Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 724/2022 R.G.L., vertente TRA
, CF , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa congiuntamente che disgiuntamente dalle Avv. Francesca Accardo, CF , e Silvia Martino, CF , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso lo studio della prima, in Reggio Calabria, Via S. Anna II Tronco n. 18/i, fax n. 0965/893231, pec: Email_1 appellante CONTRO
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. corrente in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP_2 in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli, CF
pec t, che lo rappresenta e C.F._4 Email_2 difende in virtù di mandato generale alle liti 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, Rep. n. 37590
[...] appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri in data 07.02.2020, la sig.ra
[...]
esponeva che, con sentenza del Tribunale di Locri – Sezione Lavoro n. 340/17, le Pt_1 era stato riconosciuto il possesso del requisito sanitario per l'accesso al beneficio previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/81, a decorrere dal 23/05/2016. L' , con missiva del 05/10/2017 aveva comunicato la liquidazione della CP_1 prestazione comprensiva degli arretrati maturati, trattenendo sul totale la somma di € 1.041,31 per recupero disoccupazione non spettante. Del presunto pagamento indebito non era stata fornita alcuna informazione che consentisse di verificare la legittimità dell'operato dell'ente: Chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta eseguita dall' sugli CP_2 arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, in relazione ad un presunto indebito, con condanna dell'ente alla restituzione della somma di € 1.041,31, illegittimamente trattenuta,
con interessi e rivalutazione dalla maturazione del soddisfo al saldo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Costituitosi, l chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in CP_2 diritto, con vittoria di spese di lite.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 327/2022 emessa il 14.04.2022, il Tribunale di Locri rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Esponeva che l'art. 443 c.p.c. prevedeva che “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo [disp. att. 147 2, 148]”. Pertanto, solo dopo il rigetto del ricorso amministrativo, o dopo che fosse decorso CP_ inutilmente il termine di legge di 90 giorni senza che l avesse comunicato una sua decisione, poteva essere presentato un ricorso al Giudice del Lavoro, presso il Tribunale competente per territorio.
“Nel caso di specie l'indebito è stato comunicato il 06.10.2017 mentre il ricorso amministrativo è stato depositato il 23.01.2020 dunque oltre il termine di legge;
pertanto, la domanda della ricorrente non è meritevole di accoglimento”. Anche alla luce della materia trattata compensava le spese e competenze di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma. Esponeva che l'art. 443 c.p.c. non prevedeva alcuna decadenza con riferimento alla mancata o tardiva presentazione di un ricorso amministrativo, né con riferimento alla presentazione del ricorso giudiziario prima della scadenza dei termini per la decisione del ricorso amministrativo. La somma trattenuta dall' era stata solo genericamente indicata, nella laconica CP_1 nota al prospetto di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità del 5 ottobre 2017, come
“somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione” e quindi, nella motivazione, come “recupero per disoccupazione o mobilità non spettante”, senza specificazione della prestazione asseritamente indebita, né dell'epoca e della modalità della erogazione della stessa. In ogni caso, non poteva essere considerata ammissibile alcuna trattenuta da parte dell' su di una prestazione, quale l'assegno di invalidità liquidato in Controparte_3 favore dell'odierna appellante, di importo inferiore al minimo vitale, da considerarsi intangibile ai sensi dell'art. 545 c.p.c.. Chiedeva condannare l alla restituzione, in Controparte_1 favore dell'appellante, della somma ingiustamente trattenuta sulla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità (€ 1.041,31), oltre accessori come per legge. Con condanna dell'appellato al pagamento dei compensi del doppio grado, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello. CP_2 Affermava che il convincimento espresso dal giudice a quo era fondato sulle argomentazioni assegnate dall' nella propria memoria difensiva, ove era stata rilevata CP_2
l'inammissibilità della domanda per effetto dell'inutile decorso del termine annuale di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70, come modificato dall'art. 6 della legge n. 166 del 1991 e, 3
successivamente, dall'art. 4 della legge n. 438 del 1992, per l'esercizio dell'azione giudiziaria in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della l. n. 88/89 (termine comune a tutte le prestazioni temporanee). L' , nel provvedimento del 06.10.2017, aveva comunicato alla sig.ra CP_2 Pt_2 l'accoglimento della domanda di disoccupazione relativa all'anno 2016, per un importo in pagamento pari a 0 ( in ragione del recupero sulle giornate indennizzabili a titolo di DS anno 2016), con quantificazione delle somme indebitamente percepite (912,39+228,92); nello stesso provvedimento la informava sia della possibilità di proporre ricorso al Comitato Provinciale, (con termine di 90 giorni per il ricorso e di altri 90 giorni per la decisione) sia della possibilità di proporre azione giudiziaria entro un anno decorrente dalla scadenza dei predetti termini. Avverso il provvedimento, la sig.ra non aveva depositato ricorso innanzi al Pt_2 giudice o comunque non aveva operato alcuna contestazione. In mancanza, trovava fondamento l'eccezione di decadenza proposta dall' e la CP_1 decisione da parte del Tribunale di respingere il ricorso per tardività del ricorso giudiziario (di cui era stata indicata correttamente la data del 23.1.2020), erroneamente qualificato – a causa di un probabile refuso- come ricorso amministrativo. L'art. 47 del D.P.R. 30.04.1970 n. 639, da ultimo modificato dall'art. 38 del D. L. n. 98/2011, disponeva che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile (ndr. articoli poi soppressi dall'art. 1 della Legge 11.08.1973 n. 533). La decadenza era l'effetto conseguente al mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito e corrispondeva all'esigenza di limitare nel tempo l'esercizio di un diritto. L'indennità di disoccupazione rientrava nella "Gestione prestazioni temporanee " di cui CP_ all'art. 24 della Legge n. 88/1989 (nella quale erano confluiti tutti i fondi gestiti da relativi ad ogni forma di previdenza a carattere temporaneo in favore dei lavoratori dipendenti diversa dalle pensioni), richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, sicché alle prestazioni previdenziali da esso erogate si applicava il termine di decadenza annuale. In subordine, ribadiva l'infondatezza della domanda. La trattenuta di € 1.041,31 era stata operata sugli arretrati maturati sull'assegno di invalidità (AOI) per recupero di parte dell'indennità di disoccupazione corrisposta per l'anno 2016, non spettante. Infatti, a seguito del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di invalidità (AOI 18515898) con decorrenza 06/2016, stante l'incompatibilità con la prestazione DS AGR DAL CP_ 06/2016 AL 12/2016, il competente Ufficio , in data 05.10.2017, aveva riesaminato la domanda di DS 2016, riconoscendo un numero inferiore di giornate rispetto alla liquidazione originaria del 07.07.2017; le somme spettanti da riesame erano state integralmente compensate per recupero, per cui non si era proceduto ad alcun indennizzo;
nel prospetto allegato alla comunicazione di riesame era stato indicato l'importo dell'indebito residuo, pari a (812.39 + 228.92 = 1041.31), che risultava recuperato sugli arretrati IO . La ricorrente, anche in questo grado di giudizio, sembrava contestare di avere ricevuto CP_ dall' le somme richieste in restituzione. Contrariamente a quanto affermato, la prestazione DS, oggetto di recupero, risultava regolarmente pagata il 17.07.2017 con le modalità richieste, cioè con accredito su IBAN c/o
(come indicato in sede di domanda); il pagamento CP_4 Controparte_5 risultava andato a buon fine e non era mai stato messo in discussione. ( si v. allegati in primo grado : copie fogli calcolo DS, copia cassetto previdenziale, comunicazioni prima liquidazione e riesame , ricevute di consegna al patronato intermediario e resoconto arretrati liquidazione IO). 4
Detti documenti provano l'esistenza di un procedimento di liquidazione e pagamento dell'indennità in questione. In sostanza se non dimostrano in via diretta l'incasso da parte della ricorrente delle somme per cui è causa, essi tuttavia non risultano suscettibili di alterazione. Chiedeva il rigetto dell'appello. Spese come per legge.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. La sentenza deve essere confermata, seppur per ragioni in parte differenti da quelle poste dal Tribunale a fondamento della decisione. In primo luogo, va rilevato che, in sentenza, erroneamente la data del 23.01.2020 è stata riferita al ricorso amministrativo – “Nel caso di specie l'indebito è stato comunicato il 06.10.2017 mentre il ricorso amministrativo è stato depositato il 23.01.2020 … “, posto che tale data individua quella del deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Locri e, quindi, la data di proposizione dell'azione innanzi al giudice. Trattasi con evidenza di un mero errore materiale, immediatamente evincibile dagli atti del fascicolo processuale. Nel prosieguo, è corretto il rilievo dell'appellante, secondo cui l'art. 443 c.p.c., richiamato nell'esordio della motivazione della sentenza gravata, dispone che il giudice, nel rilevare l'improcedibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e ad assegnare termine per la proposizione del ricorso amministrativo. Tuttavia, il giudice a quo, pur richiamando impropriamente tale norma, ha operato un ulteriore rilievo, vale a dire che, avverso il provvedimento dell' comunicato il CP_2 06.10.2017, la parte aveva proposto la domanda innanzi al giudice tardivamente rispetto all'esaurimento della fase amministrativa, recte: allo spirare dei termini per lo svolgimento e la conclusione della fase amministrativa. Il Tribunale, sebbene non lo abbia esplicitato, ha di fatto affermato la decadenza della ricorrente. La doglianza dedotte in lite ha ad oggetto la trattenuta operata dall' della somma CP_2 di € 1.041,31, per recupero, in quanto non dovuta, della disoccupazione 2016, sugli arretrati spettanti a seguito del riconoscimento - con sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, n. 340/17 - del requisito sanitario per l'accesso al beneficio previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/81, a decorrere dal 23/05/2016. Dalla comunicazione del 06.10.2017 risulta che l ha reso noto che la domanda CP_2 n. 2017739103069, relativa all'anno 2016, presentata il 27.03.2017 e riesaminata il 05/10/2017 era stata accolta e veniva posto in pagamento l'importo di € 0,00. Seguiva il prospetto dei conteggi, esplicativo del totale delle trattenute e dell'indebito residuo di € 812,39 per PTN24/032 SPEC. e di € 228,92 CP_6 Parte_3 per PRESTAZ. RT.1 C.55 L.247/2007, in totale € Parte_4 Pt_5 1.041,31. Da qui il recupero della somma di € 1.041,31 sugli arretrati spettanti per assegno di invalidità riconosciuto con decorrenza 23/05/2016, come risultante dalla comunicazione del 05.10.2017, contenente le specifiche della liquidazione dell'assegno e del totale CP_2 degli importi arretrati, sul quale veniva operata la trattenuta di € 1.041,31. Avverso la comunicazione del 06.10.2017 relativa alla domanda n. 2017739103069 per l'anno 2016, presentata il 27.03.2017, la parte non ha proposto tempestivamente alcun ricorso amministrativo. La fattispecie è disciplinata dal comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 30.04.1970 n. 639, - trattandosi di controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della 5
legge 9 marzo 1989, n. 88 - secondo cui l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno decorrente dall'esaurimento della fase amministrativa. Tale norma va applicata congiuntamente al disposto di cui all'art. 46, commi 5 e 6, L. 88/1989 9, che assegna al richiedente un termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 L. 88/1989, e dalla proposizione del ricorso amministrativo, un ulteriore termine di 90 giorni per consentire all'organo amministrativo di decidere sul ricorso. Inoltre, quando, come in questo caso, l'ente competente non abbia emesso alcun provvedimento di accoglimento o di diniego, a mente dell'art. 7, legge 11 agosto 1973, n. 533 la domanda si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'ente previdenziale istituto si sia pronunciato (cd. silenzio rifiuto).
“La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, CP_2 pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato un CP_2 valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. (Cass. civ. sez. lav., 07/11/2024, n. 28671). Orbene, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda, 27.03.2017, il termine di un anno e 300 giorni era ampiamente spirato alla data di proposizione del ricorso giudiziale, 23.01.2020. Né potrebbe far addivenire a differenti conclusioni la proposizione del ricorso al Comitato Provinciale in data 23.01.2020, cioè ben oltre lo spirare del termine per la conclusione della fase amministrativa. Infatti, ai fini della decadenza la proposizione del ricorso amministrativo oltre il termine di legge non può assumere rilevanza: “Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi” (così la citata Cass. 28671/2024, in motivazione). La decadenza, infatti, è materia sottratta alla disponibilità dele parti, cui non è consentito spostare in avanti il relativo termine, dilatando i tempi del procedimento amministrativo. Come statuito da Cass. SS.UU. 12718/2009, in considerazione della natura pubblicistica dei termini in materia, la decadenza deve trovare applicazione, quale che sia il comportamento delle parti, sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa non può incidere ne' il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, ne' l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva, come affermato anche Cass. 6 giugno 2007 n. 13276, nonché Cass. 17 marzo 2008 n. 7149, per la quale resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale sui termini decadenziali, per cui la decisione del ricorso tardivamente presentato - ancorché imposta dalla L: n. 533 del 1973, art.
8 - non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale. Sebbene non esplicitato ed impropriamente richiamato l'art. 443 c.p.c., è questo il significato della decisione impugnata laddove è stato affermato: “Nel caso di specie l'indebito è stato comunicato il 06.10.2017 mentre il ricorso amministrativo è stato depositato il 23.01.2020 dunque oltre il termine di legge;
pertanto, la domanda della ricorrente non è meritevole di accoglimento”. 6
L'appello è, dunque, infondato e va rigettato. La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. rende irripetibili le spese di questo grado di giudizio sostenute dall' , vittorioso. CP_2
Deve darsi atto ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 327/2022 emessa il 14.04.2022, dal Controparte_1 Tribunale di Locri, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c..
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti