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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
23.2.2023
d a
Parte_1
rappresentata e difesadall'avv. Roberto Zoller
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alexander Schuster
pagina 1 di 37 pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento, per tutto il periodo
lavorato oggetto di causa, nel livello contrattuale di operaio specializzato super,
anziché nel livello contrattuale di operaio comune in base al CCNL e CCPL vigenti;
- accertare e dichiarare l'entità delle ore effettivamente lavorate dal ricorrente per
l'azienda nel periodo lavorativo oggetto di causa;
CP_1
- conseguentemente, condannare l'impresa individuale di C.F. CP_1
e P. I. , sita in 38050 Sant'Orsola Terme (TN), C.F._1 P.IVA_1
località Donadini 8, al pagamento al ricorrente delle differenze retributive,
comprensive di tutte le voci accessorie, ratei e contribuzioni spettanti, che risulteranno
dovute in corso di causa, in conseguenza del corretto inquadramento nel livello
contrattuale di operaio specializzato super, nonché in conseguenza delle ore
effettivamente lavorate, ma non ancora retribuite, con maggiorazione di rivalutazione
monetaria ex lege e di interessi ex art. 1284 c.c.;
- con vittoria di compensi e spese di causa, comprese spese forfettarie, CNA e IVA”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettare il ricorso, in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato;
con vittoria di tutte le spese di lite”
pagina 2 di 37 MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di aver svolto, in favore del convenuto , nei periodi marzo - CP_1
dicembre 21019, febbraio - ottobre 2020 e febbraio - settembre 2021, attività lavorativa in esecuzione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 21 e 22 lett.
b) e c) CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 19.6.2018, con inquadramento nella qualifica di “operaio” e nel livello “lavoratori stagionali adibiti alla raccolta e coltivazione di piccoli frutti” CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento
di data 14.3.2019 e CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento di data
17.5.2021;
✓ di aver lavorato nei periodi marzo - dicembre 21019 e febbraio - ottobre 2020 per oltre 180 giorni (acquisendo così il diritto all'applicazione della disciplina collettiva prevista per gli operai a tempo indeterminato);
✓ di aver eseguito, nel corso di tutte e tre i suddetti periodi, mansioni di “conduttore di trattore e macchine agricole operatrici complesse, mescolamento di fitofarmaci,
coordinamento di una squadra di operai, tenuta delle presenze della squadra di operai da lui coordinata”;
✓ di aver lavorato:
➢ nel marzo 2019, occupandosi, oltre alle mansioni sopra ricordate, anche di pulizia dei campi, posizionamento dei sacchi sui tralicci, copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 171 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore
136,5 ore ordinarie e 3 ore straordinarie, rimanendo da pagare 31,5 ore;
pagina 3 di 37 ➢ nell'aprile 2019, occupandosi, oltre alle medesime attività lavorative del mese di marzo, della rimozione della parti secche delle piante, per un totale di 194,5 ore,
rispetto alle quali sono state pagate dal datore 150 ore ordinarie e 9 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 35,5 ore;
➢ nel maggio 2019, occupandosi del completamento dei lavori di aprile, dell'inizio raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 184 ore,
rispetto alle quali sono state pagate dal datore 156,5 ore ordinarie e 5 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 22,5;
➢ nel giugno 2019, occupandosi del completamento dei lavori di maggio, della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 259,5 ore,
rispetto alle quali sono state pagate dal datore 160 ore ordinarie e 34 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 65,5 ore;
➢ nel luglio 2019, occupandosi della raccolta delle fragole, della legatura delle more e della raccolta dei mirtilli, per un totale di 279 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 180 ore ordinarie e 28 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 71 ore;
➢ nell'agosto 2019, occupandosi della raccolta delle fragole, della raccolta dei mirtilli e dell'allestimento dei vivai per le fragole, per un totale di 292,5 ore lavorative;
per questo mese manca il prospetto paga;
➢ nel settembre 2019, occupandosi della raccolta delle fragole, per un totale di 229
ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 164 ore ordinarie e 16 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 49 ore;
➢ nell'ottobre 2019, occupandosi della eliminazione delle piante di fragole, nonché
della pulizia e dello smontaggio delle serre, per un totale di 201,5 ore, rispetto pagina 4 di 37 alle quali sono state pagate dal datore 172 ore ordinarie e 20 ore straordinarie,
rimanendo così da pagare 9,5 ore;
➢ nel novembre 2019, occupandosi dell'incassettamento delle piantine del vivaio di more e fragole, per un totale di 165,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 142 ore ordinarie e 9 ore straordinarie, rimanendo così da CP_1
pagare 14,5 ore;
➢ nel dicembre 2019, occupandosi dell'incassettamento delle piantine del vivaio di more e fragole, per un totale di 16 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 16 ore ordinarie;
CP_1
➢ nel febbraio 2020, occupandosi, oltre alle mansioni generali sopra ricordate,
anche della pulizia dei campi, del posizionamento dei sacchi sui tralicci, e della copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 15 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 15 ore ordinarie;
➢ nel marzo 2020, occupandosi anche delle pulizia dei campi, del posizionamento dei sacchi sui tralicci e della copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 176,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 146 ore ordinarie e 7
ore straordinarie, rimanendo così da pagare 23,5 ore;
➢ nell'aprile 2020, occupandosi delle medesime attività lavorative del mese di marzo con l' aggiunta della rimozione della parti secche delle piante, per un totale di 223,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 159 ore ordinarie e 5
ore straordinarie, rimanendo così da pagare 59,5 ore;
➢ nel maggio 2020, occupandosi del completamento dei lavori di aprile e dell'inizio della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 212
ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 161 ore ordinarie e 24 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 27 ore di lavoro;
pagina 5 di 37 ➢ nel giugno 2020, occupandosi del completamento dei lavori di maggio, della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 177 ore;
per questo mese manca il prospetto paga;
➢ nel luglio 2020, occupandosi della raccolta delle fragole, della legatura delle more e della raccolta dei mirtilli, per un totale di 256,5 ore;
per questo mese nel mese di agosto 2020, occupandosi della raccolta dei mirtilli, della raccolta delle fragole e dell'allestimento dei vivai per le fragole, per un totale di 308 ore;
per questo mese manca il prospetto paga;
➢ nel settembre 2020, occupandosi della raccolta delle fragole, per un totale di
136,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 70 ore ordinarie e 2 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 58,5 ore;
➢ nell'ottobre 2020, occupandosi della eliminazione delle piante di fragole, nonché
della pulizia e dello smontaggio delle serre, per un totale di 218 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 171 ore ordinarie e 5 ore straordinarie,
rimanendo così da pagare 43 ore di lavoro;
➢ nel febbraio 2021, occupandosi, su disposizione del datore, presso l'azienda agricola del fratello , oltre alle mansioni generali sopra ricordate, anche Pt_2
della pulizia dei campi, del posizionamento dei sacchi sui tralicci, e della copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 16 ore, rispetto alle quali sono state pagate da 16 ore ordinarie;
Parte_3
➢ nel marzo 2021, occupandosi anche della pulizia dei campi, del posizionamento dei sacchi sui tralicci e della copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 189,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 80 ore ordinarie e da pagina 6 di 37 ➢ nell'aprile 2021, occupandosi delle medesime attività lavorative del mese di marzo con l'aggiunta della rimozione delle parti secche delle piante, per un totale di 128 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 43 ore ordinarie e 1 ora straordinaria e da 78 ore ordinarie e 6 ore straordinarie;
Parte_3
➢ nel maggio 2021, occupandosi del completamento dei lavori di aprile, dell'inizio della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 172 ore lavorative, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 83 ore ordinarie e 1 ore straordinarie e da 78 ore ordinarie e 10 ore straordinarie;
Parte_3
➢ nel giugno 2021, occupandosi del completamento dei lavori di maggio, della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 265, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 78 ore ordinarie e 24 ore straordinarie e da
87 ore ordinarie e 5 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 71 Parte_3
ore;
➢ nel luglio 2021, occupandosi della raccolta delle fragole, della legatura delle more e della raccolta dei mirtilli, per un totale di 288 ore;
per questo mese manca il prospetto paga;
➢ nell'agosto 2021, occupandosi della raccolta mirtilli, della raccolta delle fragole e dell'allestimento dei vivai per le fragole, per un totale di 300 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 80 ore ordinarie e da 112 ore Parte_3
ordinarie, rimanendo così da pagare 108 ore;
➢ nel settembre 2021, occupandosi della raccolta delle fragole, per un totale di
166,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 106 ore ordinarie e 10
ore straordinarie, rimanendo così da pagare 50,5 ore;
–
propone:
pagina 7 di 37 1)
domanda volta ad accertare lo svolgimento, da parte sua e in favore del convenuto
, nel corso dei periodi marzo - dicembre 21019, febbraio - ottobre CP_1
2020 e febbraio - settembre 2021, di mansioni riconducibili alla qualifica di “operaio specializzato super” CCPL citt., con conseguente accertamento del diritto a essere inquadrato, fin dall'inizio del primo periodo di lavoro, nella qualifica di “operaio specializzato super” (anziché in quella di “operaio” - livello “lavoratori stagionali adibiti alla raccolta e coltivazione di piccoli frutti”) e conseguente condanna del convenuto alla corresponsione delle differenze tra la retribuzione maturata e quella già corrisposta;
2)
domanda volta ad accertare l'entità delle ore effettivamente da lui lavorate in favore del convenuto nel corso dei periodi marzo - dicembre 21019, febbraio - CP_1
ottobre 2020 e febbraio - settembre 2021, con conseguente condanna del convenuto alla corresponsione della retribuzione delle ore di lavoro non ancora compensate.
§2 le ragioni della decisione
1. le ordinanze pronunciate in corso di causa
Appare opportuno richiamare le due ordinanze che sono state pronunciate all'udienza del
3 ottobre 2023 e in data 25 luglio 2024 e che rappresentano le premesse dell'odierna decisione.
Nella prima ordinanza si è statuito:
“Il giudice del lavoro dott. Giorgio Flaim, esaminati gli atti introduttivi delle parti pagina 8 di 37 OSSERVA
1) in ordine alla domanda di accertamento del diritto all'inquadramento superiore
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 31.3.2021,
n. 955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n. 1791; Cass.
22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass.
26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272) nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato
(ai fini del diritto alla promozione automatico e/o al diritto alle differenze retributive) non può prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
B) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello) superiore
L'osservanza di questi insegnamenti appare essenziale ai fini dell'attuazione anche nella presente controversia del precetto costituzionale della ragionevole durata di ogni processo (art. 111 co.2), il cui inveramento esige che le parti assolvano i rispettivi oneri allegatori e probatori in stretta relazione a fatti che siano sussumibili nelle fattispecie astratte costitutive o impeditive del diritto soggettivo di cui l'attore chiede tutela.
- - -
pagina 9 di 37 Quanto ad A), parte ricorrente si limita a riportare le declaratorie, contenute nel CCPL, della qualifica di “operaio specializzato super” (afferente l'inquadramento preteso) e quella di “operaio comune” (afferente l'inquadramento attribuito); null'altro, in particolare neppure l'indicazione di quali dei molti profili professionali appartenenti alle due qualifiche vengono in rilievo;
quanto a B), parte ricorrente allega di aver svolto “costantemente e quotidianamente” le seguenti mansioni:
➢ conduttore di trattore e macchine agricole operatrici complesse,
➢ mescolamento di fitofarmaci,
➢ coordinamento di una squadra di operai,
➢ tenuta delle presenze della squadra di operai da lui coordinata;
tuttavia non ha specificato quali fossero in concreto le macchine agricole operatrici complesse che egli utilizzava in modo costante;
quanto a C), manca nel ricorso introduttivo il pur minimo ragionamento sussuntorio tra le mansioni concretamente svolte e quelle previste nelle declaratorie collettive che sono indicate;
si tratta di un'evidente lacuna anche considerando che solo una delle mansioni, che il ricorrente afferma di aver svolto, è prevista in quelle declaratorie collettive.
2) in ordine alla domanda di accertamento del diritto a ricevere differenze retributive di essere condiviso il rilievo, espresso dalla difesa del convenuto, secondo cui: Pt_4
“Quanto alle ore lavorative svolte, il ricorrente formula un quantum orario mensile senza alcun pagina 10 di 37 dettaglio che possa consentire a un teste di identificare il fatto (giacché il teste non deve attestare un monte ore, ma singoli circostanziati fatti comprovanti l'attività lavorativa allegata). Ancor più, i capitoli, per come genericamente formulati, rendono impossibile ogni difesa della parte convenuta, giacché in assenza di fatti specifici, è logicamente impossibile dimostrare il fatto contrari”.
Inoltre non viene specificato nel ricorso la ragione per cui i testi indicati sono a conoscenza (e, quindi, sono in grado di riferire) dell'esatto numero delle ore di lavoro svolte dal ricorrente in ciascuno dei mesi degli anno 2019, 2020 e 2021.
- - -
Le carenze indicate viziano di nullità il ricorso (che ai sensi dell'art. 414 n. 4 cod.proc.civ. deve contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 17.6.2004, n.
11353; Cass. 28.3.2018, n. 7705; Cass. 25.2.2009, n. 4557;) tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164 co. 5 cod.proc.civ. (“Il giudice, rilevata la nullità… fissa all'attore un termine perentorio… per integrare la domanda”), sebbene la sanatoria non valga a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso.
Quindi viene assegnato al ricorrente il termine perentorio del 31 ottobre 2023 al fine di integrare, mediante memoria, le domande in stringente conformità alle indicazioni contenute nella motivazione della presente ordinanza.
Ovviamente la società convenuta ha facoltà di replica, che potrà esercitare mediante deposito di memoria (delle stesse dimensioni) da effettuarsi entro il 30 novembre 2023.
Naturalmente anche parte convenuta dovrà attenersi scrupolosamente al procedimento logico-giuridico di natura trifasica indicato dalla Suprema Corte.
P.Q.M.
pagina 11 di 37 assegna al ricorrente il termine perentorio del 31 ottobre 2023 al fine di Parte_1
integrare, mediante memoria (che, nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti, non supererà auspicabilmente il numero di 8 pagine) le domande in stringente conformità alle indicazioni contenute nella motivazione della presente ordinanza;
autorizza il convenuto a depositare eventuale memoria di replica (di CP_1
analoghe dimensioni) entro il 30 novembre 2023.
riserva alla scadenza ordinanza…”.
Nell'ordinanza pronunciata in data 25 luglio 2024 all'esito dell'esame delle memorie che le parti avevano depositato, avvalendosi della facoltà attribuita con la prima ordinanza, si
è statuito:
“Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, letti gli atti introduttivi depositati dalle parti, sentite le parti all'udienza del 3.10.2023, esaminate le memorie autorizzate che entrambe le parti hanno depositato,
OSSERVA
§1
In riferimento alla domanda, proposta dal ricorrente nel ricorso Parte_1
introduttivo, di accertamento del diritto all'inquadramento, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti dal 6.3. al 20.12.2019 (doc. 2 fasc. conv.), dal
27.2. al 27.12.2020 (doc. 3 fasc. conv.), e dal 25.2. al 17.9.2021 (doc. 4 fasc. conv.),
pagina 12 di 37 nella qualifica di operaio specializzato super ex art. 13 CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento – la prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) (l'unica astrattamente pertinente a tale domanda) è irrilevante in quanto le circostanze ivi dedotte (per il “coordinamento di una squadra di operai” vedi anche infra), se anche fossero vere, non sarebbero sufficienti, alla luce della declaratoria della qualifica di operaio specializzato super, a fondare la domanda di parte ricorrente relativa all'inquadramento in detta qualifica, atteso che il ricorrente, in riferimento al profilo professionale di “conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse”
(l'unico astrattamente pertinente alle prestazioni che egli afferma di aver svolto), ha omesso di allegare:
▪ le circostanze in grado di comprovare che le macchine agricole operatrici, che utilizzava, possono ritenersi “complesse”;
▪ le circostanze in grado di comprovare che egli provvedeva “alla manutenzione e riparazione ordinaria delle suddette macchine svolgendo un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico)”;
▪ le circostanze in grado di comprovare che egli svolgeva le mansioni di conduttore e di meccanico “con autonomia esecutiva e elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo”.
La prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) è anche generica in ordine alla circostanza dell'asserito “coordinamento di una squadra di operai”, stante la totale mancanza di allegazione di fatti concreti in proposito.
pagina 13 di 37 §2
In riferimento alla domanda, proposta dal ricorrente nel ricorso Parte_1
introduttivo, di accertamento del diritto alla retribuzione:
➢ in ordine al marzo 2019, di ore 31,5, avendo lavorato 171 ore ed essendogli state retribuite 139,5 ore;
➢ in ordine all'aprile 2019, di ore 35,5, avendo lavorato 194.5 ore ed essendogli state retribuite 159 ore;
➢ in ordine al maggio 2019, di ore 22,5, avendo lavorato 184 ore ed essendogli state retribuite 161,5 ore;
➢ in ordine al giugno 2019, di ore 65,5, avendo lavorato 259,5 ore ed essendogli state retribuite 194 ore;
➢ in ordine al luglio 2019, di ore 71, avendo lavorato 279 ore ed essendogli state retribuite 208 ore;
➢ in ordine all'agosto 2019, di ore 192, avendo lavorato 192 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine al settembre 2019, di ore 49, avendo lavorato 229 ore ed essendogli state retribuite 180 ore;
➢ in ordine all'ottobre 2019, di ore 9,5 ore, avendo lavorato 201,5 ore ed essendogli state retribuite 192 ore;
➢ in ordine al novembre 2019, di ore 14,5, avendo lavorato 165,5 ore ed essendogli state retribuite 151 ore;
➢ in ordine al marzo 2020, di ore 23,5, avendo lavorato 176,5 ore ed essendogli state retribuite 153 ore;
➢ in ordine all'aprile 2020, di ore 59,5, avendo lavorato 223,5 ore ed essendogli state retribuite 164 ore;
pagina 14 di 37 ➢ in ordine al maggio 2020, di ore 27, avendo lavorato 212 ore ed essendogli state retribuite 185 ore;
➢ in ordine al giugno 2020, di ore 177, avendo lavorato 177 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine al luglio 2020, di ore 256,5, avendo lavorato 256,5 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine all'agosto 2020, di ore 308, avendo lavorato 308 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine al settembre 2020, di ore 58,5, avendo lavorato 136 ore ed essendogli state retribuite 72 ore;
➢ in ordine all'ottobre 2020, di ore 43, avendo lavorato 218 ore ed essendogli state retribuite 176 ore;
➢ in ordine al marzo 2021, di ore 13,5, avendo lavorato 189,5 ore ed essendogli state retribuite 174 ore;
➢ in ordine al maggio 2021, di ore 1, avendo lavorato 171 ore ed essendogli state retribuite 170 ore;
➢ in ordine al giugno 2021, di ore 71, avendo lavorato 265 ore ed essendogli state retribuite 194 ore;
➢ in ordine al luglio 2021, di ore 288, avendo lavorato 288 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine all'agosto 2021, di ore 108, avendo lavorato 300 ore ed essendogli state retribuite 192 ore;
➢ in ordine al settembre 2021, di ore 50,5, avendo lavorato 166,5 ore ed essendogli state retribuite 116 ore.
pagina 15 di 37 le prove testimoniali offerte dal ricorrente riguardo ai capitoli da 2) a 28) sono inammissibili in quanto non vi sono dedotti fatti specifici (come prescrive l'art. 244 cod. proc. civ.), non potendo essere considerati tali i numeri delle ore complessivamente lavorate in ciascun mese in mancanza di una loro precisa collocazione temporale mediante l'indicazione dell'ora di inizio e dell'ora di fine delle prestazioni in ciascuna giornata (mentre il solo dato numerico, di per sé, non è un fatto, ma una valutazione del tempo del lavoro svolto).
§3
Nella memoria autorizzata il ricorrente svolge allegazioni e formula istanza di prove testimoniali che hanno un senso solo presupponendo che egli abbia inteso proporre una domanda – subordinata a quella, contenuta nel ricorso introduttivo, concernente il diritto all'inquadramento nella qualifica di operaio specializzato super – volta ad accertare il diritto all'inquadramento nella qualifica di operaio specializzato.
La nuova domanda è ammissibile alla luce del risalente, ma mai contraddetto, orientamento della Suprema Corte (Cass. 15.12.1986, n. 7500; Cass. 24.3.1983, n.
2048; Cass. 23.1.1981, n. 532;), secondo cui la richiesta, gradatamente formulata nel corso del giudizio dal lavoratore, di attribuzione di una qualifica inferiore a quella inizialmente rivendicata, ma pur sempre superiore a quella di fatto goduta, costituisce non una mutatio libelli, ma una mera precisazione dell'originaria domanda, attesa l'identità del petitum e della causa petendi consistenti nell'attribuzione del trattamento giuridico-economico corrispondente alle mansioni esercitate.
In relazione a questa domanda, la prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) (l'unica astrattamente pertinente alla domanda medesima) è
pagina 16 di 37 ammissibile e rilevante, alla luce della declaratoria della qualifica di operaio specializzato ex art. 13 CCPL cit..
Infatti:
▪ la prestazione di “conduttore di trattore” è conferente al profilo di “conduttore di macchine a motore per la conduzione delle quali sia richiesta la patente di guida”;
▪ la prestazione di “mescolamento di fitofarmaci” è conferente al profilo di “addetto abitualmente ai trattamenti antiparassitari”.
Di contro, a differenza di quanto sostenuto dalla parte convenuta, non può trovare applicazione nella vicenda in esame la disciplina prevista dall'art. 26 CCPL cit. in ordine alle “retribuzioni per le operazioni di raccolta”; infatti la stessa clausola precisa che: “Relativamente alla manodopera adibita alla raccolta dei piccoli frutti si precisa che la tariffa di raccolta trova applicazione solo nei confronti di lavoratori che non superino le 75 giornate lavorative annue”.
Qualche dubbio potrebbe scaturire delle disposizioni speciali dettate, in relazione alle
“colture di piccoli frutti”, per “le seguenti mansioni:
1. addetti che oltre alla raccolta svolgono mansioni ad essa preliminari o complementari, trapianto e pulizia delle piante, tariffa pari al 71,16% della retribuzione oraria base e E.D.R. dell'operaio comune;
2. addetti che, oltre alle operazioni al punto precedente, svolgono anche attività di predisposizione dei siti di produzione, tariffa pari al 77,27% della retribuzione oraria base e E.D.R. dell'operaio comune”.
Tuttavia, alla luce di un'interpretazione sistematica, è agevole desumere che tali disposizioni trovano applicazione solamente nei confronti di coloro che svolgono mansioni riconducibili a quelle proprie dell'operaio comune, ossia dei “lavoratori incaricati dell'esecuzione di lavori ordinari, che non richiedono specifici requisiti pagina 17 di 37 professionali o particolare preparazione tecnico-pratica” (risulta palese dal significato delle parole “sono da considerarsi comuni i seguenti lavoratori”, che i profili indicati nel prosieguo non esauriscono la portata precettiva della declaratoria;
lo comprova l'utilizzo, da parte dell'autonomia collettiva, della diversa locuzione: “La qualifica di… viene attribuita ai lavoratori addetti ai seguenti lavoratori:”, allorquando ha elencato i profili professionali delle qualifiche di “operaio specializzato” e di “operaio specializzato super”); infatti opinare diversamente condurrebbe al risultato paradossale di retribuire operai qualificati, qualificati super, specializzati e specializzati addetti alle “colture di piccoli frutti”, “colture di piccoli frutti” in misura minore degli operai agricoli comuni addetti ad altri settori.
Quindi la prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) merita di essere ammessa.
§4
Invece inammissibile per intervenuta decadenza è l'offerta di nuove prove testimoniali formulata dal ricorrente nella memoria autorizzata (pag. 4).
Infatti, come si è già ricordato nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 3.10.2023, il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 17.6.2004, n. 11353; Cass.
28.3.2018, n. 7705; Cass. 25.2.2009, n. 4557;), se ritiene sanabile, ai sensi dell'art. 164 co.5 cod.proc.civ., la nullità derivante da carenze all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, invece preclude all'attore di chiedere l'ammissione di mezzi di prova diversi da quelli indicati nel ricorso introduttivo.
pagina 18 di 37 §5
Irrilevante, in quanto concerne circostanza ininfluente ai fini della decisione ai fini del decidere, è la prova testimoniale offerta dal convenuto in memoria di costituzione.
Parimenti irrilevante è l'istanza di produzione dei file video, stante l'estraneità al thema decidendum della circostanza sub cap. 25 della stessa memoria di costituzione, cui i detti file si riferiscono (come pure di tutte le circostanze collegate di cui ai cap.
10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 30).
P.Q.M.
quanto alle prove testimoniali offerte dal ricorrente nell'atto introduttivo rigetta il cap. 1) in riferimento alla domanda proposta in via principale nel ricorso introduttivo, per irrilevanza in quanto afferente a circostanze fin dall'origine ininfluenti ai fini della decisione;
ammette il cap. 1) in riferimento alla domanda proposta in via subordinata nella memoria autorizzata;
rigetta i cap. da 2) a 28) del ricorso introduttivo per inammissibilità in quanto aventi contenuto generico;
quanto alle prove testimoniali offerte dalla parte ricorrente nella memoria autorizzata rigetta tutte le prove per inammissibilità stante l'intervenuta decadenza;
quanto alle prove offerte dalla parte convenuta nell'atto introduttivo pagina 19 di 37 rigetta tutte le prove per irrilevanza, in quanto afferenti a circostanze fin dall'origine ininfluenti ai fini della decisione, fissa per l'espletamento della prova testimoniale ammessa l'udienza del 14 novembre 2024, ore 11,00; limita a due il numero dei testi”.
2. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta all'accertamento del diritto all'inquadramento superiore
a)
Alla luce di quanto statuito nell'ordinanza depositata in data 25 luglio 2024 la domanda proposta dal ricorrente affinché sia accertato il diritto all'inquadramento nella qualifica di
“operaio specializzato super” ex art. 13 CCPL 14.3.2019 e art. 11 CCPL cit. 17.5.2021
non è fondata.
Infatti la declaratoria (contenuta in entrambi i CCPL citt.) di quella qualifica prevede:
“Sono operai specializzati “super” i lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità professionali qualitativamente più elevate dell'operaio “specializzato”; inoltre considera alcuni profili professionali, dei quali, come già evidenziato nella suddetta ordinanza, l'unico astrattamente pertinente alle prestazioni, che egli afferma di aver svolto mansioni, è quello di “Conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva e elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all'uso
anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, pagina 20 di 37 provvede alla manutenzione e riparazione ordinaria delle suddette macchine svolgendo un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico)”,
In proposito, stante l'assenza in seguito di specifiche contestazioni da parte del ricorrente,
non può che ribadirsi quanto già statuito nell'ordinanza già richiamata:
“In riferimento alla domanda, proposta dal ricorrente nel ricorso Parte_1
introduttivo, di accertamento del diritto all'inquadramento, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti dal 6.3. al 20.12.2019 (doc. 2 fasc. conv.), dal
27.2. al 27.12.2020 (doc. 3 fasc. conv.), e dal 25.2. al 17.9.2021 (doc. 4 fasc. conv.), nella qualifica di operaio specializzato super ex art. 13 CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento – la prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) (l'unica astrattamente pertinente a tale domanda) è irrilevante in quanto le circostanze ivi dedotte (per il “coordinamento di una squadra di operai” vedi anche infra), se anche fossero vere, non sarebbero sufficienti, alla luce della declaratoria della qualifica di operaio specializzato super, a fondare la domanda di parte ricorrente relativa all'inquadramento in detta qualifica, atteso che il ricorrente, in riferimento al profilo professionale di “conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse”
(l'unico astrattamente pertinente alle prestazioni che egli afferma di aver svolto), ha omesso di allegare:
▪ le circostanze in grado di comprovare che le macchine agricole operatrici, che utilizzava, possono ritenersi “complesse”;
▪ le circostanze in grado di comprovare che egli provvedeva “alla manutenzione e riparazione ordinaria delle suddette macchine svolgendo un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico)”;
pagina 21 di 37 ▪ le circostanze in grado di comprovare che egli svolgeva le mansioni di conduttore e di meccanico “con autonomia esecutiva e elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo”.
La prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) è anche generica in ordine alla circostanza dell'asserito “coordinamento di una squadra di operai”, stante la totale mancanza di allegazione di fatti concreti in proposito”.
Queste considerazioni appaiono ancora più significative se si tiene presente che, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 8.2.2021, n. 2972; Cass. 23.2.2016, n. 3547),
“nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”.
Comunque parte ricorrente ha omesso di indicare le circostanze idonee a comprovare che il lavoratore, alla luce delle mansioni svolte, fosse “in possesso di specifiche superiori capacità professionali qualitativamente più elevate dell'operaio “specializzato” ”, come esige la declaratoria dell'operaio specializzato.
b)
L'analisi non può fermarsi qui.
Nella più volte menzionata ordinanza depositata in data 25.7.2024 si è evidenziato:
“Nella memoria autorizzata il ricorrente svolge allegazioni e formula istanza di prove testimoniali che hanno un senso solo presupponendo che egli abbia inteso proporre una pagina 22 di 37 domanda – subordinata a quella, contenuta nel ricorso introduttivo, concernente il diritto all'inquadramento nella qualifica di operaio specializzato super – volta ad accertare il diritto all'inquadramento nella qualifica di operaio specializzato.
La nuova domanda è ammissibile alla luce del risalente, ma mai contraddetto, orientamento della Suprema Corte (Cass. 15.12.1986, n. 7500; Cass. 24.3.1983, n. 2048;
Cass. 23.1.1981, n. 532;), secondo cui la richiesta, gradatamente formulata nel corso del giudizio dal lavoratore, di attribuzione di una qualifica inferiore a quella inizialmente rivendicata, ma pur sempre superiore a quella di fatto goduta, costituisce non una mutatio libelli, ma una mera precisazione dell'originaria domanda, attesa l'identità del petitum e della causa petendi consistenti nell'attribuzione del trattamento giuridico-economico corrispondente alle mansioni esercitate”.
Nelle note finali autorizzate parte convenuta ha criticato questi assunti, così deducendo:
“La questione che si pone in questa sede è se sia consentito al Giudice del lavoro riformulare e, quindi, procedere ex officio ad una precisazione della domanda del ricorrente, laddove questo abbia esplicitato e addirittura confermato una domanda di tenore letterale diverso con riferimento ad altra qualifica superiore. E procedere a ciò non in ragione di, ad esempio, un lapsus calami del ricorrente, ma sulla base del senso delle allegazioni e istanze di questo.
L' avrebbe potuto chiedere un inquadramento quale operaio specializzato super e, in Pt_1
subordine, l'inquadramento quale operaio specializzato. Ha insistito in atto successivo idoneo a perimetrare il petitum e, così, il thema decidendum, confermando la domanda di accertamento dell'inquadramento quale operaio specializzato super.
In questa sede si eccepisce, quindi, che l'unica domanda che poteva essere oggetto di delibazione nel presente giudizio era l'inquadramento quale operaio specializzato super”.
Si tratta di considerazioni non persuasive.
pagina 23 di 37 Infatti si fondano sulla circostanza che il ricorrente non ha formulato espressamente la richiesta subordinata di accertamento del diritto all'inquadramento quale operaio specializzato.
Tuttavia il rilievo appare eccessivamente formalistico.
Infatti, sebbene risulti funzionale agli interessi della parte convenuta, non rispetta il diritto di difesa della controparte (ossia un bene costituzionalmente garantito che il giudice è tenuto a presidiare).
Lo conferma il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 9.7.2018, n. 17991;
Cass. 25.9.2014, n. 20294; Cass. 28.8.2009, n. 18783;), secondo cui l'interpretazione della domanda giudiziale deve essere condotta sulla base di un esame complessivo degli atti della parte attrice e non limitato alle parti dedicate alle conclusioni, ma esteso alle parti espositive.
In ordine alla vicenda in esame, non è possibile trascurare che il ricorrente nella memoria autorizzata depositata in data 31.10.2023;
✓ ha, in primo luogo, asserito che “l'attività espletata da parte del ricorrente risulta classificabile nell'inquadramento di operaio specializzato o, forse meglio ancora, di operaio super specializzato, come previsto dall'articolo 13 del medesimo CCPL”;
✓ ha fatto seguire il richiamo della declaratoria afferente alla qualifica di operaio specializzato;
✓ ha, infine, sostenuto che “il ricorrente, pertanto, rientra pienamente nella descrizione qui esposta delle mansioni dell'operaio specializzato”.
Appare evidente che questi assunti sarebbero stati svolti inutilmente se il ricorrente non avesse avuto l'intenzione di proporre, in via subordinata, domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica di “operaio specializzato”.
pagina 24 di 37 In ogni caso la difesa svolta dalla parte convenuta è infondata alla luce di altro consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 8.10.2013, n. 22872: Cass.
11.4.2013, n. 8862; Cass. 4.7.2007, n. 15053;), secondo cui: “La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Non incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella qualifica intermedia”.
c)
Emerge per tabulas (contratti di lavoro relativi al periodo dal 6.3. al 20.12.2019 sub doc.
2 fasc. conv., al periodo dal 27.2. al 27.12.2020 sub doc. 3 fasc. conv. e al periodo dal
25.2. al 17.9.2021 sub doc. 4 fasc. conv.) che il ricorrente è stato sempre inquadrato nella qualifica di operaio di “livello raccolta piccoli frutti”.
Questo inquadramento è illegittimo anche prescindendo dal contenuto delle mansioni svolte in quanto, come già evidenziato nell'ordinanza depositata in data 25.7.2024, “a differenza di quanto sostenuto dalla parte convenuta, non può trovare applicazione nella vicenda in esame la disciplina prevista dall'art. 26 CCPL cit. in ordine alle
“retribuzioni per le operazioni di raccolta”; infatti la stessa clausola precisa che: “Relativamente alla manodopera adibita alla raccolta dei piccoli frutti si precisa che la tariffa di raccolta trova applicazione solo nei confronti di lavoratori che non superino le 75 giornate lavorative annue”.
Di contro il ricorrente, in tutti e tre i periodi, ha lavorato in un numero di giornate superiore a 75 in un anno.
pagina 25 di 37 d)
Il ricorrente sostiene che, avendo lavorato più di 180 giorni nei periodi marzo - dicembre
21019 e febbraio - ottobre 2020 per oltre 180 giorni, ha acquisito, in relazione a questi due periodi, il diritto all'applicazione della disciplina collettiva prevista per gli operai a tempo indeterminato.
L'assunto non è corretto.
Infatti l'art. 21 CCNL co. 8, lett. a) cit. dispone:
“Sono operai a tempo determinato: …
gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo”.
La stessa disposizione si rinviene nell'art. 4 co. 1 CCPL 14.3.2019 cit. e nell'art. CCPL
17.5.2021 cit..
Peraltro l'art. 21 ult.co. CCNL cit. prevede: “A decorrere dal 1.1.2003 gli operai di cui
alle lettere b) e c) possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai
a tempo indeterminato. I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità verranno proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui”; inoltre, alla luce dell'art. 26 CCPL 14.3.2019 cit. e dell'art. 24 CCPL 17.5.2021 cit., gli elementi che costituiscono la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo indeterminato sono gli stessi che costituiscono la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo indeterminato.
e)
Come si è già ricordato nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 3 ottobre 2023,
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 31.3.2021, n.
955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n. 1791; Cass. pagina 26 di 37 22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass.
26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272), nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatica e/o al diritto alle differenze retributive) non può
prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
B) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello) superiore
L'osservanza di questi insegnamenti appare essenziale ai fini dell'attuazione anche nella presente controversia del precetto costituzionale della ragionevole durata di ogni processo
(art. 111 co.2), il cui inveramento esige che le parti assolvano i rispettivi oneri allegatori e probatori in stretta relazione a fatti che siano sussumibili nelle fattispecie astratte costitutive o impeditive del diritto soggettivo di cui l'attore chiede tutela.
ad A)
L'art. 11 CCPL 14.3.2019 cit. e l'art. 13 CCPL 17.5.2021 dispongono parimenti:
“OPERAIO SPECIALIZZATO
sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e
capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire
una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati
“super”.
pagina 27 di 37 La qualifica di operaio specializzato viene attribuita ai lavoratori addetti ai seguenti
lavoratori:
• conduttore di macchine a motore per la conduzione delle quali sia richiesta la patente
di guida;
• potatore di alberi da frutto;
• addetti abitualmente ai trattamenti antiparassitari… ”.
Per una maggiore comprensione del contenuto precettivo di questa clausola appare opportuno richiamare le declaratorie delle qualifiche inferiori di “operaio comune” (dei cui profili professionali nessuno è pertinente alle prestazioni svolte dal ricorrente),
“operaio qualificato” (con il solo profilo professionale pertinente alle prestazioni svolte dal ricorrente), e di “operaio qualificato super” (dei cui profili professionali nessuno è
pertinente alle prestazioni svolte dal ricorrente):
“OPERAIO COMUNE
Sono da considerarsi comuni i lavoratori incaricati dell'esecuzione di lavori ordinari,
che non richiedono specifici requisiti professionali o particolare preparazione tecnico-pratica”
“OPERAIO QUALIFICATO
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità
professionali acquisite per pratica o per titolo che consentono loro di eseguire una o più
mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola
stessa.
