TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11350 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36099/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 res.te in 00052 Cerveteri (Rm), alla Via Fontana Morella n. 76B, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dagli Avv.ti Simone Morani (C.F. ) e C.F._2
ER RF (C.F. ), elett.te domiciliato presso il loro studio in C.F._3
00052 Cerveteri (Rm), alla P.zza Dante n. 11
ATTORE
CONTRO
C.F. nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...], elettivamente domiciliata in
NT IN (Roma) alla via Enrico Toti n. 8 presso lo studio dell'Avv. Nicola Soracco,
C.F. PEC fax 0766379247, che la rappresenta e C.F._5 Email_1 difende in virtù di delega in calce al presente atto.
CONVENUTA
il in persona del Ministro pro tempore, C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. P.IVA_1
pagina1 di 11 ; fax: 06.96514000; PEC , presso i cui Uffici P.IVA_2 Email_2
è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12
CONVENUTO
C.F e P.I. , in persona del Procuratore Controparte_3 P.IVA_3
Speciale e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. , con sede in Controparte_4
Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gelli (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma alla C.F._6
Via Carlo Poma n. 4, giusta delega a margine del presente atto
ZO IA
oggetto: azione di danni per lesione della reputazione.
Conclusioni per parte attrice: “ Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della
Sig.ra e del Controparte_1 Controparte_5 secondo le diverse accezioni di responsabilità, per le condotte illecite
[...] tenute nei confronti del Sig. come descritte in premessa;
2) Parte_1 condannare la Sig.ra e del Controparte_1 Controparte_5
a risarcire al Sig. i danni dal medesimo
[...] Parte_1 subiti e subendi in conseguenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di €
232.074,00 (duecentotrentaduemila/74), o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, esauriti Controparte_1 gli incombenti di rito ed istruita la causa, - in via principale rigettare le domande tutte avanzate dal Signor nei confronti della Signora siccome Parte_1 Controparte_1 infondate e non provate e, per l'effetto, condannare il medesimo alla rifusione delle spese di lite, competenze, onorari e spese forfettarie come per legge in favore della medesima convenuta;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, condannare il solo convenuto al Controparte_6 risarcimento del danno ex art. 2049 c.c., ricorrendo indiscutibilmente nel caso di specie un nesso tra la funzione ricoperta ed il comportamento posto in essere dal dipendente che ha causato il presunto danno. Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per il : ”Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, CP_5 eccezione o deduzione: nel merito, rigettare l'avversa domanda nei confronti del
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
dichiarare l'obbligo della Controparte_2
a manlevare l' e, Controparte_3 Controparte_7 per esso, il , da ogni conseguenza eventualmente pregiudizievole Controparte_2 in conseguenza all'esito della causa e pertanto, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità dell'Amministrazione scolastica convenuta, condannare la Compagnia
pagina2 di 11 Assicurativa di cui sopra al risarcimento del danno che dovesse liquidarsi in favore di parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_8 istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia dell'adito Ufficio a favore del Giudice del lavoro, nonché
l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale Civile di Roma;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 165532246/5, sottoscritta con nonché la Controparte_9 Controparte_7 carenza di legittimazione attiva del ad invocarne l'operatività; Controparte_2
- nel merito, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di quella di manleva del , dichiarare la tenuta Controparte_2 Controparte_3 alla manleva solo nei limiti del massimale di polizza. Col favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo del 17.07.2023, in riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, il sig. – Parte_1 collaboratore scolastico dell' di Cerveteri – ha convenuto in Controparte_7 giudizio l'insegnante , e lamentando l'integrazione nella condotta di Controparte_1 costei di un fatto riconducibile al delitto di diffamazione ex art 595 c.p. che ne aveva cagionato conseguenze biologico-psichiche morali ed esistenziali, ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
In estrema sintesi narrativa -- per le sovrabbondanti specifiche basterà fare riferimento alla lettura dell' atto introduttivo -- l'attore, nell'anno 2019, veniva fatto oggetto di segnalazione da parte di , , , genitori di CP_10 CP_11 CP_12 altrettanti bambini della classe III E dell'IC di Cerveteri, che nella data del 18 gennaio si erano recati presso i CC di Campo di Mare sporgendo una denuncia penale nei confronti dell'attore addebitandogli di aver “palpeggiato le parti intime” di alcune bambine della classe III E dell'I.C. di Cerveteri (etc. etc.).
I genitori precisavano nella denuncia di aver saputo, talora dai propri figli, talora dagli altri genitori, che spesso il bidello, con la scusa di abbracciarla/le metteva loro la mano sul sedere e, qualora di spalle, le abbracciava da tergo e --facendo scivolare le mani
-- toccava le parti X ( n.d.r.) intime, rimanendo con le mani sopra i vestiti”. Dalle denunce era emerso che la convenuta maestra aveva invitato gli alunni a stare Controparte_1 lontani dal bidello “… perché vi tocca le parti intime”. I genitori, allarmati, avevano incontrato prima le insegnanti e poi il Sindaco ed alcuni di costoro avevano ritenuto proporre denuncia penale. Interpellata la maestra aveva confermato di Testimone_1 aver allertato gli alunni, ma al solo scopo di tutelarli.
pagina3 di 11 Viceversa, sosteneva la difesa di parte attrice, gli addebiti erano completamente inventati: ma questi fatti, e soprattutto il comportamento dell'insegnante, che aveva allarmato i bambini (che avevano poi allertato i genitori) aveva comportato l'apertura di un procedimento amministrativo disciplinare, che – tuttavia – stante la falsità degli addebiti, era stato archiviato. Anche il procedimento penale si era risolto con un nulla di fatto: il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, in data 29.11.2019, condividendo la richiesta del PM, aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale, ritenendo che gli atti acquisiti, non consentissero di sostenere l'accusa in giudizio.
Tale archiviazione non era però intervenuta prima che l'attore fosse sottoposto al pubblico ludibrio ed alla pubblica riprovazione, particolarmente afflittiva stante le dimensioni della comunità di riferimento ove lo stesso abitava e prestava la sua attività.
Infatti, la notizia, prima di esser archiviata era stata ripresa dalla stampa locale, e lo stesso era stato costretto a spostarsi presso un altro plesso scolastico, e poi a trasferirsi Pt_1 dalla località.
Nella tesi di parte attrice l'atteggiamento non sereno, e le dichiarazioni della erano state la vera causa di tutto, avendo costei male interpretato normali CP_1 atteggiamenti di affettività, richieste e normali per gli stessi bambini, con condotte inesprimibili che non gli potevano esser addebitate.
Così facendo l'attrice aveva leso la sua reputazione, comunicando con più di due persone in assenza della persona offesa. Ne erano conseguiti danni psichici, fisici, e morali, dei quali chiedeva ristoro, sia nei confronti della responsabile che – guarda caso CP_1
– nei confronti del , di cui era dipendente la maestra. CP_5
Si costituiva in giudizio la maestra che chiedeva il rigetto della Testimone_1 domanda proposta nei propri confronti. Teneva a precisare che il danno che l'attore medesimo affermava di aver patito era stato cagionato da denunce querele sporte nei suoi confronti da terze persone, genitori di bambini di otto anni frequentanti la scuola dove il medesimo lavora, e da articoli giornalistici di tre testate locali che pubblicano on-line nei quali si citano fatti generici e persone anonime.
La stessa rappresentazione dei fatti operata nelle denunce, consentiva di evidenziare come la causa di tutto era da individuarsi nella condotta del che si Pt_1 distingueva per aver degli atteggiamenti troppo disponibili ed affabili verso gli alunni, non conformi al contegno scolastico, che aveva giustificato la “disapprovazione” di alcune maestre, tra cui la stessa convenuta, che avevano prima ammonito l'interessato e poi – persistendo questi comportamenti – avevano indotto la stessa di ammonire i bambini ad evitare contatti fisici con il bidello.
Peraltro, in tutte le occasioni nelle quali era stata interpellata, mai la aveva CP_1 dichiarato che il molestasse i minori, ma aveva lamentato il suo contegno troppo Pt_1 confidenziale, fuori luogo, non consono. La reazione dei genitori, era stata paradossale,
pagina4 di 11 visto che costoro avevano ritenuto di dover sporgere denuncia avendo interpretato in maniera inadeguata le parole dei propri figli.
Erano stati a lei attribuiti, fatti e dichiarazioni che la stessa non aveva mai fatto, evidentemente frutto dell'estrapolazione di confidenze fatte dai minori, troppo ingenui per poter percepire le differenze di registro comunicativo. Le stesse bambine, e Per_1
le uniche (tra gli alunni della maestra secondo le interpretazioni dei Per_2 CP_1 genitori degli stessi) ad aver attribuito alla medesima l'avviso di 'non farsi palpeggiare nelle parti intime', erano state giudicate inattendibili e le dichiarazioni rese evidentemente
'frutto di una loro suggestione”.
La stessa diffusione di queste notizie era stata strumentalmente amplificata dalla difesa attorea, visto che il fatto era stato fatto oggetto di pubblicazioni on line di scarsa importanza, nelle quali non era immediatamente percepibile l'individuazione e l'identificazione dei protagonisti.
Contrariamente a quanto dedotto in sede di atto introduttivo del giudizio da parte attrice, in sede di sommarie informazioni testimoniali, di fronte ai Carabinieri di
Civitavecchia la convenuta aveva solo riferito di aver parlato con il e con i bambini Pt_1 della propria classe semplicemente allo scopo di circoscrivere e correggere un
“atteggiamento” – questo è il termine che la medesima cita numerose volte - ritenuto non adatto al contesto scolastico. Ma il suo “moto d'animo” era stato semplicemente protettivo.
La sua posizione – durante l'orario scolastico – di garante della incolumità psico-fisica degli stessi l'aveva indotta a esprimersi, ma con finalità e con intento del tutto disconnesso dalla rappresentazione operata.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda CP_5 proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Evidenziava, in ogni caso, come non si configurassero gli estremi della lesione dell'onore e della reputazione del e che – in Pt_1 ogni caso – non potesse l'amministrazione esser coinvolta in un fatto che era stato commesso al di fuori della responsabilità diretta della PA presso cui la prestava CP_1 servizio, ed in difetto di qualsivoglia occasionalità necessaria.
Veniva comunque richiesta ed autorizzata la chiamata in causa dell'
[...] che contestava il proprio coinvolgimento contestando Controparte_13
l'operatività della garanzia assicurativa e chiedendo la propria estromissione. La terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva, in ogni caso, l'incompetenza della sezione ordinaria dovendo la causa esser attribuita alla competenza della Sezione Lavoro.
Incardinata la causa, ritenuto non si appalesasse fondata l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale del Lavoro, ritenuto che le richieste istruttorie di carattere orale fossero superflue e che la documentazione sanitaria fosse inadeguata a giustificare una consulenza tecnica di carattere medico ora per allora, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta sentenza.
pagina5 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e nei termini di cui in parte motiva dev'esser accolta.
Occorre distinguere il diritto ad esser risarciti del danno subito, dalle pretese speculative, che – come tali – non possono esser accolte.
Nel merito occorre procedere dall'accertamento fattuale incontestabile, rappresentato dall'evidenza dell'integrazione, nel comportamento della di una condotta CP_1 suscettibile astrattamente di esser inquadrata nell'ambito del delitto di cui all'articolo 595
c.p.
La disposizione penale di cui all'articolo 595 c.p. recita: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Come noto, rispetto all'ingiuria ex art. 594 c.p., tale disposizione persegue la condotta dell'offesa rivolta verso persone non presenti, (ovvero non solo assenti fisicamente, ma anche non in grado di percepire l'offesa). Il requisito della comunicazione tra più persone si considera integrato anche qualora questa avvenga in tempi diversi (si pensi al cd. passaparola).
Nella fattispecie concreta abbiamo, in effetti, la ricorrenza dell'offesa all'altrui reputazione integrata in una comunicazione del fatto increscioso operata a più persone.
L'improvvida decisione della maestra, quale che fosse la finalità della sua condotta (che adesso non rileva ma sarà riesaminata nel prosieguo) si integra laddove decideva di invitare i bambini a non consentire al bidello manifestazioni “troppo confidenziali”. Il contenuto comunicativo della rappresentazione appare certamente lesivo dell'altrui reputazione. La falsità dell'addebito origina non solo dall'esito dei procedimenti ma anche dalle sue stesse dichiarazioni rese dinanzi agli organismi giurisdizionali ed ispettivi.
Sia pure al netto delle indiscutibili capacità immaginifiche e rielaborative dei bambini, la rappresentazione che costoro fanno ai genitori di quanto sia stato detto loro dalla maestra, consente di ricavare per derivazione, il contenuto comunicativo dell'insegnante: ci si riferisce, in particolar modo, a quanto dichiarato nel verbale di denuncia querela di che, nel rappresentare quanto a lui riferito dalla figlia Per_3
in merito a questi atteggiamenti troppo confidenziali, riferiva che la maestra Per_4
, invitava tutti gli alunni, a non incontrare tale perché “….vi tocca CP_1 Per_5 Pt_1 le parti intime”. Costui, in particolare, (ovvero il genitore non la minore) prima di ratificare la denuncia aveva parlato proprio con la maestra che gli aveva confermato la CP_1 fondatezza della notizia”… ed era mortificata per non aver avvertito i genitori di tale situazione.
Anzi, a dire della maestra, “anche l'anno scorso si era verificata una situazione analoga “che era riuscita a risolvere congiuntamente ai genitori ed allo stesso operatore scolastico, che – a suo dire – era stato invitato a non compiere più atti del genere. Che la bambina, venuta a conoscenza dell'intenzione del genitore di rappresentare il fatto, si era spaventata in pagina6 di 11 quanto la maestra aveva intimato ai bambini di non dire nulla, perché “….doveva CP_1 esser un segreto ed il non doveva saperlo”. Parte_2
Omogenee appaiono le rappresentazioni fatte nella denuncia della signora CP_11
nella qualità di genitore di;
in occasione del racconto della bambina
[...] Persona_6 che – invero – parla di comportamenti non consoni dell'attore (l'abbracciava e contemporaneamente gli palpeggiava la parte posteriore….) raccontava che era stata la maestra, tre giorni prima, ad aver detto a tutti gli alunni di non avvicinarsi perché il bidello non Pt_1 gli avrebbe più toccato le parti intime-
- madre di - studentessa della scuola IC - nel CP_12 Persona_7 raccontare anch'essa riferite condotte poco consone del bidello, aveva precisato che “da tre giorni non accadeva più nulla poiché “la maestra aveva detto in classe “….di stare CP_1 lontano da tale perché toccava le bambine”. Pt_1
La stessa cosa era emersa nella dichiarazione del minore di per il Per_8 Per_9 tramite della rappresentazione del di lui genitore, che rappresentava non aver subito le attenzioni del bidello in quanto la maestra “lo aveva avvertito di non avvicinarsi a tale persona perché toccava le parti intime”.
Ora, limitando l'esame a questi episodi isolatamente considerati, essi indiscutibilmente integrano una condotta dichiarativa, sia pur rivolta nei confronti di bambini ( come se non fosse stato inevitabile che costoro ne avessero riferito ai genitore n.d.r.) inquadrabile nel delitto di diffamazione.
Per l'integrazione del delitto, si consideri esser sufficiente che, in capo all'agente, sussista il dolo generico, considerandosi che la norma in esame non richiede alcun fine specifico, ma soltanto la coscienza e volontà dell'offesa e della sua comunicazione a due o più persone.
In definitiva, ricorre nella fattispecie l'offesa alla reputazione, intendendosi con essa la possibilità che l'uso di parole diffamatorie avesse potuto ledere la reputazione dell'offeso, intendendosi l'immagine e la stima di cui gode la persona nell'ambiente sociale e lavorativo di riferimento. Ricorre inoltre la comunicazione della stessa a più persone, in grado di percepire le parole diffamatorie (esclusi il soggetto agente e la persona offesa). Il fatto incriminato è avvenuto in assenza della persona offesa durante la commissione della condotta.
Va precisato che nella fattispecie non si vuole procedere all'istruzione del reato, visto che non è compito di questo giudice: le condotte denunciate a carico del Pt_1 devono ritenersi non provate, visto che sia l'indagine amministrativa, ma soprattutto l'indagine penale, portavano al proscioglimento in sede istruttoria: il GIP aveva ritenuto condividere l'opinione del PM che non riteneva che gli elementi raccolti avrebbero consentito di sostenere l'accusa in giudizio.
Nondimeno nella valutazione della Procura, condivisa con il GIP, le condotte denunciate o rappresentate dai bambini, sarebbero state oggetto di una induzione indebita, originata dal meccanismo di proliferazione e destrutturazione del dato indotto dalla decisione della maestra di parlare con i minori, invece di allertare le istituzioni in grado di istruire il fatto, ( cosa che, per incidens, avrebbe consentito di accertare nel concreto quanto imputato) e poi riflessosi nella rielaborazione delle giovani menti, oltre che in quelle dei genitori.
pagina7 di 11 La realtà delle cose, ovvero quanto in realtà ritenuto dalla stessa , Controparte_1
(al di là del tentativo di minimizzazione posto in essere dopo che la stessa veniva sentita dai CC) emerge dall'intercettazione del contenuto delle sue conversazioni con la Per_10
alla cui lettura si rimanda, per il chiaro contenuto della stessa.
[...]
La giustificazione resa dalla convenuta alla propria condotta, ovvero di avere deciso di comunicare con i minori per procedere alla loro salvaguardia, non appare sostenibile ed in ogni caso, in questo contesto appare ininfluente. In primo luogo, proprio il suo ruolo di insegnante le avrebbe dovuto rammentare che, a fronte di un fatto grave, (se per tale incolpevolmente ritenuto dalla maestra), il proprio computo era quello di investire gli organismi deputati, non di interloquire con le minori. Cade, con questa considerazione, ogni possibilità di ritenere non integrata la condotta in ragione della legittimità del suo comportamento, che tale non è.
Se poi queste condotte del siano state equivocate ovvero siano state ritenute Pt_1 veridiche e per tali intese dalla in questa sede non rileva: infatti, l'art. 596 c.p., al CP_1 comma 1, sancisce, in relazione al delitto di diffamazione, il principio dell'esclusione della prova liberatoria. Ciò comporta che – salvo le debite eccezioni (nel caso non ricorrenti)- chi si sia reso colpevole del reato di diffamazione, non possa provare, a sua discolpa, la verità
o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. La verità o la notorietà dei fatti offensivi, dunque, in questa sede non escludono il reato di diffamazione, motivo per cui la relativa prova è inammissibile in quanto irrilevante.
In ordine alla decisione della parte attrice di coinvolgere il , datore di CP_5 lavoro pubblico della chiara ed evidente la lucrativa scelta processuale, tanto più CP_1 evidente per la garanzia patrimoniale offerta dall'incolpevole amministrazione, occorre procedere dalla mai condivisa decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, cristallizzata, tra le altre, nella sentenza n. 13246/2019, la cui massima recita:
“….Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”. In quest'arresto la Suprema Corte, componendo il contrasto intercorso tra sezioni semplici, hanno stabilito che il criterio di imputazione fondato sull'art. 2049 c.c. e sul rapporto di preposizione trova operatività in riferimento ai comportamenti compiuti dai pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro incombenze, mentre il diverso criterio fondato sul rapporto di immedesimazione organica resta applicabile in riferimento agli atti compiuti dagli organi nell'esercizio delle loro funzioni, in perfetta conformità a quanto avviene per gli enti privati. In definitiva, con specifico riguardo al comportamento penalmente illecito è stata quindi sancita l'irrilevanza della circostanza che il pubblico dipendente abbia agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche, dandosi invece rilievo alla diversa circostanza della sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta dannosa e le pagina8 di 11 funzioni o i poteri del dipendente, precisandosi che tale rapporto deve ritenersi sussistente se la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri ed evidenziandosi che la sussistenza di questo specifico nesso va ricostruita facendo «applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta».
Le pessime conseguenze sul piano giudiziario -- in termini di giurisdizione di merito -- di questa scelta nomofilattica sono note e si spera che venga a breve tempo rimeditata.
Ma nella fattispecie sembra difficile escludere il (lato) concetto di occasionalità necessaria per come descritto dalla Suprema Corte.
Quanto ai danni pretesi dall'attore.
In tema di responsabilità aquiliana, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria, sicché non può formare oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale", nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 cod. civ.
More solito, in situazioni siffatte occorre distinguere tra il diritto legittimo alla tutela per equivalente da aspettative remunerative che trovano nel danno una semplice e facile occasione, tanto più, laddove la garanzia patrimoniale generica su cui rivalersi sia quella della PA.
