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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1606 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno
2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 17 ottobre 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Vibo Valentia n. 292 del 2021, emessa e depositata in data 15-04-2021 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Maria Morelli, nello studio della quale, in Vibo Valentia in viale Lacquari, n. 76, ha eletto domicilio;
-APPELLANTE=
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Francesco Marincola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pizzo, alla via Nazionale n.89;
-APPELLATA=
NONCHÉ CONTRO
1 ( ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
( ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, C.F._4 dall'avv. Bruno Giovanni Caruso, nello studio del quale, in Filadelfia, via Napoli n.23, hanno eletto domicilio;
CP_4
E
[...]
, in persona dell'amministratore pro Controparte_5
tempore, titolare della Gestione Condomini Agenzie Russo, CP_6 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Mercatante, nello studio del quale, in San
Costantino Calabro, (VV), Via Umberto, 28, ha eletto domicilio;
-APPELLATO=
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, ed eccezione disattesa in accoglimento del presente atto di appello:
1) Riformare e/o annullare e/o con qualsiasi statuizione di giustizia privare di efficacia la sentenza n. 292 del 15.04.2021, pubblicata in pari data, non notificata, resa nel giudizio n. 460/2011 R.G. emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, sez. civile, in persona del Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli.
2) Accertare e dichiarare che le installazioni effettuate dai sigg.ri , CP_1 [...]
e sono del tutto illegittime e realizzate in violazione del CP_2 CP_3
regolamento condominiale di tipo contrattuale, per come meglio descritto in premessa.
3) Accertare e dichiarare che a causa delle installazioni effettuate l'intero edificio condominale e, nello specifico, l'unità immobiliare del sig. Parte_1
hanno subito un danno estetico-architettonico ed un consequenziale deprezzamento, per tutto quanto ampiamente precisato in premessa.
4) Per l'effetto, in via principale, condannare gli appellati all'immediato ripristino dello stato dei luoghi a loro totale cura e spese;
in via subordinata, in caso di mancato rispristino dello stato quo ante, ordinare di sostituire le installazioni realizzate con coperture esterne che per materiali, forme, dimensioni, colori siano però condivise e accettate da tutti i condomini del complesso “ ”; CP_5 CP_5
2 in via ulteriormente gradata, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per il deprezzamento subito dalla propria unità immobiliare per le motivazioni meglio esposte in narrativa e quantificati in € 25.000,00, o in quelle altre maggiori o minori somme che risulteranno dovute, eque, rispondenti e conformi a giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di compensi e spese, oltre accessori per entrami i gradi di giudizio”;
Per l'appellata rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, alla CP_1 quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “chiede il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento”:
Per gli appellati e : “Dichiarare inammissibile e Controparte_2 CP_3
comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza N. n. 292 del 15.04.2021, pubblicata Parte_1
in pari data, non notificata, resa nel giudizio n. 460/2011 R.G., emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, sez.civ.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap.”.
Per l'appellato “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_5
adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria rigettata, in via preliminare
- estromettere il per difetto di legittimazione passiva Controparte_5
poiché estraneo ai fatti di causa per le motivazioni sopra espresse;
nel merito
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Sig. con atto di Parte_1 citazione in appello per i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 292, del 15.04.2021, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in persona del
Giudice Dott.ssa Passarelli nel procedimento n.460/2011;
- condannare il Sig. alla rifusione delle spese, dei diritti e degli Parte_1 onorari di causa, oltre ad accessori di legge”;
PREMESSA IN FATTO
citava dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia Parte_1 Controparte_2
e per chiedere di accertare l'illegittimità di alcune opere realizzate dai CP_1
3 convenuti e sulle unità immobiliari di loro esclusiva proprietà, CP_1 CP_2 ricomprese nel condominio in Pizzo, onde ottenerne la condanna al CP_5
ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile.
Lo svolgimento del processo e le difese delle parti nel primo grado sono così sintetizzati nella sentenza impugnata:
“Parte attorea, con apposito atto di citazione, ha dedotto:
a) di essere proprietario di una unità immobiliare all'interno del complesso residenziale del Condominio nel Comune di Pizzo, in virtù di atto CP_5 notarile dell'8.06.2007, n. rep. 53128/12435, contrassegnato con il civico n. 5, identificato al nuovo catasto urbano al n. 9, part. 15;
b) che, le unità immobiliari dell'attore e dei Sig.ri e rientrano tra CP_1 CP_2
quelle comprese nei sub 1 ed 8 e godono di un giardinetto esterno autonomo, con accesso diretto al piazzale esterno condominiale;
c) che, il è munito di un proprio regolamento registrato in data CP_5
18.07.2007, di natura contrattuale e predisposto dall'originario proprietario dell'intero stabile. In particolare, l'art. 5 del citato regolamento prevede che i muretti di recinzione e le inferriate di separazione tra proprietà attigue debbono intendersi in comune fra i proprietari dei rispettivi immobili. Il successivo art. 6, deduce l'attore, vieta la modifica stabile o provvisoria del prospetto esterno dell'edificio e
l'installazione di tende parasole senza il preventivo benestare dell'amministratore del
Condominio;
d) che, i condomini e , in violazione del regolamento ed in assenza delle CP_2 CP_1
necessarie autorizzazioni, hanno realizzato coperture esterne ricadenti sulle parti comuni dell'edificio, danneggiando la funzionalità e l'estetica dell'intero stabile;
e) che, delle due coperture, una è stata realizzata in ferro e si presenta alquanto imponente e l'altra sempre in ferro zincato è ricoperta da arbusti;
f) che, l'attore si ritrova il giardino pieno di arbusti e di foglie ed ha subito una notevole riduzione della propria visuale;
g) che, sul balcone di proprietà della è stata installata una parabola satellitare CP_1 che altera l'estetica condominiale ed è stata posizionata senza alcun motivo, atteso che esiste una antenna centralizzata condominiale perfettamente funzionante;
4 h) che, tali opere sono state realizzate in spregio agli artt. 1120 e 1122 c.c. e che si palesa una legittimazione ad agire del singolo condomino poiché la lesione del decoro del bene comune si riflette in una diminuzione economica della proprietà esclusiva;
i) che, nonostante i numerosi solleciti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento volti ad ottenere una soluzione bonaria della controversia, le opera realizzate in violazione del regolamento condominiale ed in assenza di autorizzazione da parte del permangono danneggiando la facciata dello stesso. CP_5
Sulla scorta di tali assunti, parte attorea ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità delle opere realizzate dai condomini e cagionando un deprezzamento CP_1 CP_2 dell'immobile dell'attore, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei convenuti, con conseguente risarcimento del danno subito pari ad Euro
25.000,00 o nella maggior o minore somma da accertare in corso di causa. In subordine ha chiesto che le opere realizzate dai condomini e siano CP_2 CP_1
sostituite con delle coperture esterne che rispondano a criteri di decoro estetico in armonia con l'intero edificio condominiale. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si sono costituiti in giudizio e – nei confronti della Controparte_2 CP_3 quale veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio, di cui veniva rilevato il difetto
- nella qualità di coniugi e proprietari dell'unità immobiliare sub 2, i quali hanno eccepito che le due unità immobiliari non sono confinanti, ma sono divise dalle unità immobiliari sub 3-4-5-6 e 7 e che le opere contestate dal consistono in una Parte_1 struttura di sostegno delle siepi rampicanti che si affacciano su di un'aiuola di proprietà esclusiva degli stessi e non sulla proprietà comune. I convenuti hanno anche evidenziato che la struttura di sostegno di tali opere poggia sulle inferriate comuni delle unità immobiliari sub 1 e sub 3, per cui il , che è proprietario Parte_1 dell'unità immobiliare sub 8, non ha la comproprietà di tale struttura divisoria e la legittimazione a chiederne la rimozione.
[…] Per tali motivi, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda e la condanna di parte attorea al pagamento delle spese e degli onorari di lite.
3. Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito che l'opera realizzata CP_1
è di sostegno delle siepi rampicanti esistenti su di una aiuola di proprietà esclusiva, la
5 quale non altera il decoro dell'edificio e non rientra nella sfera applicativa dell'art.
1117 c.c.
Per tali motivi, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese
e competenze di lite”.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 292/2021, emessa in data 13.4.2021, pubblicata in data 15.4.2021, prendeva atto della mancanza, alla data di rimessione della causa in decisione, all'interno del fascicolo d'ufficio, del fascicolo di parte attrice e, pertanto, decideva il giudizio allo stato degli atti, rigettando la domanda. A sostegno della decisione invocava l'art. 169 c.p.c., che, per come inteso dalla giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato, individua nel deposito della comparsa conclusionale l'ultimo momento utile ai fini della restituzione del fascicolo ritirato e comporta il dovere da parte del giudice di decidere la causa sulla base degli atti e documenti disponibili e, dunque, prescindendo da quelli contenuti nel fascicolo mancante, non sussistendo alcun obbligo, per il giudice, in difetto di annotazioni della cancelleria od ulteriori indizi di involontarietà della omessa restituzione, di rimettere la causa sul ruolo.
Avverso la sentenza proponeva impugnazione , svolgendo i Parte_2
seguenti motivi di appello:
1. Violazione degli artt. 24 Cost. e 115 c.p.c.: diversamente da quanto sostenuto in sentenza, parte attrice avrebbe ritualmente riconsegnato in cancelleria il fascicolo in precedenza ritirato;
pertanto, la decisione impugnata sarebbe affetta da errore di fatto, nella misura in cui ha deciso la causa allo stato degli atti, assumendo la volontarietà della mancata restituzione e, dunque, prescindendo dai documenti e dalle allegazioni di parte attrice contenuti nel fascicolo non rinvenuto, con conseguente compromissione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché violazione del principio in base al quale devono essere poste a fondamento della decisione le prove tempestivamente proposte dalle parti.
2. Mancato esame della documentazione prodotta da parte attrice, come conseguenza della decisione della causa prescindendo dal fascicolo di parte, ritenuto mancante.
Si costituivano in giudizio il CP_1 Controparte_5 [...]
e . CP_2 CP_3
La prima chiedeva il rigetto dello spiegato appello in quanto infondato.
6 Il citato chiedeva, in via preliminare, la propria estromissione dal CP_5
giudizio per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la declaratoria di infondatezza dell'appello e il suo integrale rigetto.
Anche gli appellati e domandavano il rigetto dell'appello e la conferma CP_2 CP_3
della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione del termine massimo di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in capo al che domanda l'estromissione dal giudizio Controparte_5
sulla base della natura individuale - e non comune - delle parti dell'edificio su cui insistono le opere di cui l'attore chiede la rimozione.
L'eccezione va disattesa: come da insegnamento consolidato della giurisprudenza, la legittimazione a stare in giudizio da parte del , in persona CP_5 dell'amministratore pro tempore, sussiste ogni qualvolta la lite abbia ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere in base al tipo di azione o al suo oggetto specifico). Nel caso di specie, la causa petendi della domanda è la violazione del regolamento condominiale contrattuale e, in subordine, delle norme comuni in materia di condominio che, nel vietare al singolo condomino di eseguire sulla propria porzione individuale opere che arrechino pregiudizio agli altri, tutela evidentemente interessi del in quanto tale. CP_5
Ne consegue che, avendo l'appellante esercitato un'azione a tutela di un diritto comune, il cui ente di gestione esponenziale è il condominio, l'evocazione in giudizio di quest'ultimo equivale a litis denuntiatio (non essendo, infatti, proposta alcuna domanda nei confronti del condominio), allo scopo, tra l'altro, di consentire all'ente di conoscere lo sviluppo e l'esito della lite e farne (anche) propri gli eventuali effetti.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va evidenziato che l'appellante ha dimostrato che la mancanza del fascicolo di parte, riscontrata dal giudice di prime cure nella fase decisoria, è addebitabile all' . Infatti, l'appellante ha depositato attestazione della CP_7
7 cancelleria presso il Tribunale di Vibo Valentia in cui si dà atto che, eseguite le ricerche del caso, il fascicolo di parte, ritualmente depositato nel termine di cui all'art. 169 co. 2 c.p.c., è stato rinvenuto, dopo la pubblicazione della sentenza, all'interno di altro fascicolo, anch'esso in decisione.
Tanto impone lo scrutinio della domanda alla luce della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta in giudizio e contenuta nel fascicolo di parte attrice.
Occorre anzitutto individuare il riferimento normativo pertinente. Parte appellante invoca, in via principale, le norme di cui al regolamento condominiale registrato il
18.07.2007, avente natura contrattuale, ed, in particolare, l'art. 6, lettere a) e d), a mente delle quali “È vietato: a) apportare qualsiasi modifica stabile o provvisoria al prospetto esterno dell'edificio. Ciascun condomino potrà eseguire nei locali di sua proprietà le modifiche interne desiderate, purchè ciò non abbia ad alterare la stabilità
e la funzionalità dell'edificio e comunque non arrechi pregiudizio agli altri condomini. Tali modifiche dovranno peraltro essere preventivamente autorizzate, ove necessario, oltre che dalle competenti Autorità, dall'Amministratore, il quale può stabilire le modalità più opportune per il compimento delle opere al fine di arrecare il minor fastidio possibile ai condomini;
[…] b) installare tende parasole senza il preventivo benestare, relativamente a dimensioni, materiali, foggia e colori, da parte dell'amministratore il quale si uniformerà alle disposizioni dettate in materia dalla prima Assemblea dei condomini”.
Ebbene, ciò che risulta dalle emergenze processuali è che le opere per cui è causa sono state realizzate dagli odierni appellati sulle porzioni di proprietà esclusiva di ciascuno di essi e, in particolare, nei giardini privati prospicienti le singole villette;
esse si presentano come delle strutture ad arco, di diversi materiali e fattezze, che poggiano, attraverso apposite saldature, sulle estremità superiori delle inferriate che dividono ciascuna di tali proprietà da quelle attigue. Pertanto, non possono farsi rientrare nel concetto di “modifica stabile o provvisoria al prospetto esterno dell'edificio” di cui alla lettera a) dell'art. 6 del regolamento condominiale.
Infatti, sotto un profilo tecnico, il concetto di prospetto esterno, richiamato dal citato regolamento, è sinonimo di “facciata”: per facciata s'intende proprio la parete esterna di un edificio, con riferimento a ciascuno dei lati del suo perimetro. Nella
8 trasposizione dal linguaggio tecnico a quello giuridico, deve ritenersi che la nozione mantenga la sua connotazione originaria: naturale conseguenza di ciò è la riconduzione della facciata fra gli elementi comuni del fabbricato sui quali insiste la proprietà condivisa dei condomini, come stabilisce l'art. 1117 c.c. CP_ Né si ritiene che le opere realizzate dai resistenti e e possano farsi CP_3 CP_1 rientrare nella nozione di “modifiche interne” alle porzioni individuali, subordinate, nel solo quomodo, ai sensi del già citato art. 6, all'autorizzazione dell'Amministratore, onde garantirne un'esecuzione che rechi il minor pregiudizio possibile alle ragioni dei condomini. Infatti, un'interpretazione funzionale e sistematica del regolamento contrattuale, anche alla luce di consolidate massime di esperienza relative ai rapporti condominiali, conduce a ritenere che i sottoscrittori abbiano inteso vietare quelle modifiche agli appartamenti che, incidendo sul profilo strutturale dell'edificio, richiedono il necessario concerto dei comunisti, in quanto idonee ad arrecare danno, sotto diverse forme, al nella sua interezza: è il CP_5
caso, ad esempio, degli interventi di ristrutturazione interna.
Ebbene, escluso, per le ragioni anzidette, che gli articoli del regolamento condominiale contrattuale possano disciplinare la fattispecie in esame, occorre valutare i fatti per cui è causa alla luce delle norme comuni di cui al codice civile, onde stabilire se le opere oggetto di lite siano lesive del decoro architettonico, come asserito da parte appellante.
Anzitutto, dalle fotografie allegate alla perizia del consulente tecnico di parte attrice acquisita in primo grado si evince che le strutture, destinate ad essere ricoperte da piante rampicanti ed atte a riparare dal sole, sono state realizzate dagli odierni appellati all'interno dei giardini di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà esclusiva degli stessi;
ne discende che la norma di riferimento va rinvenuta nell'art. 1122 c.c., che vieta al condomino l'esecuzione, sulle porzioni di sua proprietà, di
“[…] opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio”.
Il concetto di decoro architettonico è un concetto elastico, che richiede, in quanto tale, di essere riempito di contenuto dall'interprete alla luce delle peculiarità del caso concreto. Tipicamente, è inteso dalla giurisprudenza in senso ampio, come “[…] estetica del fabbricato risultate dall'insieme delle linee e delle strutture che lo
9 connotano, imprimendogli una determinata armonica fisionomia e una specifica identità” (Cassazione Civile, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 851). Precisa la S.C. in altri più recenti precedenti che trattasi di concetto da valutarsi a prescindere dal pregio artistico dello stesso o dalla preesistenza di interventi già realizzati e peggiorativi dell'estetica e dell'identità architettonica dello stabile, nonché dalla circostanza che l'opera sia più o meno visibile dalla strada.
Pertanto, può ritenersi lesivo del decoro architettonico dell'edificio qualunque intervento che alteri non soltanto l'armonia delle forme e dei colori, ma, più in generale, la fisionomia e l'identità strutturale e architettonica dello stabile, come da progetto iniziale.
La valutazione, necessariamente discrezionale, integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che può essere condotto anche alla luce del regolamento condominiale contrattuale, se presente.
Ebbene, nel caso in esame, risulta particolarmente opportuno interpretare il concetto di decoro architettonico alla luce del regolamento condominiale contrattuale, al fine di definirne i contorni sulla scorta non già di una valutazione assoluta, ma della peculiare connotazione che hanno voluto darvi le parti sottoscrittrici.
Ebbene, il riferimento alle tende parasole, di cui alla lett. d) dell'art. 6 del regolamento (che ne vieta l'installazione senza il preventivo benestare dell'Assemblea dei condomini) è da ritenersi frutto di una scelta molto precisa delle parti: quella di evitare che il contesto naturalistico in cui è calato l'edificio venga
“corrotto” da elementi artificiali;
lo stabile è, infatti, situato in prossimità della spiaggia ed è circondato dal verde. Dimensioni, materiali, foggia e colori, del resto, sono concetti che afferiscono ad opere necessariamente artificiali, e per questa ragione, per loro stessa natura, più idonee a creare disarmonia, in quanto potenzialmente anche molto diverse fra loro.
Per come si evince dalla riproduzioni fotografiche allegate nella consulenza di parte attrice, le strutture realizzate dagli odierni appellati sono destinate ad essere ricoperte dal verde, ciò che, anziché alterare l'armonia d'insieme, contribuisce ad implementarla: se è vero che l'equilibrio delle forme e della fisionomia complessiva di uno stabile è dato – assieme ad altri fattori - dalla corretta alternanza dei vuoti e dei riempiti, nel caso di specie, il “ritmo” delle villette poste a schiera è interrotto, tutt'al
10 più, proprio dai giardini vuoti, non già da quelli caratterizzati dalla presenza di elementi naturalistici;
né sembra doversi distinguere, ai fini di interesse, fra alberi, piante o strutture in ogni caso ricoperte (o in fase di copertura) dal verde, come quelle di cui l'appellante chiede la rimozione.
Ne discende che nessuna violazione del decoro architettonico dell'edificio è stata perpetrata dai convenuti appellati quanto alle strutture ad arco (sedi di piante rampicanti) destinate a proteggere dal sole le rispettive proprietà.
Diverso discorso meritano la parabola satellitare e la canaletta di colore giallo realizzati nella (sola) villetta n.7 di proprietà di , di cui pure l'appellante CP_1
chiede la rimozione. Trattasi di elementi artificiali, questi sì, sicuramente lesivi del decoro architettonico dell'edificio, perdipiù non necessari, stante l'esistenza di una parabola condominiale, come accertato dal consulente di parte attrice in primo grado.
Non c'è dubbio, infatti, che la presenza di una parabola sul balcone della villetta di proprietà della peraltro dal lato con affaccio su strada e prospiciente alla CP_1
spiaggia, nonché di una canaletta dal colore acceso alterano in modo peggiorativo l'estetica dello stabile, inserendo un elemento di disarmonia nella fisionomia d'insieme.
Orbene, il balcone di un edificio condominiale rientra nella proprietà esclusiva del singolo condomino;
pertanto, quanto alla parabola satellitare, la norma violata è l'art. 1122 c.c., che vieta, appunto, le opere che rechino danno alle parti comuni anche sottoforma di pregiudizio al decoro architettonico.
La canaletta “appoggia”, invece, sulla facciata dell'edificio: pertanto, integra una modifica al prospetto esterno dello stabile, in quanto tale vietata dall'art. 6, lett. a) del regolamento condominiale, oltre ad essere un elemento idoneo, senz'altro, ad alterare l'estetica e l'armonia dell'edificio. Poiché ciò è legato, prevalentemente, al suo colore sgargiante, ai fini del ripristino del decoro architettonico, sarebbe sufficiente procedere alla ritinteggiatura della canaletta;
cionondimeno, essendo essa destinata a coprire i fili elettrici della parabola, il suo mantenimento nonostante la rimozione della parabola stessa non avrebbe utilità.
Pertanto, la condanna al ripristino dello status quo ante deve riguardare tanto la parabola quanto la canaletta.
11 Non merita accoglimento, invece, l'appello con riferimento alla domanda tesa ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, mancando qualsiasi dimostrazione – e, prima ancora, concreta ed idonea allegazione – di un pregiudizio concreto e specifico che l'attore (e non il , che non ha formulato domanda CP_5
in tal senso) possa avere subito dalla presenza della canaletta e della parabola.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati coniugi le Parte_3 spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M.
147/2022, scaglione di valore fino ad euro 5.200,00 (alla luce della previsione di cui all'art. 5 co. 1 del citato DM, a mente del quale “In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale” e tenuto conto, nella determinazione del valore effettivo, del presumibile costo delle opere oggetto di controversia), riconosciute tutte le fasi, sia per il primo grado che per l'appello, e applicati i parametri medi per il primo grado e i parametri medi ridotti del 20% per l'appello, in ragione della modesta complessità dell'attività espletata nel presente grado e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata l'accoglimento solo CP_1 parziale della domanda (e, dunque, la parziale soccombenza dell'attore) giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi in ragione della metà, restando l'ulteriore metà a carico dell'appellata prevalentemente soccombente, CP_1
secondo la liquidazione operata in dispositivo, in applicazione dei medesimi criteri appena sopra indicati.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato , alla luce della CP_5
finalità della vocatio, come sopra evidenziata, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
, e avverso la sentenza CP_3 CP_1 Controparte_8
12 n. 292 del 2021del Tribunale di Vibo Valentia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna alla CP_1
rimozione della parabola satellitare e della canaletta di colore giallo;
2. conferma, per il resto, la sentenza di primo grado per le ragioni di cui in motivazione;
3. nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati e Controparte_2
, condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati CP_3
citati, delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in euro 2552,00 per onorari, quanto al primo grado, e in euro 2332,00 per onorari, quanto all'appello, entrambe le somme maggiorate di rimborso forfetario delle spese generali, c.p.a. e Iva;
4. nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata compensa CP_1 le spese di entrambi i gradi in ragione della metà, e condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, della metà residua che CP_1
liquida in euro 97,50 per esborsi e in euro 1276,00 per onorari, quanto al primo grado, e in euro 191,25 per esborsi e in euro 1166,00 per onorari, quanto all'appello, entrambe le somme per onorari maggiorate di rimborso forfetario delle spese generali, c.p.a. e Iva;
5. nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato Controparte_5
compensa integralmente spese e competenze di entrambi i gradi di
[...]
giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1606 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno
2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 17 ottobre 2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Vibo Valentia n. 292 del 2021, emessa e depositata in data 15-04-2021 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Maria Morelli, nello studio della quale, in Vibo Valentia in viale Lacquari, n. 76, ha eletto domicilio;
-APPELLANTE=
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Francesco Marincola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pizzo, alla via Nazionale n.89;
-APPELLATA=
NONCHÉ CONTRO
1 ( ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
( ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, C.F._4 dall'avv. Bruno Giovanni Caruso, nello studio del quale, in Filadelfia, via Napoli n.23, hanno eletto domicilio;
CP_4
E
[...]
, in persona dell'amministratore pro Controparte_5
tempore, titolare della Gestione Condomini Agenzie Russo, CP_6 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Mercatante, nello studio del quale, in San
Costantino Calabro, (VV), Via Umberto, 28, ha eletto domicilio;
-APPELLATO=
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante, rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, ed eccezione disattesa in accoglimento del presente atto di appello:
1) Riformare e/o annullare e/o con qualsiasi statuizione di giustizia privare di efficacia la sentenza n. 292 del 15.04.2021, pubblicata in pari data, non notificata, resa nel giudizio n. 460/2011 R.G. emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, sez. civile, in persona del Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli.
2) Accertare e dichiarare che le installazioni effettuate dai sigg.ri , CP_1 [...]
e sono del tutto illegittime e realizzate in violazione del CP_2 CP_3
regolamento condominiale di tipo contrattuale, per come meglio descritto in premessa.
3) Accertare e dichiarare che a causa delle installazioni effettuate l'intero edificio condominale e, nello specifico, l'unità immobiliare del sig. Parte_1
hanno subito un danno estetico-architettonico ed un consequenziale deprezzamento, per tutto quanto ampiamente precisato in premessa.
4) Per l'effetto, in via principale, condannare gli appellati all'immediato ripristino dello stato dei luoghi a loro totale cura e spese;
in via subordinata, in caso di mancato rispristino dello stato quo ante, ordinare di sostituire le installazioni realizzate con coperture esterne che per materiali, forme, dimensioni, colori siano però condivise e accettate da tutti i condomini del complesso “ ”; CP_5 CP_5
2 in via ulteriormente gradata, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per il deprezzamento subito dalla propria unità immobiliare per le motivazioni meglio esposte in narrativa e quantificati in € 25.000,00, o in quelle altre maggiori o minori somme che risulteranno dovute, eque, rispondenti e conformi a giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di compensi e spese, oltre accessori per entrami i gradi di giudizio”;
Per l'appellata rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, alla CP_1 quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “chiede il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento”:
Per gli appellati e : “Dichiarare inammissibile e Controparte_2 CP_3
comunque rigettare perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza N. n. 292 del 15.04.2021, pubblicata Parte_1
in pari data, non notificata, resa nel giudizio n. 460/2011 R.G., emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, sez.civ.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap.”.
Per l'appellato “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_5
adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria rigettata, in via preliminare
- estromettere il per difetto di legittimazione passiva Controparte_5
poiché estraneo ai fatti di causa per le motivazioni sopra espresse;
nel merito
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Sig. con atto di Parte_1 citazione in appello per i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 292, del 15.04.2021, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in persona del
Giudice Dott.ssa Passarelli nel procedimento n.460/2011;
- condannare il Sig. alla rifusione delle spese, dei diritti e degli Parte_1 onorari di causa, oltre ad accessori di legge”;
PREMESSA IN FATTO
citava dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia Parte_1 Controparte_2
e per chiedere di accertare l'illegittimità di alcune opere realizzate dai CP_1
3 convenuti e sulle unità immobiliari di loro esclusiva proprietà, CP_1 CP_2 ricomprese nel condominio in Pizzo, onde ottenerne la condanna al CP_5
ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile.
Lo svolgimento del processo e le difese delle parti nel primo grado sono così sintetizzati nella sentenza impugnata:
“Parte attorea, con apposito atto di citazione, ha dedotto:
a) di essere proprietario di una unità immobiliare all'interno del complesso residenziale del Condominio nel Comune di Pizzo, in virtù di atto CP_5 notarile dell'8.06.2007, n. rep. 53128/12435, contrassegnato con il civico n. 5, identificato al nuovo catasto urbano al n. 9, part. 15;
b) che, le unità immobiliari dell'attore e dei Sig.ri e rientrano tra CP_1 CP_2
quelle comprese nei sub 1 ed 8 e godono di un giardinetto esterno autonomo, con accesso diretto al piazzale esterno condominiale;
c) che, il è munito di un proprio regolamento registrato in data CP_5
18.07.2007, di natura contrattuale e predisposto dall'originario proprietario dell'intero stabile. In particolare, l'art. 5 del citato regolamento prevede che i muretti di recinzione e le inferriate di separazione tra proprietà attigue debbono intendersi in comune fra i proprietari dei rispettivi immobili. Il successivo art. 6, deduce l'attore, vieta la modifica stabile o provvisoria del prospetto esterno dell'edificio e
l'installazione di tende parasole senza il preventivo benestare dell'amministratore del
Condominio;
d) che, i condomini e , in violazione del regolamento ed in assenza delle CP_2 CP_1
necessarie autorizzazioni, hanno realizzato coperture esterne ricadenti sulle parti comuni dell'edificio, danneggiando la funzionalità e l'estetica dell'intero stabile;
e) che, delle due coperture, una è stata realizzata in ferro e si presenta alquanto imponente e l'altra sempre in ferro zincato è ricoperta da arbusti;
f) che, l'attore si ritrova il giardino pieno di arbusti e di foglie ed ha subito una notevole riduzione della propria visuale;
g) che, sul balcone di proprietà della è stata installata una parabola satellitare CP_1 che altera l'estetica condominiale ed è stata posizionata senza alcun motivo, atteso che esiste una antenna centralizzata condominiale perfettamente funzionante;
4 h) che, tali opere sono state realizzate in spregio agli artt. 1120 e 1122 c.c. e che si palesa una legittimazione ad agire del singolo condomino poiché la lesione del decoro del bene comune si riflette in una diminuzione economica della proprietà esclusiva;
i) che, nonostante i numerosi solleciti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento volti ad ottenere una soluzione bonaria della controversia, le opera realizzate in violazione del regolamento condominiale ed in assenza di autorizzazione da parte del permangono danneggiando la facciata dello stesso. CP_5
Sulla scorta di tali assunti, parte attorea ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità delle opere realizzate dai condomini e cagionando un deprezzamento CP_1 CP_2 dell'immobile dell'attore, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei convenuti, con conseguente risarcimento del danno subito pari ad Euro
25.000,00 o nella maggior o minore somma da accertare in corso di causa. In subordine ha chiesto che le opere realizzate dai condomini e siano CP_2 CP_1
sostituite con delle coperture esterne che rispondano a criteri di decoro estetico in armonia con l'intero edificio condominiale. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si sono costituiti in giudizio e – nei confronti della Controparte_2 CP_3 quale veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio, di cui veniva rilevato il difetto
- nella qualità di coniugi e proprietari dell'unità immobiliare sub 2, i quali hanno eccepito che le due unità immobiliari non sono confinanti, ma sono divise dalle unità immobiliari sub 3-4-5-6 e 7 e che le opere contestate dal consistono in una Parte_1 struttura di sostegno delle siepi rampicanti che si affacciano su di un'aiuola di proprietà esclusiva degli stessi e non sulla proprietà comune. I convenuti hanno anche evidenziato che la struttura di sostegno di tali opere poggia sulle inferriate comuni delle unità immobiliari sub 1 e sub 3, per cui il , che è proprietario Parte_1 dell'unità immobiliare sub 8, non ha la comproprietà di tale struttura divisoria e la legittimazione a chiederne la rimozione.
[…] Per tali motivi, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda e la condanna di parte attorea al pagamento delle spese e degli onorari di lite.
3. Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito che l'opera realizzata CP_1
è di sostegno delle siepi rampicanti esistenti su di una aiuola di proprietà esclusiva, la
5 quale non altera il decoro dell'edificio e non rientra nella sfera applicativa dell'art.
1117 c.c.
Per tali motivi, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese
e competenze di lite”.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 292/2021, emessa in data 13.4.2021, pubblicata in data 15.4.2021, prendeva atto della mancanza, alla data di rimessione della causa in decisione, all'interno del fascicolo d'ufficio, del fascicolo di parte attrice e, pertanto, decideva il giudizio allo stato degli atti, rigettando la domanda. A sostegno della decisione invocava l'art. 169 c.p.c., che, per come inteso dalla giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato, individua nel deposito della comparsa conclusionale l'ultimo momento utile ai fini della restituzione del fascicolo ritirato e comporta il dovere da parte del giudice di decidere la causa sulla base degli atti e documenti disponibili e, dunque, prescindendo da quelli contenuti nel fascicolo mancante, non sussistendo alcun obbligo, per il giudice, in difetto di annotazioni della cancelleria od ulteriori indizi di involontarietà della omessa restituzione, di rimettere la causa sul ruolo.
Avverso la sentenza proponeva impugnazione , svolgendo i Parte_2
seguenti motivi di appello:
1. Violazione degli artt. 24 Cost. e 115 c.p.c.: diversamente da quanto sostenuto in sentenza, parte attrice avrebbe ritualmente riconsegnato in cancelleria il fascicolo in precedenza ritirato;
pertanto, la decisione impugnata sarebbe affetta da errore di fatto, nella misura in cui ha deciso la causa allo stato degli atti, assumendo la volontarietà della mancata restituzione e, dunque, prescindendo dai documenti e dalle allegazioni di parte attrice contenuti nel fascicolo non rinvenuto, con conseguente compromissione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché violazione del principio in base al quale devono essere poste a fondamento della decisione le prove tempestivamente proposte dalle parti.
2. Mancato esame della documentazione prodotta da parte attrice, come conseguenza della decisione della causa prescindendo dal fascicolo di parte, ritenuto mancante.
Si costituivano in giudizio il CP_1 Controparte_5 [...]
e . CP_2 CP_3
La prima chiedeva il rigetto dello spiegato appello in quanto infondato.
6 Il citato chiedeva, in via preliminare, la propria estromissione dal CP_5
giudizio per difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la declaratoria di infondatezza dell'appello e il suo integrale rigetto.
Anche gli appellati e domandavano il rigetto dell'appello e la conferma CP_2 CP_3
della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione del termine massimo di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in capo al che domanda l'estromissione dal giudizio Controparte_5
sulla base della natura individuale - e non comune - delle parti dell'edificio su cui insistono le opere di cui l'attore chiede la rimozione.
L'eccezione va disattesa: come da insegnamento consolidato della giurisprudenza, la legittimazione a stare in giudizio da parte del , in persona CP_5 dell'amministratore pro tempore, sussiste ogni qualvolta la lite abbia ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere in base al tipo di azione o al suo oggetto specifico). Nel caso di specie, la causa petendi della domanda è la violazione del regolamento condominiale contrattuale e, in subordine, delle norme comuni in materia di condominio che, nel vietare al singolo condomino di eseguire sulla propria porzione individuale opere che arrechino pregiudizio agli altri, tutela evidentemente interessi del in quanto tale. CP_5
Ne consegue che, avendo l'appellante esercitato un'azione a tutela di un diritto comune, il cui ente di gestione esponenziale è il condominio, l'evocazione in giudizio di quest'ultimo equivale a litis denuntiatio (non essendo, infatti, proposta alcuna domanda nei confronti del condominio), allo scopo, tra l'altro, di consentire all'ente di conoscere lo sviluppo e l'esito della lite e farne (anche) propri gli eventuali effetti.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va evidenziato che l'appellante ha dimostrato che la mancanza del fascicolo di parte, riscontrata dal giudice di prime cure nella fase decisoria, è addebitabile all' . Infatti, l'appellante ha depositato attestazione della CP_7
7 cancelleria presso il Tribunale di Vibo Valentia in cui si dà atto che, eseguite le ricerche del caso, il fascicolo di parte, ritualmente depositato nel termine di cui all'art. 169 co. 2 c.p.c., è stato rinvenuto, dopo la pubblicazione della sentenza, all'interno di altro fascicolo, anch'esso in decisione.
Tanto impone lo scrutinio della domanda alla luce della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta in giudizio e contenuta nel fascicolo di parte attrice.
Occorre anzitutto individuare il riferimento normativo pertinente. Parte appellante invoca, in via principale, le norme di cui al regolamento condominiale registrato il
18.07.2007, avente natura contrattuale, ed, in particolare, l'art. 6, lettere a) e d), a mente delle quali “È vietato: a) apportare qualsiasi modifica stabile o provvisoria al prospetto esterno dell'edificio. Ciascun condomino potrà eseguire nei locali di sua proprietà le modifiche interne desiderate, purchè ciò non abbia ad alterare la stabilità
e la funzionalità dell'edificio e comunque non arrechi pregiudizio agli altri condomini. Tali modifiche dovranno peraltro essere preventivamente autorizzate, ove necessario, oltre che dalle competenti Autorità, dall'Amministratore, il quale può stabilire le modalità più opportune per il compimento delle opere al fine di arrecare il minor fastidio possibile ai condomini;
[…] b) installare tende parasole senza il preventivo benestare, relativamente a dimensioni, materiali, foggia e colori, da parte dell'amministratore il quale si uniformerà alle disposizioni dettate in materia dalla prima Assemblea dei condomini”.
Ebbene, ciò che risulta dalle emergenze processuali è che le opere per cui è causa sono state realizzate dagli odierni appellati sulle porzioni di proprietà esclusiva di ciascuno di essi e, in particolare, nei giardini privati prospicienti le singole villette;
esse si presentano come delle strutture ad arco, di diversi materiali e fattezze, che poggiano, attraverso apposite saldature, sulle estremità superiori delle inferriate che dividono ciascuna di tali proprietà da quelle attigue. Pertanto, non possono farsi rientrare nel concetto di “modifica stabile o provvisoria al prospetto esterno dell'edificio” di cui alla lettera a) dell'art. 6 del regolamento condominiale.
Infatti, sotto un profilo tecnico, il concetto di prospetto esterno, richiamato dal citato regolamento, è sinonimo di “facciata”: per facciata s'intende proprio la parete esterna di un edificio, con riferimento a ciascuno dei lati del suo perimetro. Nella
8 trasposizione dal linguaggio tecnico a quello giuridico, deve ritenersi che la nozione mantenga la sua connotazione originaria: naturale conseguenza di ciò è la riconduzione della facciata fra gli elementi comuni del fabbricato sui quali insiste la proprietà condivisa dei condomini, come stabilisce l'art. 1117 c.c. CP_ Né si ritiene che le opere realizzate dai resistenti e e possano farsi CP_3 CP_1 rientrare nella nozione di “modifiche interne” alle porzioni individuali, subordinate, nel solo quomodo, ai sensi del già citato art. 6, all'autorizzazione dell'Amministratore, onde garantirne un'esecuzione che rechi il minor pregiudizio possibile alle ragioni dei condomini. Infatti, un'interpretazione funzionale e sistematica del regolamento contrattuale, anche alla luce di consolidate massime di esperienza relative ai rapporti condominiali, conduce a ritenere che i sottoscrittori abbiano inteso vietare quelle modifiche agli appartamenti che, incidendo sul profilo strutturale dell'edificio, richiedono il necessario concerto dei comunisti, in quanto idonee ad arrecare danno, sotto diverse forme, al nella sua interezza: è il CP_5
caso, ad esempio, degli interventi di ristrutturazione interna.
Ebbene, escluso, per le ragioni anzidette, che gli articoli del regolamento condominiale contrattuale possano disciplinare la fattispecie in esame, occorre valutare i fatti per cui è causa alla luce delle norme comuni di cui al codice civile, onde stabilire se le opere oggetto di lite siano lesive del decoro architettonico, come asserito da parte appellante.
Anzitutto, dalle fotografie allegate alla perizia del consulente tecnico di parte attrice acquisita in primo grado si evince che le strutture, destinate ad essere ricoperte da piante rampicanti ed atte a riparare dal sole, sono state realizzate dagli odierni appellati all'interno dei giardini di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà esclusiva degli stessi;
ne discende che la norma di riferimento va rinvenuta nell'art. 1122 c.c., che vieta al condomino l'esecuzione, sulle porzioni di sua proprietà, di
“[…] opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio”.
Il concetto di decoro architettonico è un concetto elastico, che richiede, in quanto tale, di essere riempito di contenuto dall'interprete alla luce delle peculiarità del caso concreto. Tipicamente, è inteso dalla giurisprudenza in senso ampio, come “[…] estetica del fabbricato risultate dall'insieme delle linee e delle strutture che lo
9 connotano, imprimendogli una determinata armonica fisionomia e una specifica identità” (Cassazione Civile, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 851). Precisa la S.C. in altri più recenti precedenti che trattasi di concetto da valutarsi a prescindere dal pregio artistico dello stesso o dalla preesistenza di interventi già realizzati e peggiorativi dell'estetica e dell'identità architettonica dello stabile, nonché dalla circostanza che l'opera sia più o meno visibile dalla strada.
Pertanto, può ritenersi lesivo del decoro architettonico dell'edificio qualunque intervento che alteri non soltanto l'armonia delle forme e dei colori, ma, più in generale, la fisionomia e l'identità strutturale e architettonica dello stabile, come da progetto iniziale.
La valutazione, necessariamente discrezionale, integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che può essere condotto anche alla luce del regolamento condominiale contrattuale, se presente.
Ebbene, nel caso in esame, risulta particolarmente opportuno interpretare il concetto di decoro architettonico alla luce del regolamento condominiale contrattuale, al fine di definirne i contorni sulla scorta non già di una valutazione assoluta, ma della peculiare connotazione che hanno voluto darvi le parti sottoscrittrici.
Ebbene, il riferimento alle tende parasole, di cui alla lett. d) dell'art. 6 del regolamento (che ne vieta l'installazione senza il preventivo benestare dell'Assemblea dei condomini) è da ritenersi frutto di una scelta molto precisa delle parti: quella di evitare che il contesto naturalistico in cui è calato l'edificio venga
“corrotto” da elementi artificiali;
lo stabile è, infatti, situato in prossimità della spiaggia ed è circondato dal verde. Dimensioni, materiali, foggia e colori, del resto, sono concetti che afferiscono ad opere necessariamente artificiali, e per questa ragione, per loro stessa natura, più idonee a creare disarmonia, in quanto potenzialmente anche molto diverse fra loro.
Per come si evince dalla riproduzioni fotografiche allegate nella consulenza di parte attrice, le strutture realizzate dagli odierni appellati sono destinate ad essere ricoperte dal verde, ciò che, anziché alterare l'armonia d'insieme, contribuisce ad implementarla: se è vero che l'equilibrio delle forme e della fisionomia complessiva di uno stabile è dato – assieme ad altri fattori - dalla corretta alternanza dei vuoti e dei riempiti, nel caso di specie, il “ritmo” delle villette poste a schiera è interrotto, tutt'al
10 più, proprio dai giardini vuoti, non già da quelli caratterizzati dalla presenza di elementi naturalistici;
né sembra doversi distinguere, ai fini di interesse, fra alberi, piante o strutture in ogni caso ricoperte (o in fase di copertura) dal verde, come quelle di cui l'appellante chiede la rimozione.
Ne discende che nessuna violazione del decoro architettonico dell'edificio è stata perpetrata dai convenuti appellati quanto alle strutture ad arco (sedi di piante rampicanti) destinate a proteggere dal sole le rispettive proprietà.
Diverso discorso meritano la parabola satellitare e la canaletta di colore giallo realizzati nella (sola) villetta n.7 di proprietà di , di cui pure l'appellante CP_1
chiede la rimozione. Trattasi di elementi artificiali, questi sì, sicuramente lesivi del decoro architettonico dell'edificio, perdipiù non necessari, stante l'esistenza di una parabola condominiale, come accertato dal consulente di parte attrice in primo grado.
Non c'è dubbio, infatti, che la presenza di una parabola sul balcone della villetta di proprietà della peraltro dal lato con affaccio su strada e prospiciente alla CP_1
spiaggia, nonché di una canaletta dal colore acceso alterano in modo peggiorativo l'estetica dello stabile, inserendo un elemento di disarmonia nella fisionomia d'insieme.
Orbene, il balcone di un edificio condominiale rientra nella proprietà esclusiva del singolo condomino;
pertanto, quanto alla parabola satellitare, la norma violata è l'art. 1122 c.c., che vieta, appunto, le opere che rechino danno alle parti comuni anche sottoforma di pregiudizio al decoro architettonico.
La canaletta “appoggia”, invece, sulla facciata dell'edificio: pertanto, integra una modifica al prospetto esterno dello stabile, in quanto tale vietata dall'art. 6, lett. a) del regolamento condominiale, oltre ad essere un elemento idoneo, senz'altro, ad alterare l'estetica e l'armonia dell'edificio. Poiché ciò è legato, prevalentemente, al suo colore sgargiante, ai fini del ripristino del decoro architettonico, sarebbe sufficiente procedere alla ritinteggiatura della canaletta;
cionondimeno, essendo essa destinata a coprire i fili elettrici della parabola, il suo mantenimento nonostante la rimozione della parabola stessa non avrebbe utilità.
Pertanto, la condanna al ripristino dello status quo ante deve riguardare tanto la parabola quanto la canaletta.
11 Non merita accoglimento, invece, l'appello con riferimento alla domanda tesa ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, mancando qualsiasi dimostrazione – e, prima ancora, concreta ed idonea allegazione – di un pregiudizio concreto e specifico che l'attore (e non il , che non ha formulato domanda CP_5
in tal senso) possa avere subito dalla presenza della canaletta e della parabola.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati coniugi le Parte_3 spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M.
147/2022, scaglione di valore fino ad euro 5.200,00 (alla luce della previsione di cui all'art. 5 co. 1 del citato DM, a mente del quale “In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale” e tenuto conto, nella determinazione del valore effettivo, del presumibile costo delle opere oggetto di controversia), riconosciute tutte le fasi, sia per il primo grado che per l'appello, e applicati i parametri medi per il primo grado e i parametri medi ridotti del 20% per l'appello, in ragione della modesta complessità dell'attività espletata nel presente grado e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata l'accoglimento solo CP_1 parziale della domanda (e, dunque, la parziale soccombenza dell'attore) giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi in ragione della metà, restando l'ulteriore metà a carico dell'appellata prevalentemente soccombente, CP_1
secondo la liquidazione operata in dispositivo, in applicazione dei medesimi criteri appena sopra indicati.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato , alla luce della CP_5
finalità della vocatio, come sopra evidenziata, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
, e avverso la sentenza CP_3 CP_1 Controparte_8
12 n. 292 del 2021del Tribunale di Vibo Valentia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna alla CP_1
rimozione della parabola satellitare e della canaletta di colore giallo;
2. conferma, per il resto, la sentenza di primo grado per le ragioni di cui in motivazione;
3. nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati e Controparte_2
, condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati CP_3
citati, delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in euro 2552,00 per onorari, quanto al primo grado, e in euro 2332,00 per onorari, quanto all'appello, entrambe le somme maggiorate di rimborso forfetario delle spese generali, c.p.a. e Iva;
4. nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata compensa CP_1 le spese di entrambi i gradi in ragione della metà, e condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, della metà residua che CP_1
liquida in euro 97,50 per esborsi e in euro 1276,00 per onorari, quanto al primo grado, e in euro 191,25 per esborsi e in euro 1166,00 per onorari, quanto all'appello, entrambe le somme per onorari maggiorate di rimborso forfetario delle spese generali, c.p.a. e Iva;
5. nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato Controparte_5
compensa integralmente spese e competenze di entrambi i gradi di
[...]
giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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