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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn.8191/2022
e 8192/2022 R.G.L. promossi
D A
e Parte_1 Parte_2
(avv. RANDAZZO EMANUELE)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti MAGRO RICCARDO, LENTINI FEDERICO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 25/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere a la somma di euro 3.570,00, oltre accessori Parte_1
come per legge e a la somma di euro 2.545,00, oltre accessori come per Parte_2
legge;
- rigetta per il resto i ricorsi;
- compensa per metà le spese di lite e condanna , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.345,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con distinti ricorsi, riuniti per ragioni di connessione, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio chiedendo: Controparte_1
- , previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato Parte_1
con mansioni di Magazziniere di V livello dal 17/06/2019 fino al 29/09/2021, “condannare la predetta Società coop. Italia 90 in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore a corrispondergli le somme tutte dovute a titolo di differenze retributive, prestazioni straordinarie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, T.F.R. e quant'altro dovuto secondo le disposizioni di cui al C.C.N.L. di settore in misura di € 35.845.00 ovvero in quella diversa misura che verrà accertata in corso di causa in esito ad espletanda CTU, con le relative ritenute fiscali e i versamenti contributivi all' Il tutto con la CP_2 rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 sulle somme in tal modo rivalutate fino all'effettivo soddisfo”;
- “Ritenere e dichiarare che la concludente ha prestato Parte_2 Parte_2
l'attività lavorativa subordinata richiamata nella parte espositiva del presente atto quale
Addetta alle pulizie di VII livello in favore della Società coop. Italia 90, continuativamente dal 14/02/2014 al 30/09/2021, con conseguente trasformazione del citato rapporto lavorativo a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Conseguentemente condannare la predetta coop. in persona del suo CP_1 CP_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore a corrisponderle le somme tutte dovute
a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie non godute, 13ª mensilità, 14ª mensilità, T.F.R. e quant'altro dovuto secondo le disposizioni di cui al C.C.N.L. di settore in misura di € 31.930,00 ovvero in quella diversa misura che verrà accertata in corso di causa in esito ad espletanda CTU, con le relative ritenute fiscali e i versamenti contributivi all' Condannare, altresì, la convenuta Società coop. in persona del suo CP_2 CP_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore della signora mediante la corresponsione di un'indennità Parte_2 onnicomprensiva calcolata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. Il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 sulle somme in tal modo rivalutate fino all'effettivo soddisfo”; premesso che la convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dei ricorsi, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruiti con escussione della teste , disposta la Testimone_1
trattazione ex art. 127 ter c.p.c., i ricorsi riuniti vengono decisi mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che dalla tardiva costituzione in giudizio di parte resistente, in data 15.1.2024, laddove la prima udienza era fissata per il 18.1.2024, derivano le conseguenze previste dall'art. 416
c.p.c., con decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, come la prescrizione (cfr. a riguardo, ex plurimis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del
05/08/2013, Sez. L, Sentenza n. 16326 del 13/07/2009) e di articolare mezzi istruttori, anche documentali;
rilevato inoltre che i ricorrenti non hanno fornito prova dei presupposti previsti per l'accoglimento delle richieste relative al lavoro straordinario, del quale occorre fornire una prova specifica e rigorosa che, nella fattispecie, manca, avendo entrambi i ricorrenti citato esclusivamente una testimone che, a prescindere dai rapporti di coniugio e di affinità, ha lavorato solo per un breve periodo per la convenuta in sostituzione di e con mansioni diverse da quelle svolte CP_3 da , sicché non può aver avuto contezza dell'orario effettivamente osservato da Parte_1
entrambi.
Viceversa, la società convenuta non ha provato di aver corrisposto al ricorrente la 13^, la
14^ e, in relazione al TFR, ha dichiarato di voler corrispondere la somma di euro 1.319,30.