In realtà il fatto dannoso, che avrebbe potuto ben più grave se le indagini amministrative e penali non avessero consentito di “distinguere il grano dalla pula”.
L'abnorme pretesa risarcitoria viene ad esser fondata sul danno biologico-psichico, sul danno morale, sul danno esistenziale.
Quanto a quest'ultimo occorre richiamare la stabilizzata definizione di esso qual espressione riassuntiva di modificazioni peggiorative della qualità della vita, alterazione stabile e duratura delle abitudini di vita e relazioni personali cagionate da un evento lesivo. Per il suo riconoscimento occorre, tuttavia, che questa lesione venga ad essere sufficientemente caratterizzata, non bastando al suo riconoscimento il suo mero richiamo.
Si ritiene che, particolarmente nell'ambito del danno alla reputazione, si operi confusione tra beni interessi lesi, dovendosi evitare indebite (speculative) duplicazioni risarcitorie.
L'unico profilo degno di una qualche considerazione, nella fattispecie, è rappresentato dalla coatta necessità in cui si è trovato l'attore di cambiare plesso scolastico;
questo profilo, indubbiamente, va tenuto distinto dal danno morale, avendo una sua specifica connotazione afflittiva suscettibile di adeguata remunerazione. Tuttavia – va contenuto al breve periodo di tempo entro il quale la specifica posizione del GR veniva chiarita, posto che nell'ambito dello stesso anno, veniva archiviato sia il procedimento disciplinare che il procedimento penale, con esplicitazione di una motivazione deputata a dare piena soddisfazione al soggetto leso. In ordine alla sua quantificazione, impossibile operare una specifica valutazione del suo concreto ammontare, occorre fare richiamo alle disposizioni pagina9 di 11 di cui agli articoli 256 e 1226 c.c. ed equitativamente si ritiene possa esser quantificato in €
15.000,00.
Quanto al danno psichico, si è precisato che la documentazione sanitaria prodotta non è apparsa idonea a dar conto di quella tracimazione del danno morale in un danno permanente di carattere psichico: la decisione del scoppiato il caso, di rimanere a Pt_1 casa per quei 121 giorni, e le certificazioni sanitarie fondate sul riferito, (pienamente comprensibili, stante il generico senso di vergogna che addebiti siffatti suscitano in chi ne
é ingiustamente accusato) non mutano i termini della decisione, e – perciò solo – si è rigettata l'esplorativa richiesta di consulenza tecnica, ora per allora, basata sostanzialmente su auto-affermazioni e valutazioni critiche riferite a testimoni che non è stata ammessa in quanto eccessivamente valutativa.
Diverso a dirsi in termini di danno morale. Ci si riferisce nel danno morale da lesione della propria reputazione, che – indiscutibilmente – il fatto illecito ha cagionato nell'attore. Non si ritiene, in buona sostanza, che lo stesso sia in re ipsa, ma lo stesso è stato adeguatamente provato. In termini dimensionali di questo danno, i suoi parametri di riferimento sono la gravità dell'offesa (contenuto, tono, contesto) che appare intensa, la diffusione del messaggio lesivo, (mezzo di comunicazione, pubblico raggiunto) che – all'opposto – appare contenuta stante la ridotta diffusività del messaggio – senza esplicita identificazione del nominativo del soggetto accusato e comparso su pubblicazioni on line. Ed in considerazione del fatto che – come emerso dalle sommarie informazioni – l'intero personale scolastico, aveva immediatamente preso le parti dell'attore, non ritenendo credibile l'addebito. Della posizione sociale e professionale della vittima e delle sue conseguenze concrete si è detto.
Fermo restando quanto detto, in termini di quantificazione del danno morale, si ritiene che lo stesso possa esser liquidato equitativamente nella misura di € 15.000,00. Alle somme sopra liquidate all'attualità ( euro 15.000,00 + euro 15.000,00) deve aggiungersi, a titolo di ristoro, il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario per il periodo intercorso tra l'illecito e la presente decisione – liquidato equitativamente – una somma pari al rendimento degli interessi legali maturati sulla sorte dovuta a ciascun attore, via via rivalutata, previa devalutazione alla data della denuncia.
A titolo di danno non patrimoniale, comprensivo di ogni profilo e pregiudizio, deve quindi riconoscersi in favore di , ed in capo di e del Parte_1 Controparte_1
, in solido tra loro, il risarcimento del Controparte_14 danno nella misura di € 33.100,00 che viene posta a carico della responsabile nonché dell'amministrazione di appartenenza ai sensi del richiamato articolo 2049 c.c.
Nessun'altra somma può esser riconosciuta.
Deve esser invece estromessa la Compagnia di Assicurazioni terza chiamata.
Appare contrattualmente evidente la fondatezza dell'eccezione dalla stessa sollevata. Ed in effetti, la lettura della polizza contrattuale sottoscritta dall' , al netto di ogni CP_7 considerazione, rende evidente l'inoperatività della garanzia prestata in favore della convenuta giusta la polizza n. 165532246/5, a suo tempo rilasciata in favore dell'
[...] stante la mancanza dei presupposti obiettivi per Controparte_7
pagina10 di 11 ritenere invocabile siffatta garanzia contrattuale sotto due profili tra loro concorrenti e complementari.
In particolare giova evidenziare che, ai sensi della polizza sopra citata,
[...] si obbliga a tenere indenne l'istituto scolastico assicurato rispetto al Controparte_3 rischio di danni a terzi arrecati nell'esercizio della propria attività, purché detti danni si concretino in un pregiudizio di natura materiale, ossia morte, lesioni personali o danneggiamento a cose. Appare dunque estraneo all'oggetto del contratto assicurativo quei pregiudizi di natura puramente immateriale, ossia che non siano sostanziati da una di tali specifiche e nominative figure di danno, quale certamente è da considerarsi quello richiesto dall'attore nel presente giudizio e consistente in un non meglio identificato danno da lesione del “bene giuridico” concernente “la reputazione” del collaboratore scolastico.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese processuali sostenute dalla compagnia Unipol si pongono a carico della chiamante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
36099/2023:
Riconosciuta la responsabilità di nella lesione della reputazione Controparte_1 dell'attore, la condanna, unitamente al , in solido tra Controparte_14 loro, al risarcimento del danno cagionato a che quantifica e liquida Parte_1 all'attualità nella misura di € 33.100,00, (somma già rivalutata) oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda.
Dispone l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_3
[...]
NN , ed il al Controparte_1 Controparte_14 pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'attore che liquida nella misura di € 7616,00 oltre rimborso forfettario spese generali ( € 1142,00), nonché Iva e
C.p.A.
NN il al pagamento delle spese Controparte_14 processuali sostenute dalla Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. che quantifica nella misura di € 3.308,00 oltre rimborso forfettario spese generali ( € 496,00), nonché Iva e
C.p.A.
Così deciso in Roma li 28.07.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno.
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 res.te in 00052 Cerveteri (Rm), alla Via Fontana Morella n. 76B, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dagli Avv.ti Simone Morani (C.F. ) e C.F._2
ER RF (C.F. ), elett.te domiciliato presso il loro studio in C.F._3
00052 Cerveteri (Rm), alla P.zza Dante n. 11
ATTORE
CONTRO
C.F. nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...], elettivamente domiciliata in
NT IN (Roma) alla via Enrico Toti n. 8 presso lo studio dell'Avv. Nicola Soracco,
C.F. PEC fax 0766379247, che la rappresenta e C.F._5 Email_1 difende in virtù di delega in calce al presente atto.
CONVENUTA
il in persona del Ministro pro tempore, C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. P.IVA_1
pagina1 di 11 ; fax: 06.96514000; PEC , presso i cui Uffici P.IVA_2 Email_2
è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12
CONVENUTO
C.F e P.I. , in persona del Procuratore Controparte_3 P.IVA_3
Speciale e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. , con sede in Controparte_4
Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gelli (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma alla C.F._6
Via Carlo Poma n. 4, giusta delega a margine del presente atto
ZO IA
oggetto: azione di danni per lesione della reputazione.
Conclusioni per parte attrice: “ Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della
Sig.ra e del Controparte_1 Controparte_5 secondo le diverse accezioni di responsabilità, per le condotte illecite
[...] tenute nei confronti del Sig. come descritte in premessa;
2) Parte_1 condannare la Sig.ra e del Controparte_1 Controparte_5
a risarcire al Sig. i danni dal medesimo
[...] Parte_1 subiti e subendi in conseguenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di €
232.074,00 (duecentotrentaduemila/74), o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese, competenze e onorari di giudizio”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, esauriti Controparte_1 gli incombenti di rito ed istruita la causa, - in via principale rigettare le domande tutte avanzate dal Signor nei confronti della Signora siccome Parte_1 Controparte_1 infondate e non provate e, per l'effetto, condannare il medesimo alla rifusione delle spese di lite, competenze, onorari e spese forfettarie come per legge in favore della medesima convenuta;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, condannare il solo convenuto al Controparte_6 risarcimento del danno ex art. 2049 c.c., ricorrendo indiscutibilmente nel caso di specie un nesso tra la funzione ricoperta ed il comportamento posto in essere dal dipendente che ha causato il presunto danno. Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per il : ”Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, CP_5 eccezione o deduzione: nel merito, rigettare l'avversa domanda nei confronti del
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
dichiarare l'obbligo della Controparte_2
a manlevare l' e, Controparte_3 Controparte_7 per esso, il , da ogni conseguenza eventualmente pregiudizievole Controparte_2 in conseguenza all'esito della causa e pertanto, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità dell'Amministrazione scolastica convenuta, condannare la Compagnia
pagina2 di 11 Assicurativa di cui sopra al risarcimento del danno che dovesse liquidarsi in favore di parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_8 istanza, eccezione e deduzione: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia dell'adito Ufficio a favore del Giudice del lavoro, nonché
l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale Civile di Roma;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 165532246/5, sottoscritta con nonché la Controparte_9 Controparte_7 carenza di legittimazione attiva del ad invocarne l'operatività; Controparte_2
- nel merito, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di quella di manleva del , dichiarare la tenuta Controparte_2 Controparte_3 alla manleva solo nei limiti del massimale di polizza. Col favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali.
FATTO E PROCESSO
Con l'atto introduttivo del 17.07.2023, in riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, il sig. – Parte_1 collaboratore scolastico dell' di Cerveteri – ha convenuto in Controparte_7 giudizio l'insegnante , e lamentando l'integrazione nella condotta di Controparte_1 costei di un fatto riconducibile al delitto di diffamazione ex art 595 c.p. che ne aveva cagionato conseguenze biologico-psichiche morali ed esistenziali, ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
In estrema sintesi narrativa -- per le sovrabbondanti specifiche basterà fare riferimento alla lettura dell' atto introduttivo -- l'attore, nell'anno 2019, veniva fatto oggetto di segnalazione da parte di , , , genitori di CP_10 CP_11 CP_12 altrettanti bambini della classe III E dell'IC di Cerveteri, che nella data del 18 gennaio si erano recati presso i CC di Campo di Mare sporgendo una denuncia penale nei confronti dell'attore addebitandogli di aver “palpeggiato le parti intime” di alcune bambine della classe III E dell'I.C. di Cerveteri (etc. etc.).
I genitori precisavano nella denuncia di aver saputo, talora dai propri figli, talora dagli altri genitori, che spesso il bidello, con la scusa di abbracciarla/le metteva loro la mano sul sedere e, qualora di spalle, le abbracciava da tergo e --facendo scivolare le mani
-- toccava le parti X ( n.d.r.) intime, rimanendo con le mani sopra i vestiti”. Dalle denunce era emerso che la convenuta maestra aveva invitato gli alunni a stare Controparte_1 lontani dal bidello “… perché vi tocca le parti intime”. I genitori, allarmati, avevano incontrato prima le insegnanti e poi il Sindaco ed alcuni di costoro avevano ritenuto proporre denuncia penale. Interpellata la maestra aveva confermato di Testimone_1 aver allertato gli alunni, ma al solo scopo di tutelarli.
pagina3 di 11 Viceversa, sosteneva la difesa di parte attrice, gli addebiti erano completamente inventati: ma questi fatti, e soprattutto il comportamento dell'insegnante, che aveva allarmato i bambini (che avevano poi allertato i genitori) aveva comportato l'apertura di un procedimento amministrativo disciplinare, che – tuttavia – stante la falsità degli addebiti, era stato archiviato. Anche il procedimento penale si era risolto con un nulla di fatto: il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, in data 29.11.2019, condividendo la richiesta del PM, aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale, ritenendo che gli atti acquisiti, non consentissero di sostenere l'accusa in giudizio.
Tale archiviazione non era però intervenuta prima che l'attore fosse sottoposto al pubblico ludibrio ed alla pubblica riprovazione, particolarmente afflittiva stante le dimensioni della comunità di riferimento ove lo stesso abitava e prestava la sua attività.
Infatti, la notizia, prima di esser archiviata era stata ripresa dalla stampa locale, e lo stesso era stato costretto a spostarsi presso un altro plesso scolastico, e poi a trasferirsi Pt_1 dalla località.
Nella tesi di parte attrice l'atteggiamento non sereno, e le dichiarazioni della erano state la vera causa di tutto, avendo costei male interpretato normali CP_1 atteggiamenti di affettività, richieste e normali per gli stessi bambini, con condotte inesprimibili che non gli potevano esser addebitate.
Così facendo l'attrice aveva leso la sua reputazione, comunicando con più di due persone in assenza della persona offesa. Ne erano conseguiti danni psichici, fisici, e morali, dei quali chiedeva ristoro, sia nei confronti della responsabile che – guarda caso CP_1
– nei confronti del , di cui era dipendente la maestra. CP_5
Si costituiva in giudizio la maestra che chiedeva il rigetto della Testimone_1 domanda proposta nei propri confronti. Teneva a precisare che il danno che l'attore medesimo affermava di aver patito era stato cagionato da denunce querele sporte nei suoi confronti da terze persone, genitori di bambini di otto anni frequentanti la scuola dove il medesimo lavora, e da articoli giornalistici di tre testate locali che pubblicano on-line nei quali si citano fatti generici e persone anonime.
