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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/07/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 652/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del
09.07.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Di Blasio del Foro di Parte_1
Pescara e Carmelo Tripodi del Foro di Tivoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pescara, via Misticoni n. 11, in virtù di procure alle liti allegate, rispettivamente, nel precedente grado di giudizio e unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 06.06.2025;
-appellante-
e
Avv. GIUSEPPE PANTALEONE e Controparte_1
, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia
[...]
Gussetti e Giovanna Ghielmetti del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Milano, via Cesare Battisti n. 8 nonché con domicilio digitale alla pec giusta procura speciale allegata alla Email_1
comparsa di risposta in appello;
-appellati- avverso la sentenza n. 847/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 21.06.2024 all'esito del procedimento n. R.G. 1518/2023, avente ad oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante:
“In via principale, nel merito, annullare/riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto accogliere l'appello e quindi accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si intendano riportate e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per gli appellati:
“Voglia la Corte di Appello adita In via principale respingere, poiché infondata in fatto e diritto, l'impugnazione proposta dal Sig. avverso la Sentenza n. Parte_1
847/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 21/06/2024, confermando detto provvedimento in ogni sua parte. In via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale del gravame, si insiste per l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado di giudizio, del seguente tenore: In via preliminare 1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, del Sig. Parte_1
rispetto alle domande formulate nei confronti di Controparte_1
;
2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva,
[...]
sostanziale e processuale, del Sig. ad agire a titolo risarcitorio in Parte_1
relazione ai presunti danni arrecati al minore , ai genitori e Persona_1 CP_2
, e al fratello;
Nel merito 3. Rigettare le domande Controparte_3 Parte_2
formulate dal Sig. nei confronti dell'Avv. US EO e di Parte_1 [...]
, in quanto prescritte o, in subordine, Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e perché comunque non provate;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto all'R.G. n. 1518/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATO il difetto di legittimazione passiva della , rispetto alla domanda di CP_1
risarcimento danni formulata direttamente nei confronti della Compagnia e l'infondatezza della domanda formulata nei confronti dell'avv. GIUSEPPE PANTALEONE RIGETTA la domanda formulata dal ricorrente.
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti che, considerato l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55 del 2014, liquida in € 14.597,70 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.”
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal
Primo Giudice.
“Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 17.4.2023, ha Parte_1
dedotto che, nel procedimento camerale iscritto al n. 29/15 SIGE del Tribunale di
Chieti, Sezione distaccata di Ortona, il suo difensore, avv. GIUSEPPE PANTALEONE, aveva omesso di impugnare l'ordinanza emessa in data 19/11/2015 dal Giudice dell'esecuzione, che aveva disposto la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e dell'indulto precedentemente concessi al ricorrente.
Considerato che, a seguito dell'ordinanza sopra indicata, era stato emesso, nei confronti del ricorrente ordine di carcerazione eseguito dal 14/7/2017 al 30/1/2020, evidenziava che la revoca dell'indulto era stata disposta in relazione ad una condanna alla pena di anni due di reclusione, pena complessiva determinata a seguito dell'applicazione dell'art. 81 cp.
Ha quindi chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità professionale del difensore, condanni l'avv. GIUSEPPE PANTALEONE e la Compagnia , che CP_1
lo assicura per la responsabilità professionale, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, maggiorati dei danni riflessi riportati dai suoi famigliari, complessivamente quantificati nell'importo di € 358.402,00 (cfr scheda riepilogativa allegata al ricorso).
Con distinte comparse di identico contenuto, depositate il 7.7.2023, si sono costituiti l'avv. GIUSEPPE PANTALEONE e ., quest'ultima contestando la CP_1
sussistenza della legittimazione ad agire verso nei confronti della Controparte_1
quale il ricorrente non ha azione diretta.
I resistenti hanno inoltre contestato i) l'insussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, in relazione al risarcimento dei danni spettanti ai propri familiari (figlio, genitori e fratello) per i quali nulla è stato dedotto nel ricorso;
ii) l'intervenuta prescrizione dell'azione, avente ad oggetto una condotta risalente al dicembre 2015, in relazione alla quale, in difetto di incarico professionale, non è ravvisabile un'obbligazione di natura contrattuale;
iii) l'infondatezza della domanda, considerato che nessun incarico professionale era stato conferito dal ricorrente all'avv. GIUSEPPE
PANTALEONE”.
