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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4160/2023 R.G. sul ricorso depositato il 04/09/2023 proposto da (difeso dall'avv. Domenico Zito) Parte_1
nei confronti di (contumace) Controparte_1
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda per come modificata con le note del 26.2.2025 e per l'effetto condanna il resistente al risarcimento del danno patrimoniale pari alle retribuzioni perse a CP_1 causa della mancata assegnazione dell'incarico di supplenza presso l'Istituto Renda di Polistena
Classe B020 per 20 ore settimanali dal 15.02.2023 fino al 13.03.2023.) .
Rigetta nel resto la domanda come limitata nelle note del 26.2.2025.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iniziale parte ricorrente chiedeva di:
1) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo lavorativo presso l'Istituto Renda di Polistena dal 15.02.2023 Classe B020 per 20 ore settimanali per una durata minima fino al 13.03.2023;
1 2) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo lavorativo risultante all'esito della richiesta esibizione degli incarichi conferiti a soggetti con punteggio pari o inferiore a 81,00 punti per la Classe B020 e 60,00 per la Classe B019;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per i periodi di cui ai capi 1 e 2 della presenti Conclusioni;
4) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste per i periodi di cui ai capi 1 e 2 della presenti Conclusioni;
5) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di fine servizio in relazione ai periodi di cui ai capi 1 e 2 della presenti Conclusioni;
6) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per i periodi di cui ai capi 1 e 2 della presenti
Conclusioni;
7) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa;
8) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di spese e competenze difensive del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime di non aver riscosso le seconde, oltre rimborso Spese Generali, Cpa ed Iva come per Legge e DM.
Parte resistente restava contumace .
Nel corso del giudizio , come si dirà , parte ricorrente limitava la domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto per quanto si dirà .
La causa concerne la pretesa del ricorrente - docente inserito nelle graduatorie scolastiche per il conferimento di supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Calabria giusta
2 domanda del 30.5.2022- alle conseguenze del riconoscimento del punteggio di dodici punti per il servizio militare prestato dal 19.01.1993 al 07.01.1994.
Deduceva in sintesi :
di aver ottenuto un punteggio di 48,00 per la Classe B019, 69,00 per la Classe B020 e 65,00 per la
Classe PPPP e le posizioni in graduatoria: 31°per la Classe B019, 12° per la Classe B020 e 150° per la Classe PPPP;
che in sede amministrativa non aveva avuto riconosciuto il punteggio di 12 punti per il servizio militare , per cui era stato costretto ad agire in sede giudiziale;
che con ordinanza collegiale cautelare del 27.4.2023 aveva ottenuto il punteggio di 12 punti per il servizio militare e con la correzione del punteggio nelle classi di concorso B019, B020 e PPPP nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Reggio Calabria – II Fascia
– valide per il biennio aa.ss.2022/2023 e 2023/2024;
l'Amministrazione con provvedimento del 10.5.2023 aveva dato seguito all'ordinanza nei seguenti termini: 60 punti per la classe di concorso B019, 81 punti per la classe B020 e 77 punti per la PPPP e posizioni di graduatorie , ponendosi al n. 24 per la classe B010 ed al numero 7 per la
Classe B020;
che tuttavia per l'a.s 2022/2023 non aveva lavorato perchè le supplenze erano state conferite a chi lo precedeva, in forza del punteggio minore inizialmente attribuitogli, in graduatoria.;
***
Va preso atto che con le note del 26.2.2025 parte ricorrente ha limitato la domanda e formulato le seguenti conclusioni : < 1) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo lavorativo presso l'Istituto Renda di Polistena dal 15.02.2023 Classe B020 per 20 ore settimanali e fino al 13.03.2023;
2) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo di cui al capo 1 delle presenti Conclusioni;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per il periodo di cui al capo 1 delle presenti Conclusioni;>.
3 Ciò posto prima di esaminare i capi di domanda come formulati nelle conclusioni delle note del
26.2.2025 , occorre dare atto che in questa sede è un dato acquisito e vincolante l'accertato diritto del ricorrente al punteggio di 12 punti per il servizio militare come statuito dal Collegio nell'ordinanza cautelare n. cronol. 9398/2023 del 27/04/2023.
Invero il provvedimento cautelare gode di stabilità in assenza di azione dell'Amministrazione volta all'accertamento negativo nel merito di quanto pronunciato in sede cautelare , peraltro avendo dato l'Amministrazione pure esecuzione .
In questa sede il è rimasto contumace . CP_1
Qui dunque non è consentito rimettere in discussione l'attribuzione di 12 punti, come attuata in data
10.5.2023 .
1)Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo lavorativo presso l'Istituto Renda di Polistena dal 15.02.2023 Classe B020 per 20 ore settimanali per una durata minima fino al 13.03.2023.
Parte ricorrente individua e dimostra un concreto caso in cui avrebbe avuto diritto all'incarico ove avesse avuto attribuito il punteggio del servizio militare .
Va rilevato, tuttavia, come non si tratti di periodo lavorativamente prestato ma di un periodo di mancato lavoro per assenza del contratto di lavoro , ancorchè potesse aver avuto diritto alla convocazione e al conseguimento con il punteggio del servizio militare riconosciuto successivamente.
La procedura a cui fa riferimento la domanda era regolata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del
06.05.2022 .
Non risulta in essa alcuna previsione che nell'ipotesi di mancato conferimento dell'incarico di docenza e di mancata prestazione possa essere riconosciuto ugualmente lo stesso effetto ricostruendo ex post un rapporto di lavoro figurato .
Non si comprende peraltro quale contenuto dovrebbe avere il riconoscimento giuridico ed economico richiesto.
Senza il contratto e senza esecuzione del rapporto di lavoro ormai non più concretamente eseguibile ancorchè avrebbe avuto diritto alla convocazione per l'assegnazione dell'incarico, non vi è ragione in diritto per considerare figurativamente come svolto il periodo di lavoro , residuando semmai solo una tutela risarcitoria per violazione del diritto a conseguire l'incarico con risarcimento del danno
4 quale quello parametrato alle retribuzioni mensili perdute in ragione dell'incarico di supplenza negato.
La domanda sul punto va pertanto rigettata .
2) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo di cui al capo 1 delle presenti Conclusioni.
La domanda qui propone un'azione riconoscimento delle spettanze che non sono meglio individuate.
Non risulta contratto conferito nè attività lavorative eseguite per cui il ricorrente non può avere il diritto all'azione di adempimento ossia alla retribuzione ( le spettanze ) perchè la retribuzione consegue solo dalla attività lavorativa resa essendo il rapporto di lavoro , di norma , un contratto con prestazioni corrispettive
In giurisprudenza : < 5. Va confermato il principio, di cui a Cass 4 agosto 2020, n. 16665, in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori> Cass 22294/2023.
In sede di ricorso il ricorrente menziona però danni patrimoniali quale < perdita di introiti economici>.
Ne discende che la domanda della retribuzione non può essere accolta .
Tuttavia può essere preso in considerazione il danno patrimoniale anche dedotto come perdita della retribuzione e la ragione risarcitoria che appare evincersi dalla lettura del ricorso in relazione al solo dimostrato incarico mancato presso istituto in Polistena
La ingiusta mancata attribuzione del punteggio per il servizio militare e la ingiusta mancata assegnazione di incarico configura in capo al docente aspirante il diritto al risarcimento del danno 5 che va parametrato alle somme che sarebbero state percepite ove avesse insegnato con le ore attribuite ad altri .
L'Amministrazione non costituendosi non ha eccepito alcun aliunde perceptum .
In tema di mancato conferimento di incarico di lavoro la Corte di Cassazione afferma che “ ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712); è del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie;
Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso) ;
2.1 pertanto, poiché gli effetti che il era obbligato a realizzare in favore della controparte (immissione in ruolo) non si CP_1 sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del dimostrare l'esistenza di una causa CP_1 ad esso non imputabile, secondo l'ordinario assetto di cui all'art. 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre
2001, n. 13533, con principi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori); (….)il ricorso va dunque rigettato e va espresso il seguente principio «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto laliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori»;” così (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n.
16665/2020).
In conclusione spetta allora la somma come risarcimento del danno patrimoniale , e poiché risulta accertato solo un mancato incarico ( parte ricorrente adduce mancata supplenza presso l'Istituto
Renda di Polistena dal 15.02.2023 Classe B020 per 20 ore settimanali fino al 13.03.2023.) .in relazione ad esso va disposto il risarcimento del danno pari alla retribuzione persa .
6 3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per il periodo di cui al capo 1 delle presenti
Conclusioni.
La domanda di attribuzione del punteggio per un contratto non concluso nè eseguito è priva di giustificazione in termini giuridici poiché il ricorrente non dimostra in quale modo la mancata prestazione del lavoro e l'assenza di incarico possano egualmente generare un diritto al punteggio analogamente a come se il servizio fosse stato prestato.
Nessun riferimento in diritto è fatto valere che possa attribuire un punteggio, per un incarico non eseguito , ai fini della graduatoria .
Ancor più generica la pretesa dell'attribuzione ad ogni altro fine di legge, che non fa comprendere quale sia la fattispecie di riferimento .
Né risulta formulata una specifica azione risarcitoria di tale portata.
La domanda sul punto deve essere, pertanto , rigettata .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza sulla parte di domanda ( avuto riguardo a quella formulata con le note del 26.2.2025 ) accolta e sono liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( una mensilità può rientrare nel secondo scaglione ) e alla natura della causa( controversia di lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte le fasi ) .
Reggio Calabria 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4160/2023 R.G. sul ricorso depositato il 04/09/2023 proposto da (difeso dall'avv. Domenico Zito) Parte_1
nei confronti di (contumace) Controparte_1
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda per come modificata con le note del 26.2.2025 e per l'effetto condanna il resistente al risarcimento del danno patrimoniale pari alle retribuzioni perse a CP_1 causa della mancata assegnazione dell'incarico di supplenza presso l'Istituto Renda di Polistena
Classe B020 per 20 ore settimanali dal 15.02.2023 fino al 13.03.2023.) .
Rigetta nel resto la domanda come limitata nelle note del 26.2.2025.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iniziale parte ricorrente chiedeva di:
1) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo lavorativo presso l'Istituto Renda di Polistena dal 15.02.2023 Classe B020 per 20 ore settimanali per una durata minima fino al 13.03.2023;
1 2) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo lavorativo risultante all'esito della richiesta esibizione degli incarichi conferiti a soggetti con punteggio pari o inferiore a 81,00 punti per la Classe B020 e 60,00 per la Classe B019;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per i periodi di cui ai capi 1 e 2 della presenti Conclusioni;
4) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste per i periodi di cui ai capi 1 e 2 della presenti Conclusioni;
5) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di fine servizio in relazione ai periodi di cui ai capi 1 e 2 della presenti Conclusioni;
6) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per i periodi di cui ai capi 1 e 2 della presenti
Conclusioni;
7) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa;
8) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di spese e competenze difensive del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime di non aver riscosso le seconde, oltre rimborso Spese Generali, Cpa ed Iva come per Legge e DM.
Parte resistente restava contumace .
Nel corso del giudizio , come si dirà , parte ricorrente limitava la domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto per quanto si dirà .
La causa concerne la pretesa del ricorrente - docente inserito nelle graduatorie scolastiche per il conferimento di supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Calabria giusta
2 domanda del 30.5.2022- alle conseguenze del riconoscimento del punteggio di dodici punti per il servizio militare prestato dal 19.01.1993 al 07.01.1994.
Deduceva in sintesi :
di aver ottenuto un punteggio di 48,00 per la Classe B019, 69,00 per la Classe B020 e 65,00 per la
Classe PPPP e le posizioni in graduatoria: 31°per la Classe B019, 12° per la Classe B020 e 150° per la Classe PPPP;
che in sede amministrativa non aveva avuto riconosciuto il punteggio di 12 punti per il servizio militare , per cui era stato costretto ad agire in sede giudiziale;
che con ordinanza collegiale cautelare del 27.4.2023 aveva ottenuto il punteggio di 12 punti per il servizio militare e con la correzione del punteggio nelle classi di concorso B019, B020 e PPPP nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Reggio Calabria – II Fascia
– valide per il biennio aa.ss.2022/2023 e 2023/2024;
l'Amministrazione con provvedimento del 10.5.2023 aveva dato seguito all'ordinanza nei seguenti termini: 60 punti per la classe di concorso B019, 81 punti per la classe B020 e 77 punti per la PPPP e posizioni di graduatorie , ponendosi al n. 24 per la classe B010 ed al numero 7 per la
Classe B020;
che tuttavia per l'a.s 2022/2023 non aveva lavorato perchè le supplenze erano state conferite a chi lo precedeva, in forza del punteggio minore inizialmente attribuitogli, in graduatoria.;
***
Va preso atto che con le note del 26.2.2025 parte ricorrente ha limitato la domanda e formulato le seguenti conclusioni : < 1) Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo lavorativo presso l'Istituto Renda di Polistena dal 15.02.2023 Classe B020 per 20 ore settimanali e fino al 13.03.2023;
2) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo di cui al capo 1 delle presenti Conclusioni;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per il periodo di cui al capo 1 delle presenti Conclusioni;>.
3 Ciò posto prima di esaminare i capi di domanda come formulati nelle conclusioni delle note del
26.2.2025 , occorre dare atto che in questa sede è un dato acquisito e vincolante l'accertato diritto del ricorrente al punteggio di 12 punti per il servizio militare come statuito dal Collegio nell'ordinanza cautelare n. cronol. 9398/2023 del 27/04/2023.
Invero il provvedimento cautelare gode di stabilità in assenza di azione dell'Amministrazione volta all'accertamento negativo nel merito di quanto pronunciato in sede cautelare , peraltro avendo dato l'Amministrazione pure esecuzione .
In questa sede il è rimasto contumace . CP_1
Qui dunque non è consentito rimettere in discussione l'attribuzione di 12 punti, come attuata in data
10.5.2023 .
1)Accertare e Dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo lavorativo presso l'Istituto Renda di Polistena dal 15.02.2023 Classe B020 per 20 ore settimanali per una durata minima fino al 13.03.2023.
Parte ricorrente individua e dimostra un concreto caso in cui avrebbe avuto diritto all'incarico ove avesse avuto attribuito il punteggio del servizio militare .
Va rilevato, tuttavia, come non si tratti di periodo lavorativamente prestato ma di un periodo di mancato lavoro per assenza del contratto di lavoro , ancorchè potesse aver avuto diritto alla convocazione e al conseguimento con il punteggio del servizio militare riconosciuto successivamente.
La procedura a cui fa riferimento la domanda era regolata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del
06.05.2022 .
Non risulta in essa alcuna previsione che nell'ipotesi di mancato conferimento dell'incarico di docenza e di mancata prestazione possa essere riconosciuto ugualmente lo stesso effetto ricostruendo ex post un rapporto di lavoro figurato .
Non si comprende peraltro quale contenuto dovrebbe avere il riconoscimento giuridico ed economico richiesto.
Senza il contratto e senza esecuzione del rapporto di lavoro ormai non più concretamente eseguibile ancorchè avrebbe avuto diritto alla convocazione per l'assegnazione dell'incarico, non vi è ragione in diritto per considerare figurativamente come svolto il periodo di lavoro , residuando semmai solo una tutela risarcitoria per violazione del diritto a conseguire l'incarico con risarcimento del danno
4 quale quello parametrato alle retribuzioni mensili perdute in ragione dell'incarico di supplenza negato.
La domanda sul punto va pertanto rigettata .
2) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze previste contrattualmente per il periodo di cui al capo 1 delle presenti Conclusioni.
La domanda qui propone un'azione riconoscimento delle spettanze che non sono meglio individuate.
Non risulta contratto conferito nè attività lavorative eseguite per cui il ricorrente non può avere il diritto all'azione di adempimento ossia alla retribuzione ( le spettanze ) perchè la retribuzione consegue solo dalla attività lavorativa resa essendo il rapporto di lavoro , di norma , un contratto con prestazioni corrispettive
In giurisprudenza : < 5. Va confermato il principio, di cui a Cass 4 agosto 2020, n. 16665, in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori> Cass 22294/2023.
In sede di ricorso il ricorrente menziona però danni patrimoniali quale < perdita di introiti economici>.
Ne discende che la domanda della retribuzione non può essere accolta .
Tuttavia può essere preso in considerazione il danno patrimoniale anche dedotto come perdita della retribuzione e la ragione risarcitoria che appare evincersi dalla lettura del ricorso in relazione al solo dimostrato incarico mancato presso istituto in Polistena
La ingiusta mancata attribuzione del punteggio per il servizio militare e la ingiusta mancata assegnazione di incarico configura in capo al docente aspirante il diritto al risarcimento del danno 5 che va parametrato alle somme che sarebbero state percepite ove avesse insegnato con le ore attribuite ad altri .
L'Amministrazione non costituendosi non ha eccepito alcun aliunde perceptum .
In tema di mancato conferimento di incarico di lavoro la Corte di Cassazione afferma che “ ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712); è del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie;
Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso) ;
2.1 pertanto, poiché gli effetti che il era obbligato a realizzare in favore della controparte (immissione in ruolo) non si CP_1 sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del dimostrare l'esistenza di una causa CP_1 ad esso non imputabile, secondo l'ordinario assetto di cui all'art. 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre
2001, n. 13533, con principi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori); (….)il ricorso va dunque rigettato e va espresso il seguente principio «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto laliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori»;” così (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n.
16665/2020).
In conclusione spetta allora la somma come risarcimento del danno patrimoniale , e poiché risulta accertato solo un mancato incarico ( parte ricorrente adduce mancata supplenza presso l'Istituto
Renda di Polistena dal 15.02.2023 Classe B020 per 20 ore settimanali fino al 13.03.2023.) .in relazione ad esso va disposto il risarcimento del danno pari alla retribuzione persa .
6 3) Condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all'attribuzione del punteggio per l'espletazione del servizio in favore del ricorrente ai fini della graduatoria e ad ogni altro fine di legge per il periodo di cui al capo 1 delle presenti
Conclusioni.
La domanda di attribuzione del punteggio per un contratto non concluso nè eseguito è priva di giustificazione in termini giuridici poiché il ricorrente non dimostra in quale modo la mancata prestazione del lavoro e l'assenza di incarico possano egualmente generare un diritto al punteggio analogamente a come se il servizio fosse stato prestato.
Nessun riferimento in diritto è fatto valere che possa attribuire un punteggio, per un incarico non eseguito , ai fini della graduatoria .
Ancor più generica la pretesa dell'attribuzione ad ogni altro fine di legge, che non fa comprendere quale sia la fattispecie di riferimento .
Né risulta formulata una specifica azione risarcitoria di tale portata.
La domanda sul punto deve essere, pertanto , rigettata .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza sulla parte di domanda ( avuto riguardo a quella formulata con le note del 26.2.2025 ) accolta e sono liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( una mensilità può rientrare nel secondo scaglione ) e alla natura della causa( controversia di lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte le fasi ) .
Reggio Calabria 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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