Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 414/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 414/2017
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) – Avv. Ignazio Milio C.F._2
attori
E
(C.F. ) – Avv. Benedetto Ricciardi Controparte_1 C.F._3
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare che l'incendio verificatosi, nella tarda serata del
09/02/2016, all'interno del garage del condominio “ ” ubicato in CP_2
TT via G. Falcone n. 8, si è sprigionato dall'autovettura Suzuki Tg.
CX970TL di proprietà del sig. . Controparte_1
2) Ritenere e dichiarare che l'incendio propagatosi dall'autovettura Suzuki, interessava, tra l'altro, anche altre due autovetture e un motociclo, ivi parcheggiate, e, in sequenza: per prima una Fiat 500 Tg. ME 170203 di proprietà del sig. poi un motociclo di proprietà del sig. Parte_3
e, successivamente una BMW Tg. DP839TN di proprietà della società Pt_4
Controparte_3
1
4) Ritenere e dichiarare che l'autovettura Suzuki non si è incendiata per un fatto doloso, essendo il Proc. Pen. N° 270/16 R.G.N.R. mod 44, iscritto contro ignoti, presso la Procura della Repubblica di Patti per un presunto reato di cui all'art.
423 c.p., si concludeva con un decreto di archiviazione e, inoltre, perché era stato lo stesso convenuto ad escluderlo dichiarando di non aver mai subito intimidazioni.
5) Ritenere e dichiarare che sussiste un nesso di causalità tra l'incendio dell'autovettura Suzuki Tg. CX970TL per autocombustione e la responsabilità del convenuto per la totalità dei danni subiti dagli attori, atteso che dall'istruttoria è emerso che quest'ultimo ha agito con imperizia, imprudenza, negligenza e in violazione di legge.
6) Ritenere e dichiarare che dal contesto degli atti processuali emergono delle chiare responsabilità a carico del sig. , ed esse sono gravi, Controparte_1 precisi e concordanti ex art.2729 c.c.
7) Ritenere e dichiarare che le alte temperature raggiunte all'interno del garage, hanno provocato ingenti danni, tra l'altro, alle strutture murarie, ai pilastri, alle travi alle solette che sorreggono gli immobili degli attori.
8) Ritenere e dichiarare che il già menzionato incendio ha distrutto, per intero,
l'autovettura BMW Tg. DP839TN della società Controparte_3
[...]
9) Ritenere e dichiarare che gli attori hanno subito, anche, altri danni alle rispettive porte d'ingresso delle cantine, ai muri interni dei locali/cantina e altro per come riportato negli atti di causa.
10) Per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il sig. Controparte_1
a risarcire la sig.ra in proprio e nella spiegata qualità, della Parte_2 complessiva somma di € 45.154,13 quantificata dal CTU per singole voci nella sua relazione tecnica, o di quell'altra maggiore somma che sarà conforme a giustizia, da quantificarsi a discrezione del Giudicante, per il decadimento e ristrutturazione del suo immobile ( travi, pilastri, solette e quant'altro poste nel garage condominiale che sorreggono l'immobile stesso), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al soddisfo, il tutto entro il limite di
€ 140.000,00.
2 11) Condannare, altresì, ai sensi del richiamato articolo, il sig. Controparte_1
a risarcire il sig. della complessiva somma di € 30.246,30 Parte_1 quantificata dal CTU per singole voci nella sua relazione tecnica, o di quell'altra maggiore somma che sarà conforme a giustizia, da quantificarsi a discrezione del Giudicante, per il decadimento e ristrutturazione del suo immobile, (travi, pilastri, solette e quant'altro poste nel garage condominiale che sorreggono
l'immobile stesso), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'incendio al soddisfo, il tutto entro il limite di € 120.000,00.
12) In subordine, nella denegata ipotesi in cui, non dovesse ritenersi che
l'autovettura Suzuki del convenuto, non si sia incendiata per autocombustione, considerare quest'ultimo, in ogni caso, responsabile per avere, con negligenza
e imprudenza parcheggiato la sua autovettura nel posto auto assegnato al sig.
, ossia in prossimità dell'autovettura BMW, delle cantine Parte_3 degli attori e dell'ingresso del garage condominiale, accentuando, in tal modo, le fiamme che hanno causato i danni subiti dagli attori.
13) Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di cui al precedente punto, condannare il sig. a risarcire i danni subiti rispettivamente da ciascuno Controparte_1 degli attori nella misura di quanto esplicitato nei precedenti punti 10 e 11 o quantificati in via equitativa, che si sarebbero potuti, quasi del tutto, evitare se
Egli avesse parcheggiato la sua autovettura nel posto auto a Lui assegnato, ossia nel livello superiore del garage, di fronte alla sua cantina contraddistinta con il
n°12. Danni che dovranno essere maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito extracontrattuale al soddisfo.
14) Con vittoria di spese e competenze legali e tecniche riportate nella nota spesa già prodotta in atti in data 1/02/2025(alla quale si riporta), unitamente alle due distinte di pagamento, a mezzo bonifici bancari, eseguiti in favore del CTU, il tutto per l'ammontare di € 22.942,21 oltre spese generali e c.p.a..
15) In via ancora più subordinata, rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di rinnovare la CTU tecnica anche in ordine al “quantum” risarcitorio di spettanza degli attori.
Conclusioni di parte convenuta:
“Ritenere e dichiarare che l'incendio del 09/02/2016 presso il CP_4
di TT (ME) non si è verificato per colpa del veicolo Suzuki Tg.
[...]
CX970TL di proprietà del sig. , né per sua imperizia, Controparte_1
3 imprudenza o negligenza, come evidenziato nella Consulenza a firma del
CN Peritale . Persona_1
Per l'effetto, rigettare tutte le domande risarcitorie di parte attrice, tutte incluse
e nessuna esclusa.
Condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi del giudizio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i germani e Parte_1 Pt_2
esponevano di essere proprietari di due distinte unità immobiliari ubicate nel comune di
TT (ME), facenti parte del condominio “ ”, nonché titolari del diritto di CP_2 uso esclusivo del posto auto antistante la propria unità immobiliare a livello di piano sottostrada adibito come garage condominiale.
Essi riferivano di un devastante incendio che in data 09.02.2016 si era verificato nel predetto garage ai loro danni e per colpa del convenuto . Controparte_1
In particolare, alle ore 22.30 circa, l'autovettura Suzuki tg CX970TL di proprietà di si incendiava e le fiamme da essa propagatesi investivano inizialmente l'attigua CP_1 autovettura Fiat 500 tg ME170203 di proprietà del condomino Calunniato, poi il motociclo Yamaha di proprietà del condomino e, successivamente, l'autovettura Pt_4
BMW tg DP839TN di proprietà della società Controparte_3
Tali veicoli si trovavano all'ingresso del locale sottostrada, sicché le fiamme sprigionate, alimentate dall'ossigeno, raggiungevano temperature elevate e si diffondevano in tutto il garage.
Sul posto sopraggiungevano i Carabinieri della Locale Stazione, diverse persone, nonché i condomini dello stabile, ed infine i Vigili del Fuoco di Sant'Agata di Militello,
i quali, dopo circa tre ore dallo scoppio, riuscivano a domare le fiamme.
Tale incendio provocava ingenti danni. Ed invero, si carbonizzavano i predetti veicoli, si distruggevano le porte d'accesso delle cantine degli attori, si intaccavano ed indebolivano le strutture portanti dei loro rispettivi immobili, nonché si danneggiavano le parti condominiali.
Dalle indagini svolte dai Militari dell'Arma, coordinati dall'Ufficio della Procura della repubblica di Patti, emergeva la natura non dolosa di tale incendio, sicché il relativo procedimento per il reato di cui all'art. 423 c.p. si concludeva con un decreto di archiviazione.
Gli attori ritenevano, pertanto, che l'incendio si fosse innescato per imperizia, imprudenza, negligenza e violazione di legge commesse dal sig. . Controparte_1
Infatti, il convenuto era solito, da anni, trasportare sulla propria autovettura, vetusta e in
4 cattive condizioni di manutenzione, dei bidoni di plastica pieni di gasolio che destinava ai riscaldamenti del proprio appartamento. Essi sostenevano che la fuoriuscita del gasolio, a contatto con parti infiammabili dell'autovettura, avrebbe generato per autocombustione l'incendio della stessa.
Gli attori assumevano, inoltre, che, se il avesse parcheggiato la propria CP_1 autovettura nel posto a lui assegnato e, cioè, nel piano superiore del garage condominiale di fronte alla propria unità immobiliare, le conseguenze dell'incendio sarebbero state meno gravi. Ed invero, il convenuto aveva, senza alcuna autorizzazione, parcheggiato la
Suzuki nel posto assegnato al condomino , accanto alla Fiat 500 di Parte_3 quest'ultimo e di fronte alla BMW degli attori. Tale area del garage condominiale si trovava a pochi metri dall'entrata, per cui sarebbe stato possibile far uscire l'autovettura dei germani e del condomino Calunniato, evitandone la carbonizzazione e il CP_3 propagarsi dirompente delle fiamme a causa del maggiore ossigeno.
Gli attori intraprendevano, dunque, il presente giudizio per chiedere che venisse accertato che l'incendio si fosse innescato per imperizia, imprudenza, negligenza e violazione di legge commesse dal convenuto e che, di conseguenza, Controparte_1 quale unico responsabile dell'accaduto, venisse condannato al risarcimento danni dagli stessi subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva tardivamente il convenuto contestando le deduzioni attoree, chiedendo il rigetto delle domande avverse e di CP_1 essere autorizzato alla chiamata di un terzo.
In particolare, egli sosteneva che il garage condominiale non fosse agibile, sicché nessuna autovettura avrebbe potuto essere parcheggiata ed affermava che la propria automobile era in buone condizioni e regolarmente revisionata.
Evidenziava, altresì, che non deteneva alcun contenitore di gasolio e che non poteva essere considerato responsabile per l'incendio verificatosi, la cui origine era peraltro incerta. Difatti, dalla relazione dei Vigili del Fuoco si evinceva l'impossibilità di determinare una causa certa del sinistro, che potrebbe essere scaturito anche dall'autovettura vicina di proprietà del , alla cui chiamata il convenuto Parte_3 chiedeva pertanto di essere autorizzato, al fine di proporre nei suoi confronti domanda di garanzia.
Il Giudice rilevata la tardività della chiamata dichiarava l'istanza inammissibile.
La causa era, quindi, istruita con l'interrogatorio formale del convenuto,
l'escussione dei testi e l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
5 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le domande di parte attrice sono fondate nei limiti di cui infra.
La fattispecie in questione è da ricondursi all'alveo della responsabilità per cose in custodi di cui all'art. 2051 c.c., che prevede una responsabilità di tipo oggettivo fondata sull'accertamento del danno, del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso e del rapporto di custodia. Ove tali prove vengano fornite, il custode può unicamente avvalersi della prova liberatoria del caso fortuito, ovverosia un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, tale da scindere il legame fra il danno e gli oneri connessi alla custodia.
Invero, il soggetto che abbia un effettivo e non occasionale potere sulla cosa ha il dovere di vigilare sulla stessa e di mantenerla in buone condizioni di efficienza, affinché da essa non scaturiscano situazioni potenzialmente foriere di danno a carico di terzi.
In altri termini, secondo i canoni ermeneutici tracciati dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. 37059/2022): “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo,
Cass., S.U. n. 20943 del 2022) … tale essendo la struttura della responsabilità ex art.
2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi”.
Chiariti i presupposti di cui all'art. 2051 c.c., non vi è dubbio che, nella specie, le risultanze istruttorie consentono di ritenere provato il nesso di causalità.
Il fatto storico dell'incendio è incontestato e provato dai verbali dei Vigili del Fuoco intervenuti in loco nell'immediatezza, dai testimoni, nonché ribadito nella espletata ctu.
Per quanto attiene alle cause dello stesso, pur non essendo state individuate sul piano tecnico, non si può non tenere conto della testimonianza della teste Testimone_1 che, escussa nel presente procedimento, confermava le dichiarazioni già rese ai
Carabinieri, attestando la circostanza che l'incendio era promanato dalla Suzuki.
