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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4192/2024 reg.gen.sez. lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Armando Parte_1 C.F._1
Salvatore Esposito giusta convenzione Patronato ENAPA sede Provinciale di Salerno – sede zonale di Contursi Terme (SA), come da procura allegata al ricorso introduttivo, tutti elettivamente domiciliati in Salerno alla via Lungomare Marconi, 69 presso lo studio del legale
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 24.3.2024 rep. 37875 Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: pensione anticipata per invalidità pari o superiore all'80%
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori costituiti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Motivi in fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 31.7.2024, adiva il tribunale di Salerno esponendo di Parte_1
aver presentato in data 7.2.2024 domanda di pensione anticipata per invalidità pari o superiore all'80% n. 9169000045008 con decorrenza dal 01.01.2022, ma che la stessa era stata respinta con decisione del 07/03/2024 dell'INPS Agenzia Complessa di Battipaglia (SA), poiché la ricorrente non era stata riconosciuta invalida nella misura pari o superiore all'80%; che avverso tale decisione di reiezione, in data 29/04/2024 la proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS, senza Pt_1
ricevere responso;
la ricorrente lamentava che tale decisione era illegittima date le gravissime patologie che la affliggevano e che la rendevano invalida nella misura pari a quella richiesta, il tutto come da certificazione medica allegata alla domanda;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di: ” accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della Pensione di Vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'80%, con tutte le conseguenze di legge;
2. condannare l'INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore, a liquidare la prestazione richiesta con decorrenza al primo giorno del mese successivo alla domanda
o
dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 comma 6 legge 30 dicembre 1991 n. 412; 3. condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Regolarmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio l'INPS riconoscendo sussistente il requisito contributivo ed anagrafico, ma chiedendo venisse rilevata l'infondatezza della domanda;
in subordine rendeva noto che l'assicurata, avente più di 20 anni di contributi, qualora riconosciuta invalida all'80% ai sensi ex dl 503/92, avrebbe visto la propria pensione di vecchiaia decorrere ad 1 anno di finestra dal riconoscimento sanitario e previa cessazione eventuale rapporto di lavoro in corso a quella data.
La causa veniva istruita con la nomina di un consulente tecnico .
Acquisita la relazione peritale , all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*********
Non essendo contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità assicurativa e di contribuzione, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del dedotto stato invalidante.
Il consulente tecnico, a conclusione delle indagini a lui affidate, ha espresso il parere che le infermità riscontrate nella ricorrente non realizzano nel loro complesso, una permanente riduzione al limite pensionabile della capacità di lavoro dell'assicurata, così ripetendo il giudizio negativo già espresso in sede amministrativa dell'INPS sulla base del quadro patologico dedotto.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico- legali, che vanno tutte condivise.
Ed invero la parte ricorrente è stata trovata affetta solo dalle modeste malattie accennate, le quali, per la natura, lo stadio e l'entità delle sindromi patologiche valutate anche in relazione alle garanzie di controllo e contenimento offerto dall'uso di appropriati sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età del medesimo -da ritenersi entità patologiche che non determinano una invalidità nella misura dell'80% e non realizzano quindi le condizioni per ottenere il pensionamento di vecchiaia anticipato.
Nulla per le spese di lite , mentre restano a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica. Risulta infatti depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF , risultante dall'ultima dichiarazione , pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76, commi da 1 a 3 , e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31 luglio 2024 da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente pro-tempore, così provvede:
1) rigetta la domanda come sopra proposta;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone le spese della consulenza tecnica , liquidate con separato decreto , a definitivo carico del convenuto INPS .
Salerno, li 10 giugno 2025
IL GIUDICE
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4192/2024 reg.gen.sez. lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Armando Parte_1 C.F._1
Salvatore Esposito giusta convenzione Patronato ENAPA sede Provinciale di Salerno – sede zonale di Contursi Terme (SA), come da procura allegata al ricorso introduttivo, tutti elettivamente domiciliati in Salerno alla via Lungomare Marconi, 69 presso lo studio del legale
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 24.3.2024 rep. 37875 Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: pensione anticipata per invalidità pari o superiore all'80%
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori costituiti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Motivi in fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 31.7.2024, adiva il tribunale di Salerno esponendo di Parte_1
aver presentato in data 7.2.2024 domanda di pensione anticipata per invalidità pari o superiore all'80% n. 9169000045008 con decorrenza dal 01.01.2022, ma che la stessa era stata respinta con decisione del 07/03/2024 dell'INPS Agenzia Complessa di Battipaglia (SA), poiché la ricorrente non era stata riconosciuta invalida nella misura pari o superiore all'80%; che avverso tale decisione di reiezione, in data 29/04/2024 la proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS, senza Pt_1
ricevere responso;
la ricorrente lamentava che tale decisione era illegittima date le gravissime patologie che la affliggevano e che la rendevano invalida nella misura pari a quella richiesta, il tutto come da certificazione medica allegata alla domanda;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di: ” accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della Pensione di Vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'80%, con tutte le conseguenze di legge;
2. condannare l'INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore, a liquidare la prestazione richiesta con decorrenza al primo giorno del mese successivo alla domanda
o
dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16 comma 6 legge 30 dicembre 1991 n. 412; 3. condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Regolarmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio l'INPS riconoscendo sussistente il requisito contributivo ed anagrafico, ma chiedendo venisse rilevata l'infondatezza della domanda;
in subordine rendeva noto che l'assicurata, avente più di 20 anni di contributi, qualora riconosciuta invalida all'80% ai sensi ex dl 503/92, avrebbe visto la propria pensione di vecchiaia decorrere ad 1 anno di finestra dal riconoscimento sanitario e previa cessazione eventuale rapporto di lavoro in corso a quella data.
La causa veniva istruita con la nomina di un consulente tecnico .
Acquisita la relazione peritale , all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*********
Non essendo contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità assicurativa e di contribuzione, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del dedotto stato invalidante.
Il consulente tecnico, a conclusione delle indagini a lui affidate, ha espresso il parere che le infermità riscontrate nella ricorrente non realizzano nel loro complesso, una permanente riduzione al limite pensionabile della capacità di lavoro dell'assicurata, così ripetendo il giudizio negativo già espresso in sede amministrativa dell'INPS sulla base del quadro patologico dedotto.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico- legali, che vanno tutte condivise.
Ed invero la parte ricorrente è stata trovata affetta solo dalle modeste malattie accennate, le quali, per la natura, lo stadio e l'entità delle sindromi patologiche valutate anche in relazione alle garanzie di controllo e contenimento offerto dall'uso di appropriati sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età del medesimo -da ritenersi entità patologiche che non determinano una invalidità nella misura dell'80% e non realizzano quindi le condizioni per ottenere il pensionamento di vecchiaia anticipato.
Nulla per le spese di lite , mentre restano a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica. Risulta infatti depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF , risultante dall'ultima dichiarazione , pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76, commi da 1 a 3 , e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31 luglio 2024 da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente pro-tempore, così provvede:
1) rigetta la domanda come sopra proposta;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone le spese della consulenza tecnica , liquidate con separato decreto , a definitivo carico del convenuto INPS .
Salerno, li 10 giugno 2025
IL GIUDICE
A.M.D'Antonio