Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5865/2024 R.G.L.
promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO CARAPELLE, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via
San Pio V n. 20
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, ex art. 417 bis cpc, dalla dott.ssa e dal dott. , CP_2 CP_3
legalmente domiciliato presso l' di Torino, via Coazze n. 18 Controparte_4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno per abusiva reiterazione di utilizzo di contratti a tempo determinato
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4/7/2024, ha allegato: Parte_1
➢ di avere svolto mansioni di docente di religione, in scuole secondarie di I grado,
dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2023/2024, in forza di diversi contratti a tempo determinato;
in particolare, di avere avuto, negli anni scolastici sopra indicati, cattedre per 18 ore settimanali presso diversi istituti scolastici;
che nel solo a.s.
2016/2017 il rapporto di servizio ha avuto estensione temporale dall'ottobre 2016 al
9/6/2017, mentre in tutti i successivi anni i rapporti di lavoro si sono protratti dall'1/9
al 31/8;
➢ di essere in possesso del decreto di idoneità all'insegnamento della religione, rilasciato dal competente Istituto diocesano;
➢ che, contrariamente a quanto previsto dalla legge (art. 2 c. 2 l. 186/2003), a parte quello del primo anno 2003/2004, nessun ulteriore concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di insegnanti di religione cattolica è mai stato bandito;
➢ che neppure è stata garantita agli insegnanti di religione la stabilizzazione in altra forma;
né in forza delle c.d. graduatorie ad esaurimento (art. 399 dlvo 297/1994), né mediante le procedure concorsuali riservate di cui all'art. 1 l. 107/2015; essendo esse inibite proprio ai docenti di religione, per i quali vige il regime speciale previsto dalla l.
186/2003 (pianta organica composta al 70% da insegnanti di ruolo ed al 30% da insegnanti assunti con contratti a tempo determinato);
➢ che la Corte di Giustizia Europea è intervenuta (con sentenza del 13/1/2022, in causa
C-282/19) in materia di reiterazione di contratti a tempo determinato per i docenti di religione nell'ambito nazionale, stabilendo che tale continuo utilizzo può, in
2 determinate condizioni, ritenersi in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999, allegato alla Direttiva comunitaria
1999/70/CE, e possa costituire un utilizzo abusivo dello strumento negoziale;
laddove non sussista una ragione obiettiva per l'utilizzo di tale strumento, che sia funzionale a soddisfare esigenze non temporanee ma durevoli, del datore di lavoro;
e non ponendo la normativa italiana alcuna condizione limitativa alla stipula reiterata di contratti a termine per i docenti di religione, in deroga alla normativa di diritto comune applicabile ai contratti di lavoro;
evidenziando però che per i contratti di lavoro di diritto comune esiste, nell'ordinamento italiano, normativa idonea a sanzionare l'utilizzo abusivo del contratto a termine, prevedendo la conversione automatica dello stesso in contratto a tempo indeterminato oltre un certo periodo di tempo;
➢ che, nel caso in esame, sussisterebbe la reiterazione abusiva dello strumento del contratto a termine;
la ricorrente ha infatti prestato la propria opera per 8 anni scolastici consecutivi con contratti aventi durata dall'inizio di settembre alla fine di agosto, su cattedre a tempo pieno.
La ricorrente ha pertanto richiesto, nel merito, la condanna del convenuto CP_1
all'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente quale docente di religione;
- in ogni caso,
la condanna del convenuto al risarcimento del danno conseguente all'abusiva CP_1
reiterazione dei contratti a termine;
danno compreso tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (ex art. 32 co 5 l. 183/2010), retribuzione globale di fatto, utile per il calcolo del TFR, pari ad euro 2.318,41.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
infatti, Controparte_1
secondo parte convenuta:
➢ anzitutto, si deve rilevare che nell'a.s. 2016/2017 la ha prestato servizio in Pt_1
virtù di contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie dal 21.10.2016
3 sino al 7.12.2016 e, successivamente, dal 12.12.2016 all'11.05.2017 in sostituzione di personale in congedo di maternità/paternità;
➢ comunque legittima, in quanto normativamente prevista, sarebbe stata l'apposizione di termine ai contratti di lavoro stipulati con il ricorrente;
➢ le norme che disciplinano l'apposizione del termine ai contratti di lavoro del settore del pubblico impiego avrebbero natura speciale;
in particolare, nel settore dell'istruzione i contratti a tempo determinato sono disciplinati dall'art. 4 l. 124/1999; i contratti stipulati in forza di tali norme sarebbero indipendenti l'uno dall'altro; carattere di ulteriore specialità avrebbe poi la normativa che disciplina i contratti a tempo determinato da stipularsi per la copertura delle cattedre di religione;
➢ il risarcimento del danno non spetterebbe al ricorrente, non avendo questi provato nulla né in punto di an debeatur né in punto di quantum debeatur; il contratto a tempo determinato stipulato con la p.a. non è mai convertibile in contratto a tempo indeterminato;
ma, senza tale conversione, proibita nel caso di specie, non sarebbe possibile chiedere il risarcimento del danno in modo autonomo, in quanto si tratterebbe di una tutela solo aggiuntiva alla conversione contrattuale;
➢ in ogni caso, il conteggio della retribuzione globale di fatto sarebbe erroneo;
la retribuzione, comprensiva di 13sima mensilità, è infatti pari ad euro 2.206,12.
All'odierna udienza parte ricorrente ha precisato che il conteggio della retribuzione utile per il calcolo del TFR indicata da parte convenuta sarebbe erroneo, in quanto sarebbe stata sottovalutata la componente di retribuzione base mensile (1.950,74, ed euro 194,80 quale componente di retribuzione professionale docenti).
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2. La domanda di condanna del al risarcimento del danno è fondata, nei limiti che si CP_1
indicheranno.
4 Anzitutto, nel merito, occorre rilevare che la ricorrente ha lavorato per il convenuto, CP_1
quale docente di religione, in forza dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso introduttivo, tutti con termine al 31/8 di ogni anno, fatta salva, per il solo anno scolastico
2016/2017, la prestazione di attività lavorativa in forza di contratti per supplenze brevi;
i rapporti di lavoro sono documentati (v. doc. da 1 a 4 ricorrente, doc. 1 convenuto) ed in ogni caso non contestati.
Queste le circostanze di fatto rilevanti per la decisione.
In merito alla illegittimità dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica,
occorre richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Corte di
Cassazione che, recependo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 13 gennaio 2022, a C-282/19, hanno così statuito: "Stante l'impossibilità di
conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione
cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere
delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti
proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della
pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno
in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i CP_5
lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi
triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella
scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della
contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque
senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza
di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune
annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso,
5 che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In
tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d.
Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri
di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2)
oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la
trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno
durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della
contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di
contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure
nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure
concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi
al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_1
ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se
accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto
abuso" (Cass. civ. sez. lav., 12/08/2022, n. 24761; nello stesso senso Cass. civ. sez. lav.,
15/07/2022, n. 22420; Cass. civ. sez. lav., 15/06/2022, n. 19315; Cass. n. 18698/2022).
I principi di diritto affermati dalla Suprema Corte sono dirimenti per la soluzione della presente controversia, e consentono di rigettare le eccezioni di parte convenuta, fatta eccezione per quanto rilevato dal in ordine all'anno scolastico 2016/2017 (prestazione di attività CP_1
lavorativa in forza di contratti di durata infrannuale, legittimati da causale di sostituzione di altro personale assente). Infatti, dagli stessi contratti prodotti da parte ricorrente per tale anno scolastico (doc. 1 ricorrente) risulta che la sequenza di supplenze brevi (dall'ottobre 2016 alla fine delle lezioni, ovvero agli inizi di giugno del 2017) è stata motivata espressamente (senza
6 che parte ricorrente abbia allegato ed offerto prova dell'effettiva insussistenza della causale che risulta dalle schede contrattuali) proprio con l'esigenza di sostituzione di altre docenti assenti temporaneamente dal servizio.
Dal 2017/2018 al 2023/2024 si ha invece una sequenza di contratti di durata annuale, dall'1
settembre al 31 agosto.
Applicando quindi alla fattispecie i principi di diritto enucleati dalle sentenze della S.C., sopra citate e sulla base degli elementi di fatto evidenziati, si ha che:
- il 2016/2017 non rileva ai fini della ricostruzione del preteso abusivo utilizzo del contratto a tempo determinato;
- gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 integrano il primo triennio di uso legittimo dei contratti a tempo determinato;
- non risulta (il convenuto non ha dato prova di una simile circostanza, come era suo CP_1
onere) che nel periodo complessivo oggetto di esame in questa sede siano stati banditi concorsi per il reclutamento di docenti di ruolo, da assumersi a tempo indeterminato;
- i 4 anni scolastici successivi al primo triennio di contratti di durata annuale (dal 2020/2021 al
2023/2024, quindi) integrano quindi l'abuso oggetto di domanda;
Deve quindi procedersi alla liquidazione del danno in ragione del quadriennio “abusivo” appena sopra emarginato.
Per tale operazione, ritiene questo Giudice che debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 12 del D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024 (pertanto, dopo la maturazione del diritto di credito, in quanto la fattispecie abusiva si è consumata da ultimo al 31/8/2024), conv. in l. 166/2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (Procedura d'infrazione
UE n. 2014/4231); in particolare, il d.l. citato ha sostituito la norma contenuta nell'art. 36 dlvo
7 165/2001 con la seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà
per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
In merito all'immediata applicabilità di tale normativa, anche in relazione a fattispecie illecite consumatesi precedentemente alla sua entrata in vigore, può citarsi provvedimento emesso da questo Tribunale (sentenza n. 2508/2024 dell'8/10/2024, est. Audisio, emessa in causa RG
136/2024) che così si è pronunciato:
“28. Il decreto legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n.
2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento
nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la
discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di
misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né
sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo
determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
29. Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il
D.L. sopra citato, il quale all'art. 12 ha previsto che all'articolo 36, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal
seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il
lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura
8 compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla
gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti
tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
30. Nel decreto legge non è contenuta una disciplina di diritto transitorio, ma ritiene questo
Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata
applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una
situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE
ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento
da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico
del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in
parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma,
dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle
attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione
dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse
finanziarie disponibili, come previsto dall'art. 17 citato, eventualmente riducendo le
disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata
aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben
potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione
europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche.
9 34. Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui
all'art. 12 D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024”.
Tali affermazioni, appunto riferite alla specifica applicabilità immediata delle norme di cui al d.l. 131/2024, risultano vieppiù corrette alla luce di quanto affermato in tempi recenti dalla
Suprema Corte di Cassazione, in modo ben più generale, in merito all'applicabilità ratione
temporis di ius superveniens contenente criteri di liquidazione (e quindi di traduzione in termini monetari per equivalente) del danno. Si riportano alcuni passi dell'ordinanza Cass. n.
19229/2022:
“[…] 1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata
materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi
solo ai fatti illeciti avvenuti dopo l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto contrario:
la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in
base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La
liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La
liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle
regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. Tale criterio
è stato già ripetutamente applicato da questa Corte, tra l'altro: -) in tema di danno alla salute
causato da colpa medica, che deve avvenire in base ai criteri stabiliti dall'art. 7, quarto comma,
1. 8.3.2017 n. 24, anche per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di tale legge (Sez. 3 -,
Sentenza n. 28990 del 11/11/2019, Rv. 655965 - 01); -) in tema di danno ambientale, da
liquidarsi in base ai criteri stabiliti dall'art. 311, comma terzo, d. lgs. 152/06, anche se l'illecito
è stato commesso prima (Sez. 3 -, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017, Rv. 643837 - 02); -) in tema
di danno non patrimoniale da morte, da liquidarsi in base ai criteri orientativi (c.d. "tabelle)
diffusi al momento della liquidazione, e non dell'illecito (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del
28/02/2017, Rv. 643140 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012, Rv. 622506 - 01); -) in
10 tema di liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali, proprio come nel caso
di specie (Sez. 3 -, Sentenza n. 18773 del 26/09/2016, Rv. 642106 - 01); -) in tema di
liquidazione del danno da ingiusta detenzione, che deve avvenire in base al massimale vigente
al momento della liquidazione, e non della detenzione [Sez. U pen., Sentenza n. 24287 del
09/05/2001 (dep. 14/06/2001), Rv. 218974 - 01]; -) in tema di liquidazione del danno da c.d.
occupazione appropriativa (Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999, Rv. 532409 - 01)”. La
Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, con riferimento alla problematica in esame: “(a) "qualsiasi tipo di danno, in assenta di diverse disposizioni di legge,
va liquidato in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del
fatto illecito" [si omette la citazione dell'ulteriore principio di diritto affermato nell'ordinanza in esame, in quanto non pertinente alla tematica che qui ci occupa].
Pertanto, dovendosi applicare la novella normativa, si deve stabilire la misura dell'indennizzo liquidabile in un intervallo che va da 4 a 24 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del
TFR (non avendo parte ricorrente invocato un diverso parametro di determinazione del danno).
Il primo anno scolastico che fa parte della fattispecie “abusiva” (2020/2021) risulta indennizzabile con il minimo liquidabile, ovvero con 4 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR;
i successivi anni (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) sono indennizzabili con la liquidazione di 1 mensilità per ciascuno (considerato che l'utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato potrebbe essere nuovamente posto in essere in danno della ricorrente, senza limiti temporali preventivabili, e che quindi la tutela consistente in indennizzo fino a 24
mensilità potrebbe essere nuovamente invocata dalla . Pt_1
Occorre quindi determinare la retribuzione mensile utile per la determinazione del TFR.
Corretto risulta il conteggio contenuto in ricorso, posto che effettivamente gli elementi retributivi risultanti dal cedolino paga di giugno 2024 (doc. 5 ricorrente) risultano pari a: euro
1.950,74 quale retribuzione base, euro 9,52 quale indennità di vacanza contrattuale, euro 194,80
11 quale retribuzione professionale docenti. Sommando le prime due voci si ha un insieme retributivo per 13 mensilità pari ad euro 1.960,26, che moltiplicato appunto per 13 mensilità e diviso poi per 12 (trattandosi di retribuzione utile per il calcolo del TFR va mensilizzata l'incidenza della 13sima) dà euro 2.123,62; cui vanno sommati euro 194,80 per r.p.d., con un risultato finale pari ad euro 2.318,41, come indicato in ricorso.
Si deve quindi moltiplicare tale importo unitario per 7 (primo anno della fattispecie abusiva =
4 mensilità; successivi 3 anni = 1 mensilità ciascuno), e si ha un totale di importo liquidato a titolo di risarcimento pari ad euro 16.228,87.
Per tale importo, oltre ad interessi, deve emettersi condanna.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendovi ragioni per discostarsi dalla regola generale di cui all'art. 91 cpc. Il convenuto deve essere pertanto essere condannato CP_1
alla rifusione, in favore del procuratore della parte ricorrente, antistatario, di complessivi euro
2.500,00 (vista la sostanziale serialità della controversia), oltre a maggiorazione del 15%, ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, e contributo unificato,
se versato.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
a) accerta e dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente e dal
Ministero dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024; Controparte_1
b) condanna il , ora , al Controparte_1 Controparte_1
pagamento, in favore di , di complessivi euro 16.228,87, oltre ad interessi;
Parte_1
c) visto l'art. 91 e 93 cpc, condanna il , al pagamento, in Controparte_1
favore del procuratore di parte ricorrente, delle spese di lite;
spese che si quantificano in
12 complessivi euro 3.000,00, oltre a maggiorazione del 15%, ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, e contributo unificato, se versato.
Torino, 9/4/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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