6 In particolare, la teste ha dichiarato “Posso solo dire di avere visto infiammare
l'autovettura Suzuki che pensavo fosse del che poi mi è stata indicata come essere Pt_4 del ”, e ha riferito di aver sentito l'esplosione, che al suo arrivo vedeva da circa CP_1 tre metri tale autovettura in fiamme e che “le fiamme non erano alte e poteva intervenirsi tempestivamente per evitare il propagarsi dell'incendio. Non ho visto altre autovetture coinvolte nell'incendio”.
Alla luce di tale testimonianza, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, deve pertanto ritenersi che l'incendio in questione abbia avuto origine dall'autocombustione della Suzuki del convenuto di cui quest'ultimo era pacificamente il custode ex art. 2051 c.c. per esserne il proprietario e l'effettivo utilizzatore, sicché ad egli spettava indubbiamente la manutenzione.
La circostanza riferita dalla teste, cioè di aver visto prendere fuoco l'auto del convenuto senza il coinvolgimento iniziale di altre, è idonea a comprovare, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non” applicabile al processo civile, che l'incendio sia riconducibile ad autocombustione del veicolo.
A tal proposito, deve infatti escludersi la natura dolosa dell'incendio – circostanza che sarebbe stata idonea ad interrompere il nesso eziologico – per come confermato sia dal decreto di archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 423 c.p., a carico di ignoti, sia dalle stesse dichiarazioni rese da parte convenuta tanto ai Carabinieri quanto in sede di interrogatorio formale, con le quali il ha regato risolutamente CP_1 che l'incendio possa essere ascrivibile ad un atto d'intimidazione nei suoi confronti ovvero verso i suoi familiari.
Si può affermare, quindi, la responsabilità del convenuto per il verificarsi dell'incendio, sussistendo il nesso di causalità tra quest'ultimo e l'autocombustione dell'autovettura Suzuki di proprietà dello stesso, ed in mancanza di prova liberatoria.
È, altresì, pacifico e non contestato che parte attrice abbia subito danni in conseguenza dell'incendio de quo. A tal fine soccorrono i verbali effettuati dai Vigili del
Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro, nonché le risultanze fotografiche e i rilievi emersi nella ctu.
In ordine alla quantificazione dei danni subiti dagli attori ai beni di proprietà esclusiva, appaiono condivisibili gli esiti cui è pervenuto il consulente, risultati economicamente congrui, compatibili con la dinamica accertata e supportati dalla documentazione allegata.
7 Va accolta, pertanto, la domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi, rispettivamente, nella somma di € 17.710,00 per ed € 2.805,00 per Parte_2
. Controparte_5
Inoltre, poiché “il singolo condòmino, … in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario” (Cass. 11606/2022), deve essere risarcito il danno conseguente ai costi che dovranno essere sostenuti dal , quantificati dal ctu in complessivi CP_4
€ 124.441,30, sicché vanno riconosciuti ulteriori € 12.444,13 in favore di ciascun attore, avente la quota condominiale del 10%.
Conseguentemente, il convenuto dovrà risarcire la complessiva somma di €
30.154,13 in favore di e quella di € 15.249,13 in favore di Parte_2 Parte_1
.
[...]
Non può essere viceversa accolta la voce risarcitoria conseguente allo “stigma” negativo determinato dall'incendio, che appare aleatoria e non fondata su elementi obiettivi, né risultano danni ulteriori da deprezzamento degli immobili per cedimento strutturale.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto – che può essere individuata nel 09/02/2016 – fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta. Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass.
10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
8 Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore degli attori in solido ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase di trattazione ed € 2.900,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
7.600,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 2.192,89 (€ 786,50 per c.u. + € 1.406,39 per c.t.p.).
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 414/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accerta la responsabilità del convenuto per l'incendio verificatosi in data
09/02/2016 all'interno del garage del condominio “ ” in TT CP_2
(ME) e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma di € 30.154,13 in favore di e quella di € 15.249,13 in favore di , Parte_2 Parte_1 con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 09/02/2016 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori in solido, che liquida in complessivi € 7.600,00 per compensi ed € 2.192,89 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 14/04/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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