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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 912/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
912 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( ), eC.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ), tutti in qualità di eredi di , nonchè
[...] C.F._4 Persona_1 Parte_5
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._5 Parte_3 C.F._6 Parte_6
(C.F. ), quest'ultimo quale genitore esercente la potestà sul figlio minore
[...] C.F._7 Per_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Raio e dall'avv. Massimiliano Ciervo.
[...] C.F._8
CP_1
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Barbato. Controparte_2 C.F._9
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1425/2019 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
5.8.2019, in tema di azione negatoria;
usucapione”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 18.3.2024 sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellato.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo del servizio postale) in data 3.3.2020 (data, questa, di perfezionamento della notifica per il destinatario), , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(tutti in qualità di eredi di ), nonché , e
[...] Persona_1 Parte_5 Parte_3
(quest'ultimo in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore ), hanno Parte_6 Persona_2 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza Controparte_2
n.1425/2019 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 5.8.2019.
****
1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, gli eredi di Controparte_2
(nato il [...] in [...] dè TI ed ivi deceduto il giorno 02/03/2013), nonché Persona_1
, e (quest'ultimo in qualità di genitore esercente la potestà sul Parte_5 Parte_3 Parte_6 figlio minore chiedendo di: “I. dichiarare l'inefficacia della vendita del fondo rustico individuato in Persona_2 catasto al fol. 26, part.lla 317, della superficie di ca. 60, R.D. euro 0,45 di cui all'atto per Notar del Per_3
17/08/2012 Rep. n. 113, nei confronti di esso attore;
II. sentir condannare gli stessi convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti da esso attore per la illegittima occupazione del terreno di sua proprietà; III. sentir condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge”.
A fondamento di quanto domandato aveva esposto: Controparte_2
Di essere proprietario esclusivo del detto appezzamento di terreno, sito in Sant'Agata dè TI alla c/da Per_4 pervenutogli in virtù di atto di donazione e cessione notarile dell'01/02/1970; di aver sempre posseduto lo stesso ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente e di averlo concesso in comodato per quindici anni ad un terzo
), con contratto registrato in Benevento il 27/1/1999 al n. 814; che in data 2/7/2012 gli era Parte_7 stata notificata l' “ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi” n. 39 del 27/6/2012, emessa dal Dirigente dell'Area
Tecnica del Comune di Sant'Agata dè TI, relativamente all'abusiva costruzione di una scala in ferro con annesso terrazzino sulla citata particella n. 317 (fg. 26) di sua proprietà; che, successivamente, mentre erano in corso le contestazioni per ottenere la rimozione di tale manufatto, aveva alienato (con atto Persona_1 notarile del 17/8/2012) il diritto usufrutto vitalizio del fondo in questione ai coniugi e Parte_5 Parte_3
(in regime di comunione legale) e la nuda proprietà dello stesso al minore , con stipula ex
[...] Persona_2 art. 1411 c.c. in suo favore da parte del genitore;
che in tale atto si era Parte_6 Persona_1 dichiarato proprietario del detto fondo in virtù di “possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto protrattosi per oltre un ventennio”, precisando che l'usucapione non era stata accertata giudizialmente;
che
[...]
era deceduto il 2.3.2013. Persona_1
pagina 2 di 12 Costituitisi in giudizio gli eredi di , ossia la moglie, , ed i figli Persona_1 Parte_1 Parte_2
e , avevano eccepito la carenza di legittimazione attiva di
[...] Parte_3 Parte_4
e l'infondatezza della domanda, attesa la carenza di adeguata prova dell'asserito diritto di Controparte_2 proprietà, non avendo l'attore il possesso del fondo in oggetto e considerato l'avvenuto acquisto per usucapione
(in virtù del possesso ventennale continuato, pacifico ed ininterrotto dal 1971) della proprietà di tale fondo da parte di . Persona_1
Conseguentemente avevano chiesto il rigetto della domanda attorea spiegando domanda riconvenzionale per la declaratoria dell'acquisto della proprietà del fondo in questione, a titolo originario, per intervenuta usucapione, da parte del loro dante causa . Persona_1
Costituitisi in giudizio, , e (quest'ultimo nella qualità di Parte_5 Parte_3 Parte_6 esercente la potestà sul minore ), avevano aderito alle difese espletate dagli eredi del loro dante Persona_2 causa ( ), spiegando anch'essi – in caso di accoglimento della domanda di parte attrice- Persona_1 domanda riconvenzionale per la pronuncia dichiarativa dell'intervenuto acquisto per usucapione del terreno in oggetto da parte del loro dante causa, , nonché per la riduzione e la restituzione del prezzo Persona_1 di cui al suddetto atto notarile del 17.8.2012 e per il rimborso delle spese sostenute al riguardo.
All'esito dell'istruttoria espletata il Tribunale di Benevento, con la sentenza n.1425/2019 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1. dichiara, rispetto all'attore , l'inefficacia dell'atto denominato Controparte_2
“Vendita in parte a favore di terzo”, per notar del 17 agosto 2012 (rep. n. 113, racc. n. 105), nella Persona_5 parte in cui vi si dispone del bene immobile individuato nel catasto Terreni del Comune di Sant'Agata dè TI, al fol. 26, part.lla 317, della superficie di ca 60, R.D. Euro 0,45; 2. ordina al competente conservatore dei RR.II., con esonero dello stesso da ogni responsabilità, di procedere alla prescritta segnalazione pubblicitaria;
3. condanna
, , E , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 nella qualità di eredi di , al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore Persona_1 dell'attore, che quantifica in Euro 150,00 per esborsi, Euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfettario, come per legge, con attribuzione;
4. Condanna , Parte_5 [...]
, esercente la responsabilità genitoriale nei riguardi di in solido Controparte_3 Persona_2 tra loro, delle spese di lite in favore dell'attore, che quantifica in Euro 150,00 per esborsi, Euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfettario, come per legge, con attribuzione;
5. dichiara interamente compensate tra le ulteriori parti le spese di lite.”.
****
2. Il giudizio di appello.
, , e (tutti in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di ), nonché , e (quest'ultimo in qualità Persona_1 Parte_5 Parte_3 Parte_6
pagina 3 di 12 di genitore esercente la potestà sul figlio minore ), hanno censurato la detta sentenza sulla base Persona_2 dei due seguenti motivi di gravame.
1. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE. OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1140, 1141 E 1158 C.C.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1965 E 2943 C.C..
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2727 E 2729 C.C.
Con il primo motivo hanno sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento, dagli atti di causa (in particolare dalle deposizioni testimoniali) risultasse la piena ed inconfutabile prova dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione del fondo in oggetto da parte del de cuius ; il che Persona_1 avrebbe dovuto comportare, a loro avviso, il rigetto della domanda dell'attore e l'accoglimento della riconvenzionale di usucapione da essi proposta.
2. ERRONEA, SPROPORZIONATA ED ECCESSIVA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI A CARICO DEI SOCCOMBENTI.
ERRONEA DUPLICAZIONE DI TALE LIQUIDAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 10 E 15 C.P.C. E DELL'ART. 5 COMMA 1 D.M.
55/2014.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata (nel caso di rigetto del primo motivo) in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, sostenendo che il Tribunale di Benevento avesse erroneamente:
- disposto una duplice condanna al pagamento – una prima volta a carico dei convenuti (eredi di
[...]
) , , e , in solido Persona_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 tra loro, ed una seconda volta a carico dei convenuti , e - Parte_5 Parte_3 Parte_6 anziché condannare ciascuna parte soccombente in proporzione del rispettivo interesse nella causa oppure solidalmente (liquidando un unico importo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 c.p.c.;
- quantificato in maniera eccessiva gli importi dei compensi (euro 4.835,00 sia a carico di , Parte_1
, e , sia a carico di , Parte_3 Parte_4 Parte_2 Parte_5
e ) rispetto al valore della causa, dovendo tale valore considerarsi compreso Parte_3 Parte_6 nell'ambito dello scaglione fino ad euro 1.100,00, avendo ad oggetto un bene immobile di euro 90,00 (R.D. euro
0,45 x 200), con conseguente quantificazione nei seguenti termini: euro 354,00 compenso minimo;
euro 630,00 compenso medio;
euro 1.172,00 compenso massimo.
E, alla luce di quanto esposto, hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “…voglia riformare totalmente la sentenza impugnata e rigettare la domanda proposta dal sig. dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Benevento (R.G. n. 2000209/2013) ed accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dai convenuti-appellanti di declaratoria dell'intervenuta usucapione in favore di (nato Persona_1 il 30/9/1939 in Sant'Agata dè TI (BN) ed ivi deceduto il giorno 02/3/2013) del fondo sito in Sant'Agata dè TI
(BN) alla Contrada Ciardulli e contraddistinto in catasto al foglio 26 particella 317, ca 60, R.D.E. 0,45, R.A.E. 0,43.
pagina 4 di 12 Tanto con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Subordinatamente, per la denegata ipotesi di rigetto del I° Motivo di appello, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli adita riformare i capi della sentenza impugnata, recanti la condanna e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, determinando i compensi nella misura di legge, secondo le previsioni ed i parametri del d.m. Giustizia
n.55/2014, con riferimento al valore della causa ed emettendo un'unica condanna delle parti soccombenti secondo le previsioni dell'art. 97 c.p.c., senza duplicazione delle somme di condanna;
tanto con vittoria delle spese e competenze del presente grado di appello, con 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione o, quantomeno, con compensazione delle stesse.”.
Iscritta la causa al n. 912/2020 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
6.7.2020, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza Controparte_2 dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - dichiararsi la inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; NEL MERITO - confermare la sentenza resa in data 28/05/20219 dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso riproposte in appello;
- condannare, infine, gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di Legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con ordinanza del 7.7.2020 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
24.5.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 21.2.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
19.3.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 18.3.2024 sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellato), la causa è stata trattenuta in decisione il 20.3.2024 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellato, di inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ex art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
pagina 5 di 12 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò posto, la Corte ritiene che l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , nonché da , e sia parzialmente fondato
[...] Per_1 Parte_5 Parte_3 Parte_6
(in particolare con riferimento ad un'unica doglianza sollevata nell'ambito del secondo motivo di gravame) e che, pertanto, meriti accoglimento (sia pure in minima parte) per le seguenti ragioni.
****
Il primo motivo di gravame è infondato.
Premesso che non è stata censurata la qualificazione, come azione negatoria (art. 949 c.c.), operata dal primo giudice (peraltro correttamente;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/01/2007, n. 1409 richiamata nella sentenza impugnata) della domanda dell'attore volta all'accertamento della declaratoria di inefficacia della vendita (oggetto dell'atto notarile del 17.8.2012) del fondo rustico in questione, ad avviso della Corte il Tribunale di Benevento ha fatto buon governo (contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti) delle risultante istruttorie nel ritenere infondata l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti.
Non è superfluo richiamare, innanzitutto, sul punto, i seguenti principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
pagina 6 di 12 Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/10/2018, n. 23849).
In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/08/2017, n. 20539).
E la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche per testimoni, non occorrendo, infatti, alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
18/07/2023, n. 20884 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/01/2019, n. 2977; Sez. II, 06/08/2004, n. 15145).
L'espressione, inoltre, di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 07/09/2018, n. 21873).
Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/08/2012, n.
14220).
Inoltre, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
A tal fine, pur essendo possibile in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del pagina 7 di 12 fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/01/2024, n. 1121; Sez. II, Ord., 20/01/2022, n. 1796).
Ciò posto – e precisato, ancora, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del
07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013)- il Tribunale di Benevento ha correttamente escluso che i convenuti avessero fornito una prova convincente dell'acquisto del fondo in questione, in capo a , per usucapione ventennale (art. 1158 c.c.). Persona_1
E' innanzitutto condivisibile, infatti, quanto rilevato preliminarmente dal giudice di prime cure secondo cui, avendo l'attore acquistato (a titolo derivativo) il fondo per cui è causa il primo febbraio 1970, i convenuti avrebbero dovuto provare rigorosamente le modalità in base alle quali avrebbe, secondo loro, sin dal Persona_1 novembre 1971, ossia solo dopo poco più di un anno dall'acquisto del fondo da parte dell'attore, iniziato a possedere uti dominus, “scalzando il proprietario formale dall'espletamento delle rispettive prerogative”.
Il teste (fratello di ) escusso all'udienza del 25.9.2017 (cfr. il relativo Testimone_1 Persona_1 verbale contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), aveva, sì, riferito, che dal 1971 il fratello aveva posseduto il fondo per cui è causa, passando con un trattore e depositando attrezzi (nonchè permettendo a terzi di depositarli), e provvedendo alla cura, manutenzione e pulizia;
ma ciò non è sufficiente, come rilevato dal primo giudice, per ritenere provato, in modo rigoroso, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Tanto è vero che la teste (escussa all'udienza del 19.6.2017; cfr. il relativo verbale Testimone_2 contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), sorella della convenuta , aveva, sì, Parte_3 riferito anch'ella che solo manuteneva il fondo e lo puliva, tenendoci gli strumenti da lavoro, ma Persona_1 precisando che la zonetta di terreno “non era recintata” ma delimitata da termini lapidei (e, come detto, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il pagina 8 di 12 cespite predetto).
E anche l'altro teste, (escusso all'udienza del 25.9.2017 cfr. il relativo verbale contenuto nel Testimone_3 fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), aveva dichiarato che da quando iniziavano i suoi ricordi, ossia da quando aveva 14-15 anni, aveva la disponibilità materiale ed il possesso del fondo per cui Persona_1
è causa (e dell'adiacente porzione di fabbricato), provvedendo alla cura, alla manutenzione e a poggiare attrezzature, senza ulteriori specificazioni circa una relazione materiale con il fondo, in capo a
[...]
, configurabile in termini di "ius excludendi alios". Persona_1
Del resto, la teste (nuora dell'attore, sentita all'udienza del 19.6.2017; cfr. il relativo Parte_7 verbale contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti) aveva dichiarato, invece, di conoscere i luoghi dal 1990 e che dal 1998 il suocero (cioè l'attore) le aveva concesso in comodato l'appezzamento di terreno in questione e che lei aveva provveduto, unitamente al marito, alla pulizia e alla manutenzione.
A ciò si aggiunge che il teste (figlio dell'attore, escusso all'udienza del 17.5.2017) aveva Persona_1 confermato che il padre aveva effettuato la manutenzione del fondo fino all'anno 1999, quando fu concesso in fitto
(alla moglie ). Parte_7
E, come rilevato dal primo giudice, non era stata neanche depositata documentazione attestante l'eventuale pagamento, da parte di , di imposte o, comunque, dei costi per la manutenzione del fondo. Persona_1
A fronte di tali elementi, dunque, non era possibile desumere una prova rigorosa del possesso ventennale del fondo, in capo a , nei termini predetti;
né una prova di tal genere si sarebbe potuta Persona_1 desumere dalla testimonianza resa da , escusso all'udienza del 17/05/2017 (cfr. il Testimone_4 relativo verbale contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), indifferente rispetto alle parti in causa, avendo egli riferito di essere stato incaricato nel 2000 da della presentazione della Persona_1 domanda volta ad ottenere il contributo ex L. 219/81 e di conoscere, dunque, la situazione dei luoghi soltanto dal
2000.
****
L'appello proposto da , , e , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 da , e è fondato limitatamente al secondo motivo e, in Parte_5 Parte_3 Parte_6 particolare, con riferimento alla doglianza concernente la duplice condanna, da parte del Tribunale di Benevento, al pagamento dei compensi professionali (quantificati in euro 4.835,00), disposta a carico dei convenuti (una prima volta a carico di , , e , ed una Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 seconda volta a carico di , e ). Parte_5 Parte_3 Parte_6
Così facendo, infatti, il Tribunale non ha applicato correttamente l'art. 97 c.p.c.
Ed invero, atteso l'evidente interesse comune di tutti i convenuti in relazione alla controversia in esame, come si desume dalle difese degli stessi, in larga parte sovrapponibili, il primo giudice avrebbe dovuto condannarli una pagina 9 di 12 sola volta, in solido tra loro, ai sensi del primo comma, ultimo inciso, di tale articolo.
Al riguardo va infatti detto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 20/04/2018, n. 9876; Sez. III, 20/12/2011, n. 27562; Sez. II, 24/06/1996, n. 5825; Sez. I, 08/08/1988, n. 4871).
Non è fondato il secondo motivo di gravame, invece, con riferimento alla doglianza concernente la quantificazione dei detti compensi.
In primo luogo va detto che, avendo il primo giudice quantificato i detti compensi in euro 4.835,00, ha evidentemente tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 (nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie) in relazione allo scaglione (per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale;
tab. n.2) da euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (euro 875 + euro 740 + euro 1600 + euro 1620).
E, ciò premesso – e rilevato che non vi è stato appello incidentale, da parte dell'appellato, sull'eventuale applicazione, da parte del Tribunale di Benevento, di uno scaglione inferiore rispetto a quello operante in relazione al valore della causa (sicchè su tale profilo non può esprimersi questa Corte)- va detto che il giudice di prime cure non poteva, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, tenere conto del solo valore del fondo (R.D. euro
0,45 da moltiplicare per 200 ai sensi dell'art. 15 c.p.c = euro 90,00) oggetto dell'azione negatoria, dovendo invece tenere conto del cumulo (ai sensi dell'art. 10, co.2, c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/09/1996, n. 8566) di tale domanda con quella (anch'essa proposta dall'attore in citazione) di risarcimento danni (e da considerarsi, peraltro, di valore indeterminabile, mancando dell'indicazione, ai fini della sua quantificazione, di concreti ed attendibili elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/07/2019, n.
20706).
Né il primo giudice avrebbe potuto recepire, sul punto, la dichiarazione dell'attore, compiuta in calce all'atto di citazione, circa il valore della controversia, inferiore ad euro 5.200,00, ai fini del contributo unificato.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore
è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/05/2023, n. 12770; Sez. VI - 2, Ord.,
15/06/2022, n. 19233; Sez. II, 10/04/2017, n. 9195).
****
In virtù dell'accoglimento parziale dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , nonché da , e , la sentenza Parte_3 Per_1 Parte_5 Parte_3 Parte_6 impugnata va riformata con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nel senso che i compensi liquidati pagina 10 di 12 dal primo giudice (in euro 4.835,00) vanno posti una sola volta a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c.
****
Quanto, poi, alle spese di lite del secondo grado, in considerazione del limitato accoglimento dell'appello proposto da , , e , nonché da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 Parte_5
, e e, dunque, dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
[...] Parte_3 Parte_6
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483) – essendo essi soccombenti, nel merito, rispetto alla domanda principale (oggetto del primo motivo di gravame), ossia rispetto all'accertamento dell'inefficacia dell'atto del 17.8.2012- gli appellanti vanno condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento dei compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato.
Ciò tenendo conto (proprio in considerazione del limitato accoglimento del gravame) dei parametri minimi (ossia di quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (dunque anche per la fase di trattazione/istruttoria; cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 912/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e avverso la sentenza
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_6
n.1425/2019 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 5.8.2019 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza (ossia limitatamente ai capi nn. 3 e 4 del relativo dispositivo), dichiara tenuti e condanna Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_3
e , al pagamento, in solido tra loro, ed in favore dell'avv. Claudio Barbato, quale difensore,
[...] Parte_6 dichiaratosi antistatario, di , delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 150,00 Controparte_2 per esborsi ed in euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
2. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , al pagamento, in solido tra loro, ed in favore
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_6
pagina 11 di 12 dell'avv. Claudio Barbato, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi Controparte_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 13.6.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
912 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( ), eC.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ), tutti in qualità di eredi di , nonchè
[...] C.F._4 Persona_1 Parte_5
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._5 Parte_3 C.F._6 Parte_6
(C.F. ), quest'ultimo quale genitore esercente la potestà sul figlio minore
[...] C.F._7 Per_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Rosaria Raio e dall'avv. Massimiliano Ciervo.
[...] C.F._8
CP_1
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Barbato. Controparte_2 C.F._9
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1425/2019 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
5.8.2019, in tema di azione negatoria;
usucapione”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 18.3.2024 sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellato.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo del servizio postale) in data 3.3.2020 (data, questa, di perfezionamento della notifica per il destinatario), , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(tutti in qualità di eredi di ), nonché , e
[...] Persona_1 Parte_5 Parte_3
(quest'ultimo in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore ), hanno Parte_6 Persona_2 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza Controparte_2
n.1425/2019 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 5.8.2019.
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1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, gli eredi di Controparte_2
(nato il [...] in [...] dè TI ed ivi deceduto il giorno 02/03/2013), nonché Persona_1
, e (quest'ultimo in qualità di genitore esercente la potestà sul Parte_5 Parte_3 Parte_6 figlio minore chiedendo di: “I. dichiarare l'inefficacia della vendita del fondo rustico individuato in Persona_2 catasto al fol. 26, part.lla 317, della superficie di ca. 60, R.D. euro 0,45 di cui all'atto per Notar del Per_3
17/08/2012 Rep. n. 113, nei confronti di esso attore;
II. sentir condannare gli stessi convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti da esso attore per la illegittima occupazione del terreno di sua proprietà; III. sentir condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge”.
A fondamento di quanto domandato aveva esposto: Controparte_2
Di essere proprietario esclusivo del detto appezzamento di terreno, sito in Sant'Agata dè TI alla c/da Per_4 pervenutogli in virtù di atto di donazione e cessione notarile dell'01/02/1970; di aver sempre posseduto lo stesso ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente e di averlo concesso in comodato per quindici anni ad un terzo
), con contratto registrato in Benevento il 27/1/1999 al n. 814; che in data 2/7/2012 gli era Parte_7 stata notificata l' “ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi” n. 39 del 27/6/2012, emessa dal Dirigente dell'Area
Tecnica del Comune di Sant'Agata dè TI, relativamente all'abusiva costruzione di una scala in ferro con annesso terrazzino sulla citata particella n. 317 (fg. 26) di sua proprietà; che, successivamente, mentre erano in corso le contestazioni per ottenere la rimozione di tale manufatto, aveva alienato (con atto Persona_1 notarile del 17/8/2012) il diritto usufrutto vitalizio del fondo in questione ai coniugi e Parte_5 Parte_3
(in regime di comunione legale) e la nuda proprietà dello stesso al minore , con stipula ex
[...] Persona_2 art. 1411 c.c. in suo favore da parte del genitore;
che in tale atto si era Parte_6 Persona_1 dichiarato proprietario del detto fondo in virtù di “possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto protrattosi per oltre un ventennio”, precisando che l'usucapione non era stata accertata giudizialmente;
che
[...]
era deceduto il 2.3.2013. Persona_1
pagina 2 di 12 Costituitisi in giudizio gli eredi di , ossia la moglie, , ed i figli Persona_1 Parte_1 Parte_2
e , avevano eccepito la carenza di legittimazione attiva di
[...] Parte_3 Parte_4
e l'infondatezza della domanda, attesa la carenza di adeguata prova dell'asserito diritto di Controparte_2 proprietà, non avendo l'attore il possesso del fondo in oggetto e considerato l'avvenuto acquisto per usucapione
(in virtù del possesso ventennale continuato, pacifico ed ininterrotto dal 1971) della proprietà di tale fondo da parte di . Persona_1
Conseguentemente avevano chiesto il rigetto della domanda attorea spiegando domanda riconvenzionale per la declaratoria dell'acquisto della proprietà del fondo in questione, a titolo originario, per intervenuta usucapione, da parte del loro dante causa . Persona_1
Costituitisi in giudizio, , e (quest'ultimo nella qualità di Parte_5 Parte_3 Parte_6 esercente la potestà sul minore ), avevano aderito alle difese espletate dagli eredi del loro dante Persona_2 causa ( ), spiegando anch'essi – in caso di accoglimento della domanda di parte attrice- Persona_1 domanda riconvenzionale per la pronuncia dichiarativa dell'intervenuto acquisto per usucapione del terreno in oggetto da parte del loro dante causa, , nonché per la riduzione e la restituzione del prezzo Persona_1 di cui al suddetto atto notarile del 17.8.2012 e per il rimborso delle spese sostenute al riguardo.
All'esito dell'istruttoria espletata il Tribunale di Benevento, con la sentenza n.1425/2019 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1. dichiara, rispetto all'attore , l'inefficacia dell'atto denominato Controparte_2
“Vendita in parte a favore di terzo”, per notar del 17 agosto 2012 (rep. n. 113, racc. n. 105), nella Persona_5 parte in cui vi si dispone del bene immobile individuato nel catasto Terreni del Comune di Sant'Agata dè TI, al fol. 26, part.lla 317, della superficie di ca 60, R.D. Euro 0,45; 2. ordina al competente conservatore dei RR.II., con esonero dello stesso da ogni responsabilità, di procedere alla prescritta segnalazione pubblicitaria;
3. condanna
, , E , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 nella qualità di eredi di , al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in favore Persona_1 dell'attore, che quantifica in Euro 150,00 per esborsi, Euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfettario, come per legge, con attribuzione;
4. Condanna , Parte_5 [...]
, esercente la responsabilità genitoriale nei riguardi di in solido Controparte_3 Persona_2 tra loro, delle spese di lite in favore dell'attore, che quantifica in Euro 150,00 per esborsi, Euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfettario, come per legge, con attribuzione;
5. dichiara interamente compensate tra le ulteriori parti le spese di lite.”.
****
2. Il giudizio di appello.
, , e (tutti in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di ), nonché , e (quest'ultimo in qualità Persona_1 Parte_5 Parte_3 Parte_6
pagina 3 di 12 di genitore esercente la potestà sul figlio minore ), hanno censurato la detta sentenza sulla base Persona_2 dei due seguenti motivi di gravame.
1. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE. OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1140, 1141 E 1158 C.C.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1965 E 2943 C.C..
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2727 E 2729 C.C.
Con il primo motivo hanno sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento, dagli atti di causa (in particolare dalle deposizioni testimoniali) risultasse la piena ed inconfutabile prova dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione del fondo in oggetto da parte del de cuius ; il che Persona_1 avrebbe dovuto comportare, a loro avviso, il rigetto della domanda dell'attore e l'accoglimento della riconvenzionale di usucapione da essi proposta.
2. ERRONEA, SPROPORZIONATA ED ECCESSIVA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI A CARICO DEI SOCCOMBENTI.
ERRONEA DUPLICAZIONE DI TALE LIQUIDAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 10 E 15 C.P.C. E DELL'ART. 5 COMMA 1 D.M.
55/2014.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata (nel caso di rigetto del primo motivo) in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, sostenendo che il Tribunale di Benevento avesse erroneamente:
- disposto una duplice condanna al pagamento – una prima volta a carico dei convenuti (eredi di
[...]
) , , e , in solido Persona_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 tra loro, ed una seconda volta a carico dei convenuti , e - Parte_5 Parte_3 Parte_6 anziché condannare ciascuna parte soccombente in proporzione del rispettivo interesse nella causa oppure solidalmente (liquidando un unico importo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 c.p.c.;
- quantificato in maniera eccessiva gli importi dei compensi (euro 4.835,00 sia a carico di , Parte_1
, e , sia a carico di , Parte_3 Parte_4 Parte_2 Parte_5
e ) rispetto al valore della causa, dovendo tale valore considerarsi compreso Parte_3 Parte_6 nell'ambito dello scaglione fino ad euro 1.100,00, avendo ad oggetto un bene immobile di euro 90,00 (R.D. euro
0,45 x 200), con conseguente quantificazione nei seguenti termini: euro 354,00 compenso minimo;
euro 630,00 compenso medio;
euro 1.172,00 compenso massimo.
E, alla luce di quanto esposto, hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata: “…voglia riformare totalmente la sentenza impugnata e rigettare la domanda proposta dal sig. dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Benevento (R.G. n. 2000209/2013) ed accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dai convenuti-appellanti di declaratoria dell'intervenuta usucapione in favore di (nato Persona_1 il 30/9/1939 in Sant'Agata dè TI (BN) ed ivi deceduto il giorno 02/3/2013) del fondo sito in Sant'Agata dè TI
(BN) alla Contrada Ciardulli e contraddistinto in catasto al foglio 26 particella 317, ca 60, R.D.E. 0,45, R.A.E. 0,43.
pagina 4 di 12 Tanto con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Subordinatamente, per la denegata ipotesi di rigetto del I° Motivo di appello, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli adita riformare i capi della sentenza impugnata, recanti la condanna e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, determinando i compensi nella misura di legge, secondo le previsioni ed i parametri del d.m. Giustizia
n.55/2014, con riferimento al valore della causa ed emettendo un'unica condanna delle parti soccombenti secondo le previsioni dell'art. 97 c.p.c., senza duplicazione delle somme di condanna;
tanto con vittoria delle spese e competenze del presente grado di appello, con 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta e con attribuzione o, quantomeno, con compensazione delle stesse.”.
Iscritta la causa al n. 912/2020 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
6.7.2020, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza Controparte_2 dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - dichiararsi la inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; NEL MERITO - confermare la sentenza resa in data 28/05/20219 dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso riproposte in appello;
- condannare, infine, gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di Legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con ordinanza del 7.7.2020 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
24.5.2022.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 21.2.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
19.3.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 18.3.2024 sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellato), la causa è stata trattenuta in decisione il 20.3.2024 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellato, di inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ex art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
pagina 5 di 12 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò posto, la Corte ritiene che l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , nonché da , e sia parzialmente fondato
[...] Per_1 Parte_5 Parte_3 Parte_6
(in particolare con riferimento ad un'unica doglianza sollevata nell'ambito del secondo motivo di gravame) e che, pertanto, meriti accoglimento (sia pure in minima parte) per le seguenti ragioni.
