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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2737/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2737/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1993, con il patrocinio dell'avv. Michela Carlo, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
22.07.1993 con il patrocinio dell'avv. Alvaro Antonio Storella, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.02.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 28.08.2021 e precisando che dall'unione non erano nati figli. Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 100/2025 pubblicata il 07.01.2025, l'intestato 2
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 18.09.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, recepite le conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e il 28 agosto 2021 a Roma e iscritto nei registri dello Stato Pt_1 CP_1
Civile del Comune di Roma al n. 456, parte I, anno 2021, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di rito;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
3) dare atto che il signor
pur non sussistendo diritto alcuno, intende riconoscere alla Parte_1 moglie, solo ed esclusivamente a titolo di liquidazione una tantum CP_1 ex art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898, ottavo comma e successive modificazioni, la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00); tale importo verrà versato entro
e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
4) dichiarare equa, ex art. 5, legge del 1° dicembre 1970 n. 898, comma VIII, nell'ammontare e nei termini di corresponsione la liquidazione una tantum - disciplinata alla precedente clausola 3 - riconosciuta da a Parte_1 [...]
5) dare atto che, con il puntuale rispetto delle clausole che precedono, i CP_1 coniugi dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra loro pendente e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere;
6) dare atto che le spese legali del presente giudizio di divorzio sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il ricorso anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio formulate dalle parti. spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 3
2737/2024, preso atto della sentenza parziale n. 100/2025 intervenuta tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 28.08.2021 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 456, parte I, serie I);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2737/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1993, con il patrocinio dell'avv. Michela Carlo, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
22.07.1993 con il patrocinio dell'avv. Alvaro Antonio Storella, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.02.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 28.08.2021 e precisando che dall'unione non erano nati figli. Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 100/2025 pubblicata il 07.01.2025, l'intestato 2
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 18.09.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, recepite le conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e il 28 agosto 2021 a Roma e iscritto nei registri dello Stato Pt_1 CP_1
Civile del Comune di Roma al n. 456, parte I, anno 2021, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di rito;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
3) dare atto che il signor
pur non sussistendo diritto alcuno, intende riconoscere alla Parte_1 moglie, solo ed esclusivamente a titolo di liquidazione una tantum CP_1 ex art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898, ottavo comma e successive modificazioni, la somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00); tale importo verrà versato entro
e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
4) dichiarare equa, ex art. 5, legge del 1° dicembre 1970 n. 898, comma VIII, nell'ammontare e nei termini di corresponsione la liquidazione una tantum - disciplinata alla precedente clausola 3 - riconosciuta da a Parte_1 [...]
5) dare atto che, con il puntuale rispetto delle clausole che precedono, i CP_1 coniugi dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra loro pendente e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere;
6) dare atto che le spese legali del presente giudizio di divorzio sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il ricorso anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio formulate dalle parti. spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 3
2737/2024, preso atto della sentenza parziale n. 100/2025 intervenuta tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 28.08.2021 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 456, parte I, serie I);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI