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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/12/2024, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 406/2022 R.G. promosso da
(cf: Parte_1
, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avvocati Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato ed Ivano Marcedone, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Catania, Piazza della Repubblica n.
26; appellante contro
già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Foglia, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Catania via Gabriele d'Annunzio n. 125 presso lo studio dell'avv. Antonino Tirrò; appellata
All'udienza collegiale del 6 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione senza termini. In fatto e diritto
L' con atto notificato in data 11 aprile 2023, ha impugnato, per i motivi ivi Pt_1
esposti, la sentenza n. 78/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 14.2.2022, che lo ha condannato al pagamento, in favore di della somma di Controparte_2
euro 3.212,11, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese di giudizio.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.
All'udienza del 22.11.2024 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 6.12.2024, con ordinanza comunicata alle parti in data 25.11.2024.
All'udienza del 6.12.2024 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 406/2022 R.G. promosso da
(cf: Parte_1
, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avvocati Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato ed Ivano Marcedone, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Catania, Piazza della Repubblica n.
26; appellante contro
già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., p. iva rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Foglia, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Catania via Gabriele d'Annunzio n. 125 presso lo studio dell'avv. Antonino Tirrò; appellata
All'udienza collegiale del 6 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione senza termini. In fatto e diritto
L' con atto notificato in data 11 aprile 2023, ha impugnato, per i motivi ivi Pt_1
esposti, la sentenza n. 78/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 14.2.2022, che lo ha condannato al pagamento, in favore di della somma di Controparte_2
euro 3.212,11, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese di giudizio.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.
All'udienza del 22.11.2024 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 6.12.2024, con ordinanza comunicata alle parti in data 25.11.2024.
All'udienza del 6.12.2024 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo