CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2839/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Manca (C.F. ), ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Bergamo n. 3.
- appellante -
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4 CodiceFiscale_5
M. Cristina Lattuada (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso il suo studio sito in Roma alla Via Pasubio n. 15). - appellata –
Oggetto: Impugnazione in Appello della sentenza n. 4408/2019 del Tribunale di Roma depositata e pubblicata in data 26.02.2019. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri Parte_5 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto
[...] Parte_3 loro notificato in data 18.11.2024 e 19.2024, fondato su D.I n. 36933/2009 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.09.2009 in favore della Sig.ra in Parte_4 relazione al pagamento dell'importo di € 54.339,20. Gli opponenti hanno richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito l'accertamento che la Sig.ra non avesse diritto a procedere Parte_4 esecutivamente, dichiarando l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto. A sostegno della loro domanda gli opponenti hanno dedotto che:
1 - che ha depositato ricorso monitorio presso il Tribunale di Milano in Parte_4 data 14.05.2019;
- che il D.I., emesso in data 17.09.09, era stato rilasciato sulla base di una scrittura privata stipulata in data 4.10.1996 sottoscritta dagli odierni opponenti in favore della Parte_4
;
[...]
- che in data 30.04.2009 era stato passato per la notifica atto di citazione nei confronti di innanzi al Tribunale di Roma per la dichiarazione della nullità della Parte_4 scrittura per difetto di prova, o per difetto di causa o per difetto di alea con richiesta di condanna della stessa alla restituzione del corrisposto, o comunque dell'eccesso rispetto alla proporzionalità del sinallagma (RG 34042/09);
- che era stata svolta opposizione avverso il D.I. eccependo l'incompetenza per litispendenza del Tribunale di Roma, formulando le medesime domande nel merito della causa di nullità e chiedendo la sospensione del giudizio;
- che il G.I. dell'opposizione a D.I. non aveva concesso la sospensione ex art. 295 c.p.c. ma aveva invece concesso la provvisoria esecutorietà del D.I. ex art. 648 c.p.c.;
- che successivamente il subentrato G.I. dell'opposizione aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. ritenendo contestualmente di non poter provvedere alla sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I.;
- che il Giudice di Milano aveva errato nel ritenere di non poter far applicazione dell'art. 649 c.p.c. anche in relazione ad ordinanza già emessa ex art. 648 c.p.c. In ultimo formulava istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. considerati gli effetti irreparabili dell'esecuzione stante la presumibile incapienza dell'opposta ad un obbligo di restituzione. Si è costituita la Sig.ra che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Parte_4 dell'opposizione e il rigetto, in quanto infondata. A sostegno ha dichiarato che la pretesa inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione in ragione dei vizi di nullità formulati presso il Tribunale di Roma, non teneva conto della valutazione giudiziale già effettuata con sentenza n. 1566/2019 dal Tribunale di Milano e dalla più recente sentenza emessa del Tribunale di Roma n. 14924/2014, già appellata. Deduceva in punto di fatto che: Parte_4
- in forza della scrittura privata, che costituiva a suo favore e con onere a carico degli odierni opponenti una rendita vitalizia di £1.700.000 rivalutabili nell'ambito della liquidazione di un'attività commerciale di cui era socia al 30% e con concessione in via esclusiva dell'immobile-negozio commerciale per un certo numero di anni, la stessa aveva già ottenuto un D.I. nei confronti di n. 15833/2005 per il Parte_1 mancato adempimento dell'obbligo di corrispondere assegni mensili a titolo di rendita vitalizia dall'ottobre 2004 al marzo 2005;
- che a seguito di opposizione, il Giudice con sentenza n. 1566/2009 aveva respinto l'opposizione, condannando al pagamento delle somme e delle Parte_1 spese di lite;
- che tale sentenza non veniva impugnata dal e passava in giudicato;
4) Che Parte_4 per l'esecuzione di quella sentenza la stessa aveva dovuto agire con pignoramento presso terzi e che poi i debitori non avevano adempiuto all'obbligo contrattuale;
- che la stessa otteneva nuovo D.I. per l'importo di €44.825,97 oltre accessori e spese, oggi azionato, che veniva di nuovo opposto da e dai suoi figli;
Parte_1
2 - che il processo instaurato a Roma in merito alla asserita nullità della scrittura privata (RG 34042/09) si era concluso con il rilievo dell'inammissibilità delle domande di nullità e rigetto delle domande restitutorie per intervenuto giudicato;
- tale sentenza veniva appellata dagli opponenti. Tanto premesso ha dedotto che la decisione del Giudice di Milano di non sospendere l'esecutorietà del D.I. già concessa ex art. 648 c.p.c. nonostante la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. fosse corretta oltre che dovuta. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la domanda non fosse fondata e che pertanto l'opposizione dovesse essere rigettata. In particolare, il giudice di prime cure ha disposto in tal senso:
“Rigetta l'opposizione proposta da (C.F. Parte_1
), C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._7
C.F. ) volta ad accertare la mancanza Parte_3 C.F._3 del diritto di procedere ad esecuzione stante l'asserita l'illegittimità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato ad istanza di nelle date Parte_4
18.11.2014 e 19.11.2014 fondato su D.I. n. 36933/2009 (RGI n. 36509/09) emesso dal Tribunale di Milano in data 17.09.2009 in relazione al pagamento dell'importo di
€54.339,20; 2) Condanna altresì la parte (C.F. Parte_1
), C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._7
C.F. ), in solido tra loro, a rifondere Parte_3 C.F._3 alla parte le spese di lite, che si liquidano in €12000 per Parte_4 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali” Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto appello i Sigg.ri Parte_1
concludendo in tal senso: Parte_2 Parte_3
“In via cautelare ed inibitoria Sospendere, inaudita altera parte ovvero con ordinanza previa comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva o, ove iniziata, l'esecuzione della sentenza n. 4408/2019 emessa dal Tribunale di Roma, per tutte le ragioni di cui al presente atto, ovvero, in subordine, disporre la prestazione da parte della sig.ra di adeguata cauzione per l'importo di € 17.509,44; In via Parte_4 preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di in data 18/19.11.2014 ai signori Parte_4 Parte_1
e disponendo la restituzione di
[...] Parte_2 Parte_3 quanto già incassato dalla sig.ra in via esecutiva e pari a € Parte_4
54.339,20, ovvero la prestazione da parte della sig.ra di adeguata Parte_4 cauzione;
Nel merito accertare che la sig.ra non ha diritto di Parte_4 procedere esecutivamente in danno dell'esponente e dichiarare la illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato il 18/19.11.2014 ai signori
e disponendo la Parte_1 Parte_2 Parte_3 restituzione di quanto già incassato dalla sig.ra in via esecutiva e Parte_4 pari a € 54.339,20”. Si è costituita in giudizio chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile e nel merito la conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto infondata l'impugnazione con condanna alle spese degli appellanti. All'udienza del 05.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Successivamente, in data 07.07.2025, le parti hanno depositata istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere poiché nelle more del giudizio di appello le parti hanno raggiunto un accordo per la composizione bonaria della controversia, essendo venuto il loro interesse alla definizione del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I difensori delle parti in causa hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per definire la controversia in via transattiva, ed hanno chiesto dichiararsi estinto il procedimento. Sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere così come richiesto da tutte le parti costituite.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass. 24.1.2003, n. 1089; v. pure Cass. 15.2.2006, n. 5679); pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. civ.
[ord.], sez. VI, 19-02-2020, n. 4167).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità (v. Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553 che aggiunge come “… si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma depositata e pubblicata in data 28.02.2019, nella causa civile di primo grado iscritta al RG. N. 80827/2014 proposto da Parte_1 Parte_2
Parte_3
- Dichiara estinto il giudizio in esito all'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in causa avendo le stesse raggiunto un accordo transattivo;
- Dichiara integralmente compensate le spese processuali.
4 Così deciso in Roma il 15.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Paolo Andrea Taviano) (Dott.ssa Silvia Di Matteo)
5