Articolo 24 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 23Articolo 25
Versione
7 giugno 1978
Art. 24.
I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione.
Entrata in vigore il 7 giugno 1978