Art. 24.
I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione.
I provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva degli enti di cui all'articolo precedente sono adottati dai competenti organi dello Stato, d'intesa con la regione.