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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12522 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. MOLLO ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. ARTURO MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in FORIO il 07/03/2009; che dal matrimonio erano nati due figli: , nato il [...] e , nata il Per_1 Per_2
03/06/2012; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi liberamente ed espressamente concordano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e con diritto di Per_1 Per_2
abitazione prevalente presso il padre, in Forio (NA) alla Piazza San Leonardo n. 18, ove si trova la casa familiare, condotta in locazione con contratto già intestato al SI. La Controparte_1
SI.ra , si è peraltro, su espresso accordo con il SI. , già allontanata dalla Pt_1 CP_1
suddetta abitazione, domiciliando altrove;
3. I coniugi concordano che la madre potrà tenere i minori con sé, sempre tenuto conto della loro volontà e delle loro eSIenze scolastiche, sportive e ludiche, secondo il seguente calendario di incontri madre-figli: una settimana per 4 pomeriggi dalle ore 15,00 alle ore 20,00; la settimana successiva per 3 pomeriggi sempre con gli orari già indicati oltre al week-end dal sabato dall'uscita della scuola sino alla domenica alle ore 20,00, con pernottamento presso la madre. La madre terrà con sé i minori per due periodi continuativi ciascuno di 15 giorni, di cui uno nel periodo estivo e l'altro nel periodo invernale. Entrambi i suddetti periodi dovranno essere comunicati dalla SI.ra al SI. almeno 15 giorni prima. Durante il periodo Pt_1 CP_1
natalizio, alternativamente di anno in anno il 24 e 25 dicembre con un genitore comprensivo del pernottamento ed il 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre e 1° gennaio con un genitore sempre con pernottamento;
il giorno 6 gennaio verrà trascorso dai minori con il genitore con cui hanno trascorso il 24 e 25 dicembre;
durante le festività pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con la madre dal Venerdì Santo sino alla sera della Domenica di Pasqua ovvero l'intero Lunedì in Albis. I giorni dei compleanni e degli onomastici dei minori, saranno trascorsi alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore. Il SI. terrà con sé i CP_1
minori tutti gli anni il giorno della festa del papà e del proprio compleanno. La SI.ra terrà Pt_1
con sé i minori tutti gli anni il giorno del proprio compleanno e della festa della mamma;
4. L'attuale casa familiare sita in Forio (NA) alla Piazza San Leonardo 18, già condotta in locazione con contratto intestato al SI. con tutti gli arredi e suppellettili Controparte_1
nonché accessorio e pertinenza, viene assegnata allo stesso, che la abiterà con i figli, tenuto conto
2 altresì, come già rappresentato, che la SI.ra ha già provveduto a rilasciare la stessa, su Pt_1
espresso consenso del;
CP_1
5. La SI.ra , allo stato disoccupata, si obbliga a versare al SI. Parte_1 CP_1
quale assegno di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di Euro
[...]
300,00 (trecento/00). Il 1° assegno verrà corrisposto dal mese di giugno 2024 e così di seguito. Il suddetto assegno, nella misura complessiva innanzi indicata, dovrà essere versato mensilmente dall'obbligato nel domicilio del , mediante idoneo mezzo di pagamento, entro il giorno CP_1
05 di ciascun mese, e dovrà essere rivalutato annualmente, anche senza specifica richiesta dell'avente diritto, secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'AT (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), pubblicati annualmente nella G.U..
La prima rivalutazione sarà dovuta dal 05 giugno 2025 e così di seguito, in pari data di anno in anno;
6. La SI.ra espressamente si obbliga, inoltre, a provvedere al pagamento Parte_1
del 50% delle spese straordinarie, così come stabilite dal Protocollo sottoscritto tra il Presidente del Tribunale di Napoli ed il Presidente del COA Napoli, che espressamente si richiama, concordate qualora necessario ai sensi del Protocollo nell'an e nel quantum tra le parti;
7. Il SI. si obbliga altresì al pagamento delle rate relative ai finanziamenti allo CP_1
stesso intestati e ciò sino alla loro estinzione;
8. Le parti concordano, altresì, in merito all'Assegno Unico, che lo stesso sarà percepito nella misura del 50% ciascuno, provvedendo ognuno a presentare idonea istanza all' per la CP_2 quota di sua spettanza. La SI.ra , che allo stato percepisce l'A.U. al 100%, si Parte_1
obbliga a versare il 50% dello stesso al SI. sino a quando lo stesso non avrà presentato CP_1
richiesta relativa alla sua quota di pertinenza pari come detto al 50% e la stessa gli sarà riconosciuta. La SI.ra , comunque, sin da ora rilascia ampia autorizzazione ai Parte_1
fini della richiesta e percezione dello stesso al 50% al SI. obbligandosi a Controparte_1
sottoscrivere eventuali moduli e/o autorizzazioni che si rendessero necessari al riguardo e/o richiesti dagli enti preposti;
9. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere beni in comune;
10. Le parti, al riguardo, dichiarano espressamente: il SI. allo stato è Controparte_1
disoccupato e svolge solo prestazioni occasionali, possiede una autovettura Minicooper, non possiede proprietà immobiliari ed è titolare di c/c bancario presso la Banca Intesa San Paolo ed è titolare di carta di credito e bancomat su tale c/c; la SI.ra è operatrice sanitaria Parte_1
ma è attualmente disoccupata ed è in cerca di occupazione, non ha proprietà immobiliari né
3 possiede autovetture e/o motocicli, è titolare di un c/c bancario presso la Banca Intesa San Paolo ed è titolare di bancomat su tale c/c;
11. Le parti dichiarano, altresì, che il figlio frequenta il 2° anno dell'Istituto Per_1
Alberghiero “Telese” di Ischia, scuola pubblica, non frequenta doposcuola né pratica attività sportiva;
frequenta la 1^ media dell'Istituto “V. Avallone” di Forio, scuola pubblica, Per_2
non frequenta doposcuola e svolge attività sportiva di calcio femminile presso la “Soc. Panza” per 3 volte alla settimana con retta mensile di circa € 40,00;
12. I coniugi, inoltre, seppur consapevoli della necessità del consenso espresso presso le rispettive Autorità, sin da ora si impegnano a prestare il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché al rilascio del passaporto individuale e/o carta di identità valida per l'espatrio per i figli e;
Per_1 Per_2
13. Le parti dichiarano, altresì, che tali patti e condizioni sono immediatamente esecutivi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
14. Le spese del contributo unificato, pari ad € 43,00, saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, mentre ciascuna parte provvederà per il compenso relativo al proprio difensore, e gli avvocati espressamente rinunciano alla solidarietà professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Il Collegio osserva che il contributo al mantenimento dei minori, sebbene previsto nella misura ridotta di € 300,00 a carico della madre, genitore non collocatario, sia congruo in virtù delle condizioni economiche in cui la stessa versa;
infatti, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi in atti, la SI.ra risulta avere un reddito nell'anno 2021 di € 6.602,00, nell'anno 2022 Pt_1 di € 7.173,00 e nell'anno 2023 di € 10.717,00.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 5, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORIO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 21/03/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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