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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere Rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.5.25 ex art. 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 78/25 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dall' Avv. Marco Ippolito Matano;
Parte_1
APPELLANTE
E
– nella persona del Controparte_1 CP_2
[...]
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n. n. 2324/2024 con cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dalla stessa presentato nei confronti del , volto al riconoscimento del CP_1 servzio pre ruolo prestato ai fini giuridici ed economici.
In particolare la ricorrente, assumendo di aver prestato attività lavorativa in favore del
[...]
quale docente in forza di plurimi e successivi contratti Controparte_3 di lavoro a tempo determinato, sin dall'anno scolastico 2001/2002, senza soluzione di continuità e di essere stata assunta a tempo indeterminato nell'anno 2014; che nel decreto di ricostruzione di carriera n. 5985 del 22/02/2018, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Marconi di Vairano Patenora, riconosceva alla ricorrente, a fronte di anni 12 di pre ruolo effettivamente prestati, solo anni Anni 10 e Mesi 0, utili sia ai fini giuridici che economici, alla data di immissione in ruolo del 01.09.2014, ed anni 9,
Mesi 4 e Giorni 0, utili sia ai fini giuridici che economici, alla data di conferma in ruolo del
01.09.2015. Invece, i restanti anni 2 e mesi 8, venivano riconosciuti solo ai fini economici e ritenuti utilizzabili per la maturazione delle successive posizioni stipendiali solo al compimento dell'anzianità di anni 18. Inoltre, in considerazione del riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio maturata, veniva inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9 dal
01.09.2015, con anni 10 anni, 4 mesi e 0 giorni, anziché essere inquadrato nella stessa fascia stipendiale con anni 12 fin dalla data di assunzione del 01.09.2014; che la valutazione parziale del servizio pre-ruolo appare illegittima ed erronea in quanto a fronte di 12anni di anzianità maturata svolgendo le medesime mansioni, utili sia ai fini giuridici che economici, la ricorrente si è vista riconoscere solo anni la minor anzianità sopra indicata dalla data di conferma in ruolo, con conseguente ed ingiusto rallentamento della progressione stipendiale.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata rigettava il ricorso ritenendolo infondato in quanto - argomentando alla luce della sentenza del 20 settembre 2018 della Corte di Giustizia UE, cd sentenza
Motter – e tenuto conto del disposto degli art. 485 e l'art. 489 del D.lgs. n. 297 del 1994, così come modificato dalla L. n. 124 del 1999, ha ritenuto valutabili gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio che entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.. si deve tener conto che gli artt. 485 e 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, in altri termini, appartengono ad un complesso normativo inscindibile e dunque, in caso di disapplicazione del primo, il secondo perde la sua ragion d'essere rimanendo privo di ogni possibilità di applicazione autonoma. Ha così concluso:
“….Procedendo al computo dei giorni di servizio pre ruolo effettivamente prestati dal ricorrente, come emergenti dal certificato di servizio nonché dallo stesso decreto di ricostruzione di carriera, emerge che per i tredici anni di servizio pre ruolo, dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2013/2014, risultano 3595 giorni di servizio effettivo (a.s. 2001/2002: 270 giorni;
a.s. 2002/2003: 279 giorni;
a.s.
2003/2004: 272 giorni;
a.s. 2004/2005: 263 giorni: a.s. 2005/2006: 272 giorni;
a.s. 2006/2007: 299 giorni;
a.s. 2007/2008: 305 giorni;
a.s. 2008/2009: 303 giorni;
a.s. 2009/2010: 282 giorni;
a.s.
2010/2011: 150 giorni;
a.s. 2011/2012: 300 giorni;
a.s. 2012/2013: 298 giorni;
a.s. 2013/2014: 302 giorni), pari a 9 anni e 310 giorni di servizio effettivo. Pertanto, in osservanza del dictum della Corte di Cassazione sopra citato, a sua volta applicativo del principio di non discriminazione dei lavoratori
a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva CE n. 1999/70, come interpretato dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, il mancato computo integrale dei Per_1 tredici anni scolastici di servizio pre-ruolo (dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2013/2014) da parte dell'amministrazione resistente, che ha applicato la decurtazione prevista dall'art. 485 per gli anni successivi al quarto, non realizza la discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro. Conclusivamente, dovendosi ritenere legittimo e non discriminatorio l'operato dell'amministrazione resistente, il ricorso va rigettato. …”. Ha proposto gravame il ricorrente in ordine alla statuizione di rigetto del riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata nel corso del servizio pre ruolo ed al computo effettuato dal primo giudice. Si è doluto dell'erronea applicazione dell'art 4 dell'Accordo Quadro nonché dell'errata applicazione al caso di specie delle argomentazioni di cui alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 20 settembre 2018, cd sentenza Motter, Ha rilevato l'erronea consistenza del servizio prestato da parte del giudice di primo grado del servizio pre ruolo.
In secondo grado pur ritualmente citato non si è costituito il di cui va dichiarata la contumacia. CP_1 All'odierna udienza, depositate le note, all'esito di trattazione cartolare, la causa è riservata in decisione. Nel merito l'appello va accolto nei termini di cui alla motivazione a seguire. L'odierna parte appellante agisce al fine di ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione professionale e stipendiale, riconosciuta dai comparto scuola succedutisi nel tempo, al CP_4 corrispondente personale docente assunto ab origine a tempo indeterminato. Secondo la prospettazione della parte appellante gli è stata riconosciuta, a fronte di 12 anni di anzianità maturata svolgendo le medesime mansioni, utili sia ai fini giuridici che economici, solo anni
9 e mesi 4 dalla data di conferma in ruolo, con conseguente ed ingiusto rallentamento della progressione stipendiale. Il dato non è contestato e l'unica difesa proposta in primo grado consiste nell'applicazione del richiamato art. 485.dlgs 297/94.
Va da subito evidenziato che il trattamento economico deteriore e discriminatorio ove subito dall'odierna appellante, rispetto a quello riservato al corrispondente personale di ruolo, scaturisce dal mancato riconoscimento degli adeguamenti retributivi conseguenti alla progressione professionale per posizione stipendiale riconosciuta al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, o in ruolo, dai vari C.C.N.L. del comparto scuola succedutisi nel tempo.
Le previsioni della contrattazione collettiva, infatti, specificatamente artt. 77C.C.N.L. comparto scuola 2002/2005 e 79 C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, unitamente al disposto di cui agli artt.
485 e 526, D. Lgs.297/1994, si pongono palesemente in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4, punto 1), dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70/CE, la quale sancisce il principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sotto il profilo delle condizioni di impiego.
Il servizio di pre-ruolo svolto dall'appellante, che copre l'intervallo temporale decorrente dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2013/2014, è stato, infatti, riconosciuto, sulla base della normativa vigente, ai fini della predetta anzianità, ma solo parzialmente.
Appare indubitabile che il riconoscimento parziale del periodo di pre ruolo svolto dall'odierno appellante, determina una volta raggiunto il ruolo, un trattamento stipendiale verosimilmente più basso e un conguaglio di arretrati evidentemente inferiore rispetto alla reale anzianità di servizio e comporta un danno in punto di avanzamento di carriera e conseguenze economiche rispetto alla progressione professionale per posizioni stipendiali.
La Suprema Corte (Sez. L, Sentenza n. 31150 del 28/11/2019), sia pure con riferimento al personale ATA, ha affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva
e a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine poi immesso nei ruoli dell'amministrazione l'intero servizio prestato”. Tale è il principio di diritto enunciato dal Collegio sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. L'orientamento ha trovato successiva conferma (C. Cass. Sez. L. Sentenza n. 2924 del 07/02/2020:
“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento
"ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”). Ed ancora la Suprema Corte l'ha più volte ribadito con una serie di ordinanze della VI sez. (nn. 21176, 21175,14111, 14110, 14109 del 2020 e da ultimo con ordinanza n. 4875/2021). Non vi è, dunque, alcun motivo per disporre la limitazione al riconoscimento integrale del servizio pre ruolo ai diversi fini del corretto computo dell'anzianità economico/giuridica spettante durante tale servizio preruolo. A tali autorevoli, motivate e persuasive conclusioni il collegio aderisce.
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questa Corte di merito, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza Motter del 20.9.2018, causa C-466/17, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparità di trattamento la quale, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione.
La stessa Corte di Giustizia, sent. Motter 20/09/2018 citata, in particolare, ha osservato che al fine di
"raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato" e di evitare "discriminazioni alla rovescia" è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato. Come emerge dall'esame della giurisprudenza della CGUE, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. "dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (v. le sentenze Gaviero punti 53, 54; Per_2 Per_3
, punti 42, 47 e 57; Impact, punto e 126).
[...]
Nel caso di specie la disparità di trattamento subita dall'appellante non può essere giustificata dalla sussistenza di una ragione oggettiva o dall'ottenimento del decreto di ricostruzione della carriera né tantomeno dall'avvenuta stabilizzazione del rapporto lavorativo, che non è in grado di compensare la disparità di trattamento economico riferibile al periodo precedente. Senza contare che l'esame dei servizi resi evidenzia che l'appellante ha pressocchè sempre prestato servizio fino al 30 giugno, dunque coprendo tutto il period delle lezioni.
Pertanto non sussiste alcun ostacolo logico-giuridico alla possibilità di ricostruire l'intera carriera scolastica dell'odierna parte appellante con i medesimi criteri adottati per il personale assunto a tempo indeterminato e a riconoscere le differenze retributive per l'effetto maturate, ove effettivamente riscontrate, che dovranno essere quantificate sulla base della contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile e di necessità, tenendo conto dei limiti generalmente posti dalla legge alle progressioni economiche dei lavoratori della scuola anche a tempo indeterminato. Mette conto osservare che, l'anzianità di servizio costituisce ex se un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione.
La fattispecie estintiva opera piuttosto sul diritto alle differenze retributive tempo per tempo maturate in dipendenza della detta anzianità. Sicchè, anche nell'ipotesi di prescrizione dell'aumento retributivo derivante da uno o da alcuni scatti di retribuzione, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se lo scatto o gli scatti precedenti, maturati -ma non più dovuti per effetto della prescrizione- fossero stati corrisposti (”(cfr.
Corte di Cassazione, sentenze nn. 15893/2007; 4076/2004; 9060/2004; 12756/2003).
In questo grado di giudizio, però, il non si è costituito. CP_1 Alla luce di tali considerazioni, in assenza di contestazioni in merito all'identità delle mansioni rese nel servizio pre-ruolo, la domanda principale merita dunque di essere accolta, con conseguente dichiarazione del diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dall' 2001/2002 e fino all'assunzione a tempo indeterminato, dunque, con la medesima CP_5 progressione professionale, giuridica ed economica riconosciuta dai CCNL comparto scuola al corrispondente personale docente assunto ab origine a tempo indeterminato, succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in un giudizio. Conseguentemente va dichiarato il diritto dell'appellante alle differenze retributive maturate in virtù degli incarichi a tempo determinato – ove concretamente sussistenti e non soverchianti rispetto al trattamento economico dei corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato- da quantificarsi in separato giudizio. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione. Resta ferma la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, tenuto conto del contrasto di giurisprudenza di merito ancora sussistente all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'odierna appellante al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta al corrispondente personale docente assunto a tempo indeterminato, con ogni conseguenza sulla retribuzione, ove sussistente;
• condanna parte appellata al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso spese generali , IVA e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, all'esito della trattazione ex art. 127 ter del 20.5.25
Il Consigliere est.
Il Presidente