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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/12/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa VI CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 594 del
Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in decisione all'esito dell'udienza del 25.11.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta
TRA
, Parte_1
(C.F. ) corrente in , via Roma, in persona del legale P.IVA_1 Pt_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Marinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini 180, giusta procura in atti;
Attrice-opponente
CONTRO
dichiarata Controparte_1
fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 40/2015, depositata in Cancelleria il 16.3.2015 (doc. 1), C.F. e Partita IVA , in persona delle curatrici P.IVA_2 dott.ssa e Avv. Angela Persia, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Teramo, C.so San Giorgio 110, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Malignano
Stuart, giusta procura in atti;
Convenuta-opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note conclusive autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 23.02.2017 e ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1
1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1645/2016 del 12/12/2016 con il quale questo
Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della Curatela della società
della somma di €.182.482,50, a titolo di corrispettivo per i lavori CP_3 eseguiti dalla predetta società presso la Chiesa di San Francesco in OS.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Campobasso ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.;
b) il difetto di legittimazione attiva della Curatela per essere stato il credito azionato ceduto alla , poi fusa per Controparte_4 incorporazione nella Controparte_5
;
[...]
c) la nullità del ricorso monitorio per carenza del requisito oggettivo, essendo esso fondato solo su tre fatture in copia fotostatica;
d) il difetto di prova dell'affidamento dei lavori di completamento della
Chiesa da parte della PA in favore di tramite l'atto CP_1
aggiuntivo del 2010 e l'avvenuto pagamento degli importi pattuiti tra le parti per le prestazioni effettivamente concordate e rese in favore della
PA;
e) il disconoscimento della sottoscrizione apposta all'“Atto aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori di completamento del 6.4.2010”, in realtà mai sottoscritto da quale legale rappresentante della Controparte_6
PA.
Tanto dedotto, l'attrice, previa richiesta di autorizzazione di chiamata in causa della cessionaria, ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare CP_4
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo adito a vantaggio di quello di Campobasso, per le ragioni sopra esposte;
• sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della , per essere stato il credito Controparte_1 ceduto alla;
Controparte_4
Pag. 2 di 9 • si chiede, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di esser autorizzati alla chiamata in causa ai sensi e per gli effetti degli arrt. 32 e 106 c.p.c. della
[...]
[...]
con sede in Teramo al Viale Umberto I, n.13, Controparte_7 risultante dalla fusione per incorporazione della
[...]
; Controparte_4
• sempre in via preliminare, dichiarare la nullità assoluta e/o inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo opposto, poiché non fondato su prova scritta ai sensi dell'art 634 c.p.c.;
• Nel merito, dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e, per l'effetto dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo predetto, per tutte le argomentazioni innanzi analiticamente spiegate;
• Per l'effetto, dichiarare che le somme richieste nelle contestate fatture dall'opposta non sono dovute da parte dell'opponente per le ragioni menzionate in narrativa;
• In via estremamente gradata, nel caso di soccombenza, in virtù delle argomentazioni testè esposte, si chiede la riduzione dell'importo eventualmente dovuto in virtù degli importi già corrisposti;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Si è costituita in giudizio la , eccependo, Controparte_8 in sintesi e per quanto d'interesse, l'infondatezza delle eccezioni preliminari e dell'opposizione svolta, per avere la società effettivamente eseguito i lavori di cui ha chiesto il pagamento del corrispettivo, esecuzione risultante dalla copiosa documentazione prodotta.
La convenuta opposta ha quindi così concluso: “in via principale, per il rigetto dell'opposizione e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96
Pag. 3 di 9 c.p.c., con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio;
- in via subordinata affinché, in accoglimento dell'azione ex art. 2041 c.c. formalmente spiegata,
l'opponente sia comunque condannata al pagamento della somma già ad essa ingiunta, o di quella maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria, oltre che al risarcimento ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Rigettate l'istanza di chiamata in causa del terzo e quella di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, con le prove documentali e quelle orali. Assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021 in fase di ultimazione delle prove orali, la causa, terminata l'istruttoria, ha subito diversi rinvii, dapprima, per esigenze organizzative di ruolo, poi, per l'assenza della scrivente Giudice per congedo straordinario di maternità. Giunta all'udienza del 25.11.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., applicabile, in forza dell'art. 7 co. 3 d.lgs.
31 ottobre 2024, n. 164, anche ai processi anteriore all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 149/2022.
