Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 98.
L' articolo 247 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 247 - Legittimazione passiva. - Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti e' minore o interdetta, l'azione e' proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti e' un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione e' proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice".
L' articolo 247 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 247 - Legittimazione passiva. - Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti e' minore o interdetta, l'azione e' proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti e' un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione e' proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1986, n. 498Provvedimento: La nuova disciplina dell'Azione di disconoscimento della paternità, fissata dagli artt. 93 - 98 della legge 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, si applica (come espressamente previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 229 della legge medesima), anche ai figli nati prima della data (28 settembre 1975) della sua entrata in vigore. Pertanto, l'operatività di detta disciplina, quale ius superveniens, va affermata anche d'ufficio nei procedimenti pendenti, con riguardo a situazioni sorte nella vigenza della precedente normativa, ma non ancora esaurite alla data indicata. ( V 251/78, mass n 389542; ( V 852/76, mass n 379516).*Leggi di più...
- famiglia·
- filiazione·
- filiazione legittima·
- disconoscimento di paternità·
- disciplina fissata dagli artt. 93·
- legge 19 maggio 1975 n. 151·
- applicabilità ai figli nati prima della sua entrata in vigore·
- azione relativa·
- nozione·
- conseguenze·
- nuova formulazione dell'art. 235 n. 1 cod. civ·
- non coabitazione·
- applicabilità di ufficio nei giudizi pendenti