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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9701/2024
Tribunale di CI
SEZIONE SECONDA CIVILE
All'esito dell'udienza del 10-4-25 il Giudice tratteneva la causa in decisione
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di CI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9701/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. e dom. GRANDI MICHELE Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
(C.F. ), con gli avv.ti e dom. SCALVINI LUCIANO e RICCI GAETANO;
CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2283/2024 del 21.06.2024, emesso all'esito del procedimento n. 7392/2024, il Tribunale di CI ingiungeva a il pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
29.866,55 in linea capitale oltre gli interessi interessi e spese, quale saldo relativo alle opere di cui al contratto di subappalto per lavori di riqualifica energetica a favore del sito Controparte_2 in Modena.
proponeva formale opposizione mediante atto di citazione notificato in data 29.07.2024, CP_3 fissando la prima udienza del presente giudizio in data 10.04.2025. In via preliminare, veniva eccepita l'incompetenza del Tribunale di CI, in virtù di una clausola contrattuale con la quale le parti avrebbero indicato la competenza esclusiva del Foro di Ferrara;
Parte opposto aderiva all'eccezione di incompetenza chiedendo la compensazione delle spese, dando atto che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporterebbe l'esclusione del potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, quindi, di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa, così come statuito dalla giurisprudenza in casi analoghi.
L'eccezione risulta fondata e meritevoli di accoglimento. Invero è documentalmente provato che le parti hanno derogato alla competenza territoriale con apposita pattuizione, stabilendo come foro convenzionale il Tribunale di Ferrara, specificatamente individuato come esclusivo, così esprimendo la comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari. Si rileva anche che la clausola inerente il
“Foro competente” reca separata sottoscrizione: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, primo e secondo comma, si approvano specificamente le seguenti clausole: […] Art. 24 (Foro competente)”, da cui la piena e valida efficacia della clausola, riconosciuta da parte opponente in comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue, quindi, che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso da Tribunale incompetente e nel presente procedimento di opposizione, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, va dichiarata l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo. Sul punto si rileva che, secondo giurisprudenza consolidata, la sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma deve contenere anche la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.20952 del 17 ottobre 2016)1 ; e deve fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. Cass. n.15694 del 11.7.2006,) con decisione anche sulle spese (cfr. Cass. civ. sent. 9035 del 1.4.2019: “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite”). Sul punto si richiama anche la recente ordinanza della Suprema Corte n. 4028 del 16.2.2021 in cui è stato affermato quanto segue: “è vero che questa Corte ha affermato che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. Sez. 6 - 3, 08/11/2013, n. 25180; anche Cass. Sez. 3, 20(04/2019), ma ha precisato che: “tale principio non può però valere allorquando si tratti non di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 c.p.c., comma 2, comma 2,
pagina 3 di 4 ma, come nel caso in esame specie, di sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiari la propria incompetenza e l'invalidità del decreto stesso, giacché essa non comporta alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, e l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Sez. 6 - 3, 17/10/2016, n. 20935; Cass. Sez. 1, 26/01/2016 n. 1373)”. La posizione sopra riportata appare confermare che anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n.69/2009, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi non con "ordinanza" (come indicato dalla parte convenuta opposta), bensì con "sentenza" (con la quale, come si è detto, dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo) (cfr. in tal senso: Cass. n.15579 del 10.6.2019; Cass. n.9022 del 5.5.2016). Quindi nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, proprio perché il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto si presuppone la pronuncia con sentenza. Difatti nel caso in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la propria incompetenza territoriale, ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio. Pertanto, deve ritenersi che qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trovi applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., per cui il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta alla parte attrice opponente: - dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di CI ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Ferrarra;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al compente , ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
In punto di spese, anche se non si è ritenuto di applicare l'art. 38 c.p.c. per le ragioni sopra richiamate ritiene questo giudice di compensare le spese trattandosi di questione di rito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di CI, ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Ferrara e, per l'effetto: Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo impugnato che revoca;
Fissa termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente
Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
CI , 11 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 4 di 4
Tribunale di CI
SEZIONE SECONDA CIVILE
All'esito dell'udienza del 10-4-25 il Giudice tratteneva la causa in decisione
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di CI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9701/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. e dom. GRANDI MICHELE Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
(C.F. ), con gli avv.ti e dom. SCALVINI LUCIANO e RICCI GAETANO;
CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2283/2024 del 21.06.2024, emesso all'esito del procedimento n. 7392/2024, il Tribunale di CI ingiungeva a il pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
29.866,55 in linea capitale oltre gli interessi interessi e spese, quale saldo relativo alle opere di cui al contratto di subappalto per lavori di riqualifica energetica a favore del sito Controparte_2 in Modena.
