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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 520/2021 promossa da:
(PI/cf: ), con il patrocinio dell'Avv. LUIGI BIMBI, domicilio eletto Parte_1 P.IVA_1 presso l'Avv. FRANCESCO GESESS;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
EREDI di (cf: , deceduto il 25.9.023, Persona_1 C.F._1 contumaci;
(PI/cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE CP_1 P.IVA_2
ME;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 158/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 10/02/2021.
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: annullare e/o riformare -sulla base di quanto dedotto in narrativa- anche in punto di spese- la sentenza del Tribunale di Pisa, dr. Pruneti nr. 158/2021 del 05.02.2021 pagina 1 di 13 pubblicata in data 10.02.2021 notificata al domicilio eletto in data 19.02.2021, e per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e rigettare conseguentemente la domanda proposta dal sig. , confermando altresì l' ingiunzione Per_1 opposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio e conseguente condanna alla refusione delle spese di lite e delle somme tutte eventualmente liquidate per effetto della pronuncia di primo grado”.
Per la parte appellata CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze:
“In caso di accoglimento dell'appello principale proposto da , in tesi rigettare le Parte_1 domande avanzate dal sig. relative a vizi formali della ingiunzione di Persona_1 pagamento n. 2011/0406956 in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando l'ingiunzione medesima;
in ipotesi di un eventuale accoglimento delle domande avanzate dal sig. per vizi inerenti il merito del tributo tenere comunque indenne la Persona_1 resistente da qualsiasi responsabilità e conseguenza in merito alla condanna delle spese di giudizio.
-In caso di rigetto dell'appello principale proposto da venga confermata per le Parte_1 spese di giudizio di primo grado la manleva del gestore del servizio idrico nei confronti di
. CP_1
-In ogni caso non vi sia comunque condanna della al pagamento delle spese legali CP_1 del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Persona_1
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
158/2021 pubblicata il 10/02/2021, con la quale il Tribunale di Pisa ha accolto l'opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 promossa nel 2012 dal avverso l'ingiunzione n. Per_1
2011/0406956, con cui concessionaria della riscossione per gli CP_1 Parte_1 aveva ingiunto di pagare la somma di € 8.397,42 per il mancato pagamento delle fatture
45/03- 64168 del 3.4.2003, 45/2003 -115334 del 6.5.03, 1/2005 - 235486 del 31.3.2005, oltre interessi, spese di riscossione e di notifica.
1.1 Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal così Per_1 motivando:
Argomenta, infatti, correttamente l'attore che, avendo trasferito in data 2.01.2004 la propria residenza dal Comune di Pieve a Nievole a quello di Pistoia (doc. 4 citazione), i solleciti di pagamento inviati da (docc. 8, 9, 10 allegati da quest'ultima) presso Parte_1
pagina 2 di 13 il primo indirizzo siano inidonei ad interrompere il termine prescrizionale: è documentato, del resto, che le racc. a/r inviate dal somministrante siano tornate al mittente perché il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo o irreperibile.
Com'è noto, a mente dell'art. 2943 c.c., l'effetto interruttivo presuppone la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario ex artt. 1333, 1335 c.c., (cfr. tra le altre
Cass. n. 12480/2013), conoscibilità che si ricollega, tuttavia, al corretto invio dell'intimazione presso l'indirizzo del debitore.
Il primo, utile, atto interruttivo è costituito, allora, dall'avviso di pagamento, prodromico alla ingiunzione da parte dell'ente di riscossione, tuttavia pervenuto al destinatario nel 2011, ossia in un momento in cui era già decorso uno iato temporale superiore al quinquennio.
Non coglie nel segno, al riguardo, la tesi della convenuta per la quale Parte_1
l'effetto interruttivo della prescrizione si sarebbe verificato anche mercé le messe in mora inviate presso l'indirizzo ove era ubicata la fornitura. Le circostanze che siffatto indirizzo sia stato eletto ai fini della fornitura e che la relativa variazione non sia stata comunicata alla società ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, non consentono, invero, di addebitare all'utente la colpa della mancata conoscenza/conoscibilità dell'atto sì da ritenere integrata la presunzione ex art. 1335 c.c.: già ad una disamina in astratto, l'argomento prova troppo;
in concreto, è assorbente il rilievo per il quale al momento dell'invio delle intimazioni di pagamento, il rapporto di somministrazione era cessato e addirittura era stato rimosso il relativo contatore (cfr. comparsa , non Parte_1 potendosi di evidenza predicare una ultrattività del contratto tale da imporre
l'adempimento rimproverato al . Per_1
1.2 L'appello è articolato nei seguenti motivi.
1.2.a “
1. in iudicando. Errata interpretazione e valutazione dei fatti ed atti di CP_2 causa. Conseguente violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 6 del regolamento del servizio idrico integrato, degli artt. 1219, 1335 c.c. e 2948 comma 1 nr. 4 cpc.”
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, al momento in cui ha trasferito Per_1 la sua residenza da Pieve a Nevole a Pistoia (ossia il 2.1.2004), «[…] era ancora in itinere la pratica di sgravio per perdita occulta che si è conclusa con l'emissione della fattura 01.2005.235486 (doc.n. 7). […]» (appello, pag. 6, enfasi della parte).
pagina 3 di 13 Pertanto, l'indirizzo di Via Don Minzoni 31 Pieve a Nievole (dove era erogata la fornitura cui il credito si riferiva) costituiva, anche dopo la rimozione del contatore, un valido indirizzo, non avendo comunicato ad la variazione. Per_1 Parte_1
Del resto, per l'indirizzo di Via Don Minzoni poteva costituire un indirizzo Parte_1 ancora utile per la fornitura, ove, a esempio, avesse ivi mantenuto una seconda casa o Per_1 un pied-à-terre per una attività lavorativa.
Era stato documentato (docc. 22-27) che sia le fatture che le lettere di sollecito e costituzione in mora dell'utente erano sempre state utilmente indirizzate al domicilio ove era ubicata la fornitura, eletto nel contratto ai fini della somministrazione resa dal gestore del servizio idrico integrato.
Niente altro si poteva pretendere da , che gestisce circa 350mila utenze. Parte_1
Pertanto, Via Don Minzoni 31 costituiva a tutti gli effetti, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, un valido indirizzo per poggiarvi la presunzione dell'art. 1335 c.c.-
Né era vero che avesse dato prova contraria rispetto a tale presunzione, poiché Per_1 questi non aveva in alcun modo dimostrato di avere comunicato il cambio di indirizzo, avendone fatto menzione solo in sede di interrogatorio fo0rmale.
L'art. 6 co. 6^ del Regolamento del S.I.I. stabiliva: “Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile”.
Infine, la stessa giurisprudenza del Tribunale di Pisa era nel senso di addossare all'utente la responsabilità di non avere comunicato cambi di indirizzo.
1.2.b “
2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1335. C.c. e dell'art. CP_2
2948 IV comma c.c.”
Prosegue l'appellante, affermando che, in conseguenza, la sua pretesa di pagamento, fatta valere mediante era pienamente fondata, perché il termine di prescrizione CP_1 quinquennale, grazie alle interruzioni dimostrate (ossia a tre solleciti di pagamento: docc. 8-
10), non s'era mai compiuto.
1.2.c “
2. Erroneità della sentenza anche sul capo afferente alla condanna alle spese di lite.”
pagina 4 di 13 , in via gradata, chiede che le spese siano compensate. Parte_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha Persona_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Egli ha ribadito che quel che contava, anche nei confronti dei terzi, era – ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. – che il 2.1.2004 egli era emigrato dal Comune di Pieve a Nievole
a quello di Pistoia.
Ha poi negato che esista un qualche documento attribuibile a che legittimasse Per_1
l'esistenza di un suo domicilio eletto.
Ha contraddetto anche quanto sostenuto da in merito alla sopravvivenza, alla Parte_1 data del 2.1.2004, del contratto di somministrazione, perché la stessa società somministrante aveva ammesso che a quella data era stato addirittura rimosso il contatore.
Era inconferente il richiamo degli artt. 5 e 6 del Regolamento del S.I.I., dal momento che
«[…] l'eventuale mancata comunicazione del recesso (art 6) e la mancata comunicazione della volturazione (art. 5) hanno come effetto quello di rendere il recedente solidalmente obbligato con il subentrante, ma nulla dicono in ordine ad eventuali elezioni di domicilio
(che non sono mai state provate in causa) di ultrattività dello stesso e niente soprattutto dicono in punto di interruzione della prescrizione […]» (comparsa di costituzione, pag. 7).
Infine, ha ribadito motivi di opposizione restati assorbiti.
3. Anche si è costituita, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe. CP_1
La società, in sostanza, ha resistito all'appello; ma, per il caso in cui esso fosse recepito, ha chiesto il rigetto delle eccezioni di inerenti vizi formali della ingiunzione di Per_1 pagamento;
e ha chiesto altresì la conferma della malleva a carico di già disposta Parte_1 dal Tribunale.
pagina 5 di 13 4. La Corte, su dichiarazione del procuratore di ha dichiarato interrotto il Per_1 processo con ordinanza del 19.10.2023, essendo l'appellato deceduto il 25.9.2023. ha riassunto il giudizio con ricorso depositato il 10.11.2023, notificandolo, Parte_1 assieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, a nonché, ai sensi dell'art. CP_1
303 co. 2^ c.p.c., impersonalmente e collettivamente agli eredi di presso il suo ultimo Per_1 domicilio di Pistoia.
All'udienza, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., nessuno si è costituito per gli eredi, mentre ha dimesso note scritte per richiamare le sue originarie conclusioni. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20.6.2024, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato.
5. Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli eredi di . Persona_1
si è avvalsa della norma (art. 303 co. 2^ c.p.c.) che, entro l'anno dall'avvenuto Parte_1 decesso, le consentiva di notificare collettivamente e impersonalmente l'atto di riassunzione e il decreto di fissazione di udienza: e ha documentato la regolarità della notifica, avvenuta per posta e perfezionata con deposito del plico in ufficio e compimento da parte dell'agente postale delle dovute formalità (cfr produzione del 15.12.2023), trascorso inutilmente il termine di giacenza.
La circostanza che la riassumente abbia del tutto omesso l'individuazione degli eredi non ha, almeno a questi fini processuali, rilievo, applicandosi il principio secondo il quale «Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 secondo comma cod. proc. civ., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o pagina 6 di 13 contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.» (Cass. sez. 3^ civ. 22.12.1998 n. 12783 rv 521873; conf.: Cass. sez. 3^ civ.
29.9.2017 n. 22797 rv 654506).
6. Constata poi il collegio, sempre in via preliminare, che non ha depositato in Parte_1 appello il suo fascicolo di parte coi relativi documenti.
6.1 La causa è iniziata nel 2012 e nel fascicolo telematico del primo grado (n. 1849/2012 rg), al quale il giudice d'appello ha accesso, sono contenuti solo pochi atti di (note Parte_1
d'udienza e scritti finali) e nessun documento.
Il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado è stato acquisito, ma, secondo norma, non si rinviene dentro alcun fascicolo di parte di Parte_1
Nell'atto di impugnazione, telematico, in calce è contenuto il seguente indice:
Si produce a fascicolo di parte: A) copia conforme all'originale della sentenza impugnata;
B) fascicolo di parte di primo grado, ad oggi non disponibile.
La formulazione contraddittoria (Si produce a fascicolo di parte … fascicolo di parte di primo grado, ad oggi non disponibile) fa comunque comprendere che, a quella data, nessun fascicolo di parte è stato depositato: e, difatti, fra gli allegati depositati al momento di iscrivere a ruolo la causa, non ve ne è traccia, essendo prodotte solo le prove delle notificazioni e la sentenza impugnata.
Mai, in seguito, ha depositato il proprio fascicolo o ha proposto istanze che lo Parte_1 concernessero.
E ciò, nonostante che, ancora con il decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 20.5.2024, le parti fossero state espressamente invitate a verificare le proprie produzioni, eventualmente integrandole (“… dispone … che le parti alleghino alle note, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea …”).
La mancanza dei documenti, dunque, non può dipendere da disfunzioni dell'ufficio, ma va attribuita alla parte stessa.
pagina 7 di 13 6.2 Come questa stessa Corte territoriale ha già avuto modo di affermare (vedi App. FI,
III, sentenza n. 1800/2023 pubblicata il 7.9.2023; App. FI, III, sentenza n. 1262/2023 pubblicata il 14.6.2023), deve applicarsi il principio di acquisizione (o di non dispersione) della prova, il quale, nella giurisprudenza di legittimità, che se ne è occupata in successivi e progressivi approfondimenti (SSUU 28498/2005, SSUU 3033/2013 e SSUU 4835/2023), è stato delineato in questi termini generali:
(-) per i documenti non ridepositati in appello, occorre:
(=) presumere che il loro contenuto sia quello indicato dal primo giudice, che li ha esaminati;
(=) supplire, per ricostruirne il contenuto, con quanto emerge dal dibattito processuale e dagli atti delle parti e del giudice;
(-) ove, ciò nonostante, il contenuto di un documento resti ignoto (o non sufficientemente certo o non sufficientemente dettagliato, a seconda delle esigenze), il deficit, se rilevante ai fini della decisione, dovrà pesare sulla parte che (a prescindere se sia quella che in origine aveva depositato il documento) intende avvalersene per contraddire quanto il primo giudice ha scritto ovvero per suffragare le proprie tesi.
7. Deve a questo punto rilevare la Corte che l'appello non può essere accolto, nei suoi motivi di merito, dal momento che esso porterebbe, in caso di riforma della sentenza, a una condanna (poiché tale sarebbe l'effetto concreto del rigetto dell'opposizione ex art. 3 R.D.
639/1910, che è un giudizio di cognizione nel quale la parte opposta ha veste d'attore: Cass. sez. 3^ civ. ord.
8.2.2023 n. 3843 rv 666803-01; Cass. sez. 3^ civ. ord. 26.7.2022 n. 23346 rv
665437-01) nei confronti di soggetti, quali sono gli eredi del che in alcun modo sono Per_1 stati individuati, potendosi sinanche dubitare della loro esistenza.
Sul piano processuale, opera la norma di favore dell'art. 303 co. 2^ c.p.c., come si è già avuto modo di osservare nel dichiarare la contumacia degli eredi (supra, § 5), poiché essa ha la funzione di assicurare una pronta ripresa del processo interrotto, esentando la parte interessata alla prosecuzione dallo svolgere previe indagini.
Diversamente avviene sul piano sostanziale, dove torna a valere il principio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, essendo la titolarità effettiva del debito, anche sul pagina 8 di 13 piano passivo, un elemento costitutivo della domanda, deve l'attore – in questo caso Pt_1
– dapprima individuare i propri debitori e poi fornire la prova che siano tali.
[...]
Per contro, nel presente caso, mai ha indicato chi siano gli eredi, men che Parte_1 meno ha fornito una qualsiasi prova in merito;
come se, a ben vedere, l'art. 303 co. 2^ c.p.c. valesse non solo sul piano processuale, ma anche su quello sostanziale.
7.1 La S.C., al cui insegnamento il collegio intende uniformarsi, ha avuto modo di spiegare (Cass. sez. 2^ civ. 18.5.2022 n. 15995, in motivazione sull'ottavo motivo):
Occorre distinguere però la idoneità dell'atto di riassunzione a riattivare il processo nei confronti degli eredi citati impersonalmente - e dal suo proseguire quindi ritualmente ancorché uno o più eredi restino contumaci - dalla possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro.
Paradossalmente la parte che pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all'intimato di opporsi esecutivamente.
Per contro va chiarito che è il giudizio di cognizione in cui si stanno definendo i debiti del de cuius la sede in cui l'attore deve, anche dopo la riassunzione favorita dalla notifica.
Né potrebbe essere diversamente, se si pone mente alla normativa successoria. Gli artt.
752 e 754 c.c., a tacer d'altro, precisano che i debiti ereditari non sono solidali, ma che i coeredi vi contribuiscono pro quota e sono tenuti verso i creditori in proporzione alla loro quota ereditaria, cosicché la condanna nel giudizio di riassunzione non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori incombenti su chi vanta la pretesa.
Non può, dunque, il collegio accogliere la domanda di rigettata dal Tribunale Parte_1
e riproposta in appello, perché non potrebbe condannare soggetti non individuati, eredi ipotetici secondo quote ignote.
Questo deficit incide, a monte, sull'accertamento di chi sia (e in quale misura) il debitore, accertamento che il giudice è chiamato a compiere anche di ufficio e che spetta a chi agisce suffragare con allegazioni e prove, riguardano uno dei primi fondamenti del diritto di credito dedotto in causa.
pagina 9 di 13 7.2 È ben vero che il riassumente può ben convenire in giudizio i meri chiamati all'eredità e che, ove questi non contestino d'essere eredi, nessuna altra attività è richiesta all'attore, neppure sul piano sostanziale.
Me, nel presente caso, da un lato, non v'è alcuna prova che siano stati convenuti soggetti chiamati alla eredità, dall'altro, la loro contumacia inibisce il meccanismo dell'art. 115 c.p.c.-
Difatti, la S.C., nel riaffermare la distinzione che occorre avere ben presente fra l'aspetto processuale (art. 303 co. 2^ c.p.c.) e quello sostanziale (titolarità passiva del rapporto dedotto), ha avuto modo di precisare (Cass. sez. 3^ civ. 16.11.2020 n. 25885, in motivazione):
La prova della qualità di erede può venire in rilievo:
- sotto il profilo del rapporto processuale, laddove si verifichi il fenomeno della successione a titolo universale in seguito al decesso della parte ritualmente evocata - contumace o costituita - ovvero della parte che ha agito in giudizio, ex art. 110 c.p.c., occorrendo in tale caso verificare se il processo sia stato correttamente riassunto (art. 303
c.p.c.) o proseguito (art. 302 c.p.c.) nei confronti della ovvero dalla persona succeduta "in universum jus" al "de cuius" e quindi subentrata anche nella stessa posizione da quello rivestita nel rapporto giuridico controverso;
- sotto il profilo del rapporto di diritto sostanziale, riverberandosi «il fenomeno successorio sul piano dell'accertamento della effettiva titolarità - dal lato attivo o passivo - del rapporto obbligatorio oggetto del giudizio, in capo al soggetto che ha partecipato al processo in luogo della originaria parte processuale, deceduta nelle more del giudizio.
I due profili non possono essere confusi, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina processuale come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa.
Sul piano sostanziale, dunque la prova della qualità di erede (e, di conseguenza, la prova d'essere subentrato nel debito di doveva essere fornita, con qualsiasi mezzo, Persona_1 da qui non alleviata nel suo onere dall'art. 115 c.p.c., stante la contumacia dei Parte_1 soggetti riassunti.
pagina 10 di 13 Tale prova è esclusa in radice, posto che non ha neppure allegato chi siano gli Parte_1 eredi;
né ha depositato documenti che attestino l'esistenza di chiamati alla eredità, né di quale fosse lo stato di famiglia del defunto, né, insomma, un qualche altro elemento utile.
7.3 La questione che qui si rileva va considerata questione di mero diritto, come tale non implicante la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 101 co. 2^ c.p.c.-
Invero, la S.C. ha chiarito che L'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti (così, fra le ultime note, Cass. SSUU 3.12.2024 n. 30883 rv 672848-01;
Cass. sez. 3^ civ. ord. 11.3.2025 n. 6483 rv 674227-01).
È ovvio che la questione rimessa al controllo officioso della Corte, ossia la verifica della individuazione, dopo la morte del debitore originario, dei suoi eredi, ossia di coloro che sarebbero oggi i debitori di non implica alcuna alterazione del quadro fattuale;
e si Parte_1 risolve, per l'appunto, né più né meno che nella verifica degli elementi costitutivi della domanda di per come essa li ha forniti a suffragio della domanda stessa;
la quale, Parte_1 dopo il decesso di in tanto può essere fondata, in quanto sia diretta contro chi Persona_1 effettivamente è divenuto titolare di quel debito e nella misura in cui lo è diventato, stante la non solidarietà vigente in materia successoria.
7.4 L'esame dei motivi di merito è assorbito, perché, quand'anche fondati, non potrebbero portare alla condanna degli eredi di in quanto non individuati e Persona_1 non dimostrati tali.
8. L'ultimo motivo, sulle spese, può invece essere utilmente esaminato, perché concerne la revoca della condanna alla refusione degli oneri, con compensazione degli stessi.
Assume l'appellante che «[…] la complessità della vicenda, fortemente condizionata dal comportamento dell'utente (che ha prima chiesto il ricalcolo delle fatture e poi ha lasciato
l'immobile senza comunicare alcunché) avrebbe dovuto imporre - anche in caso di accoglimento della domanda - quanto meno la compensazione delle spese di lite […]»
(appello, pag. 10).
Si dissente.
Premesso che il Tribunale, da un punto di vista sostanziale non ha accolto la domanda del semmai ha rigettato quella di , sta di fatto che la vicenda, come appare Per_1 Parte_1
pagina 11 di 13 manifesto dalla sintesi che se ne è fatta, non è in alcun modo complessa;
né indica i Parte_1 profili che la renderebbero tale.
Quanto al comportamento di tenuto conto del rigetto dei mezzi di merito e, Per_1 comunque, della indisponibilità di numerosi documenti ai quali fa riferimento Parte_1
(ossia quelli del suo fascicolo di parte, non depositato in appello), non se ne può qui effettuare una rivalutazione, neppure ai fini di regolare le spese;
il cui onere, peraltro, non va a sanzionare o premiare le condotte delle parti, ma risponde all'esigenza di mandare chi risulta vittorioso esente da spese, ponendole a carico di chi vi ha dato causa.
Ritiene la Corte che nel presente caso, dunque, non sussisterebbero gravi ed eccezionali ragioni, esplicitabili nella motivazione, per una compensazione ai sensi dell'art. 92 co. 2^, nel testo ratione temporis applicabile alla causa, iniziata in prime cure nel 2012.
9. Le domande subordinate di sono assorbite. CP_1
Peraltro, è appena il caso di osservare che l'appello, in realtà, non era diretto contro tale società, non avendo gravato la sentenza laddove l'ha condannata a mallevare Parte_1
e a rimborsarle le spese. CP_1
10. Le spese anticipate da per l'appello restano a suo carico, in quanto Parte_1 soccombente;
senza obblighi verso gli eredi di in quanto non costituiti. Per_1
Neppure v'è luogo a onerare delle spese di dal momento che, come Parte_1 CP_1 già rilevato, la citazione in secondo grado non corrisponde alla proposizione di una impugnazione contro di lei: si impone dunque, in difetto di soccombenza, la compensazione.
Sussistono invece le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti degli EREDI di Parte_1 Per_1
pagina 12 di 13 nonché di avverso la sentenza n. 158/2021 emessa dal Tribunale di Per_1 CP_1
Pisa e pubblicata il 10/02/2021;
2. dichiara irripetibili le spese processuali d'appello sostenute da;
Parte_1
3. compensa integralmente fra e le spese processuali del grado;
Parte_1 CP_1
4. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni per il raddoppio del Parte_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 520/2021 promossa da:
(PI/cf: ), con il patrocinio dell'Avv. LUIGI BIMBI, domicilio eletto Parte_1 P.IVA_1 presso l'Avv. FRANCESCO GESESS;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
EREDI di (cf: , deceduto il 25.9.023, Persona_1 C.F._1 contumaci;
(PI/cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE CP_1 P.IVA_2
ME;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 158/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 10/02/2021.
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: annullare e/o riformare -sulla base di quanto dedotto in narrativa- anche in punto di spese- la sentenza del Tribunale di Pisa, dr. Pruneti nr. 158/2021 del 05.02.2021 pagina 1 di 13 pubblicata in data 10.02.2021 notificata al domicilio eletto in data 19.02.2021, e per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto e rigettare conseguentemente la domanda proposta dal sig. , confermando altresì l' ingiunzione Per_1 opposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio e conseguente condanna alla refusione delle spese di lite e delle somme tutte eventualmente liquidate per effetto della pronuncia di primo grado”.
Per la parte appellata CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze:
“In caso di accoglimento dell'appello principale proposto da , in tesi rigettare le Parte_1 domande avanzate dal sig. relative a vizi formali della ingiunzione di Persona_1 pagamento n. 2011/0406956 in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando l'ingiunzione medesima;
in ipotesi di un eventuale accoglimento delle domande avanzate dal sig. per vizi inerenti il merito del tributo tenere comunque indenne la Persona_1 resistente da qualsiasi responsabilità e conseguenza in merito alla condanna delle spese di giudizio.
-In caso di rigetto dell'appello principale proposto da venga confermata per le Parte_1 spese di giudizio di primo grado la manleva del gestore del servizio idrico nei confronti di
. CP_1
-In ogni caso non vi sia comunque condanna della al pagamento delle spese legali CP_1 del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Persona_1
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1
158/2021 pubblicata il 10/02/2021, con la quale il Tribunale di Pisa ha accolto l'opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 promossa nel 2012 dal avverso l'ingiunzione n. Per_1
2011/0406956, con cui concessionaria della riscossione per gli CP_1 Parte_1 aveva ingiunto di pagare la somma di € 8.397,42 per il mancato pagamento delle fatture
45/03- 64168 del 3.4.2003, 45/2003 -115334 del 6.5.03, 1/2005 - 235486 del 31.3.2005, oltre interessi, spese di riscossione e di notifica.
1.1 Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal così Per_1 motivando:
Argomenta, infatti, correttamente l'attore che, avendo trasferito in data 2.01.2004 la propria residenza dal Comune di Pieve a Nievole a quello di Pistoia (doc. 4 citazione), i solleciti di pagamento inviati da (docc. 8, 9, 10 allegati da quest'ultima) presso Parte_1
pagina 2 di 13 il primo indirizzo siano inidonei ad interrompere il termine prescrizionale: è documentato, del resto, che le racc. a/r inviate dal somministrante siano tornate al mittente perché il destinatario risultava sconosciuto all'indirizzo o irreperibile.
Com'è noto, a mente dell'art. 2943 c.c., l'effetto interruttivo presuppone la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario ex artt. 1333, 1335 c.c., (cfr. tra le altre
Cass. n. 12480/2013), conoscibilità che si ricollega, tuttavia, al corretto invio dell'intimazione presso l'indirizzo del debitore.
Il primo, utile, atto interruttivo è costituito, allora, dall'avviso di pagamento, prodromico alla ingiunzione da parte dell'ente di riscossione, tuttavia pervenuto al destinatario nel 2011, ossia in un momento in cui era già decorso uno iato temporale superiore al quinquennio.
Non coglie nel segno, al riguardo, la tesi della convenuta per la quale Parte_1
l'effetto interruttivo della prescrizione si sarebbe verificato anche mercé le messe in mora inviate presso l'indirizzo ove era ubicata la fornitura. Le circostanze che siffatto indirizzo sia stato eletto ai fini della fornitura e che la relativa variazione non sia stata comunicata alla società ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, non consentono, invero, di addebitare all'utente la colpa della mancata conoscenza/conoscibilità dell'atto sì da ritenere integrata la presunzione ex art. 1335 c.c.: già ad una disamina in astratto, l'argomento prova troppo;
in concreto, è assorbente il rilievo per il quale al momento dell'invio delle intimazioni di pagamento, il rapporto di somministrazione era cessato e addirittura era stato rimosso il relativo contatore (cfr. comparsa , non Parte_1 potendosi di evidenza predicare una ultrattività del contratto tale da imporre
l'adempimento rimproverato al . Per_1
1.2 L'appello è articolato nei seguenti motivi.
1.2.a “
1. in iudicando. Errata interpretazione e valutazione dei fatti ed atti di CP_2 causa. Conseguente violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 6 del regolamento del servizio idrico integrato, degli artt. 1219, 1335 c.c. e 2948 comma 1 nr. 4 cpc.”
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, al momento in cui ha trasferito Per_1 la sua residenza da Pieve a Nevole a Pistoia (ossia il 2.1.2004), «[…] era ancora in itinere la pratica di sgravio per perdita occulta che si è conclusa con l'emissione della fattura 01.2005.235486 (doc.n. 7). […]» (appello, pag. 6, enfasi della parte).
pagina 3 di 13 Pertanto, l'indirizzo di Via Don Minzoni 31 Pieve a Nievole (dove era erogata la fornitura cui il credito si riferiva) costituiva, anche dopo la rimozione del contatore, un valido indirizzo, non avendo comunicato ad la variazione. Per_1 Parte_1
Del resto, per l'indirizzo di Via Don Minzoni poteva costituire un indirizzo Parte_1 ancora utile per la fornitura, ove, a esempio, avesse ivi mantenuto una seconda casa o Per_1 un pied-à-terre per una attività lavorativa.
Era stato documentato (docc. 22-27) che sia le fatture che le lettere di sollecito e costituzione in mora dell'utente erano sempre state utilmente indirizzate al domicilio ove era ubicata la fornitura, eletto nel contratto ai fini della somministrazione resa dal gestore del servizio idrico integrato.
Niente altro si poteva pretendere da , che gestisce circa 350mila utenze. Parte_1
Pertanto, Via Don Minzoni 31 costituiva a tutti gli effetti, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, un valido indirizzo per poggiarvi la presunzione dell'art. 1335 c.c.-
Né era vero che avesse dato prova contraria rispetto a tale presunzione, poiché Per_1 questi non aveva in alcun modo dimostrato di avere comunicato il cambio di indirizzo, avendone fatto menzione solo in sede di interrogatorio fo0rmale.
L'art. 6 co. 6^ del Regolamento del S.I.I. stabiliva: “Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile”.
Infine, la stessa giurisprudenza del Tribunale di Pisa era nel senso di addossare all'utente la responsabilità di non avere comunicato cambi di indirizzo.
1.2.b “
2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1335. C.c. e dell'art. CP_2
2948 IV comma c.c.”
Prosegue l'appellante, affermando che, in conseguenza, la sua pretesa di pagamento, fatta valere mediante era pienamente fondata, perché il termine di prescrizione CP_1 quinquennale, grazie alle interruzioni dimostrate (ossia a tre solleciti di pagamento: docc. 8-
10), non s'era mai compiuto.
1.2.c “
2. Erroneità della sentenza anche sul capo afferente alla condanna alle spese di lite.”
pagina 4 di 13 , in via gradata, chiede che le spese siano compensate. Parte_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha Persona_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Egli ha ribadito che quel che contava, anche nei confronti dei terzi, era – ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. – che il 2.1.2004 egli era emigrato dal Comune di Pieve a Nievole
a quello di Pistoia.
Ha poi negato che esista un qualche documento attribuibile a che legittimasse Per_1
l'esistenza di un suo domicilio eletto.
Ha contraddetto anche quanto sostenuto da in merito alla sopravvivenza, alla Parte_1 data del 2.1.2004, del contratto di somministrazione, perché la stessa società somministrante aveva ammesso che a quella data era stato addirittura rimosso il contatore.
Era inconferente il richiamo degli artt. 5 e 6 del Regolamento del S.I.I., dal momento che
«[…] l'eventuale mancata comunicazione del recesso (art 6) e la mancata comunicazione della volturazione (art. 5) hanno come effetto quello di rendere il recedente solidalmente obbligato con il subentrante, ma nulla dicono in ordine ad eventuali elezioni di domicilio
(che non sono mai state provate in causa) di ultrattività dello stesso e niente soprattutto dicono in punto di interruzione della prescrizione […]» (comparsa di costituzione, pag. 7).
Infine, ha ribadito motivi di opposizione restati assorbiti.
3. Anche si è costituita, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe. CP_1
La società, in sostanza, ha resistito all'appello; ma, per il caso in cui esso fosse recepito, ha chiesto il rigetto delle eccezioni di inerenti vizi formali della ingiunzione di Per_1 pagamento;
e ha chiesto altresì la conferma della malleva a carico di già disposta Parte_1 dal Tribunale.
pagina 5 di 13 4. La Corte, su dichiarazione del procuratore di ha dichiarato interrotto il Per_1 processo con ordinanza del 19.10.2023, essendo l'appellato deceduto il 25.9.2023. ha riassunto il giudizio con ricorso depositato il 10.11.2023, notificandolo, Parte_1 assieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, a nonché, ai sensi dell'art. CP_1
303 co. 2^ c.p.c., impersonalmente e collettivamente agli eredi di presso il suo ultimo Per_1 domicilio di Pistoia.
All'udienza, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., nessuno si è costituito per gli eredi, mentre ha dimesso note scritte per richiamare le sue originarie conclusioni. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20.6.2024, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato.
5. Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli eredi di . Persona_1
si è avvalsa della norma (art. 303 co. 2^ c.p.c.) che, entro l'anno dall'avvenuto Parte_1 decesso, le consentiva di notificare collettivamente e impersonalmente l'atto di riassunzione e il decreto di fissazione di udienza: e ha documentato la regolarità della notifica, avvenuta per posta e perfezionata con deposito del plico in ufficio e compimento da parte dell'agente postale delle dovute formalità (cfr produzione del 15.12.2023), trascorso inutilmente il termine di giacenza.
La circostanza che la riassumente abbia del tutto omesso l'individuazione degli eredi non ha, almeno a questi fini processuali, rilievo, applicandosi il principio secondo il quale «Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 secondo comma cod. proc. civ., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o pagina 6 di 13 contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.» (Cass. sez. 3^ civ. 22.12.1998 n. 12783 rv 521873; conf.: Cass. sez. 3^ civ.
29.9.2017 n. 22797 rv 654506).
6. Constata poi il collegio, sempre in via preliminare, che non ha depositato in Parte_1 appello il suo fascicolo di parte coi relativi documenti.
6.1 La causa è iniziata nel 2012 e nel fascicolo telematico del primo grado (n. 1849/2012 rg), al quale il giudice d'appello ha accesso, sono contenuti solo pochi atti di (note Parte_1
d'udienza e scritti finali) e nessun documento.
Il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado è stato acquisito, ma, secondo norma, non si rinviene dentro alcun fascicolo di parte di Parte_1
Nell'atto di impugnazione, telematico, in calce è contenuto il seguente indice:
Si produce a fascicolo di parte: A) copia conforme all'originale della sentenza impugnata;
B) fascicolo di parte di primo grado, ad oggi non disponibile.
La formulazione contraddittoria (Si produce a fascicolo di parte … fascicolo di parte di primo grado, ad oggi non disponibile) fa comunque comprendere che, a quella data, nessun fascicolo di parte è stato depositato: e, difatti, fra gli allegati depositati al momento di iscrivere a ruolo la causa, non ve ne è traccia, essendo prodotte solo le prove delle notificazioni e la sentenza impugnata.
Mai, in seguito, ha depositato il proprio fascicolo o ha proposto istanze che lo Parte_1 concernessero.
E ciò, nonostante che, ancora con il decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 20.5.2024, le parti fossero state espressamente invitate a verificare le proprie produzioni, eventualmente integrandole (“… dispone … che le parti alleghino alle note, ove il fascicolo di parte non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea …”).
La mancanza dei documenti, dunque, non può dipendere da disfunzioni dell'ufficio, ma va attribuita alla parte stessa.
pagina 7 di 13 6.2 Come questa stessa Corte territoriale ha già avuto modo di affermare (vedi App. FI,
III, sentenza n. 1800/2023 pubblicata il 7.9.2023; App. FI, III, sentenza n. 1262/2023 pubblicata il 14.6.2023), deve applicarsi il principio di acquisizione (o di non dispersione) della prova, il quale, nella giurisprudenza di legittimità, che se ne è occupata in successivi e progressivi approfondimenti (SSUU 28498/2005, SSUU 3033/2013 e SSUU 4835/2023), è stato delineato in questi termini generali:
(-) per i documenti non ridepositati in appello, occorre:
(=) presumere che il loro contenuto sia quello indicato dal primo giudice, che li ha esaminati;
(=) supplire, per ricostruirne il contenuto, con quanto emerge dal dibattito processuale e dagli atti delle parti e del giudice;
(-) ove, ciò nonostante, il contenuto di un documento resti ignoto (o non sufficientemente certo o non sufficientemente dettagliato, a seconda delle esigenze), il deficit, se rilevante ai fini della decisione, dovrà pesare sulla parte che (a prescindere se sia quella che in origine aveva depositato il documento) intende avvalersene per contraddire quanto il primo giudice ha scritto ovvero per suffragare le proprie tesi.
7. Deve a questo punto rilevare la Corte che l'appello non può essere accolto, nei suoi motivi di merito, dal momento che esso porterebbe, in caso di riforma della sentenza, a una condanna (poiché tale sarebbe l'effetto concreto del rigetto dell'opposizione ex art. 3 R.D.
639/1910, che è un giudizio di cognizione nel quale la parte opposta ha veste d'attore: Cass. sez. 3^ civ. ord.
8.2.2023 n. 3843 rv 666803-01; Cass. sez. 3^ civ. ord. 26.7.2022 n. 23346 rv
665437-01) nei confronti di soggetti, quali sono gli eredi del che in alcun modo sono Per_1 stati individuati, potendosi sinanche dubitare della loro esistenza.
Sul piano processuale, opera la norma di favore dell'art. 303 co. 2^ c.p.c., come si è già avuto modo di osservare nel dichiarare la contumacia degli eredi (supra, § 5), poiché essa ha la funzione di assicurare una pronta ripresa del processo interrotto, esentando la parte interessata alla prosecuzione dallo svolgere previe indagini.
Diversamente avviene sul piano sostanziale, dove torna a valere il principio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, essendo la titolarità effettiva del debito, anche sul pagina 8 di 13 piano passivo, un elemento costitutivo della domanda, deve l'attore – in questo caso Pt_1
– dapprima individuare i propri debitori e poi fornire la prova che siano tali.
[...]
Per contro, nel presente caso, mai ha indicato chi siano gli eredi, men che Parte_1 meno ha fornito una qualsiasi prova in merito;
come se, a ben vedere, l'art. 303 co. 2^ c.p.c. valesse non solo sul piano processuale, ma anche su quello sostanziale.
7.1 La S.C., al cui insegnamento il collegio intende uniformarsi, ha avuto modo di spiegare (Cass. sez. 2^ civ. 18.5.2022 n. 15995, in motivazione sull'ottavo motivo):
Occorre distinguere però la idoneità dell'atto di riassunzione a riattivare il processo nei confronti degli eredi citati impersonalmente - e dal suo proseguire quindi ritualmente ancorché uno o più eredi restino contumaci - dalla possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro.
Paradossalmente la parte che pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all'intimato di opporsi esecutivamente.
Per contro va chiarito che è il giudizio di cognizione in cui si stanno definendo i debiti del de cuius la sede in cui l'attore deve, anche dopo la riassunzione favorita dalla notifica.
Né potrebbe essere diversamente, se si pone mente alla normativa successoria. Gli artt.
752 e 754 c.c., a tacer d'altro, precisano che i debiti ereditari non sono solidali, ma che i coeredi vi contribuiscono pro quota e sono tenuti verso i creditori in proporzione alla loro quota ereditaria, cosicché la condanna nel giudizio di riassunzione non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori incombenti su chi vanta la pretesa.
Non può, dunque, il collegio accogliere la domanda di rigettata dal Tribunale Parte_1
e riproposta in appello, perché non potrebbe condannare soggetti non individuati, eredi ipotetici secondo quote ignote.
Questo deficit incide, a monte, sull'accertamento di chi sia (e in quale misura) il debitore, accertamento che il giudice è chiamato a compiere anche di ufficio e che spetta a chi agisce suffragare con allegazioni e prove, riguardano uno dei primi fondamenti del diritto di credito dedotto in causa.
pagina 9 di 13 7.2 È ben vero che il riassumente può ben convenire in giudizio i meri chiamati all'eredità e che, ove questi non contestino d'essere eredi, nessuna altra attività è richiesta all'attore, neppure sul piano sostanziale.
Me, nel presente caso, da un lato, non v'è alcuna prova che siano stati convenuti soggetti chiamati alla eredità, dall'altro, la loro contumacia inibisce il meccanismo dell'art. 115 c.p.c.-
Difatti, la S.C., nel riaffermare la distinzione che occorre avere ben presente fra l'aspetto processuale (art. 303 co. 2^ c.p.c.) e quello sostanziale (titolarità passiva del rapporto dedotto), ha avuto modo di precisare (Cass. sez. 3^ civ. 16.11.2020 n. 25885, in motivazione):
La prova della qualità di erede può venire in rilievo:
- sotto il profilo del rapporto processuale, laddove si verifichi il fenomeno della successione a titolo universale in seguito al decesso della parte ritualmente evocata - contumace o costituita - ovvero della parte che ha agito in giudizio, ex art. 110 c.p.c., occorrendo in tale caso verificare se il processo sia stato correttamente riassunto (art. 303
c.p.c.) o proseguito (art. 302 c.p.c.) nei confronti della ovvero dalla persona succeduta "in universum jus" al "de cuius" e quindi subentrata anche nella stessa posizione da quello rivestita nel rapporto giuridico controverso;
- sotto il profilo del rapporto di diritto sostanziale, riverberandosi «il fenomeno successorio sul piano dell'accertamento della effettiva titolarità - dal lato attivo o passivo - del rapporto obbligatorio oggetto del giudizio, in capo al soggetto che ha partecipato al processo in luogo della originaria parte processuale, deceduta nelle more del giudizio.
I due profili non possono essere confusi, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina processuale come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa.
Sul piano sostanziale, dunque la prova della qualità di erede (e, di conseguenza, la prova d'essere subentrato nel debito di doveva essere fornita, con qualsiasi mezzo, Persona_1 da qui non alleviata nel suo onere dall'art. 115 c.p.c., stante la contumacia dei Parte_1 soggetti riassunti.
pagina 10 di 13 Tale prova è esclusa in radice, posto che non ha neppure allegato chi siano gli Parte_1 eredi;
né ha depositato documenti che attestino l'esistenza di chiamati alla eredità, né di quale fosse lo stato di famiglia del defunto, né, insomma, un qualche altro elemento utile.
7.3 La questione che qui si rileva va considerata questione di mero diritto, come tale non implicante la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 101 co. 2^ c.p.c.-
Invero, la S.C. ha chiarito che L'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti (così, fra le ultime note, Cass. SSUU 3.12.2024 n. 30883 rv 672848-01;
Cass. sez. 3^ civ. ord. 11.3.2025 n. 6483 rv 674227-01).
È ovvio che la questione rimessa al controllo officioso della Corte, ossia la verifica della individuazione, dopo la morte del debitore originario, dei suoi eredi, ossia di coloro che sarebbero oggi i debitori di non implica alcuna alterazione del quadro fattuale;
e si Parte_1 risolve, per l'appunto, né più né meno che nella verifica degli elementi costitutivi della domanda di per come essa li ha forniti a suffragio della domanda stessa;
la quale, Parte_1 dopo il decesso di in tanto può essere fondata, in quanto sia diretta contro chi Persona_1 effettivamente è divenuto titolare di quel debito e nella misura in cui lo è diventato, stante la non solidarietà vigente in materia successoria.
7.4 L'esame dei motivi di merito è assorbito, perché, quand'anche fondati, non potrebbero portare alla condanna degli eredi di in quanto non individuati e Persona_1 non dimostrati tali.
8. L'ultimo motivo, sulle spese, può invece essere utilmente esaminato, perché concerne la revoca della condanna alla refusione degli oneri, con compensazione degli stessi.
Assume l'appellante che «[…] la complessità della vicenda, fortemente condizionata dal comportamento dell'utente (che ha prima chiesto il ricalcolo delle fatture e poi ha lasciato
l'immobile senza comunicare alcunché) avrebbe dovuto imporre - anche in caso di accoglimento della domanda - quanto meno la compensazione delle spese di lite […]»
(appello, pag. 10).
Si dissente.
Premesso che il Tribunale, da un punto di vista sostanziale non ha accolto la domanda del semmai ha rigettato quella di , sta di fatto che la vicenda, come appare Per_1 Parte_1
pagina 11 di 13 manifesto dalla sintesi che se ne è fatta, non è in alcun modo complessa;
né indica i Parte_1 profili che la renderebbero tale.
Quanto al comportamento di tenuto conto del rigetto dei mezzi di merito e, Per_1 comunque, della indisponibilità di numerosi documenti ai quali fa riferimento Parte_1
(ossia quelli del suo fascicolo di parte, non depositato in appello), non se ne può qui effettuare una rivalutazione, neppure ai fini di regolare le spese;
il cui onere, peraltro, non va a sanzionare o premiare le condotte delle parti, ma risponde all'esigenza di mandare chi risulta vittorioso esente da spese, ponendole a carico di chi vi ha dato causa.
Ritiene la Corte che nel presente caso, dunque, non sussisterebbero gravi ed eccezionali ragioni, esplicitabili nella motivazione, per una compensazione ai sensi dell'art. 92 co. 2^, nel testo ratione temporis applicabile alla causa, iniziata in prime cure nel 2012.
9. Le domande subordinate di sono assorbite. CP_1
Peraltro, è appena il caso di osservare che l'appello, in realtà, non era diretto contro tale società, non avendo gravato la sentenza laddove l'ha condannata a mallevare Parte_1
e a rimborsarle le spese. CP_1
10. Le spese anticipate da per l'appello restano a suo carico, in quanto Parte_1 soccombente;
senza obblighi verso gli eredi di in quanto non costituiti. Per_1
Neppure v'è luogo a onerare delle spese di dal momento che, come Parte_1 CP_1 già rilevato, la citazione in secondo grado non corrisponde alla proposizione di una impugnazione contro di lei: si impone dunque, in difetto di soccombenza, la compensazione.
Sussistono invece le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti degli EREDI di Parte_1 Per_1
pagina 12 di 13 nonché di avverso la sentenza n. 158/2021 emessa dal Tribunale di Per_1 CP_1
Pisa e pubblicata il 10/02/2021;
2. dichiara irripetibili le spese processuali d'appello sostenute da;
Parte_1
3. compensa integralmente fra e le spese processuali del grado;
Parte_1 CP_1
4. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni per il raddoppio del Parte_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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