****
Il primo motivo di gravame è infondato.
Premesso che non è stata censurata la qualificazione, come azione negatoria (art. 949 c.c.), operata dal primo giudice (peraltro correttamente;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/01/2007, n. 1409 richiamata nella sentenza impugnata) della domanda dell'attore volta all'accertamento della declaratoria di inefficacia della vendita (oggetto dell'atto notarile del 17.8.2012) del fondo rustico in questione, ad avviso della Corte il Tribunale di Benevento ha fatto buon governo (contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti) delle risultante istruttorie nel ritenere infondata l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti.
Non è superfluo richiamare, innanzitutto, sul punto, i seguenti principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
pagina 6 di 12 Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/10/2018, n. 23849).
In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/08/2017, n. 20539).
E la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche per testimoni, non occorrendo, infatti, alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
18/07/2023, n. 20884 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/01/2019, n. 2977; Sez. II, 06/08/2004, n. 15145).
L'espressione, inoltre, di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 07/09/2018, n. 21873).
Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/08/2012, n.
14220).
Inoltre, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
A tal fine, pur essendo possibile in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del pagina 7 di 12 fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/01/2024, n. 1121; Sez. II, Ord., 20/01/2022, n. 1796).
Ciò posto – e precisato, ancora, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del
07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013)- il Tribunale di Benevento ha correttamente escluso che i convenuti avessero fornito una prova convincente dell'acquisto del fondo in questione, in capo a , per usucapione ventennale (art. 1158 c.c.). Persona_1
E' innanzitutto condivisibile, infatti, quanto rilevato preliminarmente dal giudice di prime cure secondo cui, avendo l'attore acquistato (a titolo derivativo) il fondo per cui è causa il primo febbraio 1970, i convenuti avrebbero dovuto provare rigorosamente le modalità in base alle quali avrebbe, secondo loro, sin dal Persona_1 novembre 1971, ossia solo dopo poco più di un anno dall'acquisto del fondo da parte dell'attore, iniziato a possedere uti dominus, “scalzando il proprietario formale dall'espletamento delle rispettive prerogative”.
Il teste (fratello di ) escusso all'udienza del 25.9.2017 (cfr. il relativo Testimone_1 Persona_1 verbale contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), aveva, sì, riferito, che dal 1971 il fratello aveva posseduto il fondo per cui è causa, passando con un trattore e depositando attrezzi (nonchè permettendo a terzi di depositarli), e provvedendo alla cura, manutenzione e pulizia;
ma ciò non è sufficiente, come rilevato dal primo giudice, per ritenere provato, in modo rigoroso, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Tanto è vero che la teste (escussa all'udienza del 19.6.2017; cfr. il relativo verbale Testimone_2 contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), sorella della convenuta , aveva, sì, Parte_3 riferito anch'ella che solo manuteneva il fondo e lo puliva, tenendoci gli strumenti da lavoro, ma Persona_1 precisando che la zonetta di terreno “non era recintata” ma delimitata da termini lapidei (e, come detto, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il pagina 8 di 12 cespite predetto).
E anche l'altro teste, (escusso all'udienza del 25.9.2017 cfr. il relativo verbale contenuto nel Testimone_3 fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), aveva dichiarato che da quando iniziavano i suoi ricordi, ossia da quando aveva 14-15 anni, aveva la disponibilità materiale ed il possesso del fondo per cui Persona_1
è causa (e dell'adiacente porzione di fabbricato), provvedendo alla cura, alla manutenzione e a poggiare attrezzature, senza ulteriori specificazioni circa una relazione materiale con il fondo, in capo a
[...]
, configurabile in termini di "ius excludendi alios". Persona_1
Del resto, la teste (nuora dell'attore, sentita all'udienza del 19.6.2017; cfr. il relativo Parte_7 verbale contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti) aveva dichiarato, invece, di conoscere i luoghi dal 1990 e che dal 1998 il suocero (cioè l'attore) le aveva concesso in comodato l'appezzamento di terreno in questione e che lei aveva provveduto, unitamente al marito, alla pulizia e alla manutenzione.
A ciò si aggiunge che il teste (figlio dell'attore, escusso all'udienza del 17.5.2017) aveva Persona_1 confermato che il padre aveva effettuato la manutenzione del fondo fino all'anno 1999, quando fu concesso in fitto
(alla moglie ). Parte_7
E, come rilevato dal primo giudice, non era stata neanche depositata documentazione attestante l'eventuale pagamento, da parte di , di imposte o, comunque, dei costi per la manutenzione del fondo. Persona_1
A fronte di tali elementi, dunque, non era possibile desumere una prova rigorosa del possesso ventennale del fondo, in capo a , nei termini predetti;
né una prova di tal genere si sarebbe potuta Persona_1 desumere dalla testimonianza resa da , escusso all'udienza del 17/05/2017 (cfr. il Testimone_4 relativo verbale contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), indifferente rispetto alle parti in causa, avendo egli riferito di essere stato incaricato nel 2000 da della presentazione della Persona_1 domanda volta ad ottenere il contributo ex L. 219/81 e di conoscere, dunque, la situazione dei luoghi soltanto dal
2000.
