Art. 10.
Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall' articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261 , per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, e' aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.
Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall' articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261 , per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, e' aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.