Articolo 1088 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1084 bisArticolo 1103
Versione
9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 1088. Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali 1. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette e' stato ritardato per motivi di servizio ((comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza)) o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando e' valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b). 2. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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