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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/08/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI NE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. Dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente relatore est.
2. Dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice
3. Dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale iscritto nel Ruolo Generale V.G. per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 599, avente per oggetto la modifica delle condizioni del divorzio,
TRA
nato NE (KR) il 21/05/1979, cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI NR. 13 - C.F._1
88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO - presso lo studio dell'avv. FILICI ANDREA
(cod. fisc. – pec: iuffrè.it), che lo C.F._2 Emai_1 Email_2
rappresenta e difende in v irtù di mandato in calce al ricorso introduttivo;
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA PERUGIA N. 1 – 88842 C.F._3
CUTRO - presso lo studio dell'avv. Parte_3
(cod. fisc. – pec: C.F._4
, che la Email_3 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. MICHELE
SPAGNUOLO (cod. fisc. – pec: C.F._5 , in virtù di mandato in calce al Email_4
ricorso introduttivo;
entrambi congiuntamente ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso ex art. 473 bis 29. cod. proc. civ., per la modifica delle condizioni di divorzio depositato il 21.5.2025, gli istanti, congiuntamente , premesso:
• Che con sentenza n. 1031/2021, in data 09.12.2021, era stata pronunciata dal Tribunale di Crotone la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
Parte_1 Parte_2
• Che con sentenza n. 794/2024 del 12.12.2024, dell'omonimo Tribunale, era intervenuta la modifica di alcune condizioni tra le parti, in particolare, per quanto riguarda il regime di collocamento della minore
, per la quale era stato disposto il collocamento paritario ad Per_1
entrambi i genitori, in sostituzione del precedente regime di collocamento presso la madre nonché il mantenimento diretto della minore da parte di entrambi i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, rimanendo invece, invariate le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio, tra le quali l'affidamento condiviso della minore;
• Che quest'ultima avrebbe manifestato disagio e malessere in seguito all'esecuzione dell'ultimo dictum summenzionato, dovuto ai continui spostamenti della minore , da un'abitazione all'altra, tanto che Per_1
gli odierni ricorrenti intendevano chiedere congiuntamente una nuova pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio;
• Che i ricorrenti, pertanto, intendevano rinunciare al collocamento paritario della minore a favore di un regime di collocamento Per_1
presso l'abitazione della madre con regolamentazione del diritto di visita del padre;
• Che più nello specifico, intendevano modificare nel seguente modo i loro accordi:
a) le parti approvano e riconoscono l'affidamento condiviso della IG
, per come statuito in sede giudiziale;
Per_1
b) rimarrà collocata presso la madre, nella nuova abitazione Per_1
che sarà dalla stessa reperita;
c) ogni 14 giorni, la IG trascorrerà il fine settimana (dal Per_1
venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina prima dell'ingresso a scuola) con il padre;
d) nella settimana in cui resterà con la madre anche nel week end, salve particolari esigenze dei genitori e nel rispetto della sua volontà, la IG
resterà con il padre un giorno infrasettimanale (in via Per_1 indicativa il giovedì e, comunque, in un g iorno a scelta della minore) dall'uscita di scuola sino al mattino seguente, prima dell'ingresso a scuola;
e) padre e IG, in ogni caso, potranno stare insieme ogni sera dalle ore 17.30 sino all'ora di cena;
f) la IG sarà accompagnata a scuola dall'uno o dall'altro Per_1
genitore presso cui si trova a pernottare, salve esplicite richieste della minore e salve urgenze o imprevisti. In tal caso, vi provvederà l'altro genitore;
g) ogni impegno extrascolastico della IG , sarà gestito Per_1
permanentemente da uno o dall'altro genitore e secondo le loro esigenze
(ad es. se la madre accompagna la IG al corso di Inglese manterrà questo impegno fino alla conclusione del corso);
h) le festività saranno trascorse da così come stabilito nella Per_1
citata sentenza n. 794/2024 del Tribunale Civile di Crotone e, quindi, alternativamente con i genitori, che trascorrerà il periodo 24 -26 dicembre con un genitore e 30 dicembre – 1° gennaio con l'altro e i giorni 5-6 gennaio con un genitore e i giorni di Pasqua -Pasquetta con l'altro. Il giorno del compleanno di , potrà essere trascorso ad Per_1 anni alterni con i genitori ed i medesimi potranno tenere con sé
nel giorno del loro compleanno. Per le vacanze estive (per i Per_1 mesi di luglio-agosto) vi saranno due periodi di 15 gg. per ciascun mese che saranno trascorsi alternativamente da con l'uno o con Per_1
l'altro genitore (per es. padre 1-15 luglio;
madre 16-31 luglio, padre 1-
15 agosto;
madre 16-31 agosto); la predetta regolamentazione potrà essere liberamente modificata su accordo delle parti e, comunque, in questi giorni e compatibilmente con gli impegni della IG e del genitore con cui starà, i genitori potranno vederla ogni volta che riterranno;
i) il mantenimento della IG sarà così anche come stabilito Per_1
nella citata sentenza n. 794/2024 del Tribunale Civile di Crotone, entrambi i genitori manterranno direttamente la minore nei tempi di rispettiva permanenza, inoltre la percepi rà al 100% Parte_2
l'assegno unico;
j) in ogni caso, le parti concorreranno a contribuire per il 50% delle spese straordinarie, di quelle scolastiche e, quindi, universitarie della IG. Nelle spese, di comune accordo, verranno sostenute al 50% anche gli acquisti di scarpe e vestiti, che saran no concordati prima, relativamente al budget di entrambi i genitori;
k) la casa coniugale, di proprietà del verrà riconsegnata Pt_1 definitivamente a quest'ultimo non appena la e la di lei Parte_2
madre, , saranno effettivamente liberate da ogni obbligo di CP_1
garanzia sul mutuo già acceso dal per l'acquisto del predetto Pt_1 immobile;
l) la signora s'impegna a lasciare la predetta casa entro 40 Parte_2 giorni dall'intervenuto svincolo a suo favore, ed a favore della di lei madre, , dalla garanzia sul mutuo già acceso dal CP_1 Pt_1
per l'acquisto della citata casa coniugale. La signora nel Parte_4 caso si trovasse in convalescenza, oppure dovesse essere sottoposta ad intervento chirurgico per un suo noto problema di salute, nel medesimo periodo in cui dovrà riconsegnare la casa, usufruirà dell'abitazione per ulteriori dieci giorni (oltre i quaranta previsti da quando sarà stata liberata da garante del mutuo acceso dall'ex marito) al fine di poter riprendersi meglio e recuperare le forze per completare il trasferimento dei propri beni. Entro detto termine, la stessa previo Parte_2
inventario da effettuarsi unitamente al provvederà a ritirare Pt_1
i propri effetti personali, i mobili e quant'altro di sua proprietà. Si specifica che sono di proprietà del sig. sopramobili Pt_1
suppellettili regali aventi valore affettivo già ricevuti dalla famiglia del e che saranno anch'essi inventariati, lampadari, il divano e le Pt_1
due TV vecchie (mentre la TV Hisense 63 pollici è di proprietà della ex moglie perché acquistata dalla stessa due anni fa), i mobili dei bagni e i lavandini e tutti gli elettrodomestici: la lavatrice, frigorifero, forno, cappa, piano cottura e lavastoviglie, forno microonde e l'album più filmino matrimoniale pagato interamente dal sig. Per ciò che Pt_1
concerne la stanza della IG , spetterà esclusivamente alla Per_1
madre e IG (in base alle dotazioni della nuova casa) decidere sulla destinazione della libreria, armadietto, letto e branda, tutti nuovi e acquistati dalla Parte_2
m) qualora entro il predetto termine non sarà stata in grado di trovare un'abitazione confacente alle esigenze della IG e sua, la signora s'impegna a risiedere temporaneamente presso l'abitazione Parte_2 dei genitori;
n) la medesima sarà, comunque, tenuta a informare il signor Pt_1
della nuova residenza propria e della IG e anche dell'eventuale domicilio presso i propri genitori;
o) la signora s'impegna a consegnare al signor gli Parte_2 Pt_1 oggetti in oro e tutti i regali aventi valore affettivo già ricevuti dalla famiglia del signor e che saranno anch'essi inventariati nei Pt_1
termini di cui al precedente punto m); nel frattempo, si precisa che gli oggetti in questione sono i seguenti: una collana con braccialetto abbinato, oltre ad un'altra collana con ciondolo;
tutte in oro in bianco e anello regalati dal nonno del signor Collana con ciondolo Pt_1
regalato dalla zia del signor Persona_2 Pt_1
p) la signora s'impegna a provvedere senza ritardo a tutti Parte_2 gli incombenti necessari al trasferimento della propria residenza e della IG. In tal senso, si obbliga, ove necessario o solo anche opportuno, a prestare ogni utile collaborazione per la più celere evasione degli adempimenti amministrativi (ad es. uten ze, tributi comunali, corrispondenza, ecc.) suoi e del signor Pt_1
q) la signora inoltre, s'impegna, al ripristino del Parte_2
funzionamento dei due climatizzatori Samsung dotati di telecomando cadauno, al ripristino del bagno principale, cioè alla pulizia di tutti i miscelatori serie Royal colore bronzo con vetro diamante sulla manovella, al ripristino del copri wc sospeso a chiusura rallentata sempre del bagno principale;
r) le parti convengono che le spese relative al giudizio di cui al presente ricorso siano interamente compensate.
• Tutto ciò premesso, chiedevano a questo Tribunale l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
*********
II. Con decreto del 06.06.2025, era fissata l'udienza di comparizione delle parti, come sostituita dall'autorizzazione del Giudice al deposito telematico di note scritte, entro le ore 9.00 del giorno stabilito per l'udienza.
III. Il P.M. interveniva con proprio “visto” il 26.6.2025.
IV. Con ordinanza dell'08.07.2025, resa in sostituzione d'udienza, il Giudice dava atto dell'avvenuto deposito delle note scritte con le quali le parti si riportavano all'accordo raggiunto e trascritto nel ricorso introduttivo del giudizio ed era pertanto, riservata la decisione collegiale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
V. Deve darsi atto che le parti concordano sulla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
- rinunciano al collocamento paritario della minore a favore d el Per_1
regime di collocamento presso l'abitazione della madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità di cui all'accordo, fermo restando il regime di affidamento condiviso della minore;
- la signora si impegna a riconsegnare definitivamente Parte_2
l'abitazione coniugale al sig. non appena la medesima e la madre, Pt_1
, saranno effettivamente liberate da ogni obbligo di garanzia sul CP_1 mutuo già acceso dal sig. per l'acquisto del predetto immobile;
Pt_1
VI. Avendo le parti concordemente posto fine alla controversia, le spese devono intendersi compensate tra di loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato a [...] il [...], cod. fisc.
[...]
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.05.1983, cod. fisc. , con ricorso depositato il 21.5.2025, C.F._3
così provvede:
- Dispone, a parziale modifica delle condizioni di divorzio (di cui alla sentenza n. 794/2024 del 12.12.2024 del Tribunale di Crotone), le seguenti condizioni: viene meno il collocamento paritario della minore a Per_1
favore del collocamento presso l'abitazione della madre nella nuova abitazione che sarà dalla stessa reperita;
viene meno l'assegnazione della casa coniugale alla signora che dovrà riconsegnarla Parte_2 secondo le modalità e i tempi pattuiti, al proprietario, sig. Parte_1
.
[...]
- Compensa le spese del presente procedimento;
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI