TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11568/2022 R.G. avente ad oggetto: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicomede Parte_1 C.F._1
Di Michele (C.F. ) e Michele Di Michele (C.F. , C.F._2 C.F._3 presso il cui studio sito in Frattamaggiore (NA), alla via G. Leopardi n. 12, elett.te domicilia, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. e (C.F. , CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Mariadomenica Trama (C.F. , presso il C.F._6
1 cui studio sito in Sant'Antimo (NA), alla via dei Gabbiani n. 3, elett.te domiciliano, giusta procura in atti;
CONVENUTI
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio i Parte_1 germani e deducendo che, in data 9 aprile 2022, era deceduta la CP_1 CP_2 propria sorella, nubile e senza figli;
chela de cuius, con testamento olografo CP_3 datato 11/11/2021 e pubblicato in data 14/04/2022, aveva nominato essa attrice quale unica erede universale;
che i convenuti avevano successivamente richiesto la pubblicazione, avvenuta in data 24/05/2022, di un secondo testamento olografo, apparentemente redatto dalla de cuius in data 14/02/2022, con il quale ogni precedente disposizione veniva revocata e gli stessi e venivano istituiti eredi universali di tutti i beni (tra cui CP_1 CP_2 numerosi buoni fruttiferi, un libretto postale e due polizze) elencati nella scheda testamentaria;
che l'attrice contestava la validità di tale secondo testamento asserendo che lo stesso fosse il prodotto finale di una serie di condotte vessatorie e di approfittamento poste in essere dai convenuti ai danni della sorella fragile e vulnerabile;
che, in CP_3 particolare, esponeva che nel settembre 2021 la sorella prima di un ricovero, aveva CP_3 affidato al fratello numerosi oggetti d'oro, titoli e una cospicua somma di denaro per la CP_2 custodia, ma che al suo ritorno aveva trovato l'abitazione spogliata di vari beni e con le serrature cambiate, e che per tali fatti la de cuius aveva sporto querela in data 15/11/2021 nei confronti di per appropriazione indebita, lamentando altresì che quest'ultimo CP_2 subordinasse la restituzione dei beni alla cessione in suo favore di quote immobiliari;
che i fratelli e , approfittando dell'assenza dell'attrice (residente negli USA) e delle CP_1 CP_2 precarie condizioni di salute di l'avevano progressivamente isolata arrivando a CP_3 privarla del telefono cellulare proprio a partire dal 14 febbraio 2022, data coincidente con quella del secondo testamento;
che il Giudice Tutelare, adito da per la nomina di CP_1 un amministratore di sostegno, aveva rigettato tale istanza, nominando un legale terzo e definendo la beneficianda come " soggetto debole ed indifeso […] affetta da un disagio psichico che ha scemato la sua facoltà di autodeterminazione"; che l'attrice, pertanto, impugnava il secondo testamento olografo del 14/02/2022 per nullità sostenendone l'apocrifìa, per non essere stato redatto né sottoscritto dalla de cuius (come da perizia grafologica di parte in atti,
2 la quale concludeva per l'ipotesi di "mano guidata" o "forzata") o comunque redatto in una condizione di costrizione;
tanto premesso chiedeva: dichiararsi aperta la successione della de cuius accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del CP_3
14/02/2022 e, per l'effetto, dichiarare essa attrice unica erede testamentaria in forza del testamento olografo dell'11/11/2021; ordinare ai convenuti la restituzione di tutti i beni ereditari;
il tutto con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi ai difensori antistatari.
- Si costituivano in giudizio e , i quali, in via preliminare, eccepivano CP_1 CP_2 la nullità della domanda per genericità, la carenza di legittimazione attiva e passiva e l'improcedibilità dell'azione per irregolarità nella costituzione in giudizio dell'attrice.
-Nel merito, deducevano che il primo testamento era nullo per circonvenzione di incapace in quanto l'attrice, approfittando dello stato di debolezza della sorella, l'avrebbe indotta a testare in proprio favore durante un breve soggiorno in Italia nel novembre 2021, per poi immediatamente ripartire per la Florida;
che tale testamento era comunque inefficace per il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nell'inciso "che ha cura di me", interpretata come l'impegno, non mantenuto dall'attrice, di prestare assistenza personale e continua alla testatrice fino al decesso;
che la de cuius, resasi conto dell'abbandono da parte della sorella , aveva spontaneamente e lucidamente deciso di revocare le precedenti Pt_1 disposizioni, redigendo in piena capacità di intendere e di volere il secondo testamento in data 14/02/2022 per ricompensare i fratelli che effettivamente la assistevano;
che la perizia grafologica di parte attrice doveva ritenersi inattendibile in quanto eseguita su copie e non su documenti originali;
tanto premesso chiedevano dichiararsi aperta la successione di rigettare la domanda attorea perché improcedibile, improponibile oltre che CP_3 infondata in fatto e in diritto;
in via principale, accertare la nullità e/o l'inefficacia del testamento dell'11/11/2021 e, di conseguenza, dichiarare la piena validità ed efficacia del testamento del 14/02/2022, nominando i convenuti unici eredi;
in subordine, in caso di invalidità di entrambe le schede testamentarie, dichiarare aperta la successione ab intestato
e in ogni caso condannare l'attrice alla restituzione di tutte le somme eventualmente già riscosse, al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al difensore antistatario.
3 - Depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 5 luglio 2023, il
Presidente istruttore ammetteva CTU grafologica.
- All'udienza del 14 maggio 2024 i procuratori delle parti rappresentavano che erano in corso tra le parti trattative di bonario componimento che il CTU, su loro concorde volontà, non aveva iniziato le operazioni peritali, chiedendo un rinvio per formalizzare l'accordo.
- All'udienza del 15 aprile 2025, i procuratori dichiaravano che le parti avevano sottoscritto una scrittura privata transattiva del presente giudizio in data 5 novembre 2024, che esibivano in udienza in forma cartacea, e che depositavano nel fascicolo telematico in data 29 maggio 2025.
- Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 3 giugno 2025, pervenivano, entro il termine fissato, note congiunte di udienza in cui le parti si riportavano all'accordo
(depositato il 29/05/2025) chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione;
autorizzare il Conservatore dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 – alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 12.01.2023 (Reg. Gen. 1741 – Reg. Part. n. 1328); dichiarare le spese di lite interamente compensate tra le parti.
- I procuratori rinunciavano altresì ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Presidente riservava la causa in decisione.
#######################################
In via preliminare va preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in causa, contenuto nell'atto di transazione sottoscritto dalle parti il 05/11/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 29/05/2025.
Essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione del presente giudizio, ivi compresa la pronuncia sulle spese, avendo le parti al punto 11) della predetta transazione previsto la compensazione tra le parti delle spese processuali, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Va, altresì ordinata al Conservatore dei registri immobiliari – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2 – alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del
12.01.2023 (Reg. Gen. 1741 – Reg. Part. n. 1328), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
4
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contenere per intervenuta transazione tra le parti;
− dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
ordina al Conservatore dei registri immobiliari – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli
2 – la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 12.01.2023 (Reg. Gen.
1741 – Reg. Part. n. 1328), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Aversa il 16 giugno 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11568/2022 R.G. avente ad oggetto: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicomede Parte_1 C.F._1
Di Michele (C.F. ) e Michele Di Michele (C.F. , C.F._2 C.F._3 presso il cui studio sito in Frattamaggiore (NA), alla via G. Leopardi n. 12, elett.te domicilia, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. e (C.F. , CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Mariadomenica Trama (C.F. , presso il C.F._6
1 cui studio sito in Sant'Antimo (NA), alla via dei Gabbiani n. 3, elett.te domiciliano, giusta procura in atti;
CONVENUTI
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio i Parte_1 germani e deducendo che, in data 9 aprile 2022, era deceduta la CP_1 CP_2 propria sorella, nubile e senza figli;
chela de cuius, con testamento olografo CP_3 datato 11/11/2021 e pubblicato in data 14/04/2022, aveva nominato essa attrice quale unica erede universale;
che i convenuti avevano successivamente richiesto la pubblicazione, avvenuta in data 24/05/2022, di un secondo testamento olografo, apparentemente redatto dalla de cuius in data 14/02/2022, con il quale ogni precedente disposizione veniva revocata e gli stessi e venivano istituiti eredi universali di tutti i beni (tra cui CP_1 CP_2 numerosi buoni fruttiferi, un libretto postale e due polizze) elencati nella scheda testamentaria;
che l'attrice contestava la validità di tale secondo testamento asserendo che lo stesso fosse il prodotto finale di una serie di condotte vessatorie e di approfittamento poste in essere dai convenuti ai danni della sorella fragile e vulnerabile;
che, in CP_3 particolare, esponeva che nel settembre 2021 la sorella prima di un ricovero, aveva CP_3 affidato al fratello numerosi oggetti d'oro, titoli e una cospicua somma di denaro per la CP_2 custodia, ma che al suo ritorno aveva trovato l'abitazione spogliata di vari beni e con le serrature cambiate, e che per tali fatti la de cuius aveva sporto querela in data 15/11/2021 nei confronti di per appropriazione indebita, lamentando altresì che quest'ultimo CP_2 subordinasse la restituzione dei beni alla cessione in suo favore di quote immobiliari;
che i fratelli e , approfittando dell'assenza dell'attrice (residente negli USA) e delle CP_1 CP_2 precarie condizioni di salute di l'avevano progressivamente isolata arrivando a CP_3 privarla del telefono cellulare proprio a partire dal 14 febbraio 2022, data coincidente con quella del secondo testamento;
che il Giudice Tutelare, adito da per la nomina di CP_1 un amministratore di sostegno, aveva rigettato tale istanza, nominando un legale terzo e definendo la beneficianda come " soggetto debole ed indifeso […] affetta da un disagio psichico che ha scemato la sua facoltà di autodeterminazione"; che l'attrice, pertanto, impugnava il secondo testamento olografo del 14/02/2022 per nullità sostenendone l'apocrifìa, per non essere stato redatto né sottoscritto dalla de cuius (come da perizia grafologica di parte in atti,
2 la quale concludeva per l'ipotesi di "mano guidata" o "forzata") o comunque redatto in una condizione di costrizione;
tanto premesso chiedeva: dichiararsi aperta la successione della de cuius accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del CP_3
14/02/2022 e, per l'effetto, dichiarare essa attrice unica erede testamentaria in forza del testamento olografo dell'11/11/2021; ordinare ai convenuti la restituzione di tutti i beni ereditari;
il tutto con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi ai difensori antistatari.
- Si costituivano in giudizio e , i quali, in via preliminare, eccepivano CP_1 CP_2 la nullità della domanda per genericità, la carenza di legittimazione attiva e passiva e l'improcedibilità dell'azione per irregolarità nella costituzione in giudizio dell'attrice.
-Nel merito, deducevano che il primo testamento era nullo per circonvenzione di incapace in quanto l'attrice, approfittando dello stato di debolezza della sorella, l'avrebbe indotta a testare in proprio favore durante un breve soggiorno in Italia nel novembre 2021, per poi immediatamente ripartire per la Florida;
che tale testamento era comunque inefficace per il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nell'inciso "che ha cura di me", interpretata come l'impegno, non mantenuto dall'attrice, di prestare assistenza personale e continua alla testatrice fino al decesso;
che la de cuius, resasi conto dell'abbandono da parte della sorella , aveva spontaneamente e lucidamente deciso di revocare le precedenti Pt_1 disposizioni, redigendo in piena capacità di intendere e di volere il secondo testamento in data 14/02/2022 per ricompensare i fratelli che effettivamente la assistevano;
che la perizia grafologica di parte attrice doveva ritenersi inattendibile in quanto eseguita su copie e non su documenti originali;
tanto premesso chiedevano dichiararsi aperta la successione di rigettare la domanda attorea perché improcedibile, improponibile oltre che CP_3 infondata in fatto e in diritto;
in via principale, accertare la nullità e/o l'inefficacia del testamento dell'11/11/2021 e, di conseguenza, dichiarare la piena validità ed efficacia del testamento del 14/02/2022, nominando i convenuti unici eredi;
in subordine, in caso di invalidità di entrambe le schede testamentarie, dichiarare aperta la successione ab intestato
e in ogni caso condannare l'attrice alla restituzione di tutte le somme eventualmente già riscosse, al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al difensore antistatario.
3 - Depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 5 luglio 2023, il
Presidente istruttore ammetteva CTU grafologica.
- All'udienza del 14 maggio 2024 i procuratori delle parti rappresentavano che erano in corso tra le parti trattative di bonario componimento che il CTU, su loro concorde volontà, non aveva iniziato le operazioni peritali, chiedendo un rinvio per formalizzare l'accordo.
- All'udienza del 15 aprile 2025, i procuratori dichiaravano che le parti avevano sottoscritto una scrittura privata transattiva del presente giudizio in data 5 novembre 2024, che esibivano in udienza in forma cartacea, e che depositavano nel fascicolo telematico in data 29 maggio 2025.
- Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 3 giugno 2025, pervenivano, entro il termine fissato, note congiunte di udienza in cui le parti si riportavano all'accordo
(depositato il 29/05/2025) chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione;
autorizzare il Conservatore dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 – alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 12.01.2023 (Reg. Gen. 1741 – Reg. Part. n. 1328); dichiarare le spese di lite interamente compensate tra le parti.
- I procuratori rinunciavano altresì ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Presidente riservava la causa in decisione.
#######################################
In via preliminare va preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in causa, contenuto nell'atto di transazione sottoscritto dalle parti il 05/11/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 29/05/2025.
Essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione del presente giudizio, ivi compresa la pronuncia sulle spese, avendo le parti al punto 11) della predetta transazione previsto la compensazione tra le parti delle spese processuali, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Va, altresì ordinata al Conservatore dei registri immobiliari – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2 – alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del
12.01.2023 (Reg. Gen. 1741 – Reg. Part. n. 1328), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
4
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contenere per intervenuta transazione tra le parti;
− dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
ordina al Conservatore dei registri immobiliari – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli
2 – la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 12.01.2023 (Reg. Gen.
1741 – Reg. Part. n. 1328), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso in Aversa il 16 giugno 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5