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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele FO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
OR FE virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Taverna (CZ) via Jerinise n. 5;
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Spanò in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Locri (RC) via Firenze n. 113;
APPELLATO
Controparte_2
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Elena Grimaldi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catanzaro via Francesco Acri n. 81;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 1238/2023 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 06/06/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'impugnata ordinanza: << L'attore citava in giudizio l' Controparte_3 nonché l'
[...] Controparte_2
e preliminarmente rilevava che: richiedeva alla Regione
[...] Parte_1
Calabria, Dipartimento Agricoltura, con domanda recante il n.94130706032 del 31/08/1999, un finanziamento per il miglioramento di terreni di sua proprietà, impiantati a bosco e, precisamente, per il ripristino di strade forestali e per la creazione di fasce parafuoco, ai sensi del regolamento CEE n.2080/92. - Che, con decreto del 29/09/1999 prot.24865 (all.2) la Dipartimento Agricoltura, Controparte_2 concedeva il finanziamento richiesto, per un importo complessivo di £. 476.354.952, pari ad € 246.016,80. Che il ricorrente eseguiva i lavori previsti nel progetto finanziato, dopo avere ottenuto l'autorizzazione forestale e, in data 30/05/2005, la Direzione dei Lavori certificava la regolare esecuzione degli stessi, emettendo il relativo certificato. Che nel mese di giugno 2005 il FO chiedeva il collaudo dei lavori, che la CP_2
effettuava regolarmente, ai sensi del D.M. 18.12.1998 n.494 e, a seguito della
[...] susseguente trasmissione del certificato antimafia, la , per tramite Controparte_2 dell' , versava al ricorrente la somma concessa a finanziamento, a mezzo di CP_4 assegno circolare del 27.12.2005 n.80-06462298, emesso dall'Istituto Centrale della Banche Popolari Italiane. Che, del tutto inaspettatamente, con nota prot. N.12057 del 5.4.2011, intervenuta nonostante il termine quinquennale di impegno e verifica sul finanziamento, per come previsto dal Regolamento CEE n.2080/92 era abbondantemente scaduto, la Dipartimento Agricoltura Foreste e Controparte_2
FOzione, informava il ricorrente di avere avviato un'attività di controllo inerente la regolarità amministrativa dei finanziamenti di cui al più volte citato regolamento CEE 2080/92, comunicando al medesimo signor FO l'avvio del procedimento di verifica dei requisiti e di eventuale successivo recupero delle somme percepite. Che l'attore, con lettera del 26.4.2011, controdeduceva alla suddetta nota e chiariva la sua situazione, riferendo dell'inesistenza di irregolarità amministrative o tecniche e, a distanza di oltre un anno dalla comunicazione di avvio del procedimento, il Dipartimento n.6 Agricoltura Foreste e FOzione della , notificava Controparte_2 una nuova comunicazione di avvio del procedimento di revoca del rapporto e di ogni atto riconducibile al beneficio concesso ai sensi del reg.2080/92, con nota prot. 0181452 del 23/5/2012 e, con lettera racc. a.r. del 6/6/2012, il FO formulava le proprie controdeduzioni. Che, con decreto emesso dal Dirigente del Dipartimento N.6 Agricoltura Foreste e FOzione della , N.14005 del 5.10.2012 era, Controparte_2 quindi, disposta la revoca del rapporto e di ogni atto conducibile al beneficio concesso al signor ed è stato dato corso al recupero delle somme. Che l'odierno Parte_1 ricorrente impugnava l'atto di revoca dinanzi al T.A.R. Calabria, Catanzaro che, con sentenza n.1164 del 17.12.2013, respingeva il ricorso, motivando che << la fattispecie dedotta in giudizio sia sussumibile, sotto il profilo civilistico, nell'ipotesi di "indebito arricchimento" prevista dall'art.2033 c.c., in base alla quale chi ha ricevuto un pagamento sine causa è tenuto a restituire il relativo importo >>. Che, con sentenza N.8739/2019, depositata in data 23.12.2019, il Consiglio di Stato rigettava l'appello proposto da , confermando tutte le statuizioni del TAR Calabria, anche Parte_1 in ordine alla buona fede dell'accipiens, alla rateizzazione dell'importo e alla ripetizione d'indebito ex art.2033 c.c. Che, in data 25.3.2019, al FO era notificata la cartella di pagamento N.03020190001122384000, dell'importo di € 314.404,44 emessa dall' , Agente della Riscossione - provincia Controparte_1 di Catanzaro, preannunziando l'esecuzione forzata nella quale è indicato come creditore l' , che Controparte_2 avrebbe emesso il ruolo N.2019/000304, reso esecutivo in data 21.11.2018. Che, in data 24.6.2019, al era notificata la cartella di Parte_1 pagamentoN.03020190004642842000, dell'importo di € 314.655,20 emessa dall' Agente della Riscossione - provincia di Controparte_1
Catanzaro, preannunziando l'esecuzione forzata nella quale è indicato come creditore l' che avrebbe Controparte_2 emesso il ruolo N.2019/001086, reso esecutivo in data 31.1.2019. Che il preteso Ente creditore , con atto del 22.2.2019 aveva annullato il ruolo N.2019/001086, reso CP_2 esecutivo in data 31.1.2019, come risulta dal relativo provvedimento che si produce in atti. Che con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento N.03020190001122384000, dell'importo di € 314.404,44 notificata in data 25.3.2019 ed il relativo giudizio è tuttora pendente innanzi alla I Sezione dell'intestato Tribunale con il N.1876/2019 RGAC. Che proponeva ricorso in opposizione Parte_1 all'atto di pignoramento ex art.72 bis D.P.R. 602/1973, notificatogli in data 22.11.2019, ai sensi dell'art.615, II comma, c.p.c. Che con ordinanza del G.E., dott.ssa
[...] del 21.7.2020, a seguito del ricorso in opposizione ex art.615 c.p.c. proposto Per_1 dal signor , è stato così disposto: “Sospende la procedura di Parte_1 pignoramento ex art.72 bis del d.P.R. n. 602/73 notificato a , procedura Parte_1 esecutiva 03084201900003127001, terzo pignorato
[...]
, con sede in Marcellinara (CZ) Via San Francesco Controparte_5 di Paola;
Fissa il termine di giorni 90 decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito nelle forme previste dagli artt. 616 e seguenti c.p.c. nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà; condanna l' e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_6 CP_2 le spese di lite che si liquidano, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (procedimenti cautelari;
valore da € 520.001 ad € 1.000.000; solo fase di studio e introduttiva), in € 9.475,52 comprensivi di rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p.. Che il G.E. ha rilevato come appare fondata l'eccezione di prescrizione delle somme richieste poiché ai sensi dell'art 73, comma 5, del Reg. CE 796/2004,
“L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1) non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede”. L'elemento soggettivo della buona fede in capo al percipiente nella fattispecie concreta si può desumere non solo dall'iter seguito (v. certificato di regolare esecuzione dei lavori del 30.05.2005) ma anche dal riconoscimento effettuatone dal giudice amministrativo nella sentenza n.1164/2013 del Tar (avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca) ove si CP_2 afferma: “ritiene il Collegio che, non risultando dagli atti versati in giudizio alcun accordo fraudolento fra parte ricorrente ed organi della P.A. e/o terzi, deve presumersi la sussistenza della buona fede della parte ricorrente”. Nel caso di specie, l'erogazione è avvenuta con assegno circolare del 27.12.2005, sulla base del decreto del 29.09.1999 con cui la concedeva il chiesto finanziamento mentre, con nota del Controparte_2
5.04.2011, la informava il FO dell'avvio di un procedimento di Controparte_2 controllo e solo, con decreto del 5.10.2012, è stata disposta la revoca del finanziamento. Ne consegue che, ritenuta sussistente la buona fede dell'accipiens, a tutela del legittimo affidamento da quest'ultimo riposto nella regolarità e correttezza dell'iter amministrativo, si possa considerare prescritta la pretesa restitutoria dell'Arcea azionata mediante ruolo, titolo azionato dall' ” - Controparte_6
Che, con atto di citazione ritualmente notificato, riassumeva, ai sensi CP_2 dell'art.616 c.p.c., la procedura di opposizione all'esecuzione, nella quale si è costituito l'opponente riproponendo i motivi di opposizione. - Che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 18/12/2020 cronol.9531/2020, resa nel giudizio di merito ex art.616 c.p.c., tuttora pendente innanzi a codesto Tribunale con il N.3149/2020 RGAC, rigettava l'istanza di inibitoria proposta da confermando il provvedimento di CP_2 sospensione del G.E. Che, con separati provvedimenti notificati entrambi in data 28/6/2022, ha comunicato al ricorrente di avere iscritto Controparte_7 ipoteca legale, ai sensi del D.P.R. 29/9/1973 n.602, in data 17/3/2022 con nota n.1484/114 del 17/3/2022 sulla quota di 1/6 dell'immobile ubicato in Isola di Capo Rizzuto (KR) riportato nel NCEU al foglio 36 particella 4 (documenton.03020191460000027005 -pratica 2019/70586) e, in data, 16/3/2022 con nota n.3543/283 del 16/3/2022 sugli immobili ubicati in Taverna (CZ) riportati nel NCEU al foglio 5, particella 140 e nel NCT al foglio 5, particelle nn.119, 124 e 129, al foglio 6, particelle nn.42 e 52 (documento n.03020191460000028004 - pratica 2019/70586). Negli stessi documenti informava il FO Controparte_7 che avverso le iscrizioni ipotecarie è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, come nella fattispecie, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Che le suddette iscrizioni ipotecarie, palesemente illegittime, hanno cagionato e cagionano al ricorrente ingenti danni consistenti nell'impossibilità di accedere al credito bancario e finanziario e nell'impossibilità, comunque, di disporre dei beni medesimi. Ciò anche in considerazione del fatto che l'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art.77 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, è un atto preordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela (cfr., Cass. 30/05/2018, n. 13618), esecuzione che, nella fattispecie è stata già iniziata ed è sospesa con provvedimento del Giudice. L'opponente pertanto chiedeva che venisse ordinato al di cancellare le CP_8 iscrizioni ipotecarie gravanti sui suoi beni e avverso le iscrizioni ipotecarie di cui si era avvalsa l' ai sensi del Dpr 29\9\1973 per tutti i motivi esposti Controparte_3 in atti. Vinte le spese Proposta opposizione avverso tale ingiunzione, si sono costituiti l' e l' , i quali hanno fondato la propria Controparte_3 CP_2 pretesa restitutoria, sull'asserita carenza di un titolo idoneo all'erogazione del finanziamento concesso al e di cui oggi si chiede la restituzione. Gli enti Parte_1 opposti contestavano puntualmente tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e particolareggiatamente: sulla “nullità ed inesistenza dell'atto di ingiunzione fiscale in quanto emesso da soggetto non legittimato e privo del relativo potere”; sull'
“intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme per decorso del termine quadriennale di cui all'art. 73 comma 5, Reg. C.E. 796/2004”; sul “difetto dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione fiscale - incertezza ed errore nella quantificazione delle somme richieste per interessi – violazione dell'art. 2033 cc e delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Catanzaro” ; “sulla mancata rateizzazione dell'importo richiesto”; “sull'insussistenza dell'indebito e dell'obbligo di restituzione delle somme - sull'errore commesso dall'amministrazione regionale all'atto della comunicazione degli estremi del decreto di ammissione al finanziamento”;
“sull'illegittimità del recupero delle somme e sulla violazione dell'art. 73 del Reg. CE 796/04”, contrastava tutte le eccezioni e rilevava e deduceva come in atti, insistendo nel rigetto della spiegata opposizione.>>
Il Tribunale riservava la decisione.
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 1238/2023 così statuiva: << Il Tribunale di Catanzaro, nel giudizio in epigrafe emarginato, così provvede;
1) rigetta le domande proposte da;
2) condanna l'attore al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7052,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.>> § 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Chiariti i fatti oggetto del presente procedimento, devesi rilevare che: Sulla prima eccezione, di difetto di legittimazione attiva dell' questa è da rigettare in quanto l'unico ente deputato a CP_2 recuperare le somme indebitamente percepite è proprio l' espressamente CP_2 delegata dall' che stabilisce che l' deve porre in essere le procedure degli CP_4 CP_2 aiuti indebitamente percepiti. Quanto al diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme indebitamente percepite dal privato, giova ricordare che, nella materia delle agevolazioni pubbliche, consegue al complesso di accertamenti volti a verificare la sussistenza del diritto al pieno godimento dei contributi da parte del richiedente atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato, in situazioni in cui difettino i richiesti presupposti di legge, l'autotutela della P.A. è indefettibile e pertanto anche l'affidamento del privato diviene recessivo (cfr. Corte di Giustizia, 18.07.2007, C-119/05). In questo caso, infatti, si è in presenza di un atto dovuto della P.A. e di una revoca a carattere precipuamente “restitutorio”, in cui la declaratoria di decadenza dai benefici economici indebitamente percepiti costituisce l'unica strada per l'Amministrazione concedente, la quale è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivate o derivabili all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici: ciò è riscontabile sia quando risulti accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario, sia quando emerga che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge (cfr. Trib. Palermo, Sez. V, 23.07.2019, n. 3621). L'atto in questione si configura, pertanto, come declaratoria di assenza dei requisiti, cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione, non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito. Da ciò consegue che anche il superamento dell'arco temporale stabilito dalla L. n. 241/90 ai fini della legittimità dell'atto di revoca, non può incidere in alcun modo laddove la revoca sia “doverosa” o “dovuta”, cioè, rappresenti una scelta obbligata per la Pubblica Amministrazione (cfr. T.A.R. Molise - Campobasso, Sez. I, 29.01.2008, n. 40). Per tali ragioni, sia che l'esercizio del potere della P.A. venga qualificato come atto di revoca in autotutela ai sensi della L. n. 241/1990, sia che venga inquadrato quale atto di decadenza del beneficiario per il suo inadempimento agli obblighi imposti dalla legge o dall'atto di concessione dell'agevolazione, ritiene il Tribunale, in ossequio alle superiori considerazioni, che esso sia comunque pienamente legittimo sotto il versante del rispetto del principio del legittimo affidamento. La dedotta prescrizione della pretesa restitutoria della P.A. Priva di fondamento risulta altresì la dedotta prescrizione della pretesa restitutoria della P.A., sollevata dall'attore, il quale assume che, sarebbe spirato il termine prescrizionale non si sa se dalla concessione del contributo o, al più, dalla materiale erogazione dei fondi. Resta comunque la circostanza, che tutti gli eventi che hanno interessato tale vicenda ha interrotto qualsiasi prescrizione. Devesi rilevare comunque che, in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine – peraltro decennale - di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603). Il merito della controversia. Passando all'esame del merito della controversia, non può che ribadirsi, quanto pronunciato dal CDS, che si ripota pedissequamente. “L'azione di recupero avviata dalla riposa sulla premessa di fondo a mente della quale il Controparte_2 ricorrente non era beneficiario di alcun atto di regolare ammissione, né la nota di trasmissione poteva ritenersi idonea, sul piano formale e sostanziale, a supportare il riconoscimento del beneficio trattandosi di una mera comunicazione, ma non della ammissione al finanziamento. Nel decreto dirigenziale che costituisce il provvedimento amministrativo con il quale, nell'apposito elenco ad esso allegato, vengono individuati nominativamente i soggetti beneficiari del contributo e viene quantificato l'ammontare ad essi spettante, l'appellante non figura;
pertanto, non sussisteva alcun provvedimento formale di concessione e conseguentemente alcun diritto alla sovvenzione. In siffatta evenienza, ed in aderenza ad un orientamento già espresso dalla Sezione in fattispecie del tutto analoghe (cfr. CdS III Sezione n. 201 del21.1.2015; CdS, III Sezione, n. 550 del 4.2.2015), allo stato degli atti processuali, appare insuperabile la mancanza di un atto formale di ammissione al beneficio da parte regionale, il che induce il Collegio a concordare con quanto statuito dal primo giudice sul fatto che si verte, non nell'ambito dell'autotutela e degli istituti della revoca o dell'annullamento di ufficio del beneficio già concesso, bensì più semplicemente in quelli della percezione di somme non dovute e dunque nell'ambito dell'istituto civilistico della ripetizione d'indebito. Del resto l'appellante non nega la inesistenza del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio, incentrando le proprie difese sulla regolare presentazione della domanda o sulla asserita esistenza in astratto di tutti i requisiti per godere del beneficio in questione tenuto conto della esecuzione dei lavori cui era destinata la sovvenzione, tutti elementi, questi, che non sono idonei a radicare il diritto della appellante, né a sanare ex post la mancata, formale concessione del contributo la cui erogazione invece avrebbe presupposto la complessiva e puntuale disamina di tutta la documentazione necessaria da parte degli uffici regionali. Sull'affidamento che si sarebbe radicato in capo alla appellante, si richiama la rigorosa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha rilevato che in caso di indebita erogazione di denaro pubblico l'affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l'amministrazione è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato o all'interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa, dovendo qui, peraltro, ribadirsi che la doverosità del recupero non incontra nemmeno i limiti mutuabili dalla disciplina che governa l'esercizio del potere di autotutela, atteso che, nel caso in esame, difetta, in apice, un atto amministrativo da ritirare. Di conseguenza, il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito, è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore (cfr. Cons. Stato, V, 18 dicembre 2012, n. 6505;III, 10 dicembre 2012, n. 6287; IV, 20 settembre 2012, n. 7043), circostanza questa messa in rilievo dal primo giudice nella sentenza appellata, sia con riferimento agli interessi che con riferimento alla restituzione della sorta capitale. Deve, infine, soggiungersi che, a seguito e per effetto della ordinanza istruttoria emessa dal Collegio, il Comando Generale della GDF evidenziava: a) anomale situazioni, in punto di contestuale e multipla protocollazione di istanze di ammissione al beneficio disciplinato dal Regolamento CE n.2080/1992, nonché di apparente invio manuale delle stesse, nonostante il bando ne prescrivesse l'esclusivo invio postale o telematico;
b. apparenti ritardi nella presentazione delle istanze rispetto al termine ultimo previsto dal bando (30 agosto 1999), poiché le istanze delle Ditte Individuali FO, Lupia e Maglio risultano protocollate, rispettivamente, il 31 agosto, il7 settembre ed il 9 settembre del 1999; c. apparente mancata autentica delle firme in calce alle medesime istanze, nonostante il bando di ammissione al beneficio ne prevedesse, espressamente, l'obbligo, pena l'irricevibilità delle stesse;
d. emissioni di comunicazioni individuali, da parte del Dirigente Generale pro- tempore, senza riscontro dei nominativi nei decreti presupposti, ovvero riferentesi a decreti inesistenti;
