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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 23/01/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8825/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Via Alessandro La Marmora N. 23 95122 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
A.t.i. - Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM AD ADEMP n. 202103822262392150715030 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4250/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'intimazione ad adempiere notificata in data 08.08.2024 relativa all'I.M.U. accertata dall'Ufficio Tributi del Comune di Catania con l'avviso di accertamento n. 8966, ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione del credito, l'infondatezza nel merito della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito. La società Municipia s.p.a. si è costituita insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'atto impugnato riguarda l'avviso di accertamento n. 8966 asseritamente notificato in data 27.01.2019 per l'importo di € 1.695,89. Ma non vi è prova agli atti sulla effettiva notifica dell'avviso di accertamento indicato e quindi il primo motivo del ricorso risulta fondato e va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti dalla ricorrente nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Catania al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Catania, 4.dicembre.2025 Il
Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8825/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Via Alessandro La Marmora N. 23 95122 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
A.t.i. - Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM AD ADEMP n. 202103822262392150715030 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4250/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa della contribuente, impugnando l'intimazione ad adempiere notificata in data 08.08.2024 relativa all'I.M.U. accertata dall'Ufficio Tributi del Comune di Catania con l'avviso di accertamento n. 8966, ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione del credito, l'infondatezza nel merito della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito. La società Municipia s.p.a. si è costituita insistendo sul proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'atto impugnato riguarda l'avviso di accertamento n. 8966 asseritamente notificato in data 27.01.2019 per l'importo di € 1.695,89. Ma non vi è prova agli atti sulla effettiva notifica dell'avviso di accertamento indicato e quindi il primo motivo del ricorso risulta fondato e va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti dalla ricorrente nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il
Comune di Catania al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Catania, 4.dicembre.2025 Il
Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo