Articolo 2 della Legge 14 maggio 1976, n. 389
Articolo 1Articolo 3
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25 giugno 1976
Art. 2.
L'entita' massima del contributo, prevista dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , nella misura del 40 per cento della spesa documentata, e' ridotta al 30 per cento.
Il predetto limite e' elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro.
Le percentuali di cui al precedente comma possono essere aumentate del 5 per cento qualora il richiedente offra in demolizione natanti vetusti di sua proprieta' per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unita' da costruire. Tale aumento del contributo esclude la concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389 , modificato dall' articolo 2 della legge 28 gennaio 1974, n. 19 . Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sara' determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 62 per cento della spesa documentata.
Per la realizzazione delle opere e per gli acquisti di cui alle lettere f) , g) ed i) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, riconosciute a norma di legge, la percentuale del contributo e' maggiorata di 10 punti. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sara' determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 50 per cento della spesa documentata.
Entrata in vigore il 25 giugno 1976