Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026REG.PROV.COLL.
N. 01086/2025 REG.RIC.
N. 01096/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
1) ricorso numero di registro generale 1086 del 2025, proposto da GI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo del medesimo, sito in Messina, via Camiciotti, n. 102;
contro
la Società per la regolamentazione dei rifiuti Enna Provincia Ato 6, Comune di Cerami, Comune di Gagliano Castelferrato, Comune di Nicosia, Comune di Sperlinga, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;l’Assessorato delle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato, in Palermo, via M. Stabile n. 182;
nei confronti
del r.t.i. IT s.r.l. – General montaggi soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Spoto Puleo e Pietro Maria Mela, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;di Camedil Costruzioni s.r.l., Teknoservice s.r.l., Maria costruzioni e servizi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
2) ricorso numero di registro generale 1096 del 2025, proposto da r.t.i. IT s.r.l., General Montaggi soc. coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Maria Mela e Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
la Società per la regolamentazione dei rifiuti Enna Provincia Ato 6, Comune di Cerami, Comune di Gagliano Castelferrato, Comune di Nicosia, Comune di Sperlinga, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;l’Assessorato delle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e dieso dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato, in Palermo, via M. Stabile n. 182;
nei confronti
di Camedil Costruzioni s.r.l., Maria costruzioni e servizi s.r.l., GI s.r.l., Teknoservice s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi, della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 2654 del 2025, resa tra le parti.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del r.t.i. IT s.r.l.- General montaggi soc. coop. e dell’Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. PE La CA;
Uditi nell’udienza pubblica del 4 marzo 2026 gli avvocati Gaetano Spoto Puleo, Costanza Gallina e Natale Bonfiglio;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa possono essere così compendiati.
1.1.- La SRR (società di regolamentazione dei rifiuti) « Enna provincia ATO 6 » emanava il bando per l’affidamento, mediante procedura aperta, del lotto n. 3 del servizio di igiene pubblica nei comuni (tutti della provincia di Enna) di Aidone, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Gagliano, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Sperlinga e Villarosa, ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2023, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.2.- All’esito delle operazioni di gara era formata la seguente graduatoria: Camedil costruzioni s.r.l. (prima classificata); r.t.i. IT s.r.l.- General montaggi soc. coop. (secondo classificato); Teknoservice s.r.l. (terza classificata); GI s.r.l. (quarta classificata).
1.3.- Con un primo ricorso, proposto dinanzi al T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania (rg. n. 2203 del 2024), il r.t.i. IT impugnava, con richiesta di annullamento, la determinazione dirigenziale n. 692/2024 di aggiudicazione del terzo lotto alla soc. Camedil costruzioni s.r.l. Ciò in ragione della addotta assenza dei requisiti in capo a quest’ultima. Con ricorso per motivi aggiunti impugnava successivi provvedimenti. Le controparti si opponevano all’accoglimento delle domande.
1.4.- Con un secondo ricorso, sempre dinanzi al T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania (n. 2274 del 2024), GI s.r.l. (quarta classificata) impugnava la medesima aggiudicazione e deduceva plurimi vizi della procedura invocando, ad un tempo, l’esclusione di tutti gli operatori economici che la precedevano in graduatoria.
1.5.- Il predetto T.a.r., sezione seconda, con sentenza n. 2654 del 2025 riuniva i due ricorsi e così statuiva: «[…] accoglie il ricorso introduttivo proposto nella causa n. 2203/204 secondo quanto indicato in motivazione e annulla la determina dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità n. 692 in data 28 ottobre 2024, con cui è stata aggiudicata in favore della Camedil Costruzioni s.r.l. la procedura aperta per l’affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica” (lotto 3), CIG: B25CFC0D21” e la decisione della stazione appaltante di non sottoporre l’offerta alla verifica di congruità; 3) dichiara inammissibile per il resto il ricorso introduttivo proposto nella causa n. 2203/2024; 4) dichiara l’intervenuta caducazione della determina n. 1 in data 26 marzo 2025, impugnata mediante motivi aggiunti nella causa n. 2203/2024; 5) dichiara inammissibile l’impugnazione degli altri atti impugnati con i motivi aggiunti nella causa n. 2203/2024; 6) in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo proposto nella causa n. 2274/2024; 7) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto nella causa n. 2274/2024; 8) compensa fra le parti le spese di giudizio ».
2.- Avverso la predetta sentenza sono stati interposti due appelli: un primo appello (r.g. n. 1086 del 2025) proposto da GI s.r.l. e un secondo appello (r.g. n. 1096 del 2025) proposto dal r.t.i. IT s.r.l.- General montaggi s.r.l.
3.1.- GI s.r.l., con il primo ricorso in appello (n. 1086 del 2025), ha dedotto che:
- sarebbe errata la statuizione di inammissibilità pronunciata dal T.a.r. in ragione dell’assenza di ulteriori censure rispetto a quella, respinta, sui « CAM » dei mezzi, considerato che essa avrebbe dedotto vizi sotto diversi profili in relazione alla carenza del PEFA depositato a corredo dell’offerta economica, alla genericità dell’offerta economica, alla contraddittorietà con la lex specialis e alla violazione dell’art. 70, comma 4, d. lgs. n. 36 del 2023;
- diversamente da quanto (ad avviso dell’appellante, erroneamente) opinato dal T.a.r., la disciplina dei CAM di cui alla « scheda 7 » con riferimento alla disciplina delle emissioni dei mezzi, non si applicherebbe alle forniture di mezzi: la disciplina delle emissioni di cui alla scheda 7 dei CAM 2022 non sarebbe applicabile al solo caso dell’appalto di fornitura dei mezzi, ma anche all’appalto per cui è causa; e ciò sulla base di quanto prescriverebbe la disciplina contrattuale relativa all’esecuzione dell’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti dettata dal titolo 4 dei CAM 2022.
