Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3325/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
CONTENZIOSO CIVILE E VOLONTARIA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Claudia Musola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3325 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Sacro Cuore n.3, presso lo studio dell'avv. Viviana
Randazzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTRICE contro
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, (n.q. di liquidatore), elettivamente domiciliata in Controparte_2
Marineo, Corso dei Mille n. 171, presso lo studio dell'avv. Antonino Lo Pinto, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: diritti reali – risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 15.12.2020, regolarmente notificato, premesso di Parte_1 essere proprietaria del terreno sito in Marineo, Contrada Luisa - foglio21, particelle 267, 268, 269,
466, classe A -, conveniva in giudizio – in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“-In via principale accertare che non sussiste alcun diritto della Controparte_3
-in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , con sede legale in Controparte_2 contrada Luisa n.21, 90035 Marineo (PA), c.f. a mantenere sul terreno della signora P.IVA_1 il tubo in PVC realizzato e posizionato nel 2019. Pt_1
-Accertare che l'introduzione illecita del tubo in PVC nel terreno della signora costituisce una Pt_1 turbativa della proprietà della signora ex art.949 c.c. Pt_1
-Accertare l'illegittimità degli sversamenti in riferimento alla intollerabilità delle esalazioni provenienti dai liquami introdotti nella condotta.
- Per l'effetto ordinare alla Convenuta a proprie cura e spese, la rimozione del tubo PVC CP_3 colore arancio dal canale di scolo delle acque meteoriche o, in subordine nella parte in cui si immette nella proprietà della signora al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo. Pt_1
- Sempre in via principale, nel caso venga accertata l'intollerabilità delle esalazioni provenienti dalle acque reflue, ordinare la cessazione degli sversamenti di tali acque.
- Condannare la persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con sede legale in contrada Luisa n.21, 90035 Marineo (PA), c.f. Controparte_2
al risarcimento del danno ai sensi del secondo comma dell'articolo 949 c.c. in favore P.IVA_1 della signora calcolandone l'ammontare in via equitativa ex art. 1226 c.c. Parte_1
- In subordine accertare la violazione dell'articolo 1034 c.c. e, per l'effetto, condannare la
Convenuta - in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede legale in contrada Luisa n.21, 90035 Marineo (PA), Controparte_2
c.f. a rimuovere la condotta in PVC realizzata all'interno di un altro acquedotto a P.IVA_1 propria cura e spese.”
Nel predetto atto di citazione l'attrice esponeva che, a partire dal mese di Ottobre del 2019, aveva rilevato all'interno del canale di deflusso delle acque meteoriche, situato lungo la strada e in parte all'interno della sua proprietà, un illecito conferimento di liquami maleodoranti, provenienti dalla “Casa di Riposo Maria Luisa” (gestita dalla , sita su un fondo confinante con quello della CP_3 sig.ra specificava che i liquami in questione, inizialmente, erano stati scaricati direttamente Pt_1 sulla cunetta di scarico;
successivamente, invece, erano stati convogliati all'interno di un tubo arancione in PVC, illegittimamente collocato dalla all'interno del predetto canale di scolo, CP_3 interrato in parte presso il fondo di proprietà dell'attrice.
Affermava di aver ripetutamente chiesto al responsabile della la rimozione Controparte_5 del tubo in questione e la cessazione dello sversamento dei liquami, e di aver, altresì, esposto denuncia, in data 23.11.2019, alle autorità competenti, al fine di ottenere un intervento tempestivo.
Riferiva, ancora, che, solo dopo varie diffide, la aveva risposto affermando di aver CP_3 legittimamente collocato il tubo in PVC in seguito al rilascio dell'autorizzazione Unica Ambientale,
e nel rispetto delle disposizioni normative previste in materia ambientale;
invero, la predetta autorizzazione, rilasciata all'odierna attrice in seguito ad una richiesta di accesso agli atti, avrebbe consentito la realizzazione del tubo in PVC “fino al vicino canale di scolo delle acque piovane” ma non al suo interno.