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L'appello proposto da , , e , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 da , e è fondato limitatamente al secondo motivo e, in Parte_5 Parte_3 Parte_6 particolare, con riferimento alla doglianza concernente la duplice condanna, da parte del Tribunale di Benevento, al pagamento dei compensi professionali (quantificati in euro 4.835,00), disposta a carico dei convenuti (una prima volta a carico di , , e , ed una Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2 seconda volta a carico di , e ). Parte_5 Parte_3 Parte_6
Così facendo, infatti, il Tribunale non ha applicato correttamente l'art. 97 c.p.c.
Ed invero, atteso l'evidente interesse comune di tutti i convenuti in relazione alla controversia in esame, come si desume dalle difese degli stessi, in larga parte sovrapponibili, il primo giudice avrebbe dovuto condannarli una pagina 9 di 12 sola volta, in solido tra loro, ai sensi del primo comma, ultimo inciso, di tale articolo.
Al riguardo va infatti detto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 20/04/2018, n. 9876; Sez. III, 20/12/2011, n. 27562; Sez. II, 24/06/1996, n. 5825; Sez. I, 08/08/1988, n. 4871).
Non è fondato il secondo motivo di gravame, invece, con riferimento alla doglianza concernente la quantificazione dei detti compensi.
In primo luogo va detto che, avendo il primo giudice quantificato i detti compensi in euro 4.835,00, ha evidentemente tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 (nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie) in relazione allo scaglione (per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale;
tab. n.2) da euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (euro 875 + euro 740 + euro 1600 + euro 1620).
E, ciò premesso – e rilevato che non vi è stato appello incidentale, da parte dell'appellato, sull'eventuale applicazione, da parte del Tribunale di Benevento, di uno scaglione inferiore rispetto a quello operante in relazione al valore della causa (sicchè su tale profilo non può esprimersi questa Corte)- va detto che il giudice di prime cure non poteva, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, tenere conto del solo valore del fondo (R.D. euro
0,45 da moltiplicare per 200 ai sensi dell'art. 15 c.p.c = euro 90,00) oggetto dell'azione negatoria, dovendo invece tenere conto del cumulo (ai sensi dell'art. 10, co.2, c.p.c.; cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/09/1996, n. 8566) di tale domanda con quella (anch'essa proposta dall'attore in citazione) di risarcimento danni (e da considerarsi, peraltro, di valore indeterminabile, mancando dell'indicazione, ai fini della sua quantificazione, di concreti ed attendibili elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/07/2019, n.
20706).
Né il primo giudice avrebbe potuto recepire, sul punto, la dichiarazione dell'attore, compiuta in calce all'atto di citazione, circa il valore della controversia, inferiore ad euro 5.200,00, ai fini del contributo unificato.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore
è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/05/2023, n. 12770; Sez. VI - 2, Ord.,
15/06/2022, n. 19233; Sez. II, 10/04/2017, n. 9195).
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In virtù dell'accoglimento parziale dell'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , nonché da , e , la sentenza Parte_3 Per_1 Parte_5 Parte_3 Parte_6 impugnata va riformata con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nel senso che i compensi liquidati pagina 10 di 12 dal primo giudice (in euro 4.835,00) vanno posti una sola volta a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro, ex art. 97 c.p.c.
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Quanto, poi, alle spese di lite del secondo grado, in considerazione del limitato accoglimento dell'appello proposto da , , e , nonché da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 Parte_5
, e e, dunque, dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
[...] Parte_3 Parte_6
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483) – essendo essi soccombenti, nel merito, rispetto alla domanda principale (oggetto del primo motivo di gravame), ossia rispetto all'accertamento dell'inefficacia dell'atto del 17.8.2012- gli appellanti vanno condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento dei compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato.
Ciò tenendo conto (proprio in considerazione del limitato accoglimento del gravame) dei parametri minimi (ossia di quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (dunque anche per la fase di trattazione/istruttoria; cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 912/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e avverso la sentenza
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Parte_6
n.1425/2019 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 5.8.2019 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza (ossia limitatamente ai capi nn. 3 e 4 del relativo dispositivo), dichiara tenuti e condanna Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_3
e , al pagamento, in solido tra loro, ed in favore dell'avv. Claudio Barbato, quale difensore,
[...] Parte_6 dichiaratosi antistatario, di , delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 150,00 Controparte_2 per esborsi ed in euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
2. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , al pagamento, in solido tra loro, ed in favore
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_6
pagina 11 di 12 dell'avv. Claudio Barbato, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi Controparte_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 13.6.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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