3.2.- GI s.r.l. ha, quindi, riproposto, le ulteriori doglianze di primo grado.
3.3.- Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana e il r.t.i. IT s.r.l. – General montaggi soc. coop. i quali hanno chiesto, con rispettive memorie, il rigetto dell’appello.
4.1.- L’appello proposto dal r.t.i. IT s.r.l. – General montaggi soc. coop. (n. 1096 del 2025) si è, in sintesi, così articolato:
- in relazione alla statuita infondatezza del primo motivo del ricorso di primo grado, Camedil costruzioni s.r.l. sarebbe stata onerata di dimostrare lo svolgimento, per almeno un anno dell’ultimo triennio (2021-2022-2023) senza soluzione di continuità, del servizio di igiene urbana, in comuni che anche sommati tra loro, raggiungevano un numero di abitanti pari ad almeno 18.475 unità;
- in relazione alla statuita infondatezza del secondo motivo del ricorso, Camedil costruzioni s.r.l. non avrebbe rispettato l’obbligatorietà del sopralluogo ed avrebbe redatto l’offerta « a tavolino », senza alcuna effettiva conoscenza dei luoghi;
- in relazione alla statuita infondatezza del terzo motivo, l’offerta di Camedil costruzioni s.r.l. avrebbe dovuto ottenere zero punti sul « Potenziamento delle risorse impiegate con assunzione full time del personale impiegato »: la previsione delle nuove assunzioni previste nell’offerta di Camedil costruzioni s.r.l. sarebbe premiata con altri criteri di punteggio;
- in relazione alla statuita parziale infondatezza del quarto motivo del ricorso sussisterebbe un’asserita non congruità del costo per il personale di Camedil costruzioni s.r.l. e una (altrettanto addotta) totale antieconomicità dell’offerta;
- la stazione appaltante avrebbe illegittimamente avallato il subentro della impresa Maria costruzioni e servizi nella posizione della Camedil costruzioni s.r.l., omettendo le dovute verifiche sul possesso dei requisiti e non rilevando le (asserite) plurime anomalie e cause di esclusione riscontrabili.
4.2.- Il r.t.i. IT s.r.l. ha, quindi, riproposto i motivi aggiunti non esaminati in prime cure.
4.3.- Si è anche in tale giudizio costituito in giudizio l’Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana il quale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello in ragione dell’adozione, da parte dell’Ufficio regionale di committenza di Enna, della determinazione DS n. 810 del 6 novembre 2025: con tale provvedimento è stata, infatti, disposta l’esclusione di Camedil costruzioni s.r.l. dalla gara per la « ritenuta incongruità e inaffidabilità della propria offerta economica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del d. lgs. 36/2023 ».
4.4.- La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse è stata chiesta, in conseguenza di tale ultimo provvedimento, anche dalla stessa parte appellante (r.t.i. IT).
4.5.- Con determinazione DS n. 15 del 21 gennaio 2026 l’appellato Assessorato regionale ha aggiudicato la gara al r.t.i. IT s.r.l.
5.- All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, presenti i procuratori delle parti, dopo la rituale discussione, gli appelli sono stati trattenuti in decisione.
6.- Preliminarmente, va disposta la riunione dei due appelli in epigrafe ai sensi dell’art. 96 c.p.a., poiché proposti avverso la medesima sentenza.
7.- In linea con quanto richiesto dalle parti in causa, va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello r.g. n. 1096 del 2025 proposto dal r.t.i. IT s.r.l. – General montaggi soc. coop. in ragione dell’intervenuta esclusione di Camedil costruzioni s.r.l. e dell’aggiudicazione della gara al medesimo r.t.i., ciò che rende priva di utilità la coltivazione della correlata domanda caducatoria.
8.- Il medesimo esito investe l’impugnazione della sentenza ad opera di GI s.r.l. L’intervenuta esclusione di Camedil costruzioni s.r.l. e l’aggiudicazione della gara al r.t.i. IT determina un complessivo nuovo assetto di interessi che priva di utilità la originaria domanda di annullamento proposta dalla medesima GI s.r.l.
Per completezza va detto che è irrilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità la circostanza che l’esclusione di Camedil costruzioni s.r.l. e la nuova aggiudicazione siano conseguenza della sentenza impugnata: l’Amministrazione ha, infatti, proceduto ad una nuova valutazione dell’offerta di Camedil costruzioni s.r.l. (poi escludendola) – come stabilito nell’impugnata sentenza e in accoglimento del ricorso del r.t.i. IT – stante l’illegittimità per difetto di istruttoria della precedente decisione di « disporre l’immediata aggiudicazione, in difetto di una opportuna verifica sull’anomalia dell’offerta » (cfr. sentenza appellata).
9.-. Anche l’appello di GI s.r.l. va, dunque, dichiarato improcedibile.
10.- Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione del complessivo assetto della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunisce gli appelli n. 1086 del 2025 e n. 1096 del 2025 e li dichiara entrambi improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
PE La CA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE La CA | OB NO |
IL SEGRETARIO