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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. V.G. 4802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Leonardo Fossali presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Leonardo Fossali presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OB (BG)
(anno 2016 atto n. 1 parte I serie Ufficio 1)
In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: - , nato a [...], il [...] cittadinanza italiana Persona_1
- , nata a [...], il [...] cittadinanza italiana Controparte_2
- , nato a [...] , il [...] cittadinanza italiana CP_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.04.2025, integrato in data 27.5.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione del domicilio di residenza stabile dei figli presso l'abitazione condotta in locazione sita in MI, via Michele Saponaro, 1. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
3) la SI.ra rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale alla quale la stessa verrà Parte_1 assegnata con ogni arredo e pertinenza ed il SI. provvederà a lasciare l'abitazione Controparte_1 coniugale portando con sé indumenti ed i suoi effetti personali entro e non oltre i tre mesi decorrenti dal deposito della presente ricorso per separazione;
4) il padre avrà diritto, dovere di vedere i figli quando vorrà previo contatto telefonico con la SI.ra nel rispetto degli impegni della stessa e comunque secondo le seguenti modalità: Parte_1
a) durante la settimana: le frequentazioni avverranno ogni fine settimana a settimane alterne dalle ore
20.00 del venerdì sera fino alle 20.00 della domenica sera;
b) durante le festività natalizie ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 07 gennaio;
c) durante le festività pasquali seguendo il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta;
d) durante le vacanze estive, il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli per 30 giorni anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
In ogni caso i genitori, per rispettare lo spirito dell'affido congiunto si faranno carico di tenersi costantemente in contatto e di far scorrere tra loro la massima condivisione per garantire la crescita più sana e serena dei tre figli.
5) il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1 Parte_1 la somma di € 400,00 (quattrocento) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_1 CP_2
e Fabio, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale. Tale somma verrà versata sul conto corrente bancario/postale intestato alla IG.ra che verrà successivamente comunicato. Parte_1
6) Il IG. si impegna a contribuire in ragione del 50% a tutte le spese straordinarie Controparte_1 relative ai figli secondo la seguente ripartizione:
a) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche pagina 2 di 5 specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare che richiedono un preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare che non richiedono uno specifico accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico.
d) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzature, viaggi e vacanze senza genitori.
7) I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economica relativa al rapporto matrimoniale e si danno atto di non aver più nulla a pretendere sotto questo aspetto, essendo economicamente autosufficienti.
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in OB (BG) in data 28 maggio 2016
pagina 3 di 5 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OB (BG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in MI, il 28.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
MI, _____________
IL PM IL PG
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