In relazione poi alle richieste di l'omessa produzione dei contratti di Parte_2
lavoro non consente di legittimare né la richiesta di conversione dei medesimi in un unico rapporto a tempo indeterminato, né la richiesta risarcitoria, inoltre la teste escussa non ha reso dichiarazioni che consentano di ritenere fondata la richiesta di indennità per ferie non godute, non avendo fornito alcuna prova del presupposto;
la convenuta ha invece offerto di corrispondere a titolo di TFR la somma di euro 2.544,87;
ritenuto che
la convenuta debba pertanto corrispondere a a titolo di 13^, 14^ Parte_1
e TFR per il periodo lavorativo dedotto in ricorso (risultante dall'estratto contributivo) la somma di euro 3.570,00 e a a titolo di TFR la somma di euro 2.545,00 oltre accessori come Parte_2
per legge per entrambi;
ritenuto che
, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese possono essere compensate per metà, ponendosi la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico della convenuta, disponendone la distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn.8191/2022
e 8192/2022 R.G.L. promossi
D A
e Parte_1 Parte_2
(avv. RANDAZZO EMANUELE)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti MAGRO RICCARDO, LENTINI FEDERICO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 25/03/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a corrispondere a la somma di euro 3.570,00, oltre accessori Parte_1
come per legge e a la somma di euro 2.545,00, oltre accessori come per Parte_2
legge;
- rigetta per il resto i ricorsi;
- compensa per metà le spese di lite e condanna , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 1.345,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con distinti ricorsi, riuniti per ragioni di connessione, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio chiedendo: Controparte_1
- , previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato Parte_1
con mansioni di Magazziniere di V livello dal 17/06/2019 fino al 29/09/2021, “condannare la predetta Società coop. Italia 90 in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore a corrispondergli le somme tutte dovute a titolo di differenze retributive, prestazioni straordinarie, 13ª mensilità, 14ª mensilità, T.F.R. e quant'altro dovuto secondo le disposizioni di cui al C.C.N.L. di settore in misura di € 35.845.00 ovvero in quella diversa misura che verrà accertata in corso di causa in esito ad espletanda CTU, con le relative ritenute fiscali e i versamenti contributivi all' Il tutto con la CP_2 rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 sulle somme in tal modo rivalutate fino all'effettivo soddisfo”;
- “Ritenere e dichiarare che la concludente ha prestato Parte_2 Parte_2
l'attività lavorativa subordinata richiamata nella parte espositiva del presente atto quale
Addetta alle pulizie di VII livello in favore della Società coop. Italia 90, continuativamente dal 14/02/2014 al 30/09/2021, con conseguente trasformazione del citato rapporto lavorativo a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Conseguentemente condannare la predetta coop. in persona del suo CP_1 CP_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore a corrisponderle le somme tutte dovute
a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie non godute, 13ª mensilità, 14ª mensilità, T.F.R. e quant'altro dovuto secondo le disposizioni di cui al C.C.N.L. di settore in misura di € 31.930,00 ovvero in quella diversa misura che verrà accertata in corso di causa in esito ad espletanda CTU, con le relative ritenute fiscali e i versamenti contributivi all' Condannare, altresì, la convenuta Società coop. in persona del suo CP_2 CP_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore della signora mediante la corresponsione di un'indennità Parte_2 onnicomprensiva calcolata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. Il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 sulle somme in tal modo rivalutate fino all'effettivo soddisfo”; premesso che la convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dei ricorsi, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruiti con escussione della teste , disposta la Testimone_1
trattazione ex art. 127 ter c.p.c., i ricorsi riuniti vengono decisi mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che dalla tardiva costituzione in giudizio di parte resistente, in data 15.1.2024, laddove la prima udienza era fissata per il 18.1.2024, derivano le conseguenze previste dall'art. 416
c.p.c., con decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, come la prescrizione (cfr. a riguardo, ex plurimis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del
05/08/2013, Sez. L, Sentenza n. 16326 del 13/07/2009) e di articolare mezzi istruttori, anche documentali;
rilevato inoltre che i ricorrenti non hanno fornito prova dei presupposti previsti per l'accoglimento delle richieste relative al lavoro straordinario, del quale occorre fornire una prova specifica e rigorosa che, nella fattispecie, manca, avendo entrambi i ricorrenti citato esclusivamente una testimone che, a prescindere dai rapporti di coniugio e di affinità, ha lavorato solo per un breve periodo per la convenuta in sostituzione di e con mansioni diverse da quelle svolte CP_3 da , sicché non può aver avuto contezza dell'orario effettivamente osservato da Parte_1
entrambi.
Viceversa, la società convenuta non ha provato di aver corrisposto al ricorrente la 13^, la
14^ e, in relazione al TFR, ha dichiarato di voler corrispondere la somma di euro 1.319,30.
In relazione poi alle richieste di l'omessa produzione dei contratti di Parte_2
lavoro non consente di legittimare né la richiesta di conversione dei medesimi in un unico rapporto a tempo indeterminato, né la richiesta risarcitoria, inoltre la teste escussa non ha reso dichiarazioni che consentano di ritenere fondata la richiesta di indennità per ferie non godute, non avendo fornito alcuna prova del presupposto;
la convenuta ha invece offerto di corrispondere a titolo di TFR la somma di euro 2.544,87;
ritenuto che
la convenuta debba pertanto corrispondere a a titolo di 13^, 14^ Parte_1
e TFR per il periodo lavorativo dedotto in ricorso (risultante dall'estratto contributivo) la somma di euro 3.570,00 e a a titolo di TFR la somma di euro 2.545,00 oltre accessori come Parte_2
per legge per entrambi;
ritenuto che
, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese possono essere compensate per metà, ponendosi la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico della convenuta, disponendone la distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno