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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3513/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Ganci Francesco); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Ganci Controparte_1
Francesco);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Caltanissetta il 12/07/1997 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
04/11/2025 e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo normativamente previsto dalla procedura di negoziazione assistita;
• la separazione, in seguito all'accordo di negoziazione assistita, è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Palermo, con provvedimento del
26/01/2022, R.N.A. 4/2022 Proc. Civili - Amministrativi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“ART. 1)- I Sigg. e convengono espressamente Parte_1 Controparte_1 che, risultando gli stessi entrambi economicamente autosufficienti, nessun assegno divorzile dovrà essere reciprocamente corrisposto.
ART. 2)-I figli, tutti maggiorenni, continueranno a vivere con il padre presso l'abitazione demaniale, ubicata in via Martin Luther King n. 9, a Palermo, concessa dall'Esercito Italiano al sig. sottufficiale in servizio presso la Caserma Turba di Palermo, ed il cui canone Pt_1 mensile pari attualmente ad euro 210,00 viene decurtato dalla busta paga di quest'ultimo, che si occuperà del loro mantenimento fino al raggiungimento da parte dei figli della completa indipendenza ed autosufficienza economica.
Per ciò che concerne le spese straordinarie dei figli, invece, le parti convengono che queste siano suddivise nella misura del 50% ciascuno, con applicazione, al fine di evitare incomprensioni sulla qualificazione delle spese medesime, di quanto stabilito dal protocollo in essere presso il
Tribunale di Palermo, ad eccezione di quelle riguardanti il vestiario che, contrariamente a quanto previsto dal predetto protocollo, saranno incluse tra quelle straordinarie e divise a metà tra i coniugi.
ART. 3) - La sig.ra vivrà a Palombara Sabina, in provincia di Roma, Controparte_1 dove attualmente lavora. Si precisa che, a seguito del succitato accordo e valutata la precaria situazione lavorativa della sig.ra il sig. ha provveduto a fornire un sostegno CP_1 Pt_1 economico, anche per affrontare le spese straordinarie, senza avere nulla a pretendere.
ART. 4) – I sigg. e provvederanno Parte_1 Controparte_1 separatamente a dividersi gli oggetti tutti frutto di donazioni effettuate in favore degli stessi in occasione del matrimonio, che attualmente si trovano custoditi a titolo di deposito infruttifero presso la abitazione del sig. ” (cfr. ricorso congiunto). Parte_1
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario del matrimonio civile contratto in Caltanissetta, in data 12/07/1997, da
, nato a [...] il [...], e da , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 141, parte II, serie A, dell'anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 04/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3513/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Ganci Francesco); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Ganci Controparte_1
Francesco);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del
04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Caltanissetta il 12/07/1997 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
04/11/2025 e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo normativamente previsto dalla procedura di negoziazione assistita;
• la separazione, in seguito all'accordo di negoziazione assistita, è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Palermo, con provvedimento del
26/01/2022, R.N.A. 4/2022 Proc. Civili - Amministrativi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“ART. 1)- I Sigg. e convengono espressamente Parte_1 Controparte_1 che, risultando gli stessi entrambi economicamente autosufficienti, nessun assegno divorzile dovrà essere reciprocamente corrisposto.
ART. 2)-I figli, tutti maggiorenni, continueranno a vivere con il padre presso l'abitazione demaniale, ubicata in via Martin Luther King n. 9, a Palermo, concessa dall'Esercito Italiano al sig. sottufficiale in servizio presso la Caserma Turba di Palermo, ed il cui canone Pt_1 mensile pari attualmente ad euro 210,00 viene decurtato dalla busta paga di quest'ultimo, che si occuperà del loro mantenimento fino al raggiungimento da parte dei figli della completa indipendenza ed autosufficienza economica.
Per ciò che concerne le spese straordinarie dei figli, invece, le parti convengono che queste siano suddivise nella misura del 50% ciascuno, con applicazione, al fine di evitare incomprensioni sulla qualificazione delle spese medesime, di quanto stabilito dal protocollo in essere presso il
Tribunale di Palermo, ad eccezione di quelle riguardanti il vestiario che, contrariamente a quanto previsto dal predetto protocollo, saranno incluse tra quelle straordinarie e divise a metà tra i coniugi.
ART. 3) - La sig.ra vivrà a Palombara Sabina, in provincia di Roma, Controparte_1 dove attualmente lavora. Si precisa che, a seguito del succitato accordo e valutata la precaria situazione lavorativa della sig.ra il sig. ha provveduto a fornire un sostegno CP_1 Pt_1 economico, anche per affrontare le spese straordinarie, senza avere nulla a pretendere.
ART. 4) – I sigg. e provvederanno Parte_1 Controparte_1 separatamente a dividersi gli oggetti tutti frutto di donazioni effettuate in favore degli stessi in occasione del matrimonio, che attualmente si trovano custoditi a titolo di deposito infruttifero presso la abitazione del sig. ” (cfr. ricorso congiunto). Parte_1
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario del matrimonio civile contratto in Caltanissetta, in data 12/07/1997, da
, nato a [...] il [...], e da , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 141, parte II, serie A, dell'anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 04/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.