e. palese violazione del Punto 8 del bando allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 2999 del 27.07.1999, concernente "Istruttoria delle domande ed assegnazione degli aiuti" poiché, in disparte la pure doverosa e non risultante attività di istruttoria preliminare, la circostanza che i nominativi delle ditte menzionate non figurassero nei decreti presupposto, debitamente registrati presso la Giunta Regionale, ipso facto, ha impedito a quest'ultima la valutazione, necessariamente preventiva rispetto all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, sul complessivo impegno di spesa e la conseguente approvazione delle proposte di finanziamento. Il suindicato organo concludeva la propria relazione evidenziando plurimi indizi di similitudine fra le dinamiche osservate negli accertamenti relativi alle istanze qui in rilievo ed altra vicenda già sottoposta all'attenzione dell'A.G. Deve essere, allora, ribadito che: a) a fronte dell'erogazione di finanziamenti a soggetti non inclusi nell'elenco dei beneficiari allegato al decreto, da valersi quale provvedimento costitutivo del diritto all'aiuto, la era obbligata al recupero delle somme erogate senza titolo;
b) la CP_2 comunicazione è sprovvista di qualsiasi valenza provvedimentale e resta, quindi, del tutto inidonea a costituire un titolo valido ed efficace alla percezione del contributo;
c) la materiale erogazione del finanziamento ed il positivo espletamento del collaudo delle opere realizzate non valgono in alcun modo a sanare il carattere indebito della corresponsione degli importi, in difetto di un legittimo titolo di ammissione al beneficio comunitario 10. Né il suddetto impianto argomentativo è scalfito dalle osservazioni censoree compendiate nel mezzo qui in rilievo, atteso che: - la mancanza del nome del ricorrente nel provvedimento di ammissione al beneficio indica, in maniera univoca, la volontà dell'Amministrazione di non concedere l'aiuto all'interessato, in mancanza di allegazioni direttamente significative del carattere di errore materiale della relativa omissione;
- la prova dell'avvenuta presentazione dell'istanza risulta del tutto ininfluente, ai fini del giudizio di legittimità del provvedimento di revoca, posto che le conclusioni circa la sua correttezza si fondano sul rilievo del difetto di un atto di ammissione al beneficio, e non della mancanza della domanda di aiuto;
- non compete a questo Giudice l'accertamento del diritto all'aiuto, restando il presente giudizio circoscritto alla disamina della legittimità dell'impugnato provvedimento di revoca, e che, comunque, dall'istruttoria espletata risulta che l'istanza fosse carente della documentazione prescritta. Né possono sostenersi l'irripetibilità delle somme erogate o, comunque, l'intervenuta prescrizione del relativo diritto sulla base del disposto dell'art.73del Regolamento CE n.796/04, sia in quanto tali motivi vanno dichiarati inammissibili, per violazione dell'art. 104 c.p.a., siccome formulati per la prima volta con il ricorso in appello (non risultando la loro articolazione nel ricorso di primo grado), sia perché, in ogni caso, questa Sezione li ha già ritenuti infondati, attesa l'estraneità degli aiuti in questione all'ambito applicativo del Regolamento invocato per come definito al suo art.1 (cfr. sul punto CdS, III Sezione, n. 550 del 4.2.2015). Conclusivamente, l'appello va respinto. Quanto all'importo del contributo fatto oggetto di ritiro il Collegio precisa che, pur avendo la disposto la revoca per CP_2
l'intero ammontare del contributo, trattandosi di indebito oggettivo, il concreto recupero non può che ritenersi esigibile nei limiti delle sole somme (incrementate dagli accessori come già indicato dal giudice di prime cure) effettivamente erogate alla ricorrente e che la avrà cura di verificare. Eventuali errori materiali e/o di CP_2 calcolo, suscettivi di immediata ed obiettiva rilevazione, potranno essere emendati attraverso una mera rettifica di eventuali irregolarità, senza bisogno di procedere ad attività istruttoria in questa sede”. Conclusione. Alla luce di quanto esposto, accertata la legittimità del provvedimento di revoca emesso dall' nei confronti di CP_2 Pt_1
, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite. Le spese seguono la
[...] soccombenza e, tenuto conto della natura ed oggetto della causa, vengono poste a carico dell'attore nella misura di € 7052,00, oltre spese generali, IVA e CPA.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati. Spiegava domanda di inibitoria in relazione al capo concernente le spese di lite e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo ogni altro provvedimento o declaratoria occorrenti, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti nel presente gravame e per l'effetto in annullamento e/o riforma dell'ordinanza impugnata, in accoglimento dell'appello: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
- accogliere la domanda e, quindi, accertare e dichiarare che , Agente della Riscossione, Controparte_6 [...]
Agente della Riscossione provincia di Catanzaro e Controparte_6 [...] non hanno diritto di Controparte_2 procedere ad iscrizione di ipoteca legale sui beni di proprietà del ricorrente e indicati in premessa;
- conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare le iscrizioni di ipoteca, ai sensi del D.P.R. 29/9/1973 n.602, effettuate in data 17/3/2022 con nota n.1484/114 del 17/3/2022 sulla quota di 1/6 dell'immobile ubicato in Isola di Capo Rizzuto (KR) riportato nel NCEU al foglio 36 particella 4 (documento n.03020191460000027005 – pratica 2019/70586) e in data 16/3/2022 con nota n.3543/283 del 16/3/2022 sugli immobili ubicati in Taverna (CZ) riportati nel NCEU al foglio 5, particella 140 e nel NCT al foglio 5, particelle nn.119, 124 e 129, al foglio 6, particelle nn.42 e 52 (documento n.03020191460000028004 – pratica 2019/70586).
- Condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che ne fa richiesta ex art.93 c.p.c.>>
§ 4.1 – Si costituiva in data 10 agosto 2023 per Controparte_6 chiedere il rigetto dell'impugnazione. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello proposto dal Sig. FO e, conseguentemente, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro all'esito del giudizio recante RG 2561/2022. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>
§ 4.2 – Si costituiva in data 13 novembre 2023 per chiedere il rigetto CP_2 dell'inibitoria e dell'impugnazione. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro: -Preliminarmente, per tutte le ragioni delle parti appellate, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata;
Nel merito, rigettare il gravame proposto dal sig. FO, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare l'ordinanza resa nel giudizio Rg 2561/2022 del Tribunale di Catanzaro. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. Riservava di riferire al collegio in relazione all'istanza di inibitoria.
§ 4.4 – Il Collegio con ordinanza del 25-27 marzo 2024 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. § 4.5 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.6 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 27 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.7 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato < violazione ed errata applicazione degli artt. 2808 e 2818 del codice civile - erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie in ordine alla legittimazione di alla ripetizione d'indebito.>> l'appellante censurava l'ordinanza impugnata
CP_2 evidenziando che la considerazione del primo giudice, secondo la quale era il
CP_2 soggetto delegato alla riscossione dell'indebito da parte di , era fallace non CP_4 avendo mai fornito la prova - nonostante la proposizione in ricorso di specifico
CP_2 motivo atto ad eccepire il difetto di legittimazione attiva e di titolarità dell'azione in capo ad – della delega di funzioni da parte di per esperire l'azione di
CP_2 CP_4 ripetizione. Ribadiva che il pagamento era stato effettuato da sicché la CP_4 legittimazione alla ripetizione dell'indebito spettava esclusivamente a detto Ente. Con ulteriore profilo evidenziava che le somme erano state erogate dalla Controparte_2 sicché spettava ad essa e non ad che rimaneva ente del tutto estraneo al
CP_2 rapporto giuridico controverso;
che ove tale profilo non venisse condiviso rimaneva valido il primo secondo il quale era legittimata ad agire solo che effettuò il CP_4 pagamento ad esso FO e non .
CP_2
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < comma 5 regolamento ce 796/2004 del 21/4/2004 e dell'art.49 del regolamento ce 2419/2001 dell'11/12/2001 – prescrizione del credito.>> l'appellante censurava l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione decennale e non quella quadriennale stabilita dall'art 73 comma 5 del REG, CE 796/2004. Evidenziava che il regolamento CE si applicava a tutti i regimi di aiuti comunitari in agricoltura e l'art. 73 comma 5 stabiliva che la prescrizione rimanesse abbreviata ad anni quattro (in luogo di dieci) per le ipotesi in cui il beneficiario avesse agito in buona fede. Evidenziava che il TAR aveva CP_2 accertato che esso ricorrente fosse in buona fede << non risultando dagli atti versati in giudizio alcun accordo fraudolento fra parte ricorrente ed organi della PA e/o terzi>> e la statuizione era stata confermata dal Consiglio di Stato. Sosteneva che essendo l'erogazione avvenuta il 27.12.2005 il decreto con cui era avvenuto il recupero era tardivo risultando esso emesso in data 5.10.2012. § 5.3 – Con il terzo motivo titolato:<< violazione dell'art. 112 c.p.c. – violazione ed errata applicazione degli artt. 2808 e 2818 del codice civile - vizio di omessa pronuncia
- violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 50 e 77 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.>> lamentava l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in relazione all'eccezione svolta da esso ricorrente e concernente la violazione del disposto di cui all'art. 50 c. 1 DPR 602/1973 in relazione all'art. 77 comma 1 stesso DPR. Evidenziava che l'ipoteca (art. 77) poteva essere iscritta decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 co. 1 e suddetta ultima disposizione, a sua volta, prescriveva che il concessionario possa procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di giorni sessanta dalla notifica della cartella di pagamento, salve disposizioni relative alla dilazione e sospensione del pagamento. Evidenziava che nel caso di specie ricorrevano entrambe le ipotesi dal momento che il TAR aveva disposto la dilazione del pagamento, confermata dal Consiglio di Stato ed il GE aveva disposto la sospensione del ruolo e dell'esecuzione forzata già avviata dal concessionario con ordinanza del 21 luglio 2020, confermata nel successivo giudizio di merito con ordinanza del 18/12/2020. Eccepiva quindi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su cui il primo giudice non si era pronunciato.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato:<< violazione dell'art. 112 c.p.c. – vizio di omessa pronuncia – inesistenza del titolo esecutivo - violazione ed errata applicazione degli artt. 2808 e 2818 del codice civile.>> eccepiva l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in relazione all'eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza del titolo esecutivo. Significava di aver evidenziato che la pretesa creditoria scaturiva dal decreto del dirigente del dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste e FOzione della Regione Calabria n. 14005 del 5.10.2012 con cui veniva revocato il contributo erogato nel 1999 e corrisposto il 27.12.2005 e rappresentava che detto provvedimento non poteva costituire titolo né per l'iscrizione a ruolo né per l'avvio dell'esecuzione forzata. Sosteneva che sul punto si era espresso il TAR che aveva evidenziato che la fattispecie dedotta in giudizio dovesse ritenersi sussumibile, sotto il profilo civilistico, nell'ipotesi di indebito arricchimento prevista dall'art. 2033 cod. civ. in base alla quale chi ha ricevuto un pagamento senza causa è tenuto a restituire il relativo importo con la conseguenza che l'ente creditore avrebbe dovuto promuovere un'azione civilistica per ottenere il pagamento ex art 2033 cod. civ. e, solo successivamente, una volta emessa la sentenza, avrebbe potuto procedere ad esecuzione forzata ovvero iscrivere ipoteca. Sosteneva che il ruolo emesso da CP_2 fosse radicalmente nullo.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato:<< violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. – violazione ed errata interpretazione dedll'art.2033 cod. civ. - erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie in ordine alla sussistenza del credito>> censurava la sentenza sotto il profilo dell'omessa motivazione ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Evidenziava che il tribunale si era limitato a trascrivere la sentenza del Consiglio di Stato e sosteneva che il giudicato formatosi sull'impugnativa del provvedimento di revoca dell'atto concessorio non esonerava il Tribunale dal motivare in relazione alla domanda di accertamento dell'illegittimità dell'scrizione ipotecaria e sul suo presupposto, ovvero che mancasse la causa del pagamento. Sosteneva che il Tribunale non aveva esaminato gli atti in quanto esso FO aveva dimostrato di aver inoltrato la domanda di ammissione al beneficio, il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi sicché la regione avrebbe dovuto erogare il beneficio.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo non è fondato. Il Tribunale ha espressamente motivato sul punto avendo evidenziato che risulta delegata da a recuperare le somme CP_2 CP_4 indebitamente percepite. La motivazione suddetta va meramente integrata con il richiamo alla documentazione versata in atti. ha versato in atti lo statuto (all. CP_2
9) dal quale emerge che essa è l'ente pagatore per la regione degli CP_2 CP_2 aiuti derivanti dalla politica agricola comune. ha depositato altresì quale CP_2 allegato n. 3 il decreto emesso dalla di revoca del contributo elargito Controparte_2 al FO per i miglioramenti boschivi nel quale risulta statuito: << di notificare il presente atto ad , per quanto di competenza, dando corso al recupero della CP_2 somma così indebitamente percepita dalla ) >>. ha Controparte_9 CP_2 quindi proceduto al recupero, su delega della Controparte_2 [...]
, con il decreto dirigenziale prot. 1177 del 20 Parte_2 settembre 2012 n. 14005 del 5 ottobre 2012, conformemente alle funzioni esercitate quale organismo pagatore in attuazione del Reg. CEE n. 1290/2005 art. 33 par. 2 avente ad oggetto la disciplina del recupero delle somme in caso di irregolarità che prevede che: << l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne (..)>>.
§ 6.2 – Il secondo motivo è inammissibile
Il motivo è inammissibile in quanto attinge solo parte della motivazione di rigetto dell'eccezione di prescrizione e non si confronta con la seconda ratio decidendi in sé idonea a sostenere la pronuncia di rigetto dell'eccezione. L'eccezione di prescrizione è volta a contrastare la pretesa restitutoria della PA ed il Tribunale, dopo aver premesso che dalle allegazioni di parte attrice non era dato capire se essa intendesse eccepire che il credito fosse prescritto muovendo quale dies a quo dalla erogazione del contributo ( 27/12/2005) o dalla revoca (05/10/2012), evidenziava che il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può che sorgere dal momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato. Il Tribunale ha affermato che è da tale momento che decorre la prescrizione dell'azione di ripetizione richiamando sul punto il principio enunciato da Cass. n 23603/2017. Suddetto passo motivazionale non è attinto da specifico motivo di gravame. L'appellante si è limitato, con il motivo in esame, a riproporre la linea difensiva di prime cure, senza contestare la specifica motivazione del Tribunale ovvero che la prescrizione decorre dal momento della revoca del beneficio e quindi dal 5/10/2012. A tanto si deve aggiungere che nella reiterazione dell'eccezione di prescrizione come svolta in prime cure l'appellante richiama il passo motivazionale del Tar (poi confermato dal Consiglio di Stato) che ha accertato che egli versava in buona fede, senza avvedersi che l'AGA ha evidenziato, in sintesi, che nel caso di specie non vi era alcun provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio, sicché la PA non aveva agito in autotutela non essendovi alcun atto da ritirare e che andava riscontrato che la fattispecie andava ricondotta all'ipotesi dell'indebito oggettivo per la quale si applica il termine ordinario decennale, pacificamente non decorso né dalla data della revoca- rimanendo nell'alveo della motivazione di prime cure - né alla data della revoca ove si abbia riguardo alla data del pagamento (dicembre 2005) per rimanere nell'alveo della linea difensiva del FO,
§ 6.3 – Il terzo motivo è infondato
Il tribunale ha in effetti omesso di motivare sull'eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del disposto di cui all'art. 50 co. 1 DPR 602/1973. Osserva la Corte che la motivazione va meramente integrata. Innanzitutto, va evidenziato che l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'esecuzione, ma una misura cautelare iscritta a garanzia del credito. Non possono pertanto trovare ingresso le argomentazioni svolte dall'appellante nel motivo in esame che afferiscono alla diversa ipotesi che il concessionario possa procedere ad esecuzione forzata (dopo che sia inutilmente decorso il termine di giorni sessanta dalla notificazione della cartella di pagamento) solo per l'ipotesi in cui non siano state impartite disposizioni relative alla rateizzazione ed alla sospensione del pagamento. In disparte quindi dal rilievo, in fatto, che nel caso di specie non è mai stata disposta dall'Autorità giudiziaria la sospensione del ruolo e della cartella – ma unicamente dal GE veniva disposta la sospensione del pignoramento presso terzi in danno di esso FO con terzo pignorato la Banca
[...]
- l'eventuale rateizzazione CP_5 Controparte_5 menzionata dal TAR rimane irrilevante non vertendosi in ipotesi di esecuzione forzata ma di un mero atto cautelare.
§ 6.4 – il quarto motivo è infondato
L'azione è promossa al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata sulla base della cartella n. 03020190001122384000. Giova osservare che la cartella risulta impugnata con giudizio iscritto al n. 1876/2019 ancora pendente ( ha dato notizia nelle note conclusive che la prossima udienza verrà CP_10 chiamata il 14.11.2025). Osserva la Corte che l'efficacia di suddetta cartella non risulta sospesa dal giudice a quo sicché sussiste il titolo per iscrivere l'ipoteca che è rappresentato dalla cartella suddetta. § 6.5 – il quinto motivo non è fondato
Giova sempre premettere che oggetto del giudizio è la domanda di accertamento di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria che, come visto, si fonda su una cartella impugnata ma non sospesa. Nel presente giudizio non può essere compiuta alcuna valutazione circa la legittimità dell'erogazione del finanziamento a favore di FO atta a contrastare il provvedimento di revoca. Il giudizio suddetto risulta promosso avanti al TAR e definito dal Consiglio di Stato.
L'appello va conclusivamente rigettato.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di contro l'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa tra le parti CP_10 CP_2 dal Tribunale di Catanzaro rep. n. 1238/2023 pubblicata in data 06/06/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida in € 14.317,00 per compensi ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele FO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
OR FE virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Taverna (CZ) via Jerinise n. 5;
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Spanò in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Locri (RC) via Firenze n. 113;
APPELLATO
Controparte_2
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Elena Grimaldi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Catanzaro via Francesco Acri n. 81;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 1238/2023 del Tribunale di Catanzaro pubblicata in data 06/06/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'impugnata ordinanza: << L'attore citava in giudizio l' Controparte_3 nonché l'
[...] Controparte_2
e preliminarmente rilevava che: richiedeva alla Regione
[...] Parte_1
Calabria, Dipartimento Agricoltura, con domanda recante il n.94130706032 del 31/08/1999, un finanziamento per il miglioramento di terreni di sua proprietà, impiantati a bosco e, precisamente, per il ripristino di strade forestali e per la creazione di fasce parafuoco, ai sensi del regolamento CEE n.2080/92. - Che, con decreto del 29/09/1999 prot.24865 (all.2) la Dipartimento Agricoltura, Controparte_2 concedeva il finanziamento richiesto, per un importo complessivo di £. 476.354.952, pari ad € 246.016,80. Che il ricorrente eseguiva i lavori previsti nel progetto finanziato, dopo avere ottenuto l'autorizzazione forestale e, in data 30/05/2005, la Direzione dei Lavori certificava la regolare esecuzione degli stessi, emettendo il relativo certificato. Che nel mese di giugno 2005 il FO chiedeva il collaudo dei lavori, che la CP_2
effettuava regolarmente, ai sensi del D.M. 18.12.1998 n.494 e, a seguito della
[...] susseguente trasmissione del certificato antimafia, la , per tramite Controparte_2 dell' , versava al ricorrente la somma concessa a finanziamento, a mezzo di CP_4 assegno circolare del 27.12.2005 n.80-06462298, emesso dall'Istituto Centrale della Banche Popolari Italiane. Che, del tutto inaspettatamente, con nota prot. N.12057 del 5.4.2011, intervenuta nonostante il termine quinquennale di impegno e verifica sul finanziamento, per come previsto dal Regolamento CEE n.2080/92 era abbondantemente scaduto, la Dipartimento Agricoltura Foreste e Controparte_2
FOzione, informava il ricorrente di avere avviato un'attività di controllo inerente la regolarità amministrativa dei finanziamenti di cui al più volte citato regolamento CEE 2080/92, comunicando al medesimo signor FO l'avvio del procedimento di verifica dei requisiti e di eventuale successivo recupero delle somme percepite. Che l'attore, con lettera del 26.4.2011, controdeduceva alla suddetta nota e chiariva la sua situazione, riferendo dell'inesistenza di irregolarità amministrative o tecniche e, a distanza di oltre un anno dalla comunicazione di avvio del procedimento, il Dipartimento n.6 Agricoltura Foreste e FOzione della , notificava Controparte_2 una nuova comunicazione di avvio del procedimento di revoca del rapporto e di ogni atto riconducibile al beneficio concesso ai sensi del reg.2080/92, con nota prot. 0181452 del 23/5/2012 e, con lettera racc. a.r. del 6/6/2012, il FO formulava le proprie controdeduzioni. Che, con decreto emesso dal Dirigente del Dipartimento N.6 Agricoltura Foreste e FOzione della , N.14005 del 5.10.2012 era, Controparte_2 quindi, disposta la revoca del rapporto e di ogni atto conducibile al beneficio concesso al signor ed è stato dato corso al recupero delle somme. Che l'odierno Parte_1 ricorrente impugnava l'atto di revoca dinanzi al T.A.R. Calabria, Catanzaro che, con sentenza n.1164 del 17.12.2013, respingeva il ricorso, motivando che << la fattispecie dedotta in giudizio sia sussumibile, sotto il profilo civilistico, nell'ipotesi di "indebito arricchimento" prevista dall'art.2033 c.c., in base alla quale chi ha ricevuto un pagamento sine causa è tenuto a restituire il relativo importo >>. Che, con sentenza N.8739/2019, depositata in data 23.12.2019, il Consiglio di Stato rigettava l'appello proposto da , confermando tutte le statuizioni del TAR Calabria, anche Parte_1 in ordine alla buona fede dell'accipiens, alla rateizzazione dell'importo e alla ripetizione d'indebito ex art.2033 c.c. Che, in data 25.3.2019, al FO era notificata la cartella di pagamento N.03020190001122384000, dell'importo di € 314.404,44 emessa dall' , Agente della Riscossione - provincia Controparte_1 di Catanzaro, preannunziando l'esecuzione forzata nella quale è indicato come creditore l' , che Controparte_2 avrebbe emesso il ruolo N.2019/000304, reso esecutivo in data 21.11.2018. Che, in data 24.6.2019, al era notificata la cartella di Parte_1 pagamentoN.03020190004642842000, dell'importo di € 314.655,20 emessa dall' Agente della Riscossione - provincia di Controparte_1
Catanzaro, preannunziando l'esecuzione forzata nella quale è indicato come creditore l' che avrebbe Controparte_2 emesso il ruolo N.2019/001086, reso esecutivo in data 31.1.2019. Che il preteso Ente creditore , con atto del 22.2.2019 aveva annullato il ruolo N.2019/001086, reso CP_2 esecutivo in data 31.1.2019, come risulta dal relativo provvedimento che si produce in atti. Che con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento N.03020190001122384000, dell'importo di € 314.404,44 notificata in data 25.3.2019 ed il relativo giudizio è tuttora pendente innanzi alla I Sezione dell'intestato Tribunale con il N.1876/2019 RGAC. Che proponeva ricorso in opposizione Parte_1 all'atto di pignoramento ex art.72 bis D.P.R. 602/1973, notificatogli in data 22.11.2019, ai sensi dell'art.615, II comma, c.p.c. Che con ordinanza del G.E., dott.ssa
[...] del 21.7.2020, a seguito del ricorso in opposizione ex art.615 c.p.c. proposto Per_1 dal signor , è stato così disposto: “Sospende la procedura di Parte_1 pignoramento ex art.72 bis del d.P.R. n. 602/73 notificato a , procedura Parte_1 esecutiva 03084201900003127001, terzo pignorato
[...]
, con sede in Marcellinara (CZ) Via San Francesco Controparte_5 di Paola;
Fissa il termine di giorni 90 decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito nelle forme previste dagli artt. 616 e seguenti c.p.c. nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà; condanna l' e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_6 CP_2 le spese di lite che si liquidano, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (procedimenti cautelari;
valore da € 520.001 ad € 1.000.000; solo fase di studio e introduttiva), in € 9.475,52 comprensivi di rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p.. Che il G.E. ha rilevato come appare fondata l'eccezione di prescrizione delle somme richieste poiché ai sensi dell'art 73, comma 5, del Reg. CE 796/2004,
“L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1) non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede”. L'elemento soggettivo della buona fede in capo al percipiente nella fattispecie concreta si può desumere non solo dall'iter seguito (v. certificato di regolare esecuzione dei lavori del 30.05.2005) ma anche dal riconoscimento effettuatone dal giudice amministrativo nella sentenza n.1164/2013 del Tar (avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca) ove si CP_2 afferma: “ritiene il Collegio che, non risultando dagli atti versati in giudizio alcun accordo fraudolento fra parte ricorrente ed organi della P.A. e/o terzi, deve presumersi la sussistenza della buona fede della parte ricorrente”. Nel caso di specie, l'erogazione è avvenuta con assegno circolare del 27.12.2005, sulla base del decreto del 29.09.1999 con cui la concedeva il chiesto finanziamento mentre, con nota del Controparte_2
5.04.2011, la informava il FO dell'avvio di un procedimento di Controparte_2 controllo e solo, con decreto del 5.10.2012, è stata disposta la revoca del finanziamento. Ne consegue che, ritenuta sussistente la buona fede dell'accipiens, a tutela del legittimo affidamento da quest'ultimo riposto nella regolarità e correttezza dell'iter amministrativo, si possa considerare prescritta la pretesa restitutoria dell'Arcea azionata mediante ruolo, titolo azionato dall' ” - Controparte_6
Che, con atto di citazione ritualmente notificato, riassumeva, ai sensi CP_2 dell'art.616 c.p.c., la procedura di opposizione all'esecuzione, nella quale si è costituito l'opponente riproponendo i motivi di opposizione. - Che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 18/12/2020 cronol.9531/2020, resa nel giudizio di merito ex art.616 c.p.c., tuttora pendente innanzi a codesto Tribunale con il N.3149/2020 RGAC, rigettava l'istanza di inibitoria proposta da confermando il provvedimento di CP_2 sospensione del G.E. Che, con separati provvedimenti notificati entrambi in data 28/6/2022, ha comunicato al ricorrente di avere iscritto Controparte_7 ipoteca legale, ai sensi del D.P.R. 29/9/1973 n.602, in data 17/3/2022 con nota n.1484/114 del 17/3/2022 sulla quota di 1/6 dell'immobile ubicato in Isola di Capo Rizzuto (KR) riportato nel NCEU al foglio 36 particella 4 (documenton.03020191460000027005 -pratica 2019/70586) e, in data, 16/3/2022 con nota n.3543/283 del 16/3/2022 sugli immobili ubicati in Taverna (CZ) riportati nel NCEU al foglio 5, particella 140 e nel NCT al foglio 5, particelle nn.119, 124 e 129, al foglio 6, particelle nn.42 e 52 (documento n.03020191460000028004 - pratica 2019/70586). Negli stessi documenti informava il FO Controparte_7 che avverso le iscrizioni ipotecarie è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, come nella fattispecie, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Che le suddette iscrizioni ipotecarie, palesemente illegittime, hanno cagionato e cagionano al ricorrente ingenti danni consistenti nell'impossibilità di accedere al credito bancario e finanziario e nell'impossibilità, comunque, di disporre dei beni medesimi. Ciò anche in considerazione del fatto che l'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art.77 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, è un atto preordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela (cfr., Cass. 30/05/2018, n. 13618), esecuzione che, nella fattispecie è stata già iniziata ed è sospesa con provvedimento del Giudice. L'opponente pertanto chiedeva che venisse ordinato al di cancellare le CP_8 iscrizioni ipotecarie gravanti sui suoi beni e avverso le iscrizioni ipotecarie di cui si era avvalsa l' ai sensi del Dpr 29\9\1973 per tutti i motivi esposti Controparte_3 in atti. Vinte le spese Proposta opposizione avverso tale ingiunzione, si sono costituiti l' e l' , i quali hanno fondato la propria Controparte_3 CP_2 pretesa restitutoria, sull'asserita carenza di un titolo idoneo all'erogazione del finanziamento concesso al e di cui oggi si chiede la restituzione. Gli enti Parte_1 opposti contestavano puntualmente tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e particolareggiatamente: sulla “nullità ed inesistenza dell'atto di ingiunzione fiscale in quanto emesso da soggetto non legittimato e privo del relativo potere”; sull'
“intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme per decorso del termine quadriennale di cui all'art. 73 comma 5, Reg. C.E. 796/2004”; sul “difetto dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione fiscale - incertezza ed errore nella quantificazione delle somme richieste per interessi – violazione dell'art. 2033 cc e delle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Catanzaro” ; “sulla mancata rateizzazione dell'importo richiesto”; “sull'insussistenza dell'indebito e dell'obbligo di restituzione delle somme - sull'errore commesso dall'amministrazione regionale all'atto della comunicazione degli estremi del decreto di ammissione al finanziamento”;
“sull'illegittimità del recupero delle somme e sulla violazione dell'art. 73 del Reg. CE 796/04”, contrastava tutte le eccezioni e rilevava e deduceva come in atti, insistendo nel rigetto della spiegata opposizione.>>
Il Tribunale riservava la decisione.
§ 2. – Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 1238/2023 così statuiva: << Il Tribunale di Catanzaro, nel giudizio in epigrafe emarginato, così provvede;
1) rigetta le domande proposte da;
2) condanna l'attore al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7052,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.>> § 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Chiariti i fatti oggetto del presente procedimento, devesi rilevare che: Sulla prima eccezione, di difetto di legittimazione attiva dell' questa è da rigettare in quanto l'unico ente deputato a CP_2 recuperare le somme indebitamente percepite è proprio l' espressamente CP_2 delegata dall' che stabilisce che l' deve porre in essere le procedure degli CP_4 CP_2 aiuti indebitamente percepiti. Quanto al diritto dell'Amministrazione a ripetere le somme indebitamente percepite dal privato, giova ricordare che, nella materia delle agevolazioni pubbliche, consegue al complesso di accertamenti volti a verificare la sussistenza del diritto al pieno godimento dei contributi da parte del richiedente atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato, in situazioni in cui difettino i richiesti presupposti di legge, l'autotutela della P.A. è indefettibile e pertanto anche l'affidamento del privato diviene recessivo (cfr. Corte di Giustizia, 18.07.2007, C-119/05). In questo caso, infatti, si è in presenza di un atto dovuto della P.A. e di una revoca a carattere precipuamente “restitutorio”, in cui la declaratoria di decadenza dai benefici economici indebitamente percepiti costituisce l'unica strada per l'Amministrazione concedente, la quale è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivate o derivabili all'Erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici: ciò è riscontabile sia quando risulti accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario, sia quando emerga che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge (cfr. Trib. Palermo, Sez. V, 23.07.2019, n. 3621). L'atto in questione si configura, pertanto, come declaratoria di assenza dei requisiti, cui la legge ricollega l'effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del beneficio e trova ragione, non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'asserito inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito. Da ciò consegue che anche il superamento dell'arco temporale stabilito dalla L. n. 241/90 ai fini della legittimità dell'atto di revoca, non può incidere in alcun modo laddove la revoca sia “doverosa” o “dovuta”, cioè, rappresenti una scelta obbligata per la Pubblica Amministrazione (cfr. T.A.R. Molise - Campobasso, Sez. I, 29.01.2008, n. 40). Per tali ragioni, sia che l'esercizio del potere della P.A. venga qualificato come atto di revoca in autotutela ai sensi della L. n. 241/1990, sia che venga inquadrato quale atto di decadenza del beneficiario per il suo inadempimento agli obblighi imposti dalla legge o dall'atto di concessione dell'agevolazione, ritiene il Tribunale, in ossequio alle superiori considerazioni, che esso sia comunque pienamente legittimo sotto il versante del rispetto del principio del legittimo affidamento. La dedotta prescrizione della pretesa restitutoria della P.A. Priva di fondamento risulta altresì la dedotta prescrizione della pretesa restitutoria della P.A., sollevata dall'attore, il quale assume che, sarebbe spirato il termine prescrizionale non si sa se dalla concessione del contributo o, al più, dalla materiale erogazione dei fondi. Resta comunque la circostanza, che tutti gli eventi che hanno interessato tale vicenda ha interrotto qualsiasi prescrizione. Devesi rilevare comunque che, in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine – peraltro decennale - di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603). Il merito della controversia. Passando all'esame del merito della controversia, non può che ribadirsi, quanto pronunciato dal CDS, che si ripota pedissequamente. “L'azione di recupero avviata dalla riposa sulla premessa di fondo a mente della quale il Controparte_2 ricorrente non era beneficiario di alcun atto di regolare ammissione, né la nota di trasmissione poteva ritenersi idonea, sul piano formale e sostanziale, a supportare il riconoscimento del beneficio trattandosi di una mera comunicazione, ma non della ammissione al finanziamento. Nel decreto dirigenziale che costituisce il provvedimento amministrativo con il quale, nell'apposito elenco ad esso allegato, vengono individuati nominativamente i soggetti beneficiari del contributo e viene quantificato l'ammontare ad essi spettante, l'appellante non figura;
pertanto, non sussisteva alcun provvedimento formale di concessione e conseguentemente alcun diritto alla sovvenzione. In siffatta evenienza, ed in aderenza ad un orientamento già espresso dalla Sezione in fattispecie del tutto analoghe (cfr. CdS III Sezione n. 201 del21.1.2015; CdS, III Sezione, n. 550 del 4.2.2015), allo stato degli atti processuali, appare insuperabile la mancanza di un atto formale di ammissione al beneficio da parte regionale, il che induce il Collegio a concordare con quanto statuito dal primo giudice sul fatto che si verte, non nell'ambito dell'autotutela e degli istituti della revoca o dell'annullamento di ufficio del beneficio già concesso, bensì più semplicemente in quelli della percezione di somme non dovute e dunque nell'ambito dell'istituto civilistico della ripetizione d'indebito. Del resto l'appellante non nega la inesistenza del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio, incentrando le proprie difese sulla regolare presentazione della domanda o sulla asserita esistenza in astratto di tutti i requisiti per godere del beneficio in questione tenuto conto della esecuzione dei lavori cui era destinata la sovvenzione, tutti elementi, questi, che non sono idonei a radicare il diritto della appellante, né a sanare ex post la mancata, formale concessione del contributo la cui erogazione invece avrebbe presupposto la complessiva e puntuale disamina di tutta la documentazione necessaria da parte degli uffici regionali. Sull'affidamento che si sarebbe radicato in capo alla appellante, si richiama la rigorosa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha rilevato che in caso di indebita erogazione di denaro pubblico l'affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l'amministrazione è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato o all'interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa, dovendo qui, peraltro, ribadirsi che la doverosità del recupero non incontra nemmeno i limiti mutuabili dalla disciplina che governa l'esercizio del potere di autotutela, atteso che, nel caso in esame, difetta, in apice, un atto amministrativo da ritirare. Di conseguenza, il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito, è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose in relazione alle condizioni di vita del debitore (cfr. Cons. Stato, V, 18 dicembre 2012, n. 6505;III, 10 dicembre 2012, n. 6287; IV, 20 settembre 2012, n. 7043), circostanza questa messa in rilievo dal primo giudice nella sentenza appellata, sia con riferimento agli interessi che con riferimento alla restituzione della sorta capitale. Deve, infine, soggiungersi che, a seguito e per effetto della ordinanza istruttoria emessa dal Collegio, il Comando Generale della GDF evidenziava: a) anomale situazioni, in punto di contestuale e multipla protocollazione di istanze di ammissione al beneficio disciplinato dal Regolamento CE n.2080/1992, nonché di apparente invio manuale delle stesse, nonostante il bando ne prescrivesse l'esclusivo invio postale o telematico;
b. apparenti ritardi nella presentazione delle istanze rispetto al termine ultimo previsto dal bando (30 agosto 1999), poiché le istanze delle Ditte Individuali FO, Lupia e Maglio risultano protocollate, rispettivamente, il 31 agosto, il7 settembre ed il 9 settembre del 1999; c. apparente mancata autentica delle firme in calce alle medesime istanze, nonostante il bando di ammissione al beneficio ne prevedesse, espressamente, l'obbligo, pena l'irricevibilità delle stesse;
d. emissioni di comunicazioni individuali, da parte del Dirigente Generale pro- tempore, senza riscontro dei nominativi nei decreti presupposti, ovvero riferentesi a decreti inesistenti;
e. palese violazione del Punto 8 del bando allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 2999 del 27.07.1999, concernente "Istruttoria delle domande ed assegnazione degli aiuti" poiché, in disparte la pure doverosa e non risultante attività di istruttoria preliminare, la circostanza che i nominativi delle ditte menzionate non figurassero nei decreti presupposto, debitamente registrati presso la Giunta Regionale, ipso facto, ha impedito a quest'ultima la valutazione, necessariamente preventiva rispetto all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, sul complessivo impegno di spesa e la conseguente approvazione delle proposte di finanziamento. Il suindicato organo concludeva la propria relazione evidenziando plurimi indizi di similitudine fra le dinamiche osservate negli accertamenti relativi alle istanze qui in rilievo ed altra vicenda già sottoposta all'attenzione dell'A.G. Deve essere, allora, ribadito che: a) a fronte dell'erogazione di finanziamenti a soggetti non inclusi nell'elenco dei beneficiari allegato al decreto, da valersi quale provvedimento costitutivo del diritto all'aiuto, la era obbligata al recupero delle somme erogate senza titolo;
b) la CP_2 comunicazione è sprovvista di qualsiasi valenza provvedimentale e resta, quindi, del tutto inidonea a costituire un titolo valido ed efficace alla percezione del contributo;
c) la materiale erogazione del finanziamento ed il positivo espletamento del collaudo delle opere realizzate non valgono in alcun modo a sanare il carattere indebito della corresponsione degli importi, in difetto di un legittimo titolo di ammissione al beneficio comunitario 10. Né il suddetto impianto argomentativo è scalfito dalle osservazioni censoree compendiate nel mezzo qui in rilievo, atteso che: - la mancanza del nome del ricorrente nel provvedimento di ammissione al beneficio indica, in maniera univoca, la volontà dell'Amministrazione di non concedere l'aiuto all'interessato, in mancanza di allegazioni direttamente significative del carattere di errore materiale della relativa omissione;
- la prova dell'avvenuta presentazione dell'istanza risulta del tutto ininfluente, ai fini del giudizio di legittimità del provvedimento di revoca, posto che le conclusioni circa la sua correttezza si fondano sul rilievo del difetto di un atto di ammissione al beneficio, e non della mancanza della domanda di aiuto;
- non compete a questo Giudice l'accertamento del diritto all'aiuto, restando il presente giudizio circoscritto alla disamina della legittimità dell'impugnato provvedimento di revoca, e che, comunque, dall'istruttoria espletata risulta che l'istanza fosse carente della documentazione prescritta. Né possono sostenersi l'irripetibilità delle somme erogate o, comunque, l'intervenuta prescrizione del relativo diritto sulla base del disposto dell'art.73del Regolamento CE n.796/04, sia in quanto tali motivi vanno dichiarati inammissibili, per violazione dell'art. 104 c.p.a., siccome formulati per la prima volta con il ricorso in appello (non risultando la loro articolazione nel ricorso di primo grado), sia perché, in ogni caso, questa Sezione li ha già ritenuti infondati, attesa l'estraneità degli aiuti in questione all'ambito applicativo del Regolamento invocato per come definito al suo art.1 (cfr. sul punto CdS, III Sezione, n. 550 del 4.2.2015). Conclusivamente, l'appello va respinto. Quanto all'importo del contributo fatto oggetto di ritiro il Collegio precisa che, pur avendo la disposto la revoca per CP_2
l'intero ammontare del contributo, trattandosi di indebito oggettivo, il concreto recupero non può che ritenersi esigibile nei limiti delle sole somme (incrementate dagli accessori come già indicato dal giudice di prime cure) effettivamente erogate alla ricorrente e che la avrà cura di verificare. Eventuali errori materiali e/o di CP_2 calcolo, suscettivi di immediata ed obiettiva rilevazione, potranno essere emendati attraverso una mera rettifica di eventuali irregolarità, senza bisogno di procedere ad attività istruttoria in questa sede”. Conclusione. Alla luce di quanto esposto, accertata la legittimità del provvedimento di revoca emesso dall' nei confronti di CP_2 Pt_1
, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite. Le spese seguono la
[...] soccombenza e, tenuto conto della natura ed oggetto della causa, vengono poste a carico dell'attore nella misura di € 7052,00, oltre spese generali, IVA e CPA.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati. Spiegava domanda di inibitoria in relazione al capo concernente le spese di lite e rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo ogni altro provvedimento o declaratoria occorrenti, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti nel presente gravame e per l'effetto in annullamento e/o riforma dell'ordinanza impugnata, in accoglimento dell'appello: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
- accogliere la domanda e, quindi, accertare e dichiarare che , Agente della Riscossione, Controparte_6 [...]
Agente della Riscossione provincia di Catanzaro e Controparte_6 [...] non hanno diritto di Controparte_2 procedere ad iscrizione di ipoteca legale sui beni di proprietà del ricorrente e indicati in premessa;
- conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare le iscrizioni di ipoteca, ai sensi del D.P.R. 29/9/1973 n.602, effettuate in data 17/3/2022 con nota n.1484/114 del 17/3/2022 sulla quota di 1/6 dell'immobile ubicato in Isola di Capo Rizzuto (KR) riportato nel NCEU al foglio 36 particella 4 (documento n.03020191460000027005 – pratica 2019/70586) e in data 16/3/2022 con nota n.3543/283 del 16/3/2022 sugli immobili ubicati in Taverna (CZ) riportati nel NCEU al foglio 5, particella 140 e nel NCT al foglio 5, particelle nn.119, 124 e 129, al foglio 6, particelle nn.42 e 52 (documento n.03020191460000028004 – pratica 2019/70586).
- Condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che ne fa richiesta ex art.93 c.p.c.>>
§ 4.1 – Si costituiva in data 10 agosto 2023 per Controparte_6 chiedere il rigetto dell'impugnazione. Rassegnava le seguenti conclusioni: << Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare l'atto di appello proposto dal Sig. FO e, conseguentemente, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro all'esito del giudizio recante RG 2561/2022. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>
§ 4.2 – Si costituiva in data 13 novembre 2023 per chiedere il rigetto CP_2 dell'inibitoria e dell'impugnazione. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro: -Preliminarmente, per tutte le ragioni delle parti appellate, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata;
Nel merito, rigettare il gravame proposto dal sig. FO, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare l'ordinanza resa nel giudizio Rg 2561/2022 del Tribunale di Catanzaro. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. Riservava di riferire al collegio in relazione all'istanza di inibitoria.
§ 4.4 – Il Collegio con ordinanza del 25-27 marzo 2024 sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. § 4.5 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.6 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 27 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.7 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato < violazione ed errata applicazione degli artt. 2808 e 2818 del codice civile - erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie in ordine alla legittimazione di alla ripetizione d'indebito.>> l'appellante censurava l'ordinanza impugnata
CP_2 evidenziando che la considerazione del primo giudice, secondo la quale era il
CP_2 soggetto delegato alla riscossione dell'indebito da parte di , era fallace non CP_4 avendo mai fornito la prova - nonostante la proposizione in ricorso di specifico
CP_2 motivo atto ad eccepire il difetto di legittimazione attiva e di titolarità dell'azione in capo ad – della delega di funzioni da parte di per esperire l'azione di
CP_2 CP_4 ripetizione. Ribadiva che il pagamento era stato effettuato da sicché la CP_4 legittimazione alla ripetizione dell'indebito spettava esclusivamente a detto Ente. Con ulteriore profilo evidenziava che le somme erano state erogate dalla Controparte_2 sicché spettava ad essa e non ad che rimaneva ente del tutto estraneo al
CP_2 rapporto giuridico controverso;
che ove tale profilo non venisse condiviso rimaneva valido il primo secondo il quale era legittimata ad agire solo che effettuò il CP_4 pagamento ad esso FO e non .
CP_2
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < comma 5 regolamento ce 796/2004 del 21/4/2004 e dell'art.49 del regolamento ce 2419/2001 dell'11/12/2001 – prescrizione del credito.>> l'appellante censurava l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione decennale e non quella quadriennale stabilita dall'art 73 comma 5 del REG, CE 796/2004. Evidenziava che il regolamento CE si applicava a tutti i regimi di aiuti comunitari in agricoltura e l'art. 73 comma 5 stabiliva che la prescrizione rimanesse abbreviata ad anni quattro (in luogo di dieci) per le ipotesi in cui il beneficiario avesse agito in buona fede. Evidenziava che il TAR aveva CP_2 accertato che esso ricorrente fosse in buona fede << non risultando dagli atti versati in giudizio alcun accordo fraudolento fra parte ricorrente ed organi della PA e/o terzi>> e la statuizione era stata confermata dal Consiglio di Stato. Sosteneva che essendo l'erogazione avvenuta il 27.12.2005 il decreto con cui era avvenuto il recupero era tardivo risultando esso emesso in data 5.10.2012. § 5.3 – Con il terzo motivo titolato:<< violazione dell'art. 112 c.p.c. – violazione ed errata applicazione degli artt. 2808 e 2818 del codice civile - vizio di omessa pronuncia
- violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 50 e 77 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.>> lamentava l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in relazione all'eccezione svolta da esso ricorrente e concernente la violazione del disposto di cui all'art. 50 c. 1 DPR 602/1973 in relazione all'art. 77 comma 1 stesso DPR. Evidenziava che l'ipoteca (art. 77) poteva essere iscritta decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 co. 1 e suddetta ultima disposizione, a sua volta, prescriveva che il concessionario possa procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di giorni sessanta dalla notifica della cartella di pagamento, salve disposizioni relative alla dilazione e sospensione del pagamento. Evidenziava che nel caso di specie ricorrevano entrambe le ipotesi dal momento che il TAR aveva disposto la dilazione del pagamento, confermata dal Consiglio di Stato ed il GE aveva disposto la sospensione del ruolo e dell'esecuzione forzata già avviata dal concessionario con ordinanza del 21 luglio 2020, confermata nel successivo giudizio di merito con ordinanza del 18/12/2020. Eccepiva quindi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su cui il primo giudice non si era pronunciato.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato:<< violazione dell'art. 112 c.p.c. – vizio di omessa pronuncia – inesistenza del titolo esecutivo - violazione ed errata applicazione degli artt. 2808 e 2818 del codice civile.>> eccepiva l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in relazione all'eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza del titolo esecutivo. Significava di aver evidenziato che la pretesa creditoria scaturiva dal decreto del dirigente del dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste e FOzione della Regione Calabria n. 14005 del 5.10.2012 con cui veniva revocato il contributo erogato nel 1999 e corrisposto il 27.12.2005 e rappresentava che detto provvedimento non poteva costituire titolo né per l'iscrizione a ruolo né per l'avvio dell'esecuzione forzata. Sosteneva che sul punto si era espresso il TAR che aveva evidenziato che la fattispecie dedotta in giudizio dovesse ritenersi sussumibile, sotto il profilo civilistico, nell'ipotesi di indebito arricchimento prevista dall'art. 2033 cod. civ. in base alla quale chi ha ricevuto un pagamento senza causa è tenuto a restituire il relativo importo con la conseguenza che l'ente creditore avrebbe dovuto promuovere un'azione civilistica per ottenere il pagamento ex art 2033 cod. civ. e, solo successivamente, una volta emessa la sentenza, avrebbe potuto procedere ad esecuzione forzata ovvero iscrivere ipoteca. Sosteneva che il ruolo emesso da CP_2 fosse radicalmente nullo.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato:<< violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. – violazione ed errata interpretazione dedll'art.2033 cod. civ. - erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie in ordine alla sussistenza del credito>> censurava la sentenza sotto il profilo dell'omessa motivazione ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Evidenziava che il tribunale si era limitato a trascrivere la sentenza del Consiglio di Stato e sosteneva che il giudicato formatosi sull'impugnativa del provvedimento di revoca dell'atto concessorio non esonerava il Tribunale dal motivare in relazione alla domanda di accertamento dell'illegittimità dell'scrizione ipotecaria e sul suo presupposto, ovvero che mancasse la causa del pagamento. Sosteneva che il Tribunale non aveva esaminato gli atti in quanto esso FO aveva dimostrato di aver inoltrato la domanda di ammissione al beneficio, il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi sicché la regione avrebbe dovuto erogare il beneficio.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo non è fondato. Il Tribunale ha espressamente motivato sul punto avendo evidenziato che risulta delegata da a recuperare le somme CP_2 CP_4 indebitamente percepite. La motivazione suddetta va meramente integrata con il richiamo alla documentazione versata in atti. ha versato in atti lo statuto (all. CP_2
9) dal quale emerge che essa è l'ente pagatore per la regione degli CP_2 CP_2 aiuti derivanti dalla politica agricola comune. ha depositato altresì quale CP_2 allegato n. 3 il decreto emesso dalla di revoca del contributo elargito Controparte_2 al FO per i miglioramenti boschivi nel quale risulta statuito: << di notificare il presente atto ad , per quanto di competenza, dando corso al recupero della CP_2 somma così indebitamente percepita dalla ) >>. ha Controparte_9 CP_2 quindi proceduto al recupero, su delega della Controparte_2 [...]
, con il decreto dirigenziale prot. 1177 del 20 Parte_2 settembre 2012 n. 14005 del 5 ottobre 2012, conformemente alle funzioni esercitate quale organismo pagatore in attuazione del Reg. CEE n. 1290/2005 art. 33 par. 2 avente ad oggetto la disciplina del recupero delle somme in caso di irregolarità che prevede che: << l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne (..)>>.
§ 6.2 – Il secondo motivo è inammissibile
Il motivo è inammissibile in quanto attinge solo parte della motivazione di rigetto dell'eccezione di prescrizione e non si confronta con la seconda ratio decidendi in sé idonea a sostenere la pronuncia di rigetto dell'eccezione. L'eccezione di prescrizione è volta a contrastare la pretesa restitutoria della PA ed il Tribunale, dopo aver premesso che dalle allegazioni di parte attrice non era dato capire se essa intendesse eccepire che il credito fosse prescritto muovendo quale dies a quo dalla erogazione del contributo ( 27/12/2005) o dalla revoca (05/10/2012), evidenziava che il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può che sorgere dal momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato. Il Tribunale ha affermato che è da tale momento che decorre la prescrizione dell'azione di ripetizione richiamando sul punto il principio enunciato da Cass. n 23603/2017. Suddetto passo motivazionale non è attinto da specifico motivo di gravame. L'appellante si è limitato, con il motivo in esame, a riproporre la linea difensiva di prime cure, senza contestare la specifica motivazione del Tribunale ovvero che la prescrizione decorre dal momento della revoca del beneficio e quindi dal 5/10/2012. A tanto si deve aggiungere che nella reiterazione dell'eccezione di prescrizione come svolta in prime cure l'appellante richiama il passo motivazionale del Tar (poi confermato dal Consiglio di Stato) che ha accertato che egli versava in buona fede, senza avvedersi che l'AGA ha evidenziato, in sintesi, che nel caso di specie non vi era alcun provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio, sicché la PA non aveva agito in autotutela non essendovi alcun atto da ritirare e che andava riscontrato che la fattispecie andava ricondotta all'ipotesi dell'indebito oggettivo per la quale si applica il termine ordinario decennale, pacificamente non decorso né dalla data della revoca- rimanendo nell'alveo della motivazione di prime cure - né alla data della revoca ove si abbia riguardo alla data del pagamento (dicembre 2005) per rimanere nell'alveo della linea difensiva del FO,
§ 6.3 – Il terzo motivo è infondato
Il tribunale ha in effetti omesso di motivare sull'eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del disposto di cui all'art. 50 co. 1 DPR 602/1973. Osserva la Corte che la motivazione va meramente integrata. Innanzitutto, va evidenziato che l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'esecuzione, ma una misura cautelare iscritta a garanzia del credito. Non possono pertanto trovare ingresso le argomentazioni svolte dall'appellante nel motivo in esame che afferiscono alla diversa ipotesi che il concessionario possa procedere ad esecuzione forzata (dopo che sia inutilmente decorso il termine di giorni sessanta dalla notificazione della cartella di pagamento) solo per l'ipotesi in cui non siano state impartite disposizioni relative alla rateizzazione ed alla sospensione del pagamento. In disparte quindi dal rilievo, in fatto, che nel caso di specie non è mai stata disposta dall'Autorità giudiziaria la sospensione del ruolo e della cartella – ma unicamente dal GE veniva disposta la sospensione del pignoramento presso terzi in danno di esso FO con terzo pignorato la Banca
[...]
- l'eventuale rateizzazione CP_5 Controparte_5 menzionata dal TAR rimane irrilevante non vertendosi in ipotesi di esecuzione forzata ma di un mero atto cautelare.
§ 6.4 – il quarto motivo è infondato
L'azione è promossa al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata sulla base della cartella n. 03020190001122384000. Giova osservare che la cartella risulta impugnata con giudizio iscritto al n. 1876/2019 ancora pendente ( ha dato notizia nelle note conclusive che la prossima udienza verrà CP_10 chiamata il 14.11.2025). Osserva la Corte che l'efficacia di suddetta cartella non risulta sospesa dal giudice a quo sicché sussiste il titolo per iscrivere l'ipoteca che è rappresentato dalla cartella suddetta. § 6.5 – il quinto motivo non è fondato
Giova sempre premettere che oggetto del giudizio è la domanda di accertamento di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria che, come visto, si fonda su una cartella impugnata ma non sospesa. Nel presente giudizio non può essere compiuta alcuna valutazione circa la legittimità dell'erogazione del finanziamento a favore di FO atta a contrastare il provvedimento di revoca. Il giudizio suddetto risulta promosso avanti al TAR e definito dal Consiglio di Stato.
L'appello va conclusivamente rigettato.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di contro l'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa tra le parti CP_10 CP_2 dal Tribunale di Catanzaro rep. n. 1238/2023 pubblicata in data 06/06/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida in € 14.317,00 per compensi ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin