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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 760/2024
Oggi 27 maggio 2025 alle ore 12:21 davanti al giudice dott.ssa Valentina Leggio, sono presenti: per l'avv. ARTONI FURIO;
Parte_1 per rappresentata dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
MILANO, nessuno.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Luino, voglia dichiarare nullo il provvedimento impugnato relativo al verbale della polizia stradale di
Luino per i motivi indicati in atto di appello essendo presente la scriminante dello stato di necessità.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Si insiste anche per le richieste istruttorie già formulate in primo grado
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa;
il giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 12:24.
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 1 di 5 N. R.G. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Furio Parte_1 C.F._1
Artoni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2 CP_1 via San Martino n. 11
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. domiciliata P.IVA_2 presso quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1
- parte appellata -
Conclusioni delle parti come riportato nel verbale che precede pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di appello è la sentenza del Giudice di Pace di Luino n. 10/2024 pubblicata il
12/02/2024 di rigetto dell'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il verbale n.
700016895957 del 27/8/2023, con il quale la Polizia Stradale di Luino aveva accertato la violazione dell'art. 218, comma 6 del Codice della Strada.
In particolare, all'esito di un controllo in Dumenza, gli operanti si erano avveduti che l'appellante si trovava alla guida dell'autovettura Citroen C3 targata CR178YF in assenza di un valido titolo, essendo stato destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida dal
06/10/2022, giusto decreto del Prefetto di n. 95044/37922 notificato in data 11/11/2022. CP_1
In virtù di tale condotta era stato inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo.
Nel giudizio di primo grado, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il suddetto verbale, deducendo l'esistenza della scriminante dello stato di necessità e invocando l'applicazione della causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 Legge 689/1981. In dettaglio, ha dedotto di essersi messo alla guida della propria autovettura per la necessità di prestare soccorso alla figlia che, in data 27/08/2023 era rimasta coinvolta in un sinistro a causa di un violento nubifragio. Il ricorrente ha precisato che il controllo di polizia stradale era avvenuto “mentre stava riportando la figlia a casa” (v. pag. 2 ricorso di primo grado).
Sulla base di tale deduzione fattuale del ricorrente, il Giudice di Pace di Luino ha ritenuto non integrata la causa scriminante invocata in quanto al momento del controllo della Polizia stradale il ricorrente non era da solo in auto e la figlia, consapevole della sospensione della patente di guida del padre, avrebbe potuto mettersi alla guida per rientrare a casa.
Contestando la ricostruzione dei fatti posti alla base della sentenza impugnata, con unico motivo di appello parte appellante ha dedotto in questa sede che, in realtà, il controllo stradale non sarebbe avvenuto durante il tragitto di ritorno a casa con la figlia, bensì durante il tragitto di andata, quando si trovava da solo alla guida per andare a soccorrere la figlia. Alla luce di tale allegazione ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con riconoscimento dello stato di necessità.
Parte appellata, ritualmente evocata e costituita in giudizio ha lamentato il mutamento dei fatti sottesi alla ricostruzione dell'appellante e ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
pagina 3 di 5 2. L'appello è inammissibile per i seguenti motivi.
L'unico motivo di ricorso si fonda, come già brevemente riassunto al paragrafo che precede, sull'erronea ricostruzione dei fatti sottesi alla decisione del giudice di primo grado.
Nell'opposizione avanti al Giudice di Pace di Luino, l'odierno appellante ha rappresentato di essere stato fermato da una pattuglia della Polizia stradale per un controllo “mentre stava riportando la figlia a casa” (pag. 2 del ricorso in opposizione).
L'appellante ha censurato in questa sede la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure deducendone l'erroneità e rappresentando, per la prima volta con l'atto di appello, che il controllo stradale sarebbe avvenuto in realtà mentre si recava a soccorrere la figlia, quindi quanto si trovava da solo in auto.
Risulta dunque evidente che la contesta erroneità della ricostruzione dei fatti, posta a fondamento dell'unico motivo d'appello, non è dipesa da un'attività valutativa del Giudice di primo grado, bensì da una mutata deduzione degli stessi fatti che la parte ha prospettato.
L'odierno appellante infatti ha fornito, nel presente grado di giudizio, una diversa rappresentazione fattuale rispetto a quella dedotta in primo grado, al fine di sostenere l'esistenza dello stato di necessità che è stato invece escluso dalla sentenza impugnata.
A tal fine ha dedotto di aver erroneamente indicato in primo grado che il controllo di Polizia stradale si sarebbe verificato nel tragitto di ritorno, quando si trovava in auto con la figlia.
Ciò però determina una modifica dei presupposti fattuali a fondamento dell'opposizione, in quanto introduce circostanze nuove rispetto a quelle originariamente dedotte ad integrazione dello stato di necessità quale causa scriminante della condotta illecita contestata nel verbale impugnato. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 689/1981, infatti, “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
La deduzione delle circostanze fattuali idonee a integrare lo stato di necessità è elemento essenziale della causa petendi e, come tale, non legittimamente modificabile in sede di gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c. poiché introduce un nuovo tema di indagine, mutando i termini della controversia (in tal senso v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2201 del 16/02/2012: “si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione; e i termini della controversia, in
pagina 4 di 5 modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio”).
L'unico motivo di appello è dunque inammissibile in quanto fondato su fatti nuovi e non sopravvenuti.
2.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, prendendo quale riferimento lo scaglione per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa, ulteriormente dimidiato, in ragione del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, della natura documentale della causa e dell'attività processuale in concreto svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge
24.12.2012 n 228.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare in favore di parte appellata le spese di giudizio, che liquida in euro 1.450,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 24.12.2012 n 228.
Sentenza contestuale, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 760/2024
Oggi 27 maggio 2025 alle ore 12:21 davanti al giudice dott.ssa Valentina Leggio, sono presenti: per l'avv. ARTONI FURIO;
Parte_1 per rappresentata dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
MILANO, nessuno.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Luino, voglia dichiarare nullo il provvedimento impugnato relativo al verbale della polizia stradale di
Luino per i motivi indicati in atto di appello essendo presente la scriminante dello stato di necessità.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Si insiste anche per le richieste istruttorie già formulate in primo grado
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa;
il giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 12:24.
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 1 di 5 N. R.G. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Furio Parte_1 C.F._1
Artoni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2 CP_1 via San Martino n. 11
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. domiciliata P.IVA_2 presso quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1
- parte appellata -
Conclusioni delle parti come riportato nel verbale che precede pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di appello è la sentenza del Giudice di Pace di Luino n. 10/2024 pubblicata il
12/02/2024 di rigetto dell'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il verbale n.
700016895957 del 27/8/2023, con il quale la Polizia Stradale di Luino aveva accertato la violazione dell'art. 218, comma 6 del Codice della Strada.
In particolare, all'esito di un controllo in Dumenza, gli operanti si erano avveduti che l'appellante si trovava alla guida dell'autovettura Citroen C3 targata CR178YF in assenza di un valido titolo, essendo stato destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida dal
06/10/2022, giusto decreto del Prefetto di n. 95044/37922 notificato in data 11/11/2022. CP_1
In virtù di tale condotta era stato inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo.
Nel giudizio di primo grado, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il suddetto verbale, deducendo l'esistenza della scriminante dello stato di necessità e invocando l'applicazione della causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 Legge 689/1981. In dettaglio, ha dedotto di essersi messo alla guida della propria autovettura per la necessità di prestare soccorso alla figlia che, in data 27/08/2023 era rimasta coinvolta in un sinistro a causa di un violento nubifragio. Il ricorrente ha precisato che il controllo di polizia stradale era avvenuto “mentre stava riportando la figlia a casa” (v. pag. 2 ricorso di primo grado).
Sulla base di tale deduzione fattuale del ricorrente, il Giudice di Pace di Luino ha ritenuto non integrata la causa scriminante invocata in quanto al momento del controllo della Polizia stradale il ricorrente non era da solo in auto e la figlia, consapevole della sospensione della patente di guida del padre, avrebbe potuto mettersi alla guida per rientrare a casa.
Contestando la ricostruzione dei fatti posti alla base della sentenza impugnata, con unico motivo di appello parte appellante ha dedotto in questa sede che, in realtà, il controllo stradale non sarebbe avvenuto durante il tragitto di ritorno a casa con la figlia, bensì durante il tragitto di andata, quando si trovava da solo alla guida per andare a soccorrere la figlia. Alla luce di tale allegazione ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con riconoscimento dello stato di necessità.
Parte appellata, ritualmente evocata e costituita in giudizio ha lamentato il mutamento dei fatti sottesi alla ricostruzione dell'appellante e ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
pagina 3 di 5 2. L'appello è inammissibile per i seguenti motivi.
L'unico motivo di ricorso si fonda, come già brevemente riassunto al paragrafo che precede, sull'erronea ricostruzione dei fatti sottesi alla decisione del giudice di primo grado.
Nell'opposizione avanti al Giudice di Pace di Luino, l'odierno appellante ha rappresentato di essere stato fermato da una pattuglia della Polizia stradale per un controllo “mentre stava riportando la figlia a casa” (pag. 2 del ricorso in opposizione).
L'appellante ha censurato in questa sede la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure deducendone l'erroneità e rappresentando, per la prima volta con l'atto di appello, che il controllo stradale sarebbe avvenuto in realtà mentre si recava a soccorrere la figlia, quindi quanto si trovava da solo in auto.
Risulta dunque evidente che la contesta erroneità della ricostruzione dei fatti, posta a fondamento dell'unico motivo d'appello, non è dipesa da un'attività valutativa del Giudice di primo grado, bensì da una mutata deduzione degli stessi fatti che la parte ha prospettato.
L'odierno appellante infatti ha fornito, nel presente grado di giudizio, una diversa rappresentazione fattuale rispetto a quella dedotta in primo grado, al fine di sostenere l'esistenza dello stato di necessità che è stato invece escluso dalla sentenza impugnata.
A tal fine ha dedotto di aver erroneamente indicato in primo grado che il controllo di Polizia stradale si sarebbe verificato nel tragitto di ritorno, quando si trovava in auto con la figlia.
Ciò però determina una modifica dei presupposti fattuali a fondamento dell'opposizione, in quanto introduce circostanze nuove rispetto a quelle originariamente dedotte ad integrazione dello stato di necessità quale causa scriminante della condotta illecita contestata nel verbale impugnato. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 689/1981, infatti, “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.
La deduzione delle circostanze fattuali idonee a integrare lo stato di necessità è elemento essenziale della causa petendi e, come tale, non legittimamente modificabile in sede di gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c. poiché introduce un nuovo tema di indagine, mutando i termini della controversia (in tal senso v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2201 del 16/02/2012: “si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione; e i termini della controversia, in
pagina 4 di 5 modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio”).
L'unico motivo di appello è dunque inammissibile in quanto fondato su fatti nuovi e non sopravvenuti.
2.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, prendendo quale riferimento lo scaglione per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa, ulteriormente dimidiato, in ragione del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, della natura documentale della causa e dell'attività processuale in concreto svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge
24.12.2012 n 228.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare in favore di parte appellata le spese di giudizio, che liquida in euro 1.450,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 24.12.2012 n 228.
Sentenza contestuale, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 5 di 5