Sono da considerarsi qualificati i seguenti lavoratori: …
• conduttore di macchine agricole a motore, per condurre le quali non sia richiesta la patente di guida”
pagina 28 di 37 “OPERAIO QUALIFICATO SUPER
Sono operai qualificati "super" i lavoratori in possesso delle conoscenze e capacità
professionali dell'operaio qualificato, che siano in grado di svolgerle con particolare competenza, superiore a quella dei qualificati”
Orbene, il quid pluris che contraddistingue la declaratoria dell' “operaio specializzato” rispetto a quelle dell' “operaio qualificato” e dell' “operaio comune” è costituito dal
“possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali” e dallo svolgimento di “mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati
“super””,
a fronte;
del “possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali” e dallo svolgimento di
“una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa” propri dell' “operaio qualificato”; dell' “esecuzione di lavori ordinari, che non richiedono specifici requisiti professionali o particolare preparazione tecnico-pratica” propri dell' “operaio comune”.
a B)
Appare compiutamente accertato che il ricorrente non si occupava soltanto delle attività
di raccolta.
La circostanza emerge dalla collocazione temporale dei periodi di lavoro svolti dal ricorrente (stando alle produzioni documentali effettuate dallo stesso convenuto: dal 6.3.
al 20.12.2019 come da doc. 2, dal 27.2. al 27.12.2020 come da doc. 3, e dal 25.2. al
17.9.2021 come da doc. 4).
Inoltre i testi escussi e hanno riferito che: Testimone_1 Testimone_2
a)
il ricorrente partecipava alle attività di: pagina 29 di 37 ➢ piantumazione, consistente nel riempimento delle seminiere dove venivano piantati i germogli detti ST (che si svolgeva verso primavera),
➢ trasferimento delle seminiere dai campi al luogo di carico su camion (che si svolgeva in autunno);
nello svolgimento di queste attività il ricorrente utilizzava un trattore con forche per collocare i bancali (su cui si trovavano le seminiere) nei pressi dei luoghi in cui avveniva la piantumazione, per portare il contenitore della terra presso le seminiere e, talvolta, per trasferire i cassoni, in cui erano collocate le seminiere, presso il luogo di carico su camion;
il trattore per effettuare le movimentazioni era portato in loco dal datore;
per il riempimento delle seminiere il ricorrente utilizzava un apposito macchinario.
b)
il ricorrente aveva i compiti di:
➢ versare nelle vasche ubicate nei campi prodotti fertilizzanti e concimi, curandone la miscelazione;
➢ spruzzare del diserbante nei pressi delle piante di fragole, utilizzando una pompa ad azionamento manuale;
➢ coordinare una squadra di operai, comunicando loro le disposizioni ricevute dal comune datore e provvedendo ad annotare le ore che venivano svolte da ciascuno dei componenti la squadra.
c)
quando il titolare non era presente sui campi, il ricorrente effettuava le irrorazioni utilizzando un atomizzatore trainato da un trattore.
Parte convenuta sostiene che i testi escussi non sono attendibili in ragione dell'esistenza di rapporti familiari con il ricorrente e per il fatto di aver avanzato nei suoi confronti pagina 30 di 37 pretese retributive riguardanti prestazioni lavorative assertamente eseguite nello stesso contesto ambientale.
Le circostanze sono di per sé esatte. Tuttavia non è possibile non considerare il carattere particolareggiato e specifico delle deposizioni rese dai testi, che sono stati escussi dal giudice anche al di là dei capitoli di prova ammessi, nell'esercizio del potere officioso ex art. 421 cpv. cod.proc.civ., rendendo dichiarazioni tendenzialmente concordanti.
Inoltre assume rilievo la condotta processuale della parte convenuta, la quale ha omesso di offrire prova in ordine alla circostanze allegate nella memoria costituzione al fine di contrastare la domanda di parte ricorrente. Ad esempio non ha chiesto di provare che le uniche occasioni, in cui il ricorrente ha utilizzato il trattore, è avvenuto “in due o tre episodi ludici in cui l si “contendeva” il favore del sig. con un operaio albanese per guidare il Pt_1 Pt_3
trattore per un tratto di forse cinquanta metri” (così a pag. 9, cap. 46); parimenti non ha offerto prova che era egli stesso o un suo delegato a esercitare il “controllo delle persone che si recavano sui campi” e a “registrare le ore” (così a pag. 10, cap. 46).
a C)
In primis è opportuno ricordare la statuizione adottata sub c) secondo cui i rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti non sono assoggettati alla disciplina speciale che l'art. 26 CCPL prevede per gli addetti alle “colture di piccoli frutti”, avendo egli, nel corso di ciascuno dei tre rapporti, lavorato un numero di giornate superiore a 75 in un anno.
In secondo luogo appare certamente inadeguata la declaratoria dell' “operaio comune”,
anche alla luce dei relativi profili professionali, rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente. Infatti, in ragione della pluralità tipologica che ha caratterizzato le prestazioni del ricorrente, non è persuasivo sostenere che egli fosse privo di una “particolare tecnico-
pagina 31 di 37 pratica”. Inoltre è significativo che tra i profili professionali non vi sia una figura di operaio agricolo.
Sempre in ragione del fatto che il ricorrente si occupava di una pluralità di attività
afferenti la coltivazione dei piccoli frutti egli è certamente ascrivibile alla qualifica di
“operaio qualificato”, la cui peculiarità consiste nell'essere in grado di “eseguire una o
più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa”.
Anzi, alla luce dell'attività di coordinamento dei componenti la squadra, che il datore gli affidava, è agevole riconoscergli quella “particolare competenza, superiore a quella dei qualificati” propria dell' “operaio qualificato super”.
Residua, quindi, la questione se le mansioni svolte dal ricorrente siano riconducibili alla qualifica di “operaio specializzato”.
La risposta deve essere negativa.
In primo luogo il ricorrente non allegato e comunque non risulta provato che egli sia in possesso di “specifiche conoscenze e capacità professionali” superiori e più complesse rispetto a quelle che richiede lo svolgimento di “una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa” e il coordinamento di una squadra (che sono proprie delle figure di “operaio qualificato” e di “operaio qualificato super”).
Quanto ai profili professionali propri dell' “operaio specializzato”, come si è già
evidenziato, gli unici pertinenti alle mansioni allegate dal ricorrente sono quelli di
“conduttore di macchine a motore per la conduzione delle quali sia richiesta la patente di guida” e di “addetti abitualmente ai trattamenti antiparassitari”.
In ordine al primo, occorre considerare che dal 30.12.2017 per condurre un trattore agricolo non è sufficiente il possesso della sola patente di tipologia A o B o C, ma occorre pagina 32 di 37 conseguire la cd. patente o patentino per trattori agricoli, ossia una specifica abilitazione professionale (art. 7 co. 4 d.lgs. 9.4.2008, n. 81 e Accordo tra Governo, Regioni e
Province del 22.2.2012).
Dall'istruttoria svolta emerge che il ricorrente era in possesso soltanto della patente di guida B. Quindi la conduzione di trattori agricoli eventualmente svolta concerne un negozio tra le parti avente un oggetto illecito, di talché la sua esecuzione non produce comunque effetti, neppure ai sensi dell'art. 2126 cod.civ..
Ciò anche a prescindere dai seri dubbi in ordine alla prevalenza (requisito necessario affinché lo svolgimento di mansioni superiori sia idoneo a far sorgere il diritto alla promozione automatica ex art. 2103 co. 7 cod.civ. – ex multis Cass. 22.11.2019, n. 30580;
Cass. 11.10.2019, n. 25763;) della mansione di conduzione di trattori agricoli, la quale veniva svolta soltanto in occasione dell'esercizio di alcune specifiche attività.
In ordine al profilo di “addetti abitualmente ai trattamenti antiparassitari”, entrambi i testi hanno riferito che l'irrorazione di sostanze anticrittogamiche mediante atomizzatore trainato da trattore costituiva prestazione “solitamente svolta” dal titolare;
solo “quando questi non aveva tempo, mio padre gli dava una mano” (così il teste . Testimone_1
Quindi anche in proposito non sussiste il necessario requisito della prevalenza.
f)
In definitiva deve considerarsi accertato che il ricorrente ha svolto, Parte_1
durante i tre rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti (dal 6.3. al 20.12.2019,
dal 27.2. al 27.12.2020 e dal 25.2. al 17.9.2021), mansioni riconducibili alla qualifica di
“operaio qualificato super” ex art. 13 CCPL 14.3.2019 ed art. 11 CCPL 17.5.2021.
Il difetto di una domanda di parte ricorrente afferente specificamente questa qualifica non preclude l'accertamento, in favore del ricorrente, del diritto al correlativo inquadramento superiore. pagina 33 di 37 Infatti, come si è già evidenziato, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte: “La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Non incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella qualifica intermedia”.
Ne consegue la condanna del convenuto alla corresponsione, in CP_1
favore del ricorrente , delle differenze tra la retribuzione prevista dalla Parte_1
disciplina collettiva in relazione alla qualifica di “operaio qualificato super” e quella in concreto da lui percepita;
l'importo risultante andrà maggiorato ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost.
652.11.2000, n. 459;).
Ai fini della liquidazione del relativo credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ..
2. in ordine alla domanda volta ad accertare l'entità delle ore effettivamente
lavorate dal ricorrente in favore del convenuto durante lo svolgimento dei rapporti
intercorsi tra le parti
In ordine alla domanda proposta dal ricorrente e volta ad accertare Parte_1
l'entità delle ore effettivamente da lui lavorate in favore del convenuto
[...]
durante lo svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti dal 6.3. al CP_1
20.12.2019, dal 27.2. al 27.12.2020 e dal 25.2. al 17.9.2021 – non può che ribadirsi, pagina 34 di 37 stante l'assenza in seguito di specifiche contestazioni da parte del ricorrente, quanto già
statuito:
✓ nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 3 ottobre 2023 e già richiamata:
“Merita di essere condiviso il rilievo, espresso dalla difesa del convenuto, secondo cui: “Quanto alle ore lavorative svolte, il ricorrente formula un quantum orario mensile senza alcun dettaglio che possa consentire a un teste di identificare il fatto (giacché il teste non deve attestare un monte ore, ma singoli circostanziati fatti comprovanti l'attività lavorativa allegata).
Ancor più, i capitoli, per come genericamente formulati, rendono impossibile ogni difesa della parte convenuta, giacché in assenza di fatti specifici, è logicamente impossibile dimostrare il fatto contrari”.
Inoltre non viene specificato nel ricorso la ragione per cui i testi indicati sono a conoscenza (e, quindi, sono in grado di riferire) dell'esatto numero delle ore di lavoro svolte dal ricorrente in ciascuno dei mesi degli anno 2019, 2020 e 2021”;
✓ nell'ordinanza pronunciata in data 25 luglio 2024 all'esito dell'esame delle memorie che le parti avevano depositato, avvalendosi della facoltà attribuita con la prima ordinanza:
“le prove testimoniali offerte dal ricorrente riguardo ai capitoli da 2) a 28) sono inammissibili in quanto non vi sono dedotti fatti specifici (come prescrive l'art. 244 cod. proc. civ.), non potendo essere considerati tali i numeri delle ore complessivamente lavorate in ciascun mese in mancanza di una loro precisa collocazione temporale mediante l'indicazione dell'ora di inizio e dell'ora di fine delle prestazioni in ciascuna giornata (mentre il solo dato numerico, di per sé, non è un fatto, ma una valutazione del tempo del lavoro svolto)”.
Di conseguenza la domanda in esame deve essere rigettata per il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. pagina 35 di 37 * * *
La decisione in ordine alle spese viene differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accertato che il ricorrente ha svolto, durante i tre rapporti di Parte_1
lavoro subordinato intercorsi tra le parti (dal 6.3. al 20.12.2019, dal 27.2. al
27.12.2020 e dal 25.2. al 17.9.2021), mansioni riconducibili alla qualifica di “operaio qualificato super” ex art. 13 CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento
di data 14.3.2019 ed art. 11 CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento di data 17.5.2021,
condanna il convenuto alla corresponsione, in favore del CP_1
ricorrente , delle differenze tra la retribuzione prevista dalla Parte_1
disciplina collettiva in relazione alla qualifica di “operaio qualificato super” e quella in concreto da lui percepita, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Rigetta la domanda proposta dal ricorrente e volta ad accertare Parte_1
l'entità delle ore effettivamente da lui lavorate in favore del convenuto
[...]
durante lo svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti dal 6.3. al CP_1
20.12.2019, dal 27.2. al 27.12.2020 e dal 25.2. al 17.9.2021
3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali. pagina 36 di 37 4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 27 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 ore ordinarie, rimanendo così da pagare a carico del datore, 13,5; Parte_3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
23.2.2023
d a
Parte_1
rappresentata e difesadall'avv. Roberto Zoller
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alexander Schuster
pagina 1 di 37 pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento, per tutto il periodo
lavorato oggetto di causa, nel livello contrattuale di operaio specializzato super,
anziché nel livello contrattuale di operaio comune in base al CCNL e CCPL vigenti;
- accertare e dichiarare l'entità delle ore effettivamente lavorate dal ricorrente per
l'azienda nel periodo lavorativo oggetto di causa;
CP_1
- conseguentemente, condannare l'impresa individuale di C.F. CP_1
e P. I. , sita in 38050 Sant'Orsola Terme (TN), C.F._1 P.IVA_1
località Donadini 8, al pagamento al ricorrente delle differenze retributive,
comprensive di tutte le voci accessorie, ratei e contribuzioni spettanti, che risulteranno
dovute in corso di causa, in conseguenza del corretto inquadramento nel livello
contrattuale di operaio specializzato super, nonché in conseguenza delle ore
effettivamente lavorate, ma non ancora retribuite, con maggiorazione di rivalutazione
monetaria ex lege e di interessi ex art. 1284 c.c.;
- con vittoria di compensi e spese di causa, comprese spese forfettarie, CNA e IVA”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettare il ricorso, in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato;
con vittoria di tutte le spese di lite”
pagina 2 di 37 MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di aver svolto, in favore del convenuto , nei periodi marzo - CP_1
dicembre 21019, febbraio - ottobre 2020 e febbraio - settembre 2021, attività lavorativa in esecuzione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 21 e 22 lett.
b) e c) CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 19.6.2018, con inquadramento nella qualifica di “operaio” e nel livello “lavoratori stagionali adibiti alla raccolta e coltivazione di piccoli frutti” CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento
di data 14.3.2019 e CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento di data
17.5.2021;
✓ di aver lavorato nei periodi marzo - dicembre 21019 e febbraio - ottobre 2020 per oltre 180 giorni (acquisendo così il diritto all'applicazione della disciplina collettiva prevista per gli operai a tempo indeterminato);
✓ di aver eseguito, nel corso di tutte e tre i suddetti periodi, mansioni di “conduttore di trattore e macchine agricole operatrici complesse, mescolamento di fitofarmaci,
coordinamento di una squadra di operai, tenuta delle presenze della squadra di operai da lui coordinata”;
✓ di aver lavorato:
➢ nel marzo 2019, occupandosi, oltre alle mansioni sopra ricordate, anche di pulizia dei campi, posizionamento dei sacchi sui tralicci, copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 171 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore
136,5 ore ordinarie e 3 ore straordinarie, rimanendo da pagare 31,5 ore;
pagina 3 di 37 ➢ nell'aprile 2019, occupandosi, oltre alle medesime attività lavorative del mese di marzo, della rimozione della parti secche delle piante, per un totale di 194,5 ore,
rispetto alle quali sono state pagate dal datore 150 ore ordinarie e 9 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 35,5 ore;
➢ nel maggio 2019, occupandosi del completamento dei lavori di aprile, dell'inizio raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 184 ore,
rispetto alle quali sono state pagate dal datore 156,5 ore ordinarie e 5 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 22,5;
➢ nel giugno 2019, occupandosi del completamento dei lavori di maggio, della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 259,5 ore,
rispetto alle quali sono state pagate dal datore 160 ore ordinarie e 34 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 65,5 ore;
➢ nel luglio 2019, occupandosi della raccolta delle fragole, della legatura delle more e della raccolta dei mirtilli, per un totale di 279 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 180 ore ordinarie e 28 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 71 ore;
➢ nell'agosto 2019, occupandosi della raccolta delle fragole, della raccolta dei mirtilli e dell'allestimento dei vivai per le fragole, per un totale di 292,5 ore lavorative;
per questo mese manca il prospetto paga;
➢ nel settembre 2019, occupandosi della raccolta delle fragole, per un totale di 229
ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 164 ore ordinarie e 16 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 49 ore;
➢ nell'ottobre 2019, occupandosi della eliminazione delle piante di fragole, nonché
della pulizia e dello smontaggio delle serre, per un totale di 201,5 ore, rispetto pagina 4 di 37 alle quali sono state pagate dal datore 172 ore ordinarie e 20 ore straordinarie,
rimanendo così da pagare 9,5 ore;
➢ nel novembre 2019, occupandosi dell'incassettamento delle piantine del vivaio di more e fragole, per un totale di 165,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 142 ore ordinarie e 9 ore straordinarie, rimanendo così da CP_1
pagare 14,5 ore;
➢ nel dicembre 2019, occupandosi dell'incassettamento delle piantine del vivaio di more e fragole, per un totale di 16 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 16 ore ordinarie;
CP_1
➢ nel febbraio 2020, occupandosi, oltre alle mansioni generali sopra ricordate,
anche della pulizia dei campi, del posizionamento dei sacchi sui tralicci, e della copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 15 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 15 ore ordinarie;
➢ nel marzo 2020, occupandosi anche delle pulizia dei campi, del posizionamento dei sacchi sui tralicci e della copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 176,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 146 ore ordinarie e 7
ore straordinarie, rimanendo così da pagare 23,5 ore;
➢ nell'aprile 2020, occupandosi delle medesime attività lavorative del mese di marzo con l' aggiunta della rimozione della parti secche delle piante, per un totale di 223,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 159 ore ordinarie e 5
ore straordinarie, rimanendo così da pagare 59,5 ore;
➢ nel maggio 2020, occupandosi del completamento dei lavori di aprile e dell'inizio della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 212
ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 161 ore ordinarie e 24 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 27 ore di lavoro;
pagina 5 di 37 ➢ nel giugno 2020, occupandosi del completamento dei lavori di maggio, della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 177 ore;
per questo mese manca il prospetto paga;
➢ nel luglio 2020, occupandosi della raccolta delle fragole, della legatura delle more e della raccolta dei mirtilli, per un totale di 256,5 ore;
per questo mese nel mese di agosto 2020, occupandosi della raccolta dei mirtilli, della raccolta delle fragole e dell'allestimento dei vivai per le fragole, per un totale di 308 ore;
per questo mese manca il prospetto paga;
➢ nel settembre 2020, occupandosi della raccolta delle fragole, per un totale di
136,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 70 ore ordinarie e 2 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 58,5 ore;
➢ nell'ottobre 2020, occupandosi della eliminazione delle piante di fragole, nonché
della pulizia e dello smontaggio delle serre, per un totale di 218 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 171 ore ordinarie e 5 ore straordinarie,
rimanendo così da pagare 43 ore di lavoro;
➢ nel febbraio 2021, occupandosi, su disposizione del datore, presso l'azienda agricola del fratello , oltre alle mansioni generali sopra ricordate, anche Pt_2
della pulizia dei campi, del posizionamento dei sacchi sui tralicci, e della copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 16 ore, rispetto alle quali sono state pagate da 16 ore ordinarie;
Parte_3
➢ nel marzo 2021, occupandosi anche della pulizia dei campi, del posizionamento dei sacchi sui tralicci e della copertura delle serre con teli di nylon, per un totale di 189,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 80 ore ordinarie e da pagina 6 di 37 ➢ nell'aprile 2021, occupandosi delle medesime attività lavorative del mese di marzo con l'aggiunta della rimozione delle parti secche delle piante, per un totale di 128 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 43 ore ordinarie e 1 ora straordinaria e da 78 ore ordinarie e 6 ore straordinarie;
Parte_3
➢ nel maggio 2021, occupandosi del completamento dei lavori di aprile, dell'inizio della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 172 ore lavorative, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 83 ore ordinarie e 1 ore straordinarie e da 78 ore ordinarie e 10 ore straordinarie;
Parte_3
➢ nel giugno 2021, occupandosi del completamento dei lavori di maggio, della raccolta delle fragole e della piantagione delle more, per un totale di 265, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 78 ore ordinarie e 24 ore straordinarie e da
87 ore ordinarie e 5 ore straordinarie, rimanendo così da pagare 71 Parte_3
ore;
➢ nel luglio 2021, occupandosi della raccolta delle fragole, della legatura delle more e della raccolta dei mirtilli, per un totale di 288 ore;
per questo mese manca il prospetto paga;
➢ nell'agosto 2021, occupandosi della raccolta mirtilli, della raccolta delle fragole e dell'allestimento dei vivai per le fragole, per un totale di 300 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 80 ore ordinarie e da 112 ore Parte_3
ordinarie, rimanendo così da pagare 108 ore;
➢ nel settembre 2021, occupandosi della raccolta delle fragole, per un totale di
166,5 ore, rispetto alle quali sono state pagate dal datore 106 ore ordinarie e 10
ore straordinarie, rimanendo così da pagare 50,5 ore;
–
propone:
pagina 7 di 37 1)
domanda volta ad accertare lo svolgimento, da parte sua e in favore del convenuto
, nel corso dei periodi marzo - dicembre 21019, febbraio - ottobre CP_1
2020 e febbraio - settembre 2021, di mansioni riconducibili alla qualifica di “operaio specializzato super” CCPL citt., con conseguente accertamento del diritto a essere inquadrato, fin dall'inizio del primo periodo di lavoro, nella qualifica di “operaio specializzato super” (anziché in quella di “operaio” - livello “lavoratori stagionali adibiti alla raccolta e coltivazione di piccoli frutti”) e conseguente condanna del convenuto alla corresponsione delle differenze tra la retribuzione maturata e quella già corrisposta;
2)
domanda volta ad accertare l'entità delle ore effettivamente da lui lavorate in favore del convenuto nel corso dei periodi marzo - dicembre 21019, febbraio - CP_1
ottobre 2020 e febbraio - settembre 2021, con conseguente condanna del convenuto alla corresponsione della retribuzione delle ore di lavoro non ancora compensate.
§2 le ragioni della decisione
1. le ordinanze pronunciate in corso di causa
Appare opportuno richiamare le due ordinanze che sono state pronunciate all'udienza del
3 ottobre 2023 e in data 25 luglio 2024 e che rappresentano le premesse dell'odierna decisione.
Nella prima ordinanza si è statuito:
“Il giudice del lavoro dott. Giorgio Flaim, esaminati gli atti introduttivi delle parti pagina 8 di 37 OSSERVA
1) in ordine alla domanda di accertamento del diritto all'inquadramento superiore
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 31.3.2021,
n. 955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n. 1791; Cass.
22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass.
26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272) nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato
(ai fini del diritto alla promozione automatico e/o al diritto alle differenze retributive) non può prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
B) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello) superiore
L'osservanza di questi insegnamenti appare essenziale ai fini dell'attuazione anche nella presente controversia del precetto costituzionale della ragionevole durata di ogni processo (art. 111 co.2), il cui inveramento esige che le parti assolvano i rispettivi oneri allegatori e probatori in stretta relazione a fatti che siano sussumibili nelle fattispecie astratte costitutive o impeditive del diritto soggettivo di cui l'attore chiede tutela.
- - -
pagina 9 di 37 Quanto ad A), parte ricorrente si limita a riportare le declaratorie, contenute nel CCPL, della qualifica di “operaio specializzato super” (afferente l'inquadramento preteso) e quella di “operaio comune” (afferente l'inquadramento attribuito); null'altro, in particolare neppure l'indicazione di quali dei molti profili professionali appartenenti alle due qualifiche vengono in rilievo;
quanto a B), parte ricorrente allega di aver svolto “costantemente e quotidianamente” le seguenti mansioni:
➢ conduttore di trattore e macchine agricole operatrici complesse,
➢ mescolamento di fitofarmaci,
➢ coordinamento di una squadra di operai,
➢ tenuta delle presenze della squadra di operai da lui coordinata;
tuttavia non ha specificato quali fossero in concreto le macchine agricole operatrici complesse che egli utilizzava in modo costante;
quanto a C), manca nel ricorso introduttivo il pur minimo ragionamento sussuntorio tra le mansioni concretamente svolte e quelle previste nelle declaratorie collettive che sono indicate;
si tratta di un'evidente lacuna anche considerando che solo una delle mansioni, che il ricorrente afferma di aver svolto, è prevista in quelle declaratorie collettive.
2) in ordine alla domanda di accertamento del diritto a ricevere differenze retributive di essere condiviso il rilievo, espresso dalla difesa del convenuto, secondo cui: Pt_4
“Quanto alle ore lavorative svolte, il ricorrente formula un quantum orario mensile senza alcun pagina 10 di 37 dettaglio che possa consentire a un teste di identificare il fatto (giacché il teste non deve attestare un monte ore, ma singoli circostanziati fatti comprovanti l'attività lavorativa allegata). Ancor più, i capitoli, per come genericamente formulati, rendono impossibile ogni difesa della parte convenuta, giacché in assenza di fatti specifici, è logicamente impossibile dimostrare il fatto contrari”.
Inoltre non viene specificato nel ricorso la ragione per cui i testi indicati sono a conoscenza (e, quindi, sono in grado di riferire) dell'esatto numero delle ore di lavoro svolte dal ricorrente in ciascuno dei mesi degli anno 2019, 2020 e 2021.
- - -
Le carenze indicate viziano di nullità il ricorso (che ai sensi dell'art. 414 n. 4 cod.proc.civ. deve contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 17.6.2004, n.
11353; Cass. 28.3.2018, n. 7705; Cass. 25.2.2009, n. 4557;) tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164 co. 5 cod.proc.civ. (“Il giudice, rilevata la nullità… fissa all'attore un termine perentorio… per integrare la domanda”), sebbene la sanatoria non valga a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso.
Quindi viene assegnato al ricorrente il termine perentorio del 31 ottobre 2023 al fine di integrare, mediante memoria, le domande in stringente conformità alle indicazioni contenute nella motivazione della presente ordinanza.
Ovviamente la società convenuta ha facoltà di replica, che potrà esercitare mediante deposito di memoria (delle stesse dimensioni) da effettuarsi entro il 30 novembre 2023.
Naturalmente anche parte convenuta dovrà attenersi scrupolosamente al procedimento logico-giuridico di natura trifasica indicato dalla Suprema Corte.
P.Q.M.
pagina 11 di 37 assegna al ricorrente il termine perentorio del 31 ottobre 2023 al fine di Parte_1
integrare, mediante memoria (che, nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti, non supererà auspicabilmente il numero di 8 pagine) le domande in stringente conformità alle indicazioni contenute nella motivazione della presente ordinanza;
autorizza il convenuto a depositare eventuale memoria di replica (di CP_1
analoghe dimensioni) entro il 30 novembre 2023.
riserva alla scadenza ordinanza…”.
Nell'ordinanza pronunciata in data 25 luglio 2024 all'esito dell'esame delle memorie che le parti avevano depositato, avvalendosi della facoltà attribuita con la prima ordinanza, si
è statuito:
“Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, letti gli atti introduttivi depositati dalle parti, sentite le parti all'udienza del 3.10.2023, esaminate le memorie autorizzate che entrambe le parti hanno depositato,
OSSERVA
§1
In riferimento alla domanda, proposta dal ricorrente nel ricorso Parte_1
introduttivo, di accertamento del diritto all'inquadramento, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti dal 6.3. al 20.12.2019 (doc. 2 fasc. conv.), dal
27.2. al 27.12.2020 (doc. 3 fasc. conv.), e dal 25.2. al 17.9.2021 (doc. 4 fasc. conv.),
pagina 12 di 37 nella qualifica di operaio specializzato super ex art. 13 CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento – la prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) (l'unica astrattamente pertinente a tale domanda) è irrilevante in quanto le circostanze ivi dedotte (per il “coordinamento di una squadra di operai” vedi anche infra), se anche fossero vere, non sarebbero sufficienti, alla luce della declaratoria della qualifica di operaio specializzato super, a fondare la domanda di parte ricorrente relativa all'inquadramento in detta qualifica, atteso che il ricorrente, in riferimento al profilo professionale di “conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse”
(l'unico astrattamente pertinente alle prestazioni che egli afferma di aver svolto), ha omesso di allegare:
▪ le circostanze in grado di comprovare che le macchine agricole operatrici, che utilizzava, possono ritenersi “complesse”;
▪ le circostanze in grado di comprovare che egli provvedeva “alla manutenzione e riparazione ordinaria delle suddette macchine svolgendo un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico)”;
▪ le circostanze in grado di comprovare che egli svolgeva le mansioni di conduttore e di meccanico “con autonomia esecutiva e elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo”.
La prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) è anche generica in ordine alla circostanza dell'asserito “coordinamento di una squadra di operai”, stante la totale mancanza di allegazione di fatti concreti in proposito.
pagina 13 di 37 §2
In riferimento alla domanda, proposta dal ricorrente nel ricorso Parte_1
introduttivo, di accertamento del diritto alla retribuzione:
➢ in ordine al marzo 2019, di ore 31,5, avendo lavorato 171 ore ed essendogli state retribuite 139,5 ore;
➢ in ordine all'aprile 2019, di ore 35,5, avendo lavorato 194.5 ore ed essendogli state retribuite 159 ore;
➢ in ordine al maggio 2019, di ore 22,5, avendo lavorato 184 ore ed essendogli state retribuite 161,5 ore;
➢ in ordine al giugno 2019, di ore 65,5, avendo lavorato 259,5 ore ed essendogli state retribuite 194 ore;
➢ in ordine al luglio 2019, di ore 71, avendo lavorato 279 ore ed essendogli state retribuite 208 ore;
➢ in ordine all'agosto 2019, di ore 192, avendo lavorato 192 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine al settembre 2019, di ore 49, avendo lavorato 229 ore ed essendogli state retribuite 180 ore;
➢ in ordine all'ottobre 2019, di ore 9,5 ore, avendo lavorato 201,5 ore ed essendogli state retribuite 192 ore;
➢ in ordine al novembre 2019, di ore 14,5, avendo lavorato 165,5 ore ed essendogli state retribuite 151 ore;
➢ in ordine al marzo 2020, di ore 23,5, avendo lavorato 176,5 ore ed essendogli state retribuite 153 ore;
➢ in ordine all'aprile 2020, di ore 59,5, avendo lavorato 223,5 ore ed essendogli state retribuite 164 ore;
pagina 14 di 37 ➢ in ordine al maggio 2020, di ore 27, avendo lavorato 212 ore ed essendogli state retribuite 185 ore;
➢ in ordine al giugno 2020, di ore 177, avendo lavorato 177 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine al luglio 2020, di ore 256,5, avendo lavorato 256,5 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine all'agosto 2020, di ore 308, avendo lavorato 308 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine al settembre 2020, di ore 58,5, avendo lavorato 136 ore ed essendogli state retribuite 72 ore;
➢ in ordine all'ottobre 2020, di ore 43, avendo lavorato 218 ore ed essendogli state retribuite 176 ore;
➢ in ordine al marzo 2021, di ore 13,5, avendo lavorato 189,5 ore ed essendogli state retribuite 174 ore;
➢ in ordine al maggio 2021, di ore 1, avendo lavorato 171 ore ed essendogli state retribuite 170 ore;
➢ in ordine al giugno 2021, di ore 71, avendo lavorato 265 ore ed essendogli state retribuite 194 ore;
➢ in ordine al luglio 2021, di ore 288, avendo lavorato 288 ore e non essendogli stata retribuita alcuna ora,
➢ in ordine all'agosto 2021, di ore 108, avendo lavorato 300 ore ed essendogli state retribuite 192 ore;
➢ in ordine al settembre 2021, di ore 50,5, avendo lavorato 166,5 ore ed essendogli state retribuite 116 ore.
pagina 15 di 37 le prove testimoniali offerte dal ricorrente riguardo ai capitoli da 2) a 28) sono inammissibili in quanto non vi sono dedotti fatti specifici (come prescrive l'art. 244 cod. proc. civ.), non potendo essere considerati tali i numeri delle ore complessivamente lavorate in ciascun mese in mancanza di una loro precisa collocazione temporale mediante l'indicazione dell'ora di inizio e dell'ora di fine delle prestazioni in ciascuna giornata (mentre il solo dato numerico, di per sé, non è un fatto, ma una valutazione del tempo del lavoro svolto).
§3
Nella memoria autorizzata il ricorrente svolge allegazioni e formula istanza di prove testimoniali che hanno un senso solo presupponendo che egli abbia inteso proporre una domanda – subordinata a quella, contenuta nel ricorso introduttivo, concernente il diritto all'inquadramento nella qualifica di operaio specializzato super – volta ad accertare il diritto all'inquadramento nella qualifica di operaio specializzato.
La nuova domanda è ammissibile alla luce del risalente, ma mai contraddetto, orientamento della Suprema Corte (Cass. 15.12.1986, n. 7500; Cass. 24.3.1983, n.
2048; Cass. 23.1.1981, n. 532;), secondo cui la richiesta, gradatamente formulata nel corso del giudizio dal lavoratore, di attribuzione di una qualifica inferiore a quella inizialmente rivendicata, ma pur sempre superiore a quella di fatto goduta, costituisce non una mutatio libelli, ma una mera precisazione dell'originaria domanda, attesa l'identità del petitum e della causa petendi consistenti nell'attribuzione del trattamento giuridico-economico corrispondente alle mansioni esercitate.
In relazione a questa domanda, la prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) (l'unica astrattamente pertinente alla domanda medesima) è
pagina 16 di 37 ammissibile e rilevante, alla luce della declaratoria della qualifica di operaio specializzato ex art. 13 CCPL cit..
Infatti:
▪ la prestazione di “conduttore di trattore” è conferente al profilo di “conduttore di macchine a motore per la conduzione delle quali sia richiesta la patente di guida”;
▪ la prestazione di “mescolamento di fitofarmaci” è conferente al profilo di “addetto abitualmente ai trattamenti antiparassitari”.
Di contro, a differenza di quanto sostenuto dalla parte convenuta, non può trovare applicazione nella vicenda in esame la disciplina prevista dall'art. 26 CCPL cit. in ordine alle “retribuzioni per le operazioni di raccolta”; infatti la stessa clausola precisa che: “Relativamente alla manodopera adibita alla raccolta dei piccoli frutti si precisa che la tariffa di raccolta trova applicazione solo nei confronti di lavoratori che non superino le 75 giornate lavorative annue”.
Qualche dubbio potrebbe scaturire delle disposizioni speciali dettate, in relazione alle
“colture di piccoli frutti”, per “le seguenti mansioni:
1. addetti che oltre alla raccolta svolgono mansioni ad essa preliminari o complementari, trapianto e pulizia delle piante, tariffa pari al 71,16% della retribuzione oraria base e E.D.R. dell'operaio comune;
2. addetti che, oltre alle operazioni al punto precedente, svolgono anche attività di predisposizione dei siti di produzione, tariffa pari al 77,27% della retribuzione oraria base e E.D.R. dell'operaio comune”.
Tuttavia, alla luce di un'interpretazione sistematica, è agevole desumere che tali disposizioni trovano applicazione solamente nei confronti di coloro che svolgono mansioni riconducibili a quelle proprie dell'operaio comune, ossia dei “lavoratori incaricati dell'esecuzione di lavori ordinari, che non richiedono specifici requisiti pagina 17 di 37 professionali o particolare preparazione tecnico-pratica” (risulta palese dal significato delle parole “sono da considerarsi comuni i seguenti lavoratori”, che i profili indicati nel prosieguo non esauriscono la portata precettiva della declaratoria;
lo comprova l'utilizzo, da parte dell'autonomia collettiva, della diversa locuzione: “La qualifica di… viene attribuita ai lavoratori addetti ai seguenti lavoratori:”, allorquando ha elencato i profili professionali delle qualifiche di “operaio specializzato” e di “operaio specializzato super”); infatti opinare diversamente condurrebbe al risultato paradossale di retribuire operai qualificati, qualificati super, specializzati e specializzati addetti alle “colture di piccoli frutti”, “colture di piccoli frutti” in misura minore degli operai agricoli comuni addetti ad altri settori.
Quindi la prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) merita di essere ammessa.
§4
Invece inammissibile per intervenuta decadenza è l'offerta di nuove prove testimoniali formulata dal ricorrente nella memoria autorizzata (pag. 4).
Infatti, come si è già ricordato nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 3.10.2023, il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 17.6.2004, n. 11353; Cass.
28.3.2018, n. 7705; Cass. 25.2.2009, n. 4557;), se ritiene sanabile, ai sensi dell'art. 164 co.5 cod.proc.civ., la nullità derivante da carenze all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, invece preclude all'attore di chiedere l'ammissione di mezzi di prova diversi da quelli indicati nel ricorso introduttivo.
pagina 18 di 37 §5
Irrilevante, in quanto concerne circostanza ininfluente ai fini della decisione ai fini del decidere, è la prova testimoniale offerta dal convenuto in memoria di costituzione.
Parimenti irrilevante è l'istanza di produzione dei file video, stante l'estraneità al thema decidendum della circostanza sub cap. 25 della stessa memoria di costituzione, cui i detti file si riferiscono (come pure di tutte le circostanze collegate di cui ai cap.
10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 30).
P.Q.M.
quanto alle prove testimoniali offerte dal ricorrente nell'atto introduttivo rigetta il cap. 1) in riferimento alla domanda proposta in via principale nel ricorso introduttivo, per irrilevanza in quanto afferente a circostanze fin dall'origine ininfluenti ai fini della decisione;
ammette il cap. 1) in riferimento alla domanda proposta in via subordinata nella memoria autorizzata;
rigetta i cap. da 2) a 28) del ricorso introduttivo per inammissibilità in quanto aventi contenuto generico;
quanto alle prove testimoniali offerte dalla parte ricorrente nella memoria autorizzata rigetta tutte le prove per inammissibilità stante l'intervenuta decadenza;
quanto alle prove offerte dalla parte convenuta nell'atto introduttivo pagina 19 di 37 rigetta tutte le prove per irrilevanza, in quanto afferenti a circostanze fin dall'origine ininfluenti ai fini della decisione, fissa per l'espletamento della prova testimoniale ammessa l'udienza del 14 novembre 2024, ore 11,00; limita a due il numero dei testi”.
2. in ordine alla domanda di parte ricorrente volta all'accertamento del diritto all'inquadramento superiore
a)
Alla luce di quanto statuito nell'ordinanza depositata in data 25 luglio 2024 la domanda proposta dal ricorrente affinché sia accertato il diritto all'inquadramento nella qualifica di
“operaio specializzato super” ex art. 13 CCPL 14.3.2019 e art. 11 CCPL cit. 17.5.2021
non è fondata.
Infatti la declaratoria (contenuta in entrambi i CCPL citt.) di quella qualifica prevede:
“Sono operai specializzati “super” i lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità professionali qualitativamente più elevate dell'operaio “specializzato”; inoltre considera alcuni profili professionali, dei quali, come già evidenziato nella suddetta ordinanza, l'unico astrattamente pertinente alle prestazioni, che egli afferma di aver svolto mansioni, è quello di “Conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva e elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida e all'uso
anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, pagina 20 di 37 provvede alla manutenzione e riparazione ordinaria delle suddette macchine svolgendo un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico)”,
In proposito, stante l'assenza in seguito di specifiche contestazioni da parte del ricorrente,
non può che ribadirsi quanto già statuito nell'ordinanza già richiamata:
“In riferimento alla domanda, proposta dal ricorrente nel ricorso Parte_1
introduttivo, di accertamento del diritto all'inquadramento, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti dal 6.3. al 20.12.2019 (doc. 2 fasc. conv.), dal
27.2. al 27.12.2020 (doc. 3 fasc. conv.), e dal 25.2. al 17.9.2021 (doc. 4 fasc. conv.), nella qualifica di operaio specializzato super ex art. 13 CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento – la prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) (l'unica astrattamente pertinente a tale domanda) è irrilevante in quanto le circostanze ivi dedotte (per il “coordinamento di una squadra di operai” vedi anche infra), se anche fossero vere, non sarebbero sufficienti, alla luce della declaratoria della qualifica di operaio specializzato super, a fondare la domanda di parte ricorrente relativa all'inquadramento in detta qualifica, atteso che il ricorrente, in riferimento al profilo professionale di “conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse”
(l'unico astrattamente pertinente alle prestazioni che egli afferma di aver svolto), ha omesso di allegare:
▪ le circostanze in grado di comprovare che le macchine agricole operatrici, che utilizzava, possono ritenersi “complesse”;
▪ le circostanze in grado di comprovare che egli provvedeva “alla manutenzione e riparazione ordinaria delle suddette macchine svolgendo un'attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico)”;
pagina 21 di 37 ▪ le circostanze in grado di comprovare che egli svolgeva le mansioni di conduttore e di meccanico “con autonomia esecutiva e elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo”.
La prova testimoniale offerta dal ricorrente riguardo al capitolo 1) è anche generica in ordine alla circostanza dell'asserito “coordinamento di una squadra di operai”, stante la totale mancanza di allegazione di fatti concreti in proposito”.
Queste considerazioni appaiono ancora più significative se si tiene presente che, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 8.2.2021, n. 2972; Cass. 23.2.2016, n. 3547),
“nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”.
Comunque parte ricorrente ha omesso di indicare le circostanze idonee a comprovare che il lavoratore, alla luce delle mansioni svolte, fosse “in possesso di specifiche superiori capacità professionali qualitativamente più elevate dell'operaio “specializzato” ”, come esige la declaratoria dell'operaio specializzato.
b)
L'analisi non può fermarsi qui.
Nella più volte menzionata ordinanza depositata in data 25.7.2024 si è evidenziato:
“Nella memoria autorizzata il ricorrente svolge allegazioni e formula istanza di prove testimoniali che hanno un senso solo presupponendo che egli abbia inteso proporre una pagina 22 di 37 domanda – subordinata a quella, contenuta nel ricorso introduttivo, concernente il diritto all'inquadramento nella qualifica di operaio specializzato super – volta ad accertare il diritto all'inquadramento nella qualifica di operaio specializzato.
La nuova domanda è ammissibile alla luce del risalente, ma mai contraddetto, orientamento della Suprema Corte (Cass. 15.12.1986, n. 7500; Cass. 24.3.1983, n. 2048;
Cass. 23.1.1981, n. 532;), secondo cui la richiesta, gradatamente formulata nel corso del giudizio dal lavoratore, di attribuzione di una qualifica inferiore a quella inizialmente rivendicata, ma pur sempre superiore a quella di fatto goduta, costituisce non una mutatio libelli, ma una mera precisazione dell'originaria domanda, attesa l'identità del petitum e della causa petendi consistenti nell'attribuzione del trattamento giuridico-economico corrispondente alle mansioni esercitate”.
Nelle note finali autorizzate parte convenuta ha criticato questi assunti, così deducendo:
“La questione che si pone in questa sede è se sia consentito al Giudice del lavoro riformulare e, quindi, procedere ex officio ad una precisazione della domanda del ricorrente, laddove questo abbia esplicitato e addirittura confermato una domanda di tenore letterale diverso con riferimento ad altra qualifica superiore. E procedere a ciò non in ragione di, ad esempio, un lapsus calami del ricorrente, ma sulla base del senso delle allegazioni e istanze di questo.
L' avrebbe potuto chiedere un inquadramento quale operaio specializzato super e, in Pt_1
subordine, l'inquadramento quale operaio specializzato. Ha insistito in atto successivo idoneo a perimetrare il petitum e, così, il thema decidendum, confermando la domanda di accertamento dell'inquadramento quale operaio specializzato super.
In questa sede si eccepisce, quindi, che l'unica domanda che poteva essere oggetto di delibazione nel presente giudizio era l'inquadramento quale operaio specializzato super”.
Si tratta di considerazioni non persuasive.
pagina 23 di 37 Infatti si fondano sulla circostanza che il ricorrente non ha formulato espressamente la richiesta subordinata di accertamento del diritto all'inquadramento quale operaio specializzato.
Tuttavia il rilievo appare eccessivamente formalistico.
Infatti, sebbene risulti funzionale agli interessi della parte convenuta, non rispetta il diritto di difesa della controparte (ossia un bene costituzionalmente garantito che il giudice è tenuto a presidiare).
Lo conferma il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 9.7.2018, n. 17991;
Cass. 25.9.2014, n. 20294; Cass. 28.8.2009, n. 18783;), secondo cui l'interpretazione della domanda giudiziale deve essere condotta sulla base di un esame complessivo degli atti della parte attrice e non limitato alle parti dedicate alle conclusioni, ma esteso alle parti espositive.
In ordine alla vicenda in esame, non è possibile trascurare che il ricorrente nella memoria autorizzata depositata in data 31.10.2023;
✓ ha, in primo luogo, asserito che “l'attività espletata da parte del ricorrente risulta classificabile nell'inquadramento di operaio specializzato o, forse meglio ancora, di operaio super specializzato, come previsto dall'articolo 13 del medesimo CCPL”;
✓ ha fatto seguire il richiamo della declaratoria afferente alla qualifica di operaio specializzato;
✓ ha, infine, sostenuto che “il ricorrente, pertanto, rientra pienamente nella descrizione qui esposta delle mansioni dell'operaio specializzato”.
Appare evidente che questi assunti sarebbero stati svolti inutilmente se il ricorrente non avesse avuto l'intenzione di proporre, in via subordinata, domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica di “operaio specializzato”.
pagina 24 di 37 In ogni caso la difesa svolta dalla parte convenuta è infondata alla luce di altro consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 8.10.2013, n. 22872: Cass.
11.4.2013, n. 8862; Cass. 4.7.2007, n. 15053;), secondo cui: “La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Non incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella qualifica intermedia”.
c)
Emerge per tabulas (contratti di lavoro relativi al periodo dal 6.3. al 20.12.2019 sub doc.
2 fasc. conv., al periodo dal 27.2. al 27.12.2020 sub doc. 3 fasc. conv. e al periodo dal
25.2. al 17.9.2021 sub doc. 4 fasc. conv.) che il ricorrente è stato sempre inquadrato nella qualifica di operaio di “livello raccolta piccoli frutti”.
Questo inquadramento è illegittimo anche prescindendo dal contenuto delle mansioni svolte in quanto, come già evidenziato nell'ordinanza depositata in data 25.7.2024, “a differenza di quanto sostenuto dalla parte convenuta, non può trovare applicazione nella vicenda in esame la disciplina prevista dall'art. 26 CCPL cit. in ordine alle
“retribuzioni per le operazioni di raccolta”; infatti la stessa clausola precisa che: “Relativamente alla manodopera adibita alla raccolta dei piccoli frutti si precisa che la tariffa di raccolta trova applicazione solo nei confronti di lavoratori che non superino le 75 giornate lavorative annue”.
Di contro il ricorrente, in tutti e tre i periodi, ha lavorato in un numero di giornate superiore a 75 in un anno.
pagina 25 di 37 d)
Il ricorrente sostiene che, avendo lavorato più di 180 giorni nei periodi marzo - dicembre
21019 e febbraio - ottobre 2020 per oltre 180 giorni, ha acquisito, in relazione a questi due periodi, il diritto all'applicazione della disciplina collettiva prevista per gli operai a tempo indeterminato.
L'assunto non è corretto.
Infatti l'art. 21 CCNL co. 8, lett. a) cit. dispone:
“Sono operai a tempo determinato: …
gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo”.
La stessa disposizione si rinviene nell'art. 4 co. 1 CCPL 14.3.2019 cit. e nell'art. CCPL
17.5.2021 cit..
Peraltro l'art. 21 ult.co. CCNL cit. prevede: “A decorrere dal 1.1.2003 gli operai di cui
alle lettere b) e c) possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai
a tempo indeterminato. I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità verranno proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui”; inoltre, alla luce dell'art. 26 CCPL 14.3.2019 cit. e dell'art. 24 CCPL 17.5.2021 cit., gli elementi che costituiscono la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo indeterminato sono gli stessi che costituiscono la retribuzione spettante agli operai agricoli a tempo indeterminato.
e)
Come si è già ricordato nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 3 ottobre 2023,
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 31.3.2021, n.
955; Cass. 1.3.2021, n. 5536; Cass. 18.12.2020, Cass. 27.1.2020, n. 1791; Cass. pagina 26 di 37 22.11.2019, n. 30580; Cass. 27.9.2016, n. 18943; Cass. 28.4.2015, n. 8589; Cass.
26.3.2014, n. 7123; Cass. 27.9.2010, n. 20272), nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatica e/o al diritto alle differenze retributive) non può
prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
B) l'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle mansioni svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello) superiore
L'osservanza di questi insegnamenti appare essenziale ai fini dell'attuazione anche nella presente controversia del precetto costituzionale della ragionevole durata di ogni processo
(art. 111 co.2), il cui inveramento esige che le parti assolvano i rispettivi oneri allegatori e probatori in stretta relazione a fatti che siano sussumibili nelle fattispecie astratte costitutive o impeditive del diritto soggettivo di cui l'attore chiede tutela.
ad A)
L'art. 11 CCPL 14.3.2019 cit. e l'art. 13 CCPL 17.5.2021 dispongono parimenti:
“OPERAIO SPECIALIZZATO
sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e
capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire
una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati
“super”.
pagina 27 di 37 La qualifica di operaio specializzato viene attribuita ai lavoratori addetti ai seguenti
lavoratori:
• conduttore di macchine a motore per la conduzione delle quali sia richiesta la patente
di guida;
• potatore di alberi da frutto;
• addetti abitualmente ai trattamenti antiparassitari… ”.
Per una maggiore comprensione del contenuto precettivo di questa clausola appare opportuno richiamare le declaratorie delle qualifiche inferiori di “operaio comune” (dei cui profili professionali nessuno è pertinente alle prestazioni svolte dal ricorrente),
“operaio qualificato” (con il solo profilo professionale pertinente alle prestazioni svolte dal ricorrente), e di “operaio qualificato super” (dei cui profili professionali nessuno è
pertinente alle prestazioni svolte dal ricorrente):
“OPERAIO COMUNE
Sono da considerarsi comuni i lavoratori incaricati dell'esecuzione di lavori ordinari,
che non richiedono specifici requisiti professionali o particolare preparazione tecnico-pratica”
“OPERAIO QUALIFICATO
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità
professionali acquisite per pratica o per titolo che consentono loro di eseguire una o più
mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola
stessa.
