Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02109/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 16 del 19.04.2018, pubblicata all'Albo Pretorio dal 04.05.2018 al 19.05.2018, avente ad oggetto “ Mercato Ittico al Dettaglio - Approvazione Regolamento per il funzionamento e la valorizzazione ”;
- del Regolamento sul funzionamento e sulla valorizzazione del Mercato Ittico al dettaglio allegato alla detta deliberazione consiliare limitatamente alle prescrizioni e divieti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5, lett. d), nonché di ogni atto in parte qua connesso e consequenziale a quelli impugnati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 30/10/2018:
- della nota dirigenziale prot. n. 0041093 datata 17 agosto 2018, avente ad oggetto “ Adozione nuovo “Regolamento sul funzionamento e sulla valorizzazione del Mercato ittico al dettaglio” approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 19.04.2018. Comunicazioni ai titolari di box ”, con cui si comunicava al sig. PA GI di non poter svolgere le attività elencate all'art. 5 del citato Regolamento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. PA ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento, nella parte di interesse, del “Regolamento sul funzionamento e sulla valorizzazione del Mercato ittico al dettaglio”, approvato dal Comune di Gallipoli con deliberazione di C.C. n. 16 del 19.04.2018.
2. In particolare, il sig. PA ha riferito le seguenti circostanze:
- con istanza in data 6.12.2016 il ricorrente, in qualità di concessionario di “un box di mq 30,32 ubicato all’interno del mercato ittico … allo scopo di effettuare il commercio al dettaglio e la vendita di prodotti ittici e mitili”, chiedeva alla AS Lecce l’emissione di un parere igienico-sanitario “in merito alla possibilità di effettuare la cottura dei prodotti della pesca all’interno dell’attività sopra indicata”;
- con nota prot. n. 11898 del 24.01.2017 “la AS Lecce – Dipartimento di Prevenzione Area Sud – esprimeva parere igienico-sanitario favorevole con le seguenti limitazioni: a) l’attività di cottura deve essere svolta all’interno del box con adeguate attrezzature in funzione dell’attività svolta; b) la cottura dei prodotti della pesca deve essere limitata alla sola cottura su piastra, in quanto non potrebbe essere possibile altra preparazione in quanto gli spazi non lo consentirebbero; c) non potrebbe esserci distribuzione di bevande e panini; d) non potrebbero essere presenti all’interno del box dei piani di appoggio in quanto gli spazi non lo consentirebbero”;
- in data 14.02.2017 il ricorrente presentava al SUAP di Gallipoli segnalazione di inizio dell’attività di pescheria con cottura;
- con ordinanza n. 171 del 24.07.2017, il Comune di Gallipoli ordinava la cessazione dell’attività di vendita di prodotti della pesca e molluschi eduli effettuata dal ricorrente su banchi posti nello spazio esterno alla struttura stabile, specificando che “ l’attività autorizzata è riferita alla vendita di prodotti ittici e di molluschi eduli lamellibranchi e alla sola cottura su piastra di prodotti ittici solo all’interno del box dato in concessione, senza il posizionamento di trespoli ”;
- con deliberazione di C.C. n. 16 del 19.04.2018, il Comune di Gallipoli ha adottato il Regolamento sul funzionamento e sulla valorizzazione del mercato ittico al dettaglio;
- l’art. 4, comma 2, del citato Regolamento stabilisce che: “ E’ vietata la preparazione dei prodotti della pesca. In considerazione della peculiarità della struttura, è vietata la cottura e la installazione di attrezzature alla stessa destinate, fatta eccezione per l’unico locale adibito a ristorazione ”;
- a sua volta il successivo art. 5, lett. d), prevede che: “ Nell’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio dei prodotti ittici e molluschi bivalvi vivi, è assolutamente vietato: […] d) qualsiasi attività di preparazione, cottura e trattamento dei generi alimentari al momento della vendita su ordinazione del cliente ”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “non si riesce a comprendere il percorso logico-razionale seguito dall’Amministrazione nel prescrivere (meglio, imporre) il divieto di cottura dei prodotti della pesca e della installazione di attrezzature a ciò destinate”;
- “contraddizione e contrasto” del regolamento con la nota prot. n. 11898 del 24.01.2017, con cui la AS di Lecce, su istanza del ricorrente, aveva “espresso parere igienico-sanitario favorevole allo svolgimento dell’attività di cottura su piastra”, nonché con la nota in data 8.5.2018, con cui il comune aveva riconosciuto che “il ricorrente è legittimato ad esercitare l’attività di cottura su piastra”;
- in ogni caso, “il divieto di cottura su piastra imposto non viene sorretto da nessuna giustificazione degna di nota”.
4. L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
5. Con motivi aggiunti presentati in data 29.11.2018 parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla nota prot. n. 0041093 del 17.18.2018, con cui il comune ha opposto i divieti di cui all’art. 5 del “Regolamento sul funzionamento e sulla valorizzazione del Mercato ittico al dettaglio” e ha comunicato che, a decorrere dal 5.5.2018, è da intendersi abrogata ogni diversa disposizione comunale.
6. Con ordinanza n. 193/2022, questo TAR ha respinto la domanda cautelare “ tenuto conto sia dell’ampia discrezionalità amministrativa spettante all’A.C. in sede regolamentare e della non necessità di motivazione degli atti generali, sia della non ravvisata illogicità o disparità di trattamento in relazione alle prescrizioni e divieti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5, lett. d) del Regolamento impugnato, sia che la gravata deliberazione consiliare n. 16 del 19 aprile 2018, stabilisce al punto 4 che, dalla data di entrata in vigore del Regolamento in questione - 20 maggio 2018 -, si intende abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia con esso incompatibile (sicché non sussiste nemmeno la denunciata contraddittorietà dell’attività della P.A.) ”.
7. Nella udienza pubblica del 16.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
8.1. La decisione di limitare l’esercizio dell’attività commerciale all’interno del mercato ittico, vietando la cottura e la preparazione degli alimenti, costituisce una scelta latamente discrezionale dell’Amministrazione da riferire all’esercizio dei poteri regolamentari del comune in materia di gestione dell’attività mercatale in area demaniale, che come tale non necessita di essere supportata da particolari assunti motivazionali: “ Ai sensi dell'art. 3 comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 gli atti di natura normativa e di rango regolamentare sono esenti da qualsiasi obbligo di motivazione ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 24/03/2014 n. 1423).
8.2. Né può fondatamente sostenersi che si tratti di una opzione che si ponga in insanabile contrasto con precedenti prescrizioni di segno contrario (che avrebbero consentito la cottura degli alimenti), dal momento che la deliberazione di C.C. n. 16/2018, recante l’approvazione del regolamento, stabilisce espressamente che “ dalla data di entrata in vigore del Regolamento in questione, si intende abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia con esso incompatibile ”, ciò che vale a superare in radice ogni ipotetico profilo di contraddittorietà dell’azione amministrativa.
8.3. Parimenti insussistente è il contrasto delle prescrizioni regolamentari in questione con il parere favorevole espresso dalla AS (prima della approvazione del regolamento) sulla istanza con cui il ricorrente chiedeva di essere abilitato alla cottura degli alimenti, costituendo quest’ultimo un atto che esaurisce i suoi effetti sul piano essenzialmente sanitario, senza assumere alcuna rilevanza quanto alle scelte organizzative, di carattere generale, dell’Amministrazione comunale.
8.4. Per le anzidette ragioni il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
9. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO