Articolo 20 della Legge 29 aprile 1949, n. 221
Articolo 19Articolo 21
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4 giugno 1949
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2 febbraio 1956
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14 aprile 1968
Art. 20.
Sono aumentati in ragione del 60 per cento:
1° le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle Province e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranita' di altri Stati, il cui pagamento e' effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 791 ;
2° le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi al carico dello Stato o della Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;
3° le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell' art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 400 per cento;
4° le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;
5° le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 ;
6° le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995 ;
7° le quote di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1 che non sono soggette a nuova liquidazione giusta quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12.
Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.
Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e dell'art. 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966 , fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani. (1)(3)(4)(5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 maggio 1951, n. 307 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , gia' liquidate o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 40%." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 8 aprile 1952, n. 212 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , gia' liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento."
Ha altresi' disposto (con l'art. 34) che le suddette modifiche hanno effetto dal 1 luglio 1951. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni indicati nell' art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell' art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 , sono aumentati del 40 per cento." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 11 luglio 1956, n. 734 nel modificare l' art. 28, comma 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 , ha disposto (con l'art. 6) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , gia' liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura del sei per cento con effetto dal 1 luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1 luglio 1958." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 18 marzo 1968, n. 249 nel modificare l' art. 28, comma 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 , ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , sono aumentati, con effetto dal 1 marzo 1968, in ragione del 65 per cento."
Entrata in vigore il 14 aprile 1968
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