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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1939 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
29/06/1989 a Reggio Calabria) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...] -SR-), rappresentati e difesi, C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Avv. Vanessa Praticò, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Arangea Miniera n.16 B, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 12/07/2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 16/06/2012 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 06/09/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08/07/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
03/07/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
- preso atto che con successivo decreto del 30/10/2024 è stata disposta l'anticipazione della suddetta udienza al 18/02/2025 con termine sino a 5 giorni prima per il deposito delle note scritte;
- osservato che con ordinanza del 24/02/2025 il Giudice delegato rilevava la mancata previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore a carico del genitore non collocatario e rinviava la causa ai sensi dell'art.309 c.p.c. all'udienza del 18.03.2025;
- considerato che con successiva ordinanza del 14.07.2025 il Collegio, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti fosse contrario all'interesse del minore non essendo stato previsto che l'Assegno Unico Per_1
Universale fosse percepito integralmente da quale Parte_1
genitore collocatario, rinviava la causa all'udienza del 16.09.2025, da svolgersi in modalità cartolare, invitando le parti a modificare le condizioni secondo le indicazioni ivi contenute;
- preso atto che con note scritte depositate il 27/08/2025 le parti hanno provveduto alla modifica delle condizioni di separazione;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 16/06/2012; b) dal matrimonio è nato il figlio (09/03/2013), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.09.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 12/07/2024 da e , così provvede: Parte_2 Parte_1
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_2 Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Atto N. 664 parte 2 serie A - anno 2012, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) la casa familiare, comprensiva di arredi e suppellettili, rimarrà assegnata alla moglie;
3) il Sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
100 € da versare con BB ogni 26 del mese, a titolo di contributo
[...]
per il mantenimento del figlio;
4) la sig.ra continuerà a percepire integralmente Parte_1
l'Assegno Unico Universale, quale genitore collocatario del minore
PER I FIGLI Persona_2 Per_3
1) il figlio, , resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_4
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) il padre avrà facoltà di incontrare il figlio quando desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi della minore e alle abitudini di quest'ultima, in maniera tale da non ledere la quotidianità del piccolo;
3) il padre, quando il minore starà con lui, si occuperà di fargli svolgere puntualmente i compiti e riaccompagnarla dalla madre all'orario stabilito;
4) altresì il padre trascorrerà con il minore due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 15:00 di sabato alle ore 21:00 di domenica.
5) Nel periodo intercorrente tra la chiusura e l'apertura dell'anno scolastico il Sig. potrà tenere con sé il figlio due fine settimana, a Pt_2
settimane alterne, dalle ore 15:00 di sabato alle ore 22:00 di domenica;
6) quanto alle festività natalizie, con alternanza annuale, il minore si intratterrà con il padre il 24 Dicembre e l'01Gennaio o il 25 Dicembre e il
31 Gennaio (dalle 10,00 alle 10,00) del giorno successivo;
7) sempre con alternanza annuale il piccolo si intratterrà con il sig.
o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle Pt_2
22:00. Con riferimento invece al giorno dell'Epifania, sempre con alternanza annuale, rimarrà con il padre per il pranzo (dalle ore 10,00 alle ore 16,00) o per la cena (dalle ore 15,00 alle ore 22,00) salvo diverso accordo. E così alternativamente il minore trascorrerà le giornate del 25 aprile, dell'01 aprile, del 2 giugno, del 15 agosto e dell'8 dicembre;
8) nella stagione estiva, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 30 giorni non necessariamente consecutivi, compresi tra il 15 di giugno e il 31 di agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il 5 giugno di ogni anno, compatibilmente con gli impegni ludici della minore e gli impegni lavorativi e di ferie di entrambi i genitori. Tali accordi potranno essere modificati, previo accordo tra i coniugi, compatibilmente con le esigenze di entrambi e della minore entro il 15 giugno di ogni anno. Stesso periodo di 30 giorni, non necessariamente consecutivi, verrà garantito con identiche modalità alla madre;
9) il minore, con alternanza annuale, trascorrerà i giorni corrispondenti alle ricorrenze del proprio compleanno e del proprio onomastico con il padre, intrattenendosi con lo stesso dalle 15:00 fino alle ore 22:00 se dovessero coincidere con giorni festivi e/o festività, mentre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali, salvo diverso accordo tra le parti;
10) infine, il minore trascorrerà con il padre, ogni anno, i giorni corrispondenti alle ricorrenze del compleanno e dell'onomastico del genitore, intrattenendosi con lo stesso dalle 10:00 fino alle ore 22:00 se dovessero coincidere con giorni festivi e/o festività, mentre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali, salvo diverso accordo tra le parti.
Stessa condizione annualmente verrà garantita con identiche modalità alla madre nei giorni del proprio compleanno e del proprio onomastico;
11) la sig.ra si impegna a consentire al Sig. di poter Pt_1 Pt_2
recuperare i fine settimana programmate con il figlio qualora quest'ultimo fosse impedito nei giorni fissati o nel caso in cui il figlio fosse impegnato, sempre previo accordo e compatibilmente con le esigenze del minore;
12) i genitori, cui rimane ovviamente affidata la potestà, si consulteranno costantemente e diligentemente su tutte le tematiche inerenti all'impostazione del modello educativo del figlio, nonché su tutte le scelte che appaiono determinanti per la sana crescita del minore;
13) entrambi i coniugi garantiscono reciprocamente il contatto telefonico con il figlio quando lo stesso si troverà con l'altro genitore;
14) il minore manterrà rapporti significativi con i nonni paterni e materni ed entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare questo rapporto, ma, data la minore età del bambino, i nonni concorderanno preventivamente con i genitori le giornate e i tempi di permanenza presso di loro;
15) il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_2
versando con BB la somma di 100 € da versare ogni 26 del mese. Per_1
16) la sig.ra continuerà a percepire integralmente Parte_1
l'Assegno Unico Universale, quale genitore collocatario del minore
17) con riferimento alle spese extrascolastiche, dovranno sempre essere approvate da entrambi i genitori quelle relative a corsi di istruzione, attività sportive e ludiche, acquisto attrezzature e abbigliamento specifico, nonché l'abbigliamento da acquistare nei cambi di stagione, viaggi- vacanze studio anche all'estero, campi estivi, stage sportivi e simili;
18) per quanto attiene alle spese mediche, visite e cure, dovranno sempre richiedere il preventivo accordo dei genitori, eccezion fatta per quelle veramente urgenti e indifferibili che non consentano la preventiva consultazione dei genitori;
19) le spese straordinarie sanitarie- non coperte dal SSN-, scolastiche, sportive e ricreative così come analiticamente indicate dal protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria saranno distribuite fra i genitori nella misura pari al 50% e saranno debitamente documentate e preventivamente concordate tra i coniugi, con rimborso al genitore che le ha anticipate per intero, previa trasmissione all'altro genitore di documentazione attestante l'avvenuto pagamento (scontrino, fattura, ricevuta);
5. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
6. i coniugi dichiarano di non aver null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale;
7. le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18/09/2025
Il Presidente relatore dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1939 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
29/06/1989 a Reggio Calabria) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...] -SR-), rappresentati e difesi, C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Avv. Vanessa Praticò, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla via Arangea Miniera n.16 B, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 12/07/2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 16/06/2012 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 06/09/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08/07/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
03/07/2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
- preso atto che con successivo decreto del 30/10/2024 è stata disposta l'anticipazione della suddetta udienza al 18/02/2025 con termine sino a 5 giorni prima per il deposito delle note scritte;
- osservato che con ordinanza del 24/02/2025 il Giudice delegato rilevava la mancata previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore a carico del genitore non collocatario e rinviava la causa ai sensi dell'art.309 c.p.c. all'udienza del 18.03.2025;
- considerato che con successiva ordinanza del 14.07.2025 il Collegio, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti fosse contrario all'interesse del minore non essendo stato previsto che l'Assegno Unico Per_1
Universale fosse percepito integralmente da quale Parte_1
genitore collocatario, rinviava la causa all'udienza del 16.09.2025, da svolgersi in modalità cartolare, invitando le parti a modificare le condizioni secondo le indicazioni ivi contenute;
- preso atto che con note scritte depositate il 27/08/2025 le parti hanno provveduto alla modifica delle condizioni di separazione;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 16/06/2012; b) dal matrimonio è nato il figlio (09/03/2013), minorenne;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.09.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 12/07/2024 da e , così provvede: Parte_2 Parte_1
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_2 Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Atto N. 664 parte 2 serie A - anno 2012, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) la casa familiare, comprensiva di arredi e suppellettili, rimarrà assegnata alla moglie;
3) il Sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
100 € da versare con BB ogni 26 del mese, a titolo di contributo
[...]
per il mantenimento del figlio;
4) la sig.ra continuerà a percepire integralmente Parte_1
l'Assegno Unico Universale, quale genitore collocatario del minore
PER I FIGLI Persona_2 Per_3
1) il figlio, , resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_4
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) il padre avrà facoltà di incontrare il figlio quando desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici/sportivi della minore e alle abitudini di quest'ultima, in maniera tale da non ledere la quotidianità del piccolo;
3) il padre, quando il minore starà con lui, si occuperà di fargli svolgere puntualmente i compiti e riaccompagnarla dalla madre all'orario stabilito;
4) altresì il padre trascorrerà con il minore due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle ore 15:00 di sabato alle ore 21:00 di domenica.
5) Nel periodo intercorrente tra la chiusura e l'apertura dell'anno scolastico il Sig. potrà tenere con sé il figlio due fine settimana, a Pt_2
settimane alterne, dalle ore 15:00 di sabato alle ore 22:00 di domenica;
6) quanto alle festività natalizie, con alternanza annuale, il minore si intratterrà con il padre il 24 Dicembre e l'01Gennaio o il 25 Dicembre e il
31 Gennaio (dalle 10,00 alle 10,00) del giorno successivo;
7) sempre con alternanza annuale il piccolo si intratterrà con il sig.
o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle 10:00 alle Pt_2
22:00. Con riferimento invece al giorno dell'Epifania, sempre con alternanza annuale, rimarrà con il padre per il pranzo (dalle ore 10,00 alle ore 16,00) o per la cena (dalle ore 15,00 alle ore 22,00) salvo diverso accordo. E così alternativamente il minore trascorrerà le giornate del 25 aprile, dell'01 aprile, del 2 giugno, del 15 agosto e dell'8 dicembre;
8) nella stagione estiva, il minore trascorrerà con il padre un periodo di 30 giorni non necessariamente consecutivi, compresi tra il 15 di giugno e il 31 di agosto, da concordare preventivamente con la madre entro il 5 giugno di ogni anno, compatibilmente con gli impegni ludici della minore e gli impegni lavorativi e di ferie di entrambi i genitori. Tali accordi potranno essere modificati, previo accordo tra i coniugi, compatibilmente con le esigenze di entrambi e della minore entro il 15 giugno di ogni anno. Stesso periodo di 30 giorni, non necessariamente consecutivi, verrà garantito con identiche modalità alla madre;
9) il minore, con alternanza annuale, trascorrerà i giorni corrispondenti alle ricorrenze del proprio compleanno e del proprio onomastico con il padre, intrattenendosi con lo stesso dalle 15:00 fino alle ore 22:00 se dovessero coincidere con giorni festivi e/o festività, mentre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali, salvo diverso accordo tra le parti;
10) infine, il minore trascorrerà con il padre, ogni anno, i giorni corrispondenti alle ricorrenze del compleanno e dell'onomastico del genitore, intrattenendosi con lo stesso dalle 10:00 fino alle ore 22:00 se dovessero coincidere con giorni festivi e/o festività, mentre dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali, salvo diverso accordo tra le parti.
Stessa condizione annualmente verrà garantita con identiche modalità alla madre nei giorni del proprio compleanno e del proprio onomastico;
11) la sig.ra si impegna a consentire al Sig. di poter Pt_1 Pt_2
recuperare i fine settimana programmate con il figlio qualora quest'ultimo fosse impedito nei giorni fissati o nel caso in cui il figlio fosse impegnato, sempre previo accordo e compatibilmente con le esigenze del minore;
12) i genitori, cui rimane ovviamente affidata la potestà, si consulteranno costantemente e diligentemente su tutte le tematiche inerenti all'impostazione del modello educativo del figlio, nonché su tutte le scelte che appaiono determinanti per la sana crescita del minore;
13) entrambi i coniugi garantiscono reciprocamente il contatto telefonico con il figlio quando lo stesso si troverà con l'altro genitore;
14) il minore manterrà rapporti significativi con i nonni paterni e materni ed entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare questo rapporto, ma, data la minore età del bambino, i nonni concorderanno preventivamente con i genitori le giornate e i tempi di permanenza presso di loro;
15) il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_2
versando con BB la somma di 100 € da versare ogni 26 del mese. Per_1
16) la sig.ra continuerà a percepire integralmente Parte_1
l'Assegno Unico Universale, quale genitore collocatario del minore
17) con riferimento alle spese extrascolastiche, dovranno sempre essere approvate da entrambi i genitori quelle relative a corsi di istruzione, attività sportive e ludiche, acquisto attrezzature e abbigliamento specifico, nonché l'abbigliamento da acquistare nei cambi di stagione, viaggi- vacanze studio anche all'estero, campi estivi, stage sportivi e simili;
18) per quanto attiene alle spese mediche, visite e cure, dovranno sempre richiedere il preventivo accordo dei genitori, eccezion fatta per quelle veramente urgenti e indifferibili che non consentano la preventiva consultazione dei genitori;
19) le spese straordinarie sanitarie- non coperte dal SSN-, scolastiche, sportive e ricreative così come analiticamente indicate dal protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria saranno distribuite fra i genitori nella misura pari al 50% e saranno debitamente documentate e preventivamente concordate tra i coniugi, con rimborso al genitore che le ha anticipate per intero, previa trasmissione all'altro genitore di documentazione attestante l'avvenuto pagamento (scontrino, fattura, ricevuta);
5. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
6. i coniugi dichiarano di non aver null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale;
7. le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18/09/2025
Il Presidente relatore dott. Giuseppe Campagna