CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 148/2023, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Mascellaro ed elettivamente TE domiciliato presso il suo studio;
appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Marca Lacarra ed Elisabetta Controparte_1
Vaccarella;
contumace Controparte_2
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bari n. 4656/2022 pubblicata in data
15.12.2022;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
15.10.2024.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi TE al Tribunale di Bari, , chiedendo l'accertamento della proprietà Controparte_2 esclusiva del fondo rustico n. 215 sito in Gravina di Puglia alla contrada Pavone, di cui al foglio 39, particelle 358-320/2-320/3, nonché di dichiarare illegittimo e sine titulo il possesso del predetto fondo da parte del convenuto, ordinando allo stesso il rilascio del bene, con condanna al pagamento della somma di € 400,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio. pagina 1 di 8 All'uopo, allegava:
- che la , subentrata all'ERSAP, con atto notarile (rep. n. 69221) del CP_3
25.07.2018, trascritto il 31.07.2018, aveva autorizzato il suo subentro nella continuazione del rapporto di assegnazione del podere sito in Gravina di Puglia alla contrada Pavone (costituito da un fondo rustico, al foglio 39, particella 358, 320/2,
320/3) che, in data 17.10.1959, era stato assegnato al suo defunto genitore;
- che, con successivo atto notarile (rep. n. 70164) del 02.07.2019, la CP_3 aveva altresì dichiarato la cessazione del riservato dominio sul bene oggetto di causa, dando atto dell'avvenuto pagamento, da parte di essa istante, di ogni somma dovuta, autorizzando il Conservatore dei RR.II. ad annotare l'avvenuta affrancazione del riservato dominio;
- che, per l'effetto, chiedeva che (che aveva il possesso del predetto Controparte_2 bene senza averne titolo e lo coltivava facendo propri i frutti naturali), lo rilasciasse in suo favore.
Si costituiva, con comparsa del 24.09.2021, , che deduceva che, da Controparte_2 più di quarant'anni, svolgeva lavori agricoli sul predetto bene per conto dei coniugi
[...]
(deceduto nel 2018) e , per mera amicizia, in quanto questi _1 Controparte_1 ultimi avevano acquistato il bene immobile da uno degli eredi dell'originario assegnatario dell'ERSAP, , padre dell'attrice. Persona_2
Chiedeva pertanto di autorizzare la chiamata in causa di . Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva, con comparsa del 03.09.2021,
[...]
, la quale allegava: CP_1
- che, nel 1970, l'originario proprietario del bene oggetto di causa ( ), Persona_2 aveva ceduto a lei e a suo marito la detenzione ed il possesso del predetto bene, dietro un corrispettivo di lire 22.000.000, rinunciando all'assegnazione in suo favore e retrocedendo il compendio in favore dell'ente, con atto del 1977;
- che anche i figli del con il medesimo atto autenticato, avevano rinunciato ER all'assegnazione del predetto bene;
- che, dal 1970, il fondo era stato sempre coltivato da lei (imprenditrice agricola) e da suo marito, anche attraverso il loro agricoltore ed altri operai, ricevendo a CP_2 suo nome contributi agricoli.
Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda, in quanto il provvedimento di assegnazione del subentro in capo alla era illegittimo, avendo il - e i suoi eredi - TE ER rinunciato a ogni diritto sul bene in questione;
in subordine, chiedeva di sospendere il pagina 2 di 8 processo in attesa delle determinazioni della in sede di annullamento del CP_3 provvedimento;
in ulteriore subordine, di accertare che il podere era stato da lei continuativamente detenuto e posseduto sin dal 1970.
Nel corso del giudizio, l'attrice rinunciava alla domanda nei confronti del e CP_2 proseguiva il giudizio nei soli confronti della terza chiamata.
Con sentenza depositata in data 15.1.2023, il Tribunale di Bari rigettava la domanda, esponendo che, pur avendo l'attrice dato prova del suo diritto, la terza chiamata - sia pur in via di eccezione riconvenzionale - aveva dimostrato l'avvenuto acquisto per usucapione, il che era sufficiente a paralizzare la domanda dell'attrice.
Avverso detta sentenza, interponeva appello la la quale osservava: TE
1. che i beni in questione erano, da sempre, appartenuti all'ERSAP prima e alla CP_3
poi, e quindi, essendo terreni della riforma fondiaria, non erano usucapibili,
[...] restando il concessionario di un fondo ERSAP un mero detentore;
2. che il (deceduto) e la moglie erano dei soggetti sconosciuti all'ERSAP e alla _1
, per cui nessun acquisto per usucapione poteva dirsi maturato, non CP_3 essendo sufficiente il solo possesso pacifico ed ininterrotto di beni affetti da un regime vincolistico pubblico.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolta la domanda e, per l'effetto, ordinato il rilascio del bene immobile in suo favore.
Si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando che il Controparte_1 ER padre della attrice appellante, era già divenuto proprietario del podere acquistato con atto di assegnazione e vendita del 1959 (con patto di riservato dominio) per aver versato n. 15 rate, sicchè il riservato dominio dell'ERSAP già non esisteva più nel 1970 allorquando aveva – previa cessione del - iniziato a detenere il bene coltivandolo ER
e possedendolo uti dominus sino al maturarsi dell'usucapione, a prescindere dalla conclusione formale dell'iter di assegnazione.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
15.10.2024, dove veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che - giusta quanto pacifico presso la giurisprudenza di legittimità – “i terreni acquisiti al patrimonio degli Enti di sviluppo, destinati al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera, per trent'anni dalla prima assegnazione sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile, non abrogato dalla l. 10 maggio
pagina 3 di 8 1976 n. 346 e, perciò, non sono usucapibili, pure se affrancati (ai sensi della l. 30 aprile
1976 n. 386) o riscattati (ai sensi dell'art. 1 l. 29 maggio 1967 n. 379), neppure dall'ente assegnante o dai coltivatori diretti o da altri manuali coltivatori della terra, ai quali invece sono alienabili, a norma dell'art. 4 di quest'ultima legge «fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione» (in termini, Cass. 26 maggio 1998
n. 5227; altresì, Cass. 16 settembre 1995 n. 9775).
Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 830 c.c. e art. 828 c.c., comma 2, i beni immobili del patrimonio indisponibile degli enti pubblici non territoriali possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica soltanto nei modi stabiliti dalla legge;
sicché “tale sottrazione non può verificarsi per effetto di possesso ed usucapione da parte di terzi, attesa l'incompatibilità di eventuali diritti reali in tal modo acquisiti con la destinazione dei beni in questione al soddisfacimento delle finalità pubbliche normativamente perseguite” (v. Cass. n. 12608/02).
Non occorre infatti, ai fini della concreta destinazione ad un pubblico servizio, un atto amministrativo ad hoc nei casi in cui, come nella specie, sia lo stesso legislatore a prevedere che il bene acquisito dall'ente sia destinato a particolari finalità pubbliche o di pubblico interesse (v. Cass. n. 7269/03); tale principio, affermato in tema di alloggi destinati ai "senza tetto" per cause belliche, può applicarsi anche ai terreni acquisiti dagli enti di riforma fondiaria, la cui istituzionale destinazione alla redistribuzione, ai sensi della L. n. 230 del 1950, art. 1, è prevista dalla stessa legge (cfr. Cass. 9.6.1987
n. 502), i cui principi sono stati richiamati dal Tribunale.
La Suprema Corte ha altresì ribadito che (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4430 del24/02/2009 (Rv. 607041) “i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge
n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue
l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite”.
Orbene, essendo stato il podere assegnato a - dante causa della Persona_2 odierna appellante - nel 1959 ed essendo l'assegnatario deceduto nel 1985, prima di pagina 4 di 8 aver riscattato o affrancato l'unità produttiva in questione, i beni de quo non erano usucapibili quantomeno sino al 1989.
L'assunto dell'appellata che, in primo grado, ha dedotto che la detenzione del podere le fosse stato ceduto nel 1970 da chi ne era divenuto pieno proprietario dietro corrispettivo
(di £ 22.000.000,00), a parere della Corte, è rimasto del tutto indimostrato: in primo luogo, va detto che la norma (nel testo modificato per effetto dell'entrata in vigore della
L. n. 376 del 1976) prevede che l'assegnazione del cespite sia soggetta al riservato dominio dell'E.R.S.A.C. fino al momento del pagamento della quindicesima annualità del prezzo.
L'effetto traslativo si produce, quindi, al momento del saldo della quindicesima annualità
(quest'ultima costituisce la "ultima rata di prezzo" alla quale va riconnesso, per precisa scelta legislativa, il venir meno della riserva di proprietà in favore dell'ente assegnatario,
e dunque il consolidamento dell'acquisto della proprietà del bene in capo all'assegnatario).
Ora, non può essere che nel 1970 il fosse divenuto proprietario “ipso iure” (v. ER comparsa di risposta dell'appellata) per effetto del pagamento della 15 “mensilità” (v. sempre comparsa della in sede di appello), posto che la norma si riferisce al CP_1 pagamento della quindicesima annualità, e quindi, tutt'al più, al 1974 (1959 + 15 anni).
Ne deriva che, sotto tale profilo, il dies a quo coincidente con il periodo di possesso vantato dalla (la quale avrebbe ricevuto il podere dal nel 1970), non può CP_1 ER coincidere con il 1970, poiché, a tale data, la proprietà si apparteneva ancora all'ERSAP in virtù del riservato dominio.
In secondo luogo, la prospettazione sostenuta in sede di appello, per contrastare il dato della non usucapibilità del podere, contrasta con quanto asserito dalla stessa nel CP_1 giudizio di primo grado, laddove aveva sostenuto che il avesse rinunciato ER all'assegnazione dietro corrispettivo: nell'atto pubblico del 1977 depositato agli atti, vi è sì l'atto di rinunzia del e dei figli, ma con l'annotazione che non era più in grado ER provvedere alla coltivazione del podere “per l'età avanzata”, sicchè retrocedeva il bene allo stesso Ente di sviluppo.
Non è pertanto documentato che, nel 1970, il avesse ceduto il podere al e ER _1 alla moglie dietro corrispettivo di £ 22.000.000, posto che solo nel 1977 vi è solo la rinunzia del al podere e la retrocessione all'ERSAP. ER
Quanto alla prova del possesso pacifico e continuativo, ininterrotto, sul podere per cui è causa, va detto che detta prova avrebbe dovuto, semmai, essere articolata a far data pagina 5 di 8 dal 1989, posto che - prima del 1989 - i terreni erano inusucapibili e nel 1970 il ER non era affatto proprietario del podere per cui si discute.
La prova del possesso, animus rem sibi habendi, è stata affidata alle seguenti circostanze, articolate nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2:
“vero che fin dal 1970 il signor (oggi deceduto) e la moglie signora ON [...]
possiedono e detengono ai fini della coltivazione il podere in contrada CP_1 produttiva 215 sito in agro di Gravina di Puglia alla contrada Pavone”; “i coniugi – _1 hanno provveduto a manutenere anche il manufatto ivi esistente”; “i coniugi CP_1
– periodicamente e sempre durante la stagione estiva dal 1970 ad oggi _1 CP_1 trascorrono periodi di tempo presso l'immobile sito sul podere, ospitando parenti e amici”.
Tale essendo il tenore delle richieste istruttorie di prova orale, deve evidenziarsi la loro inammissibilità: l'appellata non ha indicato quando sarebbe iniziato il possesso uti dominus, dato che, quantomeno sino al 1989 (ossia a trent'anni dalla prima assegnazione), non avrebbe potuto usucapire il terreno in considerazione, per le ragioni anzidette;
l'espressione di aver posseduto “per oltre vent'anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
E' mancata, dunque, l'articolazione di capitoli specifici di prova atti a dimostrare il tempo del possesso (a far data dal 1989) e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale appellata ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio;
né risulta che, in sede di appello, la abbia reiterato le CP_1 richieste di prova orale.
Era necessaria, insomma - ma non risulta vi sia stata - la dimostrazione del come, del perchè e del quando la originaria convenuta, avesse iniziato a possedere uti CP_1 dominus, non essendo sufficiente, a tal fine, una semplice dichiarazione di aver posseduto o manutenuto il podere e neppure di aver trascorso pomeriggi estivi in compagnia di parenti e amici.
Quanto all'argomentazione utilizzata dal primo Giudice, relativa al principio di non contestazione (per non aver l'appellante contestato nella prima memoria che la CP_1 coltivasse il podere per cui è causa dal 1970) - a prescindere dal fatto che, nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2), parte appellante ha contestato la qualità di possessore in capo alla (evidenziando che detti terreni per legge CP_1 non potevano essere usucapiti, né aveva mai rivestito la qualità di possessore) - va detto che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. può applicarsi non al pagina 6 di 8 diritto di proprietà in sé, quanto al fatto costitutivo del diritto di proprietà preteso dalla controparte, ove lo stesso sia stato allegato con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso.
A tal fine, il fatto costitutivo del diritto azionato non è stato adeguatamente allegato in tutti i suoi elementi, posto che è stato agganciato a una circostanza (che il ER avesse ceduto il podere da proprietario nel 1970 all'appellata e al marito) che risulta smentito dalle risultanze istruttorie, né ha trovato riscontro nella documentazione versata.
Con riguardo a quest'ultima, tale documentazione non appare probante al riguardo, posto che risulta depositata: una mera comunicazione all'Ufficio conservazione dei terreni per variazione (coltura del terreno) al foglio di mappa 39, p.lla 140, da pascolo a seminativo;
comunicazioni Enel per la fornitura di energia elettrica e ricevute di guardia campestre, che nulla provano sull'animus possidendi (apparendo compatibili con la mera tolleranza del proprietario o con la qualità di conduttore piuttosto che di proprietario).
Viceversa, risulta una comunicazione ERSAP del 12.12.1991, che indica il sig. ON
(marito della appellata) quale “conduttore” del podere sito in Gravina alla località
Pavone, proprio a riprova dell'assenza dell'elemento soggettivo dell'animus rem sibi habendi.
In definitiva, è mancata la dimostrazione del possesso uti dominus, in quanto fino al
1989 non potevano usucapire alcunchè; dopo il 1989, non risulta né come né quando il e la moglie avessero iniziato a comportarsi da proprietari, risultando meri _1 conduttori del terreno e non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto.
Nè gli elementi di giudizio indicati, quali il pagamento delle fatture Enel o della guardia campestre o la ricezione di aiuti agricoli sono idonei a colmare la dimostrazione che la era tenuta a dare in ordine al suo possesso uti dominus, trattandosi di eventi CP_1 neutri, non specificamente pertinenti ad identificare un possesso uti dominus.
Quanto alla contestazione, in capo alla della qualità di proprietaria TE
(asseritamente per non avere i requisiti previsti dalla legge per il subentro nell'assegnazione e il riscatto del fondo), essendovi agli atti atto pubblico di riscatto del bene per rogito del notaio del 2.7.2019 e cancellazione del patto di riservato ER dominio in capo alla regione con atto per notar del 25.7.2018, ogni CP_3 ER contestazione sulla legittimità degli atti amministrativi che hanno riconosciuto il subentro nell'assegnazione del podere in capo alla non possono essere fatte TE
pagina 7 di 8 valere in questa sede, posto che la avrebbe dovuto impugnare, in quanto CP_1 illegittimi, i relativi atti amministrativi (atto dirigenziale del 4.4.2019) con cui la CP_3
ha cancellato il riservato dominio ed autorizzato il subentro nella continuazione
[...] del rapporto di assegnazione del fondo rustico con entrostante casa colonica per cui è causa.
Sussistendo la legittimazione della ed apparendo l'occupazione degli stessi da TE parte della sine titulo, deve quindi accogliersi la domanda dell'attrice ed CP_1 ordinarsi il rilascio dell'unità produttiva Podere 215, in agro di Gravina di Puglia, contrada Pavone, fg. 39, p.lla 358, 320/2, 320/3.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri DOM 55/14 e succ. modifi.)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della terza chiamata in causa TE
e del convenuto , disattesa o assorbita Controparte_1 Controparte_2 ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, previo accertamento della titolarità esclusiva di sul podere meglio identificato in atti (unità produttiva Podere n. 215, in TE agro di Gravina di Puglia, contrada Pavone, fg. 39, p.lla 358, 320/2, 320/3), ordina a il rilascio immediato del compendio immobiliare indicato nella piena Controparte_1 disponibilità di;
TE
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese dei due Controparte_1 gradi di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 3.807,00 per il primo grado e in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra e CP_4
. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 7.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 148/2023, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Mascellaro ed elettivamente TE domiciliato presso il suo studio;
appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Marca Lacarra ed Elisabetta Controparte_1
Vaccarella;
contumace Controparte_2
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bari n. 4656/2022 pubblicata in data
15.12.2022;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
15.10.2024.
Fatto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi TE al Tribunale di Bari, , chiedendo l'accertamento della proprietà Controparte_2 esclusiva del fondo rustico n. 215 sito in Gravina di Puglia alla contrada Pavone, di cui al foglio 39, particelle 358-320/2-320/3, nonché di dichiarare illegittimo e sine titulo il possesso del predetto fondo da parte del convenuto, ordinando allo stesso il rilascio del bene, con condanna al pagamento della somma di € 400,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio. pagina 1 di 8 All'uopo, allegava:
- che la , subentrata all'ERSAP, con atto notarile (rep. n. 69221) del CP_3
25.07.2018, trascritto il 31.07.2018, aveva autorizzato il suo subentro nella continuazione del rapporto di assegnazione del podere sito in Gravina di Puglia alla contrada Pavone (costituito da un fondo rustico, al foglio 39, particella 358, 320/2,
320/3) che, in data 17.10.1959, era stato assegnato al suo defunto genitore;
- che, con successivo atto notarile (rep. n. 70164) del 02.07.2019, la CP_3 aveva altresì dichiarato la cessazione del riservato dominio sul bene oggetto di causa, dando atto dell'avvenuto pagamento, da parte di essa istante, di ogni somma dovuta, autorizzando il Conservatore dei RR.II. ad annotare l'avvenuta affrancazione del riservato dominio;
- che, per l'effetto, chiedeva che (che aveva il possesso del predetto Controparte_2 bene senza averne titolo e lo coltivava facendo propri i frutti naturali), lo rilasciasse in suo favore.
Si costituiva, con comparsa del 24.09.2021, , che deduceva che, da Controparte_2 più di quarant'anni, svolgeva lavori agricoli sul predetto bene per conto dei coniugi
[...]
(deceduto nel 2018) e , per mera amicizia, in quanto questi _1 Controparte_1 ultimi avevano acquistato il bene immobile da uno degli eredi dell'originario assegnatario dell'ERSAP, , padre dell'attrice. Persona_2
Chiedeva pertanto di autorizzare la chiamata in causa di . Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva, con comparsa del 03.09.2021,
[...]
, la quale allegava: CP_1
- che, nel 1970, l'originario proprietario del bene oggetto di causa ( ), Persona_2 aveva ceduto a lei e a suo marito la detenzione ed il possesso del predetto bene, dietro un corrispettivo di lire 22.000.000, rinunciando all'assegnazione in suo favore e retrocedendo il compendio in favore dell'ente, con atto del 1977;
- che anche i figli del con il medesimo atto autenticato, avevano rinunciato ER all'assegnazione del predetto bene;
- che, dal 1970, il fondo era stato sempre coltivato da lei (imprenditrice agricola) e da suo marito, anche attraverso il loro agricoltore ed altri operai, ricevendo a CP_2 suo nome contributi agricoli.
Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda, in quanto il provvedimento di assegnazione del subentro in capo alla era illegittimo, avendo il - e i suoi eredi - TE ER rinunciato a ogni diritto sul bene in questione;
in subordine, chiedeva di sospendere il pagina 2 di 8 processo in attesa delle determinazioni della in sede di annullamento del CP_3 provvedimento;
in ulteriore subordine, di accertare che il podere era stato da lei continuativamente detenuto e posseduto sin dal 1970.
Nel corso del giudizio, l'attrice rinunciava alla domanda nei confronti del e CP_2 proseguiva il giudizio nei soli confronti della terza chiamata.
Con sentenza depositata in data 15.1.2023, il Tribunale di Bari rigettava la domanda, esponendo che, pur avendo l'attrice dato prova del suo diritto, la terza chiamata - sia pur in via di eccezione riconvenzionale - aveva dimostrato l'avvenuto acquisto per usucapione, il che era sufficiente a paralizzare la domanda dell'attrice.
Avverso detta sentenza, interponeva appello la la quale osservava: TE
1. che i beni in questione erano, da sempre, appartenuti all'ERSAP prima e alla CP_3
poi, e quindi, essendo terreni della riforma fondiaria, non erano usucapibili,
[...] restando il concessionario di un fondo ERSAP un mero detentore;
2. che il (deceduto) e la moglie erano dei soggetti sconosciuti all'ERSAP e alla _1
, per cui nessun acquisto per usucapione poteva dirsi maturato, non CP_3 essendo sufficiente il solo possesso pacifico ed ininterrotto di beni affetti da un regime vincolistico pubblico.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolta la domanda e, per l'effetto, ordinato il rilascio del bene immobile in suo favore.
Si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando che il Controparte_1 ER padre della attrice appellante, era già divenuto proprietario del podere acquistato con atto di assegnazione e vendita del 1959 (con patto di riservato dominio) per aver versato n. 15 rate, sicchè il riservato dominio dell'ERSAP già non esisteva più nel 1970 allorquando aveva – previa cessione del - iniziato a detenere il bene coltivandolo ER
e possedendolo uti dominus sino al maturarsi dell'usucapione, a prescindere dalla conclusione formale dell'iter di assegnazione.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
15.10.2024, dove veniva riservata per la decisione.
Diritto.
Va premesso che - giusta quanto pacifico presso la giurisprudenza di legittimità – “i terreni acquisiti al patrimonio degli Enti di sviluppo, destinati al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera, per trent'anni dalla prima assegnazione sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile, non abrogato dalla l. 10 maggio
pagina 3 di 8 1976 n. 346 e, perciò, non sono usucapibili, pure se affrancati (ai sensi della l. 30 aprile
1976 n. 386) o riscattati (ai sensi dell'art. 1 l. 29 maggio 1967 n. 379), neppure dall'ente assegnante o dai coltivatori diretti o da altri manuali coltivatori della terra, ai quali invece sono alienabili, a norma dell'art. 4 di quest'ultima legge «fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione» (in termini, Cass. 26 maggio 1998
n. 5227; altresì, Cass. 16 settembre 1995 n. 9775).
Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 830 c.c. e art. 828 c.c., comma 2, i beni immobili del patrimonio indisponibile degli enti pubblici non territoriali possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica soltanto nei modi stabiliti dalla legge;
sicché “tale sottrazione non può verificarsi per effetto di possesso ed usucapione da parte di terzi, attesa l'incompatibilità di eventuali diritti reali in tal modo acquisiti con la destinazione dei beni in questione al soddisfacimento delle finalità pubbliche normativamente perseguite” (v. Cass. n. 12608/02).
Non occorre infatti, ai fini della concreta destinazione ad un pubblico servizio, un atto amministrativo ad hoc nei casi in cui, come nella specie, sia lo stesso legislatore a prevedere che il bene acquisito dall'ente sia destinato a particolari finalità pubbliche o di pubblico interesse (v. Cass. n. 7269/03); tale principio, affermato in tema di alloggi destinati ai "senza tetto" per cause belliche, può applicarsi anche ai terreni acquisiti dagli enti di riforma fondiaria, la cui istituzionale destinazione alla redistribuzione, ai sensi della L. n. 230 del 1950, art. 1, è prevista dalla stessa legge (cfr. Cass. 9.6.1987
n. 502), i cui principi sono stati richiamati dal Tribunale.
La Suprema Corte ha altresì ribadito che (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4430 del24/02/2009 (Rv. 607041) “i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge
n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue
l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite”.
Orbene, essendo stato il podere assegnato a - dante causa della Persona_2 odierna appellante - nel 1959 ed essendo l'assegnatario deceduto nel 1985, prima di pagina 4 di 8 aver riscattato o affrancato l'unità produttiva in questione, i beni de quo non erano usucapibili quantomeno sino al 1989.
L'assunto dell'appellata che, in primo grado, ha dedotto che la detenzione del podere le fosse stato ceduto nel 1970 da chi ne era divenuto pieno proprietario dietro corrispettivo
(di £ 22.000.000,00), a parere della Corte, è rimasto del tutto indimostrato: in primo luogo, va detto che la norma (nel testo modificato per effetto dell'entrata in vigore della
L. n. 376 del 1976) prevede che l'assegnazione del cespite sia soggetta al riservato dominio dell'E.R.S.A.C. fino al momento del pagamento della quindicesima annualità del prezzo.
L'effetto traslativo si produce, quindi, al momento del saldo della quindicesima annualità
(quest'ultima costituisce la "ultima rata di prezzo" alla quale va riconnesso, per precisa scelta legislativa, il venir meno della riserva di proprietà in favore dell'ente assegnatario,
e dunque il consolidamento dell'acquisto della proprietà del bene in capo all'assegnatario).
Ora, non può essere che nel 1970 il fosse divenuto proprietario “ipso iure” (v. ER comparsa di risposta dell'appellata) per effetto del pagamento della 15 “mensilità” (v. sempre comparsa della in sede di appello), posto che la norma si riferisce al CP_1 pagamento della quindicesima annualità, e quindi, tutt'al più, al 1974 (1959 + 15 anni).
Ne deriva che, sotto tale profilo, il dies a quo coincidente con il periodo di possesso vantato dalla (la quale avrebbe ricevuto il podere dal nel 1970), non può CP_1 ER coincidere con il 1970, poiché, a tale data, la proprietà si apparteneva ancora all'ERSAP in virtù del riservato dominio.
In secondo luogo, la prospettazione sostenuta in sede di appello, per contrastare il dato della non usucapibilità del podere, contrasta con quanto asserito dalla stessa nel CP_1 giudizio di primo grado, laddove aveva sostenuto che il avesse rinunciato ER all'assegnazione dietro corrispettivo: nell'atto pubblico del 1977 depositato agli atti, vi è sì l'atto di rinunzia del e dei figli, ma con l'annotazione che non era più in grado ER provvedere alla coltivazione del podere “per l'età avanzata”, sicchè retrocedeva il bene allo stesso Ente di sviluppo.
Non è pertanto documentato che, nel 1970, il avesse ceduto il podere al e ER _1 alla moglie dietro corrispettivo di £ 22.000.000, posto che solo nel 1977 vi è solo la rinunzia del al podere e la retrocessione all'ERSAP. ER
Quanto alla prova del possesso pacifico e continuativo, ininterrotto, sul podere per cui è causa, va detto che detta prova avrebbe dovuto, semmai, essere articolata a far data pagina 5 di 8 dal 1989, posto che - prima del 1989 - i terreni erano inusucapibili e nel 1970 il ER non era affatto proprietario del podere per cui si discute.
La prova del possesso, animus rem sibi habendi, è stata affidata alle seguenti circostanze, articolate nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2:
“vero che fin dal 1970 il signor (oggi deceduto) e la moglie signora ON [...]
possiedono e detengono ai fini della coltivazione il podere in contrada CP_1 produttiva 215 sito in agro di Gravina di Puglia alla contrada Pavone”; “i coniugi – _1 hanno provveduto a manutenere anche il manufatto ivi esistente”; “i coniugi CP_1
– periodicamente e sempre durante la stagione estiva dal 1970 ad oggi _1 CP_1 trascorrono periodi di tempo presso l'immobile sito sul podere, ospitando parenti e amici”.
Tale essendo il tenore delle richieste istruttorie di prova orale, deve evidenziarsi la loro inammissibilità: l'appellata non ha indicato quando sarebbe iniziato il possesso uti dominus, dato che, quantomeno sino al 1989 (ossia a trent'anni dalla prima assegnazione), non avrebbe potuto usucapire il terreno in considerazione, per le ragioni anzidette;
l'espressione di aver posseduto “per oltre vent'anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
E' mancata, dunque, l'articolazione di capitoli specifici di prova atti a dimostrare il tempo del possesso (a far data dal 1989) e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale appellata ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio;
né risulta che, in sede di appello, la abbia reiterato le CP_1 richieste di prova orale.
Era necessaria, insomma - ma non risulta vi sia stata - la dimostrazione del come, del perchè e del quando la originaria convenuta, avesse iniziato a possedere uti CP_1 dominus, non essendo sufficiente, a tal fine, una semplice dichiarazione di aver posseduto o manutenuto il podere e neppure di aver trascorso pomeriggi estivi in compagnia di parenti e amici.
Quanto all'argomentazione utilizzata dal primo Giudice, relativa al principio di non contestazione (per non aver l'appellante contestato nella prima memoria che la CP_1 coltivasse il podere per cui è causa dal 1970) - a prescindere dal fatto che, nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2), parte appellante ha contestato la qualità di possessore in capo alla (evidenziando che detti terreni per legge CP_1 non potevano essere usucapiti, né aveva mai rivestito la qualità di possessore) - va detto che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. può applicarsi non al pagina 6 di 8 diritto di proprietà in sé, quanto al fatto costitutivo del diritto di proprietà preteso dalla controparte, ove lo stesso sia stato allegato con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso.
A tal fine, il fatto costitutivo del diritto azionato non è stato adeguatamente allegato in tutti i suoi elementi, posto che è stato agganciato a una circostanza (che il ER avesse ceduto il podere da proprietario nel 1970 all'appellata e al marito) che risulta smentito dalle risultanze istruttorie, né ha trovato riscontro nella documentazione versata.
Con riguardo a quest'ultima, tale documentazione non appare probante al riguardo, posto che risulta depositata: una mera comunicazione all'Ufficio conservazione dei terreni per variazione (coltura del terreno) al foglio di mappa 39, p.lla 140, da pascolo a seminativo;
comunicazioni Enel per la fornitura di energia elettrica e ricevute di guardia campestre, che nulla provano sull'animus possidendi (apparendo compatibili con la mera tolleranza del proprietario o con la qualità di conduttore piuttosto che di proprietario).
Viceversa, risulta una comunicazione ERSAP del 12.12.1991, che indica il sig. ON
(marito della appellata) quale “conduttore” del podere sito in Gravina alla località
Pavone, proprio a riprova dell'assenza dell'elemento soggettivo dell'animus rem sibi habendi.
In definitiva, è mancata la dimostrazione del possesso uti dominus, in quanto fino al
1989 non potevano usucapire alcunchè; dopo il 1989, non risulta né come né quando il e la moglie avessero iniziato a comportarsi da proprietari, risultando meri _1 conduttori del terreno e non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto.
Nè gli elementi di giudizio indicati, quali il pagamento delle fatture Enel o della guardia campestre o la ricezione di aiuti agricoli sono idonei a colmare la dimostrazione che la era tenuta a dare in ordine al suo possesso uti dominus, trattandosi di eventi CP_1 neutri, non specificamente pertinenti ad identificare un possesso uti dominus.
Quanto alla contestazione, in capo alla della qualità di proprietaria TE
(asseritamente per non avere i requisiti previsti dalla legge per il subentro nell'assegnazione e il riscatto del fondo), essendovi agli atti atto pubblico di riscatto del bene per rogito del notaio del 2.7.2019 e cancellazione del patto di riservato ER dominio in capo alla regione con atto per notar del 25.7.2018, ogni CP_3 ER contestazione sulla legittimità degli atti amministrativi che hanno riconosciuto il subentro nell'assegnazione del podere in capo alla non possono essere fatte TE
pagina 7 di 8 valere in questa sede, posto che la avrebbe dovuto impugnare, in quanto CP_1 illegittimi, i relativi atti amministrativi (atto dirigenziale del 4.4.2019) con cui la CP_3
ha cancellato il riservato dominio ed autorizzato il subentro nella continuazione
[...] del rapporto di assegnazione del fondo rustico con entrostante casa colonica per cui è causa.
Sussistendo la legittimazione della ed apparendo l'occupazione degli stessi da TE parte della sine titulo, deve quindi accogliersi la domanda dell'attrice ed CP_1 ordinarsi il rilascio dell'unità produttiva Podere 215, in agro di Gravina di Puglia, contrada Pavone, fg. 39, p.lla 358, 320/2, 320/3.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri DOM 55/14 e succ. modifi.)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della terza chiamata in causa TE
e del convenuto , disattesa o assorbita Controparte_1 Controparte_2 ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, previo accertamento della titolarità esclusiva di sul podere meglio identificato in atti (unità produttiva Podere n. 215, in TE agro di Gravina di Puglia, contrada Pavone, fg. 39, p.lla 358, 320/2, 320/3), ordina a il rilascio immediato del compendio immobiliare indicato nella piena Controparte_1 disponibilità di;
TE
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese dei due Controparte_1 gradi di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 3.807,00 per il primo grado e in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
- compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra e CP_4
. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 7.1.2025.
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 8 di 8