I. Delimitazione del thema decidendum.
La parte opponente ha instaurato il giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto – avente ad oggetto il pagamento della somma pretesa dal
Fallimento Cingoli s.r.l. a titolo di corrispettivo per i lavori edili eseguiti sulla
Chiesa di san Francesco in OS – adducendo, oltre ad eccezioni di carattere preliminare, la non debenza, nel merito, del pagamento richiesto per mancata prova dell'esecuzione dei lavori.
L'opposta, dal canto suo, ha eccepito l'avvenuto espletamento delle prestazioni d'opera materiale in forza del contratto sottoscritto dalla PA e il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'opponente.
II. Le eccezioni preliminari.
2.1 In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, deve rilevarsi che essa
è infondata, in quanto la fattispecie rientra pienamente nell'ambito applicativo
Pag. 4 di 9 dell'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore. Ciò in virtù del fatto che, come insegna costante giurisprudenza sul punto, detta norma trova applicazione in presenza di obbligazioni concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo (cfr. Corte di Cassazione n. 4792/2021 ove si legge in massima: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti
l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata)”.
Nel caso di specie, il credito ingiunto è determinato nel suo ammontare ed evincibile dal Decreto Regione SE n. 167 del 13.11.2007 (doc. 3 fascicolo monitorio) e dall'atto aggiuntivo del 6.04.2010 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio).
Dunque, l'eccezione va respinta.
2.2. Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della parte opposta in favore della cessionaria del credito di cui è causa. CP_4
Anzitutto, è bene premettere che, al fine di verificare la sussistenza della legittimatio ad causam dal lato attivo, intesa quale condizione dell'azione, è sufficiente accertare che l'attore (in tal caso attore in senso sostanziale, ma convenuto in senso formale) sia la parte che agisce in giudizio assumendo di
Pag. 5 di 9 essere titolare del credito fatto valere in base alla prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore. Qualora, invece, come nel caso di specie, il convenuto (in senso sostanziale) eccepisca l'estraneità dell'attore al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e dunque l'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso, viene in realtà sollevata una questione concernente il merito della causa, da trattare quindi unitamente ad esso (cfr. ex multiis, Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, (ud. 01/12/2015, dep. 16/02/2016), n.2951).
Ciò premesso, la cessione del credito (depositata dalla PA sub doc. 4 alla memoria del 10.07.2017) non è opponibile al fallimento, in quanto la parte opponente non ha fornito la prova della notifica della stessa al debitore ceduto con atto avente data certa anteriore al fallimento (cfr., tra le tante, Cass. Civ. Sez.
1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014: “Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente”).
Pertanto, anche tale eccezione va respinta.
2.3 Stessa sorte spetta all'eccezione relativa alla nullità del ricorso monitorio, in quanto palesemente infondata e ininfluente nell'ambito del presente giudizio a cognizione piena.
III. Il merito della causa.
3.1 Ai fini della valutazione della fattispecie, giova premettere che, in tema di inadempimento contrattuale, è noto che il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe – in applicazione dei
Pag. 6 di 9 principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova - l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
3.2 Nel caso di specie, la Curatela del fallimento (attrice in senso CP_1 sostanziale) ha prodotto la documentazione a comprova del diritto fatto valere e cioè:
a) il decreto n. 167 del 13.11.2007, con il quale il Presidente della Regione
SE (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) ha riconosciuto alla un Parte_1 contributo integrativo, pari alla somma di €.200.000,00, per l'esecuzione dei lavori di completamento della Chiesa di San Francesco in la Pt_1 disponibilità materiale di tale documento da parte della Curatela del fallimento si giustifica solo in ragione del fatto che sia stata proprio la società CP_1
opposta ad eseguire tali lavori;
b) l'Atto aggiuntivo del 6.4.2010 (doc. 6 fascicolo monitorio) con il quale la
, in qualità di stazione appaltante, da un lato, richiamando il decreto Parte_1 sopra citato, affida a l'esecuzione dei lavori di completamento di cui CP_1
sopra, dall'altro, pattuisce il compenso pari ad €.121.000,00;
c) il processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza alla , Parte_1 sottoscritto il 6.4.2010 dall'appaltatore , dal direttore dei lavori e CP_1
dal Responsabile del procedimento (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta);
d) la richiesta dell'11.09.2011, da parte della e indirizzata al Parte_1
Commissario Delegato Attività post sisma, avente ad oggetto “Lavori di ripristino strutturale e miglioramento sismico della chiesa di S. Francesco
OS (CB). Contributo a sanatoria”, nella quale si chiede un contributo di
€246.515,84 per il completamento dei lavori, dando atto che i lavori di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco sono stati per la gran parte eseguiti e che “in ossequio al progetto generale esecutivo approvato, è stato esteso il contratto d'appalto alla stessa ditta esecutrice del
Pag. 7 di 9 contratto principale per la realizzazione delle opere necessarie al completamento” (cfr. doc. 3);
e) l'Attestato di effettivo inizio dei lavori, redatto dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento in data 8.4.2010 (cfr. doc. 2).
3.3. L'esecuzione dei lavori è stata poi ulteriormente confermata in sede di prova orale.
Dirimente, in tal senso, è l'interrogatorio formale di Controparte_6
legale rappresentate della PA all'epoca dei fatti, il quale ha confermato sia l'esecuzione da parte dell'opposta dei lavori di cui all'“Atto aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori di completamento della Chiesa di San Francesco in del 6.4.2010” sia che la firma apposta al predetto Atto è la sua (cfr. Pt_1 processo verbale dell'udienza del 29/11/2021).
Peraltro, da tale confessione consegue l'evidente infondatezza del disconoscimento della medesima sottoscrizione effettuato dalla parte opponente.
Hanno inoltre portata confermativa dell'esecuzione dei lavori sulla Chiesa anche le altre testimonianze raccolte (cfr. processi verbali delle udienze del 12.12.2019
e del 18.06.2021).
3.4. Alla luce del compendio probatorio acquisito, deve ritenersi pienamente provato il titolo da cui origina il diritto di credito azionato in via monitoria dalla
Curatela, consistente nel pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti in favore della . Parte_1
3.5. A fronte di ciò, l'opponente non ha provato – come invece era suo onere – fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto menzionato, limitandosi ad allegare di aver già corrisposto alla Curatela i corrispettivi dovuti, senza fornire la benché minima prova di ciò.
IV. Risultanze finali e spese di lite.
Pertanto, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna per lite temeraria.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto
[...] ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. nei confronti della suddetta parte;
2) condanna la Parte_1
3) al pagamento, in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in €.9.877,00, oltre oneri di legge;
Teramo, 12 dicembre 2025
Il Giudice
VI CO
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa VI CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 594 del
Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in decisione all'esito dell'udienza del 25.11.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta
TRA
, Parte_1
(C.F. ) corrente in , via Roma, in persona del legale P.IVA_1 Pt_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Marinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini 180, giusta procura in atti;
Attrice-opponente
CONTRO
dichiarata Controparte_1
fallita dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 40/2015, depositata in Cancelleria il 16.3.2015 (doc. 1), C.F. e Partita IVA , in persona delle curatrici P.IVA_2 dott.ssa e Avv. Angela Persia, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Teramo, C.so San Giorgio 110, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Malignano
Stuart, giusta procura in atti;
Convenuta-opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note conclusive autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 23.02.2017 e ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1
1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1645/2016 del 12/12/2016 con il quale questo
Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della Curatela della società
della somma di €.182.482,50, a titolo di corrispettivo per i lavori CP_3 eseguiti dalla predetta società presso la Chiesa di San Francesco in OS.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Campobasso ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.;
b) il difetto di legittimazione attiva della Curatela per essere stato il credito azionato ceduto alla , poi fusa per Controparte_4 incorporazione nella Controparte_5
;
[...]
c) la nullità del ricorso monitorio per carenza del requisito oggettivo, essendo esso fondato solo su tre fatture in copia fotostatica;
d) il difetto di prova dell'affidamento dei lavori di completamento della
Chiesa da parte della PA in favore di tramite l'atto CP_1
aggiuntivo del 2010 e l'avvenuto pagamento degli importi pattuiti tra le parti per le prestazioni effettivamente concordate e rese in favore della
PA;
e) il disconoscimento della sottoscrizione apposta all'“Atto aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori di completamento del 6.4.2010”, in realtà mai sottoscritto da quale legale rappresentante della Controparte_6
PA.
Tanto dedotto, l'attrice, previa richiesta di autorizzazione di chiamata in causa della cessionaria, ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare CP_4
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo adito a vantaggio di quello di Campobasso, per le ragioni sopra esposte;
• sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della , per essere stato il credito Controparte_1 ceduto alla;
Controparte_4
Pag. 2 di 9 • si chiede, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di esser autorizzati alla chiamata in causa ai sensi e per gli effetti degli arrt. 32 e 106 c.p.c. della
[...]
[...]
con sede in Teramo al Viale Umberto I, n.13, Controparte_7 risultante dalla fusione per incorporazione della
[...]
; Controparte_4
• sempre in via preliminare, dichiarare la nullità assoluta e/o inefficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo opposto, poiché non fondato su prova scritta ai sensi dell'art 634 c.p.c.;
• Nel merito, dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e, per l'effetto dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo predetto, per tutte le argomentazioni innanzi analiticamente spiegate;
• Per l'effetto, dichiarare che le somme richieste nelle contestate fatture dall'opposta non sono dovute da parte dell'opponente per le ragioni menzionate in narrativa;
• In via estremamente gradata, nel caso di soccombenza, in virtù delle argomentazioni testè esposte, si chiede la riduzione dell'importo eventualmente dovuto in virtù degli importi già corrisposti;
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Si è costituita in giudizio la , eccependo, Controparte_8 in sintesi e per quanto d'interesse, l'infondatezza delle eccezioni preliminari e dell'opposizione svolta, per avere la società effettivamente eseguito i lavori di cui ha chiesto il pagamento del corrispettivo, esecuzione risultante dalla copiosa documentazione prodotta.
La convenuta opposta ha quindi così concluso: “in via principale, per il rigetto dell'opposizione e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96
Pag. 3 di 9 c.p.c., con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio;
- in via subordinata affinché, in accoglimento dell'azione ex art. 2041 c.c. formalmente spiegata,
l'opponente sia comunque condannata al pagamento della somma già ad essa ingiunta, o di quella maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria, oltre che al risarcimento ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Rigettate l'istanza di chiamata in causa del terzo e quella di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, con le prove documentali e quelle orali. Assegnata alla scrivente Giudice in data 6.10.2021 in fase di ultimazione delle prove orali, la causa, terminata l'istruttoria, ha subito diversi rinvii, dapprima, per esigenze organizzative di ruolo, poi, per l'assenza della scrivente Giudice per congedo straordinario di maternità. Giunta all'udienza del 25.11.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., applicabile, in forza dell'art. 7 co. 3 d.lgs.
31 ottobre 2024, n. 164, anche ai processi anteriore all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 149/2022.
I. Delimitazione del thema decidendum.
La parte opponente ha instaurato il giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto – avente ad oggetto il pagamento della somma pretesa dal
Fallimento Cingoli s.r.l. a titolo di corrispettivo per i lavori edili eseguiti sulla
Chiesa di san Francesco in OS – adducendo, oltre ad eccezioni di carattere preliminare, la non debenza, nel merito, del pagamento richiesto per mancata prova dell'esecuzione dei lavori.
L'opposta, dal canto suo, ha eccepito l'avvenuto espletamento delle prestazioni d'opera materiale in forza del contratto sottoscritto dalla PA e il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'opponente.
II. Le eccezioni preliminari.
2.1 In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, deve rilevarsi che essa
è infondata, in quanto la fattispecie rientra pienamente nell'ambito applicativo
Pag. 4 di 9 dell'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore. Ciò in virtù del fatto che, come insegna costante giurisprudenza sul punto, detta norma trova applicazione in presenza di obbligazioni concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo (cfr. Corte di Cassazione n. 4792/2021 ove si legge in massima: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti
l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata)”.
Nel caso di specie, il credito ingiunto è determinato nel suo ammontare ed evincibile dal Decreto Regione SE n. 167 del 13.11.2007 (doc. 3 fascicolo monitorio) e dall'atto aggiuntivo del 6.04.2010 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio).
Dunque, l'eccezione va respinta.
2.2. Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della parte opposta in favore della cessionaria del credito di cui è causa. CP_4
Anzitutto, è bene premettere che, al fine di verificare la sussistenza della legittimatio ad causam dal lato attivo, intesa quale condizione dell'azione, è sufficiente accertare che l'attore (in tal caso attore in senso sostanziale, ma convenuto in senso formale) sia la parte che agisce in giudizio assumendo di
Pag. 5 di 9 essere titolare del credito fatto valere in base alla prospettazione del rapporto controverso fornita dall'attore. Qualora, invece, come nel caso di specie, il convenuto (in senso sostanziale) eccepisca l'estraneità dell'attore al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e dunque l'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso, viene in realtà sollevata una questione concernente il merito della causa, da trattare quindi unitamente ad esso (cfr. ex multiis, Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, (ud. 01/12/2015, dep. 16/02/2016), n.2951).
Ciò premesso, la cessione del credito (depositata dalla PA sub doc. 4 alla memoria del 10.07.2017) non è opponibile al fallimento, in quanto la parte opponente non ha fornito la prova della notifica della stessa al debitore ceduto con atto avente data certa anteriore al fallimento (cfr., tra le tante, Cass. Civ. Sez.
1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014: “Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente”).
Pertanto, anche tale eccezione va respinta.
2.3 Stessa sorte spetta all'eccezione relativa alla nullità del ricorso monitorio, in quanto palesemente infondata e ininfluente nell'ambito del presente giudizio a cognizione piena.
III. Il merito della causa.
3.1 Ai fini della valutazione della fattispecie, giova premettere che, in tema di inadempimento contrattuale, è noto che il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe – in applicazione dei
Pag. 6 di 9 principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova - l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
3.2 Nel caso di specie, la Curatela del fallimento (attrice in senso CP_1 sostanziale) ha prodotto la documentazione a comprova del diritto fatto valere e cioè:
a) il decreto n. 167 del 13.11.2007, con il quale il Presidente della Regione
SE (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) ha riconosciuto alla un Parte_1 contributo integrativo, pari alla somma di €.200.000,00, per l'esecuzione dei lavori di completamento della Chiesa di San Francesco in la Pt_1 disponibilità materiale di tale documento da parte della Curatela del fallimento si giustifica solo in ragione del fatto che sia stata proprio la società CP_1
opposta ad eseguire tali lavori;
b) l'Atto aggiuntivo del 6.4.2010 (doc. 6 fascicolo monitorio) con il quale la
, in qualità di stazione appaltante, da un lato, richiamando il decreto Parte_1 sopra citato, affida a l'esecuzione dei lavori di completamento di cui CP_1
sopra, dall'altro, pattuisce il compenso pari ad €.121.000,00;
c) il processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza alla , Parte_1 sottoscritto il 6.4.2010 dall'appaltatore , dal direttore dei lavori e CP_1
dal Responsabile del procedimento (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta);
d) la richiesta dell'11.09.2011, da parte della e indirizzata al Parte_1
Commissario Delegato Attività post sisma, avente ad oggetto “Lavori di ripristino strutturale e miglioramento sismico della chiesa di S. Francesco
OS (CB). Contributo a sanatoria”, nella quale si chiede un contributo di
€246.515,84 per il completamento dei lavori, dando atto che i lavori di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San Francesco sono stati per la gran parte eseguiti e che “in ossequio al progetto generale esecutivo approvato, è stato esteso il contratto d'appalto alla stessa ditta esecutrice del
Pag. 7 di 9 contratto principale per la realizzazione delle opere necessarie al completamento” (cfr. doc. 3);
e) l'Attestato di effettivo inizio dei lavori, redatto dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento in data 8.4.2010 (cfr. doc. 2).
3.3. L'esecuzione dei lavori è stata poi ulteriormente confermata in sede di prova orale.
Dirimente, in tal senso, è l'interrogatorio formale di Controparte_6
legale rappresentate della PA all'epoca dei fatti, il quale ha confermato sia l'esecuzione da parte dell'opposta dei lavori di cui all'“Atto aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori di completamento della Chiesa di San Francesco in del 6.4.2010” sia che la firma apposta al predetto Atto è la sua (cfr. Pt_1 processo verbale dell'udienza del 29/11/2021).
Peraltro, da tale confessione consegue l'evidente infondatezza del disconoscimento della medesima sottoscrizione effettuato dalla parte opponente.
Hanno inoltre portata confermativa dell'esecuzione dei lavori sulla Chiesa anche le altre testimonianze raccolte (cfr. processi verbali delle udienze del 12.12.2019
e del 18.06.2021).
3.4. Alla luce del compendio probatorio acquisito, deve ritenersi pienamente provato il titolo da cui origina il diritto di credito azionato in via monitoria dalla
Curatela, consistente nel pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti in favore della . Parte_1
3.5. A fronte di ciò, l'opponente non ha provato – come invece era suo onere – fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto menzionato, limitandosi ad allegare di aver già corrisposto alla Curatela i corrispettivi dovuti, senza fornire la benché minima prova di ciò.
IV. Risultanze finali e spese di lite.
Pertanto, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna per lite temeraria.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto
[...] ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. nei confronti della suddetta parte;
2) condanna la Parte_1
3) al pagamento, in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in €.9.877,00, oltre oneri di legge;
Teramo, 12 dicembre 2025
Il Giudice
VI CO
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