Articolo 10 della Legge 26 gennaio 1962, n. 17
Articolo 9Articolo 11
Versione
27 febbraio 1962
Art. 10.
Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall' articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261 , per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, e' aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente