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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6339 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa MA TA DA AP Presidente relatore dr.ssa Liboria MA Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 6339 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 e 473bis-51 cpc con ricorso depositato il 19/10/2024 da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
RD (BG) il 09/02/1984 , con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(BG) il 06/08/1981 , con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concordi come da nota depositata per l'udienza cartolare del 12.11.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 24/09/2010 a Martinengo (BG), dalla cui unione sono nati i figli (3.8.2011) e (3.8.2014) , ancora minori. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 129/25 del 5.12.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
L'avvocato comune per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e nuove conclusioni concordate tra le parti e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 129/25 pubblicata il 27.1.25 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo per come modificate in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi dei minori, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel dicembre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Martinengo (BG) il 24/09/2010 (iscritto Parte_1 CP_1
nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2010 , atto n. 12 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti (ricorso e note depositate per l'udienza), da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Martinengo (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente est.
MA TA DA AP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa MA TA DA AP Presidente relatore dr.ssa Liboria MA Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 6339 /2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 e 473bis-51 cpc con ricorso depositato il 19/10/2024 da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
RD (BG) il 09/02/1984 , con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(BG) il 06/08/1981 , con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA del Foro di
Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concordi come da nota depositata per l'udienza cartolare del 12.11.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio congiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 24/09/2010 a Martinengo (BG), dalla cui unione sono nati i figli (3.8.2011) e (3.8.2014) , ancora minori. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 129/25 del 5.12.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
L'avvocato comune per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e nuove conclusioni concordate tra le parti e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 129/25 pubblicata il 27.1.25 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita. Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo per come modificate in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi dei minori, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel dicembre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Martinengo (BG) il 24/09/2010 (iscritto Parte_1 CP_1
nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2010 , atto n. 12 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti (ricorso e note depositate per l'udienza), da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Martinengo (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente est.
MA TA DA AP