proponeva formale opposizione mediante atto di citazione notificato in data 29.07.2024, CP_3 fissando la prima udienza del presente giudizio in data 10.04.2025. In via preliminare, veniva eccepita l'incompetenza del Tribunale di CI, in virtù di una clausola contrattuale con la quale le parti avrebbero indicato la competenza esclusiva del Foro di Ferrara;
Parte opposto aderiva all'eccezione di incompetenza chiedendo la compensazione delle spese, dando atto che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporterebbe l'esclusione del potere del giudice adito di decidere sulla competenza e, quindi, di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa, così come statuito dalla giurisprudenza in casi analoghi.
L'eccezione risulta fondata e meritevoli di accoglimento. Invero è documentalmente provato che le parti hanno derogato alla competenza territoriale con apposita pattuizione, stabilendo come foro convenzionale il Tribunale di Ferrara, specificatamente individuato come esclusivo, così esprimendo la comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari. Si rileva anche che la clausola inerente il
“Foro competente” reca separata sottoscrizione: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, primo e secondo comma, si approvano specificamente le seguenti clausole: […] Art. 24 (Foro competente)”, da cui la piena e valida efficacia della clausola, riconosciuta da parte opponente in comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue, quindi, che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso da Tribunale incompetente e nel presente procedimento di opposizione, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, va dichiarata l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo. Sul punto si rileva che, secondo giurisprudenza consolidata, la sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma deve contenere anche la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n.20952 del 17 ottobre 2016)1 ; e deve fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. Cass. n.15694 del 11.7.2006,) con decisione anche sulle spese (cfr. Cass. civ. sent. 9035 del 1.4.2019: “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite”). Sul punto si richiama anche la recente ordinanza della Suprema Corte n. 4028 del 16.2.2021 in cui è stato affermato quanto segue: “è vero che questa Corte ha affermato che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. Sez. 6 - 3, 08/11/2013, n. 25180; anche Cass. Sez. 3, 20(04/2019), ma ha precisato che: “tale principio non può però valere allorquando si tratti non di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 c.p.c., comma 2, comma 2,
pagina 3 di 4 ma, come nel caso in esame specie, di sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiari la propria incompetenza e l'invalidità del decreto stesso, giacché essa non comporta alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, e l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Sez. 6 - 3, 17/10/2016, n. 20935; Cass. Sez. 1, 26/01/2016 n. 1373)”. La posizione sopra riportata appare confermare che anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n.69/2009, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi non con "ordinanza" (come indicato dalla parte convenuta opposta), bensì con "sentenza" (con la quale, come si è detto, dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo) (cfr. in tal senso: Cass. n.15579 del 10.6.2019; Cass. n.9022 del 5.5.2016). Quindi nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, proprio perché il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto si presuppone la pronuncia con sentenza. Difatti nel caso in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la propria incompetenza territoriale, ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio. Pertanto, deve ritenersi che qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trovi applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., per cui il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta alla parte attrice opponente: - dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di CI ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Ferrarra;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al compente , ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
In punto di spese, anche se non si è ritenuto di applicare l'art. 38 c.p.c. per le ragioni sopra richiamate ritiene questo giudice di compensare le spese trattandosi di questione di rito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di CI, ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Ferrara e, per l'effetto: Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo impugnato che revoca;
Fissa termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale competente
Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
CI , 11 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 4 di 4