A sostegno delle proprie ragioni, contestava, dunque, la condotta dell'odierna convenuta consistente in turbative e molestie al pacifico esercizio del diritto di proprietà, lamentando altresì la presenza di continue esondazioni di liquami, non correttamente depurati, che avevano reso impossibile l'utilizzo agricolo della propria porzione di terreno, situata vicino al canale di scolo.
Eccepiva, pertanto, in violazione dell'art. 844 c.c., l'intollerabilità delle esalazioni provenienti dalle acquee reflue, che avevano provocato una malsana coltivazione dei terreni, mentre in violazione dell'art. 1034 c.c., contestava l'illegittima costruzione della tubatura da parte di all'interno CP_3 di un acquedotto già esistente “nell'inesistenza di qualsiasi servitù di acquedotto”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.10.2021, si costituiva in giudizio
[...]
(giusto Verbale di Assemblea di Società Cooperativa del Controparte_6
26.3.2021 in notaio – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Persona_1 contestando in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
Nei fatti, la convenuta rilevava che le opere sopra menzionate erano state realizzate nel pieno rispetto della normativa prevista ed autorizzate con provvedimento n. 326 del 22.8.2019, adottato dalla Città
Metropolitana di Palermo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59, in seguito all'istanza avanzata dall'odierna convenuta e corredata da nulla osta del Comando del Corpo Forestale della
Regione Sicilia.
Riferiva inoltre, che, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, in data 11.12.2019, a seguito di sopralluogo congiunto tra il personale della Stazione Carabinieri di Marineo ed il responsabile dell'Area Urbanistica del , era stata accertata la fuoriuscita di un “liquido, Parte_2 trasparente e non maleodorante, che si immetteva all'interno del canale interrato”, senza che vi fossero i presupposti per ritenere che si trattasse di acque reflue non opportunamente trattate.
Evidenziava, ancora, che le acque non erano state, invero, riversate sul fondo di parte attrice bensì nel canale di scolo che affluisce a valle al . CP_7
Infine, riteneva “priva di fondamento la domanda subordinata di rimozione della condotta in PVC realizzata all'interno di un altro acquedotto”, stante la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, non proprietaria del canale di scolo percorso dalla condotta medesima.
Pertanto, concludeva chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, poiché prive di fondamento giuridico, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2021, le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 VI comma, c.p.c.; il G.I, concessi i detti termini, rinviava per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 12.05.2022.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e Ctu. Infine, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art.127- ter c.p.c., e, con provvedimento del 6.12.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda proposta, in via principale, dall'attrice è volta ad ottenere la rimozione di una tubatura in PVC, che l'attrice assume essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino. In sede di memoria ex art. 183 VI comma cpc, parte attrice, in particolare, ha evidenziato che “il tubo in pvc, posizionato all'interno del canale in cui confluiscono le acque piovane, provoca un consistente restringimento del diametro finale del canale con intralcio al naturale deflusso delle acque piovane le quali, quindi, riemergono e si riversano nel terreno dell'Attrice.”
Orbene, "l'art. 913 c.c. prevede una situazione giuridica passiva di soggezione da parte del proprietario del fondo inferiore nel ricevere le acque di scolo provenienti dal fondo superiore, da qualificarsi sul piano giuridico come limitazione legale del diritto di proprietà" (Cfr. Cass. civ. n.
30239/2019 e Csss. Civ. n. 1330/2002).
L'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c., per lo scolo delle acque, la quale, come nella fattispecie, mira ad ottenere, oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite nel fondo superiore, anche la eliminazione di tali opere, si sostanzia in un'actio negatoria di servitù di scolo (cfr. Cass. civ. n. 17664/2018 e Cass. civ. n. 959/1981). Mette conto ricordarsi che nell'actio negatoria, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che parte attrice deve provare, anche per presunzioni, di possedere legittimamente, ossia con titolo, il fondo di cui invoca tutela mentre parte convenuta, che chiede il rigetto dell'azione reale di accertamento negativo, deve provare la sussistenza del proprio diritto (servitù) sul fondo attoreo (cfr. ex multis Cass. cin. N. 24028/2004: "L'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo)
Inoltre, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
l'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività.