La stessa rappresentazione dei fatti operata nelle denunce, consentiva di evidenziare come la causa di tutto era da individuarsi nella condotta del che si Pt_1 distingueva per aver degli atteggiamenti troppo disponibili ed affabili verso gli alunni, non conformi al contegno scolastico, che aveva giustificato la “disapprovazione” di alcune maestre, tra cui la stessa convenuta, che avevano prima ammonito l'interessato e poi – persistendo questi comportamenti – avevano indotto la stessa di ammonire i bambini ad evitare contatti fisici con il bidello.
Peraltro, in tutte le occasioni nelle quali era stata interpellata, mai la aveva CP_1 dichiarato che il molestasse i minori, ma aveva lamentato il suo contegno troppo Pt_1 confidenziale, fuori luogo, non consono. La reazione dei genitori, era stata paradossale,
pagina4 di 11 visto che costoro avevano ritenuto di dover sporgere denuncia avendo interpretato in maniera inadeguata le parole dei propri figli.
Erano stati a lei attribuiti, fatti e dichiarazioni che la stessa non aveva mai fatto, evidentemente frutto dell'estrapolazione di confidenze fatte dai minori, troppo ingenui per poter percepire le differenze di registro comunicativo. Le stesse bambine, e Per_1
le uniche (tra gli alunni della maestra secondo le interpretazioni dei Per_2 CP_1 genitori degli stessi) ad aver attribuito alla medesima l'avviso di 'non farsi palpeggiare nelle parti intime', erano state giudicate inattendibili e le dichiarazioni rese evidentemente
'frutto di una loro suggestione”.
La stessa diffusione di queste notizie era stata strumentalmente amplificata dalla difesa attorea, visto che il fatto era stato fatto oggetto di pubblicazioni on line di scarsa importanza, nelle quali non era immediatamente percepibile l'individuazione e l'identificazione dei protagonisti.
Contrariamente a quanto dedotto in sede di atto introduttivo del giudizio da parte attrice, in sede di sommarie informazioni testimoniali, di fronte ai Carabinieri di
Civitavecchia la convenuta aveva solo riferito di aver parlato con il e con i bambini Pt_1 della propria classe semplicemente allo scopo di circoscrivere e correggere un
“atteggiamento” – questo è il termine che la medesima cita numerose volte - ritenuto non adatto al contesto scolastico. Ma il suo “moto d'animo” era stato semplicemente protettivo.
La sua posizione – durante l'orario scolastico – di garante della incolumità psico-fisica degli stessi l'aveva indotta a esprimersi, ma con finalità e con intento del tutto disconnesso dalla rappresentazione operata.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda CP_5 proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Evidenziava, in ogni caso, come non si configurassero gli estremi della lesione dell'onore e della reputazione del e che – in Pt_1 ogni caso – non potesse l'amministrazione esser coinvolta in un fatto che era stato commesso al di fuori della responsabilità diretta della PA presso cui la prestava CP_1 servizio, ed in difetto di qualsivoglia occasionalità necessaria.
Veniva comunque richiesta ed autorizzata la chiamata in causa dell'
[...] che contestava il proprio coinvolgimento contestando Controparte_13
l'operatività della garanzia assicurativa e chiedendo la propria estromissione. La terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva, in ogni caso, l'incompetenza della sezione ordinaria dovendo la causa esser attribuita alla competenza della Sezione Lavoro.
Incardinata la causa, ritenuto non si appalesasse fondata l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale del Lavoro, ritenuto che le richieste istruttorie di carattere orale fossero superflue e che la documentazione sanitaria fosse inadeguata a giustificare una consulenza tecnica di carattere medico ora per allora, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta sentenza.
pagina5 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e nei termini di cui in parte motiva dev'esser accolta.
Occorre distinguere il diritto ad esser risarciti del danno subito, dalle pretese speculative, che – come tali – non possono esser accolte.
Nel merito occorre procedere dall'accertamento fattuale incontestabile, rappresentato dall'evidenza dell'integrazione, nel comportamento della di una condotta CP_1 suscettibile astrattamente di esser inquadrata nell'ambito del delitto di cui all'articolo 595
c.p.
La disposizione penale di cui all'articolo 595 c.p. recita: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Come noto, rispetto all'ingiuria ex art. 594 c.p., tale disposizione persegue la condotta dell'offesa rivolta verso persone non presenti, (ovvero non solo assenti fisicamente, ma anche non in grado di percepire l'offesa). Il requisito della comunicazione tra più persone si considera integrato anche qualora questa avvenga in tempi diversi (si pensi al cd. passaparola).
Nella fattispecie concreta abbiamo, in effetti, la ricorrenza dell'offesa all'altrui reputazione integrata in una comunicazione del fatto increscioso operata a più persone.
L'improvvida decisione della maestra, quale che fosse la finalità della sua condotta (che adesso non rileva ma sarà riesaminata nel prosieguo) si integra laddove decideva di invitare i bambini a non consentire al bidello manifestazioni “troppo confidenziali”. Il contenuto comunicativo della rappresentazione appare certamente lesivo dell'altrui reputazione. La falsità dell'addebito origina non solo dall'esito dei procedimenti ma anche dalle sue stesse dichiarazioni rese dinanzi agli organismi giurisdizionali ed ispettivi.
Sia pure al netto delle indiscutibili capacità immaginifiche e rielaborative dei bambini, la rappresentazione che costoro fanno ai genitori di quanto sia stato detto loro dalla maestra, consente di ricavare per derivazione, il contenuto comunicativo dell'insegnante: ci si riferisce, in particolar modo, a quanto dichiarato nel verbale di denuncia querela di che, nel rappresentare quanto a lui riferito dalla figlia Per_3
in merito a questi atteggiamenti troppo confidenziali, riferiva che la maestra Per_4
, invitava tutti gli alunni, a non incontrare tale perché “….vi tocca CP_1 Per_5 Pt_1 le parti intime”. Costui, in particolare, (ovvero il genitore non la minore) prima di ratificare la denuncia aveva parlato proprio con la maestra che gli aveva confermato la CP_1 fondatezza della notizia”… ed era mortificata per non aver avvertito i genitori di tale situazione.
Anzi, a dire della maestra, “anche l'anno scorso si era verificata una situazione analoga “che era riuscita a risolvere congiuntamente ai genitori ed allo stesso operatore scolastico, che – a suo dire – era stato invitato a non compiere più atti del genere. Che la bambina, venuta a conoscenza dell'intenzione del genitore di rappresentare il fatto, si era spaventata in pagina6 di 11 quanto la maestra aveva intimato ai bambini di non dire nulla, perché “….doveva CP_1 esser un segreto ed il non doveva saperlo”. Parte_2
Omogenee appaiono le rappresentazioni fatte nella denuncia della signora CP_11
nella qualità di genitore di;
in occasione del racconto della bambina
[...] Persona_6 che – invero – parla di comportamenti non consoni dell'attore (l'abbracciava e contemporaneamente gli palpeggiava la parte posteriore….) raccontava che era stata la maestra, tre giorni prima, ad aver detto a tutti gli alunni di non avvicinarsi perché il bidello non Pt_1 gli avrebbe più toccato le parti intime-
- madre di - studentessa della scuola IC - nel CP_12 Persona_7 raccontare anch'essa riferite condotte poco consone del bidello, aveva precisato che “da tre giorni non accadeva più nulla poiché “la maestra aveva detto in classe “….di stare CP_1 lontano da tale perché toccava le bambine”. Pt_1
La stessa cosa era emersa nella dichiarazione del minore di per il Per_8 Per_9 tramite della rappresentazione del di lui genitore, che rappresentava non aver subito le attenzioni del bidello in quanto la maestra “lo aveva avvertito di non avvicinarsi a tale persona perché toccava le parti intime”.
Ora, limitando l'esame a questi episodi isolatamente considerati, essi indiscutibilmente integrano una condotta dichiarativa, sia pur rivolta nei confronti di bambini ( come se non fosse stato inevitabile che costoro ne avessero riferito ai genitore n.d.r.) inquadrabile nel delitto di diffamazione.
Per l'integrazione del delitto, si consideri esser sufficiente che, in capo all'agente, sussista il dolo generico, considerandosi che la norma in esame non richiede alcun fine specifico, ma soltanto la coscienza e volontà dell'offesa e della sua comunicazione a due o più persone.
In definitiva, ricorre nella fattispecie l'offesa alla reputazione, intendendosi con essa la possibilità che l'uso di parole diffamatorie avesse potuto ledere la reputazione dell'offeso, intendendosi l'immagine e la stima di cui gode la persona nell'ambiente sociale e lavorativo di riferimento. Ricorre inoltre la comunicazione della stessa a più persone, in grado di percepire le parole diffamatorie (esclusi il soggetto agente e la persona offesa). Il fatto incriminato è avvenuto in assenza della persona offesa durante la commissione della condotta.
Va precisato che nella fattispecie non si vuole procedere all'istruzione del reato, visto che non è compito di questo giudice: le condotte denunciate a carico del Pt_1 devono ritenersi non provate, visto che sia l'indagine amministrativa, ma soprattutto l'indagine penale, portavano al proscioglimento in sede istruttoria: il GIP aveva ritenuto condividere l'opinione del PM che non riteneva che gli elementi raccolti avrebbero consentito di sostenere l'accusa in giudizio.
Nondimeno nella valutazione della Procura, condivisa con il GIP, le condotte denunciate o rappresentate dai bambini, sarebbero state oggetto di una induzione indebita, originata dal meccanismo di proliferazione e destrutturazione del dato indotto dalla decisione della maestra di parlare con i minori, invece di allertare le istituzioni in grado di istruire il fatto, ( cosa che, per incidens, avrebbe consentito di accertare nel concreto quanto imputato) e poi riflessosi nella rielaborazione delle giovani menti, oltre che in quelle dei genitori.
pagina7 di 11 La realtà delle cose, ovvero quanto in realtà ritenuto dalla stessa , Controparte_1
(al di là del tentativo di minimizzazione posto in essere dopo che la stessa veniva sentita dai CC) emerge dall'intercettazione del contenuto delle sue conversazioni con la Per_10
alla cui lettura si rimanda, per il chiaro contenuto della stessa.
[...]
La giustificazione resa dalla convenuta alla propria condotta, ovvero di avere deciso di comunicare con i minori per procedere alla loro salvaguardia, non appare sostenibile ed in ogni caso, in questo contesto appare ininfluente. In primo luogo, proprio il suo ruolo di insegnante le avrebbe dovuto rammentare che, a fronte di un fatto grave, (se per tale incolpevolmente ritenuto dalla maestra), il proprio computo era quello di investire gli organismi deputati, non di interloquire con le minori. Cade, con questa considerazione, ogni possibilità di ritenere non integrata la condotta in ragione della legittimità del suo comportamento, che tale non è.
Se poi queste condotte del siano state equivocate ovvero siano state ritenute Pt_1 veridiche e per tali intese dalla in questa sede non rileva: infatti, l'art. 596 c.p., al CP_1 comma 1, sancisce, in relazione al delitto di diffamazione, il principio dell'esclusione della prova liberatoria. Ciò comporta che – salvo le debite eccezioni (nel caso non ricorrenti)- chi si sia reso colpevole del reato di diffamazione, non possa provare, a sua discolpa, la verità
o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. La verità o la notorietà dei fatti offensivi, dunque, in questa sede non escludono il reato di diffamazione, motivo per cui la relativa prova è inammissibile in quanto irrilevante.
In ordine alla decisione della parte attrice di coinvolgere il , datore di CP_5 lavoro pubblico della chiara ed evidente la lucrativa scelta processuale, tanto più CP_1 evidente per la garanzia patrimoniale offerta dall'incolpevole amministrazione, occorre procedere dalla mai condivisa decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, cristallizzata, tra le altre, nella sentenza n. 13246/2019, la cui massima recita:
“….Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”. In quest'arresto la Suprema Corte, componendo il contrasto intercorso tra sezioni semplici, hanno stabilito che il criterio di imputazione fondato sull'art. 2049 c.c. e sul rapporto di preposizione trova operatività in riferimento ai comportamenti compiuti dai pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro incombenze, mentre il diverso criterio fondato sul rapporto di immedesimazione organica resta applicabile in riferimento agli atti compiuti dagli organi nell'esercizio delle loro funzioni, in perfetta conformità a quanto avviene per gli enti privati. In definitiva, con specifico riguardo al comportamento penalmente illecito è stata quindi sancita l'irrilevanza della circostanza che il pubblico dipendente abbia agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche, dandosi invece rilievo alla diversa circostanza della sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta dannosa e le pagina8 di 11 funzioni o i poteri del dipendente, precisandosi che tale rapporto deve ritenersi sussistente se la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri ed evidenziandosi che la sussistenza di questo specifico nesso va ricostruita facendo «applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta».
Le pessime conseguenze sul piano giudiziario -- in termini di giurisdizione di merito -- di questa scelta nomofilattica sono note e si spera che venga a breve tempo rimeditata.
Ma nella fattispecie sembra difficile escludere il (lato) concetto di occasionalità necessaria per come descritto dalla Suprema Corte.
Quanto ai danni pretesi dall'attore.
In tema di responsabilità aquiliana, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria, sicché non può formare oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale", nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 cod. civ.
More solito, in situazioni siffatte occorre distinguere tra il diritto legittimo alla tutela per equivalente da aspettative remunerative che trovano nel danno una semplice e facile occasione, tanto più, laddove la garanzia patrimoniale generica su cui rivalersi sia quella della PA.
In realtà il fatto dannoso, che avrebbe potuto ben più grave se le indagini amministrative e penali non avessero consentito di “distinguere il grano dalla pula”.
L'abnorme pretesa risarcitoria viene ad esser fondata sul danno biologico-psichico, sul danno morale, sul danno esistenziale.
Quanto a quest'ultimo occorre richiamare la stabilizzata definizione di esso qual espressione riassuntiva di modificazioni peggiorative della qualità della vita, alterazione stabile e duratura delle abitudini di vita e relazioni personali cagionate da un evento lesivo. Per il suo riconoscimento occorre, tuttavia, che questa lesione venga ad essere sufficientemente caratterizzata, non bastando al suo riconoscimento il suo mero richiamo.
Si ritiene che, particolarmente nell'ambito del danno alla reputazione, si operi confusione tra beni interessi lesi, dovendosi evitare indebite (speculative) duplicazioni risarcitorie.
L'unico profilo degno di una qualche considerazione, nella fattispecie, è rappresentato dalla coatta necessità in cui si è trovato l'attore di cambiare plesso scolastico;
questo profilo, indubbiamente, va tenuto distinto dal danno morale, avendo una sua specifica connotazione afflittiva suscettibile di adeguata remunerazione. Tuttavia – va contenuto al breve periodo di tempo entro il quale la specifica posizione del GR veniva chiarita, posto che nell'ambito dello stesso anno, veniva archiviato sia il procedimento disciplinare che il procedimento penale, con esplicitazione di una motivazione deputata a dare piena soddisfazione al soggetto leso. In ordine alla sua quantificazione, impossibile operare una specifica valutazione del suo concreto ammontare, occorre fare richiamo alle disposizioni pagina9 di 11 di cui agli articoli 256 e 1226 c.c. ed equitativamente si ritiene possa esser quantificato in €
15.000,00.
Quanto al danno psichico, si è precisato che la documentazione sanitaria prodotta non è apparsa idonea a dar conto di quella tracimazione del danno morale in un danno permanente di carattere psichico: la decisione del scoppiato il caso, di rimanere a Pt_1 casa per quei 121 giorni, e le certificazioni sanitarie fondate sul riferito, (pienamente comprensibili, stante il generico senso di vergogna che addebiti siffatti suscitano in chi ne
é ingiustamente accusato) non mutano i termini della decisione, e – perciò solo – si è rigettata l'esplorativa richiesta di consulenza tecnica, ora per allora, basata sostanzialmente su auto-affermazioni e valutazioni critiche riferite a testimoni che non è stata ammessa in quanto eccessivamente valutativa.
Diverso a dirsi in termini di danno morale. Ci si riferisce nel danno morale da lesione della propria reputazione, che – indiscutibilmente – il fatto illecito ha cagionato nell'attore. Non si ritiene, in buona sostanza, che lo stesso sia in re ipsa, ma lo stesso è stato adeguatamente provato. In termini dimensionali di questo danno, i suoi parametri di riferimento sono la gravità dell'offesa (contenuto, tono, contesto) che appare intensa, la diffusione del messaggio lesivo, (mezzo di comunicazione, pubblico raggiunto) che – all'opposto – appare contenuta stante la ridotta diffusività del messaggio – senza esplicita identificazione del nominativo del soggetto accusato e comparso su pubblicazioni on line. Ed in considerazione del fatto che – come emerso dalle sommarie informazioni – l'intero personale scolastico, aveva immediatamente preso le parti dell'attore, non ritenendo credibile l'addebito. Della posizione sociale e professionale della vittima e delle sue conseguenze concrete si è detto.
Fermo restando quanto detto, in termini di quantificazione del danno morale, si ritiene che lo stesso possa esser liquidato equitativamente nella misura di € 15.000,00. Alle somme sopra liquidate all'attualità ( euro 15.000,00 + euro 15.000,00) deve aggiungersi, a titolo di ristoro, il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario per il periodo intercorso tra l'illecito e la presente decisione – liquidato equitativamente – una somma pari al rendimento degli interessi legali maturati sulla sorte dovuta a ciascun attore, via via rivalutata, previa devalutazione alla data della denuncia.
A titolo di danno non patrimoniale, comprensivo di ogni profilo e pregiudizio, deve quindi riconoscersi in favore di , ed in capo di e del Parte_1 Controparte_1
, in solido tra loro, il risarcimento del Controparte_14 danno nella misura di € 33.100,00 che viene posta a carico della responsabile nonché dell'amministrazione di appartenenza ai sensi del richiamato articolo 2049 c.c.
Nessun'altra somma può esser riconosciuta.
Deve esser invece estromessa la Compagnia di Assicurazioni terza chiamata.
Appare contrattualmente evidente la fondatezza dell'eccezione dalla stessa sollevata. Ed in effetti, la lettura della polizza contrattuale sottoscritta dall' , al netto di ogni CP_7 considerazione, rende evidente l'inoperatività della garanzia prestata in favore della convenuta giusta la polizza n. 165532246/5, a suo tempo rilasciata in favore dell'
[...] stante la mancanza dei presupposti obiettivi per Controparte_7
pagina10 di 11 ritenere invocabile siffatta garanzia contrattuale sotto due profili tra loro concorrenti e complementari.
In particolare giova evidenziare che, ai sensi della polizza sopra citata,
[...] si obbliga a tenere indenne l'istituto scolastico assicurato rispetto al Controparte_3 rischio di danni a terzi arrecati nell'esercizio della propria attività, purché detti danni si concretino in un pregiudizio di natura materiale, ossia morte, lesioni personali o danneggiamento a cose. Appare dunque estraneo all'oggetto del contratto assicurativo quei pregiudizi di natura puramente immateriale, ossia che non siano sostanziati da una di tali specifiche e nominative figure di danno, quale certamente è da considerarsi quello richiesto dall'attore nel presente giudizio e consistente in un non meglio identificato danno da lesione del “bene giuridico” concernente “la reputazione” del collaboratore scolastico.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese processuali sostenute dalla compagnia Unipol si pongono a carico della chiamante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
36099/2023:
Riconosciuta la responsabilità di nella lesione della reputazione Controparte_1 dell'attore, la condanna, unitamente al , in solido tra Controparte_14 loro, al risarcimento del danno cagionato a che quantifica e liquida Parte_1 all'attualità nella misura di € 33.100,00, (somma già rivalutata) oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda.
Dispone l'estromissione dal presente giudizio di Controparte_3
[...]
NN , ed il al Controparte_1 Controparte_14 pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'attore che liquida nella misura di € 7616,00 oltre rimborso forfettario spese generali ( € 1142,00), nonché Iva e
C.p.A.
NN il al pagamento delle spese Controparte_14 processuali sostenute dalla Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. che quantifica nella misura di € 3.308,00 oltre rimborso forfettario spese generali ( € 496,00), nonché Iva e
C.p.A.
Così deciso in Roma li 28.07.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno.
pagina11 di 11