2.1 Veniva ammessa la prova per testi capitolata dal resistente e rigettate le altre prove richieste dalle parti e, all'esito, la causa veniva decisa come sopra.
3. Ha proposto tempestivo appello l'originario ricorrente, per motivi che si vanno ad esaminare.
3.1 Hanno resistito US EO e , insistendo per il rigetto del CP_1
gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
3.2 All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 09.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe priva di valida motivazione in quanto fondata su una erronea ricostruzione dei fatti e viziata da erronea applicazione di legge, ne chiede la riforma sotto un duplice profilo: per aver ravvisato il difetto di legittimazione passiva della e per aver escluso la CP_1
responsabilità dell'avv. EO.
4.1 Quanto al primo rilievo, il Tribunale ha così statuito: “La domanda formulata dal ricorrente nei confronti della deve ritenersi inammissibile, per difetto CP_1
di legittimazione passiva di quest'ultima. È infatti noto che nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato. Quindi al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007; Cass Sez. 3,
Sentenza n. 26019 del 05/12/2011)”.
A parere dell'appellante tali asserzioni sarebbero errate, dovendo di contro ravvisarsi la legittimazione passiva della Compagnia assicurativa, sulla scorta del fatto che quest'ultima aveva preso parte, sebbene tardivamente e su sollecito dell'Isvap, alla procedura di mediazione intentata ante causam dal , ove la stessa, negata Parte_1
inizialmente l'operatività della polizza, aveva poi diffidato il proprio assicurato ad assumere procedure conciliative.
4.2 Il rilievo è palesemente infondato e non può essere condiviso.
Come correttamente evidenziato dagli appellati, il terzo danneggiato è completamente estraneo al rapporto contrattuale che si instaura tra l'assicuratore e l'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa e, all'infuori delle specifiche eccezioni normative, non può vantare alcun titolo, di nessuna natura, nei confronti della Compagnia.
Per vero, la legge non prevede alcuna azione diretta in relazione alla assicurazione per la responsabilità civile professionale degli avvocati, poiché “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla Legge n. 990 del 1969 e nell'ipotesi disciplinata dalla Legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né
a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. 9516/2007, ripresa da Cass. 25608/2015).
Un rapporto diretto tra assicuratore e terzo danneggiato potrebbe, eventualmente, avere ad oggetto non l'obbligazione di garanzia, ma unicamente l'esecuzione dell'obbligazione, e può sussistere o quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., ma anche in tal caso non mutano in alcun modo i soggetti del rapporto assicurativo in questione, che restano sempre e solo l'assicurato e l'assicuratore, senza che sorga in capo al danneggiato un qualsivoglia diritto dei confronti dell'assicuratore e senza, quindi, che sorga per lui la possibilità di agire direttamente contro l'assicuratore medesimo.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi sopra evidenziate e a nulla può valere la circostanza, ininfluente, che la abbia preso parte al procedimento CP_1 di mediazione espletato prima dell'odierno giudizio, il che induce al rigetto del primo motivo di appello.
5. Quanto alla dedotta responsabilità professionale dell'avv. EO, il Parte_1
sostiene che la decisione impugnata – che tale responsabilità ha escluso – sarebbe fondata su una parziale ed erronea lettura degli atti e su una valutazione giuridica erronea.
Sul punto, il Tribunale, dopo aver richiamato i principi in materia di ripartizione degli oneri probatori in capo al cliente che lamenta un danno da inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha rigettato la domanda attorea sulla scorta della seguente motivazione:
“Dalla applicazione dei superiori principi al caso di specie discende la conclusione - per le ragioni di seguito indicate - del difetto di prova (di cui il ricorrente era onerato) degli elementi costitutivi dell'azione di responsabilità professionale esercitata.
Sentita nel corso dell'udienza del 17.1.2024 , all'epoca praticante Parte_3
presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE PANTALEONE, ha dichiarato che dalla sua stanza, attigua a quella dell'avv. PANTALEONE aveva sentito il difensore segnalare al Parte_1
l'opportunità di impugnare l'ordinanza emessa in data 19/11/2015 dal Tribunale di
Chieti - Sezione distaccata di Ortona.
non era d'accordo perché si era rivolto ad alcuni addetti della Procura della Parte_1
Repubblica, che gli avevano riferito che c'era stato un errore e che sarebbe stata la
Procura a chiedere al Giudice dell'esecuzione di concedere l'indulto sulle condanne da lui riportate. La teste ha precisato che temeva che, in caso di rigetto, la Parte_1
Procura della Repubblica di Chieti potesse emettere un immediato ordine di carcerazione nei suoi confronti.
L'altro teste , collega di studio dell'Avv. PANTALEONE, ha riferito Testimone_1
che circa un anno fa, si era recato nello studio del collega per effettuare una ricerca di giurisprudenza.
In tale occasione aveva sentito l'avv. PANTALEONE, che parlava con il di Parte_1
presentare denuncia all'assicurazione, in relazione ad una omessa impugnazione in
Cassazione di un'ordinanza del Tribunale di Chieti, rammentare al che Parte_1
l'ordinanza non era stata impugnata sulla base di una precisa richiesta del , Parte_1
che aveva detto che intendeva risolvere il problema, ricorrendo ad alcune sue conoscenze presso la Procura di Chieti.
Quest'ultima circostanza era stata ammessa dal . Parte_1 Il teste ricordava che, nel corso della conversazione, era emerso che l'ordine di carcerazione non era stato emesso, anche se poi c'erano state conseguenze negative connesse all'ordinanza.
Considerato che l'ordine di carcerazione era stato effettivamente emesso in data
11.7.2017, a distanza di circa due anni dall'emissione dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Chieti sez. di Ortona in data 23.11.2015, accertato che dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dall'avv. PANTALEONE, non altrimenti contraddette da altre emergenze istruttorie, è emerso che l'ordinanza non era stata impugnata per espressa volontà del ricorrente, che temeva l'emissione immediata dell'ordine di carcerazione, può quindi escludersi la sussistenza di una responsabilità professionale del difensore, in relazione alla condotta descritta dal ricorrente.
La domanda formulata dal ricorrente va quindi rigettata”.
A parere dell'appellante, dette statuizioni sarebbero errate in quanto, sostanzialmente:
a) vi sarebbe la prova dell'avvenuto conferimento del mandato difensivo all'avv.
EO, atteso che quest'ultimo produceva copia della nomina rilasciatagli dal
[...]
“già in precedente udienza” e presenziava in qualità di difensore di fiducia Pt_1
all'udienza del 19.11.2015, ovvero quella al cui esito il Tribunale di Chieti, Sez. Dist.
revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e dell'indulto; Pt_4
b) la prova del possibile accoglimento dell'eventuale impugnazione avverso il provvedimento del 19.11.2015 da parte della Corte di cassazione risiederebbe nelle due pronunce della Cassazione Penale (conformi al parere dei rispettivi PG in sede di conclusione) e nella sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che aveva negato il risarcimento per ingiusta detenzione attribuendo il fatto al mancato ricorso avverso il provvedimento di revoca;
c) le testimonianze addotte dal primo giudice a sostegno della propria decisione e rese dai testi e avv. sarebbero inconferenti ed illogiche. Parte_3 Tes_1
5.1 Ritiene la Corte che anche tale motivo meriti fermo rigetto.
5.2 In particolare, in relazione al primo ed al terzo dei rilievi sopra evidenziati, va ribadito anche in questa sede – al pari di quanto già fatto dal Tribunale – che l'appellante non ha fornito alcuna valida prova circa il preteso avvenuto conferimento del mandato difensivo per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del 19.11.2015 n. 29/2015 SIGE. Il , per vero, pur avendo l'opportunità di dimostrare detto conferimento anche Parte_1
tramite prova testimoniale (a differenza di ciò che accade con la procura alle liti, che richiede la forma scritta, cfr. Cass. 8863/2021), non ha mai neppure articolato prove in tal senso, limitandosi a richiedere unicamente l'interrogatorio formale dell'allora resistente, peraltro ritenuto inammissibile dal primo giudice per non essere stato correttamente articolato.
Né a tal fine può ritenersi sufficiente la mera partecipazione dell'avv. EO all'udienza camerale del 19.11.2015 o la presentazione, da parte di quest'ultimo, dell'istanza per l'applicazione della detenzione domiciliare o dell'incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Chieti (doc. 5 e 6 fasc. I° appellato), trattandosi di attività distinte ed ulteriori, per le quali veniva rilasciata di volta in volta apposita nomina limitata a quella specifica fase processuale.
Ne deriva, inoltre, che le testimonianze rese dai testimoni addotti dall'odierno appellato non risultano contraddette in alcun modo, né sono state mai seriamente contestate dal , la cui difesa peraltro, deducendo in occasione dell'udienza del Parte_1
15.09.2023 che “effettivamente l'accesso presso l'Ufficio esecuzione della Procura Di
Chieti vi fu a nostro avviso per chiarire i termini della vicenda ma il proposto interessamento dei due funzionari giudiziari citati ( e ad un CP_4 CP_5
riesame doveroso della posizione del ” non fa altro che confermare, CP_6
indirettamente, l'intenzione dell'appellante di percorrere strade diverse dal ricorso in
Cassazione.
Per quanto sopra, e in assenza di elementi che permettano di revocare in dubbio la genuinità delle dichiarazioni rese, meritano di essere valorizzate le concordanti testimonianze rese da e , dalle quali emerge quanto Testimone_2 Testimone_1
segue:
- “dopo l'udienza, circa una settimana dopo, venne in studio. […] Ricordo che Parte_1
l'avv. EO aveva riferito a che era opportuno impugnare l'ordinanza in Parte_1
Cassazione e che era necessario farlo in tempi brevi, perché sennò sarebbero scaduti i termini. non era d'accordo di spostare la questione a Roma perché intendeva Parte_1
risolverla presso la procura di Chieti, avendo parlato con alcuni addetti alla Procura che gli avevano riferito che c'era stato un errore, che aveva comportato l'annullamento dei benefici. […] Ricordo che l'avvocato disse al se era sicuro di non voler Parte_1
procedere con il ricorso in Cassazione e se si fidava degli addetti alla Procura di Chieti e disse che si fidava invitando l'avvocato a venire a parlare anche lui in procura” Parte_1
(teste ); Parte_3
- “…Ricordo che in quell'occasione l'avv. EO ricordò al che l'ordinanza Parte_1
non era stata impugnata su precisa richiesta del che aveva detto che Parte_1
intendeva risolvere, per mezzo di sue conoscenze presso la Procura di Chieti, il problema che si era creato. Ricordo che si disse che effettivamente poi l'ordine di carcerazione non era stato emesso anche se poi c'erano state conseguenze negative connesse all'ordinanza. Ricordo che ammise la circostanza che l'omessa Parte_1
impugnazione dell'ordinanza era stata da lui concordata con l'avv. EO” (teste
). Tes_1
In definitiva, non vi è alcuna prova che il abbia incaricato il suo difensore di Parte_1
impugnare l'ordinanza del 19.11.2015, essendo di contro emerso che fu egli stesso a richiedere all'avv. EO di astenersi dal farlo.
5.3 A prescindere dall'effettiva prova dell'avvenuto conferimento del mandato difensivo per il ricorso in Cassazione, va, in ogni caso rilevato, che non vi è alcun elemento che permetta di ritenere che l'eventuale impugnazione dell'ordinanza di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e dell'indulto dinanzi alla
Corte di Cassazione avrebbe avuto un esito positivo per il . Parte_1
A tal riguardo, va premesso che l'appellante non contesta ma, anzi, condivide i principi giurisprudenziali richiamati ed applicati dalla sentenza impugnata. Si tratta, d'altra parte, di principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità che, recentemente, ha affermato che “Il diritto al risarcimento sorge poi – va ribadito - solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici. Come è stato ripetutamente precisato, infatti, in tema di responsabilità professionale per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non» si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 24/10/2017,
n. 25112; 26/06/2018, n. 16803; 14/11/2022, n. 33466)” (così Cass. 14163/2024). Nel caso di specie Il – che persevera a non esplicitare quali sarebbero stati i Parte_1
motivi di impugnazione dell'ordinanza in parola – sostiene che l'eventuale ricorso avrebbe certamente avuto esito positivo, sulla scorta del fatto che “due collegi di
Cassazione e due PG (12 magistrati) ed un collegio di CORTE DI APPELLO (3 magistrati ed un PG Dott. scrivono letteralmente e chiaramente che il ricorso è Per_2
fondato e dunque era certo al 100 per cento che se ricorso vi fosse stato tempestivamente l'esito era favorevole ed il non avrebbe subito una Parte_1
carcerazione ex abrupto”.
Ebbene, tali affermazioni non trovano alcun riscontro nella documentazione in atti, atteso che:
- nella pronuncia n. 47866/2017 della Corte di cassazione (l'unica prodotta delle due citate) non si rinviene alcuna statuizione circa la pretesa erroneità dell'ordinanza del
19.11.2015, ma la Corte si limita a riconoscere che “Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Invero lo stesso risulta essere stato presentato il 26/05/2016 e quindi ben oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. A) dalla pronuncia dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, avvenuta il 19/11/2015 in sede di udienza camerale alla presenza del condannato e del suo difensore, all'esito di un contraddittorio in cui la questione riproposta in questa sede era stata dedotta con memoria difensiva del
10/11/2015”;
- nella pronuncia n. 13/2022 RGID della Corte d'Appello di L'Aquila, inerente la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, il Collegio (che riconosce che “la
Suprema Corte, lungi dal riconoscere l'erroneità della ordinanza 19 novembre 2015 del
G.E. […], si è limitata a dichiarare l'inammissibilità del motivo di ricorso avverso l'ordinanza del G.E. del 23.5.2016 che aveva, correttamente, ritenuto operativa la preclusione posta dal c.d. giudicato esecutivo formatosi sul precedente provvedimento del 19.11.20152”) nulla afferma circa la pretesa fondatezza della tesi oggi sostenuta dal , limitandosi a sostenere – tenuto conto della domanda avanzata in quella Parte_1
sede – che la stessa era infondata “per totale carenza dei presupposti di legge, non essendo evidenziato alcun errore nell'ordine di esecuzione che ha disposto la carcerazione”; il fatto, poi, che la Corte abbia concluso il proprio provvedimento statuendo che “è di tutta evidenza la colpa grave del che, con macroscopica Parte_1
negligenza, ha omesso di impugnare l'ordinanza 19.11.2015 che assume errata” non può ritenersi sufficiente a riconoscere che l'eventuale impugnazione di quella ordinanza avrebbe avuto esito favorevole;
- nella memoria del 10.11.2015 depositata dall'avv. EO in vista dell'udienza camerale del 19.11.2015 non vengono mosse eccezioni in punto di merito o di revoca dell'indulto, ma unicamente eccezioni rituali circa la competenza del Giudice dell'Esecuzione a disporre la revoca del beneficio della sospensione della pena;
- nell'ordinanza Tribunale di Chieti del 23.05.2016 si legge che “le argomentazioni spese in quel provvedimento (del 19.11.2015 n.d.r.) devono essere condivise, atteso che il computo della pena non inferiore a due anni deve riguardare la pena finale che segue alla condanna e non la pena base del calcolo della entità della condanna come appare richiedere l'istante”.
5.4 Da quanto sopra emerge, dunque, la totale assenza di argomentazioni (e, a fortiori, di prove) volte a dimostrare la probabile riforma dell'ordinanza del 19.11.2015 del
Tribunale di Chieti, Sez, dist. , nonché il nesso causale tra la pretesa Parte_5
negligenza e i generici pregiudizi dedotti, di talché vanno certamente condivise le motivazioni addotte dal Tribunale, pienamente conformi ai principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui «la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente» (Cass. 10966/2004; Cass.
34787/2022), con la conseguenza che «la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone» (ex multis, Cass. 11901/2002, citata in sentenza;
Cass.
9917/2010; n. 22376/2012; n. 2638/2013; n. 1984/2016; n. 25112/2017; n.
13873/2020; n. 4655/2021; n. 33466/2022; n. 2460/2024).
6. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, congrua e coerente nella ratio decidendi con cui ha dichiarato l'infondatezza della domanda sotto il profilo della ritenuta carente prova da parte dell'appellante.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ciò alla luce del valore del petitum di € 358.402,00, con riduzione del compenso per fase di trattazione alla luce della sua sinteticità e con aumento del 30% ex art. 4 comma 2 del
DM 55 del 2014.
7.1 Il rigetto del gravame comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere a US EO e a , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del grado, che liquida in complessivi € 22.332,70, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 22.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Salvatore Filocamo