Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00625/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2025, proposto da
EC IN TA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda U.L.S.S. n. 7 DE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CK ER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dall’Azienda U.L.S.S. n. 7 DE avente ad oggetto la «Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 DE, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS» relativamente al Lotto n. 6, recante «Sistema di microbiologia batteriologica: identificazioni spettrometria di massa e antibiogramma» CIG: B1E0404E82, e in particolare:
- della deliberazione n. 961 del 23 maggio 2024 di indizione della «procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 DE, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS», ivi compresi i relativi allegati;
- di tutta la documentazione di gara, anche rettificata, e segnatamente del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, inclusi i rispettivi allegati;
- della deliberazione n. 1369 del 19 luglio 2024 con la quale è stata disposta la modifica degli atti di gara e la conseguente riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante, in particolare del chiarimento n. 12 ID 185408109; n. 13 ID 185413811; n. 19 ID 185808134; n. 23 ID 185902706; n. 30 ID 186012928;
- di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate e trasmesse in occasione della procedura di gara;
- di tutti i verbali del Seggio di gara, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 6, ivi compresi i verbali del 18 settembre 2024, 20 settembre 2024, 4 ottobre 2024 e 4 novembre 2024, nonché dei relativi allegati;
- della deliberazione n. 2062 dell’8 novembre 2025 ( rectius : 2024) con cui sono stati recepiti i verbali del Seggio di gara ed è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- della deliberazione n. 123 del 24 gennaio 2025;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 6, ivi compresi i verbali n. 1 del 27 novembre 2024, n. 2 del 19 dicembre 2024, n. 3 del 27 gennaio 2025, n. 4 del 13 febbraio 2025, n. 5 del 3 marzo 2025, n. 6 del 17 marzo 2025, n. 7 del 31 marzo 2025, n. 8 del 16 aprile 2025, del verbale del 17 aprile 2025 di apertura delle offerte economiche, nonché dei rispettivi allegati;
- della nota prot. 13832 del 13 febbraio 2025;
- di tutti i verbali del R.U.P., con supporto della Commissione giudicatrice, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 6, afferenti la verifica della congruità delle offerte, ivi compresi i verbali del 17 aprile 2025, 13 maggio 2025 e 10 giugno 2025;
- di tutti gli atti inerenti alla verifica di anomalia sull’aggiudicataria;
- della comunicazione del Direttore UOC Medicina di Laboratorio dell’11 giugno 2025;
- della graduatoria finale, nonché della proposta di aggiudicazione;
- della deliberazione n. 1249 del 1° luglio 2025, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 6, recante l’approvazione dei verbali e l’aggiudicazione della procedura di gara;
- dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione, ove intervenuto;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi:
nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato in relazione al Lotto n. 6 e per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, ovvero in via subordinata per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 DE e di CK ER s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. OL De ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Azienda U.L.S.S. n. 7 DE (di seguito, breviter , U.L.S.S.), con delibera del direttore generale n. 961 del 23 maggio 2024 indiceva la « procedura aperta telematica per l’affidamento di sistemi diagnostici per i Laboratori dell’Azienda Ulss 7 DE, suddivisa in 11 Lotti, GARA 2024-099-BAS ». Inoltre, a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute successivamente alla pubblicazione del bando, con delibera n. 1369 del 19 luglio 2024 l’U.L.S.S. modificava in parte gli atti di gara e ne disponeva la nuova pubblicazione (spostando il termine per la presentazione delle offerte, fissato al 17 settembre 2024).
Il lotto n. 6 concerneva la fornitura di un « sistema di microbiologia batteriologica: identificazioni spettrometria di massa e antibiogramma » per un importo a base d’asta di € 543.130,00. In particolare, come indicato dal capitolato speciale d’appalto (di seguito, breviter , capitolato), l’U.L.S.S. richiedeva la fornitura di un « sistema analitico per l’identificazione rapida con tecnologia MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorbtion lonization – Time of Flight) di batteri e miceti e la fornitura di un sistema in automazione per l’esecuzione dei test di sensibilità in MIC per batteri (aerobi, anaerobi, fastidious) e miceti », con la precisazione che « Vanno compresi nell’offerta tutti i reagenti, dispositivi e accessori necessari all’esecuzione dei test ».
1.1. Alla gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, partecipavano due operatori economici, EC IN TA s.p.a. (di seguito, breviter , EC) e CK ER s.r.l. (di seguito, breviter , CK).
All’esito della gara, CK conseguiva complessivamente punti 94,60 (di cui punti 64,60 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), classificandosi al primo posto, mentre EC conseguiva complessivamente punti 92,28 (di cui punti 70 per l’offerta tecnica e 22,28 per quella economica), posizionandosi al secondo posto.
Quindi, con delibera del direttore generale n. 1249 del 1° luglio 2025 l’U.L.S.S. aggiudicava l’appalto, relativamente al lotto n. 6, a CK.
2. EC impugnava con tempestivo ricorso la predetta delibera (unitamente a tutti gli atti di gara) relativamente all’aggiudicazione del lotto n. 6. In particolare, EC lamentava con i primi cinque motivi, proposti in via principale, la mancata esclusione di CK dalla gara, mentre con il sesto, espressamente formulato in via subordinata, censurava le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice (di seguito, breviter , Commissione) in ordine ai punteggi dalla stessa attribuiti a CK relativamente a due sottocriteri di valutazione.
2.1. Nel dettaglio, con il primo motivo la ricorrente deduceva che: A) l’art. 21, ultimo comma, del disciplinare di gara (di seguito, breviter , disciplinare) prescriveva che l’offerta di un operatore economico doveva essere « esclusa in caso di: presentazione di offerte … irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche »; B) l’art. 7.6 del capitolato prescriveva per il lotto n. 6 quali « Caratteristiche minime richieste per Identificazione », fra l’altro, la fornitura di « strumentazione di ultima generazione nuova di fabbrica di potenzialità analitica adeguata ai test richiesti »; C) CK – senza aver impugnato la lex specialis – aveva offerto « 1 Inoculatore automatico SH 2000 di ultima generazione, ricondizionato », malgrado l’inoculatore debba ritenersi essenziale per garantire l’automazione del sistema intervenendo nella fase di dispensazione dei reagenti; D) l’U.L.S.S. aveva previsto espressamente i casi in cui era consentita la fornitura di strumentazione ricondizionata.
Quindi CK avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione disposta in suo favore.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente - premesso che l’art. 15, lettera g), del disciplinare imponeva ai concorrenti di presentare « Copia dell’offerta economica contenente l’elenco e la descrizione di tutti i prodotti offerti, con indicazione del codice commerciale, REF, CND, RDM, senza indicazione dei prezzi » - deduceva: A) che dal verbale della Commissione del 13 febbraio 2025 emergeva la mancanza del predetto documento, avendo CK espressamente ammesso tale carenza limitandosi ad indicare le parti dell’offerta tecnica che conterrebbero le informazioni richieste nell’allegato mancante; B) che l’offerta economica senza prezzi costituisce elemento essenziale dell’offerta, consentendo l’immediata individuazione dei prodotti offerti, la congruità dei relativi quantitativi e la rispondenza alle prescrizioni contenute nel capitolato; C) che, secondo la lex specialis, tutti i documenti di cui è richiesta la produzione costituiscono parte integrante dell’offerta; d) non rilevano, quindi, le giustificazioni offerte da CK, secondo la quale il « template » di offerta economica senza prezzi sarebbe ricavabile dall’Allegato 5) al disciplinare di gara
Quindi CK, anche per tali ragioni, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione disposta in suo favore.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduceva che CK aveva omesso di inserire nella propria offerta l’Allegato 6, previsto dall’art. 15 del disciplinare quanto al materiale di consumo, nonché le schede tecniche indicate dalla lett. c) di tale articolo, che richiede di presentare « scheda tecnica dettagliata di ciascun prodotto offerto, comprensiva del numero di Registrazione CND, Codice Repertorio Dispositivi Medici, il codice attribuito dal fabbricante al prodotto (REF), in lingua italiana da cui si evinca chiaramente il rispetto delle specifiche minime richieste e corredata di una documentazione illustrativa che sia in grado di illustrare le caratteristiche tecniche e di sicurezza, la stabilità, durata, modalità e condizioni ottimali di conservazione ».
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente, premesso che l’art. 7.6 del capitolato prescrive quale requisito minimo il « massimo livello di automazione delle fasi di incubazione, dispensazione dei reagenti, lettura ed interpretazione dei risultati », deduceva che CK aveva offerto un sistema che richiede il compimento manuale di alcune operazioni e di lettura dei risultati, ragion per cui avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 21 del disciplinare, che prevede l’esclusione delle offerte che non osservano le specifiche tecniche. Inoltre, sempre a detta della ricorrente, l’offerta di CK non potrebbe ritenersi ammissibile neppure in base al chiarimento n. 12 ID 185408109 del 17 luglio 2024, che consente di testare i germi vari con un sistema alternativo a quello principale (anche manuale), e ciò in quanto: A) il chiarimento riguarda il primo bando e non è stato recepito nel secondo; B) i chiarimenti non possono modificare previsioni della lex specialis che fissano espliciti requisiti minimi.
2.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamentava la mancata esclusione di CK osservando che aveva presentato un’offerta tecnica recante soluzioni plurime e alternative, così violando gli artt. 16 e 21 del disciplinare, l’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, nonché il principio dell’unicità dell’offerta. In particolare, a detta della ricorrente, CK – oltre all’inoculatore automatico «SH 2000» ricondizionato – aveva proposto, « in alternativa », anche un reidratatore - inoculatore per l’inoculo manuale dei pannelli, così violando sia la par condicio fra i concorrenti (consentendo ad uno di essi di proporre più offerte), sia l’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante (consistente nell’ottenere una sola fornitura conforme ai livelli minimi indicati). Inoltre, sempre a detta della ricorrente, la soluzione alternativa non troverebbe riscontro nell’offerta economica, nella quale non figurano le « 2 postazioni per la preparazione dell’inoculo completa di Renok, Turbidity Meter » descritte nell’offerta tecnica, ragion per cui la Commissione (oltre a non disporre l’esclusione del concorrente per il contrasto fra quanto previsto nell’offerta tecnica e quanto riportato in quella economica) avrebbe attribuito un punteggio all’offerta tecnica di CK per prodotti descritti, ma non offerti realmente poiché non riportati nell’offerta economica.
2.6. Infine, con il sesto ed ultimo motivo, formulato in via subordinata, la ricorrente censurava le valutazioni formulate dalla Commissione ritenendo errato il punteggio attribuito all’offerta di CK con riferimento ai criteri n. 1 e n. 5 previsti dall’art. 17 del disciplinare.
In particolare, quanto al criterio di valutazione n. 1, che prevedeva di attribuire sino a 15 punti per il progetto che meglio avrebbe soddisfatto le esigenze del laboratorio, la ricorrente deduceva che: A) CK proponeva un dispositivo (l’inoculatore automatico «SH 2000») ricondizionato, così violando la prescrizione dell’art. 7.6 del capitolato di fornire una strumentazione « nuova di fabbrica »; B) CK aveva indicato, quale alternativa, un secondo inoculatore a funzionamento manuale, che non era coerente con gli obiettivi strategici e con le caratteristiche minime della fornitura presenti nel capitolato, che richiede il massimo livello di automazione. Sulla base di tali assunti, sosteneva la ricorrente che la Commissione avrebbe dovuto attribuire a CK per il suddetto criterio zero punti ovvero un punteggio inferiore a quello massimo (15 punti) viceversa riconosciutole, alla pari di quanto accaduto per la ricorrente che però aveva offerto solo strumenti nuovi di fabbrica.
Relativamente al criterio n. 5, la ricorrente censurava – per i medesimi motivi sopra esposti – la scelta della Commissione di attribuire a CK tre punti, sostenendo che avrebbe dovuto assegnare zero punti ovvero, tutt’al più, un punteggio decisamente inferiore.
2.7. La ricorrente formulava inoltre domanda di verificazione, ovvero di consulenza tecnica d’ufficio, per accertare la corrispondenza dei prodotti offerti da CK alle prescrizioni del capitolato, nonché domanda di risarcimento danni (da disporsi in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara, ovvero per equivalente).
3. IA CK che l’U.L.S.S. depositavano memoria difensiva, con cui confutavano analiticamente le tesi della ricorrente.
4. In vista della pubblica udienza fissata per la discussione del merito, tutte le parti depositavano memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a..
5. Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Va in primo luogo disattesa la domanda di approfondimenti istruttori formulata dalla ricorrente, poiché le questioni sottoposte allo scrutinio del Collegio ineriscono interpretazioni della lex specialis , e non richiedono la soluzione di complesse questioni tecniche, che richiedono una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio.
2. Passando al merito, il primo motivo è infondato. L’art. 7.6 del capitolato, concernente il lotto n. 6 con il quale era richiesto un « Sistema di microbiologia batteriologica: identificazioni spettrometria di massa e antibiogramma », indica quale « Obiettivo del lotto specifico » l’acquisizione di « un sistema analitico per l’identificazione rapida con tecnologia MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorbtion lonization – Time of Flight) di batteri e miceti e la fornitura di un sistema in automazione per l’esecuzione dei test di sensibilità in MIC per batteri (aerobi, anaerobi, fastidious) e miceti », compresi « tutti i reagenti, dispositivi e accessori necessari all’esecuzione dei test ». In altre parole, il sistema richiesto mira a soddisfare la seguente esigenza dell’U.L.S.S.: A) identificare in tempi rapidi batteri e miceti; B) una volta identificati i microrganismi, eseguire il test di sensibilità per verificare quale sia il farmaco antibiotico più idoneo a debellarli, verificando la quantità necessaria da somministrare. Unitamente a tale sistema, i concorrenti dovevano offrire anche i reagenti, i dispositivi e gli accessori necessari per eseguire i test e per il funzionamento del sistema. Tali componenti (« reagenti, dispositivi e accessori »), in quanto indicati separatamente, erano quindi da ritenersi diversi dal sistema richiesto, secondo un’interpretazione da condurre in coerenza con i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., applicabili anche per l’interpretazione degli atti amministrativi, compresa la lex specialis delle gare pubbliche ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2025, n. 7631).
Lo stesso art. 7.6 del capitolato descriveva nel prosieguo le « Caratteristiche minime richieste per Identificazione », le « Caratteristiche minime richieste per Test di Sensibilità », nonché le « Caratteristiche minime per strumentazione sia per Identificazione che per Antibiogrammi » che il sistema di microbiologia batteriologica richiesto doveva presentare. Nell’ambito delle prime due caratteristiche, era richiesta la fornitura di « strumentazione di ultima generazione nuova di fabbrica di potenzialità analitica adeguata ai test richiesti ».
I requisiti di « ultima generazione nuova di fabbrica » devono però ritenersi riferiti al sistema per l’identificazione dei microrganismi e per l’esecuzione dei test di sensibilità, e non anche agli elementi accessori. Ad una tale conclusione conducono: A) l’elencazione di ciò che dev’essere in grado di compiere la « strumentazione di ultima generazione nuova di fabbrica », e cioè identificare « batteri e miceti ad elevata affidabilità nel database del sistema », contenere un « elevato numero di generi e specie disponibili nel database del sistema », ecc., nonché fornire un « risultato dell’antibiogramma espresso in categoria terapeutica (SIR) e minima concentrazione inibente (MIC) », presentare un « elevato numero di antibiotici testati », ecc.; B) l’interpretazione dell’art. 7.6 del capitolato secondo i canoni dell’interpretazione letterale e teleologica (di cui all’art. 1362 c.c.) e della buona fede (di cui all’art. 1366 c.c.), richiamata non solo dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990 fra i princìpi generali dell’attività amministrativa, ma anche dall’art. 5 d.lgs. n. 36 del 2023, il cui comma 1 dispone che “ Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento ”.
Tanto premesso, la strumentazione principale è da ritenersi quella che effettua le analisi ed i test (circostanza che trova conferma nelle elencazioni fornite nel capitolato), ed essa dev’essere « nuova di fabbrica » (tant’è che a tal riguardo la ricorrente nulla obietta) mentre l’inoculatore automatico «SH 2000» (indicato come « ricondizionato ») è un mero accessorio, poiché non partecipa alle attività di individuazione dei microrganismi e della loro sensibilità agli antibiotici, ma svolge solo la funzione di introdurre un preparato nella strumentazione che effettuerà analisi e test. Di conseguenza, l’inoculatore poteva anche essere ricondizionato, non estendendosi ad esso il requisito dell’essere nuovo di fabbrica.
Del resto la contraria tesi, affermata dalla ricorrente, confligge con i princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, non essendo necessario per meri elementi accessori un requisito richiesto per una strumentazione destinata ad eseguire importanti e sofisticate analisi.
La Commissione ha quindi operato correttamente, specie se si ha riguardo alla ricordata finalità che l’U.L.S.S. si riprometteva di conseguire e al principio del risultato, positivizzato nell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, che “ costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale ” come previsto dal successivo comma 4 dell’art. 1, nonché criterio per l’interpretazione ed applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, in base all’espressa previsione contenuta nel successivo art. 4.
3. È infondato anche il secondo motivo, incentrato sull’omessa produzione dell’offerta economica senza prezzi, omissione che renderebbe irregolare l’offerta di CK.
L’art. 15 del disciplinare, relativo alla cd. « busta 2 – documentazione tecnica », alla lettera g) richiede ai concorrenti di produrre « Copia dell’offerta economica contenente l’elenco e la descrizione di tutti i prodotti offerti, con indicazione del codice commerciale, REF, CND, RDM, senza indicazione dei prezzi ». Il successivo art. 21 del disciplinare dispone, all’ultimo comma, che « L’offerta è esclusa in caso di: mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica ».
Dunque la presentazione dell’offerta economica senza prezzi non risulta prevista a pena di esclusione del concorrente dalla gara, non trattandosi di commistione di elementi dell’offerta economica con quella tecnica e non rientrando in una delle ulteriori ipotesi elencate. Al riguardo, non può definirsi irregolare la documentazione presentata da un concorrente sol perché non contiene l’offerta economica senza prezzi, in quanto i dati e gli elementi che essa dovrebbe indicare risultano comunque già presenti in altri documenti di gara. Del resto, come risulta dal verbale del 13 febbraio 2025 (versato in atti quale allegato della delibera del direttore generale dell’U.L.S.S n. 1249 del 1° luglio 2025.): A) viene dato atto (senza nulla contestare sul punto) che CK ha fornito indicazioni circa « le parti dell’offerta tecnica che contengono le informazioni richieste » nella mancante offerta senza prezzi; B) « La Commissione rileva che l’offerta economica senza prezzi ha anche lo scopo di raccogliere in un unico documento tutti i codici che vengono offerti in modo da rendere la ricerca più organica anziché dispersiva », e quindi è finalizzata soltanto ad agevolare i lavori della Commissione. Sulla base di quanto appena esposto, non si può quindi affermare di essere al cospetto di un’omessa produzione documentale.
Correttamente, quindi, la Commissione non ha escluso CK, posto che una contraria decisione avrebbe violato i principi di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis , di cui all’art. 10 d.lgs. n. 36 del 2023.
Va ricordato, al riguardo, che gli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36 del 2023 prevedono, rispettivamente, i casi di esclusione automatica e non automatica dell’operatore economico, e che tale elencazione è da ritenersi tassativa, anche perché va letta in combinato disposto con il citato art. 10, che sancisce il principio di tassatività delle cause di esclusione. Una contraria interpretazione, che tentasse di ampliare la gamma delle cause di esclusione facendo leva sulla previsione dell’art. 21, ultimo comma, del disciplinare - che qualifica irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara e ne prevede l’esclusione - contrasterebbe con il principio di tassatività delle clausole di esclusione e condurrebbe alla declaratoria di nullità della clausola del disciplinare.
4. Né miglior sorte merita il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta un’ulteriore omessa produzione documentale da parte di CK, che avrebbe dovuto condurre alla sua esclusione dalla gara.
L’Allegato 6, menzionato dall’art. 15 del disciplinare, concerne la « scheda tecnica preliminare modello MD74100AZ.001 della strumentazione proposta e dei materiali di consumo », la cui omessa produzione è riferita dalla ricorrente soltanto alla parte inerente i materiali di consumo. Tanto chiarito, per tale omissione non risulta espressamente prevista la sanzione espulsiva, per cui correttamente la Commissione non ha disposto l’esclusione di CK dalla gara, tenuto conto di quanto appena sopra esposto in ordine alla tassatività delle cause di esclusione.
Considerazioni del tutto identiche valgono per la denunciata omessa produzione delle schede tecniche indicate dalla lett. c) dell’art. 15 del disciplinare, circostanza che ugualmente non poteva condurre all’esclusione di CK.
5. Anche il quarto motivo è infondato. Con esso la ricorrente lamenta la mancata esclusione di CK per non aver osservato il requisito minimo (che sarebbe quindi richiesto per la partecipazione alla gara) inerente il « massimo livello di automazione delle fasi di incubazione, dispensazione dei reagenti, lettura ed interpretazione dei risultati ».
In realtà, il « massimo livello di automazione » indicato per il lotto n. 6 non costituisce un requisito minimo, come si ricava dall’art. 17.2 del disciplinare che, nella parte relativa al medesimo lotto n. 6, per la voce « Grado di automazione delle diverse fasi necessarie per l’esecuzione dell’antibiogramma » prevede l’attribuzione – con criterio discrezionale – di un punteggio sino ad un massimo di 5 punti. Trattandosi di un requisito per il quale era prevista l’attribuzione di un punteggio, l’eventuale mancanza dello stesso non avrebbe potuto condurre all’esclusione in quanto, secondo un’interpretazione letterale delle previsioni del capitolato e del disciplinare: A) il « massimo livello di automazione » non equivale alla totale automazione, per cui un sistema non totalmente automatizzato era comunque da ritenersi ammissibile; B) un’offerta che prevedeva la totale assenza di automazione avrebbe ricevuto punti zero, ma non per questo l’offerente poteva essere escluso.
6. Con riferimento al quinto motivo – con cui la ricorrente imputa a CK di aver presentato un’offerta plurima o alternativa, così violando il principio dell’unicità dell’offerta – giova rammentare che tale principio è positivizzato nell’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “ Ogni concorrente può presentare una sola offerta ”.
Ciò posto, CK nella propria offerta ha indicato, oltre all’inoculatore automatico «SH 2000», anche un inoculatore manuale utilizzabile nel caso di « fermo » (all’evidenza, per qualsiasi causa) di quello automatico. Tale indicazione è, quindi, da ricostruire in termini di miglioria dell’offerta, la quale è e resta unica, avendo ad oggetto il predetto inoculatore automatico.
Infatti, come affermato in giurisprudenza, le offerte plurime, subordinate o alternative sono quelle nelle quali la scelta di una di esse esclude necessariamente le altre, mentre le migliorie rappresentano integrazioni finalizzate a rendere il progetto offerto più utile per la stazione appaltante e meglio rispondente alle sue esigenze (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537). Ebbene nel caso oggetto del presente giudizio, la messa a disposizione (anche) di un inoculatore manuale non esclude l’offerta di quello automatico, ma consente all’U.L.S.S. di non interrompere i processi di analisi nel caso che quest’ultimo strumento (per qualsiasi motivo) non possa essere utilizzato, ragion per cui anche il motivo in esame è infondato.
7. Da ultimo, è infondato il motivo con cui la ricorrente censura i punteggi attribuiti all’offerta di CK relativamente ai criteri n. 1 e n. 5.
L’art. 17.2 del disciplinare evidenzia che per detti criteri l’attribuzione di un punteggio è discrezionale (come palesato dalla lettera «D» inserita in corrispondenza della descrizione dei criteri), per cui trattandosi di esercizio di un potere di natura tecnico - discrezionale il sindacato giurisdizionale è ammesso nei soli limitati casi di irrazionalità ed illogicità della scelta nonché di travisamento degli elementi di fatto, come da costante orientamento della giurisprudenza.
7.1. Premesso ciò, relativamente al criterio n. 1 la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe errato nell’attribuire un identico punteggio (15, corrispondente a quello massimo previsto) sia alla ricorrente medesima che a CK, malgrado quest’ultima avesse proposto – come già evidenziato – un inoculatore rigenerato e non nuovo di fabbrica.
Ebbene, l’art. 17.2 del disciplinare per il lotto n. 6, criterio n. 1, prevede che la valutazione debba svolgersi con riferimento alle « Caratteristiche del progetto tecnico-organizzativo rispetto a quelle richieste nel capitolato tecnico. Verrà valutato positivamente il progetto che soddisferà gli obiettivi del laboratorio ». La Commissione, a sua volta, come indicato nel verbale n. 4 del 13 febbraio 2025, ha ritenuto che « La Ditta ha presentato un progetto tecnico-organizzativo rispondente alle caratteristiche minime richieste e valido a soddisfare gli obiettivi del Laboratorio. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: Ottimo ».
Deve allora porsi in rilievo che, come risulta dai progetti presentati dalla ricorrente e da CK (entrambi versati in atti), ambedue hanno proposto lo stesso macchinario. Pertanto l’identità del giudizio formulato dalla Commissione non può affatto dirsi illogica, considerato che la caratteristica dell’inoculatore (rigenerato) appare irrilevante, attesa la sua già evidenziata valenza accessoria.
7.2. Per quanto attiene il criterio n. 5, inerente il «Grado di automazione delle diverse fasi necessarie per l’esecuzione dell’antibiogramma», cioè del test di sensibilità dei microrganismi (precedentemente identificati) agli antibiotici, la Commissione ha osservato (come indicato nel suddetto verbale) che «La Ditta offre una strumentazione automatizzata per la preparazione dell’inoculo, la dispensazione, l’incubazione, la lettura e l’interpretazione degli antibiogrammi per il sistema principale; per il sistema dedicato agli antibiogrammi di II livello/manuali offre dei pannelli in micropiastra il cui inoculo e dispensazione sono manuali con lettura visiva dei pozzetti; l’inserimento dei dati a LIS non è integrato ma in carico all’operatore. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: Discreto».
A fronte di tale valutazione, cui è conseguita l’attribuzione di tre punti sui cinque disponibili, le censure della ricorrente (cui è stato attribuito il massimo punteggio previsto) non colgono nel segno, in quanto il carattere non interamente automatizzato del progetto è stato tenuto nella dovuta considerazione dalla Commissione, con formulazione di un giudizio privo di illogicità e quindi non sindacabile.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
9 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna EC IN TA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 DE e di CK ER s.r.l., che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00) per ognuna, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL OL, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
OL De ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL De ZZ | RL OL |
IL SEGRETARIO