Sono da considerarsi qualificati i seguenti lavoratori: …
• conduttore di macchine agricole a motore, per condurre le quali non sia richiesta la patente di guida”
pagina 28 di 37 “OPERAIO QUALIFICATO SUPER
Sono operai qualificati "super" i lavoratori in possesso delle conoscenze e capacità
professionali dell'operaio qualificato, che siano in grado di svolgerle con particolare competenza, superiore a quella dei qualificati”
Orbene, il quid pluris che contraddistingue la declaratoria dell' “operaio specializzato” rispetto a quelle dell' “operaio qualificato” e dell' “operaio comune” è costituito dal
“possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali” e dallo svolgimento di “mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati
“super””,
a fronte;
del “possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali” e dallo svolgimento di
“una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa” propri dell' “operaio qualificato”; dell' “esecuzione di lavori ordinari, che non richiedono specifici requisiti professionali o particolare preparazione tecnico-pratica” propri dell' “operaio comune”.
a B)
Appare compiutamente accertato che il ricorrente non si occupava soltanto delle attività
di raccolta.
La circostanza emerge dalla collocazione temporale dei periodi di lavoro svolti dal ricorrente (stando alle produzioni documentali effettuate dallo stesso convenuto: dal 6.3.
al 20.12.2019 come da doc. 2, dal 27.2. al 27.12.2020 come da doc. 3, e dal 25.2. al
17.9.2021 come da doc. 4).
Inoltre i testi escussi e hanno riferito che: Testimone_1 Testimone_2
a)
il ricorrente partecipava alle attività di: pagina 29 di 37 ➢ piantumazione, consistente nel riempimento delle seminiere dove venivano piantati i germogli detti ST (che si svolgeva verso primavera),
➢ trasferimento delle seminiere dai campi al luogo di carico su camion (che si svolgeva in autunno);
nello svolgimento di queste attività il ricorrente utilizzava un trattore con forche per collocare i bancali (su cui si trovavano le seminiere) nei pressi dei luoghi in cui avveniva la piantumazione, per portare il contenitore della terra presso le seminiere e, talvolta, per trasferire i cassoni, in cui erano collocate le seminiere, presso il luogo di carico su camion;
il trattore per effettuare le movimentazioni era portato in loco dal datore;
per il riempimento delle seminiere il ricorrente utilizzava un apposito macchinario.
b)
il ricorrente aveva i compiti di:
➢ versare nelle vasche ubicate nei campi prodotti fertilizzanti e concimi, curandone la miscelazione;
➢ spruzzare del diserbante nei pressi delle piante di fragole, utilizzando una pompa ad azionamento manuale;
➢ coordinare una squadra di operai, comunicando loro le disposizioni ricevute dal comune datore e provvedendo ad annotare le ore che venivano svolte da ciascuno dei componenti la squadra.
c)
quando il titolare non era presente sui campi, il ricorrente effettuava le irrorazioni utilizzando un atomizzatore trainato da un trattore.
Parte convenuta sostiene che i testi escussi non sono attendibili in ragione dell'esistenza di rapporti familiari con il ricorrente e per il fatto di aver avanzato nei suoi confronti pagina 30 di 37 pretese retributive riguardanti prestazioni lavorative assertamente eseguite nello stesso contesto ambientale.
Le circostanze sono di per sé esatte. Tuttavia non è possibile non considerare il carattere particolareggiato e specifico delle deposizioni rese dai testi, che sono stati escussi dal giudice anche al di là dei capitoli di prova ammessi, nell'esercizio del potere officioso ex art. 421 cpv. cod.proc.civ., rendendo dichiarazioni tendenzialmente concordanti.
Inoltre assume rilievo la condotta processuale della parte convenuta, la quale ha omesso di offrire prova in ordine alla circostanze allegate nella memoria costituzione al fine di contrastare la domanda di parte ricorrente. Ad esempio non ha chiesto di provare che le uniche occasioni, in cui il ricorrente ha utilizzato il trattore, è avvenuto “in due o tre episodi ludici in cui l si “contendeva” il favore del sig. con un operaio albanese per guidare il Pt_1 Pt_3
trattore per un tratto di forse cinquanta metri” (così a pag. 9, cap. 46); parimenti non ha offerto prova che era egli stesso o un suo delegato a esercitare il “controllo delle persone che si recavano sui campi” e a “registrare le ore” (così a pag. 10, cap. 46).
a C)
In primis è opportuno ricordare la statuizione adottata sub c) secondo cui i rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti non sono assoggettati alla disciplina speciale che l'art. 26 CCPL prevede per gli addetti alle “colture di piccoli frutti”, avendo egli, nel corso di ciascuno dei tre rapporti, lavorato un numero di giornate superiore a 75 in un anno.
In secondo luogo appare certamente inadeguata la declaratoria dell' “operaio comune”,
anche alla luce dei relativi profili professionali, rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente. Infatti, in ragione della pluralità tipologica che ha caratterizzato le prestazioni del ricorrente, non è persuasivo sostenere che egli fosse privo di una “particolare tecnico-
pagina 31 di 37 pratica”. Inoltre è significativo che tra i profili professionali non vi sia una figura di operaio agricolo.
Sempre in ragione del fatto che il ricorrente si occupava di una pluralità di attività
afferenti la coltivazione dei piccoli frutti egli è certamente ascrivibile alla qualifica di
“operaio qualificato”, la cui peculiarità consiste nell'essere in grado di “eseguire una o
più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa”.
Anzi, alla luce dell'attività di coordinamento dei componenti la squadra, che il datore gli affidava, è agevole riconoscergli quella “particolare competenza, superiore a quella dei qualificati” propria dell' “operaio qualificato super”.
Residua, quindi, la questione se le mansioni svolte dal ricorrente siano riconducibili alla qualifica di “operaio specializzato”.
La risposta deve essere negativa.
In primo luogo il ricorrente non allegato e comunque non risulta provato che egli sia in possesso di “specifiche conoscenze e capacità professionali” superiori e più complesse rispetto a quelle che richiede lo svolgimento di “una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa” e il coordinamento di una squadra (che sono proprie delle figure di “operaio qualificato” e di “operaio qualificato super”).
Quanto ai profili professionali propri dell' “operaio specializzato”, come si è già
evidenziato, gli unici pertinenti alle mansioni allegate dal ricorrente sono quelli di
“conduttore di macchine a motore per la conduzione delle quali sia richiesta la patente di guida” e di “addetti abitualmente ai trattamenti antiparassitari”.
In ordine al primo, occorre considerare che dal 30.12.2017 per condurre un trattore agricolo non è sufficiente il possesso della sola patente di tipologia A o B o C, ma occorre pagina 32 di 37 conseguire la cd. patente o patentino per trattori agricoli, ossia una specifica abilitazione professionale (art. 7 co. 4 d.lgs. 9.4.2008, n. 81 e Accordo tra Governo, Regioni e
Province del 22.2.2012).
Dall'istruttoria svolta emerge che il ricorrente era in possesso soltanto della patente di guida B. Quindi la conduzione di trattori agricoli eventualmente svolta concerne un negozio tra le parti avente un oggetto illecito, di talché la sua esecuzione non produce comunque effetti, neppure ai sensi dell'art. 2126 cod.civ..
Ciò anche a prescindere dai seri dubbi in ordine alla prevalenza (requisito necessario affinché lo svolgimento di mansioni superiori sia idoneo a far sorgere il diritto alla promozione automatica ex art. 2103 co. 7 cod.civ. – ex multis Cass. 22.11.2019, n. 30580;
Cass. 11.10.2019, n. 25763;) della mansione di conduzione di trattori agricoli, la quale veniva svolta soltanto in occasione dell'esercizio di alcune specifiche attività.
In ordine al profilo di “addetti abitualmente ai trattamenti antiparassitari”, entrambi i testi hanno riferito che l'irrorazione di sostanze anticrittogamiche mediante atomizzatore trainato da trattore costituiva prestazione “solitamente svolta” dal titolare;
solo “quando questi non aveva tempo, mio padre gli dava una mano” (così il teste . Testimone_1
Quindi anche in proposito non sussiste il necessario requisito della prevalenza.
f)
In definitiva deve considerarsi accertato che il ricorrente ha svolto, Parte_1
durante i tre rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti (dal 6.3. al 20.12.2019,
dal 27.2. al 27.12.2020 e dal 25.2. al 17.9.2021), mansioni riconducibili alla qualifica di
“operaio qualificato super” ex art. 13 CCPL 14.3.2019 ed art. 11 CCPL 17.5.2021.
Il difetto di una domanda di parte ricorrente afferente specificamente questa qualifica non preclude l'accertamento, in favore del ricorrente, del diritto al correlativo inquadramento superiore. pagina 33 di 37 Infatti, come si è già evidenziato, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte: “La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Non incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella qualifica intermedia”.
Ne consegue la condanna del convenuto alla corresponsione, in CP_1
favore del ricorrente , delle differenze tra la retribuzione prevista dalla Parte_1
disciplina collettiva in relazione alla qualifica di “operaio qualificato super” e quella in concreto da lui percepita;
l'importo risultante andrà maggiorato ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost.
652.11.2000, n. 459;).
Ai fini della liquidazione del relativo credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 3 cod.proc.civ..
2. in ordine alla domanda volta ad accertare l'entità delle ore effettivamente
lavorate dal ricorrente in favore del convenuto durante lo svolgimento dei rapporti
intercorsi tra le parti
In ordine alla domanda proposta dal ricorrente e volta ad accertare Parte_1
l'entità delle ore effettivamente da lui lavorate in favore del convenuto
[...]
durante lo svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti dal 6.3. al CP_1
20.12.2019, dal 27.2. al 27.12.2020 e dal 25.2. al 17.9.2021 – non può che ribadirsi, pagina 34 di 37 stante l'assenza in seguito di specifiche contestazioni da parte del ricorrente, quanto già
statuito:
✓ nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 3 ottobre 2023 e già richiamata:
“Merita di essere condiviso il rilievo, espresso dalla difesa del convenuto, secondo cui: “Quanto alle ore lavorative svolte, il ricorrente formula un quantum orario mensile senza alcun dettaglio che possa consentire a un teste di identificare il fatto (giacché il teste non deve attestare un monte ore, ma singoli circostanziati fatti comprovanti l'attività lavorativa allegata).
Ancor più, i capitoli, per come genericamente formulati, rendono impossibile ogni difesa della parte convenuta, giacché in assenza di fatti specifici, è logicamente impossibile dimostrare il fatto contrari”.
Inoltre non viene specificato nel ricorso la ragione per cui i testi indicati sono a conoscenza (e, quindi, sono in grado di riferire) dell'esatto numero delle ore di lavoro svolte dal ricorrente in ciascuno dei mesi degli anno 2019, 2020 e 2021”;
✓ nell'ordinanza pronunciata in data 25 luglio 2024 all'esito dell'esame delle memorie che le parti avevano depositato, avvalendosi della facoltà attribuita con la prima ordinanza:
“le prove testimoniali offerte dal ricorrente riguardo ai capitoli da 2) a 28) sono inammissibili in quanto non vi sono dedotti fatti specifici (come prescrive l'art. 244 cod. proc. civ.), non potendo essere considerati tali i numeri delle ore complessivamente lavorate in ciascun mese in mancanza di una loro precisa collocazione temporale mediante l'indicazione dell'ora di inizio e dell'ora di fine delle prestazioni in ciascuna giornata (mentre il solo dato numerico, di per sé, non è un fatto, ma una valutazione del tempo del lavoro svolto)”.
Di conseguenza la domanda in esame deve essere rigettata per il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. pagina 35 di 37 * * *
La decisione in ordine alle spese viene differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accertato che il ricorrente ha svolto, durante i tre rapporti di Parte_1
lavoro subordinato intercorsi tra le parti (dal 6.3. al 20.12.2019, dal 27.2. al
27.12.2020 e dal 25.2. al 17.9.2021), mansioni riconducibili alla qualifica di “operaio qualificato super” ex art. 13 CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento
di data 14.3.2019 ed art. 11 CCPL per gli operai agricoli della Provincia di Trento di data 17.5.2021,
condanna il convenuto alla corresponsione, in favore del CP_1
ricorrente , delle differenze tra la retribuzione prevista dalla Parte_1
disciplina collettiva in relazione alla qualifica di “operaio qualificato super” e quella in concreto da lui percepita, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Rigetta la domanda proposta dal ricorrente e volta ad accertare Parte_1
l'entità delle ore effettivamente da lui lavorate in favore del convenuto
[...]
durante lo svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti dal 6.3. al CP_1
20.12.2019, dal 27.2. al 27.12.2020 e dal 25.2. al 17.9.2021
3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali. pagina 36 di 37 4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 27 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 ore ordinarie, rimanendo così da pagare a carico del datore, 13,5; Parte_3