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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott. Michele Posio giudice dott.ssa Costanza Teti giudice nella causa civile iscritta al n. 12089/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) con l'avv. Carlo Damoni Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'avv. Giorgio Tramacere Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «modifica condizioni del divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 4/6/2025 ed all'udienza del 23/06/2025 e qui trascritte: “il resistente pagherà alla ricorrente la somma di euro 430,00 mensili per il mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la casa coniugale resterà assegnata alla ricorrente;
spese compensate”; “l'assegno unico deve intendersi attribuito alle parti nella misura del 50% ciascuna”. 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio nel 2000 in Marocco. Dall'unione nascevano i figli (2004), Per_1
(2008) e (2010). Le parti divorziavano in Marocco nel 2022: l'atto di divorzio veniva Per_2 Per_3 trascritto presso i registri di matrimonio del Comune di Coccaglio.
L'odierno giudizio è stato introdotto dalla che ha lamentato l'insufficienza del contributo Pt_1 economico previsto dal giudice marocchino a carico del e la carenza della disciplina quanto CP_1 al collocamento dei figli ed alle modalità di frequentazione, fermo restando l'inadempimento del resistente al pagamento del modesto assegno impostogli ed il suo disinteresse verso la prole, della quale la ricorrente ha chiesto in principalità l'affido esclusivo.
Il costituendosi, ha sottolineato la carenza di fatti sopravvenuti e l'eccessività delle pretese CP_1 della ricorrente.
Nel corso del giudizio il G.I. ha ascoltato i figli minori, che si sono espressi in termini negativi circa la volontà di frequentare il padre, palesando motivatamente un tendenziale rifiuto della figura genitoriale. In questo quadro valutativo ed attesa l'età dei figli, il Tribunale ritiene opportuno formalmente affidare in via esclusiva e alla madre, con facoltà per il padre di Per_2 Per_3 frequentarli senza particolari restrizioni in conformità alla disponibilità dei minori ad un riavvicinamento, che si auspica possa essere incoraggiato dalla stessa madre nel loro superiore interesse.
Alle udienze del 04/06/2025 e del 23/06/2025 le parti hanno rassegnato conclusioni concordi sotto il profilo delle provvidenze economiche, che rispondono all'interesse della prole e che, pertanto, possono essere recepite, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-visti gli artt. 337 ter ss c.c. e 473 bis 29 c.p.c.;
-affida i minori e in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di frequentarli Per_2 Per_3 liberamente in conformità alla disponibilità manifestata dai minori;
-dispone, per il resto, in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti 04/06/2025 ed il 23/06/2025 sopra trascritte;
-spese compensate.
Brescia 10/07/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott. Michele Posio giudice dott.ssa Costanza Teti giudice nella causa civile iscritta al n. 12089/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) con l'avv. Carlo Damoni Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) con l'avv. Giorgio Tramacere Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «modifica condizioni del divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 4/6/2025 ed all'udienza del 23/06/2025 e qui trascritte: “il resistente pagherà alla ricorrente la somma di euro 430,00 mensili per il mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la casa coniugale resterà assegnata alla ricorrente;
spese compensate”; “l'assegno unico deve intendersi attribuito alle parti nella misura del 50% ciascuna”. 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio nel 2000 in Marocco. Dall'unione nascevano i figli (2004), Per_1
(2008) e (2010). Le parti divorziavano in Marocco nel 2022: l'atto di divorzio veniva Per_2 Per_3 trascritto presso i registri di matrimonio del Comune di Coccaglio.
L'odierno giudizio è stato introdotto dalla che ha lamentato l'insufficienza del contributo Pt_1 economico previsto dal giudice marocchino a carico del e la carenza della disciplina quanto CP_1 al collocamento dei figli ed alle modalità di frequentazione, fermo restando l'inadempimento del resistente al pagamento del modesto assegno impostogli ed il suo disinteresse verso la prole, della quale la ricorrente ha chiesto in principalità l'affido esclusivo.
Il costituendosi, ha sottolineato la carenza di fatti sopravvenuti e l'eccessività delle pretese CP_1 della ricorrente.
Nel corso del giudizio il G.I. ha ascoltato i figli minori, che si sono espressi in termini negativi circa la volontà di frequentare il padre, palesando motivatamente un tendenziale rifiuto della figura genitoriale. In questo quadro valutativo ed attesa l'età dei figli, il Tribunale ritiene opportuno formalmente affidare in via esclusiva e alla madre, con facoltà per il padre di Per_2 Per_3 frequentarli senza particolari restrizioni in conformità alla disponibilità dei minori ad un riavvicinamento, che si auspica possa essere incoraggiato dalla stessa madre nel loro superiore interesse.
Alle udienze del 04/06/2025 e del 23/06/2025 le parti hanno rassegnato conclusioni concordi sotto il profilo delle provvidenze economiche, che rispondono all'interesse della prole e che, pertanto, possono essere recepite, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-visti gli artt. 337 ter ss c.c. e 473 bis 29 c.p.c.;
-affida i minori e in via esclusiva alla madre, con facoltà per il padre di frequentarli Per_2 Per_3 liberamente in conformità alla disponibilità manifestata dai minori;
-dispone, per il resto, in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti 04/06/2025 ed il 23/06/2025 sopra trascritte;
-spese compensate.
Brescia 10/07/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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