Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 28/06/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2025
N. 01461/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2024, proposto da IN TO, EO PP, IO IO, SC TO, Li ZI RI, IN DO, LL LO, RI RE, Di ZI PP, NO TO, IT LI, AD CA RI, TI IC, CI IN, AR OV, SO AN, L'LA ST, LO ED, HI ET, LO CI RI, NO NO, RD LO, TA LO, RI AN RI, GA PP, IT OV, ER RE e NG RI Concetta, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro LO Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e l’Ente sviluppo agricolo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- delle deliberazioni del Commissario straordinario dell'intimato Ente nn. 48 e 49 del 22 dicembre 2023, nella parte in cui hanno disposto che gli odierni ricorrenti, già inquadrati nella posizione C3S dell'ESA, sarebbero stati ricollocati nella posizione D6 del CCRL;
- della nota n. 30444 del 13 febbraio 2024, con la quale l’intimato Assessorato ha reso parere favorevole all'approvazione delle suddette deliberazioni n. 48 e n. 49;
- della deliberazione n. 61 del 1° marzo 2024 dalla Giunta regionale della Regione Siciliana, nella parte in cui ha espresso parere favorevole alla menzionata delibera n. 49;
- di qualunque altro atto agli stessi presupposto, coordinato conseguente o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:
- di essere stati assunti alle dipendenze dell’ESA all'esito di un concorso pubblico per il quale era necessario il possesso di laurea e di abilitazione professionale;
- che, in data 1 ottobre 2001, con Deliberazione n. 172/C.A., l’ESA ha approvato le tabelle di equiparazione del proprio personale, inquadrando gli odierni ricorrenti nella posizione “ C3 Super ” del CCNL comparto Ministeri 1998/2001;
- che, a seguito dell'emanazione della riforma del personale dell’amministrazione regionale compiuta con la l.r. n. 10/2000, l’ESA ha avviato l'iter finalizzato all’adozione del regolamento relativo al proprio personale dipendente, al fine di applicare nei suoi confronti il C.C.R.L.;
- che tale iter si sarebbe articolato in due fasi:
(i) il 19 settembre 2012 è stata emanata la delibera n. 170/C.A., recante il regolamento di organizzazione dell'ESA, approvata dalla Giunta regionale n. 400 del 12 ottobre 2012;
(ii) nel suddetto regolamento è stato previsto che, con un successivo atto deliberativo (c.d. seconda fase), sarebbero state dettate le disposizioni relative all’ordinamento giuridico ed economico del personale già a tempo determinato e indeterminato;
- che tale seconda fase è stata infine attuata con l'impugnata deliberazione 48/2023 dell'E.S.A., con la quale è stata proposta l’applicazione ai relativi dipendenti del C.C.R.L. e delle norme regionali in materia di lavoro, nonché con la coeva deliberazione n. 49, recante il recepimento e l’applicazione del CCRL ai dipendenti dell’ente per il triennio giuridico ed economico 2016/2018;
- che, in virtù di detti provvedimenti, gli odierni ricorrenti sono stati infine collocati in posizione D6.
1.1. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso ( violazione della l.r. n. 10 del 15 maggio 2000 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere ) è stata contestata la vista collocazione nella posizione D6, in quanto gli odierni ricorrenti avrebbero nelle more maturato il diritto ad essere collocati nella terza fascia dirigenziale, tenuto conto che la menzionata delibera n. 170/2012 dell’ESA ha previsto l'applicazione dell'art. 6 della l.r. n. 10/2000 con riguardo alla dirigenza e che l’ESA, con riferimento al proprio personale, avrebbe fatto applicazione della suddetta l.r. per la prima volta con l’approvazione dell'impugnata delibera n. 61/2024. Di talché ben avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina transitoria di cui al menzionato art. 6, l.r. n. 10/2000, con riguardo alla terza fascia dirigenziale.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ( violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Cost. – violazione del d.p. regione siciliana n. 9 del 22 giugno 2021 – carenza di motivazione ) i ricorrenti hanno lamentato la disparità di trattamento con altri dipendenti dell'ESA che, a seguito di ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro di Catania (sentenze n. 1014/2006 e n. 1015/2006), avrebbero avuto riconosciuto il diritto ad essere inquadrati nella III fascia dirigenziale. Ciò sarebbe parimenti avvenuto con riguardo ad altri lavoratori.
Hanno poi sostenuto la carenza di motivazione degli atti impugnati, che non avrebbero chiarito la ragione per cui i ricorrenti sarebbero stati inquadrati nella categoria D.
Hanno infine contestato la violazione del d.P.R.S. n. 9 del 22 giugno 2001, di recepimento dell'accordo sindacale avente ad oggetto la riclassificazione del personale regionale ai sensi dell’art. 5 della menzionata l.r. n. 10/2000. In particolare, la tabella A, di adeguamento degli ex livelli alle nuove posizioni economiche, avrebbe previsto che in posizione D sarebbero stati collocati i lavoratori che si fossero trovati nel VII livello (oltre la PEO). Ma, nel caso di specie, i ricorrenti erano da tempo inquadrati al IX livello.
1.2. I ricorrenti hanno dunque chiesto di annullare gli atti impugnati e, ove necessario, di dichiarare il loro diritto all’inquadramento nella terza fascia dirigenziale.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale che, con memoria resa in prossimità dell'udienza di discussione, ha articolato le seguenti difese.
2.1. Preliminarmente, ha chiesto la riunione con il giudizio R.G. n. 630/2024, perché proposto avverso i medesimi atti.
2.2. L’amministrazione regionale ha dunque articolato due eccezioni di carattere preliminare.
2.2.1. Con la prima eccezione ( 1. Sul ne bis in idem. Eccezione di giudicato. Sui precedenti intercorsi tra le parti e sulla violazione del principio di correttezza e buona fede processuale ) ha sostenuto la violazione del divieto di bis in idem , atteso che taluni ricorrenti avrebbero già infruttuosamente chiesto l’inquadramento in questione, talora invocato quale presupposto in cause risarcitorie avverso l’ESA.
2.2.2. Con la seconda eccezione ( 2. Sull’assenza di una fonte normativa che imponga l’inquadramento immediato nella terza fascia dirigenziale. Sull’assenza del diritto ad ottenere tale l’inquadramento ) ha contestato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di accertamento formulata dai ricorrenti riguardante il loro preteso diritto a ottenere l’inquadramento nella dirigenza di terza fascia, tenuto conto che una simile pronuncia sarebbe rimessa al giudice del lavoro.
2.3. Nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che esclude il riconoscimento di alcun diritto dei dipendenti appartenenti alla carriera di funzionario direttivo di essere inquadrati come dirigenti di terza fascia.
Quanto alla presunta disparità di trattamento con altri lavoratori, ha dato conto del fatto che l'inquadramento in terza fascia di alcuni dipendenti dell'ESA è dipeso dall'attuazione di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, i cui effetti non potrebbero essere estesi nel pubblico impiego (art. 1, co. 132, l. n. 311/2004, prorogato per gli anni successivi al 2008 dall'art. 41, c. 6, d.l. n. 207/2008, conv. con modif. dalla l. n. 14/2009).
2.4. Da ultimo, la difesa erariale ha sostenuto l'esistenza dei presupposti per la condanna per lite temeraria di parte ricorrente.
3. Il 16 aprile 2025 quest’ultima ha depositato documenti.
4. Con memoria di replica parte ricorrente ha:
- contestato l'eccezione di bis in idem della difesa erariale, tenuto conto dello specifico oggetto del presente giudizio;
- nel merito, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando altresì la domanda di condanna per lite temeraria articolata dalla difesa erariale, tenuto conto del fatto che nessun provvedimento giurisdizionale è stato adottato con riguardo agli atti qui contestati.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
(i) la difesa erariale ha eccepito la tardività del deposito documentale di parte ricorrente del 16 aprile 2025;
(ii) la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sulla contestata illegittimità delle impugnate delibere dell’ESA, che hanno inquadrato i ricorrenti – già inquadrati nel predetto Ente come “ C3 Super ” – quali funzionari e non quali dirigenti di “ terza fascia ”.
2. Occorre, in primo luogo, svolgere le seguenti considerazioni di carattere preliminare inerenti:
- all’istanza di riunione del presente ricorso con il ricorso R.G. n. 630/2024;
- alla corretta definizione del compendio documentale alla base della presente pronuncia;
- alle eccezioni di bis in idem e di parziale difetto di giurisdizione.
2.1. L’istanza di riunione può rigettarsi in quanto il Collegio non ritiene che, nel caso di specie, sia necessaria (oltre alla già intervenuta trattazione congiunta di questo ricorso con quello menzionato nell’istanza di riunione) la definizione uno actu delle due azioni (sulla valutazione di mera opportunità sottesa alla decisione di riunire o meno due giudizi, cfr. C.g.a.r.s., sez. giurisd., 18 marzo 2024, n. 206).
2.2. Va invece accolta perché fondata l’eccezione, mossa dalla difesa erariale, di tardività della produzione documentale del 16 aprile 2025 di parte ricorrente.
Com’è noto, l’art. 73, c. 1, c.p.a., prevede – per quanto qui rileva – il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza per produrre documenti. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti (Cons. St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4059; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395; Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 395).
Resta ferma la possibilità di produrre oltre il suddetto termine eventuali documenti. Ciò avviene dietro eccezionale autorizzazione del Collegio, nel rispetto del contraddittorio e sempreché la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (art. 54, c. 1, c.p.a.). La prova dell’estrema difficoltà grava sulla parte che chiede tale autorizzazione (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 agosto 2023, n. 517; Cons. St., sez. III, 10 marzo 2022, n. 1708).
Nel caso di specie nessuna autorizzazione è stata richiesta, essendosi limitata parte ricorrente al deposito dei documenti in questione una volta decorso il menzionato termine perentorio.
2.3. Può quindi dirsi delle eccezioni di bis in idem e di parziale difetto di giurisdizione.
2.3.1. L’eccezione di bis in idem è infondata e va pertanto rigettata.
Nel caso di specie, a differenza dei numerosi precedenti citati dalla difesa erariale, i ricorrenti si sono doluti dell’atto di loro inquadramento quali funzionari di categoria “ D ” ( i.e. , la tabella “ A ” allegata alla deliberazione n. 48/2023; cfr. p. 14 dell’all. 1 di parte ricorrente), laddove il precedente contenzioso – svoltosi per ovvie ragioni in assenza di tale atto – riguardava in linea generale la loro pretesa al diretto inquadramento quali dirigenti di terza fascia (sulla sostanziale infondatezza di una simile pretesa, cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2015, n. 13967).
2.3.2. Va invece accolta perché fondata l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione.
Mentre non vi è dubbio che le delibere impugnate afferiscano alla categoria di atti di “ macro – organizzazione ”, in quanto tali rimessi alla cognizione del giudice amministrativo (per la nota distinzione tra atti di “ macro ” e di “ micro ” organizzazione e le conseguenti ricadute in punto di giurisdizione, cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2065), parte ricorrente non può spingersi a chiedere che questo Collegio possa “ ove necessario dichiarare che gli odierni ricorrenti hanno il diritto ad essere inquadrati nella III fascia dirigenziale e non in D6 del CCRL ” (cfr. p. 19 del ricorso).
Una simile pronuncia rientra, invero, tra quelle rimesse al giudice ordinario, che ben può rendere “ tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati ” (art. 63, c. 2, d.lgs. n. 165/2001).
L’accoglimento dell’anzidetta eccezione rende pertanto inammissibile in parte qua il presente ricorso.
3. Definite le viste questioni di carattere preliminare, può dirsi delle ragioni che militano nel senso dell’infondatezza del ricorso e ne determinano il conseguente rigetto.
3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato per la dirimente considerazione che l'art. 6, c. 1, l.r. n. 6/2000, riguarda il personale inquadrato con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato, laddove non è contestato il fatto che gli odierni ricorrenti fossero stati inquadrati come “ C3 Super ”.
Risulta agli atti di causa che l’ESA avesse una preesistente area dirigenziale articolata nelle figure del “ dirigente generale ” e del “ dirigente ” (cfr. all. 5 di parte ricorrente, p. 8), al cui interno non avrebbe mai potuto essere ricondotta la menzionata categoria “ C3-Super ”, non foss’altro perché la delibera dell’ESA n. 172/2000, che ha dato atto dell'equiparazione della previgente IX qualifica funzionale dell'ESA nella categoria “ C3-Super ”, ha evidenziato in particolare l'alterità delle funzioni svolte dal personale inquadrato in tale IX qualifica funzionale rispetto a quelle dirigenziali (cfr. all. 5 di parte ricorrente, p. 6).
Non per nulla l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, laddove ha reso il parere n. 279/2003 (cfr. all. 4 della produzione della difesa erariale del 3 aprile 2025, pp. 4-5), ha escluso la possibilità di individuare una terza fascia dirigenziale per l'ESA proprio in quanto vi era una dirigenza e questa, coerentemente con l'ordinamento statale, prevedeva le viste due fasce dirigenziali.
La stessa sentenza n. 679/2007 della Corte d'appello di Palermo (all. 5 della produzione documentale del 3 aprile 2025 della difesa erariale, in particolare pp. 8 -9) ha dato conto dell'irragionevolezza dell'impostazione per cui un notevole numero di soggetti appartenenti alle vecchie qualifiche VIII e IX dell’ESA sarebbe potuto passare alla terza fascia dirigenziale, dando peraltro conto di un precedente pronunciamento del C.g.a.r.s. (parere n. 81/2003, reso a seguito dell’Adunanza del 27 aprile 2005) che, anche per tale ragione, aveva ritenuto di non condividere un primo tentativo di regolamento di organizzazione dell'ESA.
Né potrebbe fondatamente sostenersi che il regolamento di organizzazione del 2012 dell'ESA, laddove all'art. 9 reca una basilare disciplina dell'ordinamento giuridico ed economico del personale (delibera 170/2012, all. 7 di parte ricorrente, p. 17) prevede alcuna equiparazione della menzionata categoria “ C3 Super ” con la dirigenza, posto che esso piuttosto rinvia a un successivo atto regolamentare per l’individuazione delle “ disposizioni relative all’ordinamento giuridico ed economico del personale già a tempo indeterminato e determinato ” (cfr. art. 9, c. 3, dell’anzidetta delibera).
3.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato, tanto sotto il profilo della disparità di trattamento, quanto sotto quello del difetto di motivazione quanto, ancora, sotto quello della pretesa violazione del d.P.R.S. n. 9/2001.
3.2.1. Quanto alla doglianza di disparità di trattamento, risultano convincenti le argomentazioni mosse dalla difesa erariale.
Premesso che la puntuale esecuzione delle pronunce giurisdizionali è un obbligo per l’amministrazione, la cui inadempienza può essere sanzionata anche da questo giudice in sede di ottemperanza, l’inestensibilità di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato (o comunque esecutive) in materia di personale delle amministrazioni pubbliche discende da un’espressa previsione di legge (cfr. il combinato disposto dell’art. 1, c. 132, l. n. 311/2004 e dell’art. 41, c. 6, d.l. n. 207/2008, conv. con modif. dalla l. n. 14/2009; cfr. sull’interpretazione di tali disposizioni, Cons. St., sez. I, parere 28 dicembre 2021, n. 1984).
Il che esclude a monte la fondatezza del lamentato vizio di disparità di trattamento.
3.2.2. Infondata è anche la censura di difetto di motivazione, pacificamente esclusa per gli atti normativi e quelli a contenuto generale (art. 3, c. 2, l.r. n. 7/2019), categorie a cui ben possono ricondursi gli atti impugnati, tenuto altresì conto del menzionato disposto dell’art. 9, c. 3, della delibera n. 170/2012 dell’ESA.
3.2.3. Quanto, infine, alla pretesa violazione del d.P.R.S. n. 6/2001, la sua infondatezza passa dal fatto che l’accordo in questione (all. 6 di parte ricorrente) è stato espressamente rivolto al personale regionale e non a quello degli enti di cui all’art. 1, c. 1, l.r. n. 10/2000.
Il tutto senza considerare quanto sopra già detto sull’infondatezza nel merito delle doglianze articolate dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso.
4. Stante quanto precede, il ricorso:
- va dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda di inquadramento dei ricorrenti nella terza fascia dirigenziale. Parte ricorrente potrà riproporre tale domanda innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute;
- va rigettato perché infondato nella restante parte.
5. Quanto alle spese di lite, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti della condanna dei ricorrenti per lite temeraria (cfr., a tale specifico riguardo, TAR Lazio, sez. II, 4 febbraio 2021, n. 1452; Tar Puglia, Lecce, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 219), tenuto conto dell’impugnazione in questa sede di atti di portata generale, rispetto ai quali non vi era stato ancora alcun pronunciamento del giudice amministrativo.
Tale circostanza, semmai, è indice della parziale novità della questione che, unita alla peculiare natura degli interessi sottesi alla proposizione del presente ricorso, impone l’integrale compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile e lo rigetta nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
TO Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO