, Cass. n. 4597/23 che confermano come :“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”).
Non può essere inclusa , come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza , tra le voci rilevanti ai sensi della L. 108/96 stante la sua disomogeneità rispetto alle spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia per cui includendola nel TEG si determinerebbe la sommatoria fra elementi eterogenei per natura e funzioni quali gli interessi corrispettivi e la penale tenendo conto che secondo le SS.UU della
Cassazione (sent. n 16303/18 e n. 19597/20) il giudizio in punto di usurarietà si caratterizza, come anzidetto, per un esigenza di omogeneità o simmetria. La penale per estinzione anticipata non rappresenta un costo collegato all'erogazione del credito ai fini dell'art. 644 c.p. in quanto trattasi di elemento accidentale del negozio che viene ad esistenza solo se, e nel momento in cui, vi è il recesso del mutuatario dal contratto;
tale recesso (diritto potestativo) costituisce espressione di autonomia negoziale del cliente su cui la banca non può influire e quest'ultima ,
d'altro canto, non ha alcun potere contrattuale di anticipare, contro la volontà del cliente, la chiusura del contratto allo scopo di maturare il diritto a percepire tale commissione escludendosi, quindi che possa rappresentare un fattore di lucro per la banca.
Da quanto esposto appare evidente l'infondatezza della censura di usurarietà dovendosi ulteriormente ribadire, infine, che gli appellanti non hanno assolto all'onere probatorio che incombe sulla parte che adduca l'usurarietà dei tassi, come correttamente evidenziato dal Primo Giudice.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduca la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla l. n. 108/1996, abbia l'onere di allegare e indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia precisando la Suprema Corte (Cass. n. 2311/2018, Cass. n.
8883/20) che “ per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez. 2 - 7 Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).
Di conseguenza la contestazione non può essere generica, dovendo la verifica essere condotta nei limiti delle censure sollevate che devono fondarsi su riferimenti normativi e giurisprudenziali corretti ( mentre quelli esposti dagli appellanti non pertinenti alla fattispecie oggetto di causa, come sopra illustrato ) con l'indicazione dell'entità dei tassi che si assumono applicati dalla banca e di quelli soglia ( nel caso di specie neppure corretti essendo riferiti al DM relativo al periodo gennaio-marzo
2018 mentre il prestito è stato stipulato in data 11.09.18) e ciò in quanto (Cass. n.
2311/2018) “La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo
l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata
o meno applicazione di un tasso usurario”.
Pertanto alla genericità a al difetto di prova ,come evidenziato, non può supplire la richiesta di CT , reiterata in appello, che non può avere finalità esplorative ossia utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova dell'usurarietà denunciata, alla ricerca di elementi , fatti o circostanze non provate.
6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra domanda e questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori per il principio consolidato in giurisprudenza che esclude la funzione meramente esplorativa e supplettiva della CT, come sopra illustrato.
7.Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 5.201 ad € 26.000) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA e in solido fra loro Parte_1 Parte_2 al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad VA e
CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 20.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono