Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1015/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA LIBERTÀ n. 205, presso lo studio dell'Avv. GALANTE SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA LIBERTÀ n. 205, presso lo studio dell'Avv.
GALANTE SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il
09/09/2019 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 7/2/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
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Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 273/2024 del 17/6/2024, passata in giudicato;
la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
• Con note depositate in data 5/2/2025 le parti hanno prodotto l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo, in Via Santo
Canale n. 94/D, di proprietà del sig. continuerà ad essere Parte_1 abitata da parte di quest'ultimo;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e a tal riguardo il sig. ha già versato alla sig.ra , Parte_1 CP_1 anche in relazione ai pochissimi anni di matrimonio, la somma una tantum di
€ 4.800,00 (V. doc. 11);
3. I coniugi sono d'accordo al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
4. Le spese del presente procedimento resteranno a carico del sig.
Parte_1
5. I coniugi chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
2 Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in
Palermo, in data 09/09/2019, da , nato a [...] Parte_1 in data 02/02/1989 e da , nata a PALERMO (PA) in [...] CP_1
24/05/1990, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 91, parte II, serie A, dell'anno 2019, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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