Ciò preliminarmente osservato, mette conto rilevarsi come sia incontestata e risulti documentalmente la titolarità in capo all'attrice del terreno sito in Marineo, Contrada Luisa - foglio21, particelle 267,
268, 269, 466, classe A, come da atto di acquisto del 20.8.2007, notaio Dr. , Rep. Persona_2
n. 819 e Racc. n. 534 (cfr. doc.2 allegato all'atto di cit.).
Deve, quindi, confermarsi la legittimazione attiva di parte attrice, in ordine all'actio negatoria ed alle domande risarcitorie e indennitarie.
Passando all'esame del merito, parte attrice ha chiesto, in primo luogo, accertarsi l'esistenza di una condotta violativa dell'art.1034 c.c. da parte della convenuta, con conseguente condanna della convenuta a rimuovere la condotta in PVC, non sussistendo Controparte_3 alcun diritto alla permanenza del tubo realizzato da parte della sul terreno di parte attrice. CP_3
In secondo luogo, ha domandato la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore della signora ex art. 949, secondo comma, c.c. e, in subordine, al risarcimento Parte_1 del danno da occupazione senza titolo del fondo altrui.
Orbene, tali domande non appaiono meritevoli di accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
Parte convenuta ha, fin dall'atto di costituzione, fondato la propria difesa sulla circostanza di aver eseguito le opere di cui si discute nel pieno rispetto della legge e delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie e locali. A tal proposito, ha prodotto in atti il Provvedimento Unico n.
97 del 2.9.2019, rilasciato dallo sportello Unico Attività Produttive della Città Metropolitana di
Palermo, e l'autorizzazione unica ambientale n. 326 del 22.8.2019 con prescrizioni, adottata dalla Città Metropolitana di Palermo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59”. (cfr. docc. 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione).
Nel corso del giudizio, è stata disposta CTU al fine di verificare, anzitutto, se “il tubo in PVC interrato, realizzato dalla , che conferisce nel canale di Controparte_3 scolo che a sua volta confluisce nel vallone San Vito, risulti attraversare e/o invadere il fondo di proprietà della Sig. ra ” (quesito a.) nonché se “la rispondenza del sistema di Parte_1 conferimento delle acque attraverso il tubo in PVC interrato, che conferisce nel canale di scolo, i titoli autorizzativi rilasciati dalla P.A. alla nonché la sussistenza di impianto di depurazione CP_3 degli scarichi di acque reflue domestiche” (questo b).
Orbene, la Consulenza tecnica ha accertato, all'esito degli accessi peritali, la presenza di un tubo in
PVC del diametro di 125 mm., all'interno del quale decorrono i liquami domestici provenienti dalla
Casa di Riposo gestita dalla convenuta, preventivamente trattati dal depuratore biologico CP_3
a fanghi attivi, posizionato sulla parete laterale destra di un canale di scolo, a sezione trapezoidale in calcestruzzo lisciato, disposto secondo la linea di pendenza della stradella. Ed ancora, è stato verificato che “il tubo di deflusso dei liquami chiarificati in uscita dal depuratore attraversa obliquamente, ed in posizione interrata, la stradella fino al canale di scolo, per poi proseguire, lungo la parete laterale del medesimo canale fino, al pozzetto di valle, posizionato prima dell'ingresso alla proprietà . Pt_1
In merito all'asserita occupazione abusiva del fondo di parte attrice, l'esame dei luoghi ha accertato chiaramente che la tubatura posizionata da dopo aver attraversato obliquamente la stradella CP_3 fino al canale di scolo, ed essere giunta al pozzetto di valle, posizionato prima dell'ingresso alla proprietà prosegue “in sottosuolo attraversando il fondo di proprietà , Pt_1 Parte_1 prima di riversarsi nel nell'alveo del Vallone San Vito. Consulenza.
Essendo emerso con certezza che la tubatura di cui si discute attraversa il fondo di proprietà Pt_1 al di sotto del piano di campagna, deve, quindi, escludersi qualsivoglia occupazione abusiva del fondo attoreo.
Quanto al corretto posizionamento della tubatura, il Ctu, Dr. all'esito di un'attenta Persona_3 disamina della predetta Determinazione n° 326 del 22/08/2019, ha evidenziato che, sebbene in ossequio alla prescrizioni in essa contenute, secondo le quali “ il refluo trattato in uscita dall'impianto biologico a fanghi attivi dovrà essere allontanato tramite condotta in PVC interrato fino al vicino canale di scolo posto a limitare della strada limitrofa alla proprietà e da qui confluire nel Vallone
San Vito posto a circa 150 metri dalla comunità”, tale tubazione, che avrebbe dovuto “ruscellare a cielo aperto, sulla base cementizia del canale”, dopo aver raggiunto, in posizione interrata, il canale di scolo, prosegue all'interno del medesimo canale di scolo, prima di riversarsi nell'alveo del Vallone
San Vito.
Nonostante tale “difformità” alla prescrizione imposta dalla Determinazione della Polizia Provinciale ed Ambiente di Palermo n° 326 del 22/08/2019, in cui si afferma che l'effluente liquido debba essere allontanato a cielo aperto all'interno del canale di scolo, la domanda attorea di rimozione della tubatura non appare meritevole di accoglimento, non sussistendo alcuna legittimazione attiva di parte attrice in ordine ad essa, in mancanza di titolarità sull'acquedotto preesistente, abusivamente occupato dalla convenuta.
Ed infatti, a fronte della specifica e tempestiva contestazione mossa dalla convenuta, l'attrice ha omesso di fornire prove in merito al diritto di proprietà sul canale di scolo, all'interno del quale è stato posizionato il tubo di PVC realizzato dalla convenuta ed anzi, in sede di memoria di replica ex art. 190 cpc, ha espressamente affermato di non essere proprietaria di tale canale.
Per lo stesso motivo, passando all'esame delle domande risarcitorie ed indennitarie formulate dall'attrice si osserva che, nonostante la difformità anzidetta, non può ritenersi applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 1034, comma II, c.c., a mente del quale “…al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione”, in difetto del necessario presupposto della titolarità, da parte dell'attrice, della tubatura, all'interno della quale è stato posizionato il tubo in PVC da parte della come CP_3 già evidenziata.
Tale eccezione, infatti, appare dirimente ai fini dell'applicabilità della disciplina codicistica anzidetta,
e del conseguente diritto all'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 1034 c.c, riconosciuta esclusivamente al proprietario dell'acquedotto.
Peraltro, in risposta al terzo quesito posto dal Tribunale, il Ctu ha evidenziato, innanzitutto, che “il tubo in PVC (PoliVinilCloruro) non determina, in atto, uno sversamento fisico dei liquami provenienti dal processo depurativo dei reflui derivanti dall'attività domestica della Controparte_5
”; in secondo luogo è stato chiarito che “Le modalità di allontanamento dei reflui, che
[...] avvengono come detto all'interno del tubo in questione, non determinano in atto né una diminuzione del diametro né una restrizione della sezione di scarico del canale di scolo;
in pratica, dunque, i reflui depurati affluiscono al termine del percorso, (all'interno di un un tubo in PVC) in un pozzetto posizionato in prossimità della proprietà da qui attraverso un tubo corrugato esternamente Pt_1 ed internamente liscio del diametro di 300 mm, vengono addotte in un pozzetto esistente ricavato sull'appezzamento di terreno “ e da qui allontanate, verso il sottostante impluvio del Vallone Pt_1
San Vito”. In conclusione, quindi, non appare invocabile la disciplina di cui all'art. 1034 c.c. in quanto non è stato provato che pur posizionando la propria tubatura in modo difforme rispetto a quanto CP_3 previsto dalle relative autorizzazioni amministrative, abbia illegittimamente utilizzato un acquedotto già di proprietà dell'attrice; inoltre, non è stato provato che tale utilizzo, seppur illegittimo, inibisca o renda più difficoltoso l'utilizzo di tale acquedotto da parte dell'attrice, non essendo stata rilevata alcuna diminuzione del diametro o restrizione della sezione di scarico del canale di scolo.
, il Ctu, in risposta al quarto quesito, all'esito di diversi sopralluoghi e tenuto conto delle Per_4 osservazioni pluviometriche giornaliere relative ai mesi invernali, caratterizzati da maggior concentrazione di precipitazioni, ha concluso affermando che “la condizione di accadimento di fenomenologie da straripamento appaiono pressoché remote, in quanto le acque reflue depurate, congiuntamente alle acque meteoriche di scolo, sono costrette all'interno del tubo di scarico e pertanto defluiscono in sotterraneo, al di sotto del piano di campagna, raggiungendo dapprima il pozzetto di raccolta posizionato sull'appezzamento di terreno di proprietà della medesima e successivamente l'alveo del vallone S. Vito”.
Neppure appare fondata la domanda risarcitoria, esercitata dall'attrice ai sensi dell'art. 949 c.c., in assenza di prova circa la sussistenza di una concreta ed effettiva turbativa o molestia.
Sul punto, la consulenza tecnica, ha evidenziato che, poiché le acque non ruscellano superficialmente ma scorrono nel sottosuolo, “il volume non interferisce minimamente con il piano di campagna, non producendo, pertanto, nessun effetto di impatto ambientale” ed ha concluso escludendo una eventuale inidoneità dei terreni ai fini agricoli, in assenza di qualsiasi contatto con i terreni di proprietà della
Sig.ra Parte_1
Da ultimo, in relazione a “l'entità, la composizione, la natura dei detti liquami, nonché l'eventuale portata inquinante e la tollerabilità delle esalazioni degli stessi provenienti”, il Dr. , dopo Per_3 aver proceduto al prelevamento di campioni di acque reflue ed all'esame di detti campioni presso il laboratorio accreditato Ambiente Srl, dei Drr. e , ha concluso Persona_5 Persona_6 affermando che “la modesta portata delle acque reflue, accertata durante gli accessi peritali, è tale da non determinare esalazioni in grado di compromettere la qualità e la salubrità dell'aria”.
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate dai necessari rilievi di competenza specifica e tecnica;
il Ctu, inoltre, ha replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte attrice, avendo chiarito la correttezza delle modalità di raccolta dei campioni di acque reflue, in ossequio alle norme APAT IRSA CNR Manuali e Linee
Guida n° 29/2003 e Linee Guida SNPA n° 13 del 2018. In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. 282/2009; così anche Cass. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Da quanto sopra argomentato deriva il rigetto delle domande avanzate da parte attrice.
***
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione indeterminabile, complessità bassa) e dell'attività defensionale effettuata. Si ritiene congruo, inoltre, applicare una riduzione egli importi previsti per la fase istruttoria, avendo parte convenuta omesso il deposito di memorie ex art. 183 VI comma cpc.
Gli oneri della c.t.u., come già liquidati con separato decreto, vanno posti definitivamente a carico di parte attrice e, stante l'ammissione della stessa al patrocinio a carico dello Stato, tali oneri vanno posti a carico dell'Erario.
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-rigetta le domande avanzate da Parte_1
-condanna parte attrice al pagamento, a favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
-Pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice e, stante l'ammissione della stessa al patrocinio a carico dello Stato, stabilisce che le stesse siano poste a carico dell'Erario.
Termini Imerese, 22.3.2025
Il Giudice
D.ssa Claudia Musola