TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 625
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancata esclusione del concorrente CK ER s.r.l. per offerta di strumentazione ricondizionata

    Il Tribunale ha ritenuto che il requisito 'nuova di fabbrica' si riferisse alla strumentazione principale di analisi e non agli accessori come l'inoculatore, che poteva essere ricondizionato. L'interpretazione è stata basata sulla coerenza ermeneutica, la buona fede, il principio del risultato e la proporzionalità.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del concorrente CK ER s.r.l. per omessa presentazione dell'offerta economica senza prezzi

    Il Tribunale ha ritenuto che la presentazione dell'offerta economica senza prezzi non fosse a pena di esclusione, in quanto i dati richiesti erano presenti in altri documenti e la sua finalità era agevolare il lavoro della commissione. L'esclusione avrebbe violato i principi di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del concorrente CK ER s.r.l. per omessa produzione dell'Allegato 6 e delle schede tecniche

    Il Tribunale ha ritenuto che per le omissioni denunciate non fosse espressamente prevista la sanzione espulsiva, e ha ribadito il principio di tassatività delle cause di esclusione.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del concorrente CK ER s.r.l. per mancato rispetto del requisito di automazione

    Il Tribunale ha chiarito che il 'massimo livello di automazione' non costituiva un requisito minimo a pena di esclusione, ma un criterio di valutazione con punteggio massimo. Un'offerta non totalmente automatizzata avrebbe ricevuto zero punti ma non comportato l'esclusione.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del concorrente CK ER s.r.l. per offerta plurima o alternativa

    Il Tribunale ha interpretato l'offerta del secondo inoculatore manuale come una miglioria e non un'offerta alternativa, poiché non escludeva l'offerta principale e mirava a garantire la continuità del servizio in caso di malfunzionamento dell'apparato automatico. L'offerta è rimasta unica.

  • Rigettato
    Errata attribuzione dei punteggi all'offerta di CK ER s.r.l. per i criteri n. 1 e n. 5

    Il Tribunale ha confermato la correttezza delle valutazioni della commissione, ritenendo che l'esercizio del potere discrezionale in materia tecnica non fosse sindacabile se non in casi di manifesta irrazionalità o illogicità. Ha inoltre ritenuto irrilevante la natura ricondizionata dell'inoculatore per l'attribuzione del punteggio al criterio n. 1, dato che entrambe le offerte proponevano lo stesso macchinario principale. Per il criterio n. 5, ha constatato che la commissione aveva considerato il carattere non interamente automatizzato dell'offerta, formulando un giudizio privo di illogicità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 625
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 625
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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