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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 519 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. VERNUCCIO LAURA e l'avv. C.F._1
LAZARIDIS EMANUELE;
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. SANZONE VALENTINA;
, con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_2
resistenti avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO deduce di essere venuta a conoscenza, a seguito di Parte_1
ispezione ipotecaria finalizzata alla vendita di un proprio terreno,
Pagina 1 di 5 dell'esistenza di ipoteca iscritta il 16.3.2004 ai sensi dell'art. 77 d.p.r.
602/1973 da , per un debito di € 29.298,88 e montante Controparte_1
di € 58.597,76; e di aver successivamente appreso che tale iscrizione riguarda le cartelle 29720000014790350, 29720020002539683,
29720030007939330, relative a contributi coltivatori diretti per gli CP_2
anni 1993-2001.
La ricorrente eccepisce la nullità della cartella 29720020002539683 in quanto mai notificata;
e la prescrizione dei crediti portati da tutte le cartelle, che per le altre due sarebbe comunque maturata dopo la notificazione.
Propone quindi opposizione avverso i ruoli portati dalle predette cartelle, chiedendo di dichiarare prescritti i relativi crediti e chiedendo la condanna dell' e dell'Agente della Riscossione a risarcirle ex art. CP_2
96 c.p.c. il danno dipeso dal rifiuto della cancellazione dell'ipoteca.
L' si è costituito evidenziando che la ricorrente propose distinte CP_2
opposizioni avverso le cartelle 29720000014790350 e
29720020002539683 e che entrambe furono respinte rispettivamente con sentenza del 15.7.2003 e del 8.7.2003, passate in giudicato, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Con riferimento alla cartella 29720030007939330, deduce che la stessa è stata notificata il 25.4.2003 e seguita dalle note del 8.8.2005, del
10.6.2010 e del 9.6.2015, che hanno interrotto la prescrizione.
Infine, l' ha evidenziato la carenza di legittimazione passiva in CP_3
capo a sé con riferimento alla prescrizione successiva alla notificazione delle cartelle nonché alla domanda risarcitoria, in quanto basata su una condotta dell'Agente della Riscossione.
Pagina 2 di 5 (oggi si è Controparte_1 Controparte_4
costituita deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stati dedotti vizi specifici degli atti di riscossione.
In secondo luogo, ha dedotto la regolarità delle notifiche degli atti esecutivi, ed in particolare che:
- la cartella 29720000014790350000 sarebbe stata notificata il
19.1.2001 a mani della ricorrente, e seguita dalle intimazioni di pagamento 29720039000975341 notificata il 9.7.2003 a mani,
n.29720089002362261, dall'intimazione n. 29720089002763171 notificata il 14/06/2008 a mani e n. 2972019014408824;
- la cartella 29720020002539683000 sarebbe stata notificata il
6.5.2002 a mani della ricorrente, seguita dall'intimazione n
29720039006295446000 notificata in data 07.10.2003 a mani;
- la cartella di pagamento n. 29720030007939330000 sarebbe stata notificata il 24.4.2003 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e seguita dalle intimazioni di pagamento n 29720089002414425000, intimazione n.
29720089002831511 notificata in data 14.06.2008 nelle mani della stessa e dall'intimazione n. 2972012901440892500;
- con riferimento a tutte e tre le cartelle, la comunicazione di iscrizione ipotecaria sarebbe stata notificata il 27.4.2004 a mani del marito della ricorrente.
Entrambi gli enti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
***
Quanto alle eccezioni di difetto di legittimazione sollevate da entrambi gli enti, è fondata quella dell'Agente della Riscossione ed è infondata quella dell' , in quanto nell'opposizione esecutiva riguardante CP_2
esclusivamente la sussistenza del credito azionato esecutivamente, com'è nel caso di specie, e non la regolarità degli atti esecutivi, la
Pagina 3 di 5 legittimazione passiva spetta al solo ente impositore (C. 5625/2019, C.
7514/2022).
Ciò posto, il credito portato dalle 29720000014790350 e
29720020002539683 è prescritto anche applicando il termine decennale, in quanto le relate di notifica degli atti interruttivi prodotte dall'Agente della Riscossione risalgono, al più tardi, al 2008, ossia oltre 10 anni prima della costituzione in giudizio degli enti resistenti, né l'interruzione della prescrizione dovuta all'iscrizione ipotecaria ha carattere permanente, non trattandosi di un atto introduttivo di un giudizio.
Parimenti prescritto è il credito portato dalla cartella n.
29720030007939330, perché l'ultimo atto interruttivo è la nota CP_2
notificata il 9.6.2015, ossia oltre cinque anni prima della costituzione in giudizio degli enti resistenti.
Va quindi dichiarata l'estinzione dei crediti portati da tutte e tre le cartelle.
È invece infondata l'azione risarcitoria, non essendo in alcun modo documentato il pregiudizio che la ricorrente afferma di aver subito in ragione della mancata cancellazione dell'ipoteca.
In base al principio di soccombenza, la ricorrente deve rifondere le spese all' in capo alla quale si è Controparte_4
riscontrato il difetto di legittimazione passiva sostanziale sull'opposizione ed essendo stata rigettata la domanda risarcitoria;
mentre ha diritto alla rifusione da parte dell' di tre quarti delle CP_2
spese di lite, compensandosi il restante quarto in ragione del rigetto della domanda risarcitoria, formulata anche nei confronti dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara estinti i crediti portati dalle cartelle nn.
29720000014790350, 29720020002539683 e 29720030007939330;
Pagina 4 di 5 - rigetta la domanda risarcitoria;
- condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_4
le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 oltre i.v.a. c.p.a
[...]
rimborso spese forfetarie nella misura del 15%;
- condanna l' a rifondere a tre quarti delle spese CP_2 Parte_1
di lite, liquidati in